Incarto n. 60.2023.220
Lugano 21 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo 4/5.9.2023 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1 ed avv. PR 3,
contro
il decreto di non luogo a procedere 22.8.2023 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 11.8.2023 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti (NLP __________);
richiamati gli scritti 6/7.9.2023 del magistrato inquirente e 14/15.9.2023 di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 11.8.2023 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1 per i reati di truffa, falsità in documenti ed amministrazione infedele (AI 1, inc. MP __________).
Il denunciante (socio e gerente della __________) e il denunciato (titolare dell’impresa individuale __________, amministratore unico e poi vicepresidente del CdA della __________ SA e direttore della __________ SA, __________, succursale di __________) si sono conosciuti nel 2016 e fra i due, e le rispettive famiglie, sarebbe nato un rapporto di amicizia.
Nel mese di ottobre 2016 PI 1 avrebbe proposto all’amico la sottoscrizione di un fondo di investimento di EUR 50'000.-- (doc. AH, AI 1).
Il 5.11.2016 è stato firmato un contratto di sottoscrizione di obbligazioni emesse nell’ambito di un prestito obbligazionario, tra la __________ SA (emittente) e la __________ SA, succursale __________ (sottoscrittore) a nome e per conto di RE 1 e della compagna __________ (beneficiari economici). Secondo i termini pattuiti il prestito obbligazionario avrebbe originato interessi pari al 1.5 % mensili (doc. H).
Il denunciante ha quindi bonificato in data 14.11.2016 EUR 50'000.-- su di un conto bancario intestato alla __________ SA, succursale __________.
Il 21.11.2016 la __________ SA, succursale di __________, ha trasmesso ad RE 1 il certificato al portatore n. 6 del prestito obbligazionario emesso dalla __________ SA (certificato di emissione 18.11.2016, doc. M).
In data 31.12.2016 al denunciante sono stati pagati gli interessi relativi al prestito obbligazionario sopraindicato dal 14.11.2016 al 31.12.2016 pari a EUR 1'566.67. Poi più nulla.
Il denunciante ha più volte sollecitato il denunciato il quale avrebbe addotto, a giustificazione del mancato pagamento degli interessi e del rimborso del capitale “(…) articolate scuse volte esclusivamente a far trascorrere il tempo (…)” (p. 4).
Il 23.6.2017 la __________ SA ha comunicato la costituzione di una nuova società inglese, la __________ UK Ltd. che avrebbe rilevato il prestito obbligazionario denominato __________. Nello stesso scritto si informava il denunciante che, dal mese di luglio 2017, sarebbero stati corrisposti gli interessi maturati fino a quel momento e mai pagati: “(…) nessun rimborso o bonifico è però avvenuto (…)” (p. 4) (doc. Q). RE 1 sarebbe stato rassicurato in merito al versamento degli interessi dovuti anche con gli scritti 15.9.2017 (doc. AE) e 14.11.2017 (doc. AF) a firma della __________ UK Ltd. e dalla __________ SA.
RE 1 nella sua denuncia sostiene che, da quanto esposto, emergerebbe chiaramente “(…) il raggiro messo in atto da PI 1, il quale – per il tramite di diverse società a lui facenti capo e sfruttando il rapporto di fiducia costruito nel tempo – si rivolge deliberatamente al sig. RE 1, convincendolo ad investire il capitale di EUR 50'000.-- (…) in un asserito prestito obbligazionario, salvo sostanzialmente mai pagare gli interessi dovuti e rimborsare il capitale iniziale (…)” (p. 9).
RE 1 contesta inoltre l’autenticità dei documenti e delle attestazioni a lui consegnati/e da PI 1, in particolare del certificato di emissione del 18.11.2016, del certificato __________ del 25.5.2018 (doc. AD), di uno scritto del 17.8.2018 della Banca __________ (doc. AG) e delle comunicazioni 23.6.2017 (doc. Q), 15.9.2017 (doc. AE) e 14.11.2017 (doc. AF) sottoscritte dalla __________ UK Ltd. e dalla __________ SA (ma a suo dire firmate, per entrambe le società, dalla stessa persona).
b. Dopo aver ricevuto la denuncia 11.8.2023, il procuratore pubblico, con scritto 16.8.2023, ha richiesto alla Banca __________ se la “(…) lettera del 17 agosto 2018 [lettera di Banca __________ concernente i due certificati obbligazionari __________ bonds] è autentica e proviene realmente dal Vostro Istituto, oppure se si tratta di un falso (…)” (AI 2).
Il 18.8.2023 la Banca __________ ha risposto allo scritto sopraindicato affermando che “(…) la lettera del 17 agosto 2018 è autentica (…)”, precisando tuttavia che “(…) i due certificati obbligazionari __________ bonds in questione sono stati inviati da __________ SpA, agendo tramite Sig. Dott. __________, senza che esistesse una relazione bancaria tra __________ SpA a Banca __________ SA (…). Dopo aver constatato che la discussa apertura della relazione bancaria non poteva essere realizzata, la Banca ha restituito i titoli in questione a __________ SpA con lettera del 21 febbraio 2019 (…)” (AI 3).
c. Con pronuncia 22.8.2023 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti del denunciato in assenza di elementi di rilevanza penale (NLP __________).
Ha dapprima affermato cheRE 1 non poteva essere considerato accusatore privato per i reati di amministrazione infedele e falsità in documenti in quanto dagli atti sarebbe emerso che “(…) il contratto di sottoscrizione della cedola obbligazionaria è stato sottoscritto tra __________ SA e __________ SA (che all’epoca agiva in qualità di fiduciaria), per conto dei beneficiari economici RE 1. Ora, secondo il Tribunale federale, né gli azionisti né i creditori sono direttamente lesi dai reati commessi a danno di una società anonima (…), di modo che il denunciante non può costituirsi accusatore privato per eventuali violazioni a danno di __________ SA, oppure di __________ SA che ha sottoscritto l’obbligazione (…)” (p. 3).
In merito al reato di truffa il magistrato inquirente ha negato l’esistenza, nella fattispecie in esame, sia di un inganno astuto “(…) visto che RE 1 ha omesso qualsiasi verifica e il danno era facilmente evitabile già solo visionando il bilancio e il conto economico (…)” sia di un agire truffaldino da parte di PI 1 “(…) che non sembra abbia sottaciuto nulla (…)” (p. 5).
Per quanto concerne il reato di amministrazione infedele, il procuratore pubblico, dopo aver ricordato che il denunciante, come già sopra indicato, non poteva essere considerato accusatore privato, ha precisato che quest’ultimo “(…) ha deciso di prestare del denaro a __________ SA, ottenendo in cambio una cedola obbligazionaria. Trattandosi di un prestito, il reato di amministrazione infedele non è concepibile giuridicamente, in difetto di un potere di gestione sul patrimonio. PI 1, in qualità di organo di __________ SA, poteva infatti disporre liberamente dei soldi ricevuti (…)” (p. 9). Semmai, a dire del magistrato inquirente, eventuali violazioni del dovere di gestione avrebbero provocato un danno alla società e non ai creditori.
Il procuratore pubblico ha ricordato che anche per il reato di falsità in documenti RE 1 non poteva essere considerato accusatore privato non essendo “(…) il sottoscrittore originario della cedola (…)” (p. 3). Il denunciante avrebbe tuttavia ipotizzato che alcuni documenti da lui ricevuti sarebbero stati dei falsi ed in particolare il certificato di emissione 18.11.2016, il certificato __________ e lo scritto 17.8.2018 della __________ SA. In merito il magistrato inquirente ha affermato di aver svolto “(…) una verifica autonoma (prima di decidere se aprire o meno l’istruzione ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 CPP), interpellando direttamente l’Istituto bancario per verificare l’autenticità dei documenti. Con scritto del 18.8.2023, la Banca __________ ha confermato che la lettera del 17.08.2018 era autentica come pure i due certificati obbligazionari (…)” (p. 7). Le dichiarazioni del denunciante sarebbero state dunque “(…) velocemente smentite dall’Istituto bancario (…)” (p. 7). In merito alle comunicazioni di __________ SA e __________ Ltd del 23.6.2017, del 15.9.2017 e del 14.11.2017, le quali, a mente di RE 1 sarebbero state firmate, sia per una società che per l’altra, dalla stessa persona, il magistrato inquirente ha affermato che l’eventuale “doppia firma” apposta da PI 1 risulterebbe del tutto lecita in quanto quest’ultimo, secondo il registro di commercio, avrebbe avuto potere di rappresentanza per entrambe.
d. Con gravame 4/5.9.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere sia annullato e l’incarto sia rinviato al pubblico ministero.
Il reclamante contesta le affermazioni del procuratore pubblico che, a suo dire, avrebbe compiuto un apprezzamento manifestamente errato dei fatti ed avrebbe emanato il decreto di non luogo impugnato in modo affrettato.
In merito al reato di truffa egli afferma di non aver versato l’importo di EUR 50'000.-- in modo frettoloso, ma anzi, egli avrebbe effettuato tutta una serie di verifiche prima di procedere con l’investimento, ricevendo sempre da parte di PI 1 rassicurazioni ad ogni suo dubbio o richieste di chiarimento. RE 1 asserisce che il denunciato avrebbe sfruttato un sistema da lui creato attraverso la costituzione di diverse società a lui facenti capo “(…) per indurre in errore gli investitori, dando importanza e prestigio a società che invero non ne avevano. Infatti tutte le società coinvolte erano sicuramente delle mere bucalettere che non hanno svolto alcuna attività: l’unica persona dietro a tutto è sempre e solo stato il PI 1 (…)” (p. 9).
Per quanto concerne i reati di amministrazione infedele e falsità in documenti, il reclamante contesta le “verifiche autonome” eseguite dal procuratore pubblico presso la __________ SA precisando inoltre che “(…) a prescindere dalla possibilità di compiere tali accertamenti al di fuori di un’inchiesta, la stessa è stata eseguita in modo errato. Infatti non si tratta unicamente di sapere se i 3 documenti (…) siano effettivamente dei falsi materiali ma anche se possono costituire un falso ideologico. È più che plausibile che – anche alla luce della risposta fornita dalla __________, che i documenti non siano falsi (materiali) ma che riguardano tutta un’altra fattispecie, mentre che il PI 1 li abbia utilizzati per i propri scopi, ovvero fornire false rassicurazioni al sig. RE 1 (…)” (p. 11).
e. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 4.9.2023 contro il decreto di non luogo a procedere 22.8.2023, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
1.3.2.
Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b). La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; decisione TF 7B_376/2023 del 22.4.2024 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).
Gli azionisti (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).
1.3.3.
RE 1, accusatore privato nel procedimento in oggetto, titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 146 CP è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di non luogo a procedere 22.8.2023 che ha negato che egli fosse stato vittima di una truffa da parte di PI 1.
1.3.4.
Per contro il procuratore pubblico ha negato ad RE 1 la qualità di accusatore privato per il reato di falsità in documenti in quanto, a suo dire, il denunciante, non essendo sottoscrittore originario del contratto (concluso tra __________ SA e __________ SA) non sarebbe stato danneggiato direttamente dall’eventuale reato imputato a PI 1.
Si rileva tuttavia che il reato di falsità in documenti giusta l’art. 251 CP protegge, oltre a beni giuridici collettivi (ossia la fiducia particolare in un documento – che ha valore probatorio nei rapporti giuridici – e la lealtà nelle relazioni commerciali), anche beni giuridici di natura individuale (una persona potendo essere reputata danneggiata dal reato quando il falso ha lo scopo di pregiudicarla) [decisione TF 7B_376/2023 del 22.2.2024 consid. 3.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., vor art. 251 CP n. 5 s.].
Il reclamante ha ipotizzato, sia in denuncia che nel presente reclamo, che alcuni dei documenti a lui consegnati da PI 1 sarebbero dei falsi (sia falsi materiali che intellettuali), e sarebbero stati utilizzati da quest’ultimo per convincerlo e poi rassicurarlo sul buon esito del suo investimento.
Il reclamante è quindi legittimato a reclamare contro il decreto di non luogo a procedere in oggetto anche in merito al reato di falsità in documenti.
1.3.5.
Anche per quanto concerne il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], il magistrato inquirente ha negato la qualità di accusatore privato ad RE 1, affermando che “(…) l’eventuale danno al patrimonio sarebbe unicamente rivolto a __________ SA che ha emesso l’obbligazione. Eventuali violazioni del dovere di gestione da parte di PI 1 avrebbero, dunque, provocato un danno solo alla persona giuridica. Il denunciante è unicamente un creditore di quest’ultima in virtù della cedola obbligazionaria, per cui non può aver subito un danno diretto (…)” (p. 3).
Si rileva tuttavia che, secondo gli estratti del registro di commercio, la __________ SA è stata sciolta con decisione dell’assemblea generale del 3.10.2022, mentre sia la __________, sia la __________, sono state cancellate in data 10.11.2017, rispettivamente 29.3.2017.
Secondo i principi giurisprudenziali del Tribunale federale resi in materia di assistenza giudiziaria penale internazionale, la qualità di agire dell’avente diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è stata sciolta, riservato l’abuso di diritto (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2; 1C_72/2023 del 22.2.2023 consid. 2.3.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.). Spetta all’avente diritto economico comprovare la liquidazione sulla base di documenti ufficiali. È inoltre necessario che l’atto di scioglimento oppure altri documenti indichino chiaramente l’avente diritto come beneficiario della liquidazione, ovvero come successore della società liquidata (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a), e che la liquidazione non appaia abusiva (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.). L’Alta Corte ipotizza l’applicazione di questa giurisprudenza anche in ambito di diritto penale interno (decisioni TF 1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.2.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a).
Le conclusioni del magistrato inquirente in merito alla qualità di accusatore privato di RE 1 appaiono dunque premature.
La questione può tuttavia rimanere aperta viste le motivazioni che seguono.
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
3.1.
La procedura preliminare consta – come disciplinato dall’art. 299 cpv. 1 CPP – della procedura investigativa di polizia (art. 306 s. CPP) e dell’istruzione del pubblico ministero (art. 308 ss. CPP).
Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero oppure propri accertamenti (art. 306 cpv. 1 CPP). La polizia deve segnatamente: a. assicurare e valutare tracce e prove (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 306 CPP n. 15 ss.); b. individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 306 CPP n. 18 s.); e, ancora, c. se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato (art. 306 cpv. 2 CPP). Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del CPP (art. 306 cpv. 3 CPP).
3.2.
Il pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
3.3.
Il magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].
Giusta l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
3.4.
La differenza tra aprire o non aprire l’istruzione non è trascurabile.
L’apertura dell’istruzione comporta infatti, tra l’altro, il diritto delle parti di esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali, di fare capo ad un patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP).
L’art. 147 CPP non è applicabile quando la polizia agisce nell’ambito della fase investigativa (art. 306 s. CPP): le parti, a questo stadio, non hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove (decisione TF 6B_70/2023 del 31.7.2023 consid. 2.2.1.), fatta salva la facoltà dell’imputato di essere assistito dal difensore quando è interrogato (art. 159 CPP). La norma si applica tuttavia all’operato della polizia quando procede su mandato del pubblico ministero, dopo l’apertura dell’istruzione (giusta l’art. 312 cpv. 2 CPP) [decisione TF 6B_70/2023 del 31.7.2023 consid. 2.2.1.; BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 107 CPP n. 20/21; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 147 CPP n. 2].
3.5.
Secondo l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto di accusa oppure notifica per scritto alle parti con domicilio noto l’imminente chiusura dellistruzione, comunicando loro se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento penale; nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
Di principio per ogni fattispecie esaminata si deve precisare se verrà promossa l’accusa oppure se sarà decretato l’abbandono; deve essere comunicato anche per quali titoli di reato il procuratore pubblico intende promuovere l’accusa. Solo così le parti saranno in grado di valutare eventuali richieste di prove (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).
Le formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a giudizio, abbandono oppure sospensione) [decisione TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018 consid. 4.].
Il magistrato inquirente ha acquisito agli atti lo scritto della Banca __________ SA del 18.8.2023 (AI 3), da lui stesso interpellata con lettera 16.8.2023 (AI 2).
Secondo il Tribunale federale, l’istruzione penale è considerata aperta, non appena il pubblico ministero cominci ad occuparsi del caso, anche nell’ipotesi in cui esso non emani un decreto formale di apertura dell’istruzione, atto che ha unicamente un effetto dichiarativo (decisione TF 1B_13/2020 del 10.2.2020; DTF 141 IV 20).
Nondimeno il procuratore pubblico può effettuare alcune verifiche: può chiedere informazioni alla polizia, in particolar modo quando il rapporto di polizia appare insufficiente o incompleto (art. 309 cpv. 2 CPP), può consultare i fascicoli, gli atti e le informazioni a lui disponibili (art. 309 cpv. 1 CPP), può chiedere all’imputato di spiegare la sua posizione (decisioni TF 6B_810/2019 del 22.7.2019; 6B_239/2019 del 24.4.2019).
Tuttavia, qualora il procuratore pubblico acquisisca rapporti scritti, come in questo caso, in applicazione dell’art. 145 CPP (secondo cui, l’autorità penale può invitare chi deve essere interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell’interrogatorio), deve emanare, se non si pronuncia con decreto di accusa oppure con promozione dell’accusa, un decreto di abbandono e non un decreto di non luogo a procedere. L’acquisizione di un rapporto scritto giusta l’art. 145 CPP non può essere un mezzo per le autorità penali di eludere le disposizioni fondamentali di procedura: in particolare si dovrà tener conto dei diritti delle parti di cui all’art. 147 CPP. La possibilità di consegnare al procuratore pubblico un rapporto scritto, in particolar modo da parte di persone che non siano accusatore privato o imputato, non può avere quale conseguenza la limitazione dei diritti delle parti. Queste devono poter esprimersi in merito ai quesiti e, se del caso, avere la possibilità di porre delle domande complementari. In ogni caso prevale il diritto al contradditorio (DTF 124 I 274; PC – CP, 2. ed., art. 145 n. 4).
4.2.
A fronte di quanto sopra, il magistrato inquirente, avrebbe quindi dovuto notificare alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento. Ciò che avrebbe garantito il diritto delle parti di essere sentite.
Non si giustificava pertanto, dal profilo della procedura, l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere, ma – semmai, per l’appunto – di un decreto di abbandono (art. 319 ss. CPP).
Avendo il magistrato inquirente disatteso le formalità previste dall’art. 318 cpv. 1 CPP, ovvero non avendo preventivamente comunicato alle parti se intendesse promuovere l’accusa oppure abbandonare il procedimento penale ed omettendo di fissare un termine per presentare eventuali istanze probatorie e richieste di risarcimento in applicazione degli art. 429 ss. CPP, il decreto di non luogo a procedere di data 22.8.2023 deve essere annullato.
Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Ad RE 1 è riconosciuta un’adeguata indennità a carico dello Stato e della Repubblica del Cantone Ticino (art. 436 cpv. 3 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è accolto.
§ Il decreto di non luogo a procedere 22.8.2023 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e la Repubblica del Cantone Ticino rifonderà ad RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera