Incarto n. 9.2013.99
Lugano 11 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 e RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
e
CO 3
per quanto riguarda la nomina del signor CO 2, A__________, in qualità di curatore del signor PI 1, S__________, e della signora PI 2, S__________
giudicando sul reclamo del 5 marzo 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni (risoluzione n. 30/2013 e n. 32/2013) emesse il 8 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Lo stato di necessità dei coniugi PI 1 e PI 2, domiciliati a S__________, è stato segnalato all’allora competente Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) in data 24 giugno 2011 da parte del Dr. med. G__________ del Servizio di geriatria dell’Ospedale Regionale di __________.
B. Sulla base del certificato 14 luglio 2011 del predetto medico, nel quale è stata diagnosticata ai signori C__________ una demenza senile con conseguente diminuzione delle capacità di giudizio, la Commissione tutoria, con decisione 14 settembre 2011, ha istituito, a favore di entrambi i coniugi, una curatela amministrativa ai sensi dell’art. 393 cpv. 2 vCC.
C. La richiesta espressa dai signori C__________, affinché venisse designato quale curatore il loro genero C__________ C__________, è stata respinta dalla Commissione tutoria, siccome – appurata una situazione di conflitto tra le figlie dei signori C__________ – si è ritenuto più opportuno nominare una persona esterna alla famiglia. Di conseguenza, con la stessa decisione 14 settembre 2011, quale curatore, di entrambi i coniugi, è stato nominato il signor CO 2, A__________.
D. Visto il rapporto 31 luglio 2012 del curatore, con domanda d’intervento 6 agosto 2012, la Commissione tutoria ha chiesto all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), l’interdizione ex art. 369 vCC dei signori PI 1 e PI 2.
In attesa dell’esito di tale procedura, la Commissione tutoria ha revocato la curatela amministrativa dei signori PI 1 e PI 2, istituendo a loro favore una misura di rappresentanza ai sensi dell’art. 386 vCC. Quale rappresentante è stato nominato il già curatore, CO 2.
E. Con decisioni 5 ottobre 2012 l’Autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale, __________, di allestire una perizia sullo stato di salute psichico degli interdicendi. Le perizie sono state intimate all’Autorità di vigilanza in data 13 dicembre 2012.
F. In data 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto di protezione. Costatato che la procedura di interdizione non esiste più nel nuovo ordinamento giuridico e che la misura di protezione equivalente alla tutela è la curatela di portata generale – la cui istituzione è ora di esclusiva competenza dell’Autorità regionale di protezione – la relativa domanda inerente i signori C__________, è stata trasmessa per esame ed evasione all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).
G. Con decisioni 8 febbraio 2013 l’Autorità di protezione – basandosi sui rapporti peritali 13 dicembre 2012 del Servizio psico-sociale, __________ – ha revocato la misura di rappresentanza a favore di entrambi i coniugi C__________, istituendo a favore della signora PI 2 una curatela di portata generale ai sensi dell’art. 398 CC (risoluzione n. 30/2013), e a favore del signor PI 1 una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi dell’art. 394 e 395 CC (risoluzione n. 32/2013).
H. Con reclamo di data 5 marzo 2013, la signora RE 1, L__________, e la signora RE 2, B__________, figlie dei coniugi curatelati C__________, sono insorte davanti alla Camera di protezione del Tribunale d’appello contro le sopraccitate decisioni dell’Autorità di protezione, contestando la rinomina del già curatore CO 2.
I. Il 13 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, postulando la reiezione dello stesso in quanto non vi sarebbero motivi validi per procedere alla sostituzione del signor CO 2, ritenuto del tutto idoneo a rivestire la funzione di curatore dei signori C__________.
J. Pure il curatore, con osservazioni 18 marzo 2013, e la signora CO 3 (la terza figlia dei curatelati), con osservazioni 28 marzo 2013, hanno tutti preso posizione sul reclamo, chiedendo entrambi la conferma della nomina del signor CO 2 in qualità di curatore.
Considerato
in diritto
Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, p. 8].
Ai sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.
L’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congunti o di altre persone vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5).
L’art. 401 cpv. 1 CC deriva dal principio costituzionale dell’autodeterminazione: qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1).
Per quanto concerne invece i desideri dei famigliari o di altre persone vicine, quest’ultimi devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2).
Nell’ambito della modifica della misura di protezione, sentito il signor C__________ in merito alla sostituzione del curatore, l’Autorità di protezione ha assecondato la richiesta esplicita del curatelato di essere assistito anche in futuro dal signor CO 2 (cfr. promemoria interno 31 gennaio 2013 dell’Autorità regionale di protezione). Così, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha tenuto conto del desiderio espresso dal signor C__________ di mantenere il signor CO 2 quale curatore suo e di sua moglie. Data la capacità di discernimento del signor C__________ – intatta nonostante la demenza senile di grado lieve moderato diagnosticatagli con relazione peritale 13 dicembre 2012 del Servizio psico-sociale, __________ – non vi è nessuna ragione per la quale l’Autorità regionale di protezione avrebbe dovuto negare allo stesso di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione e quindi a scegliere il mantenimento del signor CO 2 quale curatore. La critica ricorsuale secondo cui la relativa decisione dell’Autorità regionale di protezione fosse “eccessivamente superficiale” non può trovare accoglimento.
Ma nemmeno le critiche e censure sollevate dalle reclamanti riescono a giustificare uno scostamento dalle sopraccitate disposizioni legali.
Da un lato, le reclamanti criticano l’operato del curatore in particolare in relazione alle modalità della cura personale dei signori C__________ e i relativi costi di gestione della medesima, secondo loro troppo elevati. Tuttavia, dagli atti non emerge che gli aiuti domiciliari organizzati dal curatore siano la fonte degli affermati sentimenti di disagio o di disorientamento dei curatelati; anzi la causa della loro sofferenza risulta essere piuttosto la continua situazione conflittuale tra le loro figlie (cfr. osservazioni 18 marzo 2013 del curatore; relazioni peritali, op. cit.). Questa forte conflittualità tra le figlie emerge anche palesemente dalla voluminosa corrispondenza agli atti, rafforzando così maggiormente la presa di posizione del curatore, secondo cui una collaborazione con le figlie risulta effettivamente difficoltosa a causa delle costanti diatribe tra di esse. Di conseguenza, le critiche delle reclamanti inerenti la cattiva gestione della curatela da parte del signor CO 2 sono da respingere.
Dall’altro lato, le reclamanti lamentano una mancanza di collaborazione da parte del curatore, in quanto egli “favoreggerebbe soggettivamente” solo la terza sorella, la signora CO 3, comportandosi quindi in maniera sbagliata nei confronti dei curatelati e dei loro parenti. Conformemente a quanto già evidenziato dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni 13 marzo 2013, le misure di protezione qui in oggetto sono istituite a favore dei signori C__________ e non degli altri parenti, ragione per cui è fondamentale, in primo luogo, la collaborazione tra il curatore e i curatelati stessi e non tra il curatore e terzi, sebbene parenti. Il rapporto di fiducia tra i curatelati e il curatore non è mai stato oggetto di critiche o contestazioni da parte dei curatelati stessi, anzi, la fiducia nel signor CO 2 è stata esplicitamente confermata e sottolineata dal signor C__________. Per questo motivo non vi sono gli estremi per procedere alla sostituzione del curatore e le relative critiche delle reclamanti risultano infondate e pertanto da respingere.
Tasse e spese sono a carico delle reclamanti (nella ragione di ½ ciascuno), che risultano interamente soccombenti (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; cfr. anche sentenza ICCA del 15.06.2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 09.05.2011, cons. 9).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico delle reclamanti, nella ragione di ½ ciascuno.
Comunicazione:
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.