Incarto n. 60.2024.167
Lugano 3 ottobre 2024/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela Fossati
sedente per statuire sul reclamo 14/17.06.2024 – completato il 26/27.06.2024 – presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
il decreto 03.06.2024 del procuratore pubblico Francesca Nicora con cui ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un difensore d’ufficio (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 26/27.06.2024 del procuratore pubblico, con cui – esponendo alcune considerazioni e confermando la decisione impugnata – chiede di respingere il reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 25.02.2024, presso gli uffici del Comando della Legione carabinieri “__________”, Stazione di __________, RE 1 ha sporto denuncia orale contro ignoti, dichiarando di essere stato vittima di un furto, tra le ore 10:30 e le ore 14:15, a __________, in Via __________, presso un parcheggio incustodito, dell’autovettura marca Fiat modello 500, targata __________, n. di telaio __________, di sua proprietà.
b. Il 26.02.2024 RE 1 si è presentato presso il posto di gendarmeria di __________ per segnalare il furto dell’autovettura.
c. Il 28.02.2024 RE 1 (con l’apposito formulario) ha pure sporto denuncia alla Polizia cantonale contro ignoti in merito all’asserito furto, indicando nondimeno che l’autovettura gli era stata concessa in leasing, che al momento del furto era presente anche la figlia __________ e che non gli era stata sottratta altra refurtiva.
Sempre il 28.02.2024 RE 1 è stato sentito dalla polizia, in veste di persona informata sui fatti, mentre il 27.04.2024 la figlia __________ è stata interrogata dalla polizia (dapprima come persona informata sui fatti e poi in veste di imputata) in merito all’asserito furto.
d. Con scritto 03/06.05.2024 l’avv. PR 1 ha informato il pubblico ministero che RE 1 e __________ “… si sono rivolti al sottoscritto per essere patrocinati nell’ambito del procedimento penale aperto a loro carico … relativo al furto della Fiat 500L avvenuto a __________ il 25 febbraio 2024” (AI 1).
Allo stesso tempo il legale ha chiesto di essere nominato difensore d’ufficio di “entrambi gli imputati” poiché privi delle risorse economiche necessarie, esponendo le seguenti considerazioni:
“Faccio notare che se l’ipotesi accusatoria fosse quella di truffa, per il sig. RE 1 ci sarebbe l’espulsione obbligatoria. La difesa invece si impone per la signora __________, data la sua giovane età” (AI 1, con la documentazione allegata).
Ha infine addotto di aver informato in merito il cpl __________ (che avrebbe verbalizzato __________ la settimana precedente).
e. Il 07.05.2024 è stato aperto l’incarto MP __________.
f. ll 10.05.2024 è stata aperta l’istruzione penale nei confronti, tra l’altro, di RE 1 per il reato di truffa in relazione all’asserito furto del veicolo Fiat 500 targato __________.
g. Il 10.05.2024 il procuratore pubblico, preso atto del suo scritto 03/06.05.2024, ha informato l’avv. PR 1 che da un esame sommario dell’incarto sussisteva un conflitto d’interessi ex art. 12 lit. c LLCA per il doppio patrocinio, che impediva ad RE 1 e a __________ di essere assistiti dallo stesso difensore, assegnandogli un termine per formulare eventuali osservazioni in merito.
h. Il 21.05.2024 l’avv. PR 1 ha in particolare informato il procuratore pubblico che la sua richiesta di essere nominato quale difensore d’ufficio si sarebbe limitata a favore di RE 1.
i. Con decreto 03.06.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 03.05.2024, rettificata il 21.05.2024, di RE 1 intesa alla nomina di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1 siccome non si trattava di un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 ss. CPP (e, contrariamente a quanto indicato dal suo difensore, per il reato di truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CPP non era prevista alcuna espulsione ex art. 66a CP); si trattava di un caso bagatella, in quanto la fattispecie non presentava in fatto oppure in diritto difficoltà a cui l’imputato non avrebbe potuto far fronte da solo. Non si imponeva dunque una difesa d’ufficio.
j. Il 06.06.2024, dando seguito, in modo parziale, alla sua richiesta 05.06.2024 di ottenere copia del verbale del procedimento e di tutti i verbali d’interrogatorio, il procuratore pubblico ha trasmesso all’avv. PR 1 copia del verbale d’interrogatorio 27.02.2024 (recte 28.02.2024) di RE 1.
k. Con gravame 14/17.06.2024 (con allegata diversa documentazione) RE 1 chiede di riformare il dispositivo del decreto 03.06.2024 del procuratore pubblico, nel senso di accogliere la sua istanza 03.05.2024 con la designazione dell’avv. PR 1 quale suo difensore d’ufficio. Chiede altresì di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di reclamo con la designazione dell’avv. PR 1 quale suo patrocinatore d’ufficio. Le sue motivazioni possono essere così riassunte:
Il reclamante rimprovera, in generale, al procuratore pubblico di aver violato il diritto e di aver accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti per non avergli concesso una difesa d’ufficio.
Egli, esposti i fatti, rileva come il suo legale non abbia una visione chiara in merito alle accuse mosse nei suoi confronti, dal momento che ha potuto accedere soltanto al suo verbale d’interrogatorio di polizia. Al proposito chiede di ottenere l’accesso agli atti nella procedura di reclamo per completare il suo gravame in sede di replica.
Reputa, esponendo quando sancito dall’art. 130 CPP, che la fattispecie in esame rientri nei casi di difesa obbligatoria, essendo cittadino italiano e quindi a rischio di espulsione in caso di una sua condanna per il reato di truffa. L’art. 130 lit. b CPP (contrariamente a quanto indicato dal procuratore pubblico) includerebbe anche i casi di espulsione facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP. Richiama, al riguardo, la dottrina del Commentario basilese del CPP. A suo dire, in una fase così embrionale del procedimento penale, sarebbe delicato determinare il fatto che egli non subirà alcun rischio di espulsione. Evidenzia altresì di non essere ancora stato sentito dal procuratore pubblico (essendo stato esperito un unico verbale d’interrogatorio dalla polizia), che avrebbe dovuto ammettere la sua richiesta di ottenere la nomina di un difensore d’ufficio, dal momento che, nel caso in disamina, le condizioni per una difesa obbligatoria sarebbero adempiute e considerato che egli sarebbe pure sprovvisto dei mezzi necessari (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP).
Il reclamante lamenta che il procuratore pubblico non avrebbe motivato la sua decisione con riferimento al fatto di aver reputato il caso come bagatellare. Avrebbe pure dimenticato “… di considerare altri elementi determinanti attinenti all’effettive difficoltà con cui dovrà confrontarsi…” (doc. CRP 1, p. 7).
Dal suo verbale d’interrogatorio di polizia risulterebbe che la fattispecie sia “tutt’altro che chiara”: la sua deposizione non permetterebbe di procedere alla ricostruzione dei fatti che avevano portato al preteso furto del veicolo e pertanto l’esito del procedimento penale non sarebbe per nulla certo (doc. CRP 1, p. 7). L’accertamento dei fatti meriterebbe dunque ulteriori approfondimenti, di modo che non si potrebbe privarlo dell’assistenza di un legale.
La sussunzione al reato di truffa ipotizzato a suo carico non sarebbe semplice, soprattutto dal profilo giuridico (non essendo cognito in materia; sussunzione che egli non sarebbe in grado di risolvere e sostenere da solo dinanzi alla magistratura). Già solo per questi motivi il procuratore pubblico avrebbe dovuto istituire una difesa obbligatoria in suo favore.
Egli, terminato le scuole d’obbligo in Sicilia, avrebbe dapprima concluso la formazione di saldatore e poi lavorato come operaio presso diverse ditte. Sarebbe dunque “… una persona semplice, molto pratica, non avvezza a confrontarsi con procedure e scritti che mai l’hanno occupato nella sua vita professionale o privata” (doc. CRP 1, p. 7).
In merito al suo diritto di ottenere la nomina di un difensore d’ufficio, il reclamante evidenzia come la situazione finanziaria del suo nucleo familiare (con moglie e quattro figli a carico e con una sola entrata mensile) sia precaria poiché confrontato con attestati di carenza beni per complessivi CHF 110'519.50 ed esecuzioni per complessivi CHF 42'931.00.
