Incarto n. 9.2022.161
Lugano 13 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali di CO 2 con il figlio PI 1;
giudicando sul reclamo del 11 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
A. PI 1 (2017) è figlio di RE 1 e di CO 2.
I genitori, non coniugati, detengono l’autorità parentale congiunta.
B. Mediante decisione 2 marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando CURA 1, con il compito di mediare la comunicazione, fornire consulenza educativa ai genitori e organizzare e vigilare le relazioni personali del minore con il padre.
C. Con istanza 9 febbraio 2022 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio della madre, sito nel Canton __________.
Mediante decisione cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a RE 1 di trasferire il domicilio del figlio (ordine impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP).
In occasione dell’udienza 6 maggio 2022 dinanzi all’ARP RE 1 ha dichiarato che il proprio trasferimento sarebbe motivato da esigenze professionali e private. CO 2, ha ribadito la sua contrarietà, postulato l’attribuzione dell’affidamento di PI 1.
D. Con scritto 11 luglio 2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________ la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI 1.
E. Nel frattempo, con scritto 30 agosto 2022 RE 1 ha chiesto un intervento cautelare inaudita altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita paterno, in vista di opportuni accertamenti.
F. A seguito della segnalazione della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro dalle vacanze estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1° settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio, “in attesa dei necessari accertamenti”.
G. Mediante decisione 9 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato RE 1 a trasferire il domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di CO 2 volta all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione alla madre di “dare regolari informazioni a CO 2 circa l’andamento scolastico di PI 1” (disp. 3).
Con decisione 14 febbraio 2023 questo Giudice ha respinto il reclamo 22 settembre 2022 di CO 2 e confermato la decisione che autorizza il trasferimento di domicilio di PI 1 presso quello della madre in Svizzera __________ (cfr. inc. CDP 9.2022.152).
H. Nel frattempo, con decisione 23 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha:
revocato la supercautelare 1° settembre 2022 di sospensione delle relazioni personali padre-figlio (disp. 1);
in via cautelare, deciso che le relazioni personali saranno svolte in modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (con una frequenza di almeno due volte al mese per la durata di un’ora) (disp. 2);
in via cautelare, dato istruzione alla madre di fare rientro in __________ due volte al mese per permettere l’esercizio dei diritti di visita (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 3);
in via cautelare, dato istruzione al padre di astenersi nelle chiamate al minore, di fare riferimento alle procedure pendenti e/o altre affermazioni denigratorie nei confronti della madre (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 4);
in via cautelare assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito al conferimento al SMP di una perizia sulle capacità genitoriali e ai quesiti peritali posti (disp. 5);
la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6).
I. Mediante reclamo 11 ottobre 2022 RE 1 ha avversato la decisione 23 settembre 2022, postulando la concessione dell’effetto sospensivo e l’annullamento dei dispositivi 2 e 3. La madre chiede che le relazioni personali previste in modalità sorvegliata, vengano esercitate presso il Punto d’incontro indicato dal __________ con frequenza di due volte al mese. A mente della reclamante l’esecuzione in __________ dei diritti di visita sarebbe inadeguata, ritenuto che PI 1 vive e va a scuola a __________ e il padre risiede a __________. Nessuno degli interessati risiede in __________. La decisione oltre a non essere nell’interesse del bene del minore, violerebbe il principio di proporzionalità. Lo sforzo di madre e figlio per permettere l’esercizio di un diritto di visita paterno sorvegliato di un’ora risulterebbe infatti eccessivo per entrambi.
J. Anche CO 2 si è aggravato avverso il secondo dispositivo della decisione 23 settembre 2022, postulando che le relazioni personali padre-figlio vengano ripristinate in forma libera.
Il reclamo è stato evaso mediante decisione 11 aprile 2023 (inc. CDP 9.2022.159).
K. Con osservazioni 24 ottobre 2022, al reclamo della madre, l’Autorità di prime cure ha confermato la propria decisione e precisato che nell’assetto cautelare per sua natura temporaneo e modificabile in tempi più brevi, la madre potrebbe organizzare dei rientri in __________ nel fine settimana o alla presenza della curatrice. L’Autorità ha inoltre rammentato che, in sede d’udienza, la madre aveva dato la propria disponibilità ad accompagnare il figlio per facilitare i diritti di visita con il padre. L’Autorità ha ricordato che “una volta esaminate le prove assunte in ambito penale”, avrebbe potuto “esprimersi sulla necessità di mantenere o meno l’assetto cautelativo in atto sia per quanto riguarda la modalità del diritto di visita e sul luogo di incontro”.
Mediante osservazioni 16 novembre 2022 CO 2 chiede di respingere il gravame e la conferma della decisione 23 settembre 2022. Precisa che i problemi organizzativi della madre, che peraltro avrebbe dichiarato di lavorare a tempo parziale, passano in secondo piano. Contesta altresì la tesi secondo cui l’esercizio dei diritti di visita costituirebbe un pregiudizio per il benessere del figlio.
Con replica 6 dicembre 2022 RE 1 chiede la conferma del proprio gravame.
Mediante duplica 28 dicembre 2022 CO 2 postula che il reclamo venga respinto, lamentando la scarsa collaborazione della madre, che da mesi rifiuterebbe le date proposte dal Punto d’incontro.
Con duplica 9 gennaio 2023 l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera, indicando che “il procedimento cautelare in merito ai diritti di visita è in fase di accertamento per una eventuale modifica di possibilità concrete di attivazione dei servizi in territorio __________”.
Con ulteriore scritto 9 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha precisato che è in previsione un incontro di rete in relazione al luogo di svolgimento delle relazioni personali.
L. Nel frattempo, con decisione 28 ottobre 2022 questo Giudice ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1.
Con decisione 5 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 16 novembre 2022 con cui il padre ha chiesto il ripristino delle relazioni personali in forma libera, ha conferito alle parti un termine per esprimersi e per presentare osservazioni in merito ad un assetto di diritti di visita protetti da effettuarsi nelle more istruttorie presso una struttura a __________ e una in __________ (alternativamente).
Con decisione 7 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’SMP di svolgere una perizia sulle capacità genitoriali atta a verificare l’esistenza o meno di indizi di messa in pericolo di PI 1, in particolare in relazione all’altra conflittualità genitoriale (cfr. quesiti).
Con scritto 28 dicembre 2022 il SMP ha informato di non “ritenere idonea l’assunzione del mandato peritale” in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose trasferte del minore e della madre in __________, per sottoporsi ai necessari colloqui, suggerendo che venga attribuito ad idoneo Servizio nel Cantone di residenza del minore.
Con decisione 23 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale curatrice di PI 1 in sostituzione della precedente dimissionaria.
Con scritto 22 marzo 2023 i responsabili del Punto d’incontro __________ hanno trasmesso i rapporti d’osservazione degli incontri sorvegliati nel frattempo svolti (23 dicembre e 18 marzo 2023).
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Giusta l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la durata del procedimento.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
2.1. Tale principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
2.2. Nel suo esame (sempre ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).
3.1. Nella fissazione del diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del minore. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 965 pag. 616).
Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler, op. cit., n. 977).
Nello specifico caso in cui sia avvenuto un trasferimento di domicilio, la regolamentazione delle relazioni personali dovrà essere determinata nuovamente per tenere in considerazione la modifica delle circostanze (ad esempio raggruppamento dei giorni delle visite in una settimana di vacanza o estensione del diritto alle ferie in quanto tale) (Meier/Stettler, op. cit., n. 991).
3.2. Il diritto alle relazioni personali non è assoluto.
In virtù dell’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit., N. 1002-1013 pag. 650-661; CR CC I, Leuba, art. 274 CC, N.7-20 pag. 1720 e segg.).
3.3. Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio un Punto d’incontro (Meier/Stettler, op. cit., n. 1018-1019).
4.1. In concreto, a seguito della richiesta di intervento della madre (30 agosto 2022 che lamentava lesioni alle mani da parte del figlio), con decisione supercautelare 1° settembre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza tesa a “sospendere le relazioni personali padre-figlio in vista di opportuni accertamenti”. Nel contempo ha conferito al padre un termine per esprimersi.
L’Autorità ha ritenuto che dalla segnalazione della madre emergeva “una situazione di possibile pregiudizio a danno di PI 1 avvenuta verosimilmente durante le vacanze con il padre” e che “la lesione è stata concretamente certificata da un medico pediatra che ha anche determinato che le lesioni risalirebbero ad eventi verificatisi alcuni giorni prima fino ad una settimana prima della visita ovvero con alta verosimiglianza nel lasso di tempo in cui PI 1 era in vacanza con il padre”. L’Autorità ha inoltre indicato che la madre avrebbe sostenuto di non essere stata informata dal padre in relazione a quanto accorso al figlio.
Il padre dal canto suo ha sempre negato che il figlio si sia procurato qualsivoglia lesione durante la loro vacanza e di conseguenza di aver omesso di portarlo al pronto soccorso, dichiarando che al momento della consegna alla madre le mani erano perfettamente integre.
Dagli atti emerge che la madre aveva nel contempo sporto denuncia penale nei confronti di CO 2 per titolo di lesioni semplici, subordinatamente lesioni colpose in relazione ai fatti descritti (Ministero Pubblico INC.2022.7723). Non essendo stata ancora formalmente informata dei vari procedimenti penali in corso, con istanza 5 settembre 2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto al Ministero pubblico l’accesso agli atti (limitatamente alla comunicazione dei procedimenti penali nei confronti sia di RE 1 che di CO 2) e con ulteriore istanza 28 settembre 2022 chiesto l’accesso agli atti dei procedimenti penali nei confronti sia della madre che del padre di PI 1 (inc. 2022.7723/2022.7777).
Tutto quanto considerato, il 22 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la precedente sospensione delle relazioni personali e ha stabilito di regolamentarle per un periodo limitato, in modalità sorvegliata. Ha inoltre disposto che “le stesse saranno esercitate presso il Punto d’incontro di __________, con frequenza di almeno due volte al mese, per la durata di un’ora” (disp. 2). Alla madre è stata data istruzione “di far rientro in __________ al fine di permettere lo svolgimento del diritto di visita paterno” (disp. 3).
L’Autorità di prime cure ha ritenuto opportuno “procedere con ulteriori accertamenti e apporre i dovuti provvedimenti cautelari in attesa di acquisire da parte dell’autorità penale eventuali atti utili a verificare l’esistenza di una situazione di pericolo a danno di PI 1”.
Ha di fatto ripristinato i diritti di visita padre-figlio, nell’interesse prioritario di quest’ultimo.
La regolamentazione degli stessi in modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro in __________, contestata dalla madre, è stata presa quale misura cautelare a favore del minore e in attesa di avere accesso agli atti penali e procedere ad ulteriori accertamenti. Tale decisione è stata emanata con lo scopo di concedere – durante la procedura – a padre e figlio adeguate relazioni personali.
4.2. Riguardo al luogo di svolgimento del diritto di visita l’Autorità di prime cure ha rilevato che l’assetto cautelare per è per sua natura temporaneo e modificabile in tempi più brevi, precisando che “la madre potrebbe organizzare dei rientri in __________ nel fine settimana o alla presenza della curatrice”. L’Autorità ha inoltre rammentato che, in sede d’udienza, la stessa aveva dato la propria disponibilità ad accompagnare il figlio per facilitare i diritti di visita con il padre e ricordato che “una volta esaminate le prove assunte in ambito penale”, potrà “esprimersi sulla necessità di mantenere o meno l’assetto cautelativo in atto sia per quanto riguarda la modalità del diritto di visita e sul luogo di incontro”.
Sulla base degli elementi di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento dell’emanazione della decisione impugnata (istanza, documenti menti medici, procedimento penale, verbale d’udienza), la decisione di rispristinare le relazioni personali in forma sorvegliata “provvisoriamente e per un periodo limitato” risultava pertanto una decisione necessaria e proporzionata, al fine di tutelare il bene prioritario del minore.
Al momento della decisione, ossia il 22 settembre 2022, la situazione della dimora di PI 1 non era inoltre ancora stata decisa definitivamente.
Prima del trasferimento a __________, PI 1 viveva con la madre in __________ dove frequentava la scuola dell’infanzia. La decisione con cui l’Autorità di protezione aveva autorizzato la madre a trasferire il domicilio del figlio (9 settembre 2022) non era però ancora cresciuta in giudicato. È infatti solo con decisione 14 febbraio 2023 che questo Giudice ha confermato la decisione 9 settembre 2022, che autorizzava il trasferimento del minore a __________.
Come peraltro ricordato dall’Autorità di prime cure, in sede d’udienza, RE 1 aveva affermato che “nell’eventualità di un trasferimento di domicilio il weekend alternativo non è funzionale, bisognerà pensare ad intervalli più lunghi” dichiarandosi “aperta a soluzioni proposte dall’Autorità”.
In simili circostanze pure la decisione, nella misura in cui era stata disposta a titolo cautelare, di prevedere il Punto d’incontro in __________ resiste alle critiche della reclamante.
La decisione cautelare impugnata merita quindi conferma e il reclamo va respinto.
La lamentela della madre secondo cui “lo sforzo” (“il sacrificio”) del figlio per permettere l’esercizio del diritto di visita “risulta eccessivo” non merita neppure di essere commentato, ritenuto che i diritti di visita autorizzati sono limitati a due volte al mese. La contestazione è pretestuosa, considerato peraltro che il trasferimento di domicilio è stato deciso dalla madre e che nessun pregiudizio concreto è stato adeguatamente allegato e dimostrato.
L’SMP ha rifiutato di dar seguito al mandato conferito con decisione 7 dicembre 2022. Con scritto 28 dicembre 2022 ha informato di non considerare idonea l’assunzione del mandato in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose trasferte del minore.
Non risulta che l’Autorità di protezione abbia conferito un nuovo mandato ad un altro Servizio.
L’Autorità di prime cure ha al riguardo informato che “è in fase di valutazione l’eventuale modifica dell’assetto dei diritti di visita in atto” e la sostituzione del servizio incaricato dello svolgimento delle capacità genitoriali (cfr. scritto 9 febbraio 2023).
Dall’incarto emerge altresì che i tre incontri esercitati dal padre in modalità sorvegliata si sono svolti positivamente (cfr. scritto curatrice 18 ottobre 2022; Rapporto __________ 23 dicembre 2022 e 18 marzo 2023).
Il padre ha a più riprese sollecitato di poter vedere liberamente il figlio. Mediante istanza 16 novembre 2022 ha formalmente postulato il ripristino delle relazioni personali con il figlio in forma libera.
Va rilevato che da ottobre ad oggi il padre ha visto il figlio in poche occasioni, benché la decisione prevedesse un diritto di visita ogni due settimane, per evidenti esigenze del minore.
Non risulta peraltro che l’Autorità di prime cure abbia in qualche modo sollecitato la madre a rispettare la decisione ora in esame.
Un simile modo di precedere non può in alcun modo essere tollerato oltre.
Come riconosciuto dall’Autorità di prime cure stessa la regolamentazione ora in essere, alquanto restrittiva era stata emanata in via cautelare e provvisoriamente in attesa di ulteriori accertamenti.
Vista soprattutto la giovane età del minore, di soli 5 anni, i lunghi tempi procedurali (sono infatti trascorsi oltre sei mesi) e l’atteggiamento e la conflittualità dei genitori rischiano di incidere negativamente sul minore e sulla qualità della relazione padre-figlio.
L’incarto va ritornato all’Autorità di prime cure affinché si esprima al più presto sulla fattispecie, in particolare adottando un’adeguata regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio alla luce delle nuove circostanze.
Come già evidenziato i genitori e figli hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42).
Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit, n. 999).
Il dovere di lealtà è reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore, non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp, FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di accompagnamento (Meier/Stettler, op. cit., N. 999, pag. 648).
Viste le circostanze si prescinde eccezionalmente dal prelievo tasse e spese di giustizia. RE 1, soccombente, è condannata a versare adeguate ripetibili a controparte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
L’incarto è ritornato all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai sensi dei considerandi.
RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.