Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2014.92
Entscheidungsdatum
16.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2014.92

Lugano 16 giugno 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,

giudicando sul “ricorso – proemio”, recte reclamo del 18 giugno 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 22 maggio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Dalla relazione tra RE 1 e RE 2 sono nati __________ (1993), PI 2 (1998) e PI 1 (2003).

La primogenita è stata affidata alla nonna materna __________ da dicembre 1996 a febbraio 2000 (risoluzione del 2 dicembre 1996 dell’allora Delegazione tutoria di __________, che ha ordinato la privazione di custodia). Con risoluzione del 10 settembre 2003 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha di nuovo affidato __________ alla nonna.

A seguito di una segnalazione dell’Istituto scolastico, con risoluzione del 25 novembre 2004 la Commissione tutoria ha ordinato al Servizio sociale di esperire un’inchiesta sul nucleo famigliare, “se del caso facendo capo ai servizi specialistici”, per rapporto alla situazione di PI 2 e PI 1.

Con scritto del 14 dicembre 2004 i genitori di PI 2 e PI 1 hanno chiesto di rinunciare all’indagine.

Non avendo dato seguito alle convocazioni scritte (12 e 13 dicembre 2004) del Servizio sociale, l’assistente sociale si è recata, unitamente alla polizia al domicilio della famiglia. Dopo aver constatato le condizioni di degrado in cui vivevano i bambini, con risoluzione del 22 dicembre 2004 la Commissione tutoria ha ordinato il collocamento provvisionale di PI 2 e PI 1 presso __________ (“ove svolgere un’osservazione approfondita”). La madre è stata accolta dalla struttura unitamente ai figli.

Il 21 gennaio 2005 è stata istituita una curatela educativa (308 cpv. 1 CC) in favore dei minori e designato __________ quale curatore. Con decisione del 21 febbraio 2005 l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) ha respinto i ricorsi inoltrati dai genitori, evidenziando la necessità di una valutazione della situazione (vista la mancata collaborazione dei genitori) e definendo giustificato un allontanamento dei figli in un contesto protetto “in attesa della valutazione”.

B. Con decisione del 4 agosto 2005 l’Autorità di vigilanza, chiamata ad esprimersi sul ricorso inoltrato da RE 2 – avverso la risoluzione del 20 luglio 2015 della Commissione tutoria – ha ordinato all’Autorità inferiore di esaminare l’istanza del padre (che postulava la revoca del collocamento dei figli).

Con decisione del 23 gennaio 2006 l’Autorità di vigilanza ha respinto anche il ricorso inoltrato da RE 2 per denegata giustizia. Tale decisione è stata confermata dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (in seguito prima Camera civile) il 13 marzo 2006 (inc. 11.2006.24).

Con decisione del 15 marzo 2006 - 7 aprile 2006 (ris. n. 101) la Commissione tutoria, dopo aver sentito i genitori, ha confermato la privazione della custodia parentale e il collocamento di PI 2 e PI 1 alla __________, incaricando l’Ufficio delle famiglie e, di seguire il collocamento e di reperire una famiglia affidataria (decisione fondata sul rapporto del 17 ottobre 2005 del Servizio sociale e del Servizio medico-psicologico).

Il 21 luglio 2006 l’Autorità di vigilanza, chiamata ad esprimersi sul ricorso di RE 2 avverso la predetta risoluzione, ha incaricato la psichiatra e psicoterapeuta __________ di eseguire una valutazione su RE 2 in relazione alla richiesta di affidamento.

C. Vista l’impossibilità di reperire una famiglia affidataria idonea e ritenuto che __________ era diventata inidonea per continuare ad ospitare PI 2, con risoluzione del 17 agosto 2006 (ris. n. 270) la Commissione tutoria ha trasferito PI 2 al foyer __________. Nella decisione la Commissione tutoria ha precisato che la separazione di PI 2e PI 1doveva avere carattere provvisorio, con l’obiettivo di inserire nella medesima struttura anche il piccolo PI 1 (“tra 2-3 anni”).

Veniva inoltre indicato che il curatore __________, oltre a garantire i diritti di visita con i genitori, avrebbe dovuto provvedere a garantire il mantenimento delle relazioni con i fratelli PI 1 e __________, nonché con la nonna e lo zio materni.

Con lettera del 25 agosto 2006 il curatore __________ fissava i diritti di visita della nonna materna e dello zio con PI 2 e PI 1 (una domenica ogni due settimane).

Con scritto del 16 novembre 2006 (a seguito dell’incontro avvenuto in medesima data) il curatore ha fissato i diritti di visita di PI 2 (sabato a mezzogiorno in alternanza presso l’abitazione della madre e del padre) e di PI 1 (il venerdì pomeriggio in alternanza fra i due genitori presso l’Istituto) con i genitori.

D. Ritenuta la mancata collaborazione del padre, con decisione del 25 gennaio 2007 (inc. 325.1996) l’Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso di RE 2 inoltrato contro al decisione della Commissione tutoria del 15 marzo 2006 - 7 aprile 2006 (cfr. sopra consid. B), confermando la privazione della custodia parentale ed il collocamento di PI 2 e PI 1, e revocando il mandato alla psichiatra. In sostanza l’Autorità di vigilanza ha osservato che RE 2 si sottraeva “a qualsiasi verifica” che potesse dimostrarne la capacità ad occuparsi dei figli. Benché gli sia stata data la possibilità di dimostrare quanto da lui sostenuto, egli non ha sfruttato tale possibilità. Al ricorrente veniva imputato un atteggiamento ostruzionistico e una mancata collaborazione con i servizi.

E. Con decisione del 28 giugno 2007 l’Autorità di vigilanza ha confermato la risoluzione della Commistione tutoria del 17 agosto 2006 (ris. n. 270), convalidando il trasferimento di PI 2 da __________ presso il __________. Nel proprio reclamo la madre RE 1, non contestava il collocamento della figlia, ma il fatto che i due fratelli fossero separati.

F. Con risoluzione del 20 maggio 2008 la Commissione tutoria ha respinto l’istanza 26 gennaio 2008 dei genitori che postulavano la chiusura della misura di curatela a favore di PI 2 e PI 1 (ordinata il 21 gennaio 2005). Con decisione dell’11 settembre 2008 l’Autorità di vigilanza ha confermato la decisione della Commissione tutoria. Ritenuto che i genitori (in particolare del padre) non dimostravano collaborazione con il curatore e gli altri operatori coinvolti nel progetto educativo, l’Autorità di vigilanza ha osservato che era opportuno mantenere la curatela per proteggere il benessere psicofisico dei figli. Ha inoltre indicato che la situazione al momento della decisione (settembre 2008) appariva immutata rispetto alla condotta ed alle capacità genitoriali (cfr. rapporti morali 2005-2007 del curatore su entrambi i minori).

G. Con decisione del 15 dicembre 2008 la prima Camera civile (inc. 11.2007.34) ha respinto il gravame di RE 2 avverso la decisione del 25 gennaio 2007 (prec. punto F) dell’Autorità di vigilanza, che confermava la privazione della custodia parentale e il collocamento di PI 2 e PI 1. Detta Autorità ha innanzitutto evidenziato che l’appellante non essendo mai stato titolare dell’autorità parentale – che spettava alla sola madre – non poteva neppure pretendere di averne la custodia. Quanto alla richiesta di affidamento dei figli, il gravame veniva definito inconsistente e pretestuoso, a causa della costante mancanza di collaborazione del reclamante.

La prima Camera civile aveva però ricordato alla Commissione tutoria che non poteva “reputare assolto il proprio compito internando senza limiti di tempo, pur con l’incarico all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di seguire il collocamento, due minorenni tolti alla custodia dei genitori”. La Commissione tutoria veniva redarguita per non aver previsto un “progetto educativo”, indicando che tale compito spettava a tale autorità e non già ai capi progetto, servizi amministrativi, educatori, pedagoghi od operatori sociali (consid. 11).

H. Con decisione del 29 dicembre 2008 (inc. 11.2008.147), la prima Camera civile ha parzialmente accolto il gravame di RE 2 e RE 1, annullando la risoluzione dell’11 settembre 2008 dell’Autorità di vigilanza (curatela educativa in favore dei figli) e rinviando gli atti alla stessa per nuova decisione. Oggetto del gravame era unicamente la curatela educativa in favore dei figli. La prima Camera civile, oltre a precisare che le richieste degli appellanti volte a far rincasare i figli erano estranee all’oggetto del litigio, ha indicato che i ricorrenti postulavano la rimozione del curatore e non già la revoca della curatela in quanto tale. Ritenuto che non si era espressa sulle censure dei ricorrenti avverso l’operato del curatore, l’Autorità di ricorso ha ordinato all’Autorità di vigilanza di procedere ai debiti controlli sulle condizioni psico-fisiche dei minori e verificare se il curatore aveva assolto adeguatamente il proprio ruolo.

I. Il 12 febbraio 2009 il curatore __________ e l’UFAM hanno presentato il “progetto educativo” per i minori. Secondo detto progetto PI 2, beneficiava del sostegno psicologico di __________ del SMP ed era seguita dal pediatra di riferimento. Il curatore ha presentato un breve rapporto sullo svolgimento delle relazioni personali con i genitori. Ritenuto che con la madre tutto si svolgeva tranquillamente, ma con il padre gli orari non erano rispettati e che PI 2 presentava “agitazione, nausea e mal di pancia” in concomitanza con gli stessi, il curatore ha proposto i diritti di visita con i genitori a sabati alterni (madre sabato tutto il giorno, mentre il padre il sabato pomeriggio 14.00-18.00).

PI 1 era seguito da un pediatra. Veniva indicato che era “prevista una presa a carico del SMP” anche per lui e che si stava “compiendo” una valutazione sulle capacità psicomotorie e cognitive.

Nel progetto educativo veniva indicato che il collocamento dei minori era duraturo (era indispensabile accompagnarli in un percorso educativo fino alla maggiore età). Veniva segnalato che la madre sembrava “occuparsi adeguatamente di minori”, mentre il padre non sempre riusciva “a far fronte convenientemente agli impegni e ai bisogni dei bambini”.

L. Il 2 aprile 2009 l’Autorità di vigilanza ha trasmesso ai genitori e al curatore i pareri forniti a seguito della decisione del 29 dicembre 2008, in particolare quelli di __________ (due pareri per PI 2), di __________ (per PI 1), dei docenti di classe, dell’SMP e dei pediatri di entrambi i minori).

Il 7 maggio 2009 la Commissione tutoria ha sentito RE 2, il quale ha postulato di poter trascorrere più tempo con i figli, nonché il rientro a casa degli stessi.

L’11 maggio 2009 la direttrice di __________ ha segnalato al curatore le proprie preoccupazioni legate al diritto di visita di PI 1 con il padre.

La membro permanente dell’Autorità di protezione ha sentito PI 2 il 28 aprile 2009 e PI 1 il 9 maggio 2009. Dall’audizione è emerso che entrambi i minori si trovavano bene presso gli Istituti dove erano ospitati e che non vedevano l’ora di essere nuovamente collocati entrambi presso lo stesso Istituto (PI 1 presso __________ con la sorella). PI 2 ha descritto serenamente i diritti di visita con la madre e il fratellino. La membro permanente ha riferito che alla domanda sui diritti di visita con il padre la minore cambiava espressione e si incupiva.

M. Con decisione del 20 maggio 2009 l’Autorità di protezione ha approvato il progetto educativo presentato dal curatore il 26 febbraio 2009, ha esteso il diritto di visita del padre ad un sabato ogni quindi giorni (dalle 13.00 alle 18.00). Ha inoltre ordinato al capo progetto e al curatore la presentazione di un rapporto sugli sviluppi del progetto entro il 31 maggio 2010.

Quanto alla richiesta del padre di estendere i diritti di visita, l’Autorità indicava che sarebbe stato auspicabile che RE 2 iniziasse “a prestare maggiore collaborazione con la rete di sostegno” dei figli, in particolare nei confronti degli specialisti medico-psicologici che potevano “aiutarlo a migliorare le relazioni genitoriali”.

N. Il 19 maggio 2009 l’SMP ha segnalato alla Commissione tutoria l’indicazione ricevuta dalla docente di scuola dell’infanzia e dal curatore __________ sull’opportunità di un inserimento di PI 1 in una scuola speciale a partire dall’anno 2009/2010 (“comportamenti ossessivi, grande rabbia, difficoltà nelle attività grafiche, comportamenti ripetitivi, intelligenza bassa al limite del ritardo mentale”).

O. Con decisione del 3 giugno 2009 l’Autorità di vigilanza, chiamata a decidere su rinvio del 29 dicembre 2008 della prima Camera civile (invito ad effettuare controlli sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull’operato del curatore) ha respinto il gravame del 2 giugno 2008 di RE 2 e RE 1 (secondo i quali i figli vivrebbero in una situazione di degrado e maltrattamento, postulando il rientro a casa dei minori).

Soltanto RE 2 ha presentato osservazioni ai pareri presentati alla Commissione tutoria dai vari operatori che si occupavano dei figli. Dopo aver analizzato tali valutazioni l’Autorità di vigilanza ha concluso che non vi erano nella fattispecie i presupposti per rimuovere il curatore dal proprio incarico.

P. Con decisione del 28 luglio 2009 l’Autorità di vigilanza ha respinto il gravame di RE 2 inoltrato contro la decisione del 20 maggio 2009 della Commissione tutoria, che ha approvato il progetto educativo ed ha fissato il diritto di visita del padre ad un sabato ogni quindi giorni (dalle 13.00 alle 18.00). L’Autorità, fondandosi in particolare sui pareri agli atti, ha ribadito che entrambi i minori manifestavano disagi al rientro dagli incontri con il padre. PI 2 soffriva di dolori addominali e cefalee a seguito delle visite del padre o in momenti di tensione emotiva a causa di questioni famigliari. Per PI 1 invece le conseguenze risultavano più preoccupanti e i genitori avevano una cattiva influenza su di lui. Egli soffriva di conflitti di lealtà.

In simili circostanze l’Autorità di vigilanza aveva ritenuto che un’estensione dei diritti di visita era da escludere.

Quanto alla richiesta di “rientro a casa dei minori” l’Autorità aveva evidenziato che i genitori non avevano un domicilio comune, che la madre aveva sottoscritto il progetto educativo e che pertanto tale richiesta era formulata dal solo padre. Questi, non possedendo l’autorità parentale, non poteva neppure pretendere di averne la custodia. L’Autorità di vigilanza aveva inoltre ritenuto che in concreto le capacità del padre erano “già fortemente dubbie per le relazioni personali” e non si intravedevano “possibilità per l’attribuzione della custodia di fatto né per il rientro al domicilio paterno”. Il padre non si sarebbe mai sottoposto ad una perizia sulle capacità genitoriali. In assenza di una valutazione specialistica non appariva opportuno far correre rischi ai minori.

Ad agosto 2009 PI 1 è stato trasferito presso __________.

A maggio 2010 ad PI 2 è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta.

Il 2 giugno 2010 la Commissione tutoria ha ammonito RE 2 a voler rispettare gli orari per l’esercizio dei diritti di visita fissati con risoluzione del 20 maggio 2009.

Q. Con decisione del 26 ottobre 2010 (inc. 11.2009.168) la prima Camera civile ha respinto il gravame di RE 2 e di RE 1 inoltrato avverso la risoluzione del 28 luglio 2009 dell’Autorità di vigilanza.

Nella decisione veniva evidenziato che oggetto della stessa era il diritto di visita paterno e l’approvazione del progetto educativo, e non già la destituzione del curatore o il ripristino della custodia parentale.

R. Con scritto del 7 aprile 2011 (a seguito dell’incontro “di sintesi” del collocamento del 5 aprile 2011, alla presenza della madre) i diritti di visita della madre (con pernottamento) e del padre (11.30-17.30) sono stati estesi.

Nel corso del 2012 i diritti di visita sono ulteriormente stati estesi (cfr. scritti del curatore __________ del 6/9 febbraio 2012: padre dalle 13.30-19.30; nonna materna e zio dalle 9 alle 18.00 ogni due settimane).

Con scritto del 18 giugno 2012 il curatore ha riferito che a seguito dell’incontro del 12 giugno 2012 (presenti madre, direttrice di __________, educatrici ed entrambi i minori) sono stati fissati i diritti di visita con la madre fino ad ottobre 2012 (ulteriormente estesi: ogni due settimane dalle 10.00 alle 17.15, talvolta con pernottamento da venerdì a domenica sera).

Con scritto del 26 ottobre 2012 il curatore __________ ha fissato (a seguito dell’incontro del 16 ottobre 2012 con la madre, la direttrice di __________, le educatrici ed i minori) i diritti di visita della madre (un giorno ogni due settimane, talvolta con pernottamento), del padre (un pomeriggio ogni due settimane) e della nonna con lo zio (un giorno ogni due settimane) fino a gennaio 2013.

Con scritto del 22 gennaio 2013 il curatore ha fissato (a seguito dell’incontro del 22 gennaio 2013 con la madre, la direttrice di __________, le educatrici) i diritti di visita della madre (generalmente al sabato), del padre (un pomeriggio ogni due settimane) e della nonna e lo zio (una domenica ogni due settimane) fino a giugno 2013.

S. A seguito di una segnalazione 30 maggio 2013 dei responsabili di __________, è stato aperto un procedimento penale nei confronti dello zio materno __________, per titolo di atti sessuali con fanciulli e pornografia. I diritti di visita della nonna e dello zio con i nipoti sono stati immediatamente sospesi (cfr. scritto del 19 giugno 2013 a seguito dell’incontro del 4 giugno 2013, alla presenza di madre, educatrici e direttrice di __________: fissazione diritti di visita con la madre ed il padre, mentre quelli con la nonna e lo zio non sono più stati previsti).

Con scritto del 2 agosto 2013 il curatore __________, ha fissato i diritti di visita (incontro del 4 giugno 2013) della mamma (un giorno alla settimana, a volte con pernottamento) e del padre (mezza giornata ogni quindici giorni). È stato inoltre fatto divieto alla sorella __________ di presenziare ai diritti di visita (preoccupazione in relazione al comportamento della stessa, rea di aver fatto uso di cannabis con il compagno alla presenza dei fratelli minori).

Con lettera del 18 settembre 2013 il curatore __________ ha chiesto all’Autorità di protezione di intervenire per fare in modo che i diritti di visita fossero esercitati come stabilito. Il curatore segnalava in particolare che i genitori non rispettavano le regole disposte dalle autorità. L’autorità di protezione ha convocato le parti interessate (genitori, educatori, UAP) all’udienza del 3 ottobre 2013, durante la quale è stata ribadita ai genitori l’importanza di rispettare gli accordi.

Durante l’udienza i genitori (entrambi presenti) hanno confermato la richiesta, trasmessa il 2 ottobre 2013, volta al ripristino della custodia parentale.

Con scritto del 1° ottobre 2013 la sorella __________ ha segnalato all’Autorità di protezione la situazione di disagio dei fratelli minori e dei propri genitori, privati ingiustamente dei propri figli. Questa ha inoltre lamentato che la nonna __________ avrebbe percepito dal 2003 al 28 dicembre 2013 la rendita AI a lei spettante (__________) (rendita completiva per figli) benché la stessa non fosse più collocata presso la nonna (cfr. scritto dell’Istituto delle Assicurazioni sociali del 23 agosto 2013 agli atti).

T. Con istanza del 2 ottobre 2013 RE 1 e RE 2, hanno postulato la “chiusura della fattispecie”.

Con scritto dell’8 novembre 2013 il curatore __________ ha segnalato all’Autorità di protezione l’inopportunità di qualsiasi relazione (anche a distanza) tra PI 1 e lo zio materno (detenuto in penitenziario per reati commessi contro in nipote). Questi avrebbe infatti chiesto di trasmettere al proprio legale una lettera indirizzata al nipote.

La sospensione dei diritti di visita è stata formalizzata dall’Autorità di protezione il 13 novembre 2013.

L’11 novembre 2013 la direttrice di __________ ha presentato le proprie osservazioni all’istanza di revoca delle misure di protezione formulata dai genitori. In sostanza ha indicato che con la madre negli ultimi anni la collaborazione era stata buona, mentre con il padre RE 2 sempre molto difficile (non rispetta gli orari, permette alla sorella maggiore di presenziare agli incontri benché non autorizzata, comportamenti provocatori e inadeguati).

Con osservazioni del 18 novembre 2013 il curatore __________ e l’assistente sociale __________, hanno confermato la buona collaborazione con la madre che aveva condotto all’estensione dei diritti di visita (talvolta con pernottamento), ma il persistere dell’ostilità del padre nei confronti della rete di sostegno dei figli. A mente del curatore e dell’assistente sociale un rientro a casa risultava “prematuro”, in quanto i ragazzi necessiterebbero ancora di un grande supporto da parte degli operatori. Per quanto attiene a RE 2, a livello peritale si “è a conoscenza solo di una valutazione ormai datata negli anni” e quindi non sarebbe possibile valutare cosa sia realmente cambiato nelle attitudini genitoriali.

Con decisione del 28 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha sostituito il curatore educativo e amministrativo (__________) in favore di PI 2 e PI 1, nominando CURA 1 (UAP).

Benché non invitati in tal senso dall’Autorità di protezione, con scritto 9 dicembre 2013 (“proemio”) i genitori hanno presentato le proprie osservazioni al proprio del 2 ottobre 2013, ribadendo la richiesta di rientro immediato dei minori.

Con risoluzione del 15 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha incaricato il SMP di esperire una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 nei confronti dei figli PI 2 e PI

  1. Tale mandato è stato rifiutato per mancanza di neutralità, in quanto PI 1 è preso a carico dallo stesso servizio (psicoterapia individuale).

Il 13 novembre 2013 i genitori sono stati convocati per un’udienza dinanzi all’Autorità di protezione.

A seguito dell’incontro del 16 gennaio 2014 la curatrice __________ ha fissato i diritti di visita dei genitori fino a fine marzo 2014.

Con risoluzione del 30 gennaio 2014 è stato dato ordine al SMP di __________ di esperire una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1.

Con decisione del 28 febbraio 2014 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato il 12 febbraio 2014 da RE 1 avverso la decisione del 30 gennaio 2014 che conferiva un mandato peritale (valutazione sulle capacità genitoriali della madre), cambiando il mandatario rispetto alla precedente decisione.

Con scritto dell’11 aprile 2014 il caposervizio del SMP incaricato ha comunicato di non poter eseguire le valutazioni richieste, in quanto RE 1 non si era presentata a nessuno degli appuntamenti fissati (21 febbraio, 4 marzo e 14 aprile).

Con scritto del 7 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha fissato a RE 1 un termine di 10 giorni per prendere contatto con il servizio preposto e dare avvio agli accertamenti peritali.

Con lettera del 16 maggio 2014 RE 1 e RE 2 hanno lamentato che le convocazioni ricevute dal SMP sarebbero state sottoscritte da persone diverse. Hanno rilevato che, secondo loro, il caposervizio del SMP sarebbe lo stesso del SMP e che “sarebbero ben altre le persone da psicanalizzare”.

U. Con risoluzione del 22 maggio 2014 (ris. n. 158) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 2 ottobre 2013 inoltrata da RE 1 e RE 2.

In sostanza, ritenuto che alla base della privazione della custodia ordinata nel 2006 vi era l’indicazione dal punto di vista medico-psicologico di una “inidoneità dei genitori ad occuparsi insieme o separatamente dei figli” (cfr. rapporto 2 settembre 2005 SMP), il 30 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha ordinato una valutazione sulle capacità genitoriali. La madre, convocata tre volte, e ulteriormente invitata dall’Autorità, si è rifiutata di sottoporsi a perizia.

In simili circostanze l’Autorità di protezione ha ritento che con il rifiuto si sottoporsi a perizia la madre non ha permesso di verificare se ed in quale misura l’indicazione medica del 2 settembre 2005 era ancora di attualità (dalla stessa risultavano patologie psichiatriche, un ritardo mentale leggero). In ogni caso, secondo l'Autorità, il parere del curatore e dell’UAP (osservazioni all’istanza) sarebbe a sfavore del ripristino della custodia genitoriale e chiaramente a favore del mantenimento delle misure di protezione.

V. Mediante reclamo del 18 giugno 2014 RE 1 e RE 2 hanno impugnavano la predetta risoluzione, chiedendone l’annullamento, l’immediato rientro di PI 2 e PI 1 presso il domicilio materno, il ripristino della custodia parentale alla madre e dell’amministrazione della sostanza e della rendita dei figli. I reclamanti postulano inoltre l’esonero della curatrice dal suo mandato, nonché un risarcimento dei danni che avrebbero subìto.

Con osservazioni del 1° luglio 2014 l’Autorità di protezione ha contestato puntualmente le critiche dei reclamanti. Ha osservato che, benché formalizzata solo a novembre 2013, di fatto la sospensione dei diritti di visita con lo zio è avvenuta tempestivamente appena i gravi fatti sono stati segnalati.

Mediante replica del 18 luglio 2014 i genitori hanno ribadito interamente la proprie richieste. Hanno criticato l’operato dell’Autorità di protezione (rea di non aver agito in qualità di “capo progetto”, di non aver tutelato i figli, di non aver provveduto all’immediata sospensione dei diritti di visita dello zio materno, di non aver vigilato sulla nonna e sullo zio). A mente dei reclamanti, che contestano fermamente le risultanze della perizia del 2005, RE 1 sarebbe allora stata “periziata” dal dr. __________ a sua insaputa, contestando di essersi volontariamente sottoposta ad una perizia.

L’Autorità di protezione ha rinunciato alla duplica.

Z. Nel frattempo con sentenza del 22 gennaio 2015 (inc. 72.2014.98) la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ colpevole di atti sessuali con fanciulli per avere nel periodo settembre 2009 – inizio maggio 2013 ripetutamente compiuto e tentato di compiere atti sessuali con suo nipote PI 1, e colpevole di coazione sessuale e pornografia. Lo stesso è stato condannato ad una pena detentiva di quattro anni e otto mesi, nonché ad un risarcimento danni per spese legali e per torto morale.

Considerato

in diritto

  1. L’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

  1. Con la risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza inoltrata da RE 1 e RE 2 volta al ripristino della custodia parentale sui figli.

L’Autorità di protezione ha rilevato che, in concreto, rifiutandosi di sottoporsi a perizia, la madre non ha permesso di verificare se ed in quale misure l’indicazione medica del 2 settembre 2005, che aveva portato alla privazione della custodia, sia ancora di attualità (“incapacità genitoriale”, patologie psichiatriche, un ritardo mentale leggero). L’Autorità di prime cure ha in ogni caso indicato che il parere del curatore e dell’UAP sarebbe a sfavore del ripristino della custodia genitoriale e chiaramente a favore del mantenimento delle misure di protezione.

  1. Nel reclamo in oggetto viene contestato il rifiuto dell’Autorità di protezione di revocare le misure di protezione a favore dei figli PI 2 e PI 1 ed il mancato ripristino della custodia parentale alla madre. I reclamanti censurano inoltre il modo di procedere dell’Autorità di protezione e dei Servizi coinvolti.

Nell’istanza del 2 ottobre 2013 RE 2 e RE 1, pur postulando la “chiusura della fattispecie”, si limitano una volta di più a criticare l’operato del curatore, la gestione dei diritti di visita da parte di quest’ultimo, come pure l’agire della direttrice di __________ nonché di __________ (capo progetto), chiedendo appunto la revoca della misura (tolta di custodia) ordinata nel 2006.

Nel loro scritto non pretendono che le circostanze siano mutate dalla revoca della custodia o dall’ultima decisione in merito alla privazione di custodia e neppure sostengono che fatti nuovi giustificherebbero una modifica delle misure di protezione. Questi si ostinano una volta di più a contestare la decisione di tolta di custodia e a criticare l’operato di tutta la rete di sostegno, lamentando di essere vittime di un'ingiustizia.

Neppure nel reclamo del 18 giugno 2014 i genitori indicano quali sarebbero “i fatti nuovi” alla base della loro richiesta. Essi contestano le motivazioni che hanno fondato la privazione della custodia parentale ordinata nel 2006. A loro dire la revoca non era giustificata da “elementi probatori concreti” tali da giustificare una “carenza genitoriale”. Quanto al rapporto medico stilato dal dr. __________ nel 2005 (su cui si basava la decisione di tolta di custodia), RE 1 lo considera “nullo” e contesta addirittura di aver mai incontrato chi lo ha redatto. RE 1 contesta le risultanze del rapporto del 2005 e nega di soffrire di una “leggera deviazione mentale”.

Quanto alla nuova perizia ordinata a seguito dell’istanza del 2 ottobre 2013 la reclamante ribadisce di non volersi sottoporre ad alcuna valutazione, indicando ché “sarebbero ben altre le persone da psicanalizzare”.

Anche nel presente reclamo i genitori si lamentano dell’operato della rete di sostegno, del curatore __________, della direttrice dell’Istituto e del presidente dell’Autorità di protezione, rei di aver – a loro dire –trascurato i loro figli. Questi sarebbero costretti a vivere in Istituto, avrebbero sofferto di gravi patologie causate dal disinteresse verso il bene dei minori. Contestano in modo risoluto di avere colpevolezze o carenze genitoriali tali da giustificare una tolta di custodia. Descrivono tutta una serie di episodi che, a loro avviso, indicherebbero il malessere vissuto dai minori, le ingiustizie subite. A mente dei genitori è sempre a causa delle carenze della rete di sostegno che PI 1 a 10 anni non sapeva ancora né leggere né scrivere. I reclamanti protestano che la capo progetto __________ non era presente agli incontri, lamentando di non averla praticamente mai vista negli ultimi 10 anni.

Gli opponenti dichiarano che il presidente dell’Autorità di protezione in tutti questi anni avrebbe abusato del suo potere, favorendo la famiglia della nonna e dello zio materni, con la complicità del curatore __________.

  1. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011, consid. 4.2.1).

Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori) (CR CC I , Meier, art. 310 n. 16).

  1. Giusta l’art. 313 cpv. 1 CC in caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.

In principio le misure di protezione non sono ordinate per una durata determinata. Questo non significa però che abbiano una durata illimitata o non modificabile. In effetti devono essere adattate alla nuova situazione nel caso appunto di fatti nuovi (art. 313 cpv. 1 CC). E’ la concretizzazione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 313 ch. 1 pag. 1930).

Che la misura sia o meno limitata nel tempo, un adeguamento può condurre a completare la medesima, a rinforzarla, a ridurre gli effetti della protezione o ancora a rimuovere la misura stessa. Più la misura è stata incisiva e più la riduzione della protezione dovrà essere fatta a tappe, fatta eccezione per una modifica radicale delle circostanze.

L’art. 313 CC impone in sostanza all’autorità di aggiornare e attualizzare i rapporti nel caso in cui fosse trascorso tanto tempo dal momento delle valutazioni (FamPra.ch 2006 772 n. 102). La legge non esige che i fatti nuovi siano importanti. E anche nel caso in cui non vi fossero fatti nuovi un’evoluzione delle circostanze non conforme a quanto atteso, giustifica in ogni caso un adeguamento delle misure.

Va altresì rilevato che, in ogni caso, tutte le misure di protezione devono essere soggette ad esami periodici.

Una volta prese, le misure a protezione dei figli possono essere annullate unicamente nel caso di una modifica delle circostanze.

Se una misura non fosse più necessaria nella sua forma attuale, dovrà essere annullata o sostituita da una misura meno severa. Ordinare o modificare misure di protezione dei minori implica in un certo modo un pronostico sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti, che dipende in gran parte dal comportamento anteriore delle persone interessate (cfr. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 313 n. 1.1).

Il principio inquisitorio illimitato impone un’attualizzazione degli atti dell'incarto, in particolare una nuova valutazione, nel caso in cui i fatti siano stati stabiliti da tempo (sentenza del TF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 5; 5A_762/2010).

  1. Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e dall'esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

L’autorità giudicante è munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC). Il reclamo ai sensi dell’art. 450 segg. CC è un mezzo d’impugnazione completo, con cui il ricorrente può censurare ogni violazione del diritto, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l’inadeguatezza della decisione (Messaggio FF 2006 pag. 6472). Il gravame ha carattere devolutivo (CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 450 n. 7).

  1. Nel caso in esame, oggetto della decisione avversata è il ripristino della custodia parentale alla madre, nonché la revoca della misura di protezione a favore dei figli.

In concreto appare opportuno ripercorre nel dettaglio gli accadimenti che hanno interessato il nucleo famigliare RE 1 – RE 2 dall’inizio (nascita della primogenita) ad oggi.

7.1. RE 1 era stata privata della custodia della figlia primogenita __________ (1993) da dicembre 1996 a febbraio 2000 (per difficoltà nell’accudire adeguatamente la figlia”). Quest'ultima era stata affidata alla nonna materna.

Dal rapporto del SMP del 24 luglio 1998 (caposervizio dr. __________, stilato su richiesta della Commissione tutoria, chiamata ad esprimersi sulla richiesta di restituzione della custodia di __________) risultava che RE 1 era in cura per “stati depressivi” (pag. 2). A quel momento era al beneficio di una rendita AI con incapacità lavorativa del 70%. Già al momento della nascita della primogenita il Servizio sociale cantonale e il dr. __________ (pediatra del Servizio sociale cantonale) avevano segnalato “atteggiamenti inadeguati della madre verso la bambina” ed una “situazione familiare particolare “con esplicita richiesta di un intervento da parte della Delegazione tutoria” (pag. 3).

RE 1 dopo un solo incontro con l’operatore del Servizio sociale aveva interrotto la presa a carico. L’esperto evidenziava una reticenza e diffidenza della signora. “Manifesta dei tratti infantili ed un’intelligenza limite”. In conclusione l’esperto (preso contatto anche con la direttrice di __________, che ha ospitato __________ e la madre per dieci giorni) indica che “RE 1 risulta affetta da un disturbo di personalità associato ad un ritardo mentale leggero”. La stessa non può “al momento attuale”, assumersi in modo autonomo, la custodia di __________. Per queste ragioni il medico auspicava un soggiorno della stessa con la figlia presso l’Istituto in modo da “poterla osservare durante i primi mesi post-parto” (cfr. Rapporto del 24 luglio 1998 del dr. __________, Caposervizio SPS).

7.2 In un secondo momento la custodia di __________ veniva ripristinata. Da un secondo rapporto del SMP (psicologa __________) del 18 gennaio 2000, risultava che “è probabile che il ruolo di accudimento sia ricoperto in maggior misura dal padre della bambina, ma resta il fatto che i due genitori non sembrano nell’insieme così inadeguati da non essere in grado di occuparsi del figlio”. La specialista aveva pertanto ritenuto che nulla ostava al riavvicinamento di __________ ai genitori.

7.3 Il 3 giugno 2003 la Commissione tutoria ha nuovamente privato i genitori della custodia parentale su __________ (nella risoluzione di tolta di custodia veniva indicato un episodio secondo il quale la bambina si era rifugiata presso i vicini di casa, dopo essere stata “buttata fuori di casa”). Come risulta dal verbale d’udienza del 10 settembre 2003, a quel momento i genitori erano d’accordo con il contenuto della decisione provvisionale di tolta di custodia e non avevano postulato un ritorno a casa della figlia (“non richiedono che __________ torni a casa”).

Con scritto 15 ottobre 2003 (ricorso) i genitori, pur negando la tesi secondo cui __________ sarebbe stata allontanata da casa dalla madre, ribadivano di “rifiutarsi di usufruire del diritto di visita con la bambina”.

Nello scritto del 4 novembre 2003 lo psicologo e psicoterapeuta __________ del SMP, chiamato ad esprimere un rapporto sulla situazione di __________ (formulando eventuali proposte a protezione) ha innanzitutto precisato di non essere riuscito a prendere contatto con i genitori di __________. Lo specialista riferisce che durante il colloquio avuto con __________, la bambina avrebbe esplicitamente chiesto di non voler tornare a casa con mamma e papà (la stessa avrebbe raccontato di venir “picchiata”, che doveva saltare la cena, e che i genitori la costringevano a “stare davanti alla finestra in piedi tutta la notte”), pur auspicando di poter rivedere i fratellini PI 2 e PI 1.

7.4 Dopo la nascita di PI 2 e PI 1 la Commissione tutoria è poi stata nuovamente chiamata ad occuparsi del nucleo famigliare nell’ottobre del 2004, su segnalazione dell’Istituto scolastico (mancata frequentazione scolastica di __________ senza giustificazione e benché minima collaborazione dei genitori). A seguito della segnalazione la Commissione tutoria ha ordinato (risoluzione del 2 dicembre 2004) al Servizio sociale di esperire un’indagine sul nucleo famigliare, per rapporto alla situazione di PI 2 e del piccolo PI 1. Tale indagine non è però potuta essere effettuata per chiara opposizione dei genitori (cfr. richiesta scritta del 14 dicembre 2004 dalla quale risulta l’espressa volontà dei genitori).

A seguito della mancata collaborazione dei genitori l’assistente sociale del Servizio sociale __________ si è recata (con la collaborazione di due agenti della polizia comunale) presso il domicilio dei genitori di PI 2 e PI 1. Dal rapporto di polizia del 22 dicembre 2004 (alla presenza degli assistenti sociali __________) risulta che lo scopo dell’intervento (ordinato dal Presidente della Commissione tutoria) era quello di “controllare la custodia” dei minori e se del caso “su ordine” dell’assistente sociale, “prelevarli per portarli presso una sede protetta”. Nel rapporto viene menzionata l’indicazione del presidente della Commissione tutoria che nel caso in cui durante la visita avessero constatato che “i figli vivono in uno stato precario”, l’assistente sociale avrebbe avuto “la facoltà di prelevarli e sistemarli presso una sede protetta anche contro il volere dei genitori”.

Ritenuto che nessuno aveva aperto la porta all’assistente sociale, la stessa si è nuovamente recata presso il domicilio famigliare accompagnata dalle forze dell’ordine. Nel rapporto veniva indicato che: “all’interno dell’appartamento, subito si constatava che nei vari locali vi era sporcizia un po’ ovunque: vestiti non puliti sui letti ed in terra, vano cucina insudiciato ed incrostato da residui di cibo. I letti dove dormono i loro figli, avevano le lenzuola insudiciate e quello dove si trovava la figlia PI 2 era anche privo di lenzuola ed il materasso era alquanto sporco. I figli, a prima vista, stavano apparentemente bene, anche se non proprio igienicamente puliti”. Vista questa situazione problematica per i bambini, la signora __________ decideva di trasferire i figli unitamente alla madre in una struttura protetta.

7.5. L’Autorità di vigilanza chiamata ad esprimersi sul ricorso dei genitori, con decisione del 22 febbraio 2005 aveva indicato che il collocamento di __________ ordinato a titolo provvisorio dalla Commissione tutoria l’8 ottobre 2003 era giustificato, nell’esclusivo intesse della minore, dalla mancata collaborazione dei genitori, che non avevano permesso di poter eseguire le dovute indagini (perizie sulle capacità genitoriali in relazione ai tre figli).

7.6 Con scritto del 2 settembre 2005 il SMP (dr. __________) chiamato ad esprimere una valutazione sulle capacità genitoriali, ha indicato di aver incontrato RE 1 presso __________ (durante il periodo in cui viveva con i due figli minori collocati in Istituto). Il dr. __________ riferiva di aver letto le perizie eseguite nel 1998 dai colleghi del SPS di __________ e preso atto delle risultanze dei colloqui con la direttrice di __________ e con il curatore __________ (cambiamenti positivi nei bambini a seguito dei collocamenti, comportamenti inadeguati dei genitori, desiderio della madre di separarsi dal padre), aveva concluso, “dal punto di vista medico-psicologico”, per “la non idoneità dei due genitori ad occuparsi insieme o separatamente dei figli”.

Il Servizio sociale (capo equipe __________ e assistente sociale __________) aveva indicato nel rapporto del 17 ottobre 2005 (dopo aver visto più volte RE 1, il curatore, la direttrice di __________) che l’inserimento dei minori presso l’Istituto ha messo in evidenza grandi carenze educative e di accudimento. La madre avrebbe riferito il bisogno di riprendersi e l’intenzione di voler uscire al più presto possibile dall’Istituto “senza figli” in modo da iniziare una vita autonoma dal compagno. Tenuto conto delle difficoltà della signora di occuparsi dei figli, nel rapporto veniva proposto che i minori rimanessero collocati in Istituto in vista di venir inseriti in una famiglia affidataria. RE 1 “si è detta d’accordo” mentre RE 2, non essendosi mai presentato agli appuntamenti non si era espresso in merito.

7.7 Il 7 aprile 2006 la Commissione tutoria ha pertanto confermato la privazione della custodia di PI 2 e PI 1 ed il loro collocamento in Istituto in attesa di una famiglia affidataria idonea ad accoglierli.

Chiamata a decidere su ricorso di RE 2, che lamentava di non essere stato oggetto di valutazione e formulava richiesta d’affidamento dei figli, l’Autorità di vigilanza ha ordinato una valutazione sulle capacità genitoriali dello stesso (nominando la dr. __________). Anche in quell’occasione RE 2 si era però sottratto ad una verifica che potesse dimostrare la sua capacità ad occuparsi dei figli (cfr. risoluzione del 25 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza, inc. 325.1996), presentandosi ad un solo appuntamento con la specialista. La dottoressa, incaricata dalla Commissione tutoria, ha quindi comunicato di non essere in grado di portare a termine il mandato. L’Autorità di vigilanza con decisione del 25 gennaio 2007, ritenuta la mancata collaborazione del padre, ha confermato la privazione della custodia parentale.

Dal canto suo a quel momento la madre non si era opposta al collocamento (aveva contestato il cambiamento di Istituto imposto ad PI 2, cfr. risoluzione AVT del 28 giugno 2007 che respingeva il reclamo, consid. 2b).

7.8 Come risulta dagli atti, i genitori hanno postulato per la seconda volta la chiusura della misura a favore di PI 2 e PI 1 nel maggio 2008. In quell’occasione l’Autorità di vigilanza aveva respinto la richiesta ritenuto che i genitori non dimostravano collaborazione con il curatore e gli altri operatori coinvolti nel progetto educativo (risoluzione AVT dell’11 settembre 2008) e che la situazione era immutata rispetto alle “capacità genitoriali” (cfr. rapporti morali del curatore del 2005-2007). La prima Camera civile, chiamata ad esprimersi su ricorso dei genitori, ha confermato la mancata collaborazione di RE 2 definendo il gravame pretestuoso, ma ha redarguito la Commissione tutoria invitandola a prevedere un “progetto educativo” per i due minorenni (cfr. decisione ICCA del 15 dicembre 2008, inc. 11.2007.34).

Il progetto educativo è poi stato presentato il 12 febbraio 2009 (26 febbraio) dal curatore __________ e dall’UFAM di __________.

Il 2 aprile 2009 l’Autorità di vigilanza ha trasmesso ai genitori ed al curatore i pareri esperiti a seguito della decisione della prima Camera Civile (29 dicembre 2008, che ordinava alla stessa di procedere a controlli sulle condizioni psico-fisiche dei minori). Unicamente il padre ha presentato le proprie osservazioni. Con decisione del 3 giugno 2009 l’Autorità di vigilanza ha respinto il gravame dei genitori, indicando che le tesi degli stessi circa la rimozione del curatore erano infondate. Dai pareri risultava che a livello psicologico PI 2 necessitava di un supporto per il vissuto familiare e istituzionale e che anche PI 1 aveva bisogno, dal profilo psicologico, di elaborare il proprio vissuto.

Ritenuta la richiesta del padre di poter ampliare i diritti di visita e la concomitante segnalazione di preoccupazione da parte della direttrice di __________ (maggio 2009), la membro permanente della Commissione tutoria ha provveduto a sentire personalmente i due minori. PI 2 (audizione del 2 maggio 2009) ha riferito di riconoscere __________ come la sua casa, ha esordito di voler bene alla sua famiglia, ma ha detto: “qui sto bene”. Nelle proprie osservazioni all’audizione la membro permanente ha indicato pure che PI 2 ha dimostrato di avere molto in chiaro i ruoli degli adulti che le stanno intorno e che ha ribadito a più riprese che __________ è la sua casa, che le manca il fratellino e che mai ha accennato all’idea di tornare a vivere con uno dei due genitori.

Dall’audizione di PI 1 (all’epoca aveva solo 6 anni), è emerso poco, a parte il suo desiderio di raggiungere la sorella PI 2 in Istituto. La membro permanente ha però indicato che “sta bene in __________ e parla con affetto delle educatrici”.

7.9 Con decisione del 28 luglio 2009 l’Autorità di vigilanza ha ritenuto che un’estensione dei diritti di visita fosse da escludere (entrambi i minori hanno manifestato disagi al rientro dagli incontri con il padre). La madre da parte sua aveva sottoscritto il progetto educativo presentato e pertanto la richiesta di rientro a casa dei minori era da ritenere come “formulata dal solo padre” (cfr. decisione AVT). L’Autorità di vigilanza ha ribadito che il padre, non possedendo l’autorità parentale non poteva neppure pretenderne la custodia. Ha inoltre indicato che “le capacità del padre sono già fortemente dubbie per le relazioni personali”. RE 2 non si era mai sottoposto ad una perizia sulle capacità genitoriali, e in assenza di una valutazione specialistica non era opportuno far correre rischi ai minori.

Nella decisione del 26 ottobre 2010 la prima Camera civile ha respinto il gravame dei genitori e evidenziato che oggetto del gravame non era il ripristino della custodia parentale ma unicamente la regolamentazione delle relazioni personali.

  1. Con istanza del 2 ottobre 2013 i genitori di PI 2 e PI 1 hanno formalmente postulato la “chiusura della fattispecie”, intesa dall'Autorità di protezione quale nuova richiesta di revoca della misura di protezione, ossia della privazione della custodia ordinata nel 2006, oggetto del presente gravame.

Nell’istanza i genitori lamentano che il curatore e la capo progetto avrebbero favorito la nonna e lo zio materno __________ a loro svantaggio, concedendo loro diritti di visita molto più ampi. Lamentano di essere stati ingiustamente allontanati dalla primogenita, e rimproverano all’Istituto e al curatore di essere la causa dei gravi problemi di salute dei figli. I genitori criticano nuovamente la direttrice dell’Istituto, presso il quale sono collocati i figli, di non aver fornito la dovuta assistenza, mettendo a repentaglio l’equilibrio psico-fisico dei figli ed accusano l’assistente sociale __________ di essere la causa di tutti i loro problemi.

8.1 Con osservazioni dell’11 novembre 2013 (all'istanza dei genitori) la direttrice di __________ riferisce che la collaborazione con RE 1 negli ultimi tre anni è stata buona. La relazione della stessa con i figli è profonda e coerente. Si impegna al massimo per accogliere i suoi figli nei diritti di visita programmati e per essere per loro un riferimento affettivo ed educativo.

La collaborazione con il padre è invece sempre molto difficile; si rifiuta di collaborare ed il suo atteggiamento risulta addirittura “distruttivo” dell’operato della rete. Egli ha sempre dimostrato affetto verso i figli, che lo ricambiano, ma i suoi comportamenti – sempre secondo la direttrice dell'Istituto – sono inadeguati e provocatori.

Con osservazioni del 18 novembre 2013 il curatore __________ e l’assistente sociale (capo progetto __________) dell’UAP hanno evidenziato che RE 1 “accetta il sostegno e la condivisione degli operatori riuscendo a prendere anche una certa coscienza dei suoi limiti nella presa a carico dei figli”. Questa disponibilità ha permesso di estendere le relazioni personali e prevedere dei pernottamenti durante i fine settimana (circa una volta al mese). Durante gli “incontri di sintesi”, ai quali ora partecipano anche i figli, il padre non ha mai partecipato.

Il curatore ha inoltre indicato che “a livello peritale si è a conoscenza solo di una valutazione ormai datata negli anni quindi non è possibile nemmeno fare riferimento a uno strumento diagnostico per stabilire che, rispetto agli interventi fatti da parte dell’autorità a tempo debito (privazione della custodia nel 2006), cosa sia realmente cambiato nelle attitudini genitoriali”. A mente del curatore un rientro a casa appare tuttavia prematuro, poiché i ragazzi necessitano ancora un grande supporto da parte degli operatori (struttura CEM di __________). “PI 2 deve affrontare un percorso importante come quello di intraprendere una strada futura professionale e PI 1 necessita di un supporto quotidiano sia a livello dell’apprendimento scolastico sia a livello psicofisico”. “E’ necessario continuare come fino ad ora valutando insieme ai genitori quali sono le loro reali capacità e cosa possono offrire ai loro figli, riuscire ad avere una relazione di buona qualità, e non semplicemente di quantità, dare una certa garanzia a PI 2 e PI 1 per il raggiungimento degli obiettivi del loro progetto personale”. Con tali presupposti – a mente del curatore – si potranno valutare eventuali estensioni dei diritti di visita.

8.2 A seguito della richiesta di revoca della misura di privazione della custodia parentale, l’Autorità di protezione ha ordinato una nuova valutazione sulle capacità genitoriali. Un reclamo dei genitori avverso questa decisione è stato dichiarato irricevibile con decisione della Camera di protezione del 28 febbraio 2014 (inc. CDP 9.2014.25). Come risulta dagli atti tale valutazione (ordinata al SMP il 30 gennaio 2014) non ha però potuto essere esperita. RE 1 si è infatti rifiutata di sottoporsi ad una qualsiasi osservazione da parte dello psicologo incaricato (cfr. scritto dell’11 aprile 2014 dello psicologo che indica che l’interessata ha disertato le tre convocazioni proposte). Chiamati dall’Autorità di protezione ad esprimersi, con scritto del 16 maggio 2014 RE 1 e RE 2 hanno ribadito di non volersi sottoporre a valutazione alcuna, indicando in modo stringato e senza particolari spiegazioni che “sarebbero ben altre le persone da psicanalizzare”.

Con decisione del 22 maggio 2014 l'Autorità di protezione ha di conseguenza respinto l'istanza di “chiusura della fattispecie” (revoca della misura di privazione della custodia ordinata nel 2006). Decisione che ha determinato l'inoltro da parte dei signori RE 1 e RE 2 del “ricorso -proemio” del 18 giugno 2014 oggetto della presente decisione.

  1. Nel caso in esame ci si deve limitare alla questione a sapere se debba essere ripristinata la custodia parentale dei minori PI 2 e PI 1 alla madre RE 1.

Le censure e le critiche in relazione alla situazione e a quanto vissuto dalla primogenita, ormai maggiorenne, sono invece prive di pertinenza in questa sede.

9.1 Va innanzitutto ribadito, che la decisione di privazione della custodia ordinata il 15 marzo 2006 non è stata contestata da RE 1. Detta risoluzione – a tempo debito non impugnata – è pertanto ampiamente cresciuta in giudicato (cfr. decisione del 15 dicembre 2008 della prima Camera civile). Le risultanze e le motivazioni alla base di tale decisione non possono di conseguenza essere ora rimesse in discussione.

È certo che, come già evidenziato in precedenza dalla prima Camera civile (cfr. decisione ICCA 15 dicembre 2008, inc. 11.2007.34, consid. 11), dal momento in cui è stata ordinata una misura di protezione incisiva come la tolta della custodia, l’Autorità di protezione non poteva reputare assolto il proprio compito internando senza limiti di tempo – pur con l’incarico all’UFAM di seguire il collocamento – due minorenni tolti alla custodia, ma doveva prevedere il cosiddetto “progetto educativo”.

Pur dovendo essere riconosciuto che, in concreto, l’Autorità di protezione, una volta tolta la custodia parentale, abbia “atteso” tre anni (febbraio 2009), prima di ordinare – invitata in tal senso dall’Autorità di ricorso e dall’Autorità di vigilanza – la presentazione di un “progetto educativo”, non va ignorato che è stato fin dall’inizio più che palese l’atteggiamento dei genitori, improntato alla mancanza di collaborazione, in particolare del padre, nei confronti delle Autorità e degli operatori.

Come era pure già stato indicato dalla prima Camera civile nella decisione del 26 ottobre 2010 (cfr. decisione ICCA, inc. 11.2009.168, consid. 7b pag. 8) il progetto educativo intendeva permettere ai figli di vivere in una struttura protetta, consentire loro di frequentare regolarmente la scuola e offrire loro quel sostegno educativo, morale e affettivo che i genitori non sono in grado di assicurare. Il progetto educativo non indicava una scadenza e l’Autorità di ricorso nell’ottobre 2010 rilevava che allora nemmeno era “possibile fissarne una, poiché RE 1” non risultava “in grado di assumere la propria funzione educativa”; né a quel momento si poteva formulare una prognosi. L'Autorità, per altro, ricordava anche che, per di più, una futura reintegra della custodia parentale sarebbe potuta entrare in linea di conto solo ove non avrebbe messo a repentaglio la salute psicofisica dei figli.

Ora, dalla documentazione agli atti, risulta che a seguito della tolta di custodia del 2006, l’Autorità di protezione, nell’ambito della presentazione del progetto educativo, ha in particolare ordinato controlli sulle condizioni psico-fisiche dei minori (pareri della direttrice di __________, della direttrice di __________, dei docenti di classe, del SMP e dei pediatri di entrambi i minori; tutti questi pareri sono stati sottoposti per osservazioni ai genitori dall’Autorità di protezione il 2 aprile 2009). L’Autorità di protezione ha, inoltre, tramite la propria membro permanente, sentito i minori (aprile-maggio 2009).

L’Autorità di vigilanza ha dal canto suo analizzato gli atti dei servizi dei centri educativi in cui erano collocati i minori (cfr. decisione del 3 giugno 2009). Negli anni i diritti di visita con i genitori sono stati pian piano adattati ed estesi (soprattutto quelli con la madre che ha iniziato a collaborare con la rete di sostegno), prevedendo anche pernottamenti una volta al mese presso la madre.

9.2 Rifiutando ogni valutazione sulle sue capacità genitoriali, RE 1 non ha tuttavia permesso la verifica della premessa principale per la postulata modifica delle misure prese a tutela dei figli, ossia della sua capacità di occuparsi in modo continuato di questi ultimi senza che sia messa a repentaglio la loro salute psicofisica.

D'altronde, oltre a non indicare come sarebbe cambiata la situazione famigliare e personale dal 2006 ad oggi – rifiatando anzi le verifiche di cui si è detto – la madre neppure indica nel gravame quali sarebbero i fatti nuovi o la nuova situazione che giustificherebbe la sua richiesta. Nemmeno pretende che ve ne siano.

Come già evidenziato, benché la valutazione della situazione al momento della tolta di custodia non possa essere rimessa in discussione con il presente gravame, si può in ogni caso rilevare che dalla copiosa documentazione agli atti risulta che la situazione di disagio dei minori al momento della tolta di custodia era palese.

.

Nel corso degli anni il comportamento del padre è stato caratterizzato da una continua mancata collaborazione con la rete di sostegno. Egli ha rifiutato a più riprese di essere sottoposto ad una valutazione sulle capacità genitoriali, che gli avrebbe perlomeno permesso di ampliare i propri diritti di visita. Benché fosse già stato reso edotto dell’importanza di una collaborazione con l’intera rete di sostegno e della rilevanza di rispettare i sentimenti dei figli (cfr. decisione del 26 ottobre 2010) egli non ha modificato il proprio comportamento. Neppure i figli lo sostengono (cfr. audizione di aprile-maggio 2009).

Quanto alla madre, le prime valutazioni specialistiche che la riguardano risalgono al momento della nascita della primogenita __________ (cfr. segnalazione dell’Ospedale __________, del pediatra e del Servizio Sociale del 1993). Successivamente vi è stata una valutazione del Servizio psico-sociale (dettagliato referto del 24 luglio 1998 del dr. __________ attestante un “disturbo della personalità associato ad un leggero ritardo mentale” e consigliante un soggiorno in Istituto con la figlia per valutazione, in quanto la stessa “non era ritenuta in grado di gestire la figlia”) fatto allestire dalla Sezione degli enti locali. A seguito delle risultanze di tale valutazione RE 1 era nel frattempo stata privata della custodia parentale della secondogenita __________. Lo stesso Servizio aveva effettuato una perizia anche sullo stato del padre RE 2, dal quale risultava che era auspicabile una sua presa a carico medico-psichiatrica e che non era in grado di assumersi autonomamente la custodia di __________ (ritenuto che a quel momento la madre avrebbe dovuto esser collocata con la secondogenita presso __________).

Benché oggi i genitori sostengano di essere stati ingiustamente privati anche di ogni legame con la primogenita __________, va evidenziato che, indipendentemente dalle ragioni che hanno all’epoca condotto alla revoca della custodia, sono stati gli stessi genitori ad aver volontariamente interrotto i diritti di visita con la medesima nel 1999 (cfr. scritto del 29 settembre 1999 agli atti).

La madre – che oramai da tanti anni vive separata dal padre – ha sempre riferito di avere difficoltà a gestire i figli, anche durante i diritti di visita. A differenza del padre, RE 1, nonostante si sia rifiutata di sottoporsi a valutazione, ha sempre collaborato con la rete di sostegno. Questa circostanza, benché lodevole, non è una motivazione sufficiente – e neppure può essere considerato come “fatto nuovo” – atta a permettere la modifica della misura di protezione.

Come indicato dall’Autorità di protezione, ad oggi non è possibile valutare se l’indicazione medica contenuta nei referti del 1999, prima, e confermati, poi, in quello del 2 settembre 2005 (dr. __________, che concludeva con la non-idoneità dei due genitori ad occuparsi insieme o separatamente dei figli) sia ancora attuale o sia mutata nel tempo. E questo fatto non può certo essere addebitato alle Autorità, che a più riprese hanno ordinato perizie sulle capacità genitoriali e si sono chinate sulla fattispecie, ma unicamente ai genitori stessi che si ostinano nel loro rifiuto a sottoporsi a valutazione.

9.3 Ora, come già più volte evidenziato, centrale è il bene dei minori. In concreto i minori sono da tempo collocati in Istituto. Da diversi anni PI 2 e PI 1 risiedono insieme presso __________, dove stanno bene, come da loro stessi riferito.

Come già più volte indicato, le cause della “messa in pericolo” che hanno imposto la tolta di custodia sono ininfluenti: la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori, ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore. Così come la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori) anche la modifica della misura, in particolar modo in caso di revoca, deve essere sufficientemente esaminata.

L’Autorità di protezione ha giustamente evidenziato che il parere del curatore e dell’UAP (del 18 novembre 2013) è indubbiamente a sfavore del ripristino della custodia parentale.

Dallo stesso risulta che RE 1 ha sempre collaborato, accettato il sostengo e la condivisione con gli operatori riuscendo “a prendere anche una certa coscienza dei suoi limiti nella presa a carico dei figli”. Il curatore indica la problematica dell’assenza di uno strumento diagnostico sull’evoluzione delle attitudini genitoriali, ritenuto che la valutazione sulle capacità genitoriali agli atti è oramai datata. Il curatore e la capo progetto indicano come “prematuro” un rientro a casa dei minori. A mente degli stessi, oltre a ciò, i minori avrebbero delle esigenze particolari: PI 2 legate all’età e alle sfide professionali che dovrà affrontare, mentre PI 1 avrebbe particolari esigenze a livello cognitivo (necessita di un supporto quotidiano a livello di apprendimento scolastico) e psicofisico. PI 1, deve anche far fronte ad una fragilità della sua personalità connessa alle gravi conseguenze legate ai pesanti abusi subiti dallo zio materno.

9.4 Riassumendo: da una parte non è possibile procedere agli accertamenti necessari, a causa del comportamento volutamente non collaborativo della madre, che rifiuta una valutazione da parte di un professionista volta a verificarne la capacità genitoriale (tale fatto risulta in modo manifestamente dagli atti, neppure i reclamanti lo contestano); dall’altra parte entrambi i minori necessitano di particolari attenzioni – come giustamente indicato dall’Autorità di protezione – ossia “occorrono attitudini e competenze genitoriali non comuni”.

Difficoltà sono state indicate anche dalla responsabile di __________, secondo la quale PI 2 ha un importante ritardo scolastico (solo in parte dovuto alla grave malattia avuta nel 2010). Quest'ultima è seguita da una psicologa da quando aveva 7 anni ed ha instaurato un profondo rapporto con gli educatori dell’Istituto. PI 2, oltre ad avere un deficit cognitivo significativo (frequenta la scuola speciale Istituto __________) è psicologicamente molto disturbato. La dolorosa violenza subita dallo zio ha con ogni evidenza aggravato la sua già fragile condizione. La direttrice di __________ indica che il lavoro psicoterapeutico al SMP “sta incontrando difficoltà”. In relazione alla fragile e difficile situazione che sta affrontando PI 1 occorre ora particolare cautela e prudenza.

Egli necessita di vivere in un ambiente protetto e di essere il più possibile tutelato.

Al riguardo appare significativo quanto risulta dagli atti dell'incarto penale del procedimento a carico di __________ (zio materno che ha abusato di PI 1). Dall'estratto di un rapporto del __________ (prodotto al Tribunale penale dalla patrocinatrice di parte civile: doc. TPC 20) – di cui il presidente della Corte delle assise criminali ha dato lettura il 22 gennaio 2015 durante il dibattimento – emerge che “la madre possiede forti limiti, sia cognitivi, sia di natura generale: spesso sovrappone i suoi personali bisogni a quelli dei figli, non riconoscendo particolari fondamentali per lo sviluppo e la crescita sana dei figli”. In relazione ai fatti di rilevanza penale nel rapporto in questione viene anche riferito che dal carcere lo zio aveva effettuato una telefonata alla sorella RE 1 – durante l'esercizio di un diritto di visita del minore – e quest'ultima aveva permesso che PI 1, in vivavoce “l’ascoltasse fare ammenda indirettamente”. PI 1, “non appena rientrato al foyer aveva raccontato l'accaduto, dicendosi nervoso ed infastidito, nonché impaurito che lo zio fosse arrivato 'lì', anche solo telefonicamente”.

Questa grave negligenza da parte della madre veniva stigmatizzata anche dal presidente della Corte delle assise criminali, che rilevava come “per il bene del bambino” era “da escludersi in futuro ogni contatto con lo zio, perlomeno finché raggiunga l’età adulta” (cfr. inc. Corte assisi criminali 72.2014.98, verb. interrogatorio del 22 gennaio 2015, pag. 6). Ora, che la reclamante abbia permesso al fratello, dopo le crudeltà provocate dallo stesso a PI 1, di parlare telefonicamente con il nipote dal carcere, dimostra ancora una volta che la medesima non è in grado di tutelare e di comprendere il bene dei figli. In tale frangente, seppur inconsapevolmente, ella non ha infatti tutelato a sufficienza il figlio, che si trovava in una situazione di grave disagio.

Tale fatto, mostra in modo lampante i grossi limiti di RE 1, evidenziati anche dalla rete di sostegno.

9.5 In conclusione, vi sono tre questioni che non permettono al momento attuale una riammissione della madre nella custodia parentale. In primo luogo i “limiti oggettivi” di RE 1 (attestati dalla rete di sostegno, che la reclamante non è stata in grado di contestare non essendosi sottoposta a perizia e dall'episodio menzionato sopra, consid. 9.4); in secondo luogo il fatto che i minori necessitano particolari attenzioni (occorrono attenzioni e attitudini non comuni per tutta una serie di ragioni legate a loro difficoltà individuali ed a necessità legate al loro vissuto); in terzo luogo la mancanza agli atti di una perizia sulle capacità genitoriali della madre (il cui allestimento è stato rifiutato categoricamente da quest'ultima).

La decisione dell’Autorità di protezione di negare il ripristino della custodia resiste pertanto alle critiche dei reclamanti.

  1. La richiesta di destituzione della curatrice __________ – per altro generica e non motivata – appare d'acchito irricevibile in quanto presentata per la prima volta in questa sede. A titolo abbondanziale va detto che, anche volendo interpretare la richiesta di “chiusura della fattispecie” (istanza del 3 ottobre 2013) quale revoca della curatela educativa e amministrativa (come sembra aver considerato l’Autorità di prima sede), in concreto appare evidente la necessità della figura del curatore educativo. Come già indicato, il disagio dei minori e le problematiche relative alla gestione dei diritti di visita (in particolare con il padre), rendono in ogni caso necessaria la figura del curatore educativo. L’istituzione della misura di protezione è pertanto ancora attuale.

I reclamanti non presentano peraltro nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione positiva della situazione, tali da aver nel frattempo modificato i presupposti per l’istituzione della curatela educativa.

In simili circostanze il mandato conferito alla curatrice resiste comunque alle generiche critiche dei reclamanti.

  1. Estranea alle competenze di questo giudice in sede di reclamo – quindi palesemente irricevibile – è pure la sommaria richiesta di “multa” che gli opponenti chiedono venga comminata al Presidente dell’Autorità di protezione, al curatore e a __________.

  2. I genitori nel loro reclamo criticano l’operato dei medici e della rete di sostegno, responsabili a loro avviso delle patologie avute dai figli (leucemia di PI 2 e cura ormonale a cui è sottoposto PI 1 per un ritardo nella crescita). Ora tali gravi patologie non possono essere attribuite a nessuno e neppure a trascuratezza, ritenuto che le cause delle stesse non sono note.

  3. I reclamanti criticano, per finire, ancora l’operato dell’Autorità di protezione, perché, dopo che sono emerse le responsabilità penali di __________, avrebbe atteso sei mesi prima di vietare qualsiasi contatto fra PI 1 e lo zio materno (poi processato).

Ora, si rileva che in vero la sospensione dei diritti di visita è stata tempestiva. Come risulta dagli atti nessuna visita si è più svolta dopo che gli incresciosi fatti imputati allo zio sono stati resi noti all’Autorità di protezione (cfr. lettera del 5 giugno 2013 del curatore ai signori __________; lettera del 10 giugno 2013 di __________ al Ministero Pubblico; scambio di posta elettronica del 10 giugno 2013 tra curatore e Autorità di protezione). Il fatto che la sospensione dei diritti di visita sia stata formalizzata con debita motivazione solo a novembre 2013, come rettamente indicato dall’Autorità di protezione (cfr. osservazioni 01.07.2014 pag. 1 in basso e pag. 2 in alto), è unicamente dovuto alla necessità di far contemperare le esigenze di notifica dell'ARP con quelle dell'inchiesta penale (esigenze istruttorie e pericolo di collusione e di inquinamento delle prove). Resta il fatto che i diritti di visita sono stati immediatamente sospesi dopo che l’Autorità di protezione è stata informata dei gravi fatti imputati allo zio.

Quanto alle censure del padre sulle critiche alla sua condotta, si rileva che oggetto del presente gravame è la richiesta di restituzione della custodia da parte della madre. Sono dieci anni che al padre viene rimproverato un atteggiamento non collaborativo ed ostruzionistico da parte degli operatori della rete di sostegno, del curatore, dell’Autorità e di tutte le persone che si occupano dei suoi figli in relazione alle misure di protezione ordinate dalle Autorità.

Le censure che egli propone contro l’operato del curatore (ora sostituto dalla curatrice CURA 1) sono in ogni caso fuori argomento. Egli non pretende di avere la custodia dei figli e neppure che il suo diritto di visita venga ampliato, ma si limita ancora una volta ad una critica generica senza proposte concrete volte al bene dei figli.

Fuori contesto sono pure le critiche contro l’operato del dr. __________, segnatamente avverso il suo referto medico datato settembre 2005. Come già rilevato, la privazione della custodia parentale del 15 marzo 2006 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. sentenza ICCA del 26 ottobre 2010, inc. 11.2009.168, consid. 4).

Già nel dicembre 2008 la prima Camera civile indicava essere “al limite del pretestuoso” le critiche dei genitori che lamentavano di essere vittime di macchinazione e criticavano gli stessi rapporti medici. Già allora l’Autorità di ricorso, aveva rilevato che nulla rendeva “verosimile” che le dure critiche agli operatori e alle autorità tutorie fossero minimamente fondate. In ogni caso già all’epoca le Autorità, “per fugare ogni dubbio” sull’idoneità del padre avevano incaricato una psicologa di effettuare una valutazione, che RE 2 aveva rifiutato. Già nel 2008 il padre non aveva consentito ad una verifica sulle sue capacità.

Tale comportamento si ripropone ora. I genitori criticano l’operato delle Autorità, del curatore, degli operatori della rete, ma anche oggi tali critiche non servono purtroppo ad avvalorare la capacità genitoriale degli stessi, ed in particolare, per quanto qui di rilievo, della madre. Indicare una volta di più di non avere fiducia nelle Autorità e negli Enti non serve a suffragare la propria tesi.

RE 1 neppure dice quali sarebbero le mutate circostanze alla base della propria richiesta.

Tanto meno i vergognosi e gravi fatti subìti da PI 1 sono atti a corroborare la richiesta della madre di restituzione della custodia. Essi permettono semmai unicamente di rendere particolarmente attenta tutta la rete di sostegno che PI 1 necessita di essere sostenuto, protetto ed accompagnato da persone competenti per poter affrontare questa difficile situazione.

Al riguardo si rende nuovamente attenta l’Autorità di protezione della necessità di aggiornare il progetto educativo, coinvolgendo i genitori, tutta la rete di sostegno, gli specialisti che già seguono i minori ed i minori stessi.

  1. La tassa di giustizia e le spese del gravame seguirebbero il principio della soccombenza. Date le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano gli appellanti, si può nondimeno prescindere – in via straordinaria - da ogni prelievo. La mancata riscossione degli oneri processuali rende la domanda di assistenza giudiziaria senza oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

  3. L'istanza di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

  4. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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  • art. 450 CC
  • art. 450a CC

LPAmm

  • art. 99 LPAmm
  • art. 113 LPAmm

LPMA

  • art. 2 LPMA

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

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