Incarto n. 60.2024.100 60.2024.101 60.2024.102
Lugano 16 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan Maria Tattarletti, ricusatosi)
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sui reclami 4/5.4.2024 (inc. 60.2024.100), 5/8.4.2024 (inc. 60.2024.101) e 5/8.4.2024 (inc. 60.2024.102) presentati da
RE 1, c/o __________, __________, patr. da: avv. PR 1, __________, (inc. 60.2024.100)
PI 6, c/o __________, __________, patr. da: avv. PR 7, __________, (inc. 60.2024.101)
e
PI 1, c/o __________, __________, patr. da: avv. PR 2, __________, (inc. 60.2024.102)
contro
il decreto 26.3.2024 emanato dall’allora procuratore pubblico Marisa Alfier nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP 2022.9721 promosso (anche) nei loro confronti per titolo di omicidio colposo e di violazione delle regole dell’arte edilizia;
richiamate le osservazioni 15.4.2024 (inc. 60.2024.100) e 16.4.2024 (inc. 60.2024.101/102) del magistrato inquirente – che ha chiesto il non accoglimento delle impugnative –, 15/16.4.2024 (inc. 60.2024.100/101/102) di PI 7 (patr. da: avv. PR 8, __________) – che ha parimenti domandato la reiezione dei gravami –, 18.4.2024 e 21/23.5.2024 (dupliche) [inc. 60.2024.100/101/102] dell’PI 9 (patr. da: avv. PR 10, __________) – che ha postulato la reiezione dei reclami –;
richiamate inoltre le osservazioni 18/19.4.2024 (inc. 60.2024.100), 6/8.5.2024 (repliche) [inc. 60.2024.101] e 18/19.4.2024 (inc. 60.2024.102) di PI 6 – che ha chiesto l’accoglimento delle impugnative –, 18/19.4.2024 (inc. 60.2024.100/101/102) di PI 8 (patr. da: avv. PR 9, __________) – che ha domandato la reiezione dei gravami –, 23.4.2024 (inc. 60.2024.100/101/102), 3/4.6.2024 (dupliche) [inc. 60.2024.100/101] e 10/13.5.2024 (duplica) [inc. 60.2024.102] di PI 5 (patr. da: avv. PR 6, __________) – che ha chiesto la reiezione dei reclami –;
richiamate infine le osservazioni 8/10.5.2024 (replica) [inc. 60.2024.100] di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni – e 6/7.5.2024 (replica) [inc. 60.2024.102] di PI 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
rilevato che gli ulteriori interessati dai procedimenti, interpellati il 5.4.2024 (inc. 60.2024.100) e l’8.4.2024 (inc. 60.2024.101/102), non si sono pronunciati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 9.11.2022, in seguito al crollo di una scala interna in cemento armato in un immobile in costruzione di proprietà dell’PI 9, è deceduto __________ () ed è rimasto ferito PI 7 ().
E’ stato aperto il procedimento inc. MP 2022.9721 per titolo di omicidio colposo e di violazione delle regole dell’arte edilizia.
b. Con decreto 11.1.2023 (AI 45), al fine di accertare le cause del sinistro, il pubblico ministero ha designato periti l’ing. __________, c/o __________, __________, e l’ing. __________, c/o __________ __________, __________.
c. La perizia è stata acquisita all’incarto il 3.4.2023 (AI 97).
Essa è stata messa a disposizione delle parti (AI 124).
d. Il 28.9.2023 (AI 190) si è svolto davanti al procuratore pubblico – presenti in particolare rappresentanti dell’PI 9 e della __________ (impresa a cui il committente PI 9 aveva appaltato i lavori di costruzione) ed il perito giudiziario ing. __________ – un incontro per decidere come procedere in merito al dissequestro degli stabili in costruzione, sequestrati al momento dell’incidente.
Si è convenuto di far verificare, segnatamente, scale, solette e calcoli statici. Il magistrato inquirente, ricevuti i risultati delle varie analisi, avrebbe deciso in relazione ai dissequestri degli edifici.
