Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2024.117
Entscheidungsdatum
14.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2024.117

Lugano 14 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini, presidente, Grisanti e Giamboni

cancelliera:

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

PI 1 patr. da: PR 2

per quanto riguarda la ricusa del Servizio psico-sociale e lo svolgimento del mandato peritale

giudicando sul reclamo del 9 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. RE 1 (1942), cittadino __________, risiede presso la casa di cura e riposo __________ di __________ dal 2019.

B. Il 10 maggio 2023 la figlia PI 1 ha presentato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) un’istanza per l’adozione in via supercautelare di misure di protezione a favore del padre. Tale richiesta è stata respinta il 17 maggio 2023 e le parti sono state sentite in udienza il 26 luglio 2023.

C. Con decisione 14 febbraio 2024 (ris. no. 147/2024) l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio psico-sociale (di seguito SPS) di __________, nella persona del Dr. med. __________, di procedere con una valutazione dello stato psicofisico-psichiatrico e dello stato abitativo di RE 1 e di rispondere a una serie di quesiti. L’Autorità di protezione ha ritenuto giustificato un grado accresciuto di attenzione, in ragione dei dubbi sulla sua capacità di gestire autonomamente il suo consistente patrimonio o sorvegliare adeguatamente chi è incaricato di farlo, benché la capacità di intendere e volere apparirebbe mantenuta.

Con ulteriore risoluzione 29 marzo 2024 (ris. no. 219/2024), l’Autorità di protezione ha escluso la presenza del rappresentante legale di RE 1 durante la “somministrazione” dei test specifici da parte del SPS, a fronte dell’importanza di mantenere la dovuta imparzialità e posto come “la valutazione dello stato psicofisico-psichiatrico del signor RE 1 non è un procedimento giudiziario che necessiti del rappresentante legale per la tutela dei suoi interessi”.

D. Con scritto 6 aprile 2024 la Dr. med. __________, medico curante dell’interessato, ha chiesto di posticipare gli incontri con il servizio che si occupava della perizia, specificando che lo svolgimento degli accertamenti generava nell’interessato un forte stress psicologico. Mediante comunicazione 12 aprile 2024 il SPS ha notificato che le condizioni necessarie al proseguimento e al completamento dell’incarico avevano smesso di sussistere e ha sospeso il mandato con effetto immediato. Successivamente, con precisazione 17 maggio 2024, l’SPS ha specificato l’”assenza dell’adeguata disponibilità da parte del peritando e del suo entourage”, escludendo pertanto che fossero date le “condizioni minime per procedere”. Invitato ad esprimersi con osservazioni sulle precedenti comunicazioni, RE 1 ha chiesto, in data 3 giugno 2024, la ricusa del SPS nell’ipotesi in cui al servizio fossero stati assegnati ulteriori mandati.

E. Tramite osservazioni del 4 giugno 2024 all’Autorità di protezione, la figlia PI 1 ha contestato al padre di non volersi sottoporre agli accertamenti, chiedendo di procedere senza indugio con la perizia ordinata.

F. Con comunicazione 17 giugno 2024 il SPS ha confermato la disponibilità alla continuazione del mandato con l’indicazione di svolgere due incontri con la possibilità per il peritando di avvalersi della presenza di una persona di fiducia. Il 21 giugno 2024 RE 1 ha ribadito la richiesta di ricusa (punto 1). In tale occasione ha espresso un’opposizione a qualsiasi misura (punto 2) e indicato le condizioni alle quali subordinare un eventuale mandato ad un secondo perito (punto 3). Mediante successive osservazioni 24 giugno 2024 la figlia ha confermato la richiesta di mantenimento della valutazione peritale senza la presenza del legale del padre, subordinatamente con l’ammissione della presenza anche del proprio avvocato. RE 1 ha ulteriormente confermato la richiesta di ricusa il 24 giugno 2024, informando della sua assenza all’estero fino al 15 luglio 2024.

G. Mediante decisione 3/4 luglio 2024 (ris. no. 456/2024), dichiarata immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di ricusa di RE 1 (1.), invitando il SPS “a riprendere il prima possibile la valutazione ordinata” (2.), ammettendo la presenza di una persona di fiducia dell’interessato, precisandone il ruolo e limitando la sua possibilità di intervento (2.1., 2.2.), indicando inoltre che nella misura in cui la persona di fiducia sarà il patrocinatore avv. PR 1, sarà ammessa la contemporanea presenza dell’avv. PR 2, rappresentante della figlia (2.3).

H. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 9 luglio 2024 chiedendone l’annullamento e la restituzione dell’effetto sospensivo. Egli postula l’accoglimento dell’istanza di ricusa nei confronti del SPS di __________ e che sia interrotta qualsiasi ulteriore verifica peritale almeno finché PI 1 non presenterà elementi tali da sovvertire le conclusioni di un rapporto del 5 luglio 2024 del Dr. med. __________, Vice Primario di Geriatria presso l’Ospedale __________, che produce, attestante il suo stato cognitivo. Subordinatamente, nell’ipotesi in cui questa Camera ritenga che l’accertamento peritale non debba essere interrotto, il reclamante chiede che il mandato sia assegnato a un altro servizio, mentre “alle audizioni dovrà essere presente la Dr. med. __________, persona di fiducia”. Il reclamante domanda infine che sia accertata una denegata giustizia per quanto concerne le richieste formali avanzate con scritto 21 giugno 2024 all’Autorità di protezione (ad eccezione del punto 1) e che le sia fatto ordine di darvi seguito. I quesiti da lui formulati sono i seguenti:

“1. si conferma la ricusa del SPS di __________;

ci si oppone all’adozione di qualsiasi misura di curatela, rispettivamente a qualsiasi obbligo di informazione sul conto dell’ing. RE 1 cosi come a qualsiasi misura restrittiva inerente i suddetti conti, già solo per manifesta incompetenza di codesta lodevole Autorità, ma comunque per l’assenza di presupposti che giustifichino dette misure;

si chiede che un eventuale mandato ad un secondo perito sia subordinato alle seguenti condizioni:

3.1. che sia impartito un termine di 10 giorni al Servizio psico-sociale per indicare:

3.1.1. mediante quali iniziative ed in che data il sottoscritto avrebbe condizionato lo svolgimento della perizia affidata al suddetto Servizio;

3.1.2. da quali persone sarebbe costituito il non meglio definito “entourage” e quali iniziative queste persone avrebbero intrapreso per eventualmente condizionare lo svolgimento della perizia affidata al suddetto Servizio;

3.1.3. quali erano le condizioni minime necessarie per svolgere correttamente la perizia;

3.2. che venga data conferma alle parti dell’avvenuta assunzione agli atti del rapporto (completo) del 10 ottobre 2023 del dr. med. __________ e che, in merito a detto referto, venga chiamato ad esprimersi il perito incaricato dall’ARP __________;

3.3. che venga assegnato uno specifico mandato allo scopo di valutare in che misura la signora PI 1 sia in grado di occuparsi degli interessi del padre;

3.4. che all’ing. RE 1 sia data facoltà di esprimersi in merito alla eventuale decisione di nomina di un secondo perito.”

I. Tramite decisione 22 agosto 2024 questa Camera ha accolto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo, intimata al reclamante e all’Autorità di protezione. La decisione è stata comunicata anche a PI 1, in quanto parte al procedimento di prima istanza.

J. Il 31 luglio 2024 l’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni al reclamo, precisando che la domanda di interrompere l’accertamento peritale sarebbe inammissibile in quanto oggetto di una decisione cresciuta in giudicato, ritenendo che l’unica richiesta ricevibile del reclamo sia quella relativa alla decisione sull’istanza di ricusa. L’Autorità di prima sede osserva la mancata intimazione del reclamo alla figlia del reclamante, che ritiene parte al procedimento. Ribadendo che non vi sarebbero elementi per giustificare la ricusa dell’intero servizio cantonale, si interroga in merito a chi assegnare il mandato nel caso in cui fosse accolta. L’Autorità di prima sede reputa che l’istanza di RE 1 sia volta a rallentare gli accertamenti, necessari per decidere l’eventuale istituzione di una misura a protezione a suo favore, precisando che si tratta di un atto probatorio che non genera un danno grave o altrimenti irreparabile.

K. Il 4 settembre 2024 in replica RE 1 ribadisce le richieste formulate nel reclamo. Egli ritiene irrita l’iniziativa dell’Autorità di protezione nell’insinuare che la figlia avrebbe dovuto essere considerata parte al procedimento relativo alla sua ricusa del SPS, ciò che lascerebbe sospettare una mancanza di neutralità. Il reclamante conferma quindi la sua richiesta, criticando le modalità di svolgimento della perizia da parte del Servizio, che non avrebbe dimostrato disponibilità a rispettare le sue precarie condizioni di salute, che avrebbero imposto di organizzare gli incontri presso l’istituto dove risiede e negli orari a lui compatibili. RE 1, facendo ampio riferimento al rapporto medico specialistico del 5 luglio 2024 del Dr. med. __________, attestante le sue capacità cognitive, sostiene in particolare la fondatezza e ammissibilità di tutte le sue richieste, ritenendo di aver sufficientemente dimostrato il suo stato di salute.

L. Con duplica 20 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha confermato il contenuto della decisione e delle osservazioni. Essa ribadisce di ritenere necessario il coinvolgimento attivo della figlia nel gravame, a salvaguardia della procedura, affermando che con il suo reclamo RE 1 tenterebbe di far decidere all’istanza superiore oltre quanto è chiamata a fare, in particolare la sospensione definitiva di ogni accertamento, oggetto di una decisione non contestata. L’Autorità di prima istanza ha ritenuto di trasmettere la propria duplica in copia per conoscenza a PI 1.

M. Con scritto 25 settembre 2024 PI 1 ha chiesto a questa Camera l’intimazione degli atti processuali di cui alla presente procedura e l’assegnazione di un termine per prendere posizione sugli stessi. Essa ha precisato di agire in qualità di persona vicina all’interessato ai sensi del diritto della protezione degli adulti e di discendente diretta, con un interesse proprio degno di protezione all’adozione delle misure utili e necessarie a tutela del padre e del patrimonio di famiglia, come pure di aver partecipato in qualità di parte alla procedura di primo grado dinnanzi all’Autorità di protezione.

N. Tramite osservazioni al suddetto scritto, il 2 ottobre 2024 l’Autorità di protezione ha ribadito l’esigenza di considerare PI 1 parte anche in sede di reclamo, ritenendo data una violazione del suo diritto di essere sentita che renderebbe nulla la decisione sull’effetto sospensivo così come la futura decisione di merito allorquando non venisse sanata.

O. Mediante osservazioni 7 ottobre 2024 RE 1 ha rimarcato che la duplica era stata intimata a PI 1 dall’Autorità di protezione, la quale si sarebbe fatta interprete spontaneamente dei di lei interessi e si sarebbe presa la libertà di intimare atti di esclusiva pertinenza del procedimento dinnanzi alla Camera di protezione. Ciò imponeva quindi l’intervento di quest’ultima anche quale Autorità di vigilanza. RE 1 ha chiesto per il resto di respingere l’istanza di PI 1, protestando tasse e spese di giustizia supplementari provocate dalla sua iniziativa e ripetibili.

P. Chiamata a formulare eventuali osservazioni in merito agli atti della procedura, il 16 ottobre 2024 PI 1 ha chiesto di giudicare irricevibile il reclamo sia in via principale che in via subordinata. Ribadisce di avere partecipato dinnanzi all’Autorità di protezione in qualità di parte e di avere quindi tale qualità pure in sede di reclamo. Sostiene l’irricevibilità della richiesta di interrompere le verifiche peritali in ragione dell’avvenuta crescita in giudicato della decisione che le aveva disposte e considera irricevibili anche le altre richieste di RE 1, in particolare la ricusa del SPS e la richiesta di accertamento di una denegata giustizia in relazione alle richieste formali da lui avanzate dinnanzi all’Autorità di protezione con scritto 21 giugno 2024. Per PI 1 le azioni del padre sarebbero volte a sottrarsi alle verifiche che ella giudica necessarie per valutare le conservate facoltà di gestire autonomamente il di lui importante patrimonio.

Q. Nel frattempo, con decisione supercautelare 9 ottobre 2024 l’Autorità di protezione, dando seguito a una segnalazione urgente del Ministero pubblico, ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e limitazione dell’esercizio dei diritti civili a protezione di RE 1. Anche contro tale risoluzione è insorto l’interessato con reclamo 10 ottobre 2024 e richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo. Il gravame è oggetto di una procedura separata (inc. 9.2024.174).

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). La Camera di protezione, composta di tre membri giudica in seconda istanza i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità regionali di protezione o suoi membri e i reclami per denegata o ritardata giustizia (art. 48 lett. f n. 1 LOG, art. 450a cpv. 2 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Nel caso concreto a essere contestata è la decisione con la quale l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di ricusa del SPS presentata da RE 1 (disp. 1). Essa ha inoltre precisato che a modifica della precedente decisione “la presenza della persona di fiducia può essere ammessa”, ordinando la ripresa della valutazione peritale con indicazioni sul suo svolgimento in presenza eventualmente del patrocinatore dell’interessato e di quello della figlia, definendone il ruolo (disp. 2), come meglio sarà spiegato in seguito.

In nessun caso le contestazioni relative all’esperimento di una valutazione dello stato psicofisico, psichiatrico e dello stato abitativo di RE 1 e le censure riguardanti l’opportunità di inizialmente conferire mandato al SPS, decise con risoluzione no. 147/2024 del 14 febbraio 2024 (regolarmente cresciuta in giudicato) possono trovare spazio nella presente procedura. La disamina del reclamo va quindi limitata rigorosamente alle censure inerenti alla decisione 3 luglio 2024 (ris. no. 456/2024), mentre è irricevibile ogni critica esulante dai suoi oggetti. Di conseguenza, non si entrerà nel merito delle ampie argomentazioni riguardanti i rapporti conflittuali tra RE 1 e la figlia o i pareri di terzi (posti a fondamento dell’avvio della procedura di protezione e dell’attribuzione del mandato peritale), in quanto estranei al presente giudizio. La doglianza di denegata giustizia sarà trattata al considerando 5.

  1. Sulla ricusazione:

3.1. Ai sensi dell’art. 183 cpv. 2 CPC ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria. Lo stesso vale per i periti designati da un’autorità regionale di protezione (v. Michel/Gareus, in Das Gutachten im Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, in FamPra.ch 4/2016, pag. 896 e segg). In virtù di tale rinvio agli art. 47 e segg. CPC, ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di ricusazione è impugnabile mediante reclamo (art. 319 e seg. CPC). Giusta l’art. 31 cpv. 1 LPMA, per la ricusazione dei membri delle Autorità regionali di protezione – e dei periti da essi designati – si applicano i motivi previsti dal CPC federale. Competente a giudicare in seconda istanza reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa (lo stesso dovendo valere, per quanto testé illustrato, anche per i periti designati da tali Autorità) è la Camera di protezione, composta di tre membri (art. 48 lett. f n. 1 LOG). La competenza di questa Camera è quindi pacifica.

3.2. L’art. 47 cpv. 1 CPC enuncia i motivi di ricusazione alle lettere a-f. In particolare è tenuto a ricusarsi chi ha un interesse personale nella causa (a); ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore (b); è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore (c); è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte (d); è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore (e). La lettera f impone la ricusa a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti.

La ricusazione di un perito non si esamina alla luce dell’art. 30 cpv. 1 Cost, che concerne l’autorità giudiziaria, ma sotto l’angolo dell’art. 29 cpv. 1 Cost., che garantisce l’equità del processo. Tuttavia, l'art. 29 cpv. 1 Cost. assicura in materia di indipendenza e imparzialità la medesima protezione dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 183 CPC, n. 36 e rif). In particolare, le parti possono esigere la ricusazione di un perito (come di un giudice) in circostanze che da un punto di vista oggettivo siano suscettibili di creare una parvenza di prevenzione e parzialità nella causa. Le impressioni puramente soggettive non bastano a dimostrare la prevenzione del perito, occorrendo che secondo un apprezzamento oggettivo le condizioni possano far nascere dubbi sulla sua imparzialità.

3.3. Per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 24 ottobre 2023, inc. 5A_379/2022, consid. 2.1. e riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142, consid. 1, sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.116).

