Incarto n. 9.2013.25 9.2013.114
Lugano 13 agosto 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Hutter Gerosa
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________
per quanto riguarda le tasse e spese messe a carico del curatelato PI 1 dalle Autorità tutorie regionali per l'approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali degli anni 2010 e 2011
giudicando ora:
sul ricorso (recte ora reclamo) 2 ottobre 2011 presentato da RE 1 contro la decisione del 20 settembre 2011 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;
sul reclamo 3 aprile 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 marzo 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con scritto 21 ottobre 2009 PI 1 – domiciliato a S__________ – ha chiesto di essere posto sotto tutela volontaria. A suo carico pendevano diversi debiti. Il signor RE 1, che già conosceva l’interessato, si è dichiarato disposto ad assumere l’impegnativo incarico. Con decisione 12 novembre 2009, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha, di conseguenza, istituito la tutela volontaria a favore del signor PI 1.
B. I rendiconti 2010, regolarmente presentati dal tutore signor RE 1, sono stati approvati con decisione 11 agosto 2011 dalla Commissione tutoria. Essa ha prelevato complessivi fr. 850.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.
C. Scaduto il termine di ricorso, l’interessato è venuto a sapere che spese e tassa di fr. 850.- erano calcolati in base alla sostanza del pupillo. Egli ha dunque deciso di inoltrare ricorso con richiesta di restituzione dei termini, per ottenerne la riduzione.
D. L’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), con decisione 20 settembre 2011 ha dichiarato il gravame irricevibile.
E. Non soddisfatto dell’esito, l’interessato si è rivolto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello. Con ricorso (recte ora: reclamo) del 3 ottobre 2011 ha nuovamente chiesto la restituzione del termine e la riduzione della tassa.
F. In data 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.
G. Pendente la procedura di cui sopra, la Commissione tutoria, con decisione 26 marzo 2013, ha approvato pure i rendiconti presentati dal tutore per l’anno 2011. Nuovamente, essa ha prelevato complessivi fr. 850.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.
H. Con reclamo inoltrato a questa Camera di protezione il 3 aprile 2013, RE 1 ha chiesto che la tassa per l’approvazione del rendiconto fosse “limitata al costo di prestazione per le necessarie verifiche del caso”; subordinatamente che “nel conteggio della sostanza netta venga detratto l’importo della previdenza e che comunque il suo pupillo non abbia a dover pagare un importo superiore a quello che paga con l’imposta cantonale sulla sostanza.” (reclamo pag. 2 in fine).
I. In data 22 aprile 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – ha presentato osservazioni al reclamo, ribadendo di trarre l’importo della tassa e delle spese di giustizia dalle normative in vigore e da una tabella allestita ed utilizzata da anni, basata sul valore della sostanza dell’interessato, tabella che ha accluso al proprio allegato. L’Autorità di protezione ha quindi chiesto la reiezione del reclamo.
L. In data 28 aprile 2013, RE 1 ha presentato una replica spontanea, nella quale sottolinea nuovamente di ritenere ingiusto il pagamento di una tassa cantonale così elevata. Rileva inoltre che nella sostanza netta di PI 1 è stato considerato pure l’importo di fr. 121'336.- del conto di libero passaggio vincolato, che, a suo modo di vedere, non andrebbe conteggiato nella sostanza, così come non viene fiscalmente conteggiato il capitale depositato presso la cassa pensione.
Considerato
in diritto
I. In ordine:
a) Con l'entrata in vigore della modifica del Codice civile in materia di protezione degli adulti, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente, cui applica il nuovo diritto di procedura (cfr. modifica del Codice civile del 19 dicembre 2008; art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
b) L’autorità di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle già Commissioni tutorie regionali (ora: Autorità regionali di protezione) e per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica - contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale (cfr. art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8 marzo 1999 -in seguito LPMA-; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; BSK Erw.SchutzR-R. Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12).
c) Inoltrato rispettando i termini da persona legittimata a ricorrere, il reclamo è ricevibile in ordine.
Sul reclamo del 3 aprile 2013, per la riduzione di spese e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale per l'anno 2011: il reclamo è stato inoltrato alla scrivente Camera entro i termini di legge, da persona legittimata a ricorrere. Esso è pertanto ricevibile in ordine (art. 450, art. 450 b CC, art. 2 cpv. 2 LPMA, 48 lett. f n. 7 LOG).
Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPamm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
In base all’art. 51 LPamm, quando, presso la medesima autorità siano proposti più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie e decidere i ricorsi con una sola decisione. Il ricorso (recte ora: reclamo) 2 ottobre 2011, e il reclamo 3 aprile 2013, possono pertanto essere congiunti ed evasi assieme.
II. Nel merito:
a) L’Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso di RE 1 in quanto i motivi da lui esposti non rientravano nei limiti di una restituzione in intero contro il lasso dei termini in base all’art. 148 CPC, a cui rimanda l’art. 12 LPamm.
b) Il termine di ricorso in questione è - ed era anche prima della revisione del Codice civile svizzero entrata in vigore il 1° gennaio 2013 - un termine di diritto materiale, fissato dal diritto federale. Questo tipo di termini non soggiace agli art. 142 e ss del CPC e non può essere di principio prorogato (cfr. Nina J. Frei, B-Komm, ed. 2012, vol. I, pag. 1626 n. 5 ad art. 148 CPC). Ciò tuttavia non tocca la restituzione dei termini di cui all’art. 148 CPC, la quale è invece, a determinate condizioni, possibile (BSK-Erw.Schutz – R. E. Reusser, n. 20 ad art. 450b CC). Si tratta ora di verificare se i motivi addotti dal ricorrente giustificavano la restituzione.
c) RE 1 afferma di essere stato indotto in errore in quanto si trattava della prima volta che si trovava confrontato con quella tassa, legata alla decisione di approvazione del rendiconto. Avendo pensato che fosse dovuta al pagamento di una prestazione, cioè al costo per la verifica di tutto quanto era stato fatto nel periodo iniziale dall’Autorità, anche se contrariato, ha pagato la tassa e lasciato scadere il termine inosservato.
d) Secondo costante dottrina e giurisprudenza, la semplice ignoranza di norme giuridiche, come pure un errore sulla loro portata, non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2. e dottrina citata; DTF 103 IV 133 consid. 2).
e) Si può ragionevolmente ritenere che il reclamante, ricevuta la decisione, fosse all’oscuro dello specifico della tassa applicata. Nondimeno, pur assumendo di non aver pienamente colto a quale titolo essa fosse prelevata, l’ha accettata ed ha lasciato trascorrere inosservati i termini di ricorso.
f) Considerato quanto esposto al punto d), l’errore o l’ignoranza in merito alla portata di una norma non giustifica una restituzione dei termini. È quindi a giusto titolo, che l’allora Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il suo reclamo. Diversamente, la restituzione dei termini dovrebbe essere data ad un numero indeterminato di fattispecie, ogni volta che un interessato adducesse di non aver compreso appieno il significato di una norma, rispettivamente di una decisione a lui indirizzata.
g) In conclusione, spettava al reclamante informarsi o inoltrare, se del caso, un ricorso “cautelativo”, in attesa di ottenere le delucidazioni necessarie. Non avendolo fatto, egli ha perso la possibilità di contestare il contenuto della decisione.
h) Visto quanto sopra, il ricorso del 2 ottobre 2011, volto ad annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza, va respinto. Non è di conseguenza concessa la restituzione dei termini.
i) Tasse di giustizia e spese seguono la soccombenza.
a) In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:
a) per l’approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;
b) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.-.
Per l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella legislazione precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art. 29 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (Ltut), in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio di Stato n. 4775 del 1° luglio 1998 sulla Ltut non è d'aiuto. Il Rapporto del Gran Consiglio del 12 febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del Gran Consiglio (Vol. 5, anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere che il legislatore ha inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla lettera a), fissando un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa per le altre decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–. Nelle “altre decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore, anche il rendiconto finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di cui si è detto nel caso in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di persone estremamente abbienti” (cfr. Rapporto del Gran Consiglio menzionato, loc. cit.).
b) La LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo. Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140 consid. 4), espressione del principio di proporzionalità (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).
c) Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140 consid. 4).
d) Il principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif; DTF 126 I 188 consid. a/bb in).
e) Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa – calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti). Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità.
f) Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140, consid. 4).
g) Da quanto sopra esposto discende che le autorità hanno senz’altro la possibilità di elaborare schemi o tabelle sulle quali fondare il prelievo di tasse di giustizia. Già dal profilo pratico ciò appare ragionevole. Questo sistema consente oltretutto di mantenere una certa parità di trattamento: a casi analoghi verranno applicate analoghe tariffe.
h) Quanto al fatto che la tassa di giustizia sia commisurata alla sostanza dell’interessato, di principio neppure questo è escluso. Come visto più sopra (consid. 2 a) il legislatore ticinese ha storicamente previsto una commisurazione della tassa in base alla consistenza patrimoniale del curatelato, benché non abbia poi specificato il criterio per la sua determinazione. Ciò che importa è che nel computo della tassa il massimo ed il minimo consentiti dalla legge siano rispettati. Il fatto che l’ammontare, nel caso di specie, superi l’imposta sulla sostanza fissata dallo Stato del Cantone Ticino non lo rende arbitrario: ancora una volta, il massimo ed il minimo sono stati fissati nella legge (art. 29 LPMA).
i) Si tratta ora di stabilire in concreto, se l’ammontare di fr. 850.- sia rispettoso dei suddetti principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, fermo restante che questo giudice puo’ intervenire solo se l’autorità inferiore ha abusato del proprio potere d’apprezzamento.
j) Il reclamante sostiene che PI 1 abbia una situazione finanziaria precaria, vivendo con una rendita AI mensile di soli fr. 1'780.- ed essendo a beneficio di un sussidio di cassa malati pieno. L’immobile di sua proprietà è gravato da ipoteca. Ritiene che il suo pupillo non sia dalla parte di quelli che possono dare, ma dalla parte di quelli che devono ricevere.
k) Che la situazione finanziaria di PI 1 sia così precaria a questo Giudice non risulta. Nel corso degli anni il suo avere in liquidità è rimasto invariato (ca. fr. 20'000.- cfr. inventario, rendiconti 2010 e 2011). Abitando in casa propria, spende solo fr. 350.- mensili per gli interessi ipotecari e beneficia di un sussidio di cassa malati pieno. Non risulta che abbia altri alimenti od oneri a cui far fronte. Come più sopra illustrato, l’autorità amministrativa o giudiziaria che sia, è autorizzata ad avvalersi di una tabella basata sulla sostanza dei pupilli, per calibrare le spese e la tassa prelevata.
l) Senonché la sostanza tenuta in considerazione dall’Autorità di protezione include l’avere depositato sul conto di libero passaggio n. 3__________ intestato a PI 1 presso la Banca Raiffeisen con un attivo di complessivi fr. 121'336.55 al 31 dicembre 2011. Trattasi di un conto sul quale sono confluiti gli averi di previdenza del secondo pilastro di PI 1 quando era uscito dall'istituzione di previdenza alla quale era affiliato. L'utilizzo di detti averi è regolamentato in modo restrittivo da chiare norme di legge federale [Legge sul libero passaggio, LFLP (RS 831.42) e Ordinanza sul libero passaggio,OLP (RS 831.425)]. Dette condizioni sono riprese nel Regolamento relativo al conto di libero passaggio della Banca Raiffeisen del 21 dicembre 2009.
m) Secondo l'art. 10 del predetto Regolamento della Banca Raiffeisen, “ad eccezione dei motivi di pagamento anticipato di cui all’art. 8, non sono possibili prelevamenti anticipati dal conto di libero passaggio”, ciò rispetto alla scadenza ordinaria regolamentata dall'art. 7. Solo a detta scadenza, fissata al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS, quindi a 60 anni, PI 1 può disporre liberamente del capitale di libero passaggio. D'altro canto, il pagamento di spese e tasse giudiziarie o amministrative, non rientra palesemente nelle eccezioni di prelevamento anticipato di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.
n) Considerato che nel 2011 PI 1 non aveva ancora compiuto i 60 anni, il conto in questione non può quindi essere tenuto in considerazione quale sostanza per il calcolo di spese e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale dell'anno 2011. Di conseguenza, la sostanza computabile per il calcolo di spese e tassa va ridotta a fr. 267'290.-. Applicando la tabella di conversione dell’Autorità di protezione, le spese e la tassa che PI 1 è tenuto a pagare ammontano di conseguenza a fr. 600.-.
o) Ne discende che, per un palese errore commesso dall'autorità di prima sede nel calcolo della sostanza di PI 1 – che, come detto, fa riferimento anche a sostanza non computabile – le spese e la tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale devono essere ridotte di fr. 250.-, e la decisione 26 marzo 2013 dell’Autorità protezione va modificata di conseguenza.
p) Abbondanzialmente si rileva che, a partire dai 60 anni, l’avere di libero passaggio non sarà più vincolato. PI 1 potrà di conseguenza usufruirne con i prelevamenti che saranno a lui necessari. A quel punto, la sostanza computabile per il calcolo di spese e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale potrà comprendere anche l'importo depositato sul conto di libero passaggio di cui si è detto.
q) Tasse e spese di giustizia del reclamo in oggetto, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo 2 ottobre 2011 è respinto.
Gli oneri del reclamo 2 ottobre 2011 consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di RE
Non si assegnano ripetibili.
Il reclamo 3 aprile 2013 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione 26 marzo 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________, di approvazione del rendiconto finanziario 2011 relativo a PI 1 è modificata come segue:
invariato
invariato
le spese e la tassa di giustizia della presente decisione per complessivi fr. 600.- sono a carico dell’interessato.
invariato
invariato
Gli oneri del reclamo 3 aprile 2013 consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di RE 1 e dell’Autorità regionale di protezione __________ in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.