Le analisi sono state effettuate dalla __________, __________, su incarico dell’PI 9. Sono state acquisite agli atti del procedimento (AI 205, 227, 238, 247, 251).
e. Con istanza 21/22.11.2023 (AI 219) PI 6, imputato, ha chiesto un complemento peritale, nella forma orale, e questo anche in ragione delle verifiche eseguite dalla __________.
f. Con istanza 21/22.11.2023 (AI 220) PI 1, imputato, ha inoltrato istanza di complemento o delucidazione orale della perizia giudiziaria, ritenuto che le risultanze che emergevano dal rapporto della __________ giustificavano gli approfondimenti.
g. Con istanza 21/22.11.2023 (AI 221) anche RE 1, imputato, ha domandato, sempre con riferimento al rapporto della __________, una delucidazione orale della perizia giudiziaria.
h. Il magistrato inquirente, il 28.11.2023, prendendo posizione sulle suddette richieste (AI 222/223/224), ha comunicato che le verifiche della __________ si riferivano all’immobile EST e non all’immobile SUD (dove era avvenuto il sinistro). Ha quindi chiesto di precisare i motivi a fondamento della domanda di delucidazione.
i. PI 6, con scritto 29.11./1.12.2023 (AI 226), ha indicato che il progetto architettonico ed ingegneristico di tutti gli stabili era sostanzialmente identico, perlomeno per quanto riguardava l’aspetto strutturale di solette, elevazioni e scale. Il rapporto della __________ si era concentrato anche sulla “verifica progetto rampe scale”, con riferimento all’edificio EST (nel quale le scale non erano neppure state costruite), che nondimeno erano identiche a quelle dell’edificio SUD. Come era confermato dai piani considerati nella perizia giudiziaria e nel rapporto della __________. Ritenuto che le perizie erano assolutamente comparabili e che il rapporto della __________ esponeva tematiche non considerate nella perizia giudiziaria, era necessaria una delucidazione.
j. PI 1, con scritto 4/5.12.2023 (AI 229), ha addotto che era vero che le verifiche della __________ riguardavano i manufatti dello stabile EST; la tipologia era tuttavia la stessa di quella dello stabile SUD. Nel proprio rapporto la __________ aveva considerato elementi e parametri non ritenuti nella perizia giudiziaria. Da qui, dunque, la richiesta di delucidazione orale.
k. Con scritto 6/7.12.2023 (AI 231) PI 6 ha evidenziato, in particolare, che il fatto che la perizia giudiziaria necessitasse di un complemento era dovuto anche alla circostanza che il rapporto della __________ giungeva ad altre conclusioni rispetto alla perizia giudiziaria, tanto era vero che le scale erano state riprogettate.
l. RE 1, il 13/14.12.2023 (AI 236), ha sostenuto che, sebbene il referto della __________ non fosse riferito allo stabile oggetto del sinistro, era palese che la tecnica costruttiva era la stessa. La perizia giudiziaria non era per nulla conclusiva. La perizia della __________ giungeva a conclusioni diverse e proponeva una struttura più completa rispetto a quella messa in opera.
m. Il 4.3.2024 (AI 248) il procuratore pubblico ha citato il perito ing. __________ a comparire il 27.3.2024 per essere interrogato.
n. RE 1, il 25.3.2024 (AI 256), ha chiesto al magistrato inquirente il nullosta affinché all’udienza del 27.3.2024 potessero partecipare anche l’ing. __________ o l’ing. __________ della __________ a titolo di consulenti specializzati. Sapeva che la committenza non si opponeva. Non c’erano quindi ostacoli a poter garantire agli imputati un’adeguata difesa, segnatamente basata su importanti questioni tecniche. Non c’era un conflitto di interessi.
o. Con scritto 25.3.2024 (AI 257) il pubblico ministero ha trasmesso all’PI 9 copia del predetto scritto di RE 1. Ha chiesto se effettivamente, quale committenza, ci fosse il suo accordo a che l’ing. __________ o l’ing. __________ della __________ partecipassero quali periti per gli imputati PI 6, PI 1 e RE 1, dipendenti della __________. Ha indicato che non comprendeva come gli ingegneri della __________ potessero assurgere a periti di difesa degli imputati, visto il pacifico conflitto di interessi. Da parte sua non c’era alcuna necessità di interrogare detti ingegneri, tantomeno nel corso di un verbale di delucidazione di una perizia giudiziaria.
p. Anche PI 1 (AI 258) e PI 6 (AI 259) hanno domandato al procuratore pubblico che all’udienza del 27.3.2024 partecipassero l’ing. __________ e/o l’ing. __________ della __________. Trattandosi di questioni estremamente tecniche, la partecipazione di un consulente tecnico specializzato ed esperto in materia sarebbe stata un modo per garantire il diritto ad un’adeguata difesa.
q. Il 26.3.2024 (AI 260) l’PI 9 ha comunicato al magistrato inquirente che non si opponeva al coinvolgimento degli ingegneri della __________, ma beninteso nella misura in cui la loro audizione fosse disposta dal pubblico ministero e ai fini dell’istruttoria, ciò che non era però il caso.
r. Il procuratore pubblico, il 26.3.2024 (AI 261), ha trasmesso all’PI 9 lo scritto 26.3.2024 di PI 6, con cui chiedeva la presenza degli ingegneri della __________ a sua difesa. Il magistrato inquirente ha ribadito che non era mai stata sua intenzione procedere alla verbalizzazione degli ing. __________ o __________, che avevano svolto un’attività di verifica/controllo per l’PI 9 con scopi ben diversi da quelli del perito giudiziario. Intravvedeva peraltro un evidente conflitto di interessi se la __________ avesse dovuto intervenire a difesa dei dipendenti della __________. Ha quindi chiesto se vi fosse, o meno, da parte dell’PI 9 un consenso alla partecipazione degli ingegneri della __________ al verbale del perito giudiziario.
s. Con scritto 26.3.2024 (AI 262) l’PI 9 ha informato il pubblico ministero che non dava il proprio consenso alla partecipazione degli ingegneri della __________ a difesa della __________ o di altri attori coinvolti nell’inchiesta.
t. Con decreto 26.3.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di PI 1, PI 6 e RE 1 di far partecipare al verbale di delucidazione della perizia giudiziaria gli ing. __________ e/o __________ della __________ quali periti a loro difesa.
Anzitutto perché detti ingegneri erano intervenuti sul cantiere per eseguire delle verifiche delle strutture esistenti e non per pronunciarsi in merito alle cause del crollo della scala, come il perito giudiziario. Inoltre non era chiaro a quale titolo gli ingegneri della __________ avrebbero dovuto partecipare: periti di parte sui generis (che però avevano agito su mandato dell’PI 9); periti di parte incaricati da PI 1, PI 6 e RE 1 utilizzando i rapporti allestiti per l’PI 9. Tanto più che le parti non avevano il diritto di fare interrogare oralmente l’autore di una perizia di parte e, a maggior ragione, gli ingegneri della __________ che non avevano allestito alcuna perizia di parte, ma rapporti su mandato dell’PI 9. Infine perché quest’ultimo non aveva dato il suo consenso alla partecipazione degli ingegneri della __________ a difesa della __________ oppure di altri attori coinvolti nel procedimento penale.
u. Il 27.3.2024 (AI 264) il magistrato inquirente ha comunicato che l’audizione prevista per quel giorno era rinviata a data da stabilire.
v. Con gravame 4/5.4.2024 (inc. 60.2024.100) RE 1, censurando il predetto decreto 26.3.2024, postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il pubblico ministero emani una nuova decisione che permetta la presenza di periti di parte (degli imputati oppure della parte lesa) per chiarire i fatti e le responsabilità.
Il reclamante adduce che sarebbe imputato nella sua qualità di capocantiere. Sarebbe stata ordinata una perizia giudiziaria, che tuttavia non avrebbe risposto a tutte le domande rispettivamente avrebbe risposto in maniera non esauriente. Avrebbe quindi chiesto, unitamente ad altri imputati, la delucidazione orale della perizia. Nel frattempo sarebbe stata acquisita all’incarto una perizia privata commissionata dall’PI 9, da cui emergerebbe la presenza di importanti responsabilità anche e soprattutto dell’ingegnere progettista. Avrebbe domandato, al pari di altri imputati, che all’audizione del perito giudiziario partecipasse uno degli ingegneri privati che si erano occupati del caso.
L’PI 9 avrebbe in un primo momento acconsentito alla presenza degli ingegneri della __________ all’interrogatorio degli imputati, per poi negare l’accordo.
Il procuratore pubblico avrebbe respinto l’istanza del reclamante.
In uno Stato civile e civilizzato come la Svizzera, gli imputati dovrebbero poter beneficiare di un’adeguata difesa; essi avrebbero il diritto di proporre tutti quei mezzi di prova che potrebbero aiutare a chiarire i fatti e le responsabilità. L’interrogatorio di un ingegnere presenterebbe per gli avvocati ovvie difficoltà oggettive. Sarebbe pertanto indispensabile che siano assistiti da un esperto.
Sarebbe vero che il perito di cui si era richiesta la presenza era stato incaricato dalla parte lesa. Nondimeno, volendo ricercare la verità sul crollo e le colpe, ci si rimetterebbe a chi era stato incaricato da una formale controparte. Anche se ci fosse un conflitto di interessi, questo sarebbe a rischio e pericolo di chi chiederebbe la presenza di detti ingegneri. Il perito di parte lesa potrebbe infatti assumere una posizione controproducente. Tuttavia, confidando nella serietà della __________, con la certezza che emergerebbe la verità vera, nulla osterebbe alla partecipazione dell’esperto incaricato dalla parte lesa. Inoltre, presto o tardi, il perito giudiziario ed il perito privato dovrebbero essere sentiti a confronto.
Gli ingegneri della __________ interverrebbero in qualità di persone che potrebbero tecnicamente verificare le risposte date dal perito giudiziario, quali esperti aventi stilato un referto agli atti.
Per il reclamante, lo scopo primario della richiesta sarebbe quello di avere in aula qualcuno di estremamente esperto e che possa aiutare a chiarire i fatti ed a far capire le risposte del perito giudiziario. Chi effettua verifiche per il crollo di una scala in cemento armato necessariamente potrebbe dedurre delle responsabilità, quantomeno circa l’operato dell’ingegnere incaricato del progetto.
L’alternativa al diniego sarebbe quella di far partecipare un ulteriore ingegnere incaricato dalle difese, causando altri ed inutili costi. I diritti degli imputati potrebbero essere ben garantiti anche con la presenza in aula dell’incaricato dalla parte lesa.
w. Con reclamo 5/8.4.2024 (inc. 60.2024.101) PI 6, contestando il decreto 26.3.2024, chiede che, in accoglimento dell’impugnativa, il procuratore pubblico emani una nuova decisione che permetta, in via principale, la presenza di periti di parte anche se dipendenti della __________ e, in via subordinata, la presenza di periti di parte estranei alla __________ oppure ad altre parti per chiarire i fatti e le responsabilità del sinistro.
Egli sarebbe imputato nella sua qualità di direttore dei lavori.
Per le motivazioni si rinvia al consid. v., essendo del tutto analoghe a quelle addotte da RE 1 (inc. 60.2024.100).
x. Con gravame 5/8.4.2024 (inc. 60.2024.102) PI 1 domanda che il decreto censurato sia annullato e che il magistrato inquirente emani una nuova decisione che permetta durante la delucidazione orale della perizia giudiziaria, in via principale, la presenza di periti della __________ nominati dalla parte lesa e, in via subordinata, la presenza di periti nominati dagli imputati.
Il reclamante sarebbe imputato quale tecnico di cantiere.
Per le motivazioni si rinvia al consid. v., essendo del tutto analoghe a quelle esposte da RE 1 (inc. 60.2024.100).
y. Delle ulteriori argomentazioni e delle repliche dei reclamanti, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario per il giudizio – in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Con decreto 5.4.2024 il presidente della Corte non ha concesso al gravame 4/5.4.2024 di RE 1 (inc. 60.2024.100) il postulato effetto sospensivo in quanto privo di motivazione.
1.2.
Con decreti 8.4.2024 il vicepresidente della Corte ha concesso al reclamo 5/8.4.2024 presentato da PI 6 (inc. 60.2024.101) rispettivamente al reclamo 5/8.4.2024 inoltrato da PI 1 (inc. 60.2024.102) il richiesto effetto sospensivo.
Gli inc. 60.2024.100, 60.2024.101 e 60.2024.102 sono congiunti nel giudizio, giusta l’art. 30 CPP, concernendo i gravami gli stessi fatti.
Ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
I gravami, inoltrati il 4.4.2024 (inc. 60.2024.100), il 5.4.2024 (inc. 60.2024.101) ed il 5.4.2024 (inc. 60.2024.102) contro il decreto 26.3.2024 del procuratore pubblico, sono tempestivi (perché presentati nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibili [con riserva di quanto si dirà più avanti in questo considerando] (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 13).
Per quanto concerne la proponibilità del gravame, si può aggiungere che questa Corte – che non può e non deve esprimersi sulla colpevolezza o sulla non colpevolezza di un imputato, compito che incombe, segnatamente, al tribunale di primo grado (art. 19 cpv. 1 CPP) – non può, di regola, occuparsi di prove, come indicato esplicitamente da alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile contro la reiezione da parte, in particolare, del procuratore pubblico di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico davanti al tribunale di primo grado. E questo per evitare ritardi procedurali (che potrebbero ledere l’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 CPP) e perché ben difficilmente un’autorità non ancora investita di una causa può in tempo utile farsi un quadro sufficiente del caso per controllare la correttezza della valutazione anticipata delle prove effettuata dal pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1174).
La Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve – al contrario – limitarsi a trattare questioni di carattere soltanto procedurale.
La censura inerente alla questione a sapere se persone specializzate in ingegneria, incaricate da un terzo aggravato nel procedimento di redigere un rapporto per determinare la stabilità degli edifici, parzialmente crollati, al fine del loro dissequestro, possano essere periti di parte a difesa degli imputati rientra manifestamente tra le questioni procedurali esaminabili da questa Corte.
Si tratta infatti di problematica che non attiene alla valutazione delle risultanze della prova (audizione), ma di tema riguardante una determinata scelta procedurale, impugnabile a questa Corte.
Si deve nondimeno rilevare che i reclami sono irricevibili per quanto essi postulino che il procuratore pubblico permetta la presenza all’audizione del perito giudiziario di periti di parte estranei alla __________ o ad altre parti per chiarire i fatti e le responsabilità del sinistro. Il magistrato inquirente, nel decreto 26.3.2024, si è infatti pronunciato unicamente sulla questione inerente alla presenza all’interrogatorio del perito giudiziario degli ingegneri della __________, non di eventuali terzi periti di parte. Di modo che quest’ultima questione non è tema del decreto, per cui questa Corte, autorità di reclamo, non può esprimersi in merito.
Si può in ogni caso evidenziare che, nelle osservazioni ai reclami, il procuratore pubblico ha indicato che non si opponeva a che un ingegnere non della __________ allestisse una perizia di parte rispettivamente partecipasse all’audizione del perito giudiziario.
4.2.
4.2.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
4.2.2.
RE 1, PI 6 e PI 1, imputati nel procedimento penale (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP), sono legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto 26.3.2024 del procuratore pubblico, con cui ha respinto le loro istanze intese alla presenza, in loro difesa, degli ing. __________ e/o __________ della __________ all’audizione 27.3.2024 del perito giudiziario.
4.3.
Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
Le impugnative, in queste circostanze, sono ricevibili nei limiti indicati.
Il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per giudicare un fatto (art. 182 CPP).
Qualora
siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi
interpellare un perito (decisione TF 6B_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.;
messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO –
5.2.
Il perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n. 1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ausiliario” delle autorità penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 2; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. ed., n. 934). E’ invero “Entscheidungsgehilfe” delle autorità penali (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.).
5.3.
Giusta l’art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali. La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e capacità speciali.
L’autorità di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Le indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Non sono necessari diplomi o certificazioni attestanti le specifiche competenze (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2).
5.4.
Il diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP (“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Questa disposizione è la diretta conseguenza del diritto delle parti di essere sentite (art. 107 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 6B_918/2017 del 20.2.2018 consid. 2.2.].
5.5.
La perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid. 5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui – stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve soddisfare un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in un ambito in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha invero una “verfahrensentscheidende Bedeutung”, ossia un significato determinante per il procedimento penale (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 1).
La perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv. 2 CPP) [DTF 141 IV 369 consid. 6.1.; decisione TF 7B_368/2023 del 18.4.2024 consid. 2.3.2.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 189 CPP n. 21]. Il referto deve essere posto alla base di una decisione unicamente se convince l’autorità giudicante (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 189 CPP n. 5). Anche se il giudice non è vincolato alla perizia, non può discostarsene senza validi motivi, sostituendosi al perito senza averne le competenze (decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 954).
5.6.
L’art. 6 cifra 3 lit. d CEDU conferisce il diritto, nel caso di una perizia scritta, ad un confronto e dunque all’interrogatorio del perito (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 187 CPP n. 5; art. 188 CPP n. 3; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 185 CPP n. 40; art. 187 CPP n. 8; art. 188 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 187 CPP n. 6).
5.7.
Secondo la giurisprudenza una perizia di parte, sebbene non abbia la medesima portata di una perizia giudiziaria ordinata secondo gli art. 182 ss. CPP, potrebbe essere idonea per giustificare l’erezione di una perizia giudiziaria (qualora la perizia privata rilevi situazioni che devono essere chiarite) o per evidenziare che il referto giudiziario è incompleto oppure inconcludente (DTF 141 IV 369 consid. 6.2.; decisione TF 7B_368/2023 del 18.4.2024 consid. 2.3.4.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 6).
Le parti non hanno alcun diritto all’interrogatorio del perito di parte (DTF 127 I 73 consid 3f; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 188 CPP n. 5). Non sussiste un diritto a che il perito di parte interroghi il perito giudiziario (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 188 CPP n. 5). Secondo la giurisprudenza non è contrario ai principio dell’equo processo e della parità delle armi che il perito giudiziario possa prendere posizione sulla perizia di parte e che il perito di parte non possa replicare (DTF 127 I 73 consid. 3f; decisioni TF 6B_53/2017 del 2.5.2017 consid. 1.4.1.; 6B_215/2013 del 27.1.2014 consid. 1.4.4.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 188 CPP n. 5; art. 189 CPP n. 19; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 188 CPP n. 4). E’ sufficiente che all’imputato oppure al suo difensore venga data la possibilità di esprimersi sulle considerazioni del perito giudiziario in merito alla perizia di parte (DTF 127 I 73 consid. 3f; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 188 CPP n. 5).
Si è detto che con decreto 11.1.2023 (AI 45) il procuratore pubblico ha designato periti giudiziari l’ing. __________, c/o __________, __________, e l’ing. __________, c/o __________, __________, per chiarire le cause del crollo delle scale in cemento armato.
In data 3.4.2023 (AI 97) la perizia è stata acquisita all’incarto, aperto anche nei confronti di RE 1, PI 6 e PI 1, imputati, tutti dipendenti della __________.
6.2.
L’PI 9, proprietario degli immobili in costruzione in cui in data 9.11.2022 è occorso il sinistro, partecipa al procedimento penale quale terzo aggravato da atti procedurali giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP, gli edifici di sua proprietà essendo stati sequestrati dal magistrato inquirente.
Ora, in seguito all’incontro del 28.9.2023 (AI 190) davanti al procuratore pubblico, presenti in particolare rappresentanti dell’PI 9 e della __________ ed il perito giudiziario, finalizzato a decidere come procedere in merito al dissequestro degli stabili per poter continuare con i lavori edili, l’PI 9 ha incaricato la __________ di verificare, segnatamente, scale, solette e calcoli statici, ovvero – più in generale – la stabilità degli edifici.
Gli ingegneri della __________ non si sono quindi specificatamente pronunciati sulle cause del sinistro, come era invece chiamato a fare il perito giudiziario. Già solo per questa ragione è dubbio che i loro rapporti possano essere considerati perizie di parte – e dunque i loro estensori periti di parte –, tali atti essendo stati redatti con finalità diverse, ossia non per accertare i motivi che il 9.11.2022 hanno causato il crollo delle scale di uno degli edifici.
In ogni caso, la __________ è stata incaricata dall’PI 9 di esprimersi, in sostanza, anche sul lavoro effettuato dalla __________, appaltatrice dei lavori su committenza dell’PI 9.
E’ perciò più che manifesto il conflitto di interessi qualora gli ingegneri della __________ assistessero gli imputati, dipendenti della __________, nel corso dell’audizione del perito giudiziario.
Non si può peraltro escludere che l’PI 9 chieda alla __________ il risarcimento di eventuali danni facendo capo proprio ai rapporti redatti dalla __________.
6.3.
Il decreto 26.3.2024 del procuratore pubblico è confermato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Gli inc. 60.2024.100, 60.2024.101 e 60.2024.102 sono congiunti.
2.1.
Il reclamo 4/5.4.2024 di RE 1 (inc. 60.2024.100), per quanto ricevibile, è respinto.
2.2.
La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, c/o __________, __________.
Il reclamo 5/8.4.2024 di PI 6 (inc. 60.2024.101), per quanto ricevibile, è respinto.
3.2.
La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico di PI 6, c/o __________, __________.
Il reclamo 5/8.4.2024 di PI 1 (inc. 60.2024.102), per quanto ricevibile, è respinto.
4.2.
La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico di PI 1, c/o __________, __________.
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera