Incarto n. 9.2021.152
Lugano 12 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e il collocamento del figlio
giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 settembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2007) è figlio di RE 1 e PI 2. I genitori non sono coniugati e l’autorità parentale è attribuita esclusivamente alla madre. Il minore non ha contatti regolari con il padre.
B. RE 1 e il figlio si sono trasferiti in Ticino dalla __________ nell’estate del 2012. Dal giugno 2013 una situazione di disagio del minore è stata segnalata all’Autorità regionale di protezione __________. Nel mese di settembre 2014 la madre ha collocato volontariamente il bambino presso l’Istituto __________. Con decisione 2 dicembre 2015 la suddetta Autorità di protezione ha provvisoriamente privato la madre della custodia parentale. Tale decisione è stata revocata con ulteriore decisione 24 agosto 2018.
C. In precedenza, tramite decisione 26 agosto 2016 era stata istituita a favore di PI 1 una curatela educativa e designata quale curatrice __________, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, in seguito sostituita da __________, del medesimo ufficio.
D. Con decisione 13 dicembre 2018 l’incarto è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione). Nel frattempo il minore è stato collocato più volte in vari istituti.
E. Con decisione 12 giugno 2019 l’Autorità di protezione ha limitato in via supercautelare il diritto di determinare il luogo di dimora della madre, trasferendo il minore dall’Ospedale __________ alla Clinica __________ e conferito un mandato di valutazione del bisogno di affidamento a terzi all’Ufficio dell’aiuto e della protezione. Il diritto di determinare il luogo di dimora della madre è stato ripristinato con decisione 28 giugno 2019. In data 6 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha quindi conferito mandato peritale al Servizio medico psicologico e confermato un mandato di valutazione precedentemente assegnato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione. L’11 novembre 2019 PI 1 è stato nuovamente ricoverato in via supercautelare, con conseguente limitazione del diritto di determinare il luogo di dimora della madre, presso l’Ospedale __________ prima, alla Clinica Psichiatrica cantonale poi e infine presso la Clinica __________. A partire dal 24 aprile 2020 egli è rientrato in Ticino, collocato presso il reparto di pediatria dell’Ospedale __________. In seguito egli è stato inserito al __________, dal 20 maggio al 17 luglio 2020.
L’autorità parentale della madre è stata negli anni puntualmente limitata conseguentemente alle misure di collocamento e per le cure mediche e la somministrazione dei farmaci a favore del minore.
F. Con decisione 14 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha inserito PI 1 nella Comunità socio-terapeutica __________, a far tempo dal 7 settembre 2021. RE 1 è stata conseguentemente privata del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e sono state sospese le relazioni personali e telefoniche.
G. Contro quest’ultima decisione è insorta RE 1 con reclamo 4 ottobre 2021. Essa afferma di essere sempre stata d’accordo sui collocamenti del figlio ma di contestare la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, ritenendo che tale soluzione non sarebbe atta a proteggere e migliorare la salute del figlio. Contesta pure l’interruzione delle relazioni personali e telefoniche, ritenendola contraria al bene del minore.
H. Con decisione 22 ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha ripristinato le relazioni personali tra RE 1 e PI 1, nella misura di due mezze giornate alla settimana, secondo le modalità definite dal dr. med. __________ ed eventualmente dagli operatori della Comunità socio-terapeutica __________.
I. Nelle sue osservazioni 10 novembre 2021 la curatrice CURA 1 ha precisato di non avere competenze per esprimersi sulle relazioni personali tra madre e figlio, ritenuto che si tratta di un compito dell’Autorità di protezione. Ha quindi descritto la situazione del minore, ricoverato prima presso l’ospedale __________ di __________ e in seguito presso la Clinica psichiatrica cantonale.
L. In data 30 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha inoltrato le proprie osservazioni, sottolineando l’atteggiamento ambivalente di RE 1, che malgrado si fosse inizialmente dichiarata concorde con il collocamento del figlio lo ha in seguito osteggiato. Per tutelare il bene del minore, l’Autorità di protezione ritiene quindi data la necessità di privare la madre del diritto di determinare il luogo di dimora. Per quanto concerne le relazioni personali con il figlio, l’Autorità di primo grado precisa che sarebbe la prassi una sospensione nella fase iniziale del collocamento, per facilitare l’inserimento del minore nella nuova realtà. L’Autorità di protezione conclude infine che il collocamento sarebbe già vicino alla fine, ritenuta la necessità di inserimento in una struttura di natura terapeutica.
M. Il 4 gennaio 2022 l’Autorità di prima istanza ha emanato una decisione di revoca del collocamento di PI 1 presso la Comunità socio-terapeutica __________ ai sensi dell’art. 313 CC, inserendo il minore nella Comunità terapeutica __________. L’impostazione delle relazioni personali madre-figlio è stata delegata agli operatori di quest’ultima struttura, nel rispetto delle esigenze terapeutiche del ragazzo.
N. Con replica 14 gennaio 2022 RE 1 osserva di essere consapevole della problematica del figlio e del suo bisogno di aiuto e di non essersi mai opposta ai suoi collocamenti in istituti, sperando in un’evoluzione positiva. Contesta quindi di aver mostrato un “atteggiamento ambivalente”, come sostenuto dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni. Dopo aver descritto gli avvenimenti, RE 1 conclude confermando le richieste presentate nel reclamo, chiedendo in particolare il ripristino dei suoi diritti relativi al figlio.
O. Con la duplica del 3 febbraio 2022 l’Autorità di protezione descrive la situazione di PI 1, confermando le precedenti allegazioni. Ritenendo che la decisione 4 gennaio 2022 renderebbe di fatto privo d’oggetto il reclamo, chiede, nella misura in cui la procedura non venga stralciata dai ruoli, la conferma della decisione impugnata.
P. Non avendo ricevuto ulteriori osservazioni, lo scambio di allegati è stato dichiarato concluso da questa Camera il 14 febbraio 2022.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha ordinato il collocamento di PI 1 nella Comunità socio-terapeutica __________, a far tempo dal 7 settembre 2021, privando la madre del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Contestualmente sono state sospese le relazioni personali e telefoniche, in seguito ripristinate nella successiva decisione del 22 ottobre 2021 (non contestata) e da un’ulteriore decisione emanata il 4 gennaio 2022, con la quale è stata delegata la loro organizzazione agli operatori dell’istituto dove è stato collocato il minore. L’Autorità di protezione, nella propria duplica, chiede quindi la conferma della decisione impugnata, nella misura in cui la procedura non sia stralciata dai ruoli.
La madre nel suo reclamo contesta di fatto esclusivamente la revoca del suo diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, dichiarandosi invece d’accordo sul collocamento in istituto di PI 1. Quanto all’opposizione alla sospensione delle relazioni personali, risulta superata dalle predette decisioni dell’Autorità di protezione del 22 ottobre 2021 e del 4 gennaio 2022.
Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione.
3.1. Il pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve risiedere nel fatto che quest’ultimo non sia così protetto o sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare. Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha importanza: la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).
3.2. La misura di protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC ha come conseguenza che il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio viene tolto ai genitori o a un genitore e trasferito all'autorità di protezione dei minori, la quale diventa allora responsabile della cura del figlio (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188).
Il collocamento del minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen). Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).
3.3. Ai sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).
Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).
Le svariate decisioni con cui le Autorità di protezione hanno privato la madre del diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio, che essa non ha peraltro mai contestato, appaiono quindi una costante nella storia del ragazzo, che necessita di cure permanenti che la sua famiglia non appare essere in grado di fornirgli autonomamente.
Le motivazioni espresse da RE 1 relativamente alla sua contestazione non appaiono peraltro del tutto chiare: nel suo reclamo essa sembra contestare soprattutto l’interruzione delle relazioni personali, mentre non spiega, e ciò nemmeno nell’allegato di replica, in che misura un ripristino del suo diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio potrebbe essere considerato a favore del bene di quest’ultimo, rispettivamente potrebbe avere delle conseguenze positive sulla situazione. A mente di questo giudice, appare innegabile il bisogno di aiuto e protezione del minore, in condizioni in cui la madre stessa è consapevole di non essere in grado di farvi fronte da sola. Nel contesto descritto, in cui la madre da anni è sostenuta da una rete importante che si occupa di gestire pure i numerosi ricoveri, la privazione del suo diritto di determinare il luogo di dimora risulta essere una misura giustificata, certamente idonea allo scopo di protezione di PI 1 e rispettosa dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 100.-
fr. 300.-
sono posti a carico di RE 1.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.