Incarto n. 60.2023.65
Lugano 23 marzo 2023/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, assente)
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 17/20.3.2023 presentata da
RE 1, ,
nei confronti
del giudice Elisa Bianchi Roth, Pretura penale, nel contesto del procedimento penale promosso nei suoi confronti sfociato nel decreto di accusa DA 1920/2022 del 5.4.2022 dell’allora procuratore pubblico Arturo Garzoni per l’ipotesi accusatoria di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione (inc. 81.2023.77);
richiamato lo scritto 21/22.3.2023 del giudice, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio della Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto DA 1920/2022 del 5.4.2022 il magistrato inquirente ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione [“per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l’autovettura Nissan targata __________: 1.1 a __________, autostrada A2, il 12.01.2021, alla velocità di 159 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h; 1.2 a __________, autostrada A2, il 5.02.2021, alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h”]. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3'600.00 (novanta aliquote a CHF 40.00 /aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 700.00 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.
b. Con scritto 11/12.4.2022 RE 1, per il tramite del suo difensore avv. __________, __________, si è opposto al decreto.
c. Il 12.4.2022 il pubblico ministero ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.
d. Con decreto 12.7.2022 il giudice ha assegnato al procuratore pubblico e all’imputato un termine di dieci giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie con l’avvertenza che da istanze probatorie tardive avrebbero potuto derivare spese ed indennità.
e. Il medesimo giorno il giudice ha citato le parti a comparire nell’aula delle udienze il 12.9.2022 per procedere al dibattimento, con l’avvertenza che, se l’opponente non compariva, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si faceva rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione era considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP).
Il dibattimento è stato rinviato al 10.10.2022 (su richiesta del legale dell’imputato, per precedenti impegni al Ministero pubblico).
f. Con decreto 1.9.2022 il giudice ha parzialmente accolto l’istanza probatoria presentata il 22/25.7.2022 dall’imputato personalmente, successivamente completata e precisata dal suo legale.
g. Con ulteriori scritti 8/9.9.2022 e 15/16.9.2022 RE 1 personalmente ha chiesto ulteriori prove. Ha inoltre informato che l’avv. __________ non lo patrocinava più nel procedimento.
h. Con scritto 4/5.10.2022 l’imputato ha segnatamente addotto, all’indirizzo del giudice, di non avere ancora ricevuto quanto richiesto, ovvero – a suo dire – il materiale fotografico mancante. Ha indicato che doveva avere il tempo di preparare la sua difesa e che il procedimento penale fissato per il 10.10.2022 era vicino.
i. In data 5.10.2022 il giudice ha comunicato a RE 1 che le fotografie digitali richieste erano state trasmesse il 12.9.2022 all’allora suo difensore, a cui l’imputato era invitato a rivolgersi. Le altre domande erano respinte, come da precedenti decreti.
j. Il dibattimento si è aperto il 10.10.2022 alle ore 14:00. Dal verbale del dibattimento risulta che nessuno è comparso e che alle ore 14:20 il giudice ha preso atto dell’assenza ingiustificata dell’imputato ed ha considerato ritirata l’opposizione al suddetto decreto di accusa; avrebbe proceduto allo stralcio della procedura con decreto separato in applicazione dell’art. 356 cpv. 4 CPP.
k. Con decreto 10.10.2022 il giudice ha stralciato dai ruoli il procedimento penale conseguente all’opposizione dell’imputato al decreto di accusa DA 1920/2022 del 5.4.2022, divenuto definitivo.
Il giudice ha indicato che RE 1 non era ingiustificatamente comparso al dibattimento del 10.10.2022 al quale era stato regolarmente citato. L’imputato era consapevole che il 10.10.2022 si sarebbe tenuto il dibattimento, come da sua lettera 4.10.2022 (“il procedimento fissato per il dieci ottobre è vicino”). Venerdì 7.10.2022 l’imputato aveva preannunciato telefonicamente alla cancelleria della Pretura penale che si sarebbe dovuto ospedalizzare al più presto. Nonostante le indicazioni della cancelleria, reiterate ancora nella mattina del 10.10.2022 telefonicamente, l’imputato non aveva fatto pervenire entro il dibattimento (iniziato alle ore 14:00 e terminato alle ore 14:20) alcun certificato medico. L’imputato non aveva motivato e documentato in tempo utile il proprio impedimento a comparire al dibattimento del 10.10.2022. Di modo che la sua opposizione al decreto era considerata ritirata.
l. Il 10.10.2022, alle ore 15:49, sono stati spediti alla Pretura penale, da un apparecchio fax della posta, scritti redatti da medici dell’__________, __________ (di data 10.10.2022, 19.10.2015, 28.10.2014) inerenti a RE 1. La lettera di dimissione 10.10.2022 riportava che quest’ultimo era stato visitato quel giorno e che la diagnosi conclusiva era “insonnia”.
m. L’11.10.2022, alle ore 12:43, sono stati inviati alla Pretura penale, da un apparecchio fax della posta, il citato scritto 10.10.2022 con la diagnosi conclusiva “insonnia” e lo scritto 11.10.2022, sempre dello stesso nosocomio, da cui risultava che RE 1 era stato visitato l’11.10.2022 e che la diagnosi conclusiva era “covid-19”.
n. Con reclamo 17/18.10.2022 RE 1 si è aggravato contro il decreto 10.10.2022 del giudice e ha postulato di essere giustificato assente per motivi sanitari e di ordine pubblico, di revocare il decreto di stralcio, di concedergli quindici giorni per rimettersi dalla malattia e di aggiornare un nuovo dibattimento.
Il reclamante ha addotto che si sarebbe preparato al dibattimento previso per il 10.10.2022 scambiando corrispondenza con il giudice. Il 7.10.2022 sua moglie avrebbe avuto un malore. Alle ore 17:00 avrebbe chiamato un’ambulanza. Alle ore 21:00 si sarebbe recato al pronto soccorso per avere notizie della moglie. Per errore avrebbe utilizzato una mascherina chirurgica. Avrebbe riportato la moglie a casa. Lunedì mattina, alle ore 02:00, si sarebbe recato al pronto soccorso. Avrebbe avuto febbre, mal di gola e mal di testa. Per l’accesso al pronto soccorso non sarebbe stata applicata la procedura di triage. In caso di corretto triage gli sarebbe stato diagnosticato il covid-19, come da documento 11.10.2022. La diagnosi di insonnia sarebbe stata piuttosto anomala. Gli sarebbe stato rifiutato di fare un tampone. La mattina del 10.10.2022 avrebbe cercato di far pervenire dalla posta di __________ un fax. Essa avrebbe chiuso alle ore 11:00. Al pomeriggio avrebbe cercato di trasmettere un certificato di malattia, ma il report avrebbe dato errore di trasmissione. Il certificato 11.10.2022 avrebbe parlato chiaramente di contagio da covid-19. Un msg del medico cantonale avrebbe consigliato l’isolamento totale a tutela della popolazione più debole. Avrebbe tentato di spiegare la situazione alla Pretura penale. Invano. Il giudice avrebbe stralciato il procedimento senza neppure attendere le certificazioni mediche. Sulla base del buon senso e di responsabilità sulle direttive del medico cantonale, sulla legge 818.101, egli avrebbe agito in perfetta buona fede, privilegiando, come portatore di una malattia trasmissibile, di mettersi in quarantena e di evitare contatti. Lo stralcio in virtù di un’assenza giustificata in periodo di pandemia, ove nelle tre settimane precedenti i contagi in Ticino sarebbero raddoppiati di settimana in settimana, con numeri da paura e con il sistema sanitario in difficoltà, sarebbe apparso senza dubbio fuori luogo. Anche perché i confacenti atti sarebbero giunti il giorno successivo; avrebbe avvisato telefonicamente la mattina del 10.10.2022.
o. Con giudizio 60.2022.284 del 24.1.2023 questa Corte ha accolto l’impugnativa di RE 1 annullando il decreto 10.10.2022 del giudice e rinviandogli gli atti dell’incarto per i suoi incombenti.
Questa Corte, esposto il diritto applicabile, ha evidenziato che il 12.7.2022 il giudice aveva citato le parti a comparire nell’aula delle udienze il 12.9.2022 (dibattimento successivamente rinviato al 10.10.2022) per procedere al dibattimento, con l’avvertenza che, se l’opponente non compare, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si fa rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione è considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP) [testo in grassetto nella citazione 12.7.2022]. Tale citazione – correttamente intimata all’imputato (fatto non contestato) – conteneva le necessarie indicazioni circa le conseguenze giuridiche di un’eventuale mancata comparsa al processo. Si poteva infatti comprendere, chiaramente ed inequivocabilmente, che l’opposizione al decreto di accusa era reputata ritirata se l’opponente non comunicava fondate ragioni per l’assenza. Questa Corte ha aggiunto che dal decreto di stralcio (ma non dagli atti del procedimento, che non riportavano tali informazioni) risultava che il 7.10.2022 RE 1 avrebbe preannunciato telefonicamente alla cancelleria della Pretura penale che si sarebbe dovuto ospedalizzare al più presto e che la mattina del 10.10.2022 la cancelleria gli avrebbe telefonicamente ripetuto di trasmettere un certificato medico. La Corte ha indicato che l’obbligo di documentazione imponeva di mettere agli atti – ovvero di mettere per scritto – lo scambio di comunicazioni orali, posto come esse erano di manifesta rilevanza per il caso. Solo qualora la cancelleria avesse detto a RE 1 di produrre, entro l’inizio del dibattimento (ore 14:00 del 10.10.2022), un certificato attuale attestante esplicitamente che egli, per motivi di salute, era impossibilitato a partecipare al dibattimento quel giorno a quell’ora, si sarebbe eventualmente potuto dedurre, in caso di mancata trasmissione dell’atto, che si fosse disinteressato al procedimento promosso a suo carico. In queste circostanze, in difetto di informazioni precise sul contenuto delle conversazioni telefoniche, non si poteva concludere, pur in mancanza di un certificato medico presentato tempestivamente, che RE 1 avesse manifestato il suo disinteresse al procedimento penale, ossia che avesse consapevolmente rinunciato ai suoi diritti. Dall’incarto si evinceva peraltro che egli aveva ripetutamente chiesto l’assunzione di prove. Ancora con scritto 4/5.10.2022 l’imputato aveva adito il giudice in relazione a mezzi di prova, facendo riferimento al fatto che il dibattimento fissato per il 10.10.2022 era vicino. Condotta che manifestamente non attestava indifferenza verso la procedura penale.
Questa Corte ha comunque reso attento RE 1 che soltanto un certificato medico attuale, da presentarsi prima del dibattimento [ZK StPO – U. WEDER, (…), art. 205 CPP n. 6a], che si esprimeva sulla capacità dibattimentale dell’imputato [“L’imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento” (art. 114 cpv. 1 CPP] per il giorno e l’ora previsti, avrebbe potuto semmai giustificare un’assenza. Ha rilevato che un certificato di inabilità lavorativa non bastava, di principio, a legittimare l’assenza al dibattimento, ritenuto che l’inabilità lavorativa non pregiudicava necessariamente la capacità dibattimentale. Questa Corte ha esposto che anche certificati generici di malattia/infortunio non erano sufficienti per comprovare, ovvero giustificare, un’assenza. Ha infine ricordato che il principio della buona fede, che valeva per tutte le parti al procedimento (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.), imputato compreso, imponeva di comportarsi correttamente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi (art. 2 cpv. 1 CC), considerato che il manifesto abuso del proprio diritto non era protetto (art. 2 cpv. 2 CC).
p. Il 28.2.2023 il giudice ha assegnato al procuratore pubblico e all’imputato un termine di cinque giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie con l’avvertenza che da istanze probatorie tardive avrebbero potuto derivare spese ed indennità.
q. Il giudice ha inoltre citato le parti a comparire nell’aula delle udienze il 30.3.2023, ore 09:00, per il dibattimento, con l’avvertenza che, se l’opponente non compariva, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si faceva rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione era considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP).
r. Con istanza 17/20.3.2023 RE 1 postula la ricusazione del giudice Elisa Bianchi Roth siccome non imparziale.
L’istante, preso atto degli scritti con cui il giudice fissava un termine per presentare e motivare istanze probatorie ed il dibattimento, adduce che sarebbe sorpreso che, nel contesto della duplica nell’ambito dell’inc. CRP 60.2022.284, il giudice avrebbe mantenuto inalterata la sua posizione, malgrado una valida certificazione medica ed il suo stato di salute affetto da covid. Non ci sarebbero pertanto i presupposti per un giudizio sereno ed imparziale.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
La giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) – è competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.) ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5].
Questa Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza.
1.2.
L’istante, imputato nel procedimento DA 1920/2022 del 5.4.2022, parte ai sensi dell’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato – secondo l’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del giudice Elisa Bianchi Roth, chiamato a giudicarlo nel procedimento pendente a suo carico.
1.3.
1.3.1.
Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP chi intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
Una domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). E’ invece irricevibile siccome tardiva la domanda inoltrata tre mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).
1.3.2.
RE 1 riconduce il motivo di ricusazione al fatto che sia il giudice Elisa Bianchi Roth a giudicarlo nel procedimento di cui al DA 1920/2022 del 5.4.2022, giudice che – nella procedura di reclamo di cui all’inc. CRP 60.2022.284 – in duplica avrebbe mantenuto inalterata la sua posizione sull’oggetto dell’impugnativa.
Ora, l’istante afferma che gli scritti 28.2.2023, in cui veniva comunicato, anche, che il dibattimento sarebbe stato diretto dal giudice Elisa Bianchi Roth, sarebbero stati notificati in data 7.3.2023.
L’istanza di ricusazione del giudice è stata presentata il 17.3.2023, ovvero dieci giorni dopo la notificazione dei menzionati atti.
Ci si può chiedere se RE 1 avrebbe dovuto postulare la ricusazione del giudice non appena è venuto a conoscenza del giudizio 60.2022.284 del 24.1.2023 di questa Corte, in cui venivano rinviati gli atti al giudice Elisa Bianchi Roth per procedere nei suoi incombenti, ossia (anche) indire il dibattimento a suo carico.
La questione a sapere se l’istanza sia stata inoltrata senza indugio ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 CPP può comunque restare irrisolta, in considerazione dell’esito della domanda, respinta nel merito.
Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art. 12 e 13 CPP.
La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell’1.5.2020 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).
Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).
Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze (decisione TF 6B_457/2020 del 20.7.2020 consid. 2.2.2.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 1B_48/2019 del 28.5.2019 consid. 3.1.).
La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).
2.2.
Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
L’art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).
2.3.
Il fatto che un’autorità, in una procedura precedente, abbia deciso [finanche sbagliando (decisione TF 1B_474/2018 del 22.11.2018 consid. 3.)] a sfavore della parte che lo ricusa non è motivo di ricusazione (decisione TF 6B_851/2018 del 7.12.2018 consid. 4.2.3.; DTF 143 IV 69 consid. 3.1.). Più in generale, non è motivo di ricusazione, di principio, il fatto che un magistrato sia chiamato a ripronunciarsi su una causa rinviatagli dall’istanza superiore dopo annullamento della sua decisione: secondo la giurisprudenza, infatti, il magistrato chiamato a decidere di nuovo dopo annullamento del giudizio è capace in generale di tenere conto di quanto indicato dall’istanza superiore e di conformarsi a quanto disposto (decisione TF 1B_440/2017 dell’8.3.2018 consid. 4.1.; DTF 143 IV 69 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 29). Dall’interessato ci si deve in effetti attendere, di principio, che si occupi nuovamente della causa con le necessarie professionalità ed imparzialità, a meno che questi manifesti chiaramente di non volere o di non essere in grado di prendere le distanze dall’opinione contenuta nel giudizio annullato e di giudicare in maniera imparziale la causa (decisioni TF 1B_94/2019 del 15.5.2019 consid. 2.4.; 1B_351/2018 del 25.9.2018 consid. 2.1.).
2.4.
Eventuali errori nel corso del procedimento non fondano – di principio – motivo di ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito. In particolare decisioni o atti di procedura che successivamente si palesano essere errati non realizzano di per sé un’apparenza oggettiva di prevenzione; soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti costitutivi di violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno oggettivamente l’apparenza di prevenzione (decisioni TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; 1B_323/2022 del 27.9.2022 consid. 3.1.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42).
RE 1 fonda l’istanza di ricusazione in questione sul fatto che, nel contesto della duplica nell’ambito dell’inc. CRP 60.2022.284, il giudice avrebbe mantenuto inalterata la sua posizione sull’oggetto dell’impugnativa, malgrado una valida certificazione medica ed il suo stato di salute affetto da covid. Non ci sarebbero perciò i presupposti per un giudizio sereno ed imparziale.
3.2.
Ora, il fatto che il giudice, dopo essersi confrontato con gli atti prodotti da RE 1 che, a suo dire, avrebbero giustificato la sua assenza dal dibattimento del 10.10.2022, abbia ribadito – anche in sede di osservazioni al gravame 17/18.10.2022 dell’istante – che l’imputato, ingiustificatamente, non era comparso al dibattimento, come ritenuto nel decreto 10.10.2022 oggetto dell’impugnativa, non fonda alcun indizio di prevenzione del giudice.
Quest’ultimo si è infatti limitato a spiegare le ragioni per cui aveva reputato che RE 1 non avesse dato seguito, senza giustificazioni fondate, alla citazione di presentarsi al dibattimento, considerando gli atti inviati non idonei a motivare l’assenza.
Dalla circostanza che questa Corte, con giudizio 60.2022.284 del 24.1.2023, abbia annullato il decreto di stralcio del giudice, non ritenendo che RE 1 si fosse disinteressato al procedimento, non si può manifestamente dedurre una parzialità del giudice.
Si è detto più sopra che eventuali errori non fondano motivi di ricusazione, ma devono essere corretti, se del caso, attraverso gli usuali mezzi di diritto, come del resto è avvenuto in concreto.
Più in generale, la lettura dell’incarto non permette di concludere che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a generare timore di parzialità, anche soltanto apparente, del giudice, il quale – per quanto si evince dagli atti all’incarto – non ha palesato avversione, insofferenza oppure ostilità verso l’imputato. Non ci sono elementi, in altre parole, per ritenere che il giudice non sarà in grado di dirigere con imparzialità il previsto dibattimento e di ossequiare il principio della presunzione di innocenza.
Il fatto che RE 1 disapprovi le osservazioni del giudice nel contesto del procedimento inc. CRP 60.2022.284 non è evidentemente sufficiente per ammettere un’istanza di ricusazione.
Le apprensioni soggettive di RE 1 sono irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze che non sono date.
L’istanza di ricusazione nei confronti del giudice Elisa Bianchi Roth deve di conseguenza essere respinta siccome infondata.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
L’istanza di ricusazione, per quanto ricevibile, è respinta.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera