Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.04.2024 60.2023.90

Incarto n. 60.2023.90

Lugano 2 aprile 2024/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo 7/11.4.2023 presentato da

avv. RE 1 RE 1

contro

il decreto di ammonizione 25.3.2023 emanato dal magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 12.3.2023 nei confronti della sedicente PI 2, __________, per titolo di furto, violazione di domicilio e ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale (AMM );

richiamato lo scritto 17.4.2023 del procuratore generale Andrea Pagani con il quale ha trasmesso il reclamo a questa Corte per competenza;

viste le osservazioni 20.4.2023 del procuratore generale con le quali osserva che l’autorità competente a trattare il reclamo in oggetto sarebbe la Corte dei reclami penali, non essendo stato istituito nel nostro Cantone un pubblico ministero superiore o generale ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP;

visto lo scritto 11.5.2023 del magistrato dei minorenni e la replica 23/24.5.2023 dell’RE 1, i quali, entrambi, si rimettono al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 14.3.2023 l’avv. RE 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti per furto e violazione di domicilio (AI 3, inc. MP __________). Il denunciante ha affermato che il 12.3.2023, mentre lui e sua moglie erano impegnati a sistemare la cantina del loro appartamento di __________ a __________, qualcuno, approfittando del fatto che la porta d’entrata era aperta, sarebbe entrato nell’abitazione ed avrebbe sottratto loro diversi gioielli ed un orologio per un valore complessivo di CHF 13'418.90.

Il 16.3.2023 la polizia cantonale ha richiesto al ministero pubblico un ordine di sequestro dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza della Città di __________ (AI 1, inc. MP __________).

Il 24.3.2023 la polizia cantonale, allertata da alcuni inquilini dello stesso stabile in __________ a __________, ha fermato due ragazze che si erano introdotte, senza permesso, all’interno del palazzo. Entrambe erano prive di documenti di identità. Esse affermavano di chiamarsi __________ (nata il 22.12.2011) ed PI 2 (nata il 5.10.2010). Nei loro confronti il magistrato dei minorenni ha disposto l’arresto provvisorio per furto, violazione di domicilio, entrata, partenza o soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione (AI 1).

Il 27.3.2023 il magistrato inquirente ha ordinato la perquisizione del sistema di videosorveglianza presso la Polizia della Città di __________, alla data 12.3.2023 fra le ore 13.40 e le ore 14.20, ed il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di videosorveglianza sopraindicato (AI 2, inc. MP __________).

Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della città di __________, è stato possibile identificare PI 2 quale una delle autrici della violazione di domicilio e del furto commessi il 12.3.2023 ai danni dell’avv. RE 1 (AI 1 e AI 2, inc. MP __________; AI 1, inc. MM __________). Dai fotogrammi la stessa risultava in compagnia di una terza ragazza, non identificata.

b. Con decreto 25.3.2023 il magistrato dei minorenni ha condannato PI 2 ad un’ammonizione ritenendola colpevole dei reati di furto, violazione di domicilio e ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale (AMM __________). Lo stesso giorno ha condannato __________ ad un’ammonizione, per entrata illegale e soggiorno illegale (AMM __________).

In data 6.4.2023 l’avv. RE 1 ha interposto opposizione contro il decreto d’ammonizione emanato nei confronti di PI 2 (AI 6, inc. MM __________). In particolare il denunciante rimprovera al magistrato dei minorenni di non aver accertato l’età dell’imputata: “(…) mi rammarico nel constatare che, nonostante dalle immagini della videosorveglianza agli atti emerga chiaramente che l’imputata (…) è tutt’altro che minorenne, non è stata fatta alcuna verifica in merito alla reale età di quest’ultima, segnatamente una perizia medico – forense. È lampante che l’imputata non ha 12 anni come da lei asserito nel corso del proprio fermo (…)” (AI 6, inc. MM __________). A dire dell’avv. RE 1 maggiori accertamenti potrebbero anche accertare l’eventuale coinvolgimento dell’imputata in altri furti della regione. Inoltre, egli lamenta il fatto che, nonostante si sia costituito accusatore privato ed abbia dettagliato le sue pretese, di queste non è stata fatta alcuna menzione nel decreto d’ammonizione. In aggiunta non gli sarebbe stata data la possibilità di chiedere, a parziale copertura del danno subito, l’assegnazione dei valori pecuniari confiscati.

c. Il 7/11.4.2023 l’avv. RE 1 ha inoltre interposto reclamo al Ministero pubblico contro il decreto d’ammonizione emanato dal magistrato dei minorenni in data 25.3.2023 nei confronti di PI 2. Il reclamante postula l’accoglimento del reclamo e, di conseguenza, l’annullamento del decreto d’ammonizione in questione e la trasmissione degli atti al Ministero pubblico per competenza.

L’avv. RE 1 solleva un conflitto di competenza fra la Magistratura dei minorenni e le autorità penali ordinarie affermando che vi sarebbero diversi dubbi in merito all’asserita minor età dell’imputata. La competenza, in questo caso, della Magistratura dei minorenni si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni fornite dalla stessa imputata che aveva dichiarato di avere 12 anni; alcun accertamento sarebbe però stato fatto in merito. PI 2 avrebbe beneficiato del regime previsto dal diritto penale minorile, benché maggiorenne.

Competente per dirimere tale conflitto fra Magistratura dei minorenni e Ministero pubblico sarebbe, a dire dell’avv. RE 1, il procuratore generale, giusta l’art. 40 cpv. 1 CPP. Spetterebbe infatti a quest’ultimo risolvere i conflitti di giurisdizione tra autorità penali dello stesso Cantone.

d. Il procuratore generale, in data 17.4.2023, ha trasmesso a questa Corte il reclamo sopraindicato affermando che “(…) in assenza nel Canton Ticino di un pubblico ministero superiore o generale (…) ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP, vi trasmetto per competenza (…) il ‘reclamo’ presentato il 07.04.2023 dall’avv. RE 1 avverso il decreto di ammonizione emesso il 25.03.2023 dal Magistrato dei minorenni nei confronti della sedicente PI 2 (…)” (AI 1, scritto 17.4.2023).

Nelle sue osservazioni al reclamo di data 20.4.2023, il procuratore generale, oltre che ribadire la competenza di questa Corte a dirimere il reclamo in oggetto, afferma che “(…) in Ticino il Ministero pubblico ha in effetti un’organizzazione orizzontale e non verticale come ad esempio nei Cantoni di Berna e Zurigo (…). In altri termini nel nostro Cantone non è stato istituito un pubblico ministero superiore o generale (…) ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP (…)” (osservazioni 20.4.2023).

e. Delle ulteriori motivazioni così come delle osservazioni del procuratore generale, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

  1. Ai sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

Con l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al 31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M. OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in legalis.ch).

  1. 2.1.

Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli articoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.

2.2.

Giusta l’art. 39 CPP le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente. Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide il pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo (art. 40 cpv. 1 CPP).

La parte che intende contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale deve chiedere “senza indugio” a quest’ultima di rimettere il caso all’autorità penale competente (art. 41 cpv. 1 CPP). Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all’autorità competente a decidere sul foro giusta l’art. 40 CPP, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2 CPP).

Le regole relative alla competenza e allo svolgimento della procedura di contestazione del foro tra autorità dello stesso Cantone si applicano parimenti in caso di conflitto di competenza materiale nel medesimo Cantone (DTF 145 IV 228). Queste regole sono infatti anche applicabili a conflitti di competenza fra la Magistratura dei minorenni ed il Ministero pubblico (BSK StPO – R. ECHLE / E. KUHN, op. cit., art. 40 CPP n. 4a).

Secondo l’art. 40 cpv. 1 CPP (in vigore fino al 31.12.2023) e la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV 214), le decisioni incidentali pronunciate autonomamente dal pubblico ministero superiore o generale in merito alla competenza all’interno di un Cantone possono essere impugnate direttamente dinnanzi al Tribunale federale.

Ciò è tuttavia stato giudicato dal Parlamento in contrasto con il principio della doppia istanza stabilito nell’art. 80 cpv. 2 LTF. Pertanto, in seguito all’eliminazione del loro carattere “definitivo” nel nuovo art. 40 cpv. 1 CPP (in vigore dal 1.1.2024), le decisioni del pubblico ministero o generale saranno assoggettate al reclamo secondo l’art. 393 CPP (cfr. messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale del 28.8.2019).

In un caso relativo al Canton Vaud, deciso il 4.3.2019, il Tribunale federale era stato adito in merito ad un conflitto di competenza tra Ministero pubblico e Magistratura dei minorenni; in quel caso il Ministero pubblico si era rifiutato di rimettere il caso alla Magistratura dei minorenni su richiesta del difensore dell’imputato. Contro la decisione negativa del magistrato inquirente l’imputato aveva interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale cantonale vodese che, a sua volta, aveva respinto il gravame. Chiamata a decidere, l’Alta corte, richiamando la legislazione cantonale, ha constatato che nel Canton Vaud era stata istituita la figura del procuratore generale. Di conseguenza sarebbe stato compito di quest’ultimo decidere, in prima battuta, giusta l’art. 40 CPP, sul ricorso dell’imputato contro il rifiuto del Ministero pubblico di rimettere il caso alla Magistratura dei minorenni. La Corte dei reclami penali vodese, autorità di reclamo giusta l’art. 20 CPP, non era dunque competente ed il ricorso doveva essere trasmesso al Procuratore generale per decisione (DTF 145 IV 228).

In un altro caso relativo al Canton Ginevra, l’imputato aveva reclamato alla Corte dei reclami penali contro la decisione della Magistratura dei minorenni di rimettere il caso al Ministero pubblico, ritenendo l’imputato maggiorenne. Contro la sentenza dell’autorità di reclamo, che confermava quella del magistrato dei minorenni, l’imputato aveva ricorso al Tribunale federale. Anche in questo caso l’Alta Corte, con sentenza 4.5.2021, ha constatato che, giusta la legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria, il Ministero pubblico ginevrino era stato dotato, al suo interno, della figura del Procuratore generale. Sarebbe dunque stato di sua competenza il reclamo interposto dall’imputato contro la decisione del magistrato dei minorenni e non della Corte dei reclami penali ginevrina, autorità unicamente di reclamo (sentenza TF 1B_199/2021 del 4.5.2021).

2.3.

Benché l’art. 40 cpv. 1 CPP parli di “autorità penali”, non è immaginabile che il procuratore generale decida su conflitti di competenza territoriale all’interno del Cantone tra tribunali di prima istanza; per “autorità penali” si intendono dunque le autorità di perseguimento penale ai sensi dell’art. 12 CPP. In caso di conflitto tra autorità giudicanti di primo grado è competente la giurisdizione cantonale di reclamo (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3 ed., art. 40 n. 2).

2.4.

Giusta l’art. 42 cpv. 3 CPP il foro determinato conformemente agli artt. 38-41 CPP non può essere modificato, tranne per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, è possibile cambiare la giurisdizione solo se la questione non è stata sollevata durante il procedimento preliminare e il tribunale ritiene d'ufficio di non essere competente (art. 42 cpv. 3 CPP; BSK – StPO, op. cit., art. 42 CPP). Infatti, secondo l’art. 329 cpv. 1 CPP, il giudice di primo grado, una volta ricevuto l’atto d’accusa, deve esaminare anche se i presupposti processuali sono adempiuti. L'esame della giurisdizione dei tribunali è una delle fasi consuete dello svolgimento del procedimento. Tuttavia al momento del deposito dell'atto d'accusa la giurisdizione cantonale è già stata stabilita e non è quindi, in linea di principio, oggetto dell'esame di ammissibilità.

Come già sopraindicato, ai sensi dell'art. 39 CPP, l'esame della giurisdizione cantonale è di competenza del pubblico ministero superiore o generale, che deve decidere su tale questione in caso di controversia nell'ambito della procedura di determinazione del foro ai sensi dell'art. 40 CPP. Se una parte vuole contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale, deve sollevare la questione "senza indugio", e quindi già nella fase preliminare del procedimento. Ciò significa che la competenza ai sensi degli artt. 31 ss. CPP non sarà oggetto della procedura di esame dell'accusa di cui all’art. 329 CPP, in quanto, come regola generale, questa questione deve essere decisa in modo esaustivo nel corso della procedura preliminare.

2.5.

Giusta l’art. 65 LOG (legge sull’organizzazione giudiziaria del 10.5.2006) il Ministero pubblico del Cantone Ticino è composto di un procuratore generale e 22 procuratori pubblici con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone. Il procuratore generale designa, tra i procuratori pubblici, due procuratori generali sostituti e eventuali procuratori pubblici capo, che dirigono le sezioni e le sottosezioni del Ministero pubblico (art. 65 cpv. 2 LOG). Il procuratore generale stabilisce la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici; egli può dislocare temporaneamente uno o più procuratori pubblici sul territorio, istituire sottosezioni e modificare l’attribuzione di singole materie specifiche, dei procuratori pubblici e dei funzionari tra le sezioni (cfr. art. 67 cpv. 4 LOG).

L’art. 68 LOG elenca le attribuzioni del procuratore generale e fra queste vi è anche il compito di dirimere i conflitti di competenza (art. 68 lit. d LOG).

2.6.

Visto quanto precede, si deve dunque giungere alla conclusione che è competenza del procuratore generale Andrea Pagani, giusta l’art. 40 cpv. 1 CPP, decidere, in prima battuta, in merito al conflitto di competenza fra il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni.

La Corte dei reclami penali sarà unicamente autorità di reclamo (art. 20 CPP; art. 62 LOG).

  1. Il reclamo è irricevibile. Vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità. Il reclamo 7/11.4.2023 dell’avv. RE 1 è rinviato al procuratore generale Andrea Pagani per competenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 20, 40, 328, 355 s. CPP, 65 ss. LOG, la PPMin ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è irricevibile ed è rinviato al procuratore generale Andrea Pagani per competenza.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 7

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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