3.4. Tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale in materia, le parti possono esigere la ricusazione di un perito dove si riscontrino nella situazione del caso concreto o nel comportamento del perito medesimo elementi idonei ad alimentare sospetti di parzialità. Non è necessaria la prova di una prevenzione effettiva, anche perché la disposizione interna di un perito non può essere dimostrata. Ai fini della ricusa è sufficiente che fondate apparenze di prevenzione facciano temere un'attività non imparziale. Deve trattarsi però di apparenze oggettive, impressioni soggettive di una parte al processo non essendo determinanti (DTF 136 III 608 consid. 3.2.1, 134 I 21 consid. 4.2, STF 4A_155/2021 del 30 settembre 2021, consid. 5.2. con riferimenti). Di principio poi il perito si determina sulla domanda (art. 49 cpv. 2 CPC, Fischer-Hulman, La récusation des experts en procédure civile et pénale, in Justice-Justiz-Giustizia, 2024/2, n. 45, pag. 13).

3.5. Nel caso concreto, il reclamante ha chiesto all’Autorità di protezione di decidere la ricusa del SPS, ribadendo la sua pretesa nel reclamo, senza definire precisamente i destinatari della sua istanza. Di conseguenza, già per questo motivo la sua richiesta risulta di per sé irricevibile. Non si disconosce che anche nella decisione impugnata l’Autorità di protezione accenna al SPS in quanto tale. Sta di fatto che la stessa decisione fa riferimento in particolare alla comunicazione 17 maggio 2024 del SPS in cui si lamentano interferenze da parte del legale del peritando e la negata disponibilità di quest’ultimo e del suo “entourage”. Dichiarazioni rese dal Dr. med. __________ e dal caposervizio Dr. med. __________, sicché i motivi di ricusa andavano rivolti nei loro confronti. Ma anche a prescindere da questa riserva formale, la richiesta va in ogni caso respinta per le ragioni che seguono.

Concretamente, RE 1 ripropone in questa sede gli argomenti già presentati davanti all’Autorità di protezione, essenzialmente criticando le modalità di esecuzione dei primi accertamenti peritali e lamentando che lo svolgimento delle valutazioni gli avrebbe generato stress e malessere. Egli ripercorre i fatti, chiarendo che al primo incontro ha presenziato anche il suo patrocinatore “espressamente autorizzato dall’Autorità regionale di protezione con il consenso dello stesso SPS”, mentre successivamente è stato sottoposto a test alla sola presenza dei periti, “condotti in modo da irritarlo parecchio”, al punto da spingere il suo medico curante, dr. Med. __________, a intervenire il 6 aprile 2024 chiedendo l’annullamento degli ulteriori appuntamenti. RE 1, citando la ricordata comunicazione da parte del SPS in relazione alla mancanza dei presupposti per dar seguito al mandato, che sostiene sarebbe stata causata dall’ “asserita indebita ingerenza” del suo patrocinatore, ritiene quindi giustificata la ricusa del SPS. Lo scritto del 17 maggio 2024 che dovrebbe dimostrare la prevenzione del suddetto servizio riporta che i motivi che “hanno impedito di portare a termine il mandato peritale” sarebbero “riconducibili all’interferenza sul nostro lavoro dell’avvocato del peritando, a riferita tutela della sua condizione clinica, sulla quale la nostra valutazione sarebbe risultata impattante. In assenza dell’adeguata disponibilità da parte del peritando e del suo entourage sono quindi venute meno le condizioni minime per procedere con il nostro lavoro, rendendo quindi necessaria la sospensione della valutazione a voi comunicata nel precedente scritto”. RE 1, considerando tali affermazioni talmente gravi da indurlo a “valutare l’avvio di un procedimento penale per diffamazione” (di cui nulla è più dato di sapere, in particolare se è stata sporta la querela), definisce “schizofrenico” l’agire del SPS che in un secondo tempo si è poi dichiarato “di punto in bianco disposto a riprendere l’esame peritale, se del caso anche alla sua presenza” (cfr. reclamo, pag. 20). Tale modo di procedere, sommato “a quello di imporre veri e propri interrogatori, a tratti inopportuni e aggressivi” avrebbe minato la sua fiducia e la sua serenità. Il reclamante sostiene in particolare che “il lavoro svolto sin qui è apparso non aderente alla realtà dei fatti, inutilmente tendenzioso e assolutamente falso” e che la ricusa sarebbe fondata in quanto “l’esame peritale, in relazione al quale inizialmente non era nemmeno dato di comprendere quante sessioni implicasse, è stato condotto in dispregio delle legittime richieste del peritando, correlate al suo fragile stato di salute, rispettivamente all’inaccettabile ed inutile sua messa sotto pressione. Dopo la terza sessione peritale, infatti, trovandosi a disagio e messo inutilmente alle strette con domande inopportune e non attinenti all’esame di cui SPS si è fatta carico, su mandato della ARP, ciò che non dovrebbe accadere dal momento che ad avere necessità di protezione è semmai l’ing. RE 1 e non chi cerca di mettere mani sul suo patrimonio, lo stesso si era giustamente rivolto alla dr. med. __________, che sebbene oggetto di una palese ed esecrabile mancanza di rispetto da parte dell’avv. PR 2, aveva chiaramente indicato che le sessioni a seguire sarebbero state “… da posticipare a data da stabilire …”, richiamata la necessità, nelle settimane precedenti, di “…intervenire più volte per il signor RE 1 a causa dell’insorgenza di importanti disturbi somatici, a tratti invalidanti, causati dal forte stress psicologico a cui è attualmente sottoposto…”. L’interessato, che ritiene quindi giustificato ricusare il SPS e “affidare il mandato a terzi” in quanto avrebbe “dimostrato scarsa professionalità e inutile prevenzione” oltre a “un’incoerenza allarmante” (pag. 23) produce anche uno scritto redatto personalmente (doc. D) in cui lamenta un “grave peso in termini psichici e fisici” a sottoporsi a “certi esami” svolti in un clima che giudica non sereno.

Contrariamente a quanto asserito da RE 1, la sospensione dello svolgimento della perizia in ragione della mancata collaborazione dell’interessato o del suo “entourage” da parte del servizio, rivalutata in un secondo tempo e dopo l’intervento dell’Autorità incaricante, così come i contenuti e i toni delle comunicazioni o le criticate modalità di svolgimento degli incontri e dell’accesso agli atti, non dimostrati, non possono oggettivamente essere ritenuti suscettibili di creare una parvenza di parzialità dei periti. In tal senso, la richiesta di ricusazione si rivela infondata, siccome motivata esclusivamente da elementi soggettivi che non trovano conferma agli atti. Non è inoltre ravvisabile un arbitrio nelle scelte dell’Autorità di primo grado, che peraltro concretamente, con la fissazione di nuove modalità di svolgimento della perizia, ha posto alcune condizioni di partecipazione dell’interessato e delle persone di sua fiducia proprio nel senso da lui richiesto.

Infine, in ragione della genericità delle censure ai periti non si può rimproverare all’Autorità di protezione di non averli sentiti. Anche questa Camera ha potuto prescindere da interpellarli in merito, per motivi di economia processuale ed esigenze di celerità.

In conclusione, visto quanto precede, il reclamo sulla ricusa per quanto ammissibile è da respingere.

  1. Sulle modalità di svolgimento della perizia

Come già precisato, le argomentazioni relative all’esperimento della valutazione peritale non saranno oggetto di disamina nel presente giudizio, in quanto estranee alla decisione impugnata, il cui secondo tema riguarda esclusivamente le modalità di ripresa e svolgimento della valutazione.

4.1. L’incarico originale, non contestato, è stato conferito il 14 febbraio 2024 al SPS di __________, nella persona del Dr. med. __________, con mandato di procedere con una valutazione dello stato psicofisico-psichiatrico e dello stato abitativo di RE

  1. L’Autorità di protezione ha giustificato un’accresciuta attenzione nei suoi confronti poiché, sebbene la sua facoltà di intendere e volere apparisse mantenuta, sembrava dubbia la sua capacità di gestire autonomamente le importanti risorse o sorvegliare adeguatamente chi era incaricato di farlo. Si evidenzia abbondanzialmente che trattandosi di una decisione incidentale con cui l’Autorità ha disposto l’assunzione di una prova sarebbe stata impugnabile alle restrittive condizioni dell’art. 66 cpv. 2 lett a) LPAmm (solo in presenza di un pregiudizio irreparabile).

Con ulteriore decisione del 29 marzo 2024, anch’essa non contestata, l’Autorità di prime cure ha escluso la presenza del rappresentante legale di RE 1 durante la somministrazione dei test specifici da parte del SPS, onde salvaguardare l’imparzialità e l’indipendenza durante la valutazione peritale ed evitare “risultati falsati”, tanto più che la perizia ordinata “non è un procedimento giudiziario che necessiti del rappresentante legale per la tutela dei suoi interessi”.

A seguito della sospensione della valutazione, giustificata dalla richiesta dell’SPS e dalla successiva istanza di ricusa nei suoi confronti, con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha quindi ordinato la sua ripresa, definendo le “seguenti regole:

2.1. È ammessa la presenza di una persona di fiducia del signor RE 1, la quale non dovrà sostituirsi al peritando nelle risposte né sostenerlo nel rispondere e nell’esprimersi in occasione delle domande e dei test che i periti riterranno di porre e fare;

2.2. Contestazioni circa le domande e i test saranno da formalizzare alla scrivente autorità e non ai periti. In tal senso non è ammesso l’intervento della persona di fiducia o dei legali nei confronti dei periti per modificare domande o test;

2.3. Nella misura in cui la persona di fiducia del signor RE 1 risulterà essere l’avv. PR 1 (o suo sostituto) sarà ammessa la presenza dell’avv. PR 2, che dovrà attenersi alle medesime regole di comportamento di cui ai punti precedenti”.

4.2. Nel reclamo, RE 1 chiede l’annullamento della decisione e che sia “interrotta qualsiasi ulteriore verifica peritale, almeno sino a quando la signora PI 1 non presenterà elementi tali da sovvertire le conclusioni del rapporto 5 luglio 2024 del dr. med. __________, Vice Primario di Geriatria presso l’Ospedale Regionale di __________” (petitum 4), come pure che “nella denegata ipotesi in cui codesta Autorità ritenesse che l’accertamento peritale non debba essere interrotto, lo stesso sarà assegnato ad altro Servizio e alle audizioni dovrà essere presente la dr. med. __________, quale persona di fiducia dell’ing. RE 1” (petitum 5).

4.3. L’Autorità di protezione chiede nelle sue osservazioni del 31 luglio 2024 di considerare inammissibili tali richieste, siccome inerenti alla decisione con la quale era stato deciso il mandato per una valutazione peritale, che non può essere rimessa in discussione in quanto cresciuta in giudicato. Se sulla necessità di una valutazione peritale nelle modalità inizialmente definite tale tesi può essere seguita, ciò non vale per contro per le modalità nuove stabilite, e meglio riguardo alla partecipazione degli avvocati di RE 1 e della figlia, oggetto quindi di disamina.

4.3.1. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

4.3.2. La richiesta di RE 1 di interrompere le valutazioni peritali finché la figlia non avrà recato elementi tali da sovvertire le conclusioni della perizia di parte da lui prodotta è irricevibile in quanto rimette in discussione l’ordine peritale deciso dall’Autorità, di cui si è già ampiamente spiegato. Si rammenta peraltro che tale decisione ha in parte ormai dispiegato i suoi effetti, nella misura in cui le valutazioni sono già iniziate. Abbondanzialmente, si rileva come non appare necessario, visto l’esito del presente giudizio, entrare nel merito di contestazioni sulla conduzione del procedimento da parte dell’Autorità di protezione. Nemmeno appare utile chiarire il valore probatorio della valutazione medica 5 luglio 2024 del Dr. med __________ prodotta dall’interessato (doc. E), il quale pretende a torto di non considerarla quale valutazione di parte per il solo motivo che chi l’ha redatta non è il suo medico curante (sull’indipendenza e imparzialità del perito cfr. per esempio DTF 142 II 355, consid. 6).

4.4. Alla luce dei considerandi precedenti, nemmeno si giustifica di dilungarsi sulla richiesta di conferimento del mandato a un servizio diverso da quello incaricato, che peraltro segue l’esito della ricusa e va quindi respinta.

4.5. A mente di questa Camera, merita invece disamina la novità introdotta nella decisione impugnata relativa alla presenza di terze persone, nella misura in cui risulta contestata nel reclamo. RE 1, postulando di poter essere accompagnato nelle valutazioni dalla dr. Med. __________ sembra infatti criticare la scelta di ammettere la partecipazione degli avvocati (“non si capisce perché adesso le cose siano cambiate e addirittura possono presenziare gli avvocati, scomodando con ciò il principio della parità delle armi, quasi che la perizia sia una sorta di udienza formale”).

Va innanzitutto evidenziato che il dispositivo 2.1 della decisione impugnata non esclude la presenza di altre persone di fiducia a scelta dell’interessato e di conseguenza pure del medico a cui egli fa riferimento. In tal senso la richiesta formulata nel reclamo risulta quindi superflua. Non essendo peraltro contestata la facoltà dell’Autorità di protezione di accertare i fatti, sono invece da respingere le critiche sulle modalità di esecuzione della perizia. Ritenuta l’esigenza dell’Autorità di prime cure di disporre delle necessarie valutazioni (il cui valore probatorio, lo si rammenta nuovamente al reclamante, non può essere giudicato pari a quello di una perizia di parte) risulta quindi necessario e urgente concludere le verifiche e ciò nell’interesse esclusivo del reclamante, con particolare riferimento all’evoluzione della situazione e all’adozione di misure di protezione urgenti dipendenti dalla richiesta formulata dal Ministero pubblico. Con riferimento alle modalità di svolgimento delle valutazioni peritali, in definitiva sarà il perito a stabilire le condizioni di partecipazione di terzi agli esami ancora da svolgere, nell’ambito del suo mandato e in virtù dell’esigenza di concludere sollecitamente la valutazione secondo le modalità che riterrà più idonee.

Nel caso concreto, non è tuttavia ammissibile la presenza dei legali, ritenuto che la perizia deve poter essere realizzata senza influenze esterne (Donzallaz, Traité de droit médical, 2021, vol. II, p. 1710). Di conseguenza, il reclamo merita parziale accoglimento per quanto riguarda la critica della possibilità concessa agli avvocati di essere presenti agli incontri con il perito e il dispositivo 2.3. della decisione impugnata deve pertanto essere annullato.

  1. Sulla denegata giustizia

5.1. Al petitum 6 del reclamo, RE 1 chiede di accertare una denegata giustizia in relazione “alle richieste formali da lui avanzate dinnanzi all’Autorità di protezione con scritto 21 giugno 2024” (cfr. consid. H), che non riprende di fatto nel reclamo e in replica.

Tali richieste, formulate contestualmente alla ricusazione del SPS relativamente a precisazioni sullo svolgimento della perizia e sulla partecipazione di terze persone, sono state valutate e ampiamente chiarite proprio nella decisione impugnata. La pretesa di accertare una denegata giustizia, espressa in termini generici e non motivata, appare pertanto irricevibile, come pure sono irricevibili le domande che esulano dall’oggetto della decisione impugnata e che non sono circostanziate né giustificate nel reclamo e nei successivi allegati.

  1. Visto quanto precede, nella misura della sua ammissibilità e ricevibilità il reclamo di RE 1 va parzialmente accolto nella limitata misura in cui il dispositivo 2.3 viene annullato. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza pressoché integrale del reclamante. Si giustifica quindi di condannare il medesimo al versamento di congrue ripetibili a PI 1. La sua qualità di parte nel procedimento in prima sede è stata riconosciuta e non vi è dunque motivo per non riconoscerla come tale in questa sede.

  2. In uno scritto del 7 ottobre 2024 RE 1 ha chiesto l’intervento di questa Camera in qualità di Autorità di vigilanza. La richiesta, irricevibile in questa sede, andrà se del caso indirizzata debitamente motivata e nelle dovute forme alla Camera di protezione nella sua funzione di Autorità di vigilanza, che ne valuterà l’eventuale seguito.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura della sua ricevibilità il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo 2.3. della decisione impugnata è annullato.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 150.–

fr. 650.–

sono posti a carico di RE 1, che verserà a PI 1 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il Presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 446 CC
  • art. 448 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450f CC

Cost

  • art. 29 Cost
  • art. 30 Cost

CPC

  • art. 47 CPC
  • art. 49 CPC
  • art. 50 CPC
  • art. 183 CPC

LPAmm

  • art. 99 LPAmm

LPMA

  • art. 31 LPMA

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

8