Incarto n. 9.2021.21 9.2021.73 9.2021.83
Lugano 13 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 1
per quanto riguarda
giudicando sui seguenti reclami presentati da RE 1:
reclamo 26 febbraio 2021 contro la decisione emanata il 25 gennaio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________ (inc. 9.2021.21);
reclamo 26 aprile 2021 contro la decisione emanata il 24 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________ (inc. 9.2021.73);
reclamo 19 maggio 2021 contro la decisione emanata il 19 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________ (inc. 9.2021.83).
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dalla relazione tra RE 1 e CO 2 è nato PI 1 (2017). I genitori detengono insieme l’autorità parentale sul minore. Dal mese di novembre 2018 RE 1 e CO 2 convivono a __________, insieme ad altri due figli minori di quest’ultima, avuti da un precedente matrimonio, __________ (2002) e __________ (2004) __________.
B. Con contratto di mantenimento 15 gennaio 2018, approvato il giorno stesso dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione), RE 1 e CO 2 hanno pattuito un contributo di mantenimento in favore del figlio PI 1 in caso di scioglimento della comunione domestica, senza tuttavia regolamentare altri aspetti. La pattuizione è stata approvata il giorno stesso dall’Autorità.
C. Nell’agosto 2019 CO 2 ha lasciato l’abitazione di __________, trasferendosi a __________ insieme ai tre figli.
D. A seguito degli scritti 27 gennaio 2020 di CO 2 e 6 febbraio 2020 di RE 1 – nei quali i due ex conviventi esprimevano le loro considerazioni in relazione ai difficili rapporti che intercorrevano fra di loro e chiedevano un intervento a tutela del figlio PI 1 – il 2 marzo 2020 l’Autorità di protezione ha convocato un’udienza di discussione. Nel corso di tale udienza è stata intimata a RE 1 l’istanza presentata da CO 2 tendente all’istituzione di una curatela educativa e di una curatela per la vigilanza delle relazioni personali paterne, da esercitarsi in forma sorvegliata e presso un Punto d’Incontro, oltre ad un accertamento delle capacità genitoriali di RE 1. In considerazione della situazione riferita, l’Autorità di protezione ha anticipato l’intenzione di ordinare una valutazione delle capacità genitoriali e una valutazione socio-ambientale e famigliare. Nel frattempo, “viste le tensioni con i genitori, sarebbe buona cosa, per lo svolgimento del diritto di visita, pensare ad un passaggio presso un punto d’incontro” (verbale, pag. 3). L’Autorità di protezione ha inoltrato presso __________ una richiesta per la realizzazione dei passaggi in occasione dei diritti di visita paterni, che è stata inserita in lista di attesa vista la mancanza di disponibilità della struttura (v. lettera 13 maggio 2020).
E. Con osservazioni 16 marzo 2020, RE 1 si è opposto alle richieste contenute nell’istanza, postulando per contro la custodia del figlio e la fissazione di relazioni personali con la madre.
F. Con decisione 6 aprile 2020 l’Autorità di protezione ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito, UAP) l’incarico di effettuare una valutazione del contesto famigliare di CO 2 e di RE 1, formulando eventuali proposte di misure di protezione a favore del figlio.
G. Dopo alcuni ulteriori scambi di corrispondenza, nei quali venivano lamentate gravi tensioni fra i genitori e alcune difficoltà con riferimento all’esercizio dei diritti di visita (che dal 24 maggio 2020 non hanno potuto svolgersi), e a seguito delle istanze materne e paterne che domandavano una regolamentazione dei medesimi, con scritti 27 maggio e 24 giugno 2020 l’Autorità di protezione invitava i genitori a volersi accordare in modo ragionevole e pacifico sui diritti di visita paterni.
H. Nel corso dell’udienza del 1° luglio 2020 l’Autorità di protezione ha prospettato alle parti l’istituzione di un diritto di visita sorvegliato o l’istituzione di una curatela educativa per regolare i diritti di visita e presenziare al passaggio e ha stabilito “con effetto immediato” una videochiamata quotidiana di 15 minuti tra padre e figlio (verbale, pag. 2). L’Autorità di protezione avrebbe nel frattempo verificato la disponibilità di un Punto d’Incontro per l’esercizio del diritto di visita in forma sorvegliata, stabilendo che fino a tale momento non potranno aver luogo diritti di visita, se non mediati da una terza persona di fiducia dei genitori per il passaggio del bambino. Le parti hanno convenuto un incontro mediato da uno zio paterno, di cui daranno riscontro all’Autorità di protezione alfine di valutare “la prosecuzione o l’interruzione dei diritti di visita personali” (verbale, pag. 2). Con scritto 6 luglio 2020, l’Autorità di protezione ha confermato la disponibilità del Centro __________ per il passaggio di PI 1, previo un incontro separato con ciascun genitore e anche con il bambino.
