Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 03.07.2024 60.2024.108

Incarto n. 60.2024.108

Lugano 3 luglio 2024/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 18/19.4.2024 presentato da

RE 1, , patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 9.4.2024 del presidente della Pretura penale E. Orsetta Bernasconi Matti con cui ha congiunto i procedimenti penali a carico suo per titolo di lesioni semplici ed ingiuria (inc. 81.2023.155, DA 1301/2023) ed a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di violazione della sfera segreta oppure privata mediante apparecchi di presa d’immagini e violazione di domicilio (inc. 81.2023.154, DA 1299/2023);

richiamati gli scritti 22/23.4.2024 e 15/16.5.2024 (duplica) del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 23/24.4.2024 del presidente della Pretura penale – che, senza osservazioni, si è parimenti rimesso al giudizio della Corte –, 2/3.5.2024 di PI 2 – che, osservato, ha chiesto la reiezione del gravame – e 13/14.5.2024 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

preso atto che il presidente della Pretura penale e PI 2, interpellati il 14.5.2024, non hanno duplicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 27/28.8.2020 PI 2, sindacalista __________, ha denunciato/querelato RE 1, impresario edile, per lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e coazione in relazione a quanto asseritamente occorso ad __________ il 26.8.2020, ore 14:00, quando – recatosi sul cantiere dove stavano lavorando RE 1 e suoi operai – il denunciato/querelato l’avrebbe insultato, minacciato e spruzzato con acqua sporca; gli avrebbe inoltre lanciato addosso sassi, colpendolo ad un fianco.

L’esposto è stato registrato come inc. MP 2020.7065.

b. Per gli stessi fatti di cui al predetto procedimento è stato aperto anche il procedimento inc. MP 2020.7626 in seguito alla querela 14/15.9.2020 di RE 1 a carico di PI 2 per titolo di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini e violazione di domicilio. PI 2, oltre ad essere entrato nella proprietà di RE 1, avrebbe fatto un filmato, con il telefonino, che l’avrebbe ritratto.

c. Acquisito agli atti il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.10.2020 [con gli interrogatori di PI 2 (accusatore privato, inc. MP 2020.7065, e imputato, inc. MP 2020.7626), RE 1 (accusatore privato, inc. MP 2020.7626, e imputato, inc. MP 2020.7065), __________ (testimone) e __________ (testimone) e con il cd contenente il filmato fatto da PI 2 il 26.8.2020, prodotto il 7.9.2020 nel corso della sua audizione], il 19.4.2021 le parti sono state convocate ad un’udienza di conciliazione che, dopo ripetuti rinvii, si è svolta in data 27.9.2022. Le parti non sono giunte ad alcuna conciliazione.

d. Con scritto 14/16.11.2022 RE 1 ha domandato al pubblico ministero, come già fatto nel corso dell’interrogatorio 11.9.2020, di estromettere dall’incarto la registrazione fatta da PI 2, trattandosi di un filmato ripreso illecitamente.

e. Con decisione sulle prove 23.11.2022, nell’inc. MP 2020.7065, il procuratore pubblico ha estromesso dall’inc. MP 2020.7065 a carico di RE 1 il filmato prodotto da PI 2 il 7.9.2020 nei procedimenti penali inc. MP 2020.7065 e 2020.7626. Il magistrato inquirente ha invece mantenuto il filmato all’inc. MP 2020.7626 quale mezzo di prova per il reato di violazione della sfera segreta oppure privata mediante apparecchi di presa d’immagini giusta l’art. 179quater CP a carico di PI 2.

Il pubblico ministero, ricordate le reciproche denunce/querele, ha indicato che RE 1, interrogato il 28.9.2020, aveva dichiarato di avere esplicitamente comunicato a PI 2 che non voleva essere filmato. Egli aveva formalizzato la propria querela per il reato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini ed aveva contestualmente chiesto l’estromissione dagli atti del filmato in questione. Dopo avere richiamato l’art. 141 cpv. 2 CPP, il procuratore pubblico ha concluso che – con la realizzazione e con la susseguente diffusione del filmato – PI 2 avesse commesso il reato giusta l’art. 179quater CP. Il filmato era di conseguenza il frutto di un’infrazione penale e come tale di principio inutilizzabile quale mezzo di prova ai sensi dell’art. 141 cpv. 2 CPP nei confronti del querelato RE 1, e ciò anche nel caso concreto ove era stato prodotto da un privato. La gravità dei reati ipotizzati nei procedimenti inc. MP 2020.7065 e 2020.7626 non raggiungeva assolutamente la soglia richiesta per ammettere l’utilizzabilità del mezzo di prova, ovvero del filmato, non essendo adempiute le condizioni della deroga prevista all’art. 141 cpv. 2 in fine CPP.

La decisione sulle prove non è stata impugnata dalle parti.

f. Con istanza 28.11./5.12.2022 PI 2 ha postulato la ricusazione del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis.

Egli ha addotto che, in ragione della decisione sulle prove 23.11.2022, si avrebbe avuto l’impressione che il magistrato inquirente fosse quanto meno prevenuto nei suoi confronti: l’avrebbe ritenuto colpevole – a tenore della decisione sulle prove – di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini, non solo ancora prima della chiusura dell’istruzione, ma esclusivamente sulla base del rapporto d’inchiesta di polizia e degli interrogatori, senza che il pubblico ministero avesse peraltro mai interrogato i diretti interessati. Leggendo il decreto sarebbe sembrato che il procuratore pubblico avesse di fatto anticipato il giudizio condannatorio nei suoi confronti, omettendo di svolgere un’istruttoria volta ad accertare i fatti rilevanti per il giudizio e violando il principio della presunzione di innocenza.

Il fatto che il magistrato inquirente avrebbe espresso questo giudizio prima dell’emanazione della decisione di merito, e quindi prima della chiusura dell’istruzione, sarebbe andato ben al di là di una valutazione di apprezzamento anticipato delle prove e, anzi, avrebbe denotato una certa parzialità: si sarebbe pronunciato anzitempo sulla sua colpevolezza, basandosi esclusivamente su quanto dichiarato da RE 1. A quello stadio della procedura il procuratore pubblico sarebbe stato tenuto ad agire con riserva e con una certa imparzialità, istruendo la causa considerando gli indizi a sfavore ed a favore dell’imputato. Il concreto agire del magistrato inquirente (ovvero il fatto di mantenere il video agli atti del procedimento penale a suo carico ma non del procedimento penale a carico di RE 1) avrebbe pertanto fatto apparire serio e concreto il rischio che il diritto ad un’autorità giudiziaria indipendente ed imparziale non fosse garantito.

Con scritto 28.2.2023, in risposta alla richiesta di precisazione 16.2.2023 di questa Corte, PI 2 ha specificato che la sua domanda di ricusazione del magistrato inquirente andava intesa sia nell’inc. MP 2020.7065 che nell’inc. MP 2020.7626.

g. Con giudizio CRP 60.2022.338 del 7.3.2023 questa Corte ha respinto l’istanza di ricusazione del procuratore pubblico.

Questa Corte ha reputato che il magistrato inquirente, pronunciandosi con decreto 23.11.2022, si fosse limitato a prendere posizione sul mezzo di prova prodotto da PI 2, ritenendolo non utilizzabile ex art. 141 cpv. 2 CPP perché frutto di un reato commesso da parte dello stesso PI 2. Il fatto che, nel decreto 23.11.2022, al solo scopo di esprimersi sulla non utilizzabilità del filmato, il pubblico ministero avesse indicato di ritenere “colpevole” PI 2 del reato giusta l’art. 179quater CP non fondava, nel caso concreto, indizio di parzialità. Infatti, benché il magistrato inquirente si fosse espresso in quel contesto sulla posizione del reclamante e avesse quindi manifestato dal profilo giuridico la sua provvisoria opinione sul caso che stava istruendo, non sussistevano indizi che il procuratore pubblico avesse già deciso l’esito del procedimento, ossia che si fosse già determinato definitivamente sul destino del procedimento a carico di PI 2 rispettivamente di RE 1, e che non fosse in grado di riesaminare costantemente il suo provvisorio giudizio secondo lo stadio del procedimento penale e, in presenza di nuovi fatti e argomentazioni, anche di modificarlo.

Un’eventuale irrita decisione in merito alla non utilizzabilità del mezzo di prova, ovvero del filmato registrato il 26.8.2020, avrebbe peraltro costituito un errore che non fondava motivo di ricusazione. Non si comprendeva del resto perché l’istante, se non concordava con il decreto 23.11.2022, non l’avesse impugnato.

Le apprensioni soggettive dell’istante erano irrilevanti: determinanti non erano semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze non date in concreto.

Il giudizio è cresciuto in giudicato senza contestazioni.

h. Con decreto 1299/2023 del 23.3.2023 il procuratore pubblico ha posto PI 2 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini [“per avere, il 26 agosto 2020 a __________, con un apparecchio da presa, osservato o fissato su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima, e meglio, per avere realizzato con la fotocamera del suo telefono cellulare e trasmesso a terzi un filmato raffigurante RE 1, malgrado quest’ultimo gli avesse comunicato verbalmente di non voler essere filmato, trovandosi inoltre contro la volontà dell’avente diritto, nel cantiere edile sul terreno di proprietà di RE 1 adiacente all’abitazione di quest’ultimo, luogo non osservabile senz’altro da ognuno in quanto recintato e distante dalla pubblica via” (punto 1.)] e di violazione di domicilio [“per essersi, nella circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1., introdotto nel cantiere edile sul terreno di proprietà di RE 1, adiacente la sua abitazione, recintato, rimanendovi per circa 10 o 15 minuti malgrado le ripetute ingiunzioni d’uscirne, espresse verbalmente dal proprietario” (punto 2.)].

Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3'900.00 (trenta aliquote a CHF 130.00/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 700.00 ed al pagamento di tassa di giustizia e spese.

L’imputato ha presentato opposizione al decreto il 3/4.4.2023.

Il 6.4.2023 il magistrato inquirente ha confermato la pronuncia ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

i. Con decreto 1301/2023 del 23.3.2023 il pubblico ministero ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici [“per avere, il 26 agosto 2020 a __________, intenzionalmente colpito PI 2 lanciandogli contro un pezzo di geopietra, ovvero un sasso artificiale, colpendolo sul fianco sinistro, cagionandogli un tal modo un’escoriazione di 2 cm di diametro al fianco sinistro circa 5-10 cm sopra la spina iliaca anteriore, nonché lieve dolore alla palpazione della cresta iliaca, così come accertato nella lettera di dimissione del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ del 26 agosto 2020” (punto 1.)] e di ingiuria [“per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1., mediante vie di fatto, offeso l’onore di PI 2, e meglio, nel corso di un’accesa discussione, infastidito dalla presenza di quest’ultimo, buttatogli addosso dell’acqua sporca con residui di cemento” (punto 2.)].

Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 4’800.00 (trenta aliquote a CHF 160.00/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 700.00 ed al pagamento di tassa di giustizia e spese.

L’imputato ha presentato opposizione al decreto il 31.3./3.4.2023.

Il 6.4.2023 il magistrato inquirente ha confermato la pronuncia ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

j. Con decreto 9.4.2024 il presidente della Pretura penale ha congiunto i procedimenti penali a carico di PI 2 (inc. 81.2023.154, DA 1299/2023) e di RE 1 (inc. 81.2023.155, DA 1301/2023), ritenuto che le imputazioni principali coinvolgevano gli imputati in relazione ai medesimi fatti e che quindi era opportuna la riunione dei procedimenti per meglio valutare le rispettive responsabilità e anche per economia di giudizio.

k. Con gravame 18/19.4.2024 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, in via principale i procedimenti inc. 81.2023.154 e 81.2023.155 rimangano disgiunti e in via subordinata il decreto 9.4.2024 sia annullato con rinvio degli atti.

Il reclamante adduce che i due procedimenti riguarderebbero la stessa vicenda e le stesse parti. Ci sarebbe nondimeno un elemento, ovvero la registrazione video, che giustificherebbe il mantenimento delle due procedure disgiunte. Il filmato prodotto daPI 2 sarebbe stato estromesso dal procuratore pubblico dall’inc. MP 2020.7065 a carico suo (RE 1), mantenendolo quale mezzo di prova nell’inc. MP 2020.7626 a carico di PI 2. Il problema della congiunzione nascerebbe dal fatto che il video dovrebbe essere considerato nell’inc. MP 2020.7626 perché alla base della sua denuncia contro PI 2. Il video dovrebbe invece essere considerato come inesistente nell’inc. MP 2020.7065. Diventerebbe abbastanza paradossale dover dibattere del video nell’ambito della procedura contro PI 2 e, parallelamente, dibattere nella procedura a suo carico come se il video non esistesse. Ancora più paradossale sarebbe per il giudice, che dovrebbe valutare le prove ed i fatti secondo il suo libero convincimento. Per il reclamante, nel rispetto delle norme procedurali e del principio in dubio pro reo, ma anche considerate le norme applicabili per l’assunzione e l’amministrazione della prova, sarebbe nel suo interesse che i due procedimenti vengano amministrati e giudicati separatamente affinché si crei una situazione di assoluta trasparenza, nel senso che nel procedimento a suo carico non venga assolutamente preso in considerazione il video perché formalmente inesistente.

RE 1 evidenzia che se le procedure vengono disgiunte non esisterebbe alcun rischio di sentenze contraddittorie perché entrambi gli imputati sarebbero accusati di reati differenti. L’esito dei procedimenti penali sarebbe indipendente l’uno dall’altro.

l. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

  1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

  1. Il reclamo, inoltrato il 18.4.2024 contro la pronuncia 9.4.2024 del giudice in tema di congiunzione, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP).

  2. 3.1.

Si presenta anzitutto la questione della proponibilità del gravame.

3.2.

Con decreto 9.4.2024 il presidente della Pretura penale ha congiunto i procedimenti penali a carico di PI 2 (inc. 81.2023.154, DA 1299/2023) e di RE 1 (inc. 81.2023.155, DA 1301/2023), ritenuto che le imputazioni principali coinvolgevano gli imputati in relazione ai medesimi fatti e che quindi era opportuna la riunione dei procedimenti per meglio valutare le rispettive responsabilità e anche per economia di giudizio.

3.3.

RE 1 censura detto decreto di congiunzione.

3.4.

3.4.1.

Giusta l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i procedimenti penali.

3.4.2.

Il principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, 3. ed., art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 29 CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori [nell’accertamento dei fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella commisurazione della pena (DTF 138 IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)] garantendo parità di trattamento e fairness e serve l’economia processuale (decisione TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 29 CPP n. 1).

Il principio concerne il perseguimento e il giudizio: per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, 3. ed., art. 29 CPP n. 5).

La decisione interessante la disgiunzione dei procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; sentenza TF 6B_702/2023 del 13.5.2024 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 6), solo se sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del procedimento, dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi da parte delle autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_467/2019 del 19.7.2019 consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a) – deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia dei diritti della difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia processuale (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile decisione serve alla celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi (decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).

Costituiscono motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di disgiunzione di procedimenti penali) l’imminente prescrizione di singoli reati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la violazione del principio di celerità (decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016 consid. 4.), l’arresto di un correo nell’imminenza del giudizio degli altri partecipanti (decisione TF 1B_92/2020 del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà legate al gran numero di correi, dei quali alcuni sono introvabili (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.), la perdurante irraggiungibilità di singoli coimputati (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga procedura di estradizione (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di congiunzione di procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame oggettivo tra i diversi reati ipotizzati, per esempio se gli imputati si accusano a vicenda di reati commessi nel medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29 consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048).

Se i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e sussiste il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri: c’è infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito all’accertamento dei fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione della pena [DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].

Ai presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del 20.9.2023 consid. 1.1.3.].

3.5.

3.5.1.

Si è detto che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie. L’art. 65 CPP precisa che le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1). Al cpv. 2 la citata norma puntualizza che le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio o su domanda, essere annullate o modificate dal collegio.

3.5.2.

Le decisioni ordinatorie – ovvero quelle che concernono l’avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.; 138 IV 193 consid. 4.3.1.) – possono nondimeno essere impugnate con reclamo alla giurisdizione di reclamo rispettivamente, in seguito, con ricorso in materia penale all’Alta Corte qualora esse cagionino un pregiudizio irreparabile (DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 27).

Il concetto di pregiudizio irreparabile con riferimento alle decisioni ordinatorie di cui all’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP è identico a quello secondo l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.3.; 140 IV 202 consid. 2.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 27): deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura o l’aumento dei costi collegati alla causa o, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisione TF 7B_825/2023 del 4.4.2024 consid. 1.2.)] che non possa essere riparato ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale o un’altra decisione favorevole (DTF 147 IV 188 consid. 1.3.2.; 144 IV 90 consid. 1.1.3.; sentenze TF 7B_363/2024 del 10.6.2024 consid. 1.2.1.; 7B_939/2023 del 12.2.2024 consid. 1.2.).

Spetta a colui che ricorre comprovare l’esistenza di un danno giuridico qualora esso non sia d’acchito evidente (DTF 148 IV 155 consid. 1.1.; decisione TF 7B_363/2024 del 10.6.2024 consid. 1.2.1.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 IV 188 consid. 1.3.; decisioni TF 7B_939/2023 del 12.2.2024 consid. 1.2.1.; 1B_230/2019 dell’8.10.2019 consid. 1.5.), ritenuto che la disgiunzione – ed il rifiuto della congiunzione – dei procedimenti nell’ipotesi di cui all’art. 29 CPP può comportare pregiudizi procedurali rilevanti (segnatamente la perdita della qualità di parte) [DTF 147 IV 188 consid. 1.3.4.], considerata inoltre la prassi dell’Alta Corte inerente all’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 147 IV 188 consid. 1.3.3.), è ammessa in questi casi di principio la minaccia di un pregiudizio irreparabile (DTF 147 IV 188 consid. 1.3.5.).

Le decisioni concernenti la congiunzione – rispettivamente la disgiunzione – in applicazione dell’art. 30 CPP non sono invece atte di principio a cagionare un pregiudizio irreparabile, ritenuto che l’eventuale danno risultante può essere riparato ulteriormente (decisioni TF 7B_363/2024 del 10.6.2024 consid. 1.2.1.; 7B_939/2023 del 12.2.2024 consid. 1.2.1.; 7B_194/2023 del 17.1.2024 consid. 3.1.). Il tema può infatti essere sollevato, segnatamente, quale questione pregiudiziale all’apertura del dibattimento (art. 339 cpv. 2 CPP) [decisione TF 7B_194/2023 del 17.1.2024 consid. 3.1.]. Un danno irreparabile è tuttavia ammesso qualora il ricorrente invochi che, in considerazione della congiunzione dei procedimenti, il ritardo ingiustificato a decidere nel merito costituisca diniego di giustizia formale (decisione TF 7B_363/2024 del 10.6.2024 consid. 1.2.1.). Il fatto che, in caso di congiunzione, una parte terza possa accedere all’incarto del procedimento penale congiunto costituisce un inconveniente inerente alla decisione che non può essere assimilato ad un danno di natura giuridica (decisione TF 7B_194/2023 del 17.1.2024 consid. 3.1.).

3.5.3.

Il giudice ha congiunto i procedimenti penali a carico di PI 2 e di RE 1 in applicazione dell’art. 30 CPP.

In queste circostanze, secondo la predetta giurisprudenza, tale decreto, ordinatorio, non è quindi idoneo a cagionare un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF in combinazione con gli art. 393 cpv. 1 lit. b e 65 CPP. La congiunzione non priva infatti RE 1 – che non si confronta del tutto con l’esigenza di un danno irreparabile (che non è manifesto) al fine della proponibilità del reclamo – dei suoi diritti di parte. Né egli invoca la violazione del principio di celerità in ragione della congiunzione.

Il fatto che agli atti dei procedimenti congiunti ci sia il filmato registrato da PI 2 – oggetto dell’imputazione a carico di quest’ultimo di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini – non costituisce un pregiudizio irreparabile. Secondo la giurisprudenza (DTF 144 IV 90 consid. 1.1.3.; decisioni TF 7B_825/2023 del 4.4.2024 consid. 1.3.2.; 7B_981/2023 del 29.1.2024 consid. 1.3.), infatti, la circostanza che un mezzo di prova, la cui utilizzabilità è contestata, rimanga agli atti del procedimento non comporta di principio un pregiudizio di natura giuridica, ritenuto che la censura può essere riproposta all’apertura del dibattimento (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP), invocata davanti all’autorità di appello (art. 398 CPP) e, di seguito, davanti al Tribunale federale. Dal giudice ci si può peraltro attendere che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell’apprezzamento (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; 144 IV 90 consid. 1.1.3; decisione TF 7B_825/2023 del 4.4.2024 consid. 1.3.2.).

3.6.

Il reclamo è dunque irricevibile in difetto di danno irreparabile.

  1. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'000.-- (mille), sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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