Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2015.123
Entscheidungsdatum
15.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2015.123

Lugano 15 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

a

PI 4 patr. da: PR 2

e all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda le relazioni personali delle figlie minorenni con il padre, la modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale, la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, le relazioni personali tra la madre e i figli,

giudicando sul reclamo del 27 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 luglio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2009), PI 2 (2011) e PI 3 (2012) sono nati dalla relazione tra RE 1 e PI 4.

L’autorità parentale sulle figlie PI 1 e PI 2 è esercitata dai genitori congiuntamente, mentre quella sul figlio PI 3 è esercitata esclusivamente dalla madre.

B. In seguito ad alcuni episodi di violenza domestica tra i genitori – che hanno richiesto l’intervento Polizia Cantonale presso l’abitazione familiare – con decisione 1° ottobre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, ora Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), ha adottato delle misure di protezione a favore dei figli ai sensi dell’art. 307 CC, affidando un mandato di valutazione socio-famigliare all’Ufficio dell’aiuto e della protezione.

C. Dopo un grave peggioramento della situazione conflittuale tra i genitori, i figli sono stati collocati presso diverse strutture protette. A partire dal mese di gennaio 2014, con l’accordo della madre, i figli sono stati ospitati in esternato presso la Casa __________.

D. Con decisione supercautelare 3 aprile 2014, l’Autorità di protezione ha provvisoriamente sospeso le relazioni personali tra i figli e il padre. Sentiti i genitori davanti all’Autorità di protezione in data 16 aprile 2014, e di comune accordo con i genitori, le relazioni personali tra il padre e i figli sono state ripristinate mediante le modalità precedentemente stabilite.

E. Ritenuta la continua instabilità della situazione familiare, in particolare l’irregolarità con la quale i bambini frequentavano la Casa __________, con scritto 26 agosto 2014 e lettere di sollecito del 9 settembre e del 5 novembre 2014, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________, ha segnalato all’Autorità di protezione la necessità di istituire una curatela educativa a favore dei minori.

F. In seguito a un’ulteriore aggravamento delle circostanze familiari nel mese di giugno e luglio 2015, con un’assenza prolungata della madre durante la quale i bambini sono rimasti con il padre, i genitori sono stati convocati presso l’Autorità di protezione per un incontro, tenutosi in data 14 luglio 2015.

G. Con decisione 170/2015 del 17 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha proceduto, ai sensi dell’art. 308 CC, all’istituzione di una curatela educativa a favore dei tre figli. Quale curatrice è stata nominata la signora CURA 1.

H. Con decisione cautelare 171/2015 di medesima data, l’Autorità di protezione ha adottato le seguenti misure di protezione: l’autorità parentale sul figlio PI 3 è stata attribuita al padre; la sospensione delle relazioni personali tra il padre e i figli è stata formalmente revocata; la madre è stata provvisoriamente privata del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli; i figli sono stati affidati al padre; le relazioni personali tra i figli e la madre sono state stabilite in forma sorvegliata presso il Punto d’Incontro __________; i genitori sono stati invitati a produrre entro il 21 agosto 2015 i risultati dell’analisi del capello; è stato ordinato al Servizio medico-psicologico, __________, di eseguire una valutazione delle capacità genitoriali dei signori RE 1 e PI 4.

I. Contro quest’ultima decisione è insorta la madre, RE 1, con reclamo 27 luglio 2015.

La reclamante non ha contestato il ripristino delle relazioni personali tra il padre e i figli, bensì il luogo d’esercizio di quest’ultime, ovvero presso l’abitazione del padre, che a mente della madre non permetterebbe “di accogliere dei bambini in tenera età”.

La reclamante ha contestato l’attribuzione al padre dell’autorità parentale sul figlio PI 3, in quanto la medesima non sarebbe mai stata richiesta dal padre. L’autorità parentale non potrebbe nemmeno essere attribuita al padre ex art. 298d CC poiché egli non sarebbe idoneo all’accudimento dei minori secondo gli accertamenti finora eseguiti e perché le circostanze non sarebbero mutate in modo tale da giustificare una nuova attribuzione, mancando comunque una perizia aggiornata sulle capacità genitoriali. Per le stesse ragioni, la reclamante ha censurato anche la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli.

L’introduzione della modalità sorvegliata delle relazioni personali tra la madre e i figli è invece stata – “temporaneamente” – accettata dalla reclamante, ovvero nel suo assetto cautelare.

La reclamante ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

L. Con osservazioni 18 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione impugnata, sottolineando che le misure di protezione adottate sarebbero adeguate, tenuto soprattutto conto della loro natura cautelare ed evidenziando che un annullamento delle medesime “getterebbe nuovamente i minori in un’instabilità concretamente lesiva del loro benessere”.

M. In data 1° settembre 2015, i medici curanti della reclamante presso la Clinica __________, dov’è stata nel frattempo ricoverata, hanno appoggiato la richiesta 31 agosto 2015 della signora RE 1 tendente all’istituzione di una curatela a suo favore.

N. Con osservazioni 15 settembre 2015 il padre, PI 4, ha fatto valere la sua idoneità di prendersi cura dei figli, rimettendosi al parere dell’Autorità di protezione sia per quanto attiene all’attribuzione dell’autorità parentale sul piccolo PI 3 sia per quanto concerne la privazione della madre del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli.

O. Mediante replica 6 ottobre 2015 la reclamante ha rammentato che non vi sarebbe nessun cambiamento delle circostanze atto a giustificare l’attribuzione al padre dell’autorità parentale su PI 3 e a privare la madre del diritto di determinare il luogo di dimora.

P. Con scritto 20 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare un allegato di duplica.

Q. Tramite duplica 30 ottobre 2015 il padre ha preso posizione sui fatti contenuti nella replica, rammentando le sue critiche avverso la capacità genitoriale della madre.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Ai sensi dell’art. 445 CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). Presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; Auer/Marti, BSK Erw.Schutz, 2010, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).

Ritenuti gli ultimi sviluppi negativi nel contesto familiare al momento dell’emanazione della decisione impugnata (in particolare l’assenza prolungata della madre durante l’estate 2015 senza preavviso, senza comunicazione sufficiente ai figli e senza che fosse stato garantito il sostentamento dei minorenni), l’adozione di misure cautelari per l’imminente salvaguardia del bene dei tre figli minorenni è indubbiamente giustificata.

Spetterà comunque all’Autorità di protezione confermare i provvedimenti mediante una decisione di merito.

  1. Per quanto attiene alle singole misure di protezione istituite mediante la decisione impugnata, occorre stabilire se l’Autorità di protezione abbia valutato correttamente le circostanze e ne abbia a giusta ragione dedotto l’esistenza di una situazione di pericolo per il bene dei minori.

3.1. La reclamante non contesta il ripristino delle relazioni personali tra il padre e i figli, bensì il luogo in cui le medesime vengono esercitate, ovvero presso la sua abitazione.

Di fatto le relazioni personali sono già state ripristinate da più tempo, e ciò di comune d’accordo con genitori. Di conseguenza, la decisione impugnata formalizza soltanto una situazione già esistente. Abitando i figli con il padre già da tempo è palese che il luogo di esercizio delle relazioni personali debba essere l’abitazione del padre. Fino all’emanazione della decisione impugnata la reclamante ha sempre accettato quest’ultima sistemazione, avendo persino lasciato (volontariamente) i figli con il padre per un tempo prolungato. Ad ogni modo, come si vedrà di seguito, trattandosi di una decisione cautelare, l’attuale situazione abitativa dei figli presso il padre sarà comunque oggetto della valutazione ordinata dall’autorità di protezione. La situazione verrà quindi ancora accertata rispetto alla sua adeguatezza. La relativa censura della reclamante è pertanto infondata e deve essere respinta.

3.2. La reclamante contesta l’attribuzione al padre dell’autorità parentale sul piccolo PI 3.

Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica legislativa sull’autorità parentale congiunta (Legge federale del 21 giugno 2013, FF 20122 8025).

La nuova legge sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (art. 296 cpv. 2 CC). Tuttavia, per i genitori non sposati, non è un automatismo: questi devono dichiarare all’Autorità di protezione di esercitare congiuntamente l’autorità parentale (art. 298a cpv. 1 e 2 CC); se i genitori, per contro, non sono d’accordo per l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, su istanza del genitore che non la detiene l’Autorità di protezione competente dovrà decidere in merito (art. 298b cpv. 1 CC). Solo in casi eccezionali, laddove si ravvisa che per tutelare gli interessi del figlio è più opportuna la soluzione dell’autorità parentale non congiunta, l’Autorità di protezione respingerà tale richiesta (art. 298b cpv. 2 CC).

L’art. 12 cpv. 3 e 4 del Titolo Finale del CC prevede che se, all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013, l’autorità parentale spetta a un solo genitore, l’altro può, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all’autorità competente di disporre l’autorità parentale congiunta. L’articolo 298b CC si applica per analogia. Quindi, per quanto concerne le coppie non sposate, il genitore che al 1° luglio 2014 non aveva l’autorità parentale poteva chiedere entro il 30 giugno 2015 alla competente autorità di poter beneficiare dell’autorità parentale congiunta. In questi casi, come per l’art. 298b CC, solo per circostanze eccezionali l’autorità può decidere di respingere l’istanza.

Peraltro, giusta l’art. 298d CC, a istanza di un genitore, del figlio e d’ufficio, l’autorità di protezione modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.

È necessario che insorgano motivi fondati (cfr. art. 311 CC) affinché le condizioni per una nuova assegnazione dell’autorità parentale possano essere riconsiderate (Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014, pag. 6).

Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e viene adottata soltanto quando altre misure meno incisive non permettono la sufficiente tutela del minore (CR CC I, Meier, art. 311 n. 1).

L’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale ai sensi degli art. 298 e segg. CC, non è sottoposta alle medesime condizioni severe previste per la privazione dell’autorità parentale ex art. 311 CC. Precisamente, gli art. 298 e segg. CC parlano del “bene del figlio” mentre l’art. 311 CC parla della “protezione del figlio” (STF 5A_923/2014).

Mediante la decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha assegnato l’autorità parentale sul figlio PI 3 al padre, il quale tutt’ora non ne disponeva. Questo provvedimento è stato decretato d’ufficio in quanto il peggioramento delle circostanze famigliari richiedeva un intervento urgente (sempre, innanzitutto, quale misura cautelare) per la tutela del PI 3.

Di conseguenza, giusta l’art. 298d CC occorre valutare se vi siano dei “fatti nuovi importanti che esigono la tutela del bene del figlio”, così da giustificare l’attribuzione dell’autorità parentale al padre.

L’autorità di protezione ha basato la misura impugnata sulle ultime segnalazioni pervenutele da parte del padre e della curatrice educativa dei figli, così come sulle risultanze sia del rapporto dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione 18 giugno 2015 sia dell’incontro tenutosi con i genitori in data 14 luglio 2015. Il comportamento recente della madre, la quale aveva lasciato il domicilio per un’assenza prolungata (di circa un mese) senza alcun preavviso ai figli, né al padre né alla curatrice educativa, e senza aver provveduto al sostentamento dei figli durante tale periodo, ha giustamente destato preoccupazione per il bene dei minori. Interrogata su questi ultimi fatti durante il predetto incontro presso l’Autorità di protezione la signora RE 1 non ha fornito alcuna spiegazione valida inerente la sua mancanza di cura dei figli, sapendo unicamente contestare quanto le è stato rimproverato sia dal signor PI 4 sia dall’Autorità di protezione, assumendo un atteggiamento decisamente poco collaborante (verbale d’incontro 14 luglio 2015). Combinando quest’ultimo sviluppo negativo della situazione personale della signora RE 1 con le risultanze dell’ultima perizia sulle capacità genitoriali del 17 aprile 2014, si può senz’altro concludere – come ha giustamente fatto l’Autorità di protezione – che la madre non è in grado (momentaneamente) di gestire la cura e l’educazione dei figli. Risulta impossibilitata di garantire a loro la stabilità e protezione di cui hanno bisogno per il loro bene.

Di conseguenza, non si può che confermare l’esistenza di nuovi fatti che giustificano una modifica dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298d CC. Per di più, ritenuto che quest’ultima misura è di natura cautelare (che dovrà ancora essere confermata non appena saranno disponibili gli accertamenti ordinati), l’attribuzione al padre dell’autorità parentale risulta una misura del tutto idonea e proporzionata per la salvaguardia – imminente - del bene dei minori. Le censure della reclamante sono pertanto da respingere.

3.3. L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 1; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

La misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291-1292 pag. 847).

Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente”: esso deve dunque essere corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).

Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011, consid. 4.2.1).

Per le stesse ragioni di cui al punto 3.2., al fine di salvaguardare il bene dei figli minorenni, è a giusto titolo che l’autorità di protezione ha privato la signora RE 1 della custodia parentale sui figli, ovvero del diritto di determinare il loro luogo di dimora. Infatti, tutte le circostanze recenti mettono in evidenza una difficoltà della madre a prendersi cura dei figli in maniera seria e regolare, mancando a quest’ultimi la stabilità necessaria per uno sano ed armonioso sviluppo. Già solo la sopradescritta assenza della signora RE 1 per oltre un mese dimostra un’incapacità attuale di curare ed educare i figli e di garantire loro la sicurezza famigliare di cui hanno bisogno alla loro giovane età. La mancanza di una dimora fissa della madre non può che sottolineare l’impossibilità di lasciare i figli nella sua custodia.

Si ripete che l’idoneità di entrambi i genitori verrà ancora accertata mediante la perizia di cui si è in attesa. A dipendenza dell’esito di quest’ultima, l’autorità di protezione potrà confermare o meno la misura cautelare impugnata. Le critiche della reclamante avverso questa misura devono essere respinte.

3.4. L’introduzione della modalità sorvegliata delle relazioni personali tra la madre e i figli non è stata contestata dalla reclamante, almeno per quanto attiene alla sua natura provvisoria.

  1. A titolo abbondanziale (ritenuto che i fatti sono avvenuti dopo l’emanazione della decisione impugnata) occorre osservare che l’aggravamento dello stato psichico della madre, in particolare il suo ricovero presso la Clinica __________, evidenziano ulteriormente la necessita di privare la madre della custodia dei figli, ma anche di attribuire al padre l’autorità parentale al fine di permettergli di rappresentare i figli durante la relativa impossibilità della madre.

  2. Nel suo reclamo l’insorgente ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). L’indigenza della reclamante è stata documentata e comprovata. Ciononostante, le circostanze del caso dimostrano un’evidente necessità di un intervento urgente da parte dell’Autorità di protezione a favore dei minori (dovuti in primis allo sviluppo negativo della situazione personale della madre), ragione per la quale – trattandosi di una decisione cautelare – al reclamo mancava sin dall’inizio la probabilità di successo.

  3. In virtù di quanto sopra il reclamo, per quanto ricevibile, va integralmente respinto.

  4. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza. Viste le circo-stanze si prescinde, eccezionalmente, dal loro prelievo. Non vengono invece assegnate ripetibili in quanto non protestate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

2.Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

3.L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

27

CC

  • art. 296 CC
  • art. 298a CC
  • art. 298b CC
  • art. 298d CC
  • art. 301 CC
  • art. 302 CC
  • art. 303 CC
  • art. 304 CC
  • art. 305 CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 389 CC
  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC

LAG

  • art. 13 LAG

LPAmm

  • art. 99 LPAmm

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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