I. Con scritto 16 luglio 2020 CO 2 ha postulato l’annullamento delle relazioni personali padre-figlio tramite videochiamata, in quanto durante le stesse RE 1 utilizzerebbe un linguaggio poco adeguato e astioso verso di lei e cercherebbe ripetutamente di contattarla anche dopo la suddetta videochiamata. Con osservazioni 3 agosto 2020 quest’ultimo ha contestato tale richiesta, facendo notare che, successivamente al suo scritto, CO 2 ha unilateralmente deciso di interrompere questo tipo di contatti.
L. Con decisione 19 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta di CO 2, ritenendo verosimili potenziali rischi per il benessere psicofisico del minore, creati da probabili conflitti che possono sorgere tra i genitori durante le videochiamate, ed ha dunque sospeso con effetto immediato l’esercizio del diritto di visita di RE 1 con PI 1 mediante telefonate e/o videochiamate.
M. Il 27 novembre 2020 l’UAP ha reso il suo rapporto finale di valutazione socio-ambientale, il cui esito è stato oggetto di discussione in sede di udienza il 21 dicembre 2020, alla presenza dei genitori e degli estensori del rapporto.
N. Con decisione 25 gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha stabilito di mantenere la custodia sul minore presso il domicilio di CO 2, regolamentando l’esercizio delle relazioni personali con RE 1 in modalità sorvegliata per una durata di due ore alla settimana, che potranno essere estesi a quattro ore a dipendenza della disponibilità del Centro . È stato inoltre conferito incarico al Servizio medico-psicologico di di procedere con una valutazione delle capacità di entrambi i genitori, esprimendosi inoltre su ogni altro utile intervento e/o idonea misura a protezione del medesimo.
O. Con reclamo 26 febbraio 2021 (inc. CDP 9.2021.21) RE 1 è insorto contro tale decisione, postulandone l’annullamento. Il reclamante chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
P. Con osservazioni 12 marzo 2021 CO 2 si è opposta al reclamo, postulandone la reiezione e chiedendo l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Anche l’Autorità di protezione, con osservazioni 31 marzo 2021, ha postulato la reiezione del gravame. RE 1 non ha replicato, ponendo dunque fine allo scambio degli allegati scritti.
Q. Con decisione 24 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, con i seguenti compiti: sostenere, assistere e consigliare i genitori nei loro compiti educativi, qualora necessario; nei rapporti con enti, eventuale futura scuola e nelle prese a carico terapeutiche; ascoltare, assistere e dare indicazioni ai genitori nel loro rapportarsi con il figlio PI 1 e svolgere un'azione di mediazione nella comunicazione e nelle relazioni tra di loro (per quanto necessario); promuovere e organizzare le relazioni personali tra il genitore non affidatario ed il figlio e verificare regolarmente con i genitori le modalità dell'esercizio del diritto alle relazioni personali nel prioritario interesse del minore; vegliare e promuovere la corretta trasmissione ad entrambi i genitori delle informazioni sullo stato e sullo sviluppo del minore e la comunicazione tra gli stessi; informare l'Autorità di protezione in caso di eventuale necessità di intervento a protezione del minore, suggerendo eventuali mirati sostegni e/o misure a sua protezione; presentare all'Autorità regionale di protezione annualmente, entro il mese di febbraio, e per la prima volta entro il 28 febbraio 2022, il rapporto morale inerente la situazione del minore, e, qualora necessario e/o su richiesta dell'Autorità, eventuali rapporti intermedi.
Quale curatrice è stata nominata __________, attiva presso l’UAP.
R. Con reclamo 22/26 aprile 2016 RE 1 è insorto anche contro tale decisione (inc. CDP 9.2021.73), opponendosi alla nomina di un’operatrice attiva presso l’UAP.
S. Con osservazioni 19 maggio 2021 CO 2 si è opposta al reclamo, postulandone la reiezione e chiedendo l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Anche l’Autorità di protezione, con osservazioni di pari data, ha postulato la reiezione del gravame. Con replica 4 giugno 2021 e dupliche 12 luglio 2021 e 26 luglio 2021, le parti si sono riconfermate nelle loro argomentazioni e richieste di giudizio.
T. Con decisione 19 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha revocato l’esercizio delle relazioni personali padre-figlio presso il Centro __________, per ordinare dei diritti di visita – sempre sorvegliati – a cadenza bisettimanale, della durata di un’ora, presso il Punto d’Incontro di __________.
U. Con scritto 4 giugno 2016 RE 1 ha interposto reclamo anche contro tale decisione (inc. CDP 9.2021.83), contestando i rimproveri formulati dal Punto d’Incontro e chiedendo al giudice di prendere in considerazione una custodia congiunta.
V. Con osservazioni 12 luglio 2021 CO 2 si è opposta anche al suddetto reclamo, chiedendo l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Anche l’Autorità di protezione, con osservazioni 29 luglio 2021, ha postulato la reiezione del reclamo. La curatrice educativa __________ ha invece presentato le proprie osservazioni il 26 luglio 2021, senza formulare particolari richieste di giudizio. In sede di replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle posizioni precedentemente espresse.
Z. Nel frattempo, con decisione 2 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha deciso di regolamentare l’esercizio delle relazioni personali telefoniche tra padre e figlio, prevedendo una telefonata settimanale di 15 minuti da svolgersi in modalità sorvegliata presso lo Studio __________.
RE 1 è insorto anche contro la suddetta decisione con reclamo 8 luglio 2021 (inc. CDP 9.2021.114). Tale procedimento, non ancora giunto al termine dello scambio dei memoriali scritti, verrà evaso mediante pronuncia separata.
Considerato
in diritto
I. In ordine
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I rimedi giuridici in esame concernono la medesima procedura, coinvolgono le stesse parti e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica pertanto di congiungere le procedure di reclamo di cui agli inc. 9.2021.21, 9.2021.73 e 9.2021.83 e di emanare una sentenza unica (art. 76 cpv. 1 LPAmm; art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
II. Reclamo di cui all’inc. 9.2021.21
3.1. Il reclamante critica il rapporto in questione, definendolo “falso, soggettivo e arbitrario” (reclamo, pag. 6) e ritenendo che già solo per questa ragione la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.
3.2. Nel suo gravame RE 1 – all’epoca assistito da un patrocinatore – è completamente silente sui motivi che renderebbero il rapporto in questione falso, soggettivo e arbitrario, ed è rimasto silente anche dopo le osservazioni presentate dalle controparti, rinunciando a presentare una replica. Per nulla motivato, il reclamo deve essere considerato irricevibile su questo aspetto.
4.1. Il reclamante sostiene che “non vi è più nessun tipo di conflitto tra i genitori” ovvero che essi “vanno perfettamente d’accordo e non hanno nessun conflitto” (reclamo, pag. 6).
4.2. Il gravame redatto dal patrocinatore di RE 1 si rivela del tutto apodittico e non spiega da quali circostanze sia possibile dedurre che il reclamante e CO 2 vadano attualmente «perfettamente d’accordo». Oltre che contestata dalla controparte nelle sue osservazioni (pag. 5-6), l’asserzione non appare suffragata da alcun tipo di riscontro e risulta anzi in contrasto con numerose emergenze probatorie, si pensi già solo alla causa attualmente pendente presso la Pretura di __________, presentata il 7 luglio 2021 da CO 2 contro il qui reclamante e tendente all’ottenimento di misure di protezione della personalità (misure di cessazione della lesione ex art. 28a e art. 28b CC; inc. SE.2021.237). Anche su questo aspetto il reclamo, scarsamente sostanziato, è destinato ad un giudizio di irricevibilità.
5.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato il referto dell’UAP, dal quale ritiene sia “emersa una situazione familiare molto fragile e delicata, in cui il conflitto genitoriale è molto acceso e vi è una comunicazione violenta, cui il minore PI 1 è inevitabilmente esposto” (pag. 2). Citando il rapporto, l’Autorità di protezione rileva che “entrambi i genitori costituiscono figure affettive importanti per il figlio, seppure il padre, signor RE 1 necessiti di un percorso di sostegno alla genitorialità per sviluppare completamente una buona relazione con il figlio” (decisione impugnata, pag. 2). Fra le misure suggerite dall’UAP nel suo rapporto, l’Autorità di protezione cita “un diritto di visita padre-figlio che si svolga in due incontri di due ore a settimana in regime sorvegliato presso uno spazio protetto quale un Punto d’Incontro ufficiale, anche per sostenere il padre nella sua genitorialità” (decisione impugnata, pag. 3).
Secondo l’Autorità di protezione, dal rapporto emergono “potenziali rischi per il benessere psicofisico del minore interessato, creati dai conflitti che possono sorgere tra i genitori, litigiosità emersa in tutte le udienze e nei contatti con la scrivente ARP”; l’autorità di prime cure ritiene tuttavia indispensabile procedere ad un approfondimento istruttorio, e meglio una valutazione delle capacità genitoriali sia del padre che della madre (decisione impugnata, pag. 4). L’autorità di prime cure ritiene “in ogni caso” che “per evitare di esporre il piccolo PI 1 a situazioni assolutamente inidonee per il suo equilibrio e il suo sviluppo psicofisico e quindi al fine di adeguatamente proteggerlo, vista anche la sua tenera età” risulta “opportuno […] regolamentare con effetto immediato l’esercizio del diritto di visita con modalità sorvegliata presso idoneo Punto d’Incontro, non essendo al momento ravvisabile altro provvedimento meno incisivo” (decisione impugnata, pag. 4).
5.2. Nel suo reclamo, RE 1 afferma che “un diritto di visita sorvegliato va imposto allorquando vi sono degli indizi concreti per una messa in pericolo del figlio” (pag. 6). A suo dire, egli “non rappresenta un pericolo per suo figlio e non vi è alcuna prova a dimostrazione del contrario” (reclamo, pag. 6). La decisione impugnata, che impone dei diritti di visita sorvegliati con suo figlio PI 1, dovrebbe dunque essere annullata.
5.3. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
Il diritto alle relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
Una delle modalità particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico, quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di sorveglianza ex art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto 2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid. 5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25 agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
5.4. Nella fattispecie, le tesi del reclamante riguardo all’esercizio dei diritti di visita in modalità sorvegliata non possono essere ritenute temerarie, come considerato dall’Autorità di protezione. Al contrario, esse devono essere qui accolte.
L’Autorità di protezione ha ordinato dei diritti di visita in modalità sorvegliata, così come suggerito dall’UAP nel suo rapporto di valutazione socio-ambientale (pag. 13-14), in considerazione della conflittualità esistente tra i genitori e per sostenere il padre nella sua genitorialità, non ritenendo possibile una misura meno incisiva.
Dagli scambi di messaggi di posta elettronica agli atti – ma non dalla decisione – si evince che anche “il tema della meteo” abbia avuto una certa rilevanza (in quanto “ci costringe ad annullare e rimandare ripetutamente gli scambi”, per cui “siamo assolutamente d’accordo sulla necessità di una modifica dell’assetto dei DDV”, cfr. e-mail 9 dicembre 2020 Centro __________; v. anche e-mail 21 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021; Rapporto UAP, pag. 13).
Una simile modalità di esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio non trova tuttavia alcun fondamento giuridico in concreto. Dagli atti non emerge infatti nessun tipo di elemento di pericolo che permetta di ordinare una limitazione così incisiva delle relazioni personali tra padre e figlio, peraltro sine die. L’Autorità di prime cure non ha indicato quale sia il pericolo concreto in cui PI 1 incorrerebbe trascorrendo dei normali diritti di visita con il padre, senza la vigilanza di una terza persona. Il generico riferimento ad un «sostegno alla genitorialità», menzionato dall’UAP nel suo rapporto, appare vago e non giustifica una restrizione così importante della libertà di relazionarsi tra padre e figlio. Tanto meno il riferimento a rischi «potenziali» per il benessere di PI 1 creati dalla conflittualità esistente fra i genitori, nella misura in cui detti conflitti si manifestano soltanto tra i due genitori, quando questi si incontrano od interagiscono (cfr. episodi menzionati nel rapporto UAP, pag. 9-10), mentre tale pericolo non è dato se i due genitori non sono presenti contemporaneamente o non comunicano telefonicamente in presenza di PI 1. Il “forte rischio evolutivo” menzionato dall’UAP nel suo rapporto si riferisce al fatto della “relazione genitoriale (…) molto conflittuale” e ad un “clima familiare (…) altamente conflittuale”, non ad un rischio che l’accudimento del solo padre potrebbe cagionare (cfr. rapporto UAP, pag. 12). La giurisprudenza ha peraltro sottolineato come l’esistenza di conflitti fra i genitori non può giustificare un diritto di visita sorvegliato tra il figlio e il padre, se fra di loro il rapporto è buono (ciò che non è in discussione nella fattispecie ed emerge pure dal Rapporto del __________ “sull’evoluzione dei momenti di passaggio per i diritti di visita e di relazione” datato 21 settembre 2020 e annesso alla relazione dell’UAP). Neppure risulta esser stato riscontrato un pericolo di conflitto di lealtà nel minore, derivante ad esempio da discorsi denigratori da parte di RE 1 al minore nei confronti della madre, che nessuno ha mai neppure ventilato. Per tacere del fatto che preoccupazioni riguardanti le condizioni meteorologiche non possono giustificare, in sé, l’imposizione di una sorveglianza degli incontri.
La decisione dell’Autorità di protezione si limita dunque ad ordinare le misure suggerite dall’UAP nel suo rapporto, senza premurarsi di verificarne la fondatezza giuridica ovvero, in particolare, l’esistenza di una concreta messa in pericolo del bene del figlio derivante da un esercizio libero dei diritti di visita.
Occorre dunque richiamare ad un maggior rigore l’Autorità di protezione, ricordando che l’apprezzamento delle circostanze di fatto per definire il diritto alle relazioni personali – ovvero, la determinazione della loro portata giuridica – è una questione di diritto (STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1; STF 5A_422/2015 del 10 febbraio 2016, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 142 III 193) e come tale deve essere vagliata dall’autorità giudicante, che non può abdicare al suo ruolo decisionale avallando le misure proposte dall’UAP o da altri enti cui viene richiesto un rapporto su determinate circostanze.
Nel caso concreto, neppure il presupposto della proporzionalità si avvera rispettato in quanto le relazioni sorvegliate sono state ordinate, come visto, senza prospettare una particolare tempistica e senza neppure stabilire come si traduca, nei fatti, l’accompagnamento alla genitorialità di cui necessiterebbe RE 1 per poi beneficiare, un giorno, di relazioni libere con il figlio: nessuna indicazione risulta essere stata data al Punto d’Incontro in relazione al ruolo educativo che dovrebbe svolgere durante i diritti di visita. Pure lesivo del principio della proporzionalità risulta il fatto di non aver motivato le ragioni per cui il semplice passaggio del minore attraverso una terza persona (ruolo in precedenza svolto dal Punto d’Incontro) non sia oggi più sufficiente per evitare di esporre PI 1 alla conflittualità esistente fra i genitori.
La misura si rivela altresì inadeguata, nella misura in cui la sorveglianza dei diritti di visita paterni non incide in alcun modo su quel che realmente nuoce al minore, ovvero l’esposizione alla conflittualità fra i genitori.
Benché RE 1 debba senz’altro assumersi la responsabilità delle sue intemperanze, in particolar modo delle pesanti offese reiteratamente rivolte a CO 2 e testimoniate dagli sms versati agli atti, l’esame complessivo delle circostanze non lascia emergere alcun indizio riguardo al fatto che il minore PI 1 possa essere esposto ad un pericolo concreto se affidato al padre in occasione dei diritti di visita.
Impregiudicato l’esito della valutazione delle capacità genitoriali ordinata sia nei confronti del padre che della madre di PI 1, la decisione di ordinare la sorveglianza dei diritti di visita tra padre e figlio appare ad oggi giuridicamente priva di fondamento. Una semplice gestione dei passaggi attraverso una terza persona neutrale risulta infatti più che sufficiente per scongiurare che PI 1 assista alla conflittualità scatenata dall’incontro fra i suoi genitori.
Il reclamo può dunque trovare parziale accoglimento, con riferimento ai diritti di visita che devono potersi svolgere in modalità libera, con solo il passaggio del minore dalla madre al padre e viceversa garantito da una terza persona neutrale.
III. Reclamo di cui all’inc. 9.2021.73
6.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha indicato di aver ritenuto __________, curatrice UAP, “idonea alla funzione prevista”, oltre che disponibile ad assumere tale mandato (pag. 3). L’autorità di prime cure ha riferito che “i genitori di PI 1 hanno, di principio, accolto favorevolmente sia l'istituzione della curatela educativa ex art. 308 CC, sia la nomina della predetta curatrice in favore del figlio” (decisione impugnata, pag. 3).
6.2. Il reclamante si oppone alla scelta della curatrice, in considerazione della totale mancanza di fiducia nei confronti dell’UAP e della “poca esperienza in materia da parte della funzionaria incaricata” (pag. 1). RE 1 postula invece la nomina di __________, già da lui spontaneamente suggerita nel corso del procedimento di prima istanza, “figura di spessore e con grande esperienza in materia” (reclamo, pag. 1).
6.3. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.
Giusta l’art. 401 cpv. 1 CC, la persona interessata capace di discernimento ha il diritto di proporre in qualità di curatore una persona di sua scelta. L'Autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Se la persona proposta adempie alle condizioni legali previste dalla norma e accetta il mandato, l’Autorità di protezione è tenuta a nominare la persona proposta dall’interessato anche se essa non è la più competente tra i candidati possibili (art. 401 cpv. 1 CC; Steinauer/Foutoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1170). L’Autorità è tenuta altresì ad attirare l’attenzione delle persone vicine all’interessato sulla possibilità che appartiene loro di formulare una proposta di curatore idoneo. Invero, anche qualora il curatore è proposto dai congiunti o da altre persone vicine all’interessato, l’Autorità di protezione deve tenerne conto. In questo contesto dispone tuttavia di un potere di apprezzamento più ampio e può non dare seguito alle proposte elaborate. L’Autorità di protezione può in particolare nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Foutoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1174).
Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se l'art. 401 cpv. 2 CC si applichi per analogia alla nomina di un curatore in materia di protezione del figlio, non essendovi un esplicito rinvio (STF 5A_868/2015 del 18 marzo 2016, consid. 1.2; STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016, consid. 2; STF 5A_233/2017 del 9 agosto 2017, consid. 2).
6.4. Nella fattispecie, RE 1 si era opposto già in sede di udienza 21 dicembre 2020 alla nomina di un curatore educativo dipendente dall’UAP, manifestando la sua sfiducia verso tale Ufficio a seguito della valutazione socio-ambientale presentata, che aveva condotto alla decisione di imporre dei diritti di visita sorvegliati. In tale sede, seppure il membro permanente avesse spiegato “la suddivisione dell’UAP in settore famiglie e minorenni e settore curatele e tutele”, RE 1 aveva ribadito il suo desiderio di veder nominato un curatore privato (verbale, pag. 2). Anche all’udienza di presentazione della curatrice RE 1 aveva confermato la sua sfiducia verso l’UAP e dunque verso un curatore che provenisse da tale Ufficio, pur senza aver nulla contro la persona in questione (di cui si diceva “contento di aver fatto la conoscenza”, verbale, pag. 2).
Nel caso di specie, poco importa di sapere se l’Autorità di protezione avrebbe dovuto attirare l'attenzione dei genitori sulla loro facoltà di formulare una proposta o meno. La proposta di un nominativo è infatti stata spontaneamente presentata da RE 1, ed è stata totalmente ignorata dall’Autorità di protezione. Anche le rimostranze del padre in merito alla curatrice dell’UAP prescelta sono state totalmente ignorate dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata.
Quest’ultima avrebbe dovuto esporre le motivazioni per cui riteneva preferibile la nomina di __________ rispetto ad altro curatore privato o rispetto alla persona indicata dal reclamante. Nella decisione di nomina della curatrice l’autorità di prime cure è invece del tutto silente in proposito e non dà neppure atto dell’opposizione di RE 1, riferendo invece che entrambi i genitori hanno accolto favorevolmente il nominativo della curatrice proposta, ciò che invero non corrisponde a quanto emerge dall’incarto. Già solo l’assenza completa di motivazione, a fronte delle contestazioni espresse dal padre, appare sufficiente per ritenere fondate le censure ricorsuali.
Ad ogni modo, anche nel merito, non si vede per quale motivo la richiesta di nominare __________ non sia stata oggetto di valutazione da parte dell’Autorità di protezione o non sia stata almeno sottoposta formalmente a CO 2 (che risulta essersi opposta al nominativo soltanto in sede di osservazioni al reclamo, cfr. pag. 5). Al di là del giudizio relativo alla persona di __________ – che risulta già attiva come curatrice in altri procedimenti – la proposta di istituire un curatore privato non appare affatto peregrina. In primis, onde favorire l’adesione del padre al provvedimento e una collaborazione efficace con il curatore nominato, considerate le forti riserve nutrite da RE 1 nei confronti dell’UAP da quando tale Ufficio ha indicato – immotivatamente, come visto in questa sede – la necessità di diritti di visita sorvegliati. Vi è inoltre da rilevare che un curatore privato – diversamente dagli assistenti sociali attivi presso l’UAP – potrebbe in prima persona provvedere al passaggio del minore da madre a padre e viceversa, momento che effettivamente necessita dell’intervento mediativo di un terzo a protezione del minore, rendendo inutile il coinvolgimento di un ulteriore ente quale il Punto d’Incontro.
Punto d’Incontro che risulta essere fisicamente distante da entrambi i genitori, che devono raggiungerlo con i mezzi pubblici (rischiando di incrociarsi e di dare avvio a nuovi diverbi dinnanzi al minore), che se utilizzato unicamente per effettuare il passaggio di PI 1 implica che il padre trascorra tutto il tempo del diritto di visita all’esterno (preoccupazione sentita anche dall’UAP nel suo rapporto, che sembra aver suggerito dei diritti di visita sorvegliati “tenuto anche conto della stagione invernale”, per permettere a padre e figlio di “trascorrere le ore insieme in uno spazio caldo e adeguato”, pag. 13), non essendovi tempo sufficiente per rientrare alla casa paterna (dove PI 1 abitava prima della separazione). Per tacere del fatto che i Punti d’Incontro risultano molto sollecitati e dispongono di una limitata disponibilità, ciò che nel corso dei mesi ha cagionato una significativa erosione del tempo che padre e figlio avrebbero potuto trascorrere assieme.
Oltre che lesiva del diritto del padre di essere sentito, da cui discende il diritto di ottenere una decisione motivata, la decisione di nominare una curatrice dell’UAP non appare orientata al bene del minore e deve essere annullata. Anche a tale riguardo, il reclamo può dunque trovare accoglimento.
IV. Reclamo di cui all’inc. 9.2021.83
7.1. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha evocato il rapporto 19/21 aprile 2021 del Centro __________, “con il quale la struttura comunica l'impossibilità nel proseguire nell'esercizio dei diritti di visita paterni a seguito di quanto successo e soprattutto del comportamento assunto dal signor RE 1 al termine del diritto di visita di mercoledì 14 aprile 2021, in occasione del quale egli risulta aver assunto un atteggiamento violento e arrabbiato, colpevolizzando la madre, signora CO 2, e l'educatrice dell'accaduto e creando una situazione pesante per il minore e la stessa struttura” (pag. 2). L’autorità di prime cure ha inoltre fatto riferimento a quanto discusso con le parti in sede di udienza il 10 maggio 2021, in particolare alla necessità di trovare una soluzione nell’immediato per lo svolgimento dei diritti di visita, individuata nel Punto d’Incontro di __________, seppure “solo nella misura di un incontro sorvegliato con cadenza bisettimanale per la durata di un’ora, la domenica dalle ore 10.30 alle 11.30” (decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione ha dunque decretato la revoca dei diritti di visita presso il Centro __________ e fissato il diritto di visita bisettimanale presso __________, “non appena sia data la disponibilità di detta struttura e secondo le istruzioni della medesima” (decisione impugnata, pag. 4).
7.2. Nel suo reclamo, RE 1 sottolinea come il suo sfogo al termine del diritto di visita di mercoledì 14 aprile 2021 “sia stato frutto dell’esasperazione” e, pur ammettendo di aver avuto un “comportamento inadeguato”, ritiene che esso non sia mai stato “violento o verbalmente offensivo” (reclamo, pag. 2).
Nel fare opposizione contro una decisione che limita ulteriormente la durata e la frequenza dei diritti di visita con il figlio, il reclamante postula che si prenda in considerazione “l’eventualità di una custodia congiunta e la designazione di una curatrice d’esperienza che sia in grado di mediare eventuali divergenze tra i genitori”, riequilibrando la situazione e rendendo superfluo l’utilizzo di un Punto d’Incontro (reclamo, pag. 3-4).
7.3. La richiesta di RE 1 di istituire una custodia congiunta deve essere considerata irricevibile in questa sede, non essendo l’oggetto della decisione impugnata, che si limita a cambiare il Punto d’Incontro di riferimento, riducendo altresì la durata e la frequenza dei diritti di visita paterni.
Con le riserve di quanto già deciso sopra, che limitano grandemente l’ammissibilità dell’impugnativa, occorre osservare quanto segue.
La decisione dell’Autorità di protezione di cambiare il Punto d’Incontro dà atto della decisione del Centro __________ di ritirare la propria disponibilità alla sorveglianza del diritto di visita. La scelta di __________ – ente nei confronti del quale RE 1 non ha obiezioni specifiche – appare dunque giustificata.
Questo giudice non può comunque esimersi dal rilevare come il rapporto riguardante lo svolgimento del diritto di visita del 14 aprile 2021 (scritto 19 aprile 2021 della direttrice del Centro e l’annessa relazione dell’educatrice coinvolta) non fa che confermare che la sicurezza di PI 1 non presuppone alcuna costante vigilanza dell’esercizio delle relazioni personali con il padre, e che le manchevolezze che possono essere riscontrate (ad es. “l’obiettivo dell’educatrice era evitare che PI 1 utilizzasse le bibite che il papà aveva portato per la merenda come materiale di gioco”; pag. 2) riguardano aspetti che sono ben lungi dal costituire delle gravi lacune educative necessitanti la costante presenza di personale formato.
Dalla lettura del rapporto redatto dal Punto d’Incontro in relazione all’episodio che ha provocato la sospensione dei diritti di visita presso il Centro __________ si evince tutt’al più l’incomprensione delle esigenze di PI 1 da parte degli attori istituzionali coinvolti nel procedimento. Nel casus belli – ovvero nel fatto che al termine del diritto di visita PI 1 abbia strappato al padre la mascherina indossata, pulita o sporca che fosse – questo giudice non ravvede un comportamento qualificabile come grave da parte del padre, bensì la nota incapacità dei genitori di relazionarsi, cui si aggiunge l’incapacità del Centro di gestire l’unico momento in cui il minore aveva bisogno di protezione, ovvero l’incontro fra i due genitori. Al momento del conflitto fra i due (ovvero quando CO 2 voleva che RE 1 si riappropriasse della sua mascherina togliendola di mano al bambino, ciò che il padre riteneva invece esagerato) l’educatrice ha dato prova di rigidità e ha sposato unicamente la tesi materna, invece di propendere per una soluzione che smorzasse i toni del conflitto fra i due genitori, che invero non avrebbero neppure dovuto incontrarsi. Ciò ha di conseguenza comportato – per una questione che non può definirsi rilevante – il sorgere di un acceso diverbio tra i genitori dinnanzi al bambino, che nel bel mezzo del litigio fra i due è stato anche lasciato solo dall’educatrice incaricata della sua protezione, allontanatasi dal minore per andare a chiedere sostegno alla direttrice del Centro.
Per il resto, dalla motivazione della decisione impugnata si evince che la riduzione della durata e della frequenza dei diritti di visita fra padre e figlio è dettata unicamente dalla disponibilità del Punto d’Incontro in questione, ragion per cui il dispositivo deve essere riformulato senza prevedere una riduzione del diritto di visita in precedenza stabilito.
A tale riguardo, anche questo reclamo può dunque trovare parziale accoglimento.
V. In conclusione
RE 1 beneficerà sin da subito di diritti di visita liberi con il figlio PI 1, per la durata di quattro ore settimanali, inizialmente con passaggio presso il Punto d’Incontro di __________ – in base alle possibilità concrete della struttura – e successivamente per il tramite del curatore privato che verrà individuato dall’Autorità di protezione.
La nomina di __________ è annullata e all’Autorità di protezione è fatto ordine di reperire e nominare un curatore privato che, oltre ai compiti conferiti al curatore educativo, possa farsi carico dei passaggi del minore PI 1 da un genitore all’altro all’inizio e alla fine dei diritti di visita.
Per completezza d’informazione, la presente decisione viene notificata anche all’Servizio medico psicologico di __________ che con decisione 25 gennaio 2021 è stato incaricato di svolgere una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2, oltre che alla Pretura di __________, che ha richiamato gli incarti dell’Autorità di protezione in relazione al già menzionato procedimento di cui all’inc. SE.2021.237 (misure di cessazione della lesione ex art. 28a e art. 28b CC).
Una copia della presente decisione viene inoltre trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione per le opportune valutazioni e affinché possa monitorare le prossime tappe del procedimento, in particolare il sollecito reperimento del curatore educativo di cui sopra.
VI. Assistenza giudiziaria
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti attestante la situazione finanziaria di entrambi e alla luce dell’esito dei tre procedimenti di reclamo, tutti parzialmente accolti, nel caso concreto entrambe le domande di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio possono trovare accoglimento.
VII. Oneri processuali
L’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non esonera tuttavia le parti dal pagamento delle ripetibili (art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36). Considerata la soccombenza reciproca e il fatto che RE 1 sia stato patrocinato da un legale soltanto per il primo reclamo presentato, le ripetibili vanno compensate per quanto attiene il procedimento di cui all’inc. 9.2021.21, mentre a CO 2 spetta un importo di ripetibili ridotte per quanto attiene ai procedimenti di cui agli inc. 9.2021.73 e 9.2021.83.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. il dispositivo n. 2 della decisione 26 gennaio 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________, è riformato come segue:
“L’esercizio delle relazioni personali fra il signor RE 1, nato il 1974, domiciliato a __________, e il figlio PI 1, nato il 2017, domiciliato a __________, si svolgeranno in modalità libera per una durata di 4 ore settimanali.
Il passaggio del minore da madre a padre e viceversa si svolgerà con l’intermediazione di una terza persona o ente neutrale”;
1.2. il dispositivo n. 2 della decisione 25 marzo 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________, è annullato ai sensi dei considerandi. Gli atti vengono retrocessi all’Autorità di protezione affinché proceda con solerzia alla nomina di un curatore privato, cui oltre ai compiti già previsti verrà affidata anche la gestione dei passaggi del minore da un genitore all’altro in occasione dei diritti di visita;
1.3. il dispositivo n. 2 della decisione 21 maggio 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________, è riformato come segue:
“È confermato l’esercizio delle relazioni personali fra il signor RE 1, nato il 1974, domiciliato a __________, e il figlio PI 1, nato il 2017, domiciliato a __________, in modalità libera per una durata di 4 ore settimanali.
Fintanto che non verrà reperito il curatore educativo privato che gestirà il passaggio del minore da madre a padre e viceversa, tale passaggio verrà effettuato presso il Punto d’Incontro di __________, secondo le disponibilità della struttura”.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 di cui all’inc. 9.2021.21 è accolta.
Le istanze di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 di cui agli inc. 9.2021.21, 9.2021.73 e 9.2021.83 sono accolte.
Gli oneri dei tre procedimenti di reclamo (inc. 9.2021.21, 9.2021.73, 9.2021.83), consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 100.–
fr. 550.–
sono posti a carico dello Stato del Canton Ticino.
RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 400.– a titolo di ripetibili ridotte.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.