Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.07.2024 60.2024.49

Incarto n. 60.2024.49

Lugano 8 luglio 2024/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela Fossati

sedente per statuire sul reclamo 12/14.02.2024 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

il decreto 31.01.2024 della presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti con cui ha concesso all’Ufficio di sanità (a crescita in giudicato) di visionare gli atti dell’incarto penale a suo carico no. __________ e di estrarre tutte le copie necessarie (inc. __________);

richiamate le osservazioni 20/21.02.2024 e 21/22.03.2024 (duplica) del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis, 22/23.02.2024 e 25/26.03.2024 (duplica) dell’Ufficio di sanità nonché le osservazioni 01/05.03.2024 di PI 3 e PI 4 (entrambi patr. da: avv. PR 2, __________), tutte concludenti per la reiezione del gravame;

richiamata inoltre la replica 15/18.03.2024 di RE 1 con cui conclude confermando il suo reclamo;

richiamato infine lo scritto 20/21.02.2024 della presidente della Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. A seguito di una querela sporta il 20.06.2020 nei confronti, tra l’altro, di RE 1 – di professione infermiera – per varie ipotesi di reato, il Ministero pubblico ha aperto l’incarto MP __________.

b. Il 24.11.2022 il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) – preso atto della segnalazione 03.10.2022 del pubblico ministero ex art. 68b LSan – ha avviato formalmente un procedimento amministrativo a carico di RE 1 per determinare se occorreva adottare eventuali provvedimenti amministrativi e/o disciplinari in relazione ai fatti di cui al procedimento penale MP __________.

c. Con decreto 13.09.2023 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuta colpevole di danneggiamento, diffamazione ripetuta, calunnia, ingiuria ripetuta, coazione ripetuta ai danni di due persone e di falsità in documenti in relazione all’allestimento e all’utilizzo di un falso certificato medico, reati asseritamente commessi (in parte) in correità con un’altra persona, e meglio come descritto nel DA __________.

Il 19.09.2023 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato tempestiva opposizione.

d. Il 05.10.2023 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa 13.09.2023 (DA __________) e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

e. Il 21.11.2023 l’Ufficio di sanità – con riferimento al decreto di accusa emanato a carico di RE 1 e in virtù dei combinati art. 23, 53 e 59 LSan e dell’art. 101 cpv. 2 CPP – ha chiesto alla Pretura penale l’accesso all’intero incarto penale per valutare compiutamente la fattispecie (esercitando il DSS la vigilanza sulle professioni sanitarie ed essendo competente per adottare eventuali provvedimenti necessari per la tutela della sicurezza, della salute e della personalità dei pazienti e per la garanzia dell’esercizio della professione conformemente agli obblighi professionali, alle regole dell’arte medica e ai principi deontologici professionali).

f. Con scritto 29.11.2023 il magistrato inquirente ha comunicato alla Pretura penale di aderire alla richiesta, mentre il 07.12.2023 l’imputata ne ha postulato la reiezione (sostenendo tra l’altro che l’Ufficio di sanità non avrebbe dimostrato la sussistenza di un procedimento amministrativo a suo carico né la necessità di visionare gli atti dell’incarto penale).

g. Con replica 18.12.2023 l’Ufficio di sanità ha comunicato alla Pretura penale che il 24.11.2022 è stato aperto un procedimento amministrativo a carico di RE 1, precisando – tra l’altro – che la sua richiesta aveva lo scopo di determinare se i requisiti per il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione di libero esercizio concesso a quest’ultima fossero ancora dati, in particolare con riferimento all’art. 12 cpv. 1 lit. b LPSan e all’art. 56 cpv. 1 lit. b LSan.

h. Con decreto 31.01.2024 la presidente della Pretura penale ha accolto l’istanza, autorizzando un rappresentante dell’Ufficio di sanità (a crescita in giudicato della decisione) di visionare gli atti istruttori dell’incarto MP __________ presso la sua cancelleria e di estrarne tutte le copie necessarie.

La presidente della Pretura penale – riassunti brevemente i fatti alla base della richiesta e richiamato il tenore degli art. 101 cpv. 2 e 102 cpv. 1/2/3 CPP – ha evidenziato che all’Ufficio di sanità incombevano specifici doveri di vigilanza sull’esercizio delle attività sanitarie. Con riferimento agli art. 53, 56, 59 LSan, ha, tra l’altro, ricordato che all’autorità richiedente spettava il compito di decidere sulla revoca dell’autorizzazione (anche in via cautelare), in difetto dei requisiti di cui all’art. 56 LSan e nelle circostanze previste dall’art. 59 LSan. Ha pure richiamato l’obbligo di segnalazione delle autorità inquirenti al DSS ai sensi dell’art. 68 cpv. 3 LSan (recte art. 68b LSan) per tutelare la sicurezza dei pazienti. Ha concluso che nel caso concreto non si opponeva alcun interesse pubblico o privato preponderante alla richiesta dell’Ufficio di sanità “ritenuto che per valutare, com’è compito di questo ufficio, il requisito dell’essere degno di fiducia entra altresì in linea di conto la condotta privata” (decreto 31.01.2024, p. 3, inc. 50.2023.7). Il fatto poi che il procedimento penale non fosse ancora concluso non ostava di principio all’accoglimento dell’istanza, essendo l’autorità richiedente in grado di valutare sia lo stadio della procedura che le sue implicazioni giuridiche.

i. Con gravame 12/14.02.2024 RE 1 chiede la concessione dell’effetto sospensivo al giudizio impugnato e, in accoglimento dell’impugnativa, di annullare il decreto 31.01.2024 della Presidente della Pretura penale e di non concedere l’accesso agli atti all’Ufficio di sanità fino alla crescita in giudicato della decisione di merito.

La reclamante reputa anzitutto che il decreto impugnato violi l’obbligo di motivazione, sostenendo che dal consid. 1 al consid. 9 non “… fa altro che enumerare cronologicamente gli accadimenti procedurali e esaminare in teoria l’art. 101 CPP e gli art. 53, 56, 59, 68 LSan”, mentre soltanto nel consid. 10 si confronterebbe con il merito, senza indicare la ragione per la quale non vi sarebbe alcun interesse pubblico o privato preponderante che si oppone all’accesso agli atti (cfr. doc. CRP 1, p. 2).

In occasione dello scambio degli allegati in sede di Pretura penale, l’Ufficio di sanità non avrebbe indicato le ragioni sui cui si fonda la sua richiesta né motivato la sua urgenza di accedere agli atti. Ha pure omesso di precisare quali atti istruttori necessiterebbe per le sue incombenze, senza nemmeno specificare il suo ruolo di operatrice sanitaria.

Evidenzia altresì che il magistrato inquirente non ha notificato l’imminente chiusura dell’istruzione, ma ha deciso per l’emanazione di un decreto di accusa a suo carico e dunque soltanto dinanzi alla Pretura penale i fatti potranno essere esattamente chiariti. A questo stadio della procedura, l’esame degli atti dell’autorità richiedente potrebbe condurre, in maniera inevitabile, a giudizi amministrativi e disciplinari erronei e contrari alla verità, fondandosi su “prove e documenti monchi” (cfr. doc. CRP 1, p. 4).

Reputa pure che non vi sia alcuna urgenza per un intervento disciplinare prima del pubblico dibattimento: ella gestirebbe con successo un centro diurno per anziani e anche uno Spitex (senza alcuna lamentela).

j. Delle ulteriori argomentazioni, della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche si dirà, laddove necessario, in seguito.

in diritto

  1. Con decreto 14.02.2024 il presidente della Corte dei reclami penali non ha concesso al gravame il postulato effetto sospensivo (dal momento che la decisione impugnata avrebbe comunque prodotto i suoi effetti solo alla sua crescita in giudicato).

  2. 2.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2.

Il gravame, inoltrato il 12/14.02.2024 da RE 1 contro il decreto 31.01.2024 del presidente della Pretura penale è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP (cfr. decisione CRP 26.02.2013 consid. 1.3., inc. 60.2012.474).

2.3.

RE 1, imputata nel procedimento penale nel cui contesto l’Ufficio di sanità ha chiesto di esaminare gli atti, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha autorizzato l’autorità richiedente ad accedere agli atti dell’incarto penale che la riguarda personalmente.

2.4.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

  1. 3.1.

3.1.1.

Gli art. 101 e 102 CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, 3. ed., art. 101 CPP n. 4).

In merito all’accesso agli atti decide chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità interessata oppure, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti gli atti vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP). Colui che ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv. 3 CPP).

3.1.2.

Le autorità che non sono parti nel procedimento (cfr. art. 101 cpv. 1 CPP) possono esaminare gli atti ai sensi dall’art. 101 cpv. 2 CPP. Secondo questa disposizione altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali oppure amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici oppure interessi privati preponderanti.

Giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP e l’art. 194 cpv. 1/2 CPP tra il pubblico ministero e i tribunali penali, da un lato, e le altre autorità nei procedimenti penali, civili e amministrativi, dall’altro lato, sussiste un diritto all’esame degli atti generale e reciproco laddove le autorità richiedenti necessitano degli atti per l’evasione del loro procedimento e se interessi pubblici o privati preponderanti non siano d’ostacolo (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, 3. ed., art. 101 CPP n. 10; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 101 CPP n. 14/17).

L’art. 101 cpv. 2 CPP implica dunque anzitutto la necessità per l’autorità richiedente (che non è parte nel procedimento) di esaminare gli atti per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10), ove occorre però considerare le norme giuridiche speciali come ad esempio nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, del diritto fiscale oppure del Codice civile (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 15; BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22 e nota a piè di pagina 92).

L’autorità che richiede l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP deve dimostrare di avere un interesse rispettivamente spiegare brevemente per quale ragione gli atti potrebbero assumere rilevanza nel suo procedimento (ma non deve comprovare il loro effettivo utilizzo), poiché si tratta di chiarire – sulla base di informazioni e documenti – i punti ancora rimasti oscuri (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10).

L’accesso agli atti non può inoltre essere in contrasto con interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 17). La concessione dell’accesso agli atti presuppone dunque una ponderazione degli interessi (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 17). Per la valutazione degli interessi contrapposti si devono considerare, da un lato, l’interesse pubblico dell’importanza di uno svolgimento rapido e senza interruzioni del procedimento penale (messaggio 21.12.2005 sull’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1069) ed eventuali interessi pubblici o privati per la tutela del segreto oppure la protezione personalità (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22) e, dall’altro lato, gli interessi dello Stato nel perseguire i suoi ulteriori obiettivi (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 17 che rinvia a Pra 2021 n. 10 consid. 2.2.; cfr. anche decisione 23.06.2022 dell’Obergericht del Canton NW, consid. 2.5., BAS 22 4.).

Il principio di proporzionalità impone di verificare se i contrapposti interessi non possano essere tutelati con provvedimenti meno incisivi (BSK StPO – M. HANS / D. WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22).

Il diritto all’esame degli atti non presuppone la sussistenza di una sentenza di condanna (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 14 che rinvia a SJ 2013 I 78 consid. 4.4.).

3.2.

3.2.1.

La Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan, RS 811.21, entrata in vigore il 1°.02.2020) promuove – nell’interesse della sanità pubblica – la qualità della formazione nelle professioni sanitarie impartita nelle scuole universitarie e in altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30.09.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (art. 1 lit. a LPSan) e anche la qualità dell’esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle professioni di cui alla lit. a (art. 1 lit. b LPSan).

Giusta l’art. 2 cpv. 1 LPSan sono considerate professioni sanitarie ai sensi della citata legge le professioni di infermiere (lit. a); fisioterapista (lit. b); ergoterapista (lit. c); levatrice (lit. d); dietista (lit. e); optometrista (lit. f); osteopata (lit. g).

Il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione e la vigilanza sono di competenza dei Cantoni.

L’esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione del Cantone sul cui territorio è esercitata (art. 11 LPSan).

Ai sensi dell’art. 12 LPSan questa autorizzazione viene rilasciata se il richiedente possiede il relativo titolo di studio di cui al cpv. 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto (cpv. 1 lit. a); se è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione (cpv. 1 lit. b) e se padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione (cpv. 1 lit. c).

I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione all’esercizio della professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica oppure a oneri, sempre che questo sia necessario per garantire un’assistenza sanitaria di qualità elevata (art. 13 LPSan).

L’autorizzazione è revocata se le condizioni in base alle quali è stata concessa non sono più adempiute o se dopo la concessione dell’autorizzazione emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata (art. 14 cpv. 1 LPSan).

L’art. 19 cpv.1 LPSan prevede che, in caso di violazione delle prescrizioni della LPSan o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza cantonale può ordinare le seguenti misure disciplinari: un avvertimento (lit. a); un ammonimento (lit. b); una multa sino a 20'000 franchi (lit. c); un divieto temporaneo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo (lit. d); un divieto definitivo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per l’intero campo di attività o per una parte di esso (lit. e).

In caso di violazione degli obblighi professionali di cui agli art. 16 lit. b LPSan (approfondire ed estendere di continuo le proprie competenze attraverso l’apprendimento permanente) e 16 lit. e LPSan (praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente) possono essere pronunciate soltanto misure disciplinari di cui al cpv. 1 lit. a/b/c (art. 19 cpv. 2 LPSan).

Il divieto di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa (art. 19 cpv. 3 LPSan).

Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione all’esercizio della professione, vincolarla a oneri o sospenderla (art. 19 cpv. 4 LPSan).

3.2.2.

A livello cantonale la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) – il cui scopo è sancito dal suo art. 2 – definisce i principi generali applicabili al settore sanitario e stabilisce le disposizioni di polizia sanitaria, riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantonali e internazionali in materia sanitaria con effetto normativo (art. 1 cpv. 1 e 2 LSan).

Al DSS (art. 23 LSan), o ai servizi e uffici legittimati ad agire in sua vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della LSan, incombono specifici doveri di vigilanza sull’esercizio delle attività sanitarie.

Per quanto qui d’interesse, per gli operatori sanitari sono applicabili gli art. 53 ss. LSan (disposizioni che negli ultimi anni hanno subito delle modifiche anche per l’adeguamento alla LPSan).

L’esercizio nel Cantone di un’attività sanitaria relativa a pazienti umani (o animali) è sottoposto ad autorizzazione (art. 53 cpv. 1 LSan). L’autorizzazione viene rilasciata agli operatori sanitari di cui all’art. 54 LSan, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dai regolamenti (art. 53 cpv. 2 LSan). Qualsiasi tipo di attività sanitaria è in ogni caso sottoposto a vigilanza (art. 53 cpv. 3 LSan).

L’infermiere è considerato un operatore sanitario abilitato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, a titolo indipendente o dipendente, e può quindi ottenere il libero esercizio secondo la LSan (art. 54 cpv. 1 lit. b LSan).

Il Dipartimento (DSS) è l’autorità competente a concedere l’autorizzazione per l’esercizio di una professione sanitaria (art. 55 cpv. 1 LSan).

Giusta l’art. 56 LSan l’autorizzazione per l’esercizio di una professione sanitaria è concessa alle persone che sono titolari di determinati titoli di studio (cpv. 1 lit. a); sono degne di fiducia (cpv. 1 lit. b); possiedono i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione (cpv. 1 lit. c); hanno assolto un periodo di pratica di due anni, laddove ciò è previsto dai regolamenti di applicazione della LSan (cpv. 1 lit. d). Sono inoltre richiesti la padronanza della lingua italiana (cpv. 2 lit. a); una copertura assicurativa sufficiente per eventuali danni cagionati nell’ambito dell’attività professionale (cpv. 2 lit. b). Ove le circostanze lo esigono l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può chiedere, prima di concedere il libero esercizio di una professione sanitaria, l’assolvimento di un periodo di pratica professionale quale operatore sanitario dipendente; è riservato il diritto federale (cpv. 3). Se le condizioni previste per la sua concessione non sono soddisfatte l’autorizzazione è rifiutata o revocata; ove le circostanze lo esigono la decisione di revoca può essere resa immediatamente esecutiva a titolo cautelativo (cpv. 5). Sono riservate le disposizioni federali applicabili agli operatori sanitari soggetti alle leggi federali (cpv. 6).

I requisiti di cui all’art. 56 LSan sono da documentare (cfr., nel dettaglio, art. 56a cpv. 1 lit. a - lit g LSan). Sono riservati ulteriori accertamenti da parte dell’autorità competente mediante il coinvolgimento dell’istante, il contatto diretto con altre autorità o con i datori di lavoro dell’istante (art. 56a cpv. 2 LSan).

L’art. 58 LSan regola l’esercizio dipendente sotto la responsabilità di terzi.

In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della LSan o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare diverse misure disciplinari [avvertimento; ammonimento; multa fino a 20’000 franchi; divieto di libero esercizio della professione per sei anni al massimo (divieto temporaneo); divieto definitivo di libero esercizio della professione per l’intero campo d’attività o per una parte di esso] (art. 59 cpv. 1 lit. a – lit. e LSan). Esse corrispondono dunque alle misure disciplinari previste dall’art. 19 cpv. 1 lit. a - lit. e LPSan (cfr. consid. 3.2.1.).

Le suddette misure disciplinari sono pronunciate dal Dipartimento (DSS), sentito l’avviso della Commissione di vigilanza (art. 24 LSan), salvo nei casi di infrazione alle disposizioni sulla pubblicità, sull’obbligo di partecipare ai servizi di emergenza, sull’obbligo di aver concluso un’assicurazione di responsabilità civile e nei casi di esercizio abusivo (art. 59 cpv. 2 LSan). Ove le circostanze lo esigono il Dipartimento (DSS) può sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, l’autorizzazione (art. 59 cpv. 4 LSan). Nell’ambito del procedimento disciplinare è pure ammesso l’interrogatorio della parte; al riguardo si applicano per analogia gli art. 142-146 CPP, ritenuto che le autorità amministrative incaricate della vigilanza sono parificate alle autorità penali e gli interrogatori possono essere effettuati anche dai loro collaboratori (art. 59 cpv. 5 LSan). I provvedimenti e le sanzioni pronunciati in virtù dell’art. 59 LSan o delle disposizioni federali sono comunicate agli Ordini professionali e possono essere pubblicati sul Foglio ufficiale. Nei casi di particolare gravità possono parimenti essere comunicati alle strutture o servizi sanitari autorizzati nella misura in cui si tratti di potenziali datori di lavoro. In ogni caso, i motivi della misura disciplinare possono essere trasmessi unicamente nel singolo caso di comprovata necessità (art. 59 cpv. 5 LSan).

L’autorizzazione al libero esercizio delle professioni ex art. 54 cpv. 1 LSan è per principio valida fino al compimento del settantesimo anno di età (art. 60 cpv. 1 LSan).

Il Ministero pubblico notifica al Dipartimento, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale nei confronti di operatori sanitari, ad eccezione dei casi senza rilevanza per l’esercizio dell’attività sanitaria (art. 68b LSan).

3.3.

Si ha dunque che nel caso concreto l’Ufficio di sanità – quale autorità competente per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni cantonali per l’attività degli operatori sanitari e che, con il medico cantonale, vigila sul loro operato (cfr. www.ti.ch) conformemente alla LPSan e alla LSan – sia qualificabile come altra autorità ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP, non essendo parte al procedimento penale (inc. __________) e avendo chiesto alla Pretura penale di esaminarne gli atti per valutare eventuali misure amministrative/disciplinari a carico di RE 1, quale infermiera ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lit. a LPSan, come si vedrà in seguito.

  1. 4.1.

Con istanza 21.11.2023 l’Ufficio di sanità, fondandosi sugli art. 23, 53 e 59 LSan e sull’art. 101 cpv. 2 CPP, ha chiesto alla Pretura penale l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di RE 1 per valutare compiutamente la fattispecie.

Con decreto 31.01.2024 la presidente della Pretura penale ha accolto la richiesta, concludendo che nel caso in disamina non vi si opponevano interessi pubblici oppure privati preponderanti, considerato come per valutare se l’operatore sanitario sia degno di fiducia, l’Ufficio di sanità doveva prendere in considerazione anche la sua condotta privata.

Da parte sua la reclamante contesta la suddetta decisione, invocando una violazione dell’obbligo di motivazione. Sostiene, tra l’altro, che a questo stadio della procedura l’esame degli atti da parte dell’autorità richiedente sarebbe prematura in considerazione dell’incompletezza degli atti istruttori (con contenuto falso). Ciò potrebbe condurre a giudizi amministrativi e disciplinari errati. Gestirebbe, con successo, un centro diurno per anziani e uno Spitex.

4.2.

4.2.1.

Dal registro delle professioni sanitarie (GesReg) risulta che il 31.08.2016 è stata concessa a favore di RE 1 (__________), l’autorizzazione nel Canton Ticino all’esercizio della professione di infermiera sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della LPSan.

Si è detto che con il reclamo ella ha indicato di gestire, con successo, un centro diurno per anziani e anche uno Spitex.

4.2.2.

Come esposto al consid. 3.2.1., giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LPSan il rilascio della suddetta autorizzazione presuppone – tra l’altro – che il richiedente sia degno di fiducia e che offra la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile.

A tal proposito occorre rilevare che, secondo il messaggio concernente la Legge federale sulle professioni sanitarie del 18.11.2015 (p. 7157), il Cantone competente è libero di stabilire come intende verificare – quale condizione personale – il fatto che l’operatore sanitario richiedente sia degno di fiducia. Per quanto concerne l’affidabilità devono essere fissati requisiti elevati (nel messaggio viene pure richiamata la giurisprudenza nell’ambito corrispondente della LPMed, tra cui le decisioni TF 2P.231/2006 del 10.01.2007 consid. 9.2.; 2C_68/2009 del 14.07.2009 consid. 2.3.). Non è dunque solo determinante la condotta nell’ambito dell’attività professionale, ma pure quella che esula da essa. Inoltre, l’affidabilità si riferisce al rapporto dell’operatore sanitario richiedente con i pazienti, ma anche con le autorità. Il richiedente deve pure offrire la garanzia in termini psicofisici di un esercizio ineccepibile della professione, che può essere dimostrato con un certificato medico (messaggio concernente la Legge federale sulle professioni sanitarie del 18.11.2015, p. 7157).

L’autorizzazione viene invece revocata se le sue condizioni non sono più soddisfatte oppure se, dopo la sua concessione emergono fatti in base ai quali l’autorizzazione avrebbe dovuto portare al suo rifiuto (art. 14 cpv. 1 LPSan) [cfr. consid. 3.2.1.]. La decisione di revoca può essere resa immediatamente esecutiva a titolo cautelativo (art. 56 cpv. 5 LSan).

Per la revoca amministrativa di un’autorizzazione si applicano i principi generali del diritto amministrativo, in particolare il principio di proporzionalità e la garanzia del diritto di essere sentiti (messaggio concernente la Legge federale sulle professioni sanitarie del 18.11.2015, p. 7160).

4.2.3.

Si è detto che il 03.10.2022 il magistrato inquirente ha segnalato all’Ufficio di sanità l’apertura del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ a carico di RE 1 ai sensi dell’art. 68b LSan.

Con istanza 21.11.2023 l’Ufficio di sanità, richiamando il decreto di accusa emanato a carico di RE 1 così come le competenze del DSS giusta i combinati art. 23 (Dipartimento competente), 53 (autorizzazione e vigilanza) e 59 LSan (misure disciplinari) e anche 101 cpv. 2 CPP, ha chiesto l’accesso all’intero incarto penale e di ottenerne una copia per valutare compiutamente la fattispecie.

Con replica 18.12.2023 l’autorità ha, tra l’altro addotto, che lo scopo della sua richiesta era quello di stabilire se uno dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione al libero esercizio concesso ad RE 1 fosse ancora soddisfatto. Ha rilevato che vi erano ancora alcuni interrogativi sul suo agire in considerazione delle accuse mosse a suo carico e del requisito di cui all’art. 12 cpv. 1 lit. b LPSan rispettivamente dell’art. 56 cpv. 1 lit. b LSan, adducendo che “… per valutare questo criterio non è determinante non solo la condotta dell’operatore sanitario nell’ambito della sua attività professionale, bensì anche quella che esula da essa, segnatamente nella vita privata” (DONZALLAZ YVES, Traité de droit médical, Volume II – Le medecin et le soignants. … 2021. Par. 2886” (p. 2).

Con le sue osservazioni 22/23.02.2024 l’Ufficio di sanità evidenzia, tra l’altro, che il DSS – quale autorità di vigilanza sulle professioni sanitarie – deve, di principio e in ogni fase dell’istruttoria, tenere conto degli sviluppi del procedimento penale, invocando il principio dell’accertamento d’ufficio dei fatti ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPAmm e l’obbligo di collaborazione tra autorità amministrative e giudiziarie ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 LPAmm. Reputa (richiamando quanto indicato nel decreto impugnato in merito agli art. 56 e 59 LSan) che nel caso concreto, a tutela della sicurezza dei pazienti, non si oppone alcun interesse pubblico o privato all’esame degli atti e non occorre nemmeno attendere la conclusione del procedimento penale.

4.2.4.

Visto quanto precede, nel caso concreto è pacifico che l’Ufficio di sanità abbia sufficientemente giustificato (sia dinanzi alla Pretura che in questa sede) un interesse ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP per accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto __________ a carico di RE 1 quale infermiera/operatrice sanitaria ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lit. a LPSan e dell’art. 54 cpv. 1 lit. b LSan, avendo spiegato, in maniera comprensibile, per quale ragione gli atti potrebbero essere potenzialmente utili al suo procedimento amministrativo. A fronte di ciò non era necessario che l’autorità richiedente indicasse nel dettaglio gli atti istruttori da esaminare, essendo peraltro (stata) all’oscuro del loro effettivo contenuto (cfr. consid. 3.1.2.).

È pure manifesto che, in considerazione delle sue competenze in materia di rilascio e di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale e delle accuse mosse a carico di RE 1 (cfr. DA __________), l’autorità richiedente è tenuta – in ogni fase del procedimento penale (poiché in continuo sviluppo) – ad intervenire tempestivamente per verificare se le condizioni su cui si fondava la concessione dell’autorizzazione in favore di RE 1 siano ancora soddisfatte giusta i combinati art. 12 cpv. 1 lit. b e 14 cpv. 1 LPSan (cfr. consid. 3.2.1.) in relazione con gli art. 56 e 59 LSan (cfr. consid. 3.2.2.).

L’autorità richiedente dovrà dunque verificare se RE 1, imputata nel procedimento penale sfociato nel DA __________ (sub iudice presso la Pretura penale) sia ancora degna di fiducia e se possa ancora offrire la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile – ove occorre considerare sia la sua condotta professionale che quella personale (cfr. consid. 4.2.2.) – in relazione all’autorizzazione concessale il 31.08.2016 per esercitare, nel Canton Ticino, la professione di infermiera ai sensi della LPSan, con la gestione di un centro diurno e di uno Spitex (cfr. doc. CRP 1, p. 7).

Dagli atti dell’incarto penale – visti i capi d’imputazione del DA __________ – potrebbero emergere elementi utili per l’evasione del suo procedimento amministrativo (giusta i combinati art. 12 e 14 LPSan in relazione agli art. 56 e 59 LSan).

Nel caso concreto il considerevole interesse pubblico dell’Ufficio di sanità – la tutela della sanità pubblica e la garanzia della qualità dell’assistenza sanitaria ai sensi della LPSan – prevale manifestamente sugli interessi privati (protezione della personalità e tutela del segreto) di RE 1 quale infermiera ai sensi della LPSan con l’autorizzazione all’esercizio nel Canton Ticino.

Si rileva ad ogni modo che con il decreto impugnato la presidente della Pretura penale ha autorizzato unicamente un rappresentante dell’Ufficio di sanità (peraltro tenuto al segreto professionale), a visionare gli atti dell’incarto penale presso la cancelleria e ad estrarre soltanto le copie necessarie. Non si può dunque ritenere che si tratti di una ricerca indiscriminata di informazioni e/o di atti dell’autorità richiedente (CR CPP – J. FONTANA, 2. ed., art. 101 CPP n. 6). Del resto la reclamante nemmeno indica quali atti istruttori sarebbero eventualmente da escludere dall’esame degli atti dell’autorità richiedente.

Il procedimento penale è ancora pendente presso la Pretura penale in attesa di giudizio: l’interesse pubblico dell’importanza di uno svolgimento rapido e senza interruzioni del procedimento penale non viene in tal modo interrotto oppure ostacolato.

Va inoltre tenuto presente che vale comunque la presunzione d’innocenza fintanto che RE 1 non sia condannata con decisione passata in giudicato (art. 10 cpv. 1 CPP).

Non va del resto dimenticato che un’eventuale sanzione disciplinare o amministrativa (provvisoria o definitiva) a carico di RE 1 (tra cui la revoca dell’autorizzazione all’esercizio), che si fonda sugli atti istruttori dell’incarto penale __________ messi a disposizione dalla Pretura penale all’Ufficio di sanità, è ad ogni modo impugnabile alle autorità competenti: in questo contesto ella potrà, se del caso, far valere la pretesa incompletezza dell’incarto penale tale da non giustificare una sua sanzione (cfr. decisioni TF 1B_501/2018 del 10.12.2018 consid. 2.2.; 1B_241/2016 del l’11.10.2016 consid. 1.5.). A fronte di ciò, la sola messa a disposizione (da parte della Pretura penale) degli atti istruttori del procedimento penale necessari all’Ufficio di sanità per la trattazione del suo procedimento amministrativo a carico di RE 1 non potrà quindi influire sulla sua carriera professionale di infermiera, ma piuttosto un’eventuale decisione amministrativa/disciplinare (cfr. decisione 23.06.2022 dell’Obergericht del Canton NW, consid. 2.7., BAS 22 4).

Va infine ricordato che, come da costante prassi, nell’evasione delle sue incombenze, l’Ufficio di sanità dovrà evidentemente tenere conto dello stadio (non finale) del procedimento penale.

Ne discende che l’argomentazione della reclamante secondo cui l’esame degli atti dell’Ufficio di sanità, a questo stadio della procedura, potrebbe condurre inevitabilmente a decisioni amministrative e disciplinari errate, fondandosi “su prove e documenti monchi e quindi falsi nella sostanza che descrivono” (cfr. doc. CRP 1, p. 4) è priva di fondamento [sia con riferimento al fatto che a carico della coimputata sia stato emanato un separato decreto di accusa, sia al fatto che il magistrato inquirente abbia deciso di emanare un decreto di accusa (avendo reputato l’istruzione completa) ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP, ma anche alle due perizie psichiatriche e alla sentenza di condanna allegate al reclamo che potranno, se del caso, essere prodotte in sede amministrativa].

In queste circostanze, la conclusione della presidente della Pretura penale secondo cui “… In concreto, nessun interesse pubblico o privato preponderante si oppone all’esame degli atti da parte dell’Ufficio di sanità, ritenuto che per valutare, com’è compito di questo ufficio, il requisito dell’essere degno di fiducia entra altresì in linea di conto la condotta privata. D’altro canto il fatto che il procedimento penale non sia ancora concluso non osta di principio all’accoglimento della richiesta, ritenuto che l’autorità istante è in grado di valutare lo stadio a cui si trova il procedimento e le sue implicazioni giuridiche” (decreto 31.03.2024, p. 3, inc. 50.2023.7)] è dunque condivisibile, avendo correttamente applicato l’art. 101 cpv. 2 CPP in relazione agli art. 12 cpv. 1 lit b e 14 LPSan e anche agli art. 56 cpv. 1 lit. b e 59 LSan.

Il decreto impugnato – che va comunque letto e interpretato nel suo insieme – non viola pertanto l’obbligo di motivazione.

La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti e il decreto impugnato deve essere tutelato.

  1. Il gravame è respinto.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà agli accusatori privati PI 3 e PI 4 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 in rel. con l’art. 432 cpv. 2 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 101, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, , la quale rifonderà a PI 3 e PI 4, complessivi CHF 300.-- (trecento) a titolo di indennità.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notif

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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