Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.04.2023 60.2023.18

Incarto n. 60.2023.18

Lugano 27 aprile 2023/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 27/30.1.2023 presentato da

RE 1, , patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 16.1.2023 emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli con cui, nell’ambito del procedimento penale promosso anche a suo carico, ha accolto l’istanza di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), intesa alla trasmissione dei verbali di audizione suoi e di RE 1 (inc. MP 2022.5815);

richiamati gli scritti 31.1./1.2.2023 di PI 1 – che, osservato, ha postulato la reiezione del reclamo –, 1/2.2.2023 del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 7/8.2.2023 di PI 2 (patr. da: avv. PR 3, __________) – che, comunicando di condividere l’esposizione del reclamo, si è rimesso al giudizio della Corte – e 10/13.2.2023 di PI 3 (patr. da: avv. PR 4, __________) – che, osservato, si è parimenti rimesso al giudizio della Corte –;

preso atto che RE 1, interpellato il 13.2.2023, non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Nel corso del 2022 il procuratore pubblico ha promosso un procedimento penale (inc. MP 2022.5815) nei confronti di RE 1, socio e gerente della società __________, __________, società titolare dell’omonima autofficina, di PI 2 e di PI 3 per titolo di truffa in relazione a presunte simulazioni di sinistri ad autoveicoli con conseguente ottenimento oppure tentativo di ottenimento dalle assicurazioni di illeciti risarcimenti.

b. Il 13.12.2022 è stato interrogato PI 1 quale persona informata sui fatti (art. 178 lit. d CPP). Egli era proprietario del fondo e del relativo immobile su/in cui si trovava l’autofficina.

c. Con istanza 14/15.12.2022 PI 1, per il tramite del suo legale, ha domandato al magistrato inquirente copia del suo verbale di audizione e l’accesso – “per le ragioni da me indicate ai presenti” (verosimilmente nel corso dell’interrogatorio del 13.12.2022) – ai verbali resi da RE 1 fino a quel momento.

d. Il 15.12.2022 il pubblico ministero ha intimato la predetta istanza di PI 1 alle parti per prendere posizione in merito.

e. RE 1, il 20/21.12.2022, ha chiesto la reiezione dell’istanza perché infondata. Non si vedevano motivi per darvi seguito. La posizione di PI 1 era al vaglio degli inquirenti.

Il 22/23.12.2022 si è opposto anche PI 2, siccome, a quello stadio del procedimento, assolutamente non giustificata.

PI 3, con scritto inoltrato in data 27/28.12.2022, si è limitato a rimettersi al giudizio del procuratore pubblico.

f. Con decreto 16.1.2023 il pubblico ministero ha accolto l’istanza.

Il magistrato inquirente, rammentato che il legale di PI 1 aveva chiesto l’accesso agli atti in relazione alla vertenza civile che vedeva coinvolti PI 1 ed RE 1 concernente il sedime su cui era sorta la __________, esposte le prese di posizione degli imputati sull’istanza, ha indicato che PI 1 era stato sentito quale persona informata sui fatti in merito a due sinistri fittizi che vedevano coinvolti veicoli a lui intestati. La società __________, e di riflesso il fondo di proprietà di PI 1, era stata sottoposta in data 16.11.2022 a perquisizione. Pure il computer di PI 1 era stato perquisito.

Per il procuratore pubblico, dunque, “(…) anche in considerazione che la causa che li vede contrapposti riguarda sostanzialmente anche la società __________ e cosa con questa società è stato fatto, o comunque non è estraneo, si può ritenere che oltre come persona personalmente toccata dall’istruttoria, (…)” PI 1 aveva un interesse a poter accedere ai verbali di RE 1 esperiti fino al momento dell’istanza ed al suo verbale.

g. Con gravame 27/30.1.2023 RE 1 postula che il decreto 16.1.2023 sia riformulato e la richiesta di accesso agli atti sia respinta.

Il reclamante, ricordati i fatti, la circostanza che PI 1 era stato interrogato quale persona informata sui fatti e gli art. 101 cpv. 1 e 105 cpv. 1 lit. d / cpv. 2 CPP, adduce che – per determinare se un partecipante al procedimento sia direttamente leso nei propri diritti – il procuratore pubblico non potrebbe procedere ad una valutazione anticipata delle prove; sarebbe sufficiente che la persona interessata faccia valere in modo plausibile e coerente fatti che la facciano apparire direttamente lesa nei suoi interessi.

Per RE 1, sembrerebbe che PI 1 abbia fondato la sua richiesta sul fatto che sarebbe in corso una vertenza civile con lui. La controversia civile (non ancora giudiziaria) a cui si riferirebbe PI 1 non avrebbe tuttavia nulla a che vedere con il procedimento penale, perché avrebbe per oggetto un diritto di compera costituito sulla proprietà di PI 1 a favore di RE 1. Esisterebbe una controversia giudiziaria inerente al contratto di locazione stipulato tra la __________ e PI 1.

Tali controversie civili non potrebbero certamente bastare per garantire a PI 1 l’accesso agli atti di tutta la procedura. Mal si comprenderebbe come le risultanze istruttorie del procedimento penale potrebbero avere un influsso determinante sulle citate problematiche (in particolare su un’istanza di espulsione ex art. 257 CPC, che per definizione dovrebbe fondarsi su un complesso fattuale e giuridico chiaro) o comunque giustificare la visione di atti estremamente confidenziali da parte di PI 1.

h. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.

i. Con atto di accusa 15.2.2023 il pubblico ministero ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1, PI 2 e PI 3 per truffa (ACC 2023/40). Il dibattimento è previsto a partire dall’8.5.2023.

in diritto

  1. 1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame 27.1.2023 contro il decreto 16.1.2023 del magistrato inquirente in tema di accesso agli atti del procedimento penale è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].

1.3.

RE 1, imputato nel procedimento penale, è pacificamente legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia 16.1.2023, che ha riconosciuto a PI 1 la facoltà di accedere al verbale di interrogatorio suo ed ai verbali di audizione di RE 1 esperiti fino al 14.12.2022 nel procedimento promosso (anche) a suo carico.

1.4.

Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

ll reclamo in esame è di conseguenza ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Il diritto di essere sentito – sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e in ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost., dall’art. 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e dall’art. 107 CPP – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo in applicazione degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 1B_474/2019 del 6.5.2020 consid. 3.1.1.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 1).

2.2.

In relazione allo specifico diritto di accedere agli atti previsto dall’art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale pendente (ovvero avviato in applicazione dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 s. CPP (decisione TF 1B_112/2019 del 15.10.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

Giusta l’art. 101 cpv. 1 CPP le parti [secondo gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 9; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 7)] possono esaminare gli atti del procedimento al più tardi dopo la prima audizione dell’imputato (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) e, cumulativamente (decisione TF 1B_264/2013 del 17.10.2013 consid. 2.1.1.), dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15); è fatto salvo l’art. 108 CPP (che limita tale diritto).

Secondo l’art. 105 cpv. 2 CPP la persona informata sui fatti (art. 105 cpv. 1 lit. d CPP) [BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 18] fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti soltanto se direttamente, immediatamente e personalmente lesa nei suoi diritti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi (decisione TF 1B_590/2020 del 17.3.2021 consid. 6.1.; DTF 137 IV 280 consid. 2.2.1. e 2.2.2.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n. 10). Un mero pregiudizio di fatto o indiretto della persona informata sui fatti è insufficiente per un tale interesse (decisione TF 1B_588/2012 del 10.1.2013 consid. 2.1.; DTF 137 IV 280 consid. 2.2.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n. 10).

A differenza delle parti, gli altri partecipanti al procedimento penale, come la persona informata sui fatti, devono rendere credibile di essere lesi direttamente, immediatamente e personalmente nei loro diritti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 1/16; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n. 10).

In merito all’accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF 1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)] chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP).

2.3.

Secondo l’art. 108 cpv. 1 CPP le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti; b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto (BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 108 CPP n. 5 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 3 ss.). Le restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo (cpv. 2) [BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 108 CPP n. 7; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 11 ss.]. Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali (art. 108 cpv. 3 CPP) [decisione TF 1B_130/2014 del 2.9.2014 consid. 1.4.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 12 ss.]. Secondo il cpv. 4, se il motivo della restrizione persiste, le autorità possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata (art. 108 cpv. 5 CPP).

  1. 3.1.

3.1.1.

Il diritto di essere sentito giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. c CPP comprende anche il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.

3.1.2.

L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del 24.2.2022 consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

3.1.3.

La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

3.2.

Si è detto che PI 1 ha chiesto al magistrato inquirente, con istanza 14/15.12.2022, copia del suo verbale di audizione e l’accesso ai verbali resi da RE 1 fino a quel momento.

Egli non ha specificato i motivi a fondamento dell’istanza, limitandosi a fare riferimento alle ragioni che avrebbe esposto il suo legale nel corso della sua audizione in data 13.12.2022.

Dal tenore del suo verbale quale persona informata sui fatti non risulta nondimeno alcun accenno ad un’istanza di accesso agli atti.

3.3.

Il procuratore pubblico, accogliendo l’istanza di accesso agli atti con decreto 16.1.2023, ha menzionato il fatto che PI 1 era stato interrogato quale persona informata sui fatti, che la società __________, e di riflesso il fondo di sua proprietà, rispettivamente il computer di PI 1 erano stati perquisiti e, inoltre, il fatto che la causa civile che vedeva contrapposti RE 1 e PI 1 riguardava sostanzialmente anche la società __________ e cosa con questa società era stato fatto. PI 1 era dunque personalmente toccato dall’istruzione.

3.4.

PI 1 è stato sentito quale persona informata sui fatti giusta l’art. 178 lit. d CPP (“chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso”). Egli non è quindi né parte al procedimento giusta l’art. 104 CPP né terzo [ossia persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11)], ma altro partecipante al procedimento ex art. 105 cpv. 1 lit. d CPP.

Ora, quale altro partecipante al procedimento gode dei diritti procedurali spettanti alle parti soltanto se direttamente, immediatamente e personalmente leso nei suoi diritti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi. Il procuratore pubblico si è limitato a fare riferimento ad una causa che avrebbe visto fronteggiarsi RE 1 e PI 1, senza spiegare la natura della controversia ed in che modo gli atti del procedimento a cui PI 1 aveva chiesto l’accesso (ovvero il suo verbale ed i verbali di RE 1 esperiti fino al 14.12.2022) sarebbero serviti per il procedimento civile asseritamente pendente tra le parti.

Il fatto che il magistrato inquirente sembri ritenere PI 1 anche terzo aggravato da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f CPP) in considerazione della perquisizione del fondo e del computer di sua proprietà non cambia la circostanza che anche il terzo aggravato da atti procedurali fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti solo nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi, se direttamente, immediatamente e personalmente leso nei suoi diritti.

Presupposti che il pubblico ministero, in violazione del suo obbligo di motivazione, non ha sufficientemente spiegato.

3.5.

Il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni al gravame, di modo che non si pone la questione a sapere se la violazione del diritto di essere sentito avrebbe potuto essere eventualmente sanata in questa sede in seguito alle osservazioni.

Anche PI 1 ha peraltro omesso di spiegare chiaramente in quali cause civili sarebbe coinvolto con PI 2.

  1. 4.1.

Il decreto 16.1.2023 del pubblico ministero è annullato.

4.2.

Si è detto più sopra che il 15.2.2023 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti, anche, di RE 1 (ACC 2023/40). Oggi, dunque, la causa è pendente davanti al giudice di merito (art. 328 cpv. 1 CPP), ovvero alla Corte delle assise criminali, che ha assunto i poteri concernenti il procedimento penale (art. 328 cpv. 2 CPP).

Questa Corte non può perciò rinviare gli atti al magistrato inquirente, che ha emanato il decreto 16.1.2023, annullato, perché non è più titolare del procedimento. Essa deve trasmettere gli atti alla Corte di merito, che si pronuncerà sull’istanza di PI 1.

  1. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). La tassazione della nota professionale riferita ad RE 1, patrocinato d’ufficio, spetterà all’autorità giudicante al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il decreto 16.1.2023 del procuratore pubblico Chiara Borelli, nel procedimento inc. MP 2022.5815, è annullato.

§§ La Corte delle assise criminali, davanti alla quale è stato deferito RE 1 (ACC 2023/40), procederà nei suoi incombenti.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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