Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2013.18
Entscheidungsdatum
13.08.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2013.18

Lugano 13 agosto 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Romeo

sedente per statuire nella causa che oppone

Comune di C__________ rappr. da: RA 1

all’

Autorità regionale di protezione __________

per quanto riguarda il procedimento aperto a favore di PI 3 e di PI 4

giudicando sul reclamo del 11 luglio 2011 presentato dal Comune di C__________ contro la decisione emessa il 24 giugno 2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 3 e PI 4, nati rispettivamente il __________ 2005 ed il __________ 2007, sono figli di PI 2 e PI 1. I genitori sono divorziati a far tempo dal 1°settembre 2011.

B. A causa di problemi sorti all'interno della famiglia, l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) nel corso del 2007 ha designato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni quale ufficio di controllo e informazione (art. 307 CC) e, durante il 2008, la medesima autorità ha istituito una curatela educativa in favore dei minori.

Il 20 febbraio 2009 la stessa autorità ha privato in via supercautelare i genitori della custodia su PI 3 e PI 4, revocando tale provvedimento con risoluzione del 2 marzo 2009.

La situazione della famiglia non essendo migliorata e gli operatori nutrendo dubbi circa le capacità dei genitori, la Commissione tutoria ha incaricato il 2 settembre 2009 la dr.ssa S__________, psichiatra a M__________, di eseguire una valutazione delle capacità genitoriali di PI 2 e PI 1.

C. Il 29 aprile 2010 la psichiatra ha consegnato il suo referto e il 15 giugno 2010 essa ha inviato all’allora Commissione tutoria regionale la sua nota d’onorario di fr. 12’000.–.

D. Sulla base della citata perizia, la predetta autorità, con decisione del 27 agosto 2010, ha privato i genitori della custodia parentale sui figli.

E. Il 20 febbraio 2011 la Commissione tutoria ha trasmesso la fattura no. 6020/2010 - comprendente i costi per la perizia suddetta - al Municipio del Comune di C__________. Quest'ultimo in data 4 marzo 2011 ha scritto all’autorità emittente, protestando per l’accollo delle spese peritali, che a suo avviso sarebbero dovute essere assunte dalla Cassa malati.

F. Con decisione del 14 marzo 2011, la stessa Commissione tutoria, ha risposto, informando che le Casse malati non assumono tali costi e che i medesimi non potevano essere posti a carico dei genitori, stante la loro precaria situazione finanziaria, e che il Comune li doveva assumere in base alle norme di legge.

G. Contro la decisione del 14 marzo 2011 il Comune di C__________ è insorto con reclamo il 25 marzo 2011 all'allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), la quale, statuendo il 24 giugno 2011, ha respinto il ricorso.

H. Nel frattempo, PI 2 e PI 1 avevano instato singolarmente alla Commissione tutoria per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria rispettivamente in data 14 aprile 2011 e 5 maggio 2011. Dette istanze sono state accolte con decisione del 5/6 maggio 2011 della Commissione tutoria (cfr. dispositivi n.ri 7 e 8) per quanto riguarda la “dispensa dal pagamento di spese e tasse di giustizia” (no. 8 lett. a) e “gli atti e le procedure successivi alla data dell’istanza” (no. 8 lett. b).

I. L’11 luglio 2011 il Comune di C__________ si è aggravato contro la decisione 24 giugno 2011 dell'Autorità di vigilanza, chiedendo il suo annullamento in quanto non poggerebbe su una base legale e sostenendo che i costi della perizia devono essere posti a carico dell’assistenza sociale.

J. Il 20 luglio 2011 il presidente della prima Camera civile (all’epoca competente per trattare l’impugnativa) ha invitato l’autorità di primo grado ad esprimersi sul ricorso e a comunicare se i genitori fossero stati avvertiti nel 2009 del fatto che la perizia ordinata sarebbe stata posta a loro carico, se fossero stati informati della possibilità di chiedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria e, dandosi il caso, per quale motivo essi avevano fatto uso di tale facoltà solo nell’aprile-maggio del 2011.

Nelle proprie osservazioni del 13 settembre 2011, la Commissione tutoria ha proposto di respingere il ricorso.

K. In data 1° gennaio 2013, il gravame in oggetto è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione.

L. Quest’ultima ha acquisito agli atti le notifiche di tassazione di PI 2 e PI 1 e si è rivolta all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), al fine di sapere se essi beneficiassero di prestazioni sociali; in seguito ha comunicato l’esito al reclamante, il quale ha preso atto della mancanza di assunzione dei costi in oggetto da parte del suddetto Ufficio e ha ribadito che gli stessi dovrebbero essere a carico dell’assicurazione malattia.

Considerato

in diritto

  1. Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza erano impugnabili alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 vLTut).

La decisione contestata è stata spedita il 24 giugno 2011 con invio raccomandato; il gravame presentato il 12 luglio 2011, era quindi tempestivo e da considerare ricevibile.

  1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit. Fin. CC).

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Tit. Fin. CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8]. Il Comune, toccato dalla decisione impugnata, è senz'altro legittimato a ricorrere.

  1. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che le spese peritali non sono spese della misura tutoria che sono incluse nel mantenimento dei genitori, ma costi procedurali estranei “al concetto di mantenimento” e che, pertanto, seguono l'esito della procedura. Così – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – se la procedura si conclude con l'emanazione di misure a protezione del figlio, le spese vanno a carico di quest'ultimo e per esso a carico dei genitori per i loro doveri d'assistenza. L'Autorità di vigilanza, constatato che nel caso concreto una misura era stata presa – ossia la privazione della custodia parentale dei genitori – ha rilevato che le spese peritali avrebbero dovuto essere poste a carico dei figli e per essi a carico dei genitori; se non che, essendo questi ultimi indigenti e non potendo beneficiare dell'assistenza giudiziaria – la loro richiesta essendo stata presentata in ritardo – essi non possono essere chiamati a rifondere i costi processuali. Ciò posto, l'Autorità di vigilanza ha concluso che, in virtù degli art. 17 e 19 vLTut come pure dell'art. 3 cpv. 3 vRTut, dette spese devono essere assunte dal Comune di domicilio dei minori. Di conseguenza, secondo l'Autorità di vigilanza, è giusta la decisione della Commissione tutoria di accollare i costi in questione al Comune di C_________.

  2. Il Comune reclamante afferma anzitutto di non criticare il modo di operare dell’autorità di primo grado. Egli si interroga sulla competenza della prima Camera civile indicata dall'Autorità di vigilanza quale istanza di ricorso a dirimere la lite e sostiene nel merito che non esiste alcuna base legale per accollargli i costi della perizia. Il Comune di C__________ fa valere che le spese peritali, essendo definite tra le spese di mantenimento, devono essere poste a carico dei genitori o di chi provvede al loro sostentamento, e meglio in concreto l’assistenza sociale, che è l'unica entrata dei genitori. Chiede dunque di accogliere il gravame e, di conseguenza, di annullare “la fattura 6020/2010 del 21 febbraio 2011 del Comune di G__________ che accolla i costi per la perizia psichiatrica concernente i coniugi PI 1 e PI 2 al Comune di C__________”.

  3. È pacifico che la vertenza in narrativa – anche se litigioso è unicamente il pagamento delle spese peritali – costituisca una decisione che era di competenza della Commissione tutoria, in quanto connessa con l'adozione di misure di protezione in favore di minori, poi nel concreto anche decise dall'Autorità di protezione. Il diritto precedentemente in vigore prevedeva che contro le decisioni delle Commissioni tutorie era dato ricorso all'Autorità di vigilanza e, avverso le decisioni di quest'ultima autorità, era data un'ulteriore possibilità di impugnativa alla prima Camera civile, ciò in applicazione degli art. 48 vLTut e 48 lett. a n. 3 vLOG. La competenza della prima Camera civile era di conseguenza chiaramente data.

In merito, poi, alla competenza della Camera di protezione e dello scrivente giudice, si rinvia a quanto detto sopra (consid. 2).

  1. Riguardo alle spese occasionate da una procedura a protezione del figlio va rammentato che detti costi non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 276 CC n. 22) e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c).

Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità di protezione adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori. Fatta eccezione per l’eventualità in cui i genitori o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

Ora, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, dandosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione informi compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).

Tutto ciò presuppone tuttavia – come si è visto – che la procedura si concluda con l’adozione di misure di protezione. In caso contrario il figlio non può certo reputarsi “soccombente”. Non può quindi essere condannato al pagamento di tasse o spese, né men che meno di ripetibili (RtiD No.15c/I-2008, sentenza ICCA del 7 settembre 2007, inc. 11.2007.119).

  1. Nella fattispecie, la procedura aperta dalla Commissione tutoria regionale si è conclusa con una misura di protezione in favore dei figli (peraltro tuttora in vigore), sicchè tasse e spese procedurali avrebbero dovuto essere poste a carico dei minori e per essi dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza. E quest'ultimo prevale sul dovere di assistenza statale (DTF 119 Ia 134; RVJ 2005 pag. 71; cfr. anche: BSK ZGB I, Koller, ad art. 328/329 n. 36; CR CC I, Eigenmann, ad art. 328/329 n. 2).

  2. In concreto, dalla documentazione agli atti risulta che PI 2 era al beneficio di prestazioni assistenziali tra settembre e dicembre 2010; mentre PI 1 non ne ha percepite durante il 2010 [cfr. lettera del 28 marzo 2013 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) alla CDP]. Dalle notifiche di tassazione risulta tuttavia pacifico che entrambi i genitori erano indigenti nel 2010.

Né i minori né i loro genitori avevano dunque mezzi finanziari sufficienti per onorare i costi peritali.

Nessuno dei genitori ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria tempestivamente, ossia all’inizio della procedura di protezione, rispettivamente al momento del conferimento della perizia sulle loro capacità.

Un’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria eccezionalmente retroattiva - per comprendere la perizia in discussione - non entra in considerazione, poiché non è mai stato postulato un simile effetto. D'altro canto i genitori – pur essendo patrocinati in quel frangente – non hanno neppure impugnato la decisione del 5/6 maggio 2011 di cui si è detto al consid. H, che già escludeva le prestazioni di patrocinio anteriori alla richiesta.

Al proposito, benché sollecitata (cfr. decreto del 20 luglio 2011 della prima Camera civile), l’autorità di primo grado non ha fornito alcun ragguaglio in merito all’eventuale informazione da essa rivolta ai genitori sui costi peritali e sulla possibilità di richiedere il beneficio menzionato (cfr. osservazioni della Commissione tutoria del 13 settembre 2011).

Ciò lascia intendere che essa non vi abbia affatto provveduto.

Vi è di più: la decisione 14 marzo 2011 – inviata al Municipio di C__________ e oggetto di impugnativa da parte di quest'ultimo – non risulta essere stata trasmessa anche ai genitori.

Agli atti non figura, poi, alcuna decisione che definisca il criterio di suddivisione dei costi peritali tra i genitori.

Vista l’intenzione dell’allora Commissione tutoria di porre a carico dei genitori le spese in disamina e di fare anticipare dette spese - per essi - dal Comune di domicilio, era perlomeno necessario che l’autorità di primo grado emanasse una risoluzione su tale aspetto, indicando in modo chiaro il grado di ripartizione dei costi peritali tra genitori, così da fissare le quote che l’ente pubblico avrebbe potuto in seguito recuperare da ognuno di loro, nel caso di ritorno a miglior fortuna. Ciò a maggior ragione per il fatto che i coniugi vivevano a quel momento già separati ed era in atto una procedura di divorzio, poi pronunciato il 2 settembre 2011.

  1. Per quanto attiene al dovere d'informazione che incombe all'Autorità di protezione, giova ricordare che l’art. 7 lett. a RTut (in vigore allorquando è stata presa la decisione impugnata) prevedeva che la Commissione tutoria era “competente per assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio”. Analogo dovere è ora sancito anche dall'art. 7 cpv. 1 lett. a ROPMA.

Per costante giurisprudenza se l’autorità omette di informare un utente, quando era tenuta a farlo per legge o allorché le circostanze del caso particolare lo giustificavano, tale omissione è assimilata ad un’informazione erronea fornita dalla medesima (DTF K 13/06 del 29 giugno 2007, cons. 5.1.3; 131 V 472, cons. 5), che non deve avere come conseguenza quella di arrecare danni al cittadino in questione. Il principio della buona fede obbliga finanche l’autorità a rendere attento d’ufficio un ricorrente che sta per commettere un errore od un vizio di procedura in un momento in cui può ancora rimediarvi (DTF 124 II 265, cons. 4; 4P.188/2005/4P.214/2005 del 23 dicembre 2005, cons. 3.3).

In materia di protezione dei minori (e degli adulti) le perizie si ordinano sovente: le famiglie in situazioni economiche difficili sono numerose, le loro conoscenze giuridiche sono spesso ridotte e spesso gli utenti si lamentano di non essere stati edotti all’inizio della procedura sui costi dei provvedimenti adottati. Ciò induce a ritenere che, in base alle circostanze, l’autorità di primo grado avrebbe dovuto informare i genitori in merito ai costi peritali e alla possibilità di postulare l’assistenza giudiziaria (cfr. sentenza ICCA del 7 settembre 2007, inc. 11.2007.119, cons. 5 segg., parzialmente pubblicata in RTiD I-2008, pag. 1010 segg. no. 15c).

Contrariamente a quanto vorrebbe far credere l'autorità di primo grado, essa non deve attendere in modo passivo informazioni da parte del delegato comunale. Certo, il delegato comunale è membro della medesima autorità (art. 7 cpv. 1 vLTut), cui spettano compiti specifici (art. 11 vLTut). Non può tuttavia essere addotta quale scusante – per non aver dato ai genitori le informazioni che le incombeva dare – il fatto che il delegato comunale nulla abbia riferito alla Commissione tutoria sulla situazione finanziaria degli interessati.

Decisa a fare sentire i minori da una specialista la Commissione tutoria avrebbe dovuto richiedere un preventivo di spesa, sapendo che i costi avrebbero potuto ricadere – come detto – sui genitori, e dare loro la possibilità di postulare tempestivamente l'assistenza giudiziaria, informandoli compiutamente al riguardo. Ciò posto, in concreto, il comportamento della Commissione tutoria appare lungi dall'essere stato ineccepibile.

  1. In concreto, richiamato quanto sopra esposto, il gravame va di conseguenza accolto, nel senso di annullare la decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria.

  2. Va d'altro canto ricordato che le spese processuali possono eccezionalmente essere poste a carico dell’autorità inferiore, rispettivamente dell’ente pubblico, segnatamente nei casi in cui essa violi in modo qualificato i diritti di una parte od i propri doveri (DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9.

Ciò è il caso nella fattispecie ora in esame, in ragione del comportamento non ineccepibile della Commissione tutoria di cui si è detto sopra. Di conseguenza, i costi peritali in discussione non possono che restare a carico di quest'ultima.

  1. L'autorità di protezione di primo grado risulta chiaramente soccombente. Pertanto gli oneri processuali vanno posti a suo carico (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, consid. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9). Non vengono per contro attribuite ripetibili, non essendo state richieste.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 12'000.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto.

1.1. La decisione del 14 marzo 2011 dell’allora Commissione tutoria regionale __________ è annullata.

1.2. I costi per la perizia della dr.ssa S__________ per la procedura relativa ai minori PI 3 e PI 4 restano a carico dell’allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità di protezione - __________.

  1. Gli oneri del reclamo consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico dell’Autorità di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

21

CC

LPamm

  • art. 28 LPamm

LPAmm

  • art. 74b LPAmm

LPMA

LTF

ROPMA

  • art. 7 ROPMA

RTut

  • art. 7 RTut

vLTut

  • art. 7 vLTut
  • art. 11 vLTut
  • art. 17 vLTut
  • art. 19 vLTut
  • art. 48 vLTut

vRTut

  • art. 3 vRTut

Gerichtsentscheide

7