Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2018.112
Entscheidungsdatum
08.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2018.112

Lugano 8 novembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2 patr. da: PR 1

per quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento all’estero dei minori, la determinazione del luogo di dimora e della custodia parentale, la regolamentazione delle relazioni personali e il mandato per un sostegno psicoterapeutico e/o controlli evolutivi

giudicando sul reclamo del 6 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 27 giugno 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2007), PI 2 (2009) e PI 3 (2011) sono figli di CO 2, cittadina __________, e di RE 1, cittadino __________. I genitori non sono coniugati. La coppia ha convissuto a __________ a partire dal 1999, ha soggiornato brevemente in __________ (ove è nato il primo figlio) e dal 2008 si è trasferita in Svizzera: dapprima a __________, e dal 2014 ad __________.

B. Il 27 giugno 2011, dopo la nascita del terzo figlio, CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto una convenzione disciplinante l’attribuzione dell’autorità parentale, la cura, il mantenimento e le relazioni personali, valida per i tre figli sia per la durata della comunione domestica che nel caso di scioglimento della medesima. Tale convenzione è stata approvata con decisione 9 agosto 2011 (__________n. 292) dall’autorità tutoria di , ove tutti erano domiciliati all’epoca, ed ha sostituito le precedenti convenzioni del 29 dicembre 2009, omologate il 9 febbraio 2010 ( n. 008 e n. 009).

C. La famiglia vive separata dal luglio 2017 a seguito di un presunto episodio di violenza domestica compiuto da RE 1. Tale episodio, e la relativa querela, hanno comportato la messa in protezione di CO 2 e dei tre figli in una struttura protetta anonima, reperita attraverso l’intervento degli operatori LAV (Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati; RS 312.5).

D. Dopo essere state di fatto interrotte a seguito di tale episodio, le relazioni personali tra il padre e PI 1, PI 2 e PI 3 sono state ripristinate dall’Autorità di protezione dapprima in forma sorvegliata (decisione 4 ottobre 2017) e poi in forma libera (decisione 20 dicembre 2017). Il 3 gennaio 2018 l’Autorità di protezione ha ordinato nuovamente l’esecuzione dei diritti di visita in forma sorvegliata, successivamente ancora in forma libera ma con passaggio dal Punto d’Incontro (decisione del 31 gennaio 2018) e infine senza più tale passaggio (decisione del 29 marzo 2018).

E. Con istanza 9 agosto 2017 CO 2 ha adito l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) postulando – già in via supercautelare e cautelare – l’autorizzazione a trasferirsi in __________ con i tre figli PI 1, PI 2 e PI 3, spostando a __________ o nei dintorni il loro domicilio. Con istanza separata, CO 2 ha postulato di essere ammessa all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

F. Con osservazioni 5 settembre 2017, RE 1 si è opposto alla richiesta della ex compagna, chiedendo invece di essere autorizzato a mantenere il domicilio dei tre figli ad __________ presso di lui. Anch’egli ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

G. Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità di protezione ha convocato più volte le parti per delle udienze di discussione, ha sentito i tre minori attraverso il membro permanente e ha ordinato una valutazione socio-ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito, UAP), oltre che dei rapporti dal Punto d’Incontro incaricato della sorveglianza dei diritti di visita paterni. Di tali approfondimenti istruttori si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.

H. Il procedimento penale a carico di RE 1, scaturito dalla querela di CO 2, è stato chiuso il 20 settembre 2017 con un decreto di abbandono per i reati di lesioni semplici, vie di fatto, minaccia, coazione, coazione sessuale e molestie sessuali. Per il reato di ingiuria il Procuratore pubblico ha invece emanato un decreto d’accusa. Con accordo intervenuto dinnanzi alla Pretura penale il 18 ottobre 2018 CO 2 ha tuttavia ritirato le sue accuse nei confronti di RE 1, che dal canto suo si è scusato per gli epiteti pronunciati e ogni atteggiamento giudicato sconveniente nei confronti della ex compagna. Il procedimento penale è stato dunque stralciato dai ruoli.

I. Con decisione 27 giugno 2018 l’Autorità di protezione __________ ha accolto l’istanza di CO 2, autorizzandola a trasferirsi in __________ unitamente ai tre figli. Nella medesima pronuncia l’autorità di prime cure ha regolamentato l’assetto minimo delle relazioni personali tra padre e figli all’estero, ha indicato che nel futuro luogo di residenza dei minori dovrà essere conferito mandato ad un idoneo servizio e/o specialista per un sostegno psicoterapeutico e/o regolari controlli evolutivi a favore dei minori, che dovranno essere resi possibili dalla madre e sulla cui evoluzione il padre dovrà essere regolarmente informato. All’eventuale ricorso contro la decisione non è stato levato l’effetto sospensivo.

L. Con reclamo del 27 luglio 2018 (inc. CDP 9.2018.107) CO 2 ha postulato di decidere già in via cautelare, rispettivamente supercautelare come pure nel merito, la modifica del dispositivo n. 1 della decisione in caso di reclamo di RE 1, ordinandone l’immediata esecutività. Tale reclamo è stato in seguito ritirato da CO 2 ed il relativo procedimento è di conseguenza stato stralciato da questo giudice con pronuncia 19 ottobre 2018.

M. Con reclamo 6 agosto 2018, oggetto del presente procedimento, anche RE 1 è insorto contro la decisione dell’Autorità di protezione, chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione al trasferimento dei minori in __________ e postulando che la loro custodia gli venga affidata. In subordine, egli chiede l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per un ulteriore approfondimento della situazione sociale, familiare, abitativa e professionale di CO 2 in __________ e per un nuovo ascolto dei tre minori.

N. Con osservazioni 19 settembre 2018 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, fatta eccezione per il dispositivo su tasse e spese, che ha riformato. Con osservazioni 21 settembre 2018 anche CO 2 ha postulato la reiezione del gravame.

O. Con memoriale del 21 settembre 2018 CO 2 ha presentato un’istanza di misure supercautelari, lamentando il fatto che, dopo il diritto di visita esercitato da RE 1 a partire dal 15 luglio 2018, quest’ultimo non le abbia più riconsegnato i figli, contrariamente alla regolamentazione prevista e nonostante un ordine supercautelare in tal senso impartito dall’Autorità di protezione il 22 agosto 2018. Ha quindi postulato di far ordine, nuovamente, all’ex compagno “di ricondurre i figli PI 2, PI 1 e PI 3 dalla mamma” con la comminatoria dell’azione penale ex art. 292 CP.

L’istanza, avversata da RE 1, è stata respinta da questo giudice con decisione cautelare 22 ottobre 2018 in quanto l’istante avrebbe invece dovuto porre in esecuzione forzata l’analoga decisione, a lei favorevole, emanata dall’Autorità di protezione il 22 agosto precedente.

P. Nelle sue repliche datate 17 ottobre 2018 RE 1 si è riconfermato nelle sue tesi ricorsuali e richieste di giudizio, contestate da CO 2 e dall’Autorità di protezione nelle loro rispettive dupliche datate 23 e 24 ottobre 2018.

Q. Con decisione 24 ottobre 2018 (“Ratifica decisione supercautelare – decisione di esecuzione di ordine di riconsegna dei minori”), immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione ha confermato la decisione supercautelare del 22 agosto precedente e ha fatto ordine a RE 1 di consegnare immediatamente (e comunque entro sabato 27 ottobre 2018) i tre figli alla madre. L’ordine è stato assortito della comminatoria dell’azione penale. A CO 2 è stato fatto ordine di mantenere il domicilio sul territorio cantonale fino alla crescita in giudicato della decisione di merito sull’autorizzazione al trasferimento.

Con reclamo 30 ottobre 2018 RE 1 ha impugnato anche tale decisione, postulando la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame (inc. CDP 9.2018.160). Con istanza supercautelare di pari data, che non è stata oggetto di intimazione, egli ha chiesto a questo giudice la custodia esclusiva dei tre figli nelle more del procedimento.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Relazioni personali

  1. Nel suo reclamo, RE 1 critica aspramente le decisioni adottate dall’Autorità di protezione in relazione ai suoi diritti di visita con i figli durante il periodo di soggiorno di quest’ultimi nella struttura protetta. Sia il reclamante che i minori sarebbero stati “ripetutamente privati, in modo del tutto ingiustificato e invero immotivato, del diritto di avere normali relazioni personali per oltre un anno dall’avvio della procedura” (reclamo, pag. 3). Ciò, a seguito della querela sporta dalla ex compagna per violenza domestica, rivelatasi da subito inconsistente ma che ha permesso di fondare per mesi le limitazioni del diritto di visita paterno e il soggiorno di madre e figli presso la casa protetta (reclamo, pag. 4). A suo modo di vedere, l’allontanamento di CO 2 da __________ aveva invece come motivazione le sue “relazioni sessuali con un giovane del paese (…) con modalità che rendevano insopportabile continuare a viverci” (reclamo, pag. 5). L’Autorità di protezione – nonostante le legittime preoccupazioni di RE 1 quanto alla condotta della ex compagna e gli accertamenti del Punto d’Incontro che attestavano l’adeguatezza del padre durante le visite ai figli – non ha dato ascolto alle sue numerose richieste di poter beneficiare di diritti di visita liberi, lasciandolo “alla mercè delle egoistiche bizze della signora CO 2” (reclamo, pag. 8). Secondo il reclamante, “l’impressione è quella di un’Autorità di protezione incapace a gestire correttamente il caso oppure già determinata a giudicare in favore dell’istante – come in effetti avvenuto” (reclamo, pag. 9-10).

  2. Le critiche del reclamante dirette alle diverse regolamentazioni dei diritti di visita – in particolar modo, al fatto che per un certo periodo siano state imposte delle relazioni personali in forma sorvegliata – cadono nel vuoto. Tali censure non riguardano infatti la decisione qui impugnata, che disciplina le relazioni personali con il padre (peraltro, in forma libera) soltanto a trasferimento in __________ avvenuto (cfr. dispositivo n. 2, pag. 13).

Ad eccezione del provvedimento supercautelare del 3 gennaio 2018, le decisioni adottate dall’Autorità di protezione disciplinanti le relazioni personali con i tre figli (riassunte sopra, vedi consid. D) sfavorevoli al padre erano esplicitamente munite dell’indicazione dei rimedi giuridici. Il reclamante avrebbe dunque potuto formulare una puntuale impugnativa in questa sede criticando il modo di agire dell’Autorità di protezione. Non avendo il reclamante mai avuto nulla da obiettare all’epoca, le odierne critiche sono destinate ad un giudizio di inammissibilità e non meritano ulteriore disamina.

II. Nuovo ascolto dei minori

  1. Il reclamante censura in seguito il mancato riascolto dei tre minori da parte dell’Autorità di protezione.

4.1. Dopo aver riferito quanto emerso in sede di audizione dei minori il 23 ottobre 2017, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha motivato il mancato riascolto dei tre minori, insistentemente richiesto dal padre (decisione impugnata, pag. 6-7).

L’autorità di prime cure ha sottolineato la “facoltà di stabilire in quale ordine e frequenza sentire gli interessati, i minori, i genitori, eventuali persone vicine e i terzi, permettendo di evitare influenze dei genitori sui minori in merito al contenuto dell’audizione e di indire udienze multiple lesive del carattere delicato che caratterizza l’ascolto dei minori” (decisione impugnata, pag. 7). Inoltre, l’Autorità di protezione ha ricordato i principi giurisprudenziali secondo cui “dell’ascolto deve essere fatto un uso ponderato e assolutamente nel prioritario interesse del minore” (decisione impugnata, pag. 8). Nella fattispecie ha considerato che, in applicazione di detti principi, un nuovo ascolto di PI 1, PI 2 e PI 3 non fosse opportuno né indispensabile “a tutela del benessere degli stessi”, essendo già stati sentiti sia dall’Autorità medesima che dall’UAP e soprattutto in considerazione del “forte coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale” e del “rapporto di lealtà che i bambini dimostrano verso entrambi i genitori”(decisione impugnata, pag. 8).

4.2. RE 1 lamenta che l’unico ascolto dei tre bambini sia avvenuto “all’inizio della procedura (audizione 23.10.2017) quando i bambini erano ancora molto scossi dal recente e repentino cambiamento, si trovavano sotto l’influenza della madre che li assillava sul loro trasferimento in __________”, e che di tale audizione non sia stato dato alcun riscontro alle parti (reclamo, pag. 21).

Secondo il reclamante, la richiesta di procedere ad un nuovo ascolto dei tre figli era motivata dal fatto che quest’ultimi – perdurando il loro soggiorno nella casa protetta – avessero più volte manifestato la loro volontà di rimanere in Ticino e la loro insofferenza nei confronti del progetto di partenza all’estero e finanche della madre stessa (reclamo, pag. 22). A fronte di tali richieste, tuttavia, l’Autorità di protezione “more solito (…) si è chiusa in un assordante quanto fastidioso silenzio” (reclamo, pag. 22).

Di conseguenza, nel corso di un diritto di visita RE 1 si è attivato “affinchè un esperto del settore potesse incontrare i bambini, ascoltarli ed analizzare con professionalità quanto da loro riportato”, facendoli visitare il 29 luglio 2018 dal dr. med. __________, psicologo-psicoterapeuta ASP, che ha concluso il suo rapporto ritenendo la permanenza in Ticino più consona al benessere psicologico dei minori (reclamo, pag. 22 e doc. B allegato al reclamo).

4.3. Ai sensi dell’art. 314a cpv. 1 CC, il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se il minore è stato già sentito, secondo il Tribunale federale occorre prescindere da nuove audizioni in caso di conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).

4.4. Occorre anzitutto smentire l’affermazione secondo cui i contenuti dell’ascolto non siano stati comunicati al padre. L’esito dell’ascolto da parte del membro permanente è stato riferito dall’Autorità di protezione ai legali di entrambi i genitori con scritto 23 ottobre 2017.

A prescindere dalla facoltà dell’Autorità di protezione di decidere in quale momento processuale sia più opportuno sentire i minori, non corrisponde comunque al vero che essi siano stati sentiti unicamente all’inizio del procedimento: la loro audizione presso l’UAP ha infatti avuto luogo il 21 febbraio e il 2 maggio 2018. Quanto riferito dai figli in tale sede emerge dal relativo rapporto, da cui peraltro si evince il loro desiderio di ritornare ad __________ “perché la casa protetta è noiosa” (rapporto UAP 22 maggio 2018, pag. 6-7), ed è stato esposto personalmente al padre il 18 maggio 2018 (rapporto UAP 22 maggio 2018, pag. 11).

Per il resto, il reclamante si limita a ribadire le sue richieste, senza confrontarsi minimamente con la motivazione che ha spinto l’Autorità di protezione a non procedere con un’ulteriore ascolto, dopo l’incontro con il membro permanente e i due colloqui con gli operatori dell’UAP. In particolare, RE 1 non confuta l’accertamento secondo cui i tre minori manifestano una significativa sofferenza per il forte coinvolgimento nel conflitto genitoriale. Irricevibile, la censura si rivela comunque anche infondata. Dal reclamo e dal rapporto fatto stilare privatamente da quest’ultimo (doc. B allegato) emerge infatti che RE 1 non ha compreso il senso dell’ascolto dei medesimi, volto a permettere al giudice competente di farsi un’idea personale e di disporre di una fonte d’informazioni supplementare per stabilire la fattispecie e prendere una decisione, senza ricercare presso il bambino una determinazione precisa quanto all’esito del procedimento (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 3). Su questo tema il reclamo non può dunque che essere respinto.

III. Trasferimento all’estero dei minori e custodia dei medesimi

  1. Nel merito, il reclamante contesta l’autorizzazione conferita alla ex compagna a partire per l’__________ insieme ai tre figli minorenni, ritenendo che ciò non corrisponda al bene di quest’ultimi.

5.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima richiamato le norme e i principi giurisprudenziali applicabili al trasferimento di minori all’estero (pag. 8-10) e ha riassunto le circostanze di fatto pertinenti emerse nel corso del procedimento (pag. 10-11). L’autorità di prime cure ha ritenuto che “entrambi gli interessi dei genitori siano, di principio, difendibili”, sia quello della madre di tornare al paese d’origine, sia quello del padre di proseguire il suo progetto di vita ad __________, e che in concreto le posizioni dei genitori non permettono soluzioni intermedie o concordate (decisione impugnata, pag. 11). Ricordando che l’obiettivo prioritario è quello di “ridare stabilità ai minori (…) ed evitare il rischio evolutivo paventato da chi ha osservato il loro stato”, l’autorità ha rilevato che “i bisogni economici e di cura dei figli non sono stati soddisfatti da entrambi i genitori, di fatto solo la madre si è dimostrata in grado di provvedere ai bisogni finanziari e sociali dei minori, occupandosi da sola del loro mantenimento” (decisione impugnata, pag. 11).

Nella decisione di prime cure si riferisce che il trasferimento in __________ “non costituirebbe uno sradicamento per i minori dal loro ambiente”, vista la loro lingua materna e i legami familiari e di amicizia già esistenti in loco (pag. 12). L’Autorità di protezione ha considerato che deve essere garantita “una sana e continua relazione” con il padre, “anche con tempi e modalità adatti alle circostanze”, oltre ad un “monitoraggio e sostegno psicoterapeutico a favore di tutti e tre i figli” (decisione impugnata, pag. 12). L’istanza di CO 2 è stata dunque accolta e la madre è stata autorizzata a trasferirsi in __________, unitamente ai tre figli, a partire dalla crescita in giudicato della decisione (dispositivo 1, pag. 13).

5.2. Nel suo reclamo, RE 1 sostiene che il modello di presa a carico dei minori corrisponda a quello della custodia alternata, se non quello dell’affidamento esclusivo (a lui; pag. 16). Egli ritiene di essersi trovato nell’impossibilità di occuparsi dei figli unicamente a seguito delle procedure avviate dall’ex compagna. Entrambi i genitori, fotografi free-lance, “hanno sempre cercato di far collimare gli impegni lavorativi con le esigenze famigliari”, e il padre “ha sempre avuto un ruolo particolarmente attivo nel percorso di crescita e sviluppo dei tre bambini”, in particolare nei contatti con la scuola e coi medici curanti (reclamo, pag. 16-17).

Secondo il reclamante, la decisione impugnata non spende una parola sulle ripercussioni derivanti dalla separazione dei minori dal padre e non esamina dunque compiutamente il loro bene (reclamo, pag. 17). Il padre si dice disponibile ad assumerne la custodia, occupandosene personalmente fuori dall’orario di lavoro e con l’ausilio della nonna paterna, “pronta a trasferirsi in Svizzera” (reclamo, pag. 17).

RE 1 critica anche gli accertamenti di prime cure quanto ai contorni del trasferimento, ritenendo che per PI 1, PI 2 e PI 3 (rispettivamente 11, 9 e 7 anni) debbano avere maggior peso il luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia di amicizie, le attività extrascolastiche e di socializzazione, piuttosto che il legame con il genitore affidatario. Il paese di , dove i minori sono cresciuti, è “famigliare, sereno e sicuro”, “fulcro di tutti i loro affetti e legami sociali e personali”, che i tre minori “riconoscono quale la loro casa” (reclamo, pag. 18). Per contro, la partenza per l’ rappresenterebbe per i minori un evento traumatico: “nuova lingua, nuovi posti, nuovo ambiente scolastico, nessun amico, e soprattutto l’assenza del loro papà”, dopo lo sradicamento già vissuto a seguito del trasferimento in una casa protetta (reclamo, pag. 18). Le asserzioni della madre quanto al nuovo posto di lavoro e alla nuova abitazione in __________ non forniscono alcuna valida prospettiva per i figli, e quest’ultima non ha mai dimostrato di non avere alternative professionali e abitative in Ticino (reclamo, pag. 19). L’__________ appare infatti soltanto una fuga della ex compagna “dettata dalla relazione avuta con un giovane di __________” e non rappresenta il bene dei minori (reclamo, pag. 19). Il desiderio di quest’ultimi è peraltro chiaramente quello di rimanere ad __________, con il padre (reclamo, pag. 20).

A suo avviso, la richiesta della ex compagna di autorizzare il trasferimento dei minori in __________ meritava dunque di essere respinta. RE 1 postula pertanto l’accoglimento del reclamo e l’affidamento della custodia dei figli a sé.

5.3. Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC). Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera, ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid. 2.4.2), il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato al consenso dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).

5.4. Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF 142 III 481 consid. 2.7).

Come visto, le circostanze del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v. anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

Il Tribunale federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).

5.5. Nella fattispecie, come già evocato, occorre stabilire se il bene dei tre minori viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che in concreto implicherebbe una modifica dell’attribuzione della custodia dei figli alla madre, pattuita dai genitori nella convenzione 27 giugno 2011.

Nella misura in cui il trasferimento non sia motivato dall’intenzione di separare RE 1 dai suoi figli – ciò che nemmeno il reclamante si spinge ad affermare – secondo la giurisprudenza sono prive di rilevanza le ragioni che spingono CO 2 a voler rientrare in __________. Poco importa, dunque, che quest’ultima intenda rientrare nel suo paese natio per ricostruire un nuovo avvenire professionale con il sostegno della famiglia di origine (come da lei sostenuto), oppure (come invece affermato dal reclamante) per sfuggire alle conseguenze di una sua relazione intima con un altro uomo della zona. In base ai principi giurisprudenziali evocati sopra e nel rispetto delle libertà di domicilio e di movimento garantite costituzionalmente, non occorre nemmeno accertare – contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo – se per il bene di PI 1, PI 2 e PI 3 sarebbe preferibile che CO 2 decidesse di non trasferirsi, cercando in Ticino altre soluzioni (abitative e professionali).

Quanto al modello di presa a carico dei minori, va anzitutto considerato che dal luglio del 2017 – ovvero, dalla fine della convivenza dei genitori – essi sono affidati esclusivamente alla madre.

Tale situazione giuridica deriva dalla convenzione 27 giugno 2011 disciplinante l’attribuzione dell’autorità parentale, la cura, il mantenimento e le relazioni personali, approvata con decisione 9 agosto 2011 (__________n. 292) dall’autorità tutoria di __________, ove tutti erano domiciliati all’epoca. In base a quanto pattuito e alla decisione dell’allora autorità competente, CO 2 e RE 1 detengono congiuntamente l’autorità parentale sui tre figli; in caso di scioglimento della comunione domestica e in caso di disaccordo fra i genitori la madre, che si occupa in maniera preponderante dei figli, ne detiene la custodia.

Il reclamante non spende una parola in merito a tale assetto – in essere da più di un anno e fondato su una pattuizione da lui sottoscritta – che in base alla giurisprudenza dovrebbe tendenzialmente condurre il giudice a partire dal presupposto che un trasferimento dei figli con la madre, genitore affidatario, tuteli meglio il loro interesse. Egli sostiene invece che il modello di presa a carico dei figli da prendere in considerazione sia quello che era in essere prima dell’interruzione della comunione domestica, ove asseritamente lui si occupava dei figli almeno quanto la ex compagna. Non confrontandosi con questi aspetti della decisione impugnata, vi è dunque da chiedersi se le censure del reclamante non debbano essere considerate d’acchito irricevibili. Tuttavia, anche volendo considerare una situazione di partenza sostanzialmente neutra – ovvero partire dal presupposto che, come sostiene il reclamante, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene in futuro – anche l’esame degli altri criteri applicabili non permette di rimettere in discussione le conclusioni tratte dall’Autorità di protezione quanto alla richiesta materna di partire per l’__________ con i tre figli.

5.6. Occorre anzitutto ridimensionare il quadro dipinto dal padre quanto al paese di __________ quale “fulcro di tutti i loro affetti e legami sociali e personali” (reclamo, pag. 18). Senza voler minimizzare l’integrazione della famiglia nel tessuto sociale locale, già solo per la scolarizzazione dei figli, non bisogna nemmeno dimenticare che i figli hanno vissuto ad __________ per poco più di 3 anni, considerato il loro arrivo dal Canton __________ nel marzo del 2014 e l’anno trascorso nella struttura protetta del __________ (dal luglio 2017 al giugno 2018). Il paese è stato scelto, a detta di entrambi i genitori, per la sua posizione geografica a metà strada tra il lavoro di CO 2 () e quello di RE 1 (). Come affermato dall’Autorità di protezione, in Ticino non vi sono particolari radici o legami famigliari: il parente più prossimo risulta essere la nonna paterna, a __________ ma “pronta a trasferirsi in Svizzera” per aiutarlo nell’accudimento dei figli (reclamo, pag. 17). Sebbene il reclamante critichi la scarsa concretezza del progetto di vita in __________ della ex compagna, nulla si sa dell’aiuto che sarebbe disposta a offrire la nonna paterna e di come ella intenda giustificare un suo trasferimento in Svizzera dal profilo della polizia degli stranieri. Neppure è seria la critica secondo cui il cambiamento di lingua costituirebbe un evento traumatico per i bambini, ritenuto che essi parlano da sempre __________ con la madre e con i parenti __________ (che conoscono e hanno frequentato nelle loro passate visite in __________), e che prima di trasferirsi ad __________ essi vivevano già in un contesto __________, nel Canton __________.

Va inoltre segnalato che CO 2, cittadina straniera così come l’ex compagno, non può attualmente beneficiare dell’aiuto sociale in Ticino, e che dal momento della separazione RE 1 non ha mai contribuito finanziariamente al mantenimento dei tre figli.

Diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, il progetto di vita materno non è fumoso né poco circostanziato: in sede di osservazioni la madre ha aggiunto ulteriori precisazioni e recapiti quanto ai servizi sociali contattati, le scuole che verranno frequentate, l’appartamento locato e un’offerta di collaborazione professionale ricevuta (osservazioni 21 settembre 2018, pag. 5-6). Occorre peraltro ricordare che, nonostante i tentativi di sminuire la portata delle dichiarazioni di cui all’e-mail 13 agosto 2017 di RE 1 (cfr. replica 17 ottobre 2018 alle osservazioni dell’Autorità di protezione, pag. 3), il trasferimento in __________ dell’intera famiglia era stato inizialmente un progetto di vita apparentemente condiviso anche dal padre.

Le argomentazioni contenute nel reclamo non aggiungono nulla alla valutazione complessiva delle circostanze operata dall’Autorità di protezione, che deve dunque essere qui confermata.

5.7. In via abbondanziale, si rileva che quanto accaduto successivamente all’inoltro del reclamo depone in sfavore di un possibile affidamento dei figli a RE 1. Nonostante egli stesso, postulando di ottenere la custodia dei tre minori, riconosca implicitamente che dal profilo giuridico l’affidamento dei medesimi spetti alla ex compagna, è dal mese di agosto che egli rifiuta di riconsegnarli a lei, senza alcuna giustificazione valida e senza dare alcun seguito alle decisioni emanate dall’Autorità di protezione.

In questo contesto di separazione forzata dalla madre, dopo il periodo critico già trascorso dai bambini in una struttura protetta e tenuto conto del rischio evolutivo paventato dall’UAP a causa della seria e grave conflittualità genitoriale cui sono stati esposti da entrambi i genitori, postulare l’affidamento di PI 1, PI 1 e PI 3, sostenendo che il rientro ad __________ con il padre li abbia resi “felici e spensierati” (replica 17 ottobre 2018 alle osservazioni dell’Autorità di protezione, pag. 4) lascia presagire una grande difficoltà del padre a comprendere il profondo disagio dei minori e rasenta financo la temerarietà.

VI. Oneri processuali

  1. Gli oneri del reclamo seguono la soccombenza. In considerazione dell’accoglimento dell’istanza 28 agosto 2018 di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono messi a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG).

RE 1 dovrà invece rifondere fr. 2'000.- a CO 2, a titolo di indennità per ripetibili (art. 118 cpv. 3 e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC, applicabili su rinvio dell’art. 13 LAG).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo 6 agosto 2018, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

  2. L’istanza supercautelare 30 ottobre 2018 è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.

  3. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dello Stato del Cantone Ticino.

RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 2'000.- a titolo di indennità per ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 301a CC
  • art. 314a CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC

LAG

  • art. 13 LAG

LPAmm

  • art. 99 LPAmm

LPMA

  • art. 314 LPMA

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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