Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2024.53
Entscheidungsdatum
15.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2024.53

Lugano 15 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla cancelliera

Decristophoris

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e

CO 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali, con riferimento particolare alle vacanze estive, con il figlio PI 1;

giudicando sul reclamo del 25 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Le circostanze di fatto alla base del reclamo sono note alle parti, essendosi, RE 1, già rivoltasi a questa Camera per quanto attiene alle relazioni personali fra il figlio PI 1 e il padre CO 2. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto strettamente necessario per l’evasione della vertenza in oggetto.

B. Nelle more istruttorie dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito solo Autorità di protezione o Autorità) è emersa l’elevata conflittualità e mancanza di collaborazione fra i genitori, i quali hanno avanzato accuse reciproche e inoltrato a più riprese numerose istanze cautelari e supercautelari con oggetto le relazioni personali fra PI 1 e il padre. In particolare, con decisione 29 novembre 2022 (ris. no. 478/29 novembre 2022) l’Autorità di protezione ha riconosciuto un diritto di visita tra padre e figlio di un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 18:30 della domenica, come pure una sera infrasettimanale da concordarsi fra le parti. Parallelamente, con l’accordo di entrambi i genitori, l’autorità parentale è stata attribuita in via esclusiva a RE 1, con l’auspicio che ciò potesse “portare alla diminuzione della conflittualità esistente, agevolando nel contempo, un miglioramento della situazione generale tra i genitori e, di riflesso, di PI 1”. Successivamente la curatrice educativa nominata, CURA 1 ha predisposto un calendario relativo all’anno 2023 sui diritti di visita fra padre e figlio che è stato approvato dall’Autorità regionale di protezione in data 21 dicembre 2022.

C. In data 19 maggio 2023 RE 1, per il tramite della sua patrocinatrice, ha presentato un’istanza supercautelare, cautelare e di merito postulando che le relazioni personali fra CO 2 e il figlio si svolgessero con cadenza settimanale, alternativamente il sabato e la domenica, senza il pernottamento di quest’ultimo e in assenza della moglie del padre o, in via subordinata, un incontro settimanale presso un punto d’incontro in modalità sorvegliata.

Mediante risoluzione 28 settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre 2023) l’Autorità regionale di protezione ha accolto parzialmente in via cautelare l’istanza di RE 1, ordinando la ripresa dei diritti di visita fra il minore e il padre che “(…) per i primi tre incontri avrà luogo a cadenza settimanale, o il sabato o la domenica, presso il domicilio del padre, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (…) e in seguito facendo capo alla curatrice”. (cfr. n. 1 e 2 del dispositivo), con la precisazione che a partire dal quarto incontro sarebbe tornato “automaticamente in vigore il calendario omologato il 21 dicembre 2022” (cfr. n. 3 del dispositivo).

D. Censurando l’assetto deciso dall’Autorità di protezione, la quale non si sarebbe minimamente confrontata con il disagio ed il rifiuto espresso dal minore nella relazione con __________ e le relative risultanze documentali agli atti, con reclamo 9 ottobre 2023 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 28 settembre 2023, postulando in via supercautelare, cautelare e nel merito che le relazioni personali padre – figlio venissero esercitate con un incontro settimanale, senza pernottamento e in assenza della moglie del padre. In via subordinata, la madre ha chiesto che i diritti di visita si svolgessero con un incontro settimanale presso un punto d’incontro in modalità sorvegliata.

E. A fronte della mancata audizione del minore, rispettivamente di un aggiornamento circa la sua posizione in merito alla relazione con il padre e la di lui consorte, come pure del criterio di urgenza per l’emanazione di una decisione prima dell’espletamento degli ulteriori accertamenti necessari, con decisione presidenziale 13 febbraio 2024 (inc. CDP 9.2023.132), questa Camera ha annullato la decisione cautelare 28 settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre 2023 e cfr. pti. 1 e 1.1 del dispositivo), rinviando gli atti all’Autorità di prime cure affinché procedesse all’audizione di PI 1 e agli ulteriori aggiornamenti istruttori circa il suo benessere nei confronti dei diritti di visita con CO 2 (cfr. pti. 1 e 1.2 del dispositivo). In pari tempo, fino a nuova decisione da parte dell’Autorità regionale di protezione e riservati più ampi diritti di visita concordati autonomamente dai genitori, è stato stabilito un assetto minimo delle relazioni personali fra padre e figlio nella misura di un incontro settimanale della durata di 4 ore (cfr. pto. 1 e 1.3 del dispositivo).

F. Con scritto/decisione 13 marzo 2024, l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trascorrere le vacanze estive con il figlio PI 1 dal 15 agosto 2024 fino al 1°settembre 2024.

G. Con reclamo 25 marzo 2024 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 13 marzo 2024, postulando la ricevibilità/accoglimento del gravame e, conseguentemente, l’annullamento della risoluzione avversata. Evocando quanto disposto da questa Camera mediante decisione 13 febbraio 2024 (inc. CDP 9.2023.132), la madre lamenta anzitutto la violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 Cost., ritenuto che l’Autorità di prime cure avrebbe emanato la decisione senza concederle la possibilità di prendere posizione in merito e in assenza dell’ascolto del minore (cfr. reclamo pag. 6). A sua detta, l’Autorità non si sarebbe inoltre chinata a verificare il bene e gli interessi di PI 1, il quale, per parte del periodo di vacanza agendato assieme al padre, era già stato iscritto a una colonia estiva di Hockey, circostanza di cui RE 1 aveva reso edotta l’Autorità di protezione a dicembre 2024 (recte 2023 e cfr. pag. 6 e 7 del reclamo). Pur chiedendo di accettare la ricevibilità del gravame (cfr. pag. 2 e 3 del reclamo), osserva come lo scritto oggetto di impugnativa difetti dei requisiti minimi di una decisione ex art. 238 CPC, non riportando neppure l’indicazione dei mezzi di ricorso ed essendo carente nella motivazione (cfr. pag. 7 del reclamo). Alla luce di quanto esposto e dell’accertamento asseritamente errato e incompleto dei fatti ad opera dell’Autorità di protezione, RE 1 chiede l’accoglimento del gravame.

H. Frattanto, a seguito dell’ascolto del minore avvenuto in data 20 marzo 2024, dei rapporti di aggiornamento del 6 giugno 2024 della sua psicoterapeuta e del 14 maggio 2024 della scuola frequentata da PI 1, con risoluzione 19 giugno 2024 (ris. n. 275 / 19 giugno 2024), l’Autorità di protezione ha ampliato le relazioni personali fra il minore e CO 2, stabilendo che “per il primo mese i diritti di visita tra PI 1 e CO 2 sono estesi a due incontri settimanali di almeno quattro ore, dopo di che torna in vigore l’assetto stabilito il 29 novembre 2022, ovvero ogni 15 giorni dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 18.30 della domenica, oltre ad una sera infrasettimanale da concordarsi” (cfr. pto. 1 del dispositivo). Dopo aver ripercorso le circostanze fattuali e di diritto e sulla base degli ulteriori accertamenti istruttori, l’Autorità di prime cure ha infatti ritenuto che, nel caso in disamina, “è evidente come il bene del minore non è in alcun modo pregiudicato dai diritti di visita tra PI 1 ed il padre. Al contrario, è emerso come l’eventuale interruzione delle relazioni personali sarebbe pregiudizievole per il bene del minore, suscitando nello stesso vissuti abbandonici (…) quanto alla presenza dell’attuale moglie del Signor CO 2 durante i diritti di visita, non è immaginabile che durante gli stessi quest’ultima debba lasciare la propria abitazione così come non è immaginabile che sia il signor CO 2 a incontrare il figlio al di fuori del proprio abituale contesto di vita. Così facendo si creerebbe una situazione artificiosa che, a mente della scrivente, non favorirebbe in alcun modo le relazioni personali tra il minore ed il padre” (cfr. pag. 3 della decisione). Per le medesime ragioni, è stato altresì confermato il calendario delle vacanze estive approvato mediante scritto/decisione 13 marzo 2024 qui oggetto di reclamo.

I. Con osservazioni 8 luglio 2024, CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame, osservando come la decisione contestata è stata superata dalla decisione di merito 19 giugno 2024 emanata dall’Autorità di protezione, mediante la quale è stato riconfermato l’assetto dei diritti di visita paterni in maniera regolare con i pernottamenti.

J. Con presa di posizione 27 giugno 2024 (intimata per competenza a questa Camera il 12 luglio 2024), la curatrice CURA 1 ha informato circa i diritti di visita fra PI 1 e il padre fino al 31 luglio 2024. Riguardo alle vacanze estive – a fronte del reclamo inoltrato dalla madre – la curatrice postula la sottoscrizione dell’apposito formulario di autorizzazione da parte dell’Autorità. Con ulteriore scritto 12 luglio 2024, ha precisato la poca collaborazione dei genitori nell’agendazione dei diritti di visita, chiedendo pertanto la revoca della misura educativa.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Premettendo che, a mente di questa Camera, le censure della reclamante rivolte alla carenza di forma della decisione adottata nella misura di uno scritto non motivato e in assenza dei rimedi di diritto appaiano in parte fondate, in questa sede l’approvazione 13 marzo 2024 ad opera dell’Autorità di protezione sarà tuttavia affrontata alla stregua di una decisione formale di diritto ai sensi dell’art. 238 CC. L’annullamento della decisione e la conseguente irricevibilità del reclamo sulla base dei vizi formali dello scritto in parola, costituirebbe infatti un caso di formalismo eccessivo, soprattutto in considerazione della fattispecie delicata qui vagliata che impone una definizione della vertenza tenuto conto del benessere prioritario del minore, senza una protrazione inutile della procedura.

  3. Anzitutto, evocando la violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 Cost., nel proprio allegato ricorsuale la reclamante rimprovera l’Autorità di protezione di aver statuito sulle vacanze estive che il figlio PI 1 trascorrerà assieme al padre, senza attendere l’esito dell’audizione del minore – come peraltro stabilito da questa Camera – e senza permetterle di determinarsi in merito.

  4. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

4.1. Nel caso concreto, la violazione del diritto di RE 1 di essere sentita in relazione alla risoluzione impugnata appare palese.

La decisione in esame che ha disposto il calendario delle vacanze estive di PI 1 con il suo pernottamento presso il padre e la di lui compagna per due settimana dal 15 agosto 2024 al 1. settembre 2024, è fondata sullo scritto 23 febbraio 2024 (replica di quello già inoltrato in data 12 febbraio 2024) da parte della curatrice educativa, il quale, tuttavia, non è stato trasmesso alla reclamante per osservazioni, ma come a giusto titolo lamentato, l’Autorità di prime cure ha deciso in assenza di una sua presa di posizione a riguardo. Tale fatto non è peraltro stato messo in discussione neppure dall’Autorità di prime cure, la quale ha però giustificato la mancata richieste di osservazioni alla madre poiché le sue motivazioni “erano già state espresse per il tramite della curatrice educativa” (cfr. email Autorità di protezione 21 marzo 2024).

Resta dunque da valutare, se tale violazione, seppure in maniera marginale, possa essere sanata dinnanzi a questo giudice.

4.2. In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

4.3. Nella fattispecie la reclamante ha potuto pronunciarsi nel suo memoriale di reclamo sul soggiorno estivo di PI 1 con il padre. Al riguardo RE 1 si è limitata a lamentare di non essersi potuta esprimere e che la decisione avversata non risponderebbe al bene e agli interessi di PI 1, stante come quest’ultimo, prima dell’emanazione dell’approvazione, non fosse stato ancora sentito dall’Autorità di protezione e richiamata la sua iscrizione ad un campo estivo a cui terrebbe molto. Aldilà degli asseriti vizi procedurali, la reclamante non si è tuttavia confrontata sul contenuto e nel merito della decisione avversata, non apportando alcun elemento concreto che potesse dimostrare, o quanto meno rendere verosimile, una messa in pericolo del bene del minore nel momento in cui quest’ultimo trascorra le vacanze estive con CO 2.

Invero, anche la contestazione secondo cui “la disciplina delle vacanze non avrebbe potuto prescindere da una regolamentazione dei pernottamenti” (cfr. pag. 6 del reclamo), non può trovare accoglimento in questa sede in quanto superata dagli eventi, ritenuto che, a seguito degli ulteriori accertamenti esperiti, l’Autorità di protezione ha proceduto alla regolamentazione anche di tale aspetto, ripristinando i pernottamenti di PI 1 presso il padre (cfr. ris. no. 275 / 19 giugno 2024).

4.4. Neppure in occasione dell’udienza 8 maggio 2024 – indetta a seguito dell’audizione del minore e della conseguente necessità di statuire sulla regolamentazione dei diritti di visita con il padre – la madre si è confrontata con la decisione o ha contestualizzato la propria opposizione, limitandosi a ribadire il proprio generale dissenso all’ipotesi che il figlio pernottasse dal padre “in quanto inevitabilmente vi sarebbe anche la presenza della di lui moglie”, lamentando altresì un comportamento agitato di PI 1 in occasione dei rientri dopo gli incontri con il padre.

4.5. Come visto e come meglio verrà approfondito nel prosieguo della presente decisione, nonostante le opposizioni formulate dalla madre nelle more istruttorie, a seguito dell’ascolto di PI 1, dei rapporti scolastici e della psicoterapeuta del minore, con risoluzione 19 giugno 2024 l’Autorità di prime cure ha confermato il soggiorno estivo con il padre, ampliando nel contempo l’assetto delle loro relazioni personali e ripristinando, pertanto, il pernottamento di PI 1 presso il domicilio di CO 2. Nel caso concreto, l’Autorità ha infatti ritenuto che “il bene del minore non è in alcun modo pregiudicato dai diritti di visita tra PI 1 ed il padre. Al contrario, è emerso come l’eventuale interruzione delle relazioni personali sarebbe pregiudizievole per il bene del minore, suscitando nello stesso tempo vissuti abbandonici” (cfr. ris. no. 275 / 19 giugno 2024).

4.6. È evidente che il tema delle vacanze estive rientra nel più ampio contesto delle modalità di svolgimento delle relazioni personali padre e figlio – le due questioni appaiono infatti strettamente connesse – aspetto su cui la reclamante ha invece avuto facoltà di esprimersi dinanzi all’Autorità di protezione, la quale ha tuttavia convalidato l’approvazione 13 marzo 2024 mediante successiva risoluzione di merito 19 giugno 2024 (avente, per l’appunto, quale oggetto la regolamentazione dei diritti di visita).

Un rinvio degli atti all’Autorità di prima istanza sarebbe quindi una formalità inutile. L’Autorità di prime cure, che nel frattempo ha comunque preso atto delle generiche contestazioni di RE 1 in merito alle relazioni personali fra PI 1 e il padre e della rispettiva presa di posizione del minore a riguardo (cfr. audizione minore 20.3.2023 e rapporto di aggiornamento 6.6.2024), non ha modificato la propria valutazione sulla bontà dell’approvazione delle vacanze estive, mantenendo e confermando la decisione impugnata. Per quanto oggi noto a questa Camera, la madre non avrebbe peraltro interposto reclamo alla decisione dell’Autorità di prime cure del 19 giugno 2024. Vi sono dunque fondati motivi di ritenere che, anche rinviando l’incarto in prima istanza per permettere alla reclamante di pronunciarsi formalmente, l’Autorità di protezione si riconfermerebbe integralmente nel giudizio già emanato.

Si giustifica pertanto di non rinviare gli atti all’Autorità di protezione e di considerare sanato in questa sede il diritto di RE 1 di essere sentita, entrando nel merito delle sue contestazioni.

L’Autorità di protezione è tuttavia invitata a maggior rigore in futuro.

  1. Vagliate e superate le questioni di natura formale, occorre ora chinarsi sulla questione a sapere se il fatto di trascorrere le vacanze estive con il padre e la moglie __________, potrebbe in qualche modo pregiudicare il benessere di PI 1.

  2. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

6.1. Il diritto alle relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

  1. Orbene, seppur corrisponda al vero che in sede di audizione il minore ha manifestato nuovamente una certa antipatia/astiosità nei confronti di __________ e, rispettivamente, un dissenso generale alla di lei presenza durante le relazioni con il padre, d’altra parte è altresì emerso il forte desiderio di PI 1 di stare assieme a CO 2, il quale “gli manca molto” e con cui “gli piacerebbe molto poter andare in vacanza” (cfr. audizione PI 1 del 20.3.2024). Invero, gli atti dell’incartamento dell’Autorità di prime cure testimoniano lo stato di tristezza e di malessere del minore a fronte del poco tempo trascorso con il padre e della mancanza di regolarità e di continuità nell’esercizio delle loro relazioni personali. Particolarmente, tale aspetto emerge in modo chiaro dal recente rapporto di aggiornamento della dr. med. __________, secondo cui “permangono i temi abbandonici manifestati con domande rispetto ad altri pazienti oppure rispetto a materiale prodotto e conservato dal bambino che desidera ritrovare. Spesso si concretizzati anche in comportamenti provocatori nel tentativo di essere visto e sentito”, la quale, in conclusione, suggerisce pertanto “di poter avere incontri prevedibili e continuativi per diminuire lo stress di PI 1” (cfr. rapporto di aggiornamento 6.6.2024). Del resto, l’atteggiamento provocatorio sopradescritto si riscontra anche dallo scritto 14 maggio 2024 dell’Istituto scolastico frequentato dal minore, il quale riferisce circa le difficoltà di PI 1 e il peggioramento del suo comportamento durante l’ultimo periodo.

7.1. Nella precedente decisione 13 febbraio 2024 (inc. CDP 9.2023.132) questa Camera aveva richiamato l’Autorità inferiore all’espletamento degli ulteriori atti istruttori necessari volti ad accertare quale assetto delle relazioni personali rispecchiasse maggiormente i desideri, il bene e l’interesse prioritario di PI 1. Sulla base delle nuove risultanze e dell’evolversi della situazione del minore, è pertanto a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha autorizzato la vacanza estiva tra padre e figlio, in modo che quest’ultimo – sull’arco di un periodo lungo e continuativo – possa costruire e rafforzare il proprio rapporto con il genitore e trovare una sorta di routine ed equilibrio anche con la di lui moglie, senza che, a lungo andare, la presenza di quest’ultima diventi un inutile tabù che ostacoli la loro relazione. Sebbene all’Autorità di prime cure, come giustamente rilevato dalla reclamante, può essere rimproverato il fatto di aver proceduto alla decisione contestata senza prima procedere all’audizione del minore, questa manchevolezza può essere sanata dagli esiti del successivo ascolto e del rapporto della psicoterapeuta di PI 1, sulla base dei quali ha poi confermato il soggiorno estivo padre e figlio, nonché ampliato in modo graduale l’assetto dei diritti di visita paterni (cfr. ris. no. 275 / 19 giugno 2024). Il ripristino del calendario dei diritti di visita che prevede il pernottamento di PI 1 dal padre alla presenza di __________ e dei fratelli, fa sì che il minore possa man mano riabituarsi a trascorrere più tempo al di fuori del contesto familiare materno, di modo da riacquistare gradualmente fiducia, complicità e sicurezza nei confronti di CO 2 e ciò anche in vista delle vacanze agendate ad agosto.

Visto tutto quanto precede, non si ravvisano quindi nel caso in disamina elementi concreti che possano denotare una messa in pericolo per il minore e, di conseguenza, giustificare una limitazione delle relazioni personali con il padre ai sensi della dottrina e giurisprudenza citate al considerando 6.1 della presente decisione. Viceversa, effettuando una ponderazione degli interessi in gioco, appare manifesto, come, alla luce delle circostanze concrete, l’impedimento e/o la restrizione temporale dei diritti di visita con CO 2 (finalizzate a scongiurare la presenza della moglie), non rispecchia il volere e l’interesse di PI 1, così come la regolarità del rapporto con il padre – benché condiviso con altre persone del suo nuovo nucleo famigliare – costituisce ad oggi la priorità per il benessere del minore.

7.2. Riguardo alla richiesta della reclamante circa la non presenza di __________ durante le relazioni personali fra il padre e il figlio, questa Camera non può che condividere e fare proprie le argomentazioni già espresse dall’Autorità di protezione in sede di risoluzione 19 giugno 2024. Verificata ed appurata l’assenza di un qualsivoglia pregiudizio o fonte di pericolo per il minore durante i diritti di visita con CO 2, non è immaginabile che quest’ultimo debba incontrare il figlio al di fuori del proprio abituale contesto di vita o che la sua attuale consorte debba lasciare la propria abitazione. Così facendo si verrebbe a creare una situazione artificiosa che, oltre a non favorirebbe in alcun modo le relazioni personali tra il padre e il figlio, come già sopra indicato, non farebbe altro che accrescere ulteriormente il tabù da parte di PI 1 attorno alla figura della moglie del padre. Diversamente, una relazione, seppur più marginale e staccata, regolare anche con quest’ultima, potrebbe aiutare il minore a conoscere meglio __________ e a mettere da parte i timori e l’astio nei suoi confronti, nonché fornire un ulteriore elemento di valutazione all’Autorità per determinarsi in futuro sui diritti di visita.

  1. Da ultimo e a titolo abbondanziale, si rileva che ad oggi ciò che di sicuro nuoce al minore è la sua continua esposizione alla conflittualità fra i genitori, che vengono pertanto invitati a mettere da parte le loro rispettive riserve nei confronti uno dell’altro per il bene prioritario del figlio. A tale riguardo, come questa Camera aveva già chiesto al padre di rispettare gli impegni scolastici, sportivi i e ricreativi di PI 1, si invita oggi la madre a coinvolgerlo maggiormente nell’organizzazione del tempo libero del figlio, nell’ottica di preservare, salvo eccezioni di cui CO 2 deve essere preliminarmente reso edotto, le relazioni minime personali fra quest’ultimo e PI 1. A RE 1 è altresì ricordato il dovere di cooperazione e collaborazione con la curatrice educativa e il padre, fra cui rientra, per l’appunto, la sottoscrizione della relativa autorizzazione per le vacanze estive.

Ora, premesso che la decisione 13 marzo 2024 mediante la quale l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trascorrere due settimane di vacanza con il figlio è in questa sede confermata per le ragioni già evocate ai precedenti considerandi, spetta unicamente a quest’ultimo valutare e decidere sulla colonia estiva di Hockey a cui PI 1 è stato iscritto per l’ultima settimana di agosto, ricadendo tale impegno sportivo durante l’esercizio dei suoi diritti di visita con il figlio.

  1. In virtù di quanto precede – ritenuto come non è dimostrato che il bene del minore sia minacciato dall’esercizio del diritto di visita con il padre e ciò a prescindere dalla presenza della moglie – il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto e la decisione impugnata confermata.

  2. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e andrebbero posti a carico di RE 1. Tuttavia, visto in particolare il tema trattato e i vizi procedurali qui sanati, si prescinde dal loro prelevamento. La reclamante dovrà rifondere a CO 2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 238 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 314 CC
  • art. 440 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

Cost

  • art. 29 Cost

CPC

  • art. 238 CPC

LPAmm

  • art. 99 LPAmm

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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