Incarto n. 9.2014.63
Lugano 11 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Gianella
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la messa a carico della mercede e delle tasse e spese della misura
giudicando sul reclamo del 23 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 marzo 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Mediante decisione (n. 8460) del 22 ottobre 2009, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una tutela in applicazione dell’art. 394 vCC a favore di RE 1 e ha nominato CUR 1 quale curatore. Per competenza territoriale, l’incarto è stato trasmesso alla Commissione tutoria di __________ (decisione n. 11345 del 13 settembre 2011).
B. Con scritto del 23 maggio 2012, CUR 1 ha presentato il proprio rapporto morale e la nota mercede inerenti alla curatela per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2011. La Commissione tutoria con decisione n. 116/344 del 22 novembre 2012 ha messo fr. 957.85 a carico del curatelato. Il 12 dicembre 2012, RE 1 – rappresentato dal curatore – ha interposto un ricorso a questa Camera avverso l’accollo delle spese relative alla curatela per il periodo in questione, domandando che esse vengano anticipate dal proprio Comune di domicilio. Tramite risoluzione n. 120/187 dell’8 agosto 2013, l’Autorità di protezione __________ (nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria) ha riesaminato la propria decisione del 22 novembre 2012 e previsto che “le spese di mercede di totali fr. 957.85 verranno anticipate dal Comune di __________ con obbligo di rifusione da parte dell’interessato non appena la situazione economica dovesse migliorare”.
C. Il 1° ottobre 2013 il curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione il proprio rapporto morale e rendiconto finanziario per l’anno 2012. Con risoluzione 25/55 del 27 marzo 2014 (seduta del 13 marzo 2014), l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario del curatore, ha riconosciuto una mercede di fr. 1'560.– e delle spese di fr. 272.95 a favore del curatore, ha posto questi importi a carico della “sostanza” del curatelato e fr. 200.– a carico di RE 1 come spese e tasse della decisione.
D. Contro la predetta risoluzione del 27 marzo 2014, RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 23 aprile 2014 postulando che le spese della misura di curatela istituita a suo favore siano anticipate dal proprio Comune di domicilio poiché la situazione non sarebbe mutata dall’anno precedente. Chiamata a formulare osservazioni, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera con scritto del 6 giugno 2014.
Considerato
in diritto
2.Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
3.Impugnato in questa sede risulta essere unicamente il dispositivo n. 2 della risoluzione 25/55 presa in seduta del 13 marzo 2014 (spedita il 27 marzo 2014) dell’Autorità di protezione in cui essa riconosce al curatore la mercede di fr. 1'560.– e le spese di fr. 272.95 per il mandato svolto durante l’anno 2012 e le pone a carico della sostanza del curatelato.
4.Nel proprio reclamo l’insorgente, facendo riferimento al “Ricorso 12.12.12 contro l’accollamento delle spese relative al Rendiconto finanziario dell’anno precedete”, ritenendo che “fatti, considerazioni, circostanze e risultanze contabili […]” non si sono modificate, sostiene che non si giustifichi accollargli le spese di curatela per l’anno 2012. Egli descrive in seguito la propria situazione finanziaria che non sarebbe mutata dall’anno precedente. Ora, ricorda il reclamante, a fronte della sua situazione economica, l’Autorità di protezione ha riconsiderato la propria decisione del 22 novembre 2012 e ha posto le spese di curatela per l’anno 2011 a carico del proprio comune di domicilio. L’insorgente sostiene dunque che si giustifichi “riformare la decisione impugnata ed accollare la parcella di mercede e spese del curatore riferite all’anno 2012 al Comune di domicilio”.
4.1. Un curatore ha diritto a una mercede fissata dall'autorità tutoria secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad art. 416 vCC n. 2 ss). La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.– annui [..]. Giusta l'art. 19 cpv. 1 vLTut, i costi di gestione della misura tutoria (mercede, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Se costoro non vi fanno fronte, tali costi sono anticipati dalla Commissione tutoria (cpv. 2), riservato il diritto di questa di ricuperare l'importo entro 10 anni (cpv. 3). L'art. 3 cpv. 3 vRTut prevede analogamente che le spese del provvedimento “quando anticipate dalla commissione tutoria e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata”.
4.2. Nella fattispecie l’Autorità di protezione ha, in applicazione dei principi testé enunciati, posto le spese della curatela relative a 39 ore di lavoro remunerate fr. 40.– all’ora, più le spese vive, a carico della sostanza del curatelato. In concreto, tale sostanza pari a fr. 169'769.36 è composta per fr. 160'000.– da un fondo agricolo e da un prato adiacente siti a __________ (particelle no. 1221 e 1228 RFD di __________) e per i restanti fr. 9'769.36 da conti bancari e postali di cui una garanzia di affitto. È peraltro incontestato che la sostanza in questione non è mutata dal 2011. Ora, nella risoluzione 120/187 dell’8 agosto 2013, l’Autorità di protezione ha considerato il fondo agricolo “di nessun reddito e difficilmente liquidabile” e sottolineato che la sostanza liquida, destinata alla garanzia di affitto fosse “vincolata” (vedi risoluzione 120/187 dell’8 agosto 2013). In base a queste valutazioni, l’Autorità di protezione ha riesaminato la propria decisione di accollo delle spese della misura di protezione a carico di RE 1 e le ha poste a carico del Comune di domicilio di quest’ultimo “con l’obbligo di rifusione da parte dell’interessato non appena la situazione economica dovesse migliorare”. Mal si capisce come, in un contesto immutato, l’Autorità di protezione non abbia tenuto conto delle valutazioni effettuate in merito alla sostanza del curatelato che l'hanno condotta a porre a carico del Comune di __________ le spese inerenti alla curatela per il 2011. Peraltro neanche la risoluzione qui impugnata, immotivata a questo proposito, indica le motivazioni che hanno condotto l’Autorità di protezione a distanziarsi del principio applicato per le spese di curatela inerenti al 2011.
4.3. Se è pur vero che la sostanza dell’insorgente è rimasta invariata dal 2011 al 2012, egli è passato da una situazione in cui non conseguiva nessun introito regolare (risulta in effetti dagli atti che il curatelato fosse in una situazione economica precaria durante il 2011, per una parte dell’anno senza nessun guadagno, poi a beneficio di una rendita AI e infine di prestazioni dell’assicurazione disoccupazione) a quella di un impiego fisso. In effetti, RE 1 lavora presso l’azienda agricola __________, attività per cui percepisce un redito mensile pari a fr. 2'749.50. Resta il fatto tuttavia, non contestato dall’Autorità di protezione, che il curatelato fatica verosimilmente a coprire il proprio fabbisogno minimo. Il cambiamento nella situazione reddituale del curatelato non permette dunque nel caso concreto di giustificare di porre a suo carico le spese inerenti alla curatela per l’anno 2012 a differenza dell’anno 2011. Non sembrano dunque riuniti gli estremi per prendere in considerazione di esigere di RE 1 di assumere le spese della misura nell’immediato.
5.Visto quanto precede il reclamo è accolto e la risoluzione dell’Autorità di protezione deve essere modificata nel senso che le spese della misura di curatela devono essere poste a carico del Comune di domicilio di RE 1. Giova rammentare che in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 vLTut, il Comune di domicilio potrà recuperare quanto anticipato entro un termine di 10 anni qualora la situazione economica del beneficiario della misura dovesse migliorare.
6.L'Autorità regionale di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il reclamo del 23 aprile 2014 è accolto. Di conseguenza e il dispositivo n. 2 della risoluzione 20 marzo 2014 dell'Autorità regionale di protezione __________ è così riformato:
Per il resto, la risoluzione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’Autorità di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.