Incarto n. 60.2024.120
Lugano 30 settembre 2024/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela Fossati
sedente per statuire sul reclamo 02/03.05.2024 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 23.04.2024 del procuratore pubblico Anna Fumagalli che ha respinto la sua istanza di restituzione del termine per presentare opposizione al decreto di accusa 11.12.2023 emanato a suo carico (DA __________);
richiamate le osservazioni 10/13.05.2024 del procuratore pubblico, con cui – apportando alcune considerazioni – chiede di confermare la decisione impugnata, rimettendosi comunque al prudente giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 25.09.2023, alle ore 19:23, in territorio di __________, sull’autostrada __________, si è verificato un incidente della circolazione stradale avente quale unico protagonista RE 1, conducente dell’autocarro targato __________, e meglio come descritto nel rapporto di costatazione 27.10.2023 della Polizia cantonale.
La stessa sera RE 1 è stato interrogato da un agente di polizia in veste di imputato per titolo di infrazione alle norme della circolazione e guida in stato di inattitudine.
Dal verbale risulta, tra l’altro, che l’imputato ha deciso di difendersi da sé, confermando di aver compreso i suoi diritti [“La persona interrogata rinuncia espressamente alla presenza di un difensore. Ha preso atto che se dati gli estremi della difesa obbligatoria, e non ha un difensore di fiducia o privo di mezzi, e la sua difesa s’impone ha diritto a un difensore d’ufficio”; e ancora: “Inoltre ha il diritto di designare a sue spese un difensore di fiducia. Se sono dati gli estremi di una difesa obbligatoria ed è sprovvisto di un difensore di fiducia, oppure se è sprovvisto dei mezzi necessari e la sua difesa s’impone, ha diritto alla designazione di un difensore d’ufficio da parte di chi dirige la procedura (Procuratore Pubblico)” [VI 25.09.2023, p. 1, AI 1].
Il 06.11.2023 è stato aperto l’incarto __________ e acquisito agli atti il surriferito rapporto di polizia.
b. Con decreto 11.12.2023 il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine [“per aver condotto l’autocarro Mercedes targato __________ essendo in stato di spossatezza (colpo di sonno) così come da lui stesso ammesso a verbale di polizia”] e infrazione alle norme della circolazione [“per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in un cantiere autostradale, negligentemente omesso di avvistare per tempo la segnaletica da cantiere perdendo conseguentemente la padronanza di guida, cozzando dapprima contro la barriera “Varioguard” continuando poi la sua corsa sulla corsia lenta, momentaneamente chiusa al traffico, urtando contro la barriera protettiva sita sulla sua destra”], reati commessi in relazione all’incidente della circolazione occorso a __________, sull’autostrada __________, il 25.09.2023. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 4'050.00 (45 aliquote da CHF 90.00/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova due anni, alla multa di CHF 700.00 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).
Il decreto è stato intimato, per lettera raccomandata, il medesimo giorno.
c. Con e-mail 25.01.2024 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico di ottenere copia del decreto di accusa (avendo smarrito il documento). Il giorno successivo il pubblico ministero ha dato seguito alla sua richiesta.
d. Con scritto 30/31.01.2024 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, si è opposto al decreto.
Allo stesso tempo egli ha trasmesso al pubblico ministero un’istanza (separata) di restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP (con allegata diversa documentazione).
Ha dapprima sostenuto (richiamando, tra l’altro, gli art. 94, 130 lit. b, 132 cpv. 1 lit. b / cpv. 2 / cpv. 3 CPP e la giurisprudenza) di aver compreso la portata e le conseguenze giuridiche (penali, amministrative, finanziarie e professionali) del decreto di accusa emanato a suo carico, solo dopo aver consultato il suo legale (il 29.01.2024), e non al momento della sua ricezione. Ha poi reputato che in occasione del suo unico interrogatorio dinanzi alla polizia avrebbe dovuto beneficiare di una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP [sia per la complessità della procedura (anche in relazione alle accuse mosse nei suoi confronti) e le possibili ripercussioni sulla sua vita privata e professionale (essendo camionista, con moglie e due figli a suo carico), sia per il fatto di non aver compreso appieno le conseguenze giuridiche a cui sarebbe andato incontro, ma anche per il fatto che il preteso colpo di sonno non sarebbe stato concretamente comprovato, avendo pure indicato come possibile causa dell’incidente un malfunzionamento rispettivamente una non corretta regolazione del sistema antiradar], o perlomeno ottenere, subordinatamente, la nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP a tutela dei suoi interessi (con riferimento alla revoca della licenza di condurre prospettata dalla Sezione della circolazione; a un eventuale licenziamento da parte del suo datore di lavoro; al diritto di regresso per colpa grave della Compagnia assicurativa per un importo di almeno CHF 24'000.00). Ha concluso che non gli poteva pertanto essere imputato l’errore di non essersi opposto tempestivamente al decreto d’accusa.
e. Il 07.02.2024 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento, comunicando di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento.
f. Con scritto 12.02.2024 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, preso atto dell’istanza di restituzione del termine 30.01.2024 di RE 1, ha deciso di sospendere il procedimento amministrativo a suo carico in attesa della decisione in merito.
g. Il 29.02.2024 la presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta il 30.01.2024 poiché tardiva (inc. __________).
Ha anzitutto stabilito che il decreto di accusa era stato intimato, per raccomandata, all’imputato l’11.12.2023, al quale era stato recapitato il 13.12.2023. Il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione aveva quindi iniziato a decorrere il 14.12.2023 ed era scaduto il 23.12.2023. L’opposizione interposta solo il 30.01.2024 risultava dunque essere tardiva.
Ha, tra l’altro, evidenziato che il 30.01.2024 l’imputato (per il tramite del suo difensore) ha interposto opposizione al decreto di accusa unitamente a un’istanza di restituzione del termine. Ha reputato (riprendendo un passaggio dell’istanza) che nel caso concreto non erano dati i presupposti per una difesa obbligatoria, dal momento che il 07.02.2024 il procuratore pubblico aveva oltretutto comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento. Ha altresì ritenuto, in considerazione della proposta di condanna decretata dal procuratore pubblico, che si trattava di un caso bagatellare per il quale l’imputato sembrava in grado di far valere le sue (eventuali) ragioni di fronte al giudice (non essendo emersi dall’incarto penale particolari problemi fattuali o giuridici). Nemmeno le considerazioni espresse dal suo legale nell’istanza di restituzione del termine avrebbero potuto mutare la fattispecie e pertanto non erano neppure adempiuti i requisiti per una difesa d’ufficio. L’imputato avrebbe dunque dovuto assumersi le conseguenze dell’opposizione tardiva al decreto d’accusa.
Per quanto attiene all’istanza di restituzione del termine la presidente ha indicato (richiamando la decisione di questa Corte del 22.10.2018 inc. CRP __________) che, alla crescita in giudicato della decisione, gli atti sarebbero stati trasmessi al procuratore pubblico per statuire in merito.
L’11.04.2024 l’incarto __________ è stato trasmesso al procuratore pubblico per i suoi incombenti.
h. Con decisione 23.04.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di restituzione del termine presentata il 30.01.2024 da RE 1.
Ha dapprima riconosciuto – esposti brevemente i fatti e ricordato il diritto applicabile in relazione all’art. 94 CPP – che nel caso in esame sussisteva un irrimediabile pregiudizio giuridico in merito al mancato rispetto del termine per l’inoltro dell’opposizione al decreto di accusa. Ha poi esposto che occorreva stabilire se ad RE 1 avesse potuto essere ascritta una colpa (anche lieve) nell’inosservanza del termine. Ha reputato che l’imputato non aveva interposto opposizione non perché si fosse trovato, dal profilo oggettivo e soggettivo, nell’impossibilità di farlo (per malattia, incidente o altri motivi), ma piuttosto per il fatto di non aver compreso le conseguenze del decreto d’accusa emanato a suo carico, dal momento che non si era rivolto subito ad un legale, ma solo un mese e mezzo dopo la sua ricezione e dopo la sua crescita in giudicato (senza peraltro fornire alcuna spiegazione in merito). A suo giudizio, ciò non poteva però essere considerato come un valido motivo per accettare la sua richiesta di restituzione del termine. L’imputato, fin dal suo primo interrogatorio dinanzi alla polizia e in ogni momento, se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto far capo a un legale. Questo suo diritto gli era stato peraltro espressamente ricordato all’inizio del verbale. Il fatto di aver contattato, con ritardo, un avvocato non avrebbe potuto giustificare una restituzione del termine.
i. Con gravame 02/03.05.2024 RE 1 chiede, in via principale, di annullare la decisione 23.04.2024 e di rinviare gli atti al procuratore pubblico per l’emanazione di una nuova decisione sull’istanza di restituzione del termine; in via subordinata, di annullare la decisione 23.04.2024, ma anche tutti gli atti istruttori dell’incarto DA __________ esperiti in assenza di un patrocinatore, rinviando gli atti al procuratore pubblico per nuova istruzione; in via ancor più subordinata, di accogliere l’istanza di restituzione del termine 30.01.2024, annullando la decisione 23.04.2024 del procuratore pubblico.
Il reclamante lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito in relazione all’esposizione dei fatti da parte del procuratore pubblico (non essendosi, a suo dire, confrontato con tutte le argomentazioni contenute nella sua istanza) e ritiene che la lacuna non possa essere sanata in questa sede. In particolare il magistrato inquirente non si sarebbe espresso sul fatto che, sin dall’inizio del procedimento penale e alla luce delle possibili conseguenze (non solo penali) di un eventuale decreto d’accusa emesso a suo carico, egli avrebbe dovuto essere assistito da un legale (con una difesa obbligatoria, subordinatamente una difesa d’ufficio).
A prescindere dalla pretesa violazione del diritto di essere sentito, il reclamante ripropone la sua argomentazione secondo la quale, fin dall’inizio del suo interrogatorio, il procuratore pubblico avrebbe dovuto istituire in suo favore una difesa obbligatoria (art. 130 cpv. 1 lit. b CPP) o perlomeno disporre la designazione di un difensore d’ufficio (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP) in considerazione delle accuse mosse nei suoi confronti (art. 90 e 91 LCStr) e anche delle possibili conseguenze indirette in caso di un’eventuale condanna. In tal modo egli avrebbe potuto “… fare valere eventuali mezzi di difesa, eventuali istanze probatorie e sicuramente comprendere appieno le ripercussioni del presente procedimento penale sulla propria vita” (doc. CRP 1, p. 6). Il pubblico ministero, non avendo disposto queste misure, avrebbe violato le citate disposizioni, ma anche il diritto dell’imputato a una difesa effettiva e ad un equo processo (art. 6 CEDU). Invoca pure una denegata giustizia. A suo dire il magistrato inquirente avrebbe potuto proseguire con l’inchiesta solo se egli fosse stato assistito da un legale. Gli atti istruttori esperiti senza l’assistenza di un difensore costituirebbero (in caso di difesa obbligatoria) una violazione degli art. 87 cpv. 3 e 131 CPP, ma anche dell’art. 6 CEDU. Gli stessi, conformemente alla giurisprudenza dell’Alta Corte (decisione TF 6B_837/2017 del 21.03.2017 consid. 2.5.), dovrebbero essere pertanto annullati.
j. Delle ulteriori argomentazioni del reclamante si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
k. Con scritto 10/13.05.2024 il procuratore pubblico osserva come nel caso in disamina non fossero dati i presupposti per una difesa obbligatoria e tantomeno per la designazione di un difensore d’ufficio, essendosi trattato di un caso bagatellare, come peraltro evidenziato dalla Pretura penale nel suo decreto 29.02.2024.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 02/03.05.2024 contro la decisione 23.04.2024 del procuratore pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile in tema di restituzione del termine (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 94 CPP n. 11).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridico protetto all’annullamento o alla modifica della decisione 23.04.2024 con cui il procuratore pubblico ha respinto la sua richiesta di restituzione del termine per interporre opposizione al decreto d’accusa 11.12.2023 emanato a suo carico.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.1.1.
Con decisione 23.04.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di restituzione del termine presentata da RE 1.
2.1.2.
Il reclamante censura una carente motivazione della decisione impugnata, sostenendo essenzialmente di essere impossibilitato a comprendere e a contestare i motivi che hanno indotto il procuratore pubblico a respingere la sua richiesta di restituzione del termine, rimproverandogli di non essersi espresso su tutte le censure sollevate nell’istanza, in particolare in relazione al preteso fatto che nel procedimento penale avrebbe dovuto beneficiare dell’assistenza di un legale (cfr. in fatto consid. d. / consid. i.).
2.1.3.
Da parte sua, nelle proprie osservazioni 10/13.05.2024, il procuratore pubblico evidenzia come nel caso in esame non fossero dati gli estremi né per una difesa obbligatoria né per la nomina di un difensore d’ufficio, essendosi trattato di un caso bagatellare, come pure evidenziato dalla Pretura penale nel suo decreto 29.02.2024.
2.2.
Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende anche il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_1329/2023 del 19.02.2024 consid. 1.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, 3. ed., art. 80 CPP n. 2).
La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.).
2.3.
Secondo l’art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio [in caso di difesa obbligatoria giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1 e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3 CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento. Nella procedura preliminare compete al procuratore pubblico (ex art. 61 lit. a CPP) designare il difensore, cui spettava di conseguenza valutare eventualmente gli estremi di una difesa a favore dell’imputato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 131 (v)CPP n. 11).
Ora, nel caso concreto, dalla decisione impugnata non si evince, in effetti, che il procuratore pubblico si sia espresso esplicitamente sulla questione sollevata dal reclamante nella sua istanza 30.01.2024 secondo cui nel caso concreto il pubblico ministero avrebbe dovuto istituire una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui l’imputato deve essere difeso se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione) o perlomeno disporre la nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui chi dirige il procedimento dispone di una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi) a tutela dei suoi interessi nel procedimento penale sfociato nel decreto di accusa 11.12.2023 a suo carico (cresciuto in giudicato).
Il procuratore pubblico, nella stessa decisione, ha nondimeno rilevato che l’imputato “… ha sempre avuto la possibilità, fin dal primo interrogatorio in polizia, di rivolgersi ad un avvocato, nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario” e che “Tale suo diritto gli è stato del resto espressamente ricordato prima dell’inizio del suo verbale di interrogatorio” (AI 13, p. 2; cfr. anche in fatto consid. a).
Da queste considerazioni il legale di RE 1 poteva senz’altro desumere che il procuratore pubblico, fin dall’inizio del procedimento penale a carico del suo assistito, avesse considerato la fattispecie come un caso bagatellare (che non necessitava dunque dell’assistenza di un legale, avendo reputato che non presentasse in fatto e in diritto difficoltà a cui l’imputato non avrebbe potuto far fronte da solo), circostanza corroborata sia dalla pena prospettata nel DA __________ (art. 132 cpv. 3 CPP e contrario), ma anche dal fatto che il 07.03.2024 aveva comunicato alla Pretura penale di rinunciare a presenziare al pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 337 cpv. 1 CPP e del resto confermata dallo stesso procuratore pubblico dinanzi a questa Corte con le proprie osservazioni, ove ha pure richiamato le considerazioni indicate nel decreto 29.02.2024 della Pretura penale (cfr. in fatto consid. k).
Giova al proposito evidenziare che nel surriferito decreto (trasmesso anche al legale di RE 1) – riprendendo un passaggio della sua istanza di restituzione del termine [“che secondo il difensore il fatto che l’imputato non abbia presentato opposizione al decreto d’accusa “è la palese conferma di quanto il sig. RE 1 non avesse al momento della sua emanazione e fino alla consultazione con lo scrivente legale alcuna idea delle conseguenze disastrose che la sua condanna per reati gravi, con quella motivazione succinta e non comprovata, avrebbe avuto sulla sua situazione professionale e finanziaria”. (…) al sig. RE 1 andava riconosciuta la difesa obbligatoria, subordinatamente la difesa d’ufficio, e (…) pertanto l’errore di non essersi opposto al decreto d’accusa per tempo non può essergli imputato. Il termine per presentare opposizione va quindi restituito ai sensi dell’art. 94 CPP” (decreto 29.02.2024, p. 2 § 6)] – la presidente della Pretura penale ha reputato che “nell’evenienza concreta non sono certamente dati i presupposti della difesa obbligatoria, avendo oltretutto il Procuratore pubblico segnalato in data 7 febbraio 2024 di non essere intenzionato a presenziare al dibattimento” (decreto 29.02.2024, p. 2 § 7).
Ha altresì reputato – ricordando quanto sancito dagli art. 132 cpv. 1 lit. b, 132 cpv. 2/3 CPP in relazione alla designazione di un difensore d’ufficio e la pena proposta dal pubblico ministero nel decreto di accusa emesso a carico dell’imputato (cfr. in fatto consid. b.) – che si era di fronte a un caso bagatellare “… per il quale, non emergendo dall’incarto penale particolari problemi fattuali o giuridici, l’imputato sembra in grado di far valere sue (eventuali) ragioni davanti al giudice” (decreto 29.02.2024, p. 3 § 1).
2.4.
Sia come sia, con il gravame il reclamante ha avuto modo di prendere compiutamente posizione sulla fattispecie e di esercitare i suoi diritti di difesa (tra cui riproporre le argomentazioni addotte nell’istanza di restituzione del termine, su cui il magistrato inquirente si è comunque succintamente espresso nelle proprie osservazioni). Ne consegue che la violazione del diritto di essere sentito può essere reputata sanata. Il rinvio dell’incarto costituirebbe inoltre una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale. Questa Corte ha del resto un potere d’esame completo sia in fatto sia in diritto (art. 391 CPP), di modo che può pienamente esaminare il caso.
2.5.
Si è detto che con scritto 30/31.01.2024 l’imputato (per il tramite del suo legale) si è opposto al decreto di accusa, consapevole del fatto che il termine per interporre opposizione era scaduto (avendo allo stesso tempo inoltrato una richiesta di restituzione del termine).
Con decreto 29.02.2024 – cresciuto in giudicato senza impugnazione – la presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile la sua opposizione (poiché tardiva).
Nella decisione 23.04.2024 il procuratore pubblico ha sostanzialmente reputato che nel caso concreto l’imputato non era stato oggettivamente o soggettivamente impossibilitato a osservare il termine per interporre tempestiva opposizione al decreto d’accusa (per malattia, incidente o altro). Il fatto che egli abbia compreso le conseguenze del decreto di accusa solo il 29.01.2024, dopo aver consultato l’avv. PR 1 (senza fornire ulteriori spiegazioni in merito), non poteva giustificare una restituzione del termine. L’imputato, in occasione del suo interrogatorio, era stato comunque reso attento del suo diritto di avvalersi di un difensore, qualora lo avesse reputato necessario.
Il reclamante non contesta queste considerazioni, ma ritiene essenzialmente che egli avrebbe necessitato dell’assistenza di un legale sin dall’inizio del procedimento penale (in occasione del suo interrogatorio 25.09.2023).
Resta pertanto da valutare se nel caso in disamina siano realizzate le condizioni per ammettere una restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP per il fatto che il procuratore pubblico non abbia istituito una difesa obbligatoria rispettivamente designato un difensore d’ufficio a favore di RE 1 nel procedimento penale di cui all’incarto __________.
3.1.1.
Secondo l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5); la questione della colpa assume tuttavia importanza nell’ambito della restituzione del termine (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 93 CPP n. 2).
3.1.2.
L’art. 94 CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine – prevede, al suo cpv. 1, che la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere alcuna colpa dell’inosservanza (decisioni TF 6B_475/2022, 6B_476/2022 del 05.04.2023 consid. 2.2.; 6B_799/2022 del 03.10.2022 consid. 2.2.; 6B_1329/2020 del 20.05.2021 consid. 1.3.3.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 17/32 ss./35; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 2/3).
L’istanza va motivata e presentata per scritto entro trenta giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_475/2022, 6B_476/2022 del 05.04.2023 consid. 2.2; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 12 ss./23 ss.).
In caso di opposizione al decreto di accusa ai sensi dell’art. 354 cpv. 1 CPP, la competenza a decidere su un’istanza di restituzione del termine spetta al pubblico ministero, e non al Tribunale di primo grado (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 59a; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 7).
3.1.3.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale la restituzione del termine può essere concessa solo in caso di una chiara assenza di colpa. La possibilità di restituzione del termine è esclusa quando è data una qualsiasi colpa, quindi anche una negligenza solo lieve, della parte, del suo rappresentante o di ausiliari. L’inosservanza è considerata senza colpa alcuna solo se si è verificata a causa di una circostanza che, secondo le regole di una ragionevole tutela degli interessi, non doveva essere temuta nemmeno da una persona diligente o il cui impedimento/la cui evasione avrebbe comportato esigenze eccessive. In generale si presuppone che nella situazione specifica fosse impossibile osservare il termine oppure conferire mandato ad un terzo affinché quest’ultimo salvaguardasse il termine (decisione TF 6B_954/2023 del 27.03.2024 consid. 2.2.1. e giurisprudenza ivi citata; cfr. anche BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 35 e rinvii). Se i termini legali non vengono rispettati si applicano requisiti più severi (decisioni TF 6B_954/2023 del 27.03.2024 consid. 2.2.1.; 6B_799/2022 del 03.10.2022 consid. 2.2.; ciascuna con rinvii).
La restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili, cioè ragioni – oggettive oppure soggettive – che hanno reso impossibile il rispetto del termine, come eventi naturali, incidenti oppure malattie (decisioni TF 6B_517/2021 del 16.06.2021 consid. 1.1.1.; 6B_1265/2020 dell’08.01.2021 consid. 1.1.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 35/37; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 3). L’Alta Corte ha stabilito che il comportamento assunto dalla parte che domanda la restituzione del termine è una questione di fatto, mentre la qualifica giuridica del comportamento effettivamente accertato è una questione di diritto (decisioni TF 6B_309/2020 del 23.11.2020 consid. 5.3.1.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 38a).
La sola ignoranza del diritto non costituisce motivo sufficiente per giustificare la restituzione del termine (DTF 103 IV 131 consid. 2; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 38).
3.2.
3.2.1.
L’art. 130 CPP disciplina la difesa obbligatoria. Ai sensi di questa norma l’imputato ha, tra l’altro, diritto a un difensore se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione (art. 130 lit. b CPP).
Questa disposizione è correlata all’art. 337 cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria), dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17).
A tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I 164 consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21).
Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_783/2018 del 06.03.2019 consid. 2.4.2. e rif.).
3.2.2.
La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.).
3.2.3.
Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).
Le due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1. e rif.).
I criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741). Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria, a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti)
Per determinare se il caso presenta difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e rif.).
Secondo la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente, ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio, quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 11/12).
Per stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).
La sussistenza di un irrimediabile pregiudizio giuridico – in considerazione della crescita in giudicato del decreto di accusa a seguito dell’inosservanza del termine per l’inoltro dell’opposizione – è, in concreto, pacifica.
Per contro difetta, nel caso di specie, il requisito dell’assenza di qualsiasi colpa in capo all’imputato nell’inosservanza del termine, come si vedrà nei successivi considerandi.
4.2.
Ora, nel decreto d’accusa 11.12.2023 il procuratore pubblico ha prospettato ad RE 1 la pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 90.00 ciascuna, corrispondente a complessivi CHF 4'050.00 (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e la multa di CHF 700.00 (DA __________).
La fattispecie in esame rientra dunque manifestamente nei casi bagatellari, trattandosi di una pena inferiore rispetto a quella di 120 aliquote giornaliere di cui all’art. 132 cpv. 3 CPP.
4.3.
Con il medesimo decreto il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1, in relazione all’incidente della circolazione stradale occorsogli, peraltro quale unico protagonista, il 25.09.2023, siccome ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione (cfr. in fatto consid. b.).
Occorre al proposito evidenziare che, immediatamente dopo l’incidente, RE 1 è stato interrogato (alle ore 20:48), da un agente della polizia, in veste di imputato, per titolo di infrazione alle norme della circolazione e guida in stato di attitudine. Dal verbale risulta che egli ha deciso di difendersi da sé, avendo espressamente rinunciato alla presenza di un difensore. L’agente interrogante lo ha comunque reso attento del suo diritto di avvalersi di un difensore di fiducia a sue spese oppure di richiedere la nomina di un difensore d’ufficio qualora fossero dati gli estremi per una difesa obbligatoria oppure qualora fosse sprovvisto dei mezzi necessari e s’imponesse una sua difesa per tutelare i suoi interessi (cfr. in fatto consid. a.). Da parte sua, l’imputato ha confermato di aver preso atto e compreso i suoi diritti, e di non avere nulla “… da aggiungere” (AI 1, p. 2, in cima).
L’imputato ha altresì dichiarato che il suo stato psico-fisico gli consentiva di sostenere l’interrogatorio, comprovato anche dal fatto che fosse riuscito a rispondere, senza problemi, a tutte le domande dell’agente interrogante, che peraltro non erano complesse. Egli ha altresì potuto esercitare compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di avere le capacità di esporre la propria versione dei fatti in relazione all’incidente della circolazione stradale e anche di sapersi difendere da solo, senza l’assistenza di un difensore.
Al termine dell’interrogatorio RE 1 è stato informato del fatto che, a seguito della collisione, l’intera carrozzeria del veicolo aveva subito danni ingenti e che pure il VarioGuard (“sistema amovibile per la chiusura dei varchi”) era stato danneggiato; da parte sua, l’imputato ha dichiarato di aver riportato “… un leggero graffio alla gamba sinistra” (AI 1, p. 2 in fondo; cfr. anche la documentazione fotografica allegata al rapporto). Per la rimozione del veicolo era intervenuto il carro attrezzi, mentre per la pulizia del campo stradale erano giunti i pompieri e per il ripristino della segnaletica l’__________ di __________. Inoltre è stata sequestrata la sua licenza di condurre con l’avvertenza che sarebbe stata trasmessa all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione per l’avvio di un procedimento amministrativo a suo carico. Limputato è stato pure informato di non essere più autorizzato a condurre veicoli a motore.
Nulla muta il fatto che RE 1 sia stato interrogato dalla polizia, e non dal procuratore pubblico (come peraltro da costante prassi nell’ambito della LCStr), essendo stato debitamente informato dall’agente interrogante dell’apertura di un procedimento nei suoi confronti per i reati indicati nel suo verbale e dei suoi diritti, tra cui quello di avvalersi di un difensore se l’avesse reputato necessario (diritto al quale, come detto, egli ha comunque espressamente rinunciato). Si trattava dunque di indicazioni molto chiare e comprensibili, anche per una persona non cognita in materia.
Va inoltre tenuto presente che ad RE 1 sono stati imputati i reati di guida in stato di inattitudine giusta l’art. 91 cpv. 2 lit. b LCStr (secondo cui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi, e non in stato di ebrietà ai sensi della lit. a) e infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr (secondo cui è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale) in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 ONC. A tal proposito si evidenzia come egli sia stato in grado di spiegare all’agente interrogante la dinamica dell’incidente e di fornire dunque la sua versione dei fatti (“Sono partito da __________ verso le ore 18:40 ed ero diretto a __________ vicino a __________ al centro della __________.
Sul veicolo ero solo ed avevo la cintura di sicurezza regolarmente allacciata. I fari erano accesi, il fondo stradale era asciutto, il traffico era scarso.
Stavo circolando normalmente sull’autostrada, occupando la corsia di destra, ad una velocità di 85 km/h, avevo impostato il tempomat e il mantenitore di corsia. Viaggiavo tranquillamente come faccio tutte le notti da 5 anni a questa parte. Mi ricordo che ad un certo punto ho cercato di aprire il frigo per prendere dell’acqua dopo di che non ricordo più nulla. Ho sentito solo il rumore dell’impatto, mi sono sentito sobbalzare e quando mi sono svegliato mi sono ritrovato nella corsia chiusa al traffico oltre il guard rail.
L’impatto è avvenuto tra la mia parte anteriore e il VarioGuard.
Voglio precisare che il camion è nuovo, l’ho ritirato venerdì ed era il primo viaggio che facevo. Credo che non ho impostato correttamente il radar “anti-incendi” perché non conoscevo il camion. Quando è attivo riconosce gli oggetti vicini e quando c’è qualcosa tutti i vetri diventano rossi, frena autonomamente e fa un rumore per attirare l’attenzione del conducente. Sono sempre stato abituato a guidare con questo radar inserito quindi pensavo ci fosse anche qui e magari non ho prestato la massima attenzione” (risposta alla domanda 5, p. 2, AI 1).
Alla domanda dell’agente interrogante se avesse avuto un colpo di sonno ha risposto: “Molto probabilmente sì in quanto non ricordo nulla, nemmeno notavo il cantiere” (risposta alla domanda 6, p. 2, AI 1).
Si trattava dunque di una fattispecie semplice e comprensibile, che non presentava alcuna difficoltà dal profilo fattuale o giuridico da necessitare particolari approfondimenti anche per una persona non cognita di diritto, come si evince del resto dal rapporto di costatazione 27.10.2023, ma anche dal decreto d’accusa. Inoltre le disposizioni applicabili non erano giuridicamente complesse. Si può altresì reputare che RE 1 abbia perfettamente compreso i fatti (chiaramente delineati) che gli sono stati imputati e che abbia potuto esercitare appieno i suoi diritti.
L’imputato, peraltro di professione camionista, non poteva oltretutto non rendersi conto delle possibili conseguenze dell’incidente (peraltro senza il coinvolgimento di terzi), come emerge, in maniera inequivocabile dal suo verbale d’interrogatorio, tra cui la revoca della licenza di condurre quale misura amministrativa con evidenti ripercussioni sulla sua attività professionale e sul nucleo famigliare; un eventuale regresso da parte della Compagnia assicurativa per colpa grave sulle prestazioni di responsabilità civile e casco totale per i danni cagionati al veicolo (essendosi trattato di un autocarro, messo in circolazione per la prima volta qualche giorno prima dell’incidente, il cui detentore era una società), ma anche per i danni causati alla barriera e al guidovia presenti sulla carreggiata (cfr. documentazione fotografica, AI 1).
In queste circostanze si può senz’altro concludere che egli abbia ben compreso i fatti per i quali è stato interrogato e anche la ragione per cui gli è stata sequestrata la licenza di condurre (con trasmissione alla Sezione della circolazione), avendo anche preso atto del fatto che da quel momento non era “… più autorizzato a condurre veicoli a motore, sino alla decisione dell’autorità competente (cfr. sequestro licenza di condurre 25.09.2023, AI 1).
Si deve inoltre aggiungere che, come detto, il 07.02.2024 il procuratore pubblico aveva comunicato alla Pretura penale di rinunciare a partecipare al pubblico dibattimento (in assenza di una difesa obbligatoria ex art. 130 CPP e avendo considerato il caso come bagatellare).
Ne discende che, a giusta ragione, il procuratore pubblico ha deciso di non istituire una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP a favore di RE 1 nel procedimento di cui all’incarto __________ (non essendo peraltro decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si poteva concretamente attendere nel caso specifico cfr. consid. 3.2.1), rispettivamente di non designargli un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2/3 CPP [essendosi trattato di un caso bagatellare che non presentava in fatto e in diritto difficoltà a cui l’imputato – che invero non ha mai sostenuto di essere sprovvisto dei mezzi necessari, comprovato anche dal salario netto mensile indicato nella sua dichiarazione dello stato civile e patrimoniale 25.09.2023 (AI 1) – non avrebbe potuto far fronte da solo].
4.4.
A titolo abbondanziale va comunque evidenziato che, nel caso concreto, non è dato sapere per quale motivo l’imputato sia stato impedito di inoltrare tempestiva opposizione al decreto d’accusa 11.12.2023 (non essendosi espresso in merito, poiché non ha indicato motivi oggettivi oppure soggettivi che avrebbero reso concretamente impossibile il rispetto del termine, tra cui eventi naturali, malattia, incidente, cfr. consid. 3.1.3.), dal momento che i termini di opposizione sono stati indicati – in maniera chiara, univoca e comprensibile anche per una persona non cognita di diritto – nello stesso decreto (cfr. rimedi di diritto), ove è stato, tra l’altro, esposto che “… In caso di mancata o non valida opposizione il decreto di accusa diverrà sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP” (DA __________, p. 2). L’imputato avrebbe pertanto perlomeno dovuto conferire mandato a un terzo (tra cui avvalersi dell’assistenza di un legale) per salvaguardare il termine. Giova comunque ricordare come la sola ignoranza del diritto non costituisce motivo sufficiente per giustificare la restituzione del termine (cfr. consid. 3.1.3.).
4.5.
Visto quanto precede, non solo si può concludere che RE 1 non sia stato in grado di rispettare il termine di opposizione al decreto d’accusa che lo riguardava personalmente, ma nemmeno che sia stato impedito di, perlomeno, delegare ad una terza persona la redazione e l’invio postale dell’atto.
La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera