Incarto n. 9.2025.87
Lugano 16 ottobre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Luca Grisanti
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la curatela a favore della madre PI 1 rappr. da: CURA 1
giudicando sul reclamo del 22 maggio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 aprile 2025 (ris. no. 169.2025) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione del 19 agosto 2019 (ris. n. 117/2019) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito a favore di PI 1 (1931) una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, per effetto della quale l’interessata, che è affetta da una demenza grave (CD3) di tipo Alzheimer, è stata privata dell’esercizio dei diritti civili.
B. Mediante la medesima decisione RE 1 (figlio dell’interessata) è stato nominato curatore, con potere di rappresentare la madre nella cura della persona, degli interessi patrimoniali e delle relazioni giuridiche. I suoi compiti sono stati definiti come segue:
Amministrare i beni ed i redditi del patrimonio dell'interessata presentando annualmente i rendiconti sui moduli ufficiali, corredati dai giustificativi, ed il rapporto morale entro il mese di febbraio di ogni anno.
Salvaguardare convenientemente gli interessi materiali e morali dell'interessata.
Rappresentare l'interessata davanti alle autorità amministrative, ai servizi amministrativi, agli istituti bancari, alla posta, alle assicurazioni sociali ed ad ogni altro istituto privato, con diritto di firma individuale.
Rappresentare l'interessata in tutti gli ambiti medici.
Chiedere se necessario i consensi previsti dall'art. 416 CC.
Presentare all'autorità di protezione, l'inventario dei beni dell'interessata entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. Delegato all'inventario è designato __________.
C. Il 5 novembre 2019 RE 1 in qualità di curatore di PI 1 ha sottoscritto un contratto di permuta riguardante la part. n. __________ con la __________, __________. Con decisione 19 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha approvato la relativa richiesta di autorizzazione all’iscrizione a registro fondiario, presentata il 20 novembre 2019 dal notaio Avv. __________.
D. Dopo aver sollecitato RE 1 a presentare l’inventario iniziale e il rendiconto finanziario per il periodo dal 20 agosto 2019 al 31 dicembre 2019, con decisione 17/21 settembre 2020 (ris. n. 156/346) l’Autorità di protezione ha negato la loro approvazione a causa della carenza di atti giustificativi, approvando soltanto il rapporto morale. L’Autorità ha inoltre revocato con effetto immediato il mandato al curatore, intimandogli di consegnare entro il 31 ottobre 2020 il rendiconto finanziario munito di tutti i giustificativi in originale e il rapporto morale per l’anno 2020 fino al 22 settembre 2020. Quale nuova curatrice l’Autorità ha nominato __________.
E. Il 23 dicembre 2020 la curatrice __________ ha chiesto l’autorizzazione a procedere alla cancellazione di un diritto di abitazione a favore di PI 1 sulla part. n. __________, di proprietà di RE 1, in quanto la curatelata, a causa del suo stato di salute, non era più in grado di risiedere al domicilio, essendo stabilmente degente presso la Casa __________ per anziani a __________ dall’11 febbraio 2019. Mediante decisione 11 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha autorizzato la curatrice nel senso richiesto.
F. Con decisione 26 marzo 2021 (ris. n. 78/2021) l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta dei figli dell’interessata di nominare quale curatore nuovamente una persona in seno alla famiglia e la curatrice è stata sostituita dalla figlia CURA 1.
G. Dopo due solleciti da parte dell’Autorità di protezione, il 30 marzo 2021 RE 1 ha presentato il rapporto morale e il rendiconto finanziario solo parzialmente compilato per il periodo dal 1. gennaio al 22 settembre 2020. Con scritto 16 settembre 2021 l’Autorità di primo grado, rilevando che nel periodo in questione era stato venduto, senza autorizzazione, un immobile di proprietà di PI 1 (part. n. __________), ha chiesto la produzione della relativa documentazione, allestendo inoltre una lista di giustificativi mancanti e assegnando un termine di 15 giorni per la loro presentazione.
H. Con decisione 17 aprile 2025 (ris. n. 169/2025) l’Autorità di protezione ha constatato la vendita della part. n. __________ di proprietà di PI 1, avvenuta il 29 aprile 2020 a seguito dell’esercizio di un diritto di compera sottoscritto il 7 dicembre 2018 tra l’interessata, rappresentata da RE 1, e la __________. Rilevato che con certificato medico del 7 maggio 2018 il dr. med. __________ aveva attestato che l'interessata "a causa del suo stato di salute non è più in grado di gestire da sola i suoi averi patrimoniali o di prendere decisioni in merito né di riempire formulari o firmare contratti" e che con successivo certificato 24 (recte: 23) gennaio 2019 il dr. med. __________ (specialista in geriatria) aveva fatto stato di una "demenza grave (CD3) di tipo Alzheimer con/su: declino cognitivo funzionale di grado grave (…), disorientata nei tre domini; disturbi nel linguaggio, in produzione e comprensione, disturbi del comportamento con anosognosia ed apatia", l’Autorità si è chiesta come ella potesse aver firmato validamente una procura di vendita il 7 dicembre 2018. Essa ha pure accertato che parte del ricavato della vendita di fr. 2'000'000.-, pari a fr. 1'800'000.-, era stato suddiviso tra il curatore, le sue due sorelle e i due figli di una sorella già deceduta, senza che fosse mai stata chiesta l'autorizzazione (nel senso dell'art. 416 cpv. 1 n. 4 CC). Evidenziato infine che il rendiconto presentato rimaneva incompleto e sprovvisto dei giustificativi contabili, l’Autorità di protezione, ha così deciso che:
La vendita della part. __________ non è approvata;
Non sono approvati i versamenti di CHF 450’000 a RE 1, di CHF 225000 a __________, di CHF 225'000 a __________, di CHF 450'000 a CURA 1 e di CHF 450’000 a __________;
tali importi rimangono quali crediti dell'interessata verso chi li ha incassati e così sono da contabilizzare a rendiconto;
Il rendiconto finanziario 01.01.2020-22.09.2020 non è approvato.
Il rapporto morale 01.01.2020-22.09.2020 è approvato.
L'operato del curatore e quello dell'Autorità regionale di protezione sono soggetti all'azione di responsabilità, di risarcimento o di riparazione che si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato (art. 455 CC).
Tasse in fr. 450 e spese in fr. 150.- sono posti a carico del curatore dimesso RE 1. L’importo sarà fatturato separatamente.”
I. Contro la suddetta decisione RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 22 maggio 2025 con cui lamenta anzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito e una carente motivazione della decisione. Sostenendo che l’Autorità avrebbe dovuto accertare d’ufficio i fatti e ritenendo dati gli estremi per un’approvazione a posteriori della vendita, postula quindi in via principale l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione per nuova decisione. In via subordinata egli chiede di riformare la decisione impugnata nel senso che:
La vendita della part. __________ è approvata;
Sono approvati i versamenti di CHF 450’000 a RE 1, di CHF 225000 a __________, di CHF 225'000 a __________, di CHF 450'000 a CURA 1 e di CHF 450’000 a __________;
Gli importi di cui al punto nr. 2 non rappresentano crediti dell'interessata verso chi li ha incassati e non sono contabilizzati quali crediti.
Il rendiconto finanziario 01.01.2020-22.09.2020 è approvato.
In entrambi i casi il reclamante chiede che questa Camera accerti la validità del contratto di compravendita.
L. Con osservazioni 20 giugno 2025 l’Autorità di protezione chiede di respingere il reclamo nei limiti della sua ricevibilità e di confermare la decisione impugnata. Esclusa una ratifica a posteriori in virtù degli art. 418 e 19a CC, essa osserva di non avere previsto "per rispetto del principio della sicurezza giuridica" l'avvio di una procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con obbligo di ripetizione delle prestazioni. Ciò nondimeno sottolinea che i versamenti del provento della vendita ai parenti non erano di certo nell'interesse della curatelata, il suo interesse consistendo nel ricevere e poter disporre di quel provento. L’Autorità contesta infine di avere leso il diritto di essere sentito di RE 1, avendolo “innumerevoli volte richiamato” alla presentazione dell’inventario, dei rendiconti e dei relativi giustificativi, anche dopo averne decretato la sua destituzione.
M. Nella replica del 30 luglio 2025 RE 1 ribadisce la propria posizione, non senza precisare che, avendo l’Autorità di protezione indicato con la risposta di non avviare una procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con l’obbligo di ripetizione delle rispettive prestazioni, egli considera evasa la richiesta di accertamento della validità del contratto di compravendita. Dolendosi poi che dalla sua destituzione all’emanazione della decisione impugnata non vi sia stato alcuno scambio “epistolare, telefonico o verbale” con i membri dell’Autorità, egli reitera la censura di grave violazione del suo diritto di essere sentito.
N. Con scritto 7 agosto 2025 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare alla duplica.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Il reclamante lamenta anzitutto una grave violazione del suo diritto di essere sentito per non averlo l’Autorità di protezione più interpellato negli ultimi anni prima di emanare la decisione impugnata e non avergli dato la possibilità di illustrare i motivi che avevano condotto alla vendita del fondo n. __________. Le fa carico di non avere raccolto alcuna informazione necessaria (in particolare sulle offerte ricevute, sulle stime di valore dei beni in questione, sul bisogno di liquidità a breve e medio termine della curatelata) per esaminare le condizioni di autorizzazione del negozio giuridico già concluso. Ciò che si ripercuote a suo parere sulla motivazione della decisione che non riporta un solo motivo oggettivo per il quale la vendita del noto fondo non sarebbe stata approvata, l'Autorità di protezione avendo preferito accanirsi nei suoi confronti solo per via delle sue manchevolezze nella rendicontazione e della già avvenuta divisione (secondo le regole successorie) dell'incasso della vendita (reclamo, pag. 10 a 12).
2.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 148 II 73, consid. 7.3.1, 145 I 167, consid. 4.1 con riferimenti) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (5A_181/2025 del 23 luglio 2025, consid. 4.2. con riferimenti).
Tali diritti sono ancorati nel titolo II° della LPAmm (art. 34 e seg. LPAmm).
La giurisprudenza deduce dal diritto di essere sentito anche il dovere del giudice di motivare la propria decisione, affinché il destinatario possa comprenderla ed esercitare il proprio diritto di ricorso. Per soddisfare tali requisiti, il giudice deve menzionare, almeno brevemente, le motivazioni su cui ha fondato la propria decisione, affinché la persona interessata possa comprenderne la portata e impugnarla con piena cognizione di causa (DTF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Il diritto a una decisione motivata è rispettato anche se la motivazione presentata è errata. Essa può anche essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con rinvii; STF 5A_359/2024 del 14 ottobre 2024).
2.2. Nel caso concreto, giova rammentare che l’Autorità di protezione, precedentemente alla decisione impugnata, aveva già negato l’approvazione dell’inventario e del rendiconto finanziario per l’anno 2019, rilevando, malgrado i solleciti a RE 1, una carenza della documentazione richiesta. Nonostante la revoca del mandato e l’assegnazione di un termine per presentare il rendiconto e i giustificativi anche per il 2020 (cfr. decisione 17/21 settembre 2020 dell’Autorità di protezione, passata in giudicato), il reclamante ha quindi dovuto essere nuovamente sollecitato con richiami del 16 novembre 2020, 18 marzo 2021 e 16 settembre 2021. In quest’ultimo scritto, l’Autorità ha esplicitamente menzionato la vendita di cui era nel frattempo venuta a conoscenza e, indicando di non aver mai rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 416 CC, ha chiesto chiarimenti e in particolare la presentazione del rogito e di “tutta la relativa documentazione”, con la puntuale richiesta di 48 documenti mancanti, tra i quali anche i giustificativi relativi ai ricordati accrediti – "come ordine mamma" rispettivamente "come ordine nonna" – per complessivi fr. 1'800'000.- in favore di sé stesso, delle sorelle CURA 1 e __________ come pure di __________ e __________ (figli della sorella, premorta, __________). Nella decisione impugnata, l’Autorità ha quindi rilevato che, fatta eccezione per il conteggio delle prestazioni __________ per fr. 88.30, RE 1 aveva omesso (l'11/13 ottobre 2021) di presentare tutti i documenti contabili chiesti ed elencati il 16 settembre precedente, mentre aveva prodotto la documentazione relativa alla vendita della part. __________ (rogito del diritto di compera 7 dicembre 2018 per fr. 2'000'000.- da lui firmato in rappresentanza della madre in virtù della procura che gli era stata conferita quello stesso giorno e rogito delle due proroghe del medesimo diritto di compera).
Ciò posto, sebbene fossero trascorsi tre anni e mezzo dall’ultimo scambio epistolare, non può essere seguito il rimprovero mosso all’Autorità di prime cure di non averlo coinvolto nel procedimento decisionale. Né può essere condivisa la censura relativa alla carente motivazione della decisione, che, benché concisa, permetteva senza dubbio al reclamante di comprenderne le ragioni. L'Autorità di protezione ha infatti manifestato le perplessità circa la validità della procura a fronte dello stato di salute della madre accertato prima e dopo il negozio giuridico e ha precisato che la vendita e la distribuzione del ricavo non potevano essere approvate anche avuto riguardo all'art. 412 CC (espressamente richiamato) e alla carenza dei giustificativi contabili. La doglianza sfiora pertanto il pretesto. Senza contare che una eventuale – ma denegata - violazione del diritto di essere sentito di RE 1, risulterebbe in ogni caso sanata in questa sede, avendo egli potuto esprimersi (senza difficoltà) nel merito delle sue contestazioni nei suoi memoriali di reclamo e di replica davanti a un'autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo sui fatti e sul diritto, di modo che un eventuale rinvio si risolverebbe in un mero esercizio formale.
3.1. Ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.
Ai sensi dell’art. 415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
3.2. Il curatore è chiamato a esercitare la sua funzione sotto la sua responsabilità. Indipendentemente dal tipo di curatela, egli è – nel limite dei compiti attribuitigli – un mandatario autorizzato ad agire e obbligato a farlo; nei limiti del suo potere rappresenta quindi il curatelato.
La legge prevede il concorso dell’Autorità di protezione per lo svolgimento di alcuni atti. Questi comprendono certe operazioni di importanza particolare per le quali il consenso si rivela necessario: l’art. 416 cpv. 1 cf. 1-9 CC ne fa una lista (CommFam Protection de l’adulte, Biderbost, n. 1 ad art. 416 CC): tra di essi vi è l’acquisto e l’alienazione di fondi (art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC).
Il curatore è responsabile dell’esecuzione della misura ed è tenuto a esercitare il suo potere di rappresentanza, limitato dalla condizione (sospensiva) del consenso dell’Autorità per gli atti descritti. L’autorizzazione permette all’atto di produrre gli effetti giuridici, senza sanare eventuali vizi. Essa si presenta quindi come un atto ibrido, sia come un atto pubblico ufficiale, sia come atto di diritto privato. Non è di per sé un atto di rappresentanza e non lo sostituisce, trattandosi di un intervento concomitante dell’Autorità. La rappresentanza spetta esclusivamente al curatore, mentre il consenso dell’Autorità è una condizione essenziale di validità. L’Autorità può quindi solo accordare o negare l’autorizzazione, non può invece di sua iniziativa modificare l’atto o approvarne un altro (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC). Tale obbligo non ha comunque ragione di essere nella misura in cui la persona interessata abbia il pieno esercizio dei diritti civili e acconsenta all’atto (art. 416 cpv. 2 CC). In ogni caso, quando il curatore ritenga di effettuare un atto con l’accordo dell’interessato, gli è raccomandato di sollecitare un certificato medico che attesti la sua capacità ad acconsentire all’operazione prevista (Biderbost, op. cit., n. 11 ad art. 416 CC).
Di principio, l’Autorità agisce su richiesta. Incombe al curatore di sottoporre un’istanza motivata e generalmente in forma scritta, con la quale dimostri la fondatezza dell’operazione, ne faccia valere le motivazioni e soprattutto l’interesse del curatelato, fornendo indicazioni sulle trattative, sulle offerte e sull’esame di soluzioni alternative, allegando i relativi documenti giustificativi (Biderbost, op.cit. n. 43 art. 416 CC, con riferimenti; Fountoulakis, CR CC I, 2 ed, Basilea 2023, n 66 art. 416 CC, BSK Erw.Schutz-Vogel, art. 416 N 44).
L’Autorità di protezione deve procedere ad un’analisi completa dell’atto giuridico a lei sottoposto dal curatore, dal profilo degli interessi della persona protetta, ciò che implica una visione completa delle circostanze del caso di specie (Biderbost, op.cit. n. 44 art. 416 CC).
Il curatore deve fornire all'Autorità di protezione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla sua decisione (in particolare le altre offerte ricevute, le stime di valore dei beni in questione, le indicazioni sul bisogno di liquidità a breve e medio termine del curatelato). L'Autorità di protezione deve esaminare se l'atto è nell'interesse del curatelato alla luce dell'insieme delle circostanze personali e finanziarie del momento, ma anche di quelle che sono ragionevolmente prevedibili. In generale l'Autorità dovrebbe pronunciarsi su un atto i cui dettagli sono già stati negoziati tra il curatore ed il contraente (Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 218, no. 7.45; sentenza CDP del 9 dicembre 2013, inc. no. 9.2013.145, consid. 2).
Il consenso o il rifiuto costituiscono una decisione dell’Autorità e deve di principio essere reso in forma scritta e comunicato, in modo da permettere un eventuale reclamo (Biderbost, op.cit. n. 49 art. 416 CC).
Ai sensi dell’art. 416 cpv. 3 CC il consenso dell’autorità di protezione è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.
Giusta l’art. 417 CC, per motivi gravi l’Autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.
A parte la dubbia consistenza dell'argomento (soprattutto in merito all'asserita mancanza di disposizioni per causa morte di PI 1, che si fonda su una mera congettura del reclamante), la tesi ricorsuale cade nel vuoto già solo per il fatto che la vendita di un fondo e la distribuzione del suo ricavo nella misura di fr. 1'800'000.-, seppure sorrette da una dichiarazione dei famigliari beneficiari che si impegnano in maniera astratta a provvedere al sostentamento della curatelata e ad assumersi "tutti i costi e le spese necessarie, ordinarie e straordinarie" (doc. O), non costituiscono – e da lungi – vantaggi gratuiti né piccole incombenze della vita quotidiana che permettono di applicare anche solo per analogia l'art. 19 cpv. 2 CC (cfr. pure sentenza CDP del 9 dicembre 2013, inc. 9.2013.145, consid. 2, secondo cui l'alienazione di un immobile comporta somme di denaro importanti o implica la rinuncia a un investimento a priori stabile e durevole). Contrariamente all'opinione del reclamante, tali operazioni non rientrano in alcun modo nelle previsioni dell'art. 19 cpv. 2 CC. Al proposito non occorre dunque attardarsi.
In virtù della cifra 4 dell’art. 416 cpv. 1 CC, il curatore necessita del consenso dell’autorità di protezione per “acquisto, alienazione di fondi, costituzione di pegno e altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria”.
Formalmente, l’Autorità è tenuta a esaminare la richiesta presentata, di regola dal curatore, al quale incombe l’onere di dimostrare l’interesse alla vendita per la persona posta a beneficio di una misura di protezione. Nel caso in esame, non vi è traccia di una simile domanda, nemmeno formulata a posteriori. Come peraltro rammentato dal reclamante medesimo, era quindi suo compito quello di fornire tutte le informazioni necessarie per decidere, non imponendosi invece un intervento d’ufficio da parte dell’Autorità. Oltre a ciò, neppure in questa sede il reclamante produce i giustificativi invano richiesti dall'Autorità di protezione, atti a dimostrare i declamati vantaggi della vendita per PI 1 e a ponderarne gli interessi. Per tacere del fatto che gli stessi argomenti addotti in questa sede non sono suffragati da alcun riscontro probatorio, il reclamante non curandosi in particolare di indicare – ancor prima di provare – quali siano le esigenze personali e finanziarie della madre.
Sta di fatto che già precedentemente al rilascio della procura – datata 7 dicembre 2018, al pari della costituzione del diritto di compera – PI 1 risultava “non più in grado di gestire da sola i suoi averi patrimoniali o di prendere decisioni in merito né di riempire formulari o firmare contratti” (cfr. certificato medico del 7 maggio 2018 del dr. med. __________, allegato da RE 1 al rendiconto finanziario per l’anno 2019). E a conferma di ciò, poco dopo il negozio giuridico in questione uno specialista in geriatria (dr. med. __________), in occasione di una sua degenza presso la Clinica __________ dal 10 al 24 gennaio 2019, aveva riscontrato il 23 gennaio 2019 una “demenza grave (CD3) di tipo Alzheimer con declino funzionale di grado grave, disorientata nei tre domini, disturbi di linguaggio, in produzione e comprensione” (nel fascicolo relativo al rendiconto non approvato dal 1° gennaio al 22 settembre 2020). Nelle circostanze descritte si deve concludere che al momento della vendita la capacità di intendere e di volere dell'interessata non sussisteva più con verosimiglianza preponderante e che spettava semmai a RE 1 dimostrare – almeno con lo stesso grado di verosimiglianza preponderante – che la madre avesse agito in un lucido intervallo (Fankhauser in: Basler Kommentar, ZGB I, 7a edizione, n. 26 seg. ad art. 16 CC con richiami). In condizioni del genere può rimanere irrisolta la questione – lecitamente sollevata dall'Autorità di protezione (osservazioni al reclamo, pag. 2 in alto) – di sapere se la procura sottoscritta da PI 1 (v. allegato al doc. L1) con dei tratti manifestamente diversi da quelli (nettamente più rudimentali) che connotavano la sua firma sulla carta d'identità rilasciata il 19 marzo 2016 (v. fascicolo rendiconto non approvato 2019) si riconducesse effettivamente all'interessata.
Non soccorre al reclamante il richiamo a precedenti operazioni immobiliari condotte dalla madre o da lui per conto di lei già a partire dal 2008 (reclamo, pag. 4 segg.). A parte che – per quanto concerne l'invocato frazionamento nel 2017 dell'originaria part. __________ in quattro nuovi fondi (nuovo __________ e __________: doc. D) – non consta, contrariamente all'allegazione dell'interessato, che lo stesso fosse destinato ai tre figli e ai due abiatici in parti uguali (essendo, tra il marzo del 2018 e l'aprile del 2020, tre dei quattro fondi in questione stati alienati da PI 1 alla __________ o al suo amministratore unico __________, come si evince da un'ispezione a registro fondiario), le ricordate operazioni non sono, comunque sia, idonee a fondare il concreto interesse e beneficio della madre per l'alienazione (e la distribuzione) in rassegna che l'Autorità di protezione era invece tenuta a verificare e tutelare. Anche su questo punto il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
Per quanto attiene alla domanda di accertamento della validità del contratto di compravendita rogato (reclamo, pag. 14 seg.), il reclamante precisa nella replica (pag. 5) che alla luce della risposta dell'Autorità di protezione – che ha dichiarato che la decisione impugnata non prevede, ponderati gli interessi in gioco e "per rispetto del principio della sicurezza giuridica", "l'avvio di una procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con l'obbligo di ripetizione delle rispettive prestazioni" – la richiesta può considerarsi "evasa". Ciò posto, non occorre più – dato che la questione è superata – pronunciarsi sulla presunta buona fede di RE 1, che assevera di non essere stato consapevole della necessità di ottenere un'autorizzazione formale da parte dell'Autorità di protezione (quantunque essa fosse espressamente indicata nella decisione di nomina che richiamava l'esigenza di chiedere i consensi previsti dall'art. 416 CC), né su quella del notaio rogante e dell'acquirente (nonostante le stesse parti avessero stipulato il 5 novembre 2019, ovvero pochi mesi prima dell'esercizio del diritto di compera in rassegna, sempre davanti al medesimo notaio, un contratto di permuta relativo al fondo n. __________ cui era stata acclusa la decisione di istituzione della curatela generale: v. fascicolo inc. ARP corrispondenza).
Né per i motivi testé esposti al consid. 8 mette conto di pronunciarsi sulla dichiarazione di compensare alcuni crediti che il reclamante, le due sorelle e i nipoti – nell'ipotesi in cui dovessero provvedere alla ripetizione di quanto già incassato – sostengono di vantare nei confronti della madre/nonna in relazione a un mandato di gestione patrimoniale conferito a suo tempo dall'interessata alla Banca __________ e che in seguito al crollo di alcuni titoli d'investimento li avrebbe visti versare sul conto di lei complessivi fr. 40'000.- (reclamo, pag. 16 con riferimento al doc. P). A parte che la domanda – comunque sia, insufficientemente motivata e comprovata – non sembra essere più attuale, essa esula finanche dalle competenze di questa Camera e si rivela per finire irricevibile (analogamente: sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 5.2 in fine).
Formalmente contestata nel reclamo è pure la mancata approvazione da parte dell’Autorità di protezione del versamento della maggior parte del provento della vendita, in ragione di fr. 450'000 a ciascuno dei figli e di fr. 225'000 a due abiatici della curatelata, per un totale di fr. 1'800'000.- (decisione impugnata, dispositivo n. 2). A giustificazione dell'operazione, il reclamante rileva che la madre dispone in ogni caso di fr. 200'000.- e richiama la già citata dichiarazione da parte dei figli e degli abiatici che si impegnano a provvedere solidalmente e integralmente al suo mantenimento e ad assumere tutte le spese necessarie ordinarie e straordinarie pro quota in caso di mancanza di liquidità e di mezzi sufficienti a garantirne il sostentamento (doc. O). Produce inoltre gli atti relativi alla costituzione di una proprietà per piani sulla part. n. __________ adiacente al fondo oggetto della vendita contestata (doc. G-K), ad alcune contestuali donazioni e a un frazionamento intervenuto nel 2014 (doc. K1-K4), che confermerebbero la volontà di PI 1 di suddividere anche il ricavato della vendita della part. n. __________. Per il resto, come detto, accenna all’inesistenza di disposizioni testamentarie della madre per concludere che in ogni caso i versamenti eseguiti “sarebbero comunque eseguiti in questi esatti termini al momento del decesso della persona interessata” (reclamo, pag. 5 seg., pag. 9).
Il reclamante perde di vista, tuttavia, che a norma dell’art. 412 cpv. 1 CC, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni in rappresentanza dell’interessato, fatti salvi i regali d’uso. Tale limitazione del potere del curatore è valida sia in caso di capacità, sia nel caso di incapacità di discernimento della persona a beneficio della curatela. Gli atti svolti in violazione della suddetta norma sono nulli e non è possibile nessuna ratifica da parte dell’Autorità (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2022, n. 1064, p. 566; BSK, op. cit., art. 412 N 7). Ora, sebbene non esplicitato dall’Autorità di protezione, che nelle osservazioni nega esclusivamente la possibilità di una ratifica a posteriori del “versamento del provento della vendita” non potendolo considerare nell’interesse della curatelata ma che nella decisione impugnata (pag. 2, n. 4) ha pur sempre citato la norma di riferimento, di fatto l’operazione corrisponde a una donazione, i cui beneficiari sono i figli (tra i quali il curatore al momento della sua esecuzione) e gli abiatici. Non occorre invece tornare sulla loro (prematura) qualifica di “eredi”, di cui già si è detto al consid. 4. Ciò premesso, la decisione impugnata resiste quindi alle critiche del reclamante e merita conferma anche in punto alla correzione del rendiconto presentato, con l’aggiunta dei relativi importi quali crediti nei confronti della curatelata (dispositivo n. 3). Non vi è invece bisogno di dilungarsi oltre sull’esigenza eventuale di un consenso dell’Autorità di protezione per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessata ai sensi dell’art. 416 cpv. 3 CC.
Con la richiesta di annullamento della decisione impugnata, RE 1 si aggrava formalmente anche contro il dispositivo 4, con il quale l’Autorità di protezione non ha approvato il rendiconto per l’anno 2020 (v. reclamo, pag. 2; replica, pag. 2). Il reclamante non motiva tuttavia la censura, né si confronta con la decisione impugnata, sicché la sua richiesta risulta irricevibile. Senza contare – per abbondanza – che l’esame degli atti conferma l’inadempienza dello scopo informativo del rendiconto finale, dal quale non si desume l’attività svolta dal curatore, in particolare in merito alla gestione del patrimonio dell’interessata.
Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico del reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Nella misura della sua ricevibilità il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 200.–
fr. 1’000.–
sono posti a carico di RE 1.
Comunicazione:
Il vicepresidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.