Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2022.38
Entscheidungsdatum
02.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2022.38

Lugano 2 agosto 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la modifica del collocamento della figlia PI 1

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Dal matrimonio tra PI 2 e RE 1 sono nate le figlie PI 1 (2005) e __________ (2008). Il matrimonio è stato sciolto per divorzio nel 2017. Le figlie sono state affidate alla custodia del padre, mentre l’autorità parentale è stata attribuita congiuntamente ai genitori.

B. L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa in particolare di PI 1 dal 2018. Con decisione supercautelare del 25 giugno 2019 la minore è stata collocata provvisoriamente nella Comunità __________ e il padre è stato privato del diritto di determinare il luogo di dimora. Tramite un’ulteriore decisione supercautelare del 26 luglio 2019 anche la madre è stata privata provvisoriamente del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia. Entrambi i provvedimenti sono stati confermati con decisione del 27 agosto 2019.

C. Dopo un primo periodo di interruzione della frequenza scolastica, nell’anno 2020/2021 PI 1 ha portato a termine la quarta media ottenendo la licenza. Nel corso del 2021 ha iniziato un pretirocinio e il percorso terapeutico presso __________ si è concluso. Di conseguenza tramite decisione 22 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha disposto la modifica del collocamento, inserendo la ragazza presso il centro educativo per minorenni __________, in regime di esternato, dal 7 marzo 2022 (disp. 1). L’ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, è stato incaricato di valutare per la minore il bisogno di affidamento a terzi (disp. 2) e la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, essendo stato tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo (disp. 5).

D. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 18 marzo 2022, sostenendo che il provvedimento comprometterebbe la situazione della figlia, in quanto adottato contro la sua volontà. Il reclamante ha poi precisato che si sarebbe tenuto un incontro conoscitivo presso la struttura, che avrebbe potuto indurre PI 1 a “provare l’esternato”.

E. Il reclamo è stato intimato il 27 maggio 2022 all’Autorità di protezione e a PI 1 con un termine di 20 giorni per presentare osservazioni.

F. Con osservazioni 6/8 giugno 2022 PI 1 ha precisato di aver iniziato l’avvicinamento all’istituto con una frequenza di tre giorni a settimana. Essa ha sostenuto che ciò le causerebbe ansia, calo dell’umore e rabbia e di stare meglio a casa. Ha pertanto chiesto di annullare la decisione impugnata.

G. L’Autorità di protezione ha inoltrato le proprie osservazioni il 15/20 giugno 2022, rilevando che dall’emanazione della decisione impugnata PI 1 ha frequentato la fattoria __________ in regime di esternato tre mezze giornate a settimana e durante il mese di luglio era previsto un aumento a quattro mezze giornate. L’Ufficio dell’aiuto e della protezione, che segue il collocamento, ha comunicato che RE 1 avrebbe aderito al progetto, collaborando attivamente con la rete. L’Autorità di protezione ha pertanto chiesto la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., 2019, n. 1173-1739 pag. 1129-1132).

Nel caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).

Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit. n. 1745 pag. 1138). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1742 pag. 1133-1134).

Il collocamento del minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen). Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il diritto deve assicurare al minore l’adeguata protezione e le possibilità di sviluppo di cui gode normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che il collocamento sia messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n. 1815, pag. 1188).

Il collocamento in istituto non deve avere la priorità sul collocamento in famiglia affidataria con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale troppo forte tra il minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito difficile il ritorno del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA 2014, p. 41 e rif.).

Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).

2.1. Ai sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia: l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).

Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).

  1. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova “inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

  1. Nel caso in esame non è contestata la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, la cui decisione è regolarmente cresciuta in giudicato da anni, bensì la modifica del collocamento di PI 1 dalla Comunità __________, in internato, al collocamento, in regime di esternato, nella __________, con effetto dal 7 marzo 2022. La decisione impugnata riguarda quindi una modifica tendente ad adattare le misure di protezione a favore della ragazza, in considerazione delle circostanze (mutate dal 2019) e dell’età della minore (cfr. pag. 4).

In definitiva, vi sarebbe da chiedersi se il reclamo di RE 1 non sia da considerare irricevibile, ritenuto che il padre non fornisce motivazioni supportate da pareri di specialisti, giustifica scarsamente la sua opposizione alla decisione e non indica eventuali vantaggi che PI 1 trarrebbe nell’interrompere la frequentazione di un istituto, che invece appare a questa Camera come una soluzione idonea a sostenerla. Dagli atti si evince infatti chiaramente un disagio che ancora giustifica il bisogno di protezione della ragazza, che l’Autorità di protezione ritiene poter fornire con le misure decise, sulla base di pareri espressi dagli operatori che si occupano di lei da anni. Al proposito, si osserva che in un rapporto del 19 dicembre 2021 il direttore dell’istituto in cui si trovava precedentemente collocata ha concluso che “il rientro nella casa paterna era un’ipotesi a suo tempo scartata da tutti (…) tuttavia, qualora PI 1 confermasse la sua scelta di rientro nella casa del padre, non solo raccomandiamo, ma riteniamo essenziale, l’avvio di un supporto psicoterapeutico ed educativo ambulatoriale e domiciliare massiccio che sostenga sia PI 1 che il padre nel suo ruolo genitoriale, prendendo a carico non solo gli aspetti educativi ma anche quelli affettivi e psicologici”. In tal senso si è espresso anche l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, che in un resoconto 11 febbraio 2022 ha specificato di ritenere che “un rientro in famiglia comporterebbe un importante rischio di un ennesimo arresto evolutivo per PI 1”. La decisione impugnata appare pertanto nell’interesse della minore e a protezione del suo benessere, coerente con la misura già in essere e non contestata. Peraltro, dalle osservazioni presentate da PI 1 e dall’Autorità di protezione nella presente procedura risulta che l’integrazione nell’istituto sta avvenendo e troverebbe pure l’adesione del reclamante, ciò che ben illustra l’idoneità della decisione contestata e l’esigenza di confermarla, a prescindere dai dubbi sulla ricevibilità del reclamo, scarsamente motivato. Ad ulteriore conferma dell’adeguatezza delle misure adottate e della collaborazione (certamente positiva) da parte del padre e della figlia vi è infine la mancata replica alle suddette osservazioni, che il reclamante non ha quindi contestato.

  1. Visto quanto precede, il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico di RE 1.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 302 CC
  • art. 307 CC
  • art. 310 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 316 CC
  • art. 440 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 168 CPC

LPAmm

  • art. 99 LPAmm

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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