L’esito del procedimento penale a suo carico potrebbe avere un impatto sconvolgente sulla sua vita con il rischio di essere licenziato e di non trovare un lavoro stabile, ma anche con il rischio di essere espulso e di essere allontanato dalla moglie e dai quattro figli adolescenti. Per questi motivi reputa che non vi sarebbe alcun dubbio che si tratti di una difesa obbligatoria e che debba essergli concessa una difesa d’ufficio.
l. Con scritto 26/27.06.2024 il reclamante ha prodotto, a titolo di complemento, la documentazione per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria nella presente procedura.
m. Come esposto in entrata, con le proprie osservazioni 26/27.06.2024 il procuratore pubblico, confermando la sua decisione, chiede la reiezione del gravame.
Il magistrato inquirente rileva – tra l’altro – che, allo stadio attuale della procedura, nei confronti di RE 1 è stato ipotizzato il reato di truffa in relazione al preteso furto del veicolo Fiat 500 targato __________, che la fattispecie sarebbe limitata all’ipotesi di truffa in connessione con la denuncia inerente al furto del veicolo Fiat 500 (reputandola dunque bagatellare e sprovvista di difficoltà fattuali e giuridiche) e che l’espulsione obbligatoria di cui all’art. 66a CP è prevista unicamente in caso di truffa per mestiere (art. 66a cpv. 1 lit. c CP), rispettivamente in caso di truffa commessa ai danni dello Stato (art. 66a cpv. 1 lit. e / lit. f CP), ipotesi di reato attualmente non al vaglio degli inquirenti.
n. Delle ulteriori motivazioni del reclamante e del procuratore pubblico si dirà, laddove necessario, in seguito.
o. Il 30.08.2024 è stato acquisito agli atti il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 28.08.2024 (inc. MP __________).
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame datato 13.06.2024, inoltrato il 14/17.06.2024 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto 03.06.2024 (inc. MP __________) del procuratore pubblico con il quale ha respinto la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 32).
1.3.
RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ [avendo il 10.05.2024 il procuratore pubblico decretato l’apertura dell’istruzione a suo carico ex art. 309 CPP per il reato di truffa (BSK StPO – M. ENGLER, op. cit., art. 111 CPP n. 2a)] e destinatario della decisione mediante la quale gli è stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
1.4.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.1.1.
Giusta i combinati art. 129 e 127 cpv. 1/4/5 CPP in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore (difensore di fiducia) oppure – fatto salvo l’art. 130 CPP – di difendersi da sé (decisione TF 7B_220/2022 del 23.02.2024 consid. 4.1.).
2.1.2.
L’art. 130 CPP disciplina la difesa obbligatoria. Ai sensi di questa norma l’imputato ha, tra l’altro, diritto a un difensore se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione (lit. b).
Questa disposizione è correlata all’art. 337 cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria), dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17).
A tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I 164 consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21).
Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.).
2.1.3.
Anche un’imminente espulsione può richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 66a CP sia quando è facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP (cfr., per ulteriori dettagli, BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17a/17b; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 24).
Non vi è alcun rischio di espulsione in applicazione dell’art. 130 lit. b CPP se il reato ipotizzato non è compreso nell’elenco dell’art. 66a cpv. 1 CP, se il pubblico ministero è intenzionato a risolvere la questione con un decreto di accusa, per cui non può emettere un provvedimento di espulsione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17c) oppure quando non promuove l’accusa o rinuncia alla richiesta di espulsione (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.).
L’Alta Corte ha al riguardo stabilito che una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP può essere riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Svizzera da molto tempo, che sono radicati sul territorio elvetico e che non hanno praticamente più legami con l’estero (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.).
2.1.4.
La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.).
2.2.
2.2.1.
Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).
Le due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1. e rif.).
I criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741). Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria, a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti).
Per determinare se il caso presenta difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e rif.).
Secondo la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente, ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio, quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 132 CPP n. 11/12).
Per stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).
2.2.2.
L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, e quindi è da reputare indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero se non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 8).
Determinante, per stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda inerente alla nomina di un legale, che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23).
Con decreto 03.06.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di RE 1 intesa alla nomina di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1 siccome non si trattava di una difesa obbligatoria, bensì di un caso bagatella poiché la fattispecie non presentava in fatto o in diritto difficoltà a cui egli non avrebbe potuto far fronte da solo.
3.2.
Il reclamante contesta questa conclusione. Si tratterebbe, al contrario, di un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP in considerazione del reato ipotizzato a suo carico (la cui sussunzione, dal profilo giuridico, non sarebbe semplice), della sua cittadinanza italiana (con il rischio di espulsione), ma anche della sua formazione. Reputa altresì di avere diritto alla designazione di un difensore d’ufficio, essendo chiaro il suo stato d’indigenza. Inoltre l’esito del procedimento penale potrebbe avere delle gravi ripercussioni sulla sua situazione personale, familiare e anche professionale.
3.3.
Si è detto che nei confronti di RE 1 è stato ipotizzato il reato di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK StGB – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, 4.ed., art. 146 CP n. 41 ss.)] in relazione all’asserito furto del veicolo Fiat 500 targato __________ (cfr. in fatto consid. f.)
Come indicato al consid. 2.1.2., non è decisiva la sanzione massima prevista dalle norme applicabili nel caso specifico, bensì la pena (o eventualmente la misura) ragionevolmente prevedibile tenuto conto delle circostanze specifiche del caso concreto.
Nello specifico è manifesto che il magistrato inquirente abbia escluso l’applicazione dell’art. 130 CPP, avendo precisato che – allo stadio attuale della procedura – l’ipotesi di reato a carico dell’imputato si limiti alla truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP in relazione al preteso furto del veicolo e avendo peraltro reputato che la fattispecie in esame rientrasse nei casi bagatellari. Se ne deduce che, ad oggi, nell’ipotesi in cui il procuratore pubblico dovesse prospettare una condanna a carico di RE 1, la proposta di pena sarebbe sicuramente inferiore a un anno (art. 130 lit. b CPP).
Non vi è nemmeno un imminente rischio di espulsione per l’imputato giusta l’art. 130 lit. b CPP, considerato come il reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP non sia contemplato dall’art. 66a CP, disposizione che come l’art. 66abis CP, presuppone, tra l’altro, una condanna dello straniero (cfr. BSK StGB – M. ZURBRÜGG / C. HRUSCHKA, op. cit., art. 66a CP n. 2 ss. e art. 66abis CP n. 2).
Va inoltre tenuto presente che, ad oggi, in considerazione della pena prospettata, il procuratore pubblico sembra essere intenzionato a risolvere la questione, se del caso, con l’emanazione di un decreto di accusa a carico dell’imputato, escludendo dunque un eventuale provvedimento di espulsione a carico di RE 1 (cfr. consid. 2.1.3.).
Ne discende che, allo stadio attuale della procedura, nel caso in disamina non si giustifica in alcun modo una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP.
Il reclamante reputa come il decreto impugnato non sia nemmeno condivisibile sotto il profilo dell’art. 132 cpv. 2 CPP, poiché il magistrato inquirente non ha indicato per quale ragione si tratterebbe di un caso senza particolari difficoltà in fatto e in diritto, essendo tra l’altro alla presenza di una fattispecie non chiara.
4.2.
Si ricorda che il 10.05.2024 a carico, tra l’altro, di RE 1 è stato aperto un procedimento penale per titolo di truffa in relazione alla sua denuncia sporta il 25.02.2024 a __________ e quella sporta il 28.02.2024 alla Polizia cantonale per il preteso furto del veicolo Fiat 500 targato __________ (cfr. in fatto consid. a./c./f.; inc. MP 2024.4067).
Occorre al proposito evidenziare che il 28.02.2024 RE 1 è stato interrogato, da un agente della polizia, in veste di persona informata sui fatti, essendo stata aperta una procedura investigativa di polizia nei confronti di ignoto/i per titolo di furto, danneggiamento e furto d’uso di un veicolo con riferimento al furto dell’autovettura Fiat 500 targata __________ asseritamente avvenuto il 25.02.2024, tra le ore 10.30 e le ore 14:15, a __________.
Dal verbale risulta che egli sia riuscito a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande dell’agente interrogante, che peraltro erano semplici. Egli ha altresì potuto esercitare compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di avere le capacità di esporre la propria versione dei fatti in relazione al preteso furto dell’autovettura, senza l’assistenza di un difensore.
Il 27.04.2024 è stata pure interrogata, in due occasioni, la figlia __________ (dapprima come persona informata sui fatti e poi come imputata).
Il 03.05.2024 sia RE 1 che la figlia hanno conferito mandato all’avv. PR 1 per assisterli “nell’ambito del procedimento penale relativo al furto della 500 L, __________ avvenuto a __________ __________” (procura annessa allo scritto 03/06.05.2024, AI 1). Il legale ha chiesto di essere nominato difensore d’ufficio di entrambi “gli imputati”, rilevando che se a loro carico venisse ipotizzato il reato di truffa “… per il sig. RE 1 ci sarebbe l’espulsione obbligatoria. La difesa invece si impone per la signora __________, data la sua giovane età” (AI 1) e di aver informato al riguardo il cpl _____________ che ha verbalizzato __________ la settimana precedente.
Si ha dunque che, nonostante non abbia ancora potuto accedere a tutti gli atti del procedimento penale, RE 1 è ben a conoscenza dei fatti accaduti il 25.02.2024 in merito al preteso furto dell’autovettura, vicenda in cui è stata pure coinvolta sua figlia.
Si deve inoltre aggiungere che al momento dell’inoltro della richiesta dell’avv. PR 1 di essere nominato difensore d’ufficio, tra l’altro, di RE 1, ma anche della presentazione del reclamo 14/17.06.2024, il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ si trovava ancora allo stadio delle indagini preliminari: i fatti scaturiti dalla denuncia di RE 1 – peraltro chiari e delineati – erano ancora da istruire.
Nemmeno allo stadio attuale della procedura è necessaria, nel caso concreto, l’assistenza di un difensore: dal rapporto d’inchiesta di polizia 28.08.2024, acquisito agli atti il 30.08.2024 (comprensivo dei verbali d’interrogatorio di polizia di RE 1 e di __________) emerge manifestamente come la fattispecie sia semplice, comprensibile e ben circoscritta, che non presenta difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da necessitare specifici approfondimenti, anche per una persona non cognita di diritto. Il reato di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP, contrariamente a quanto sostiene il suo legale, non è giuridicamente complesso.
Ad oggi, non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non sia in grado di tutelare da solo i suoi interessi e di seguire personalmente il procedimento a suo carico, anche senza l’ausilio di un legale. Il fatto che egli sia una persona semplice senza alcuna esperienza in ambito giuridico, avendo conseguito la formazione di saldatore ed esercitato la propria attività lavorativa come operaio per diverse ditte, non sono motivi sufficienti per concludere che egli non abbia le capacità di seguire personalmente il procedimento penale a suo carico e che non sia concretamente in grado di difendersi da solo dinanzi al pubblico ministero e/o alla Pretura penale, oltre a esporre la propria versione dei fatti in merito al preteso furto della vettura. Si può inoltre reputare che egli abbia perfettamente compreso i fatti (chiaramente delineati) che gli sono stati imputati in un secondo tempo, senza necessitare la presenza di un legale, come emerge dal suo verbale d’interrogatorio di polizia.
In queste circostanze, allo stadio attuale della procedura, si può concludere che RE 1 sia in grado di seguire personalmente il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ a suo carico, anche senza l’ausilio di un legale, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi.
4.3.
Giova ad ogni modo evidenziare che, secondo il principio della verità materiale, le autorità penali devono accertare d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato ed esaminare con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 CPP). Di modo che, qualora nel prosieguo del procedimento dovessero emergere difficoltà di RE 1 nella conduzione personale del caso (inc. MP __________), il procuratore pubblico (o, se del caso, il giudice di merito) potrà, se ne saranno dati i presupposti, designare all’imputato un difensore d’ufficio.
4.4.
Nel caso in disamina, allo stadio attuale della procedura, difettando il presupposto della necessità di un difensore per tutelare i suoi interessi, si può prescindere dall’esame dello stato di indigenza di RE 1 quale altra condizione (cumulativa) ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
Visto quanto precede, il gravame deve essere respinto. La richiesta di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio presentata in questa sede da RE 1 deve essere respinta, essendo il gravame fin dall’inizio privo di possibilità di successo.
5.2.
La tassa di giustizia, contenuta al minimo in considerazione della sua situazione finanziaria, e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera