Incarto n. 60.2023.3
Lugano 20 marzo 2023/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, assente)
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/13.1.2023 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto 27.12.2022 del procuratore pubblico Anna Fumagalli con cui – nel procedimento penale inc. MP 2022.4499 a suo carico per titolo di denuncia mendace e coazione – è stata disposta l’audizione di PI 1 e di PI 2, già in __________ (entrambi patr. da: avv. PR 2, __________), quali accusatori privati, senza la presenza del suo difensore;
richiamate le osservazioni 18/19.1.2023 del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio della Corte – e 26/27.1.2023 di PI 1 e di PI 2 – che hanno postulato la reiezione del gravame –;
rilevato che RE 1, interpellata il 27.1.2023, non ha replicato;
preso atto che con scritto 2/3.3.2023 l’avv. PR 2 ha comunicato che PI 1 è deceduta il 25.2.2023 e che nella procedura le subentrano il marito PI 2 ed i figli __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 12/13.5.2022 (AI 1) PI 1 ed il marito PI 2 hanno denunciato la madre rispettivamente suocera RE 1 ed il fratello rispettivamente cognato __________ per denuncia mendace e tentata coazione in relazione all’esposto per l’ipotesi di furto presentato da RE 1, asseritamente istigata da __________, a loro carico (di cui al procedimento penale inc. MP 2021.8356 inerente a fatti riguardanti la successione fu __________, deceduto in data 17.6.2021, marito di RE 1 e padre di PI 1 e __________).
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2022.4499.
b. Con decreto 23.6.2022 (AI 6) il pubblico ministero ha disposto l’apertura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1 per i reati di denuncia mendace e di tentata coazione.
è stato ritenuto persona informata sui fatti (AI 4/5).
c. Il 28.6.2022 (AI 7) il magistrato inquirente, giusta l’art. 312 cpv. 1 CPP, ha conferito alla polizia il mandato di interrogare i denuncianti quali accusatori privati [audizione da esperirsi, se del caso, alla presenza del loro legale (avv. PR 2) e del legale della denunciata (avv. PR 1)], RE 1 quale imputata (alla presenza, se del caso, dei patrocinatori delle parti) e __________ quale persona informata sui fatti.
d. Con scritto 12/14.10.2022 (AI 10) il legale dei denuncianti, sollecitando la loro audizione, ha chiesto di farli interrogare in assenza del legale dell’imputata. Ha indicato che, secondo prassi, la parte denunciata ed il proprio legale non avrebbero accesso agli atti fintanto che la parte denunciata non è interrogata almeno una volta.
e. Il 21.10.2022 (AI 11) il procuratore pubblico ha invitato la Gendarmeria di __________, trasmettendo in allegato il citato scritto dell’avv. PR 2, a voler disporre l’audizione dei denuncianti, informando il difensore dell’imputata dell’interrogatorio, al quale poteva partecipare (senza avere diritto di esigerne il rinvio).
f. Il 26/28.10.2022 (AI 12) l’avv. PR 2, che aveva ricevuto in copia detto scritto, ha censurato la presenza del legale dell’imputata agli interrogatori dei denuncianti. Secondo la giurisprudenza (DTF 139 IV 25) l’avvocato di parte denunciata non avrebbe potuto essere ammesso all’audizione dei denuncianti prima che la denunciata fosse stata sentita almeno la prima volta.
g. Il 7.11.2022 (AI 13) PI 1 ed PI 2 si sono presentati in polizia per essere interrogati quali accusatori privati, presenti il loro legale e, anche, il difensore dell’imputata.
