Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2021.93
Entscheidungsdatum
09.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2021.93

Lugano 9 novembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

e

RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,

a

PI 2

e all’

CURA 1

per quanto riguarda l’annullamento della curatela istituita ex art. 306 cpv. 2 CC in favore della minore

PI 1 (2004)

giudicando sul reclamo presentato il 9 giugno 2021 da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 3 maggio 2021 (ris. n. 425) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con istanza 3 ottobre 2019 PI 2 si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), informandola della sua intenzione di donare alla figlia minorenne PI 1, nata il 2004, il fondo part. __________. L’istante postulava dunque la nomina di un curatore per rappresentare la figlia in questo negozio giuridico.

B. Con decisione 25 novembre 2019 (ris. n. 501) l’Autorità di protezione ha ordinato ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC l’istituzione di una curatela di rappresentanza per PI 1, nominando quale curatrice l’avv. CURA 1, con il compito di: a) rappresentare l’interessata, quale donataria, nelle operazioni riguardanti la donazione a suo favore da parte di PI 2 del fondo in questione; b) inoltrare all’Autorità di protezione copia del contratto di donazione, dopodiché sarà rilasciata mediante lettera l’autorizzazione per l’iscrizione del trapasso di proprietà a Registro fondiario; c) consegnare, a operazioni compiute, il relativo rapporto finale, allegando i documenti riguardanti l’avvenuta iscrizione a Registro fondiario. La decisione è stata spedita il 28 novembre 2019 all’istante PI 2 e alla curatrice nominata, avv. CURA 1.

C. Il contratto di donazione immobiliare è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2019 dinnanzi al notaio avv. __________. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a Registro fondiario l’8 gennaio 2020. Dopo l'inoltro di un rapporto stilato dalla curatrice, con decisione 17 febbraio 2020 (ris. n. 107) la curatela è stata revocata.

D. Con reclamo 8 giugno 2020 RE 1 e RE 2, zii della minorenne interessata, nonché fratello e sorella di PI 2, hanno impugnato la decisione 25 novembre 2019. Con pronuncia 15 giugno 2020 (inc. CDP 9.2020.59) questo giudice ha considerato il reclamo irricevibile, poiché tardivo. Contro tale pronuncia RE 1 e RE 2 sono insorti con ricorso in materia civile, respinto dal Tribunale federale con sentenza 26 novembre 2020 (STF 5A_652/2020).

E. Parallelamente al reclamo di cui sopra, con istanza 8 giugno 2020 RE 1 e RE 2 hanno adito anche l’Autorità di protezione. A tutela dei loro diritti ereditari – derivanti in particolare da un contratto successorio 12 maggio 2016, stipulato fra i loro genitori __________ (deceduto l’ 2020) e __________ (deceduta il 2019) – gli istanti si oppongono alla donazione del fondo part. __________. Essi affermano che PI 2 si sarebbe fatta donare l’immobile in questione dal padre __________ quando questi era già incapace di discernimento e l’avrebbe poi donato a sua volta alla figlia PI 1 per sottrarlo agli altri eredi. La sorella __________, pure beneficiaria di donazioni immobiliari in contrasto con il patto successorio di cui sopra, avrebbe agito in maniera analoga con il figlio __________. A mente degli istanti, la donazione immobiliare non avvantaggerebbe la minore, che a seguito del decesso del nonno dovrebbe farsi carico di un importante debito ipotecario e di onerosi lavori di manutenzione allo stabile. PI 1 sarebbe inoltre esposta al rischio di contenziosi giudiziari legati alla successione del nonno. Accettando la donazione immobiliare in favore della minore, la curatrice non avrebbe tutelato quest’ultima bensì l’intenzione della madre PI 2 di ledere gli interessi ereditari dei suoi altri fratelli, agendo dunque in un conflitto di interessi e rendendo di conseguenza la donazione caduca.

Fondandosi sull’art. 419 CC, che permette ai terzi di adire l’Autorità di protezione in ogni tempo, gli istanti RE 1 e RE 2 chiedono che venga fatto ordine all'Ufficiale del Registro fondiario di __________ di annotare, già in via supercautelare e cautelare, la restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 cpv. 1 n. 1 CC del mapp. __________ di proprietà di PI 1, e che quest’ultima venga privata dell’amministrazione del fondo. Nel merito, essi postulano la constatazione della nullità (subordinatamente l’annullamento con effetto retroattivo) della decisione 25 novembre 2019 mediante la quale è stata istituita la curatela in favore di PI 1 e nominata quale curatrice l’avv. CURA

  1. Di conseguenza, RE 1 e RE 2 postulano la constatazione della decadenza siccome nulla (subordinatamente, in quanto annullata con effetto retroattivo) della donazione del mapp. __________ a favore di PI 1, con relativa modifica dell’iscrizione a Registro fondiario.

F. Con decisione 3 maggio 2021 (ris. n. 425) l’Autorità di protezione ha respinto le richieste di RE 1 e RE 2 – già rifiutate in via provvisoria – negando loro la legittimazione attiva necessaria.

G. Con reclamo 9 giugno 2021, oggetto del presente procedimento, RE 1 e RE 2 sono insorti contro tale decisione.

I reclamanti contestano il mancato riconoscimento della loro legittimazione attiva da parte dell’Autorità di protezione e ritengono di essere abilitati ad agire ex art. 419 CC in qualità di terzi.

Anche dinnanzi a questo giudice ribadiscono la richiesta di constatare la nullità – rispettivamente, di annullare con effetto retroattivo – la decisione 25 novembre 2019 dell’Autorità di protezione, mediante la quale era stata istituita una curatela di rappresentanza per PI 1 nell’ambito della donazione della part. __________ e nominata l’avv. CURA 1, ciò che comporta la decadenza della donazione medesima e la conseguente modifica della relativa iscrizione a Registro fondiario.

H. Con osservazioni 14 luglio 2021 PI 2 ha postulato la reiezione del gravame, così come l’avv. CURA 1 con memoriale 23 luglio 2021. Con scritto 15 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

I. Con replica 12 agosto 2021 RE 1 e RE 2 si sono riconfermati nelle richieste di giudizio formulate in sede di reclamo.

L. Nelle loro dupliche, sia PI 2 (memoriale 23 agosto 2021) che l’avv. CURA 1 (memoriale 24 agosto 2021) si sono riconfermate nella loro richiesta di reiezione del reclamo. L’Autorità di protezione non ha invece duplicato.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Legittimazione al reclamo ex art. 450 CC

  1. La decisione impugnata respinge un’istanza di intervento ai sensi dell’art. 419 CC presentata all’Autorità di protezione da RE 1 e RE 2.

Le decisioni emanate dall’autorità di prime cure ex art. 419 CC possono essere impugnate attraverso le usuali vie di reclamo (art. 450 CC e seg.; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e 6470; Schmid, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 419 CC n. 17; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 419 CC n. 4; Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 419 CC n. 1 e 7; Vogel, CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 419 CC n. 8; sentenza CDP del 18 maggio 2018, inc. 9.2017.221, consid. 6).

Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).

Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 419 CC n. 2 e ad art. 450 CC n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450 CC n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 CC n. 22; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

Colui al quale la facoltà di rivolgersi all’autorità di protezione è stata negata in prima istanza può adire l’autorità di reclamo: il Tribunale federale gli riconosce in linea di principio un interesse degno di protezione al riesame della propria legittimazione, e dunque una legittimazione a ricorrere, purché detto interesse sia attuale e concreto (STF 5A_186/2014 del 7 aprile 2014, consid. 1; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 1; sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2).

Alla luce di quanto sopra, RE 1 e RE 2 sono pertanto legittimati ad impugnare dinnanzi a questo giudice la decisione 3 maggio 2021 (ris. n. 425) dell’Autorità di protezione.

II. Legittimazione ad agire ex art. 419 CC

  1. I reclamanti contestano la decisione impugnata, nella misura in cui l’Autorità di protezione non ha riconosciuto loro la necessaria legittimazione ad agire.

3.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato l’art. 419 CC, in base al quale sono legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore l'interessato medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che abbia un interesse giuridicamente protetto (decisione impugnata, pag. 8).

L’autorità di prime cure ha osservato che né RE 1 né RE 2 possono essere considerate persone vicine all’interessata, già solo per il fatto che “essi hanno convenuto in giudizio PI 1 dinnanzi al giudice civile mediante istanza del 16 aprile 2020” (decisione impugnata, pag. 8).

In qualità di terzi, l’Autorità di protezione ha negato loro la legittimazione attiva in quanto al momento dell’istituzione della curatela “gli istanti avevano un'aspettativa successoria, la quale – come si è visto – non è tutelata dal diritto di protezione” (decisione impugnata, pag. 8).

3.2. RE 1 e RE 2 contestano tale conclusione, ritenendo di essere legittimati ad agire ex art. 419 CC e, nello specifico, a chiedere l’annullamento/la constatazione della nullità della decisione 25 novembre 2019. I reclamanti, in qualità di terzi, ritengono di avere un interesse giuridicamente proprio e di far valere una violazione dei loro diritti, “siccome la nomina di una curatela di rappresentanza a favore di PI 1 e la conseguente donazione da parte di PI 2 del fondo part. no. __________, ubicazione __________, ha chiaramente leso i nostri diritti ereditari” (reclamo, pag. 3). L’istituzione di una curatela di rappresentanza che permettesse la donazione del fondo part. no. __________ da parte di PI 2 alla figlia minorenne PI 1 aveva infatti “quale unico scopo quello di sottrarre il bene immobile alla successione di fu __________, violando quindi i nostri diritti ereditari e frustrando le iniziative giudiziarie intraprese” da RE 1 e RE 2 contro la donazione immobiliare precedentemente effettuata dal padre in favore di PI 2 (reclamo, pag. 4).

I reclamanti affermano inoltre che l’immobile è gravato da un debito ipotecario “che è a nome della comunione ereditaria di cui fanno parte anche i sottoscritti reclamanti”: secondo quest’ultimi, “nel caso in cui PI 1, quale proprietaria del fondo, dovesse assumere l'onere ipotecario oppure aumentare l'importo del pegno immobiliare, il debito andrebbe ulteriormente ad aggravare l'immobile, gravando di conseguenza la successione e ledendo così gli eredi e quindi i sottoscritti” (reclamo, pag. 4).

Il legame diretto tra la misura di protezione istituita dall'ARP in favore di PI 1 e gli interessi giuridici degli eredi (e dunque anche dei reclamanti) consisterebbe dunque nel fatto che “il diritto di protezione del minore e dell'adulto permette di tutelare la minore PI 1 dall'acuire la situazione debitoria e quindi proteggere in definitiva gli eredi” (reclamo, pag. 4). L’interesse giuridicamente protetto sarebbe pertanto dato, così come – di conseguenza – la legittimazione attiva di RE 1 e RE 2 (reclamo, pag. 5).

3.3. Ai sensi dell’art. 419 CC, gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto.

In base a tale disposto, sono legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore l’interessato medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che abbia un interesse giuridicamente protetto. L’art. 419 CC riprende la formulazione del previgente art. 420 vCC, che dal profilo materiale fonda anche la definizione di legittimazione a ricorrere di cui all’art. 450 cpv. 2 CC (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471 e 6647; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, ad art. 419 CC n. 1; cfr. sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2).

La nozione di parte alla procedura è già stata evocata sopra (cfr. consid. 2).

Per quanto attiene alla nozione di «persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e dell’art. 419 CC, secondo la giurisprudenza possono essere considerate tali non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi dell’interessato (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse dell’interessato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (Meier/De Luze, op. cit., pag. 852; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

Ai sensi dell’art. 419 e dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC sono legittimati ad agire anche i terzi, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, op. cit., pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati ad agire soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

Un simile interesse può essere di natura economica o ideale: non è per contro sufficiente un interesse di mero fatto, di natura pecuniaria, come neppure una semplice aspettativa senza portata giuridica propria. In quest’ottica, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate interessi meritevoli di protezione (Droese/Steck, BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n. 38 ad art. 450 CC; Meier, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 386, pag. 184; Dell’Oro/de Luze, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del ruolo delle persone vicine all’interessato e dei terzi, in: RtiD II-2021, pag. 811-813; nota 67 a pag. 814, pag. 821; v. anche Messaggio, pag. 6447 e sentenza CDP del 14 maggio 2020, inc. 9.2019.194, consid. 3.3, in RtiD I-2021 n. 10c, pag. 641).

3.4. Nella fattispecie, RE 1 e RE 2 non pretendono di agire in qualità di persone vicine a PI 1. Essi sostengono per contro di essere legittimati in qualità di terzi, ribadendo come l’istituzione della curatela di rappresentanza in favore di PI 1 e la conseguente donazione immobiliare da parte della madre PI 2 abbia avuto quale scopo l’allontanamento del bene immobile dall’asse ereditario, rendendone difficoltoso il recupero da parte degli eredi di __________. Nemmeno in questa sede essi allegano tuttavia un interesse giuridico tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione.

Come richiamato sopra, nei loro memoriali i due reclamanti si diffondono sull’esistenza di una lesione dei loro interessi ereditari nella successione del padre __________, provocata dalla decisione di cui chiedono l’annullamento. RE 1 e RE 2 non si confrontano tuttavia con il principio, già evocato dall’autorità di prime cure, secondo cui i diritti ereditari (rispettivamente, in questo caso, delle mere aspettative, considerato che all’epoca dell’istituzione della curatela e della donazione __________ era ancora in vita) non possono essere considerati interessi giuridici tutelati dal diritto di protezione o che abbiano un legame diretto con la misura di protezione. In base alla giurisprudenza, simili aspettative pecuniarie non devono essere prese in considerazione dall’Autorità di protezione nell’emanare la propria decisione, in favore del minore coinvolto. Limitandosi a ribadire il loro punto di vista, i reclamanti non si confrontano con tali principi, confermati a più riprese dalla giurisprudenza e posti alla base della decisione dell’autorità di prime cure.

Infondata e fantasiosa si rivela poi la tesi, evocata nel reclamo, secondo cui il legame diretto tra la misura istituita e gli interessi degli eredi sarebbe dato dal fatto che il diritto di protezione, proteggendo la minorenne da un ipotetico futuro «acuirsi della sua situazione debitoria», proteggerebbe di conseguenza anche gli eredi gravati dal debito ipotecario relativo all’immobile di sua proprietà. I diritti o gli interessi rivendicati da RE 1 e RE 2 sul bene immobile in questione, derivanti dall’asserita sottrazione del fondo dalla massa successoria (dapprima mediante la donazione del fondo da __________a PI 2 e successivamente alla di lei figlia PI 1) sfuggono all’esame delle autorità di protezione e dovranno semmai essere oggetto di esame in altre sedi giudiziarie.

Alla luce dei chiari principi esposti, non vi è spazio per una legittimazione dei reclamanti in qualità di terzi ai sensi dell’art. 419 CC. La decisione dell’autorità di prime cure deve pertanto essere confermata.

Anche la richiesta presentata da RE 1 successivamente alla conclusione dello scambio dei memoriali scritti, tesa ad ottenere un termine supplementare “di modo da avere la possibilità di dimostrare un’eventuale procedura di nomina della curatrice non conforme alle norme” (scritto 27 settembre 2021, pag. 1) deve essere respinta, in quanto – in assenza di una legittimazione ad agire – un’eventuale simile dimostrazione si appalesa irrilevante ai fini del giudizio odierno.

  1. Nel reclamo si afferma che “anche a voler prescindere dalla legittimazione attiva” di RE 1 e RE 2, questo giudice dovrebbe intervenire in qualità di autorità di vigilanza “e sanzionare il procedere dell’ARP e della curatrice, annullando la decisione 25.11.2019” (pag. 5). Secondo i reclamanti, la curatrice nominata dall’Autorità di protezione non era evidentemente idonea a svolgere il proprio ruolo, trovandosi in un “evidente macroscopico conflitto di interessi della minore”, che si chiede a questo giudice di constatare (reclamo, pag. 5-6). La curatrice era inoltre inidonea in quanto “non ha tenuto conto delle conseguenze e dei rischi per la minore dell’operazione immobiliare” e non ha dunque esercitato il suo compito nell’interesse della minore (reclamo, pag. 6).

4.1. Ai sensi dell’art. 441 cpv. 1 CC, i Cantoni designano le autorità di vigilanza: nel Canton Ticino, l’art. 2 cpv. 2 LPMA designa quale autorità di vigilanza la Camera di protezione del Tribunale d’appello. Le attività dell’autorità di vigilanza sono concentrate sulla supervisione amministrativa generale delle autorità di protezione, con l’obiettivo di sviluppare e garantire la qualità della protezione dei minori e degli adulti (Vogel, in BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n. 21 ad art. 440/441 CC; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 154; Murphy/Steck, in FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, n. 19.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1065; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 822).

L’attività di supervisione non deve mettere in discussione l’indipendenza delle autorità di protezione, motivo per cui l’autorità di vigilanza non può correggere direttamente una decisione presa dall’autorità di protezione in un caso concreto: solo l’autorità giudiziaria, alla quale il diritto cantonale ha attribuito la competenza di decidere sull’impugnazione (art. 450 CC), può pronunciare nuovamente nel merito e modificare la decisione (STF 5A_422/2020 del 25 novembre 2020 consid. 1.3.2; Messaggio, FF 2006 6391 (6461); Vogel, in BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n. 21 ad art. 440/441 CC; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 155 e seg.; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1066; Dell’Oro/de Luze, op. cit., in: RtiD II-2021, pag. 822).

4.2. Alla luce dei principi evocati sopra, è evidente che RE 1 e RE 2 non possono rivolgersi all’organo di vigilanza sulle Autorità regionali di protezione, postulando l’annullamento della decisione 25 novembre 2019 (ris. n. 501) mediante la quale è stata istituita la curatela in favore di PI 1. Una simile richiesta, al di fuori di un formale procedimento giudiziario di reclamo contro tale decisione (di cui all’inc. CDP 9.2020.59) non rientra nelle attribuzioni della Camera in qualità di autorità di vigilanza e si rivela pertanto irricevibile.

Va inoltre sottolineato che secondo il Tribunale federale, le condizioni per vedersi riconosciuti la qualità di terzo denunciante in un procedimento di tipo amministrativo dinnanzi all’autorità di vigilanza (comunque sussidiario rispetto alla via del reclamo) non sono meno severe di quelle che essi devono adempiere ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC o dell’art. 419 CC (STF 5A_422/2020 del 25 novembre 2020 consid. 1.4.4; v. anche Dell’Oro/de Luze, op. cit., in: RtiD II-2021, pag. 823). Tali presupposti non sono palesemente dati in concreto, ragion per cui – anche da questo profilo – le richieste presentate da RE 1 e RE 2 sono votate all’insuccesso.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico di RE 1 e RE 2 per metà ciascuno, con vincolo di solidarietà.

Sia PI 2 che l’avv. CURA 1 hanno chiesto un’indennità per ripetibili, pur essendo intervenute ciascuna a titolo personale e senza l’ausilio di un patrocinatore. In assenza di una richiesta motivata, neppure si dà luogo all’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza (STF 5A_695/2020 del 26 aprile 2021 consid. 5.1 e rif.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 150.–

fr. 600.–

sono posti a carico di RE 1 e RE 2, in solido, per metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

17

CC

LPAmm

  • art. 99 LPAmm

LPMA

LTF

vCC

  • art. 420 vCC

Gerichtsentscheide

6