Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.04.2022 60.2022.83

Incarto n. 60.2022.83

Lugano 8 aprile 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/22.03.2022 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 11.03.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli (inc. GPC 2022.4001) mediante la quale ha ordinato la sua carcerazione preventiva in relazione al procedimento penale inc. MP 2022.2168;

richiamate le osservazioni 25/28.03.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi e 28.03.2022 del magistrato inquirente concludenti per la reiezione del reclamo;

visto lo scritto 29/30.03.2022 dell’avv. PR 1, che comunica di rinunciare a replicare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Dal Rapporto di arresto provvisorio 04.03.2022 della Polizia cantonale risulta che RE 1 è stato arrestato lo stesso giorno a Vezia, alle ore 12:55 circa, all’esterno del negozio __________, siccome accusato di danneggiamento ripetuto, minaccia, furto ripetuto e violazione di domicilio (cfr. AI 7).

I fatti che hanno portato al suo arresto sono stati così descritti:

“In data 04.03.2022 verso le ore 12:25 RE 1 si presentava a __________ in __________ nei pressi della ditta __________ brandendo tra le mani un bastone di legno della lunghezza di 117 cm, con attaccata a un’estremità un panno di stoffa con la scritta “la legge è = x tutti – No ai piani governativi su persone”. Giunto dinanzi alla porta principale batteva più volte il bastone contro il vetro infrangibile della stessa attirando l’attenzione dell’impiegato __________ che si trovava all’interno dell’ufficio. Quest