In considerazione delle contestazioni dell’avv. PR 2 in merito alla presenza della difesa, l’audizione dei denuncianti non ha avuto luogo; essa è stata rimandata a data da definirsi.
h. Con scritto 9/10.11.2022 (AI 14) il legale dei denuncianti, criticando nuovamente la facoltà della difesa di assistere al loro interrogatorio, ha chiesto al procuratore pubblico una decisione motivata.
i. In data 11.11.2022 (AI 15) il magistrato inquirente ha indicato – all’indirizzo dell’avv. PR 2 – che la prassi imposta dalla giurisprudenza (DTF 139 IV 25) stabiliva che il diritto delle parti di partecipare agli atti istruttori poteva essere limitato qualora fosse stato necessario assumere una prova al riparo da manovre collusive che la parte imputata avrebbe potuto mettere in atto, allo scopo di preservare l’accertamento della verità. Nel caso concreto i fatti addotti dai denuncianti dipendevano e discendevano dal procedimento penale inc. MP 2021.8356 in fase istruttoria. I fatti oggetto di entrambi i procedimenti penali erano pertanto perfettamente noti all’imputata, trattandosi di fatto di una “controdenuncia”, per cui mal si comprendeva quale “effetto sorpresa” si volesse preservare. I diritti successori contesi tra le parti erano già oggetto anche di una procedura civile. Il pubblico ministero ha quindi chiesto al legale di esporre in base a quali specifici fatti non ancora emersi nel parallelo procedimento penale o civile, e dunque non noti all’imputata, i denuncianti fondassero la loro denuncia.
j. L’avv. PR 2 ha preso posizione il 24/28.11.2022 (AI 16).
Ha rilevato che la risposta del procuratore pubblico l’avrebbe lasciato piuttosto perplesso e che quest’ultimo, con detta corrispondenza, avrebbe compromesso il corretto svolgimento della procedura. Gli sarebbe sembrato sorprendente dover motivare la sua richiesta perché chiedeva il rispetto degli art. 147, 101 e 108 CPP.
k. Il 12.12.2022 (AI 17) il magistrato inquirente ha invitato la Gendarmeria di __________ ad interrogare i denuncianti senza la presenza del difensore dell’imputata, e questo per non ritardare ulteriormente il prosieguo dell’inchiesta con eventuali gravami.
l. Il 20/21.12.2022 (AI 18) il legale di RE 1, preso atto del citato scritto, ha contestato tale modo di procedere del pubblico ministero, domandando di emanare una decisione formale.
m. Con decreto 27.12.2022 il magistrato inquirente ha disposto l’audizione di PI 1 e di PI 2 quali accusatori privati senza la presenza del difensore di RE 1.
Il procuratore pubblico ha esposto che il 12.5.2022 PI 1 ed PI 2 avevano denunciato RE 1 e __________ per denuncia mendace e coazione in merito al fatto che, in data 21.8.2021, RE 1 avesse querelato/denunciato PI 1 ed PI 2 per furto, accusandoli di essersi indebitamente appropriati di beni di spettanza della successione del defunto __________. Esposto, questo, che PI 1 ed PI 2 consideravano infondato: a loro dire, gli oggetti trovati in loro possesso e consegnati spontaneamente agli inquirenti erano stati loro donati da __________.
Ricordati gli scritti intercorsi con i legali delle parti e gli art. 101, 108 e 147 CPP, il magistrato inquirente ha reputato che non ci fossero ragioni cogenti che impedissero al difensore dell’imputata di partecipare all’audizione dei denuncianti anche prima dell’interrogatorio dell’imputata, tanto più che i fatti oggetto della denuncia erano già noti alle parti. Tuttavia, considerato che non poteva invero essere escluso che, in sede di interrogatorio dei denuncianti, potessero emergere nuove circostanze non note all’imputata, considerato inoltre che sui fatti oggetto di inchiesta andava sentito anche __________ (che non era parte nel procedimento penale inc. MP 2021.8356), per evitare una possibile collusione delle prove, appariva opportuno disporre l’audizione dei denuncianti senza la presenza del difensore dell’imputata, che – se lo avesse ritenuto – avrebbe potuto domandare la ripetizione dell’atto.
n. Con gravame 12/13.1.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, in via principale il decreto 27.12.2022 sia riformato nel senso che “viene disposta l’audizione di PI 1 e di PI 2, in veste di accusatori privati, con la presenza del difensore della querelata/denunciata RE 1” e, in via subordinata, il decreto 27.12.2022 sia annullato e gli atti siano ritornati al procuratore pubblico per nuova decisione.
La reclamante, rammentati il suo esposto 21.8.2021 e l’esposto 12.5.2022 di PI 1 e di PI 2, adduce che il diritto di presenziare all’assunzione delle prove sarebbe garantito dall’art. 147 CPP. Il magistrato inquirente stesso avrebbe negato l’esistenza di motivi che impedirebbero al suo difensore di partecipare all’audizione dei denuncianti, ciò che renderebbe la decisione impugnata contraddittoria ed incomprensibile.
La restrizione del diritto di essere sentito non potrebbe essere giustificata da un pericolo astratto di collusione, né da esigenze di inchiesta, e questo nemmeno nella fase iniziale dell’istruttoria.
Inoltre, nel caso concreto il procedimento concernerebbe una controdenuncia che verterebbe sui medesimi fatti già noti all’imputata ed a __________ (non parte nel procedimento penale, ma parte nelle cause civili, dove i beni sequestrati apparterrebbero alla massa successoria). La procedura penale sarebbe strettamente correlata con la procedura civile. L’argomentazione del procuratore pubblico, secondo cui in sede di interrogatorio “non è da escludere che possano emergere nuove circostanze”, non sarebbe da ritenere. Nell’ambito di qualsiasi audizione non si potrebbe infatti escludere che emergano nuove circostanze. Ammettere la tesi del magistrato inquirente significherebbe poter restringere arbitrariamente e sistematicamente il diritto di essere sentito delle parti. La presenza all’interrogatorio del suo difensore non precluderebbe in alcun caso l’accertamento della verità materiale.
La giurisprudenza di cui alla DTF 139 IV 25 non sarebbe pertinente perché concernente una fattispecie del tutto differente.
o. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il reclamo 12.1.2023, presentato contro il decreto 27.12.2022 del procuratore pubblico, notificato al legale della reclamante il 3.1.2023, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
1.3.2.
RE 1, imputata nel procedimento inc. MP 2022.4499, è legittimata giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP all’impugnativa avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 27.12.2022, che lederebbe il suo diritto di essere sentita, ovvero il suo diritto ex art. 147 cpv. 1 CPP di partecipare all’assunzione delle prove per mezzo del suo legale, escluso.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
Si è detto che il 27.12.2022 il procuratore pubblico ha disposto l’audizione di PI 1 e di PI 2 quali accusatori privati senza la presenza del difensore di RE 1.
2.2.
La reclamante ritiene questa conclusione lesiva dell’art. 147 CPP.
2.3.
2.3.1.
Il diritto di essere sentito – sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e in ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost., dall’art. 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e dall’art. 107 CPP – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo in applicazione degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 1B_474/2019 del 6.5.2020 consid. 3.1.1.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 1).
2.3.2.
2.3.2.1.
Le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice e di porre domande agli interrogati (art. 147 cpv. 1 prima frase CPP). Questa facoltà deriva dal diritto di essere sentite delle parti giusta l’art. 107 cpv. 1 lit. b CPP (decisione TF 6B_1078/2020 del 26.10.2022 consid. 2.4.1.; DTF 143 IV 397 consid. 3.3.1.; 140 IV 172 consid. 1.2.1.).
L’art. 147 CPP attua il principio della pubblicità dell’udienza limitata alle parti (“Parteiöffentlichkeit”) [decisione TF 6B_1320/2020 del 12.1.2022 consid. 4.2.1.; DTF 139 IV 25 consid. 4.2.] e corrisponde al diritto al confronto, ovvero al diritto di interrogare i testi a carico giusta l’art. 6 cifra 3 lit. d CEDU (decisione TF 6B_886/2017 del 26.3.2018 consid. 2.3.2.; BSK StPO – D. SCHLEIMINGER METTLER, op. cit., art. 147 CPP n. 3; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 147 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 147 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 821). Detto diritto è di principio assoluto (decisione TF 6B_595/2021 del 24.6.2022 consid. 4.3.3.).
2.3.2.2.
Giusta l’art. 147 cpv. 2 CPP il diritto delle parti di partecipare alla raccolta delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
2.3.2.3.
La facoltà di prendere parte all’assunzione delle prove può essere limitata solo se sono dati i presupposti legali [art. 108, 146 cpv. 4 e 149 cpv. 2 lit. b CPP (decisione TF 6B_1078/2020 del 26.10.2022 consid. 2.4.1.; DTF 143 IV 397 consid. 3.3.1.; 139 IV 25 consid. 4.2./5.5.1.; BSK StPO – D. SCHLEIMINGER METTLER, op. cit., art. 147 CPP n. 13 ss.)]. Entra in considerazione pure l’art. 101 cpv. 1 CPP (decisione TF 6B_1320/2020 del 12.1.2022 consid. 4.2.1.; DTF 143 IV 397 consid. 3.3.1.; 141 IV 220 consid. 4.4.) [secondo cui le parti possono esaminare gli atti del procedimento al più tardi dopo la prima audizione dell’imputato (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) e, cumulativamente (decisione TF 1B_264/2013 del 17.10.2013 consid. 2.1.1.), dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15); è fatto salvo l’art. 108 CPP (che limita tale diritto)].
Il Tribunale federale, nel giudizio DTF 139 IV 25 (cfr. anche decisione TF 6B_256/2017 del 13.9.2018), ha ritenuto che negli stadi iniziali dell’istruzione, segnatamente fino al primo interrogatorio dell’imputato, nell’interpretazione dell’art. 147 CPP si debba tenere conto dell’art. 101 cpv. 1 CPP, disposizione strettamente connessa con l’art. 147 CPP (DTF 139 IV 25 consid. 5.5.2.). L’Alta Corte ha reputato una lacuna della legge il fatto che l’art. 147 CPP, a differenza dell’art. 101 CPP, non preveda limitazioni ai diritti di partecipazione delle parti. Ha ritenuto che il procuratore pubblico possa esaminare nel caso concreto se sussistano motivi oggettivi per una provvisoria restrizione dei diritti di parte, ovvero della “Parteiöffentlichkeit”. Tali motivi sussistono, segnatamente, quando c’è un concreto pericolo di collusione in relazione a contestazioni non ancora effettuate. Per il Tribunale federale, la mera possibilità di una messa in pericolo astratta degli interessi del procedimento con una legittima tattica processuale delle parti non giustifica una tale restrizione (DTF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1.).
2.3.2.4.
La parte o il suo patrocinatore può esigere che l’assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di una parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti (art. 147 cpv. 3 prima frase CPP). Sono motivi cogenti, segnatamente, la malattia, l’assenza temporanea all’estero e le restrizioni ex art. 108 e 149 ss. CPP (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 147 CPP n. 12; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1093).
Si può rinunciare a ripetere l’assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande (art. 147 cpv. 3 seconda frase CPP): il diritto al contraddittorio deve essere garantito alla parte in un’altra maniera (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1093).
2.3.2.5.
Le prove raccolte in lesione dell’art. 147 CPP non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente (art. 147 cpv. 4 CPP) [decisione TF 6B_1078/2020 del 26.10.2022 consid. 2.4.1.; DTF 143 IV 457 consid. 1.6.1.; 143 IV 397 consid. 3.3.1.].
2.3.3.
L’art. 147 CPP non è applicabile quando la polizia agisce nell’ambito della fase investigativa (art. 306 s. CPP): le parti, a questo stadio, non hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove (decisione TF 6B_1320/2020 del 12.1.2022 consid. 4.2.1.), fatta salva la facoltà dell’imputato di essere assistito dal difensore quando è interrogato (art. 159 CPP). La norma in questione si applica tuttavia all’operato della polizia quando procede su mandato del pubblico ministero, dopo l’apertura dell’istruzione penale (art. 312 cpv. 2 CPP) [decisione TF 6B_1078/2020 del 26.10.2022 consid. 2.4.2.; DTF 143 IV 397 consid. 3.3.2.; 139 IV 25 consid. 4.3.; BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 107 CPP n. 20/21; BSK StPO – D. SCHLEIMINGER METTLER, art. 147 CPP n. 7a; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 147 CPP n. 2].
2.4.
2.4.1.
Il pubblico ministero con decreto 23.6.2022 ha disposto l’apertura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1 per i reati di denuncia mendace e di tentata coazione e con decreto 28.6.2022, ai sensi dell’art. 312 cpv. 1 CPP, ha conferito alla polizia il mandato di interrogare i denuncianti, l’imputata e __________.
In queste circostanze, essendo stata aperta l’istruzione e procedendo la polizia su mandato del magistrato inquirente, RE 1, imputata nel procedimento giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, può invocare l’art. 147 CPP, ovvero il suo diritto di presenziare all’assunzione delle prove per il tramite del suo difensore.
2.4.2.
Tale diritto, come esposto, può nondimeno essere limitato.
Il procuratore pubblico ha ritenuto che non ci fossero ragioni cogenti che impedissero al difensore dell’imputata di partecipare all’audizione dei denuncianti anche prima dell’interrogatorio dell’imputata, tanto più che i fatti oggetto della denuncia erano già noti alle parti. Tuttavia, considerato che non poteva invero essere escluso che, in sede di interrogatorio dei denuncianti, potessero emergere nuove circostanze non note all’imputata, considerato inoltre che sui fatti oggetto di inchiesta andava sentito anche __________ (non parte nel procedimento inc. MP 2021.8356), per evitare una possibile collusione delle prove, appariva opportuno disporre l’audizione di PI 1 e di PI 2 senza la presenza del difensore dell’imputata, che – se lo avesse ritenuto – avrebbe potuto postulare la ripetizione dell’atto.
Ora, tale motivazione è anzitutto contraddittoria. Il pubblico ministero ha infatti reputato che non ci fossero ragioni cogenti per escludere il legale dall’imputata dall’interrogatorio dei denuncianti. Ha però respinto la sua partecipazione all’audizione, posto come non poteva essere escluso che potessero emergere nuove circostanze ignote all’imputata, ossia per una possibile collusione delle prove.
Inoltre, secondo la giurisprudenza (DTF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1.), la restrizione dei diritti di parte presuppone un concreto pericolo di collusione in relazione a contestazioni non ancora effettuate, ritenuto che la mera possibilità di una messa in pericolo astratta degli interessi del procedimento con una legittima tattica processuale delle parti non giustifica una tale restrizione.
Il fatto di una soltanto possibile collusione non è quindi sufficiente per giustificare la restrizione dei diritti di parte di RE 1.
Tra le varie persone coinvolte sarebbe peraltro pendente anche una procedura civile concernente la successione di __________, di modo che il tema della lite, alla base anche degli esposti di RE 1 e di PI 1 ed PI 2, è nota a tutti.
2.5.
In accoglimento del reclamo 12/13.1.2023, il decreto 27.12.2022 del magistrato inquirente è riformato nel senso che “Viene disposta l’audizione di PI 2, in veste di accusatore privato, presente, se lo riterrà, il difensore dell’imputata RE 1.”
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Il decreto 27.12.2022 del procuratore pubblico Anna Fumagalli, nel procedimento inc. MP 2022.4499, è riformato nel senso che “Viene disposta l’audizione di PI 2, in veste di accusatore privato, presente, se lo riterrà, il difensore dell’imputata RE 1.”
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 900.-- (novecento) a titolo di indennità.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera