Incarto n. 60.2023.1
Lugano 3 febbraio 2023/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 11/12.1.2023 presentato da
RE 1
contro
il decreto 29.12.2022 del presidente della Pretura penale Elettra Orsetta Bernasconi Matti (inc. ) che ha dichiarato irricevibile la sua opposizione del 20.10.2022 al decreto di accusa 24.8.2022 () emanato dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione;
richiamato lo scritto 17/18.1.2023 del presidente della Pretura penale, con il quale comunica di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 1°.6.2022, alle ore 12:12, in territorio di __________, si è verificato un incidente della circolazione stradale avente quali protagonisti RE 1, conducente dell’autovettura targata __________, e __________ , che era alla guida dell’autovettura targata (, e meglio come descritto nel rapporto 13.7.2022 della polizia cantonale.
b. Con scritto 22.7.2022 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico di RE 1 per violazione delle norme della circolazione stradale, per avere circolato con un veicolo omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza, informandolo che sarebbero dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con una misura contravvenzionale (multa), assegnandogli un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni scritte.
c. Con lettera 4/8.8.2022 RE 1 ha anzitutto comunicato all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione che sarebbe sua consuetudine allacciare la cintura di sicurezza prima di mettersi alla guida e anche il giorno dell’incidente l’avrebbe allacciata. In merito al fatto che la polizia avrebbe constatato che la cintura sarebbe rimasta bloccata lungo il montante ha rilevato che il proprietario dell’autovettura, dopo l’incidente, l’aveva avvisato che a volte la medesima si bloccava al momento dell’allacciamento, circostanza che sarebbe stata da lui stesso constatata qualche giorno prima. Ha infine addotto che le lesioni da lui riportate (frattura della vertebra C7 e dell’omero) sarebbero perfettamente compatibili con lesioni da cintura di sicurezza, circostanza confermata anche dal suo chirurgo e dal suo fisioterapista.
d. Con decreto 24.8.2022 (__________) l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – visto il rapporto 13.7.2022 della polizia e ritenuti i fatti sufficientemente chiariti – ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di CHF 60.--, avendo circolato con il veicolo omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza.
e. Con scritto 20/21.10.2022 RE 1 ha comunicato all’Ufficio della Sezione della circolazione quanto segue:
“con la presente chiedo umilmente che mi possa esser concessa la possibilità che ho mancato per fare ricorso alla Vostra decisione. Sono così in ritardo, perché sono andato nel pallone. Perdonatemi, ma tra burnout sul lavoro, l’incidente ed i suoi traumi e la morte di mia madre a fine giugno mi hanno mandato nel pallone. Avevo fatto ricorso alla Suva mi son confuso che fosse a posto, ma la mia compagna mettendomi in ordine le carte mi salta fuori la vostra decisione e da cui la mia mancata risposta. Vi chiedo per pietà di poter difendere i miei diritti. …” (AI 5 – inc. __________).
f. Il 26.10.2022 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, richiamando la suddetta opposizione e gli atti in suo possesso, ha informato RE 1 che avrebbe confermato il decreto di accusa 24.8.2022, con conseguente trasmissione dell’incarto alla Pretura penale per lo svolgimento della procedura dibattimentale. All’imputato è stata concessa la facoltà di ritirare l’opposizione entro dieci giorni.
Entro il termine assegnatogli RE 1 non ha reagito.
Il 30.11.2022 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa 24.8.2022 (__________) a carico di RE 1 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento.
g. Il 7.12.2022 il presidente della Pretura penale, visto che l’opposizione interposta da RE 1 sembrava essere tardiva, gli ha assegnato un termine di dieci giorni per prendere posizione in merito alla tempestività dell’atto e per eventualmente produrre la necessaria documentazione.
h. Con scritto 16/19.12.2022 RE 1 ha sostenuto di aver avuto la cintura allacciata al momento dell’incidente e il fatto di aver subito una riduzione del 10% sull’indennità giornaliera sarebbe per lui un peso finanziario, omettendo però di esprimersi sulla tardività dell’opposizione.
i. Con decreto 29.12.2022 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta il 20/21.10.2022, poiché tardiva (inc. __________).
j. Con gravame RE 1 RE 1 impugna il suddetto decreto, formulando le seguenti considerazioni:
“La mia è stata sì una richiesta tardiva ed è stata anche accolta. Precisando che non ho un avvocato, perché non posso permettermelo, scrissi la lettera concentrandomi su tutto il materiale in mia difesa riguardo l’accusa della cintura, e purtroppo non avendo capito di dover validamente giustificare il mio ritardo, nell’opposizione precedente scrissi “andai nel pallone” frase che mi viene contestata e non sufficiente, ma scrissi anche che venivo via da un burnout lavorativo, però senza aggiungere prove in merito, perché come ho scritto non avevo ben capito, ed ora motivo perché.
Nei mesi precedenti l’incidente venivo via da un burnout lavorativo in __________ __________ ed ero in cura presso la dottoressa psichiatra __________ __________ e stato psicologico parte (esaurito) si sono formate controverse dinamiche con la cassa malati __________ e __________ creandomi ulteriori disagi e stress finendo al Tribunale dell’assicurazione, il tutto anche lì senza avvocato e proprio nel periodo di fine agosto inizio di settembre. Potete chiedere tutto il giudice delegato __________ __________ come ero agitato in quel periodo. Allego qui parte della condanna ad __________, dove viene scritta la perizia che mi hanno fatto fare durante il processo, dove posso dimostrare che in quel periodo non stavo per niente bene, già l’incidente mi ha capovolto la vita, ho perso mia madre quest’estate e tutto lo stress delle varie vicende, per questo scrissi ingenuamente “sono andato nel pallone”.
Mi accanisco così solitamente per un motivo, perché sono sicuro al 100% che portassi la cintura quel giorno come sempre e che la polizia non ha portato le analisi aggiuntive necessarie per decretare che io non la portassi, il tutto come ho documentato e inviato al Tribunale Penale. …”.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato l’11/12.1.2023 alla Corte dei reclami penali contro il decreto 29.12.2022 del presidente della Pretura penale, è tempestivo ed è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado, competente a pronunciarsi sulla tardività, è impugnabile alla giurisdizione di reclamo in applicazione degli art. 393 ss. CPP (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP, 3. ed. n. 2; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP, 2. ed., n. 2).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputato e destinatario del decreto impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto impugnato.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP).
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge del 20.4.2010 di procedura per le contravvenzioni (art. 7 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.9.1985).
L’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è competente ad istruire e a decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie [art. 4 lit. f del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS) del 2.3.1999].
Il predetto ufficio è pertanto un’autorità penale delle contravvenzioni ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 CPP e dispone dei poteri del pubblico ministero (art. 357 cpv. 1 CPP).
La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa (art. 357 cpv. 2 CPP; DTF 140 IV 192 consid. 1.3.).
2.2.
Nell’ambito della procedura del decreto d’accusa (art. 352 ss. CPP) l’imputato può impugnare il decreto d’accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In assenza di valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).
Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto d’accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d’accusa oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lit. a-d CPP).
Se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Secondo l’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce d’ufficio sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione (decisione TF 6B_883/220 del 15.4.2021 consid. 2.1.2. e riferimenti).
2.3.
Il decreto d'accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione (art. 353 cpv. 3 CPP).
Per il rimanente sono applicabili le norme generali relative alla comunicazione e notificazione di una decisione, e meglio gli art. 84-88 CPP (messaggio, p. 1193; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 353 CPP n. 7; decisione TF 6B_1006/2018 del 15.1.2019 consid. 2.1.).
In applicazione dell’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali – comunicazioni da notificarsi al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP) – rivestono la forma scritta.
La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).
2.4.
Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.
Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza (art. 93 CPP). Il motivo dell’inosservanza del termine – con colpa, senza colpa – è irrilevante (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 93 CPP n. 2; BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP, op .cit., n. 5).
2.5.
Si è detto che con scritto 22.7.2022 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, preso atto del rapporto di polizia, ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico di RE 1 e il 24.8.2022 ha emanato nei suoi confronti un decreto di accusa per contravvenzione alla LCStr (__________
Il predetto decreto di accusa è stato intimato per raccomandata a RE 1 il medesimo giorno e gli è stato notificato il 25.8.2022 (cfr. decreto 29.12.2022, p. 1, inc. __________).
Con scritto 20/21.10.2022 l’imputato si è opposto al decreto di accusa, consapevole del fatto che il termine per interporre opposizione era scaduto, precisando di essere “andato nel pallone” a causa di un burnout sul posto di lavoro, dell’incidente subito e del decesso di sua madre. Egli non contesta dunque la tardività dell’inoltro dell’opposizione.
Si ha dunque che il termine di dieci giorni secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione ha cominciato a decorrere il 26.8.2022 (il giorno dopo di quello in cui è stato recapitato all’imputato il decreto di accusa), ed è venuto a scadere lunedì 5.9.2022, termine ultimo entro cui l’opposizione avrebbe dovuto essere presentata (art. 90 cpv. 2 CPP e art. 91 cpv. 1 CPP). L’opposizione è però stata introdotta soltanto il 20/21.10.2022 ed è di conseguenza manifestamente tardiva.
A ragione il presidente della Pretura penale, dopo aver invitato l’imputato a pronunciarsi sulla tardività del suo scritto e preso atto delle sue osservazioni 16.12.2022, ha dunque reputato l’opposizione tardiva e pertanto irricevibile.
Occorre pertanto verificare se le spiegazioni addotte dal reclamante possano essere considerate alla stregua di un’istanza di restituzione del termine giusta l’art. 94 CPP.
3.2.
3.2.1.
L’art. 94 CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine – prevede, al cpv. 1, che la parte che – non avendo osservato un termine – ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere alcuna colpa dell’inosservanza (decisioni TF 6B_799/2022 del 3.10.2022 consid. 2.2.; 6B_1329/2020 del 20.5.2021 consid. 1.3.3.).
L’istanza va motivata e presentata per scritto entro trenta giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (cpv. 2).
3.2.2.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale la restituzione del termine può essere concessa solo in caso di una chiara assenza di colpa. La possibilità di restituzione del termine è esclusa quando è data una qualsiasi colpa, quindi anche una negligenza solo lieve, della parte, del suo rappresentante o di ausiliari. L’inosservanza è considerata senza colpa alcuna solo se si è verificata a causa di una circostanza che, secondo le regole di una ragionevole tutela degli interessi, non doveva essere temuta nemmeno da una persona diligente o il cui impedimento/la cui evasione avrebbe comportato esigenze eccessive. In generale si presuppone che nella situazione specifica fosse impossibile rispettare la scadenza o affidare a qualcuno questo compito (decisione TF 6B_799/2022 del 3.10.2022 consid. 2.2. e giurisprudenza ivi citata).
La restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili, cioè ragioni – oggettive oppure soggettive – che hanno reso impossibile il rispetto del termine, come eventi naturali, incidenti oppure malattie (decisioni TF 6B_517/2021 del 16.6.2021 consid. 1.1.1.; 6B_1265/2020 dell’8.1.2021 consid. 1.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 94 CPP n. 3). Per stabilire se è adempiuto questo presupposto, occorre prendere in considerazione il momento in cui si è verificato l’infortunio oppure la malattia così come l’entità del danno alla salute (decisione TF 6B_1265/2020 dell’8.1.2021 consid. 1.1.)
Una malattia costituisce un impedimento non colpevole se e fintanto che uno stato di malattia rende impossibile agire entro il termine. La malattia deve essere tale da impedire al richiedente di agire da solo entro il termine o di affidare a terzi il compimento dell’atto processuale. Tale circostanza deve essere dimostrata con certificati medici pertinenti, ove la semplice conferma di uno stato di malattia e anche di un’incapacità lavorativa totale non è sufficiente (decisioni TF 6B_728/2017 del 3.10.2022 consid. 2.; 6B_659/2021 del 24.2.2022 consid. 2.1.; 6B_1329/2020 del 20.5.2021 consid. 1.3.3.; 6B_28/2017 del 23.1.2018 consid. 1.3.; ciascuna con riferimenti).
3.2.3.
Nel suo reclamo RE 1, quale giustificazione sulla tardività dell’opposizione, afferma di essere andato nel pallone, sostenendo di aver subito un burnout per motivi professionali prima dell’incidente dell’1.6.2022, da cui sarebbe scaturito un procedimento dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni a fine agosto/ inizio settembre 2022 e di essere stato in cura presso uno psichiatra. A sostegno delle proprie argomentazioni ha prodotto due pagine della decisione emanata il 22.12.2022 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. TCA __________), adducendo che in quel periodo non stava per nulla bene (sia a causa dell’incidente subito, ma anche per il decesso di sua madre avvenuto in estate).
3.2.4.
Dalla documentazione prodotta da RE 1 risulta che egli il 20.6.2022 ha presentato dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni una petizione contro __________ in materia di assicurazione complementare contro le malattie, che il 22.2.2022 il suo datore di lavoro aveva annunciato all’assicuratore una sua incapacità lavorativa dovuta a malattia dal 4.2.2022. Il 22.11.2022 è stato allestito un referto giudiziario, da cui è emerso in particolare che egli è stato visitato in tre occasioni (il 14.10.2022, il 21.10.2022 e il 26.10.2022), e che “… il quadro clinico soddisfa i criteri diagnostici per un episodio depressivo di media gravità con severa limitazione funzionale, poiché sono presenti tipici criteri diagnostici”, e meglio come indicato nella decisione 22.12.2022, p. 7, inc. TCA __________.
Da ciò non si può tuttavia desumere che il suo stato di salute, considerando anche l’incidente occorsogli il 1°.6.2022 e il decesso di sua madre verificatosi (a suo dire) alla fine del mese di giugno 2022, fosse stato di una gravità tale da impedirgli di rispettare la scadenza del termine per inoltrare opposizione al decreto di accusa 24.8.2022 (notificatogli il giorno successivo). Va al proposito tenuto presente che egli è stato comunque in grado di rispondere tempestivamente allo scritto 22.7.2022 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione con lettera 4/8.8.2022, ovverossia venti giorni prima dell’emanazione del decreto di accusa.
Non va del resto dimenticato che egli avrebbe anche potuto incaricare una terza persona di redigere l’opposizione, in particolare la sua compagna (__________) che in quel periodo viveva con lui nella stessa economia domestica (cfr. dichiarazione stato civile e patrimoniale di RE 1 allegato al rapporto di polizia 13.7.2022).
Visto quanto precede non si può concludere che RE 1 non sia stato in grado, per motivi di salute, di rispettare il termine di opposizione al decreto d’accusa che lo riguardava personalmente oppure che sia stato impedito di, perlomeno, delegare ad una terza persona la redazione e l’invio postale dell’atto. Le pagine della decisione 22.12.2022 (inc. TCA __________) prodotte non sono sufficienti per comprovare questo suo impedimento come esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
3.3.
Tenuto conto delle precedenti considerazioni, non sono dati i presupposti per un’eventuale restituzione del termine di reclamo in applicazione dell’art. 94 CPP.
Il decreto 29.12.2022 (inc. __________) emanato dal presidente la Pretura penale va dunque tutelato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 85 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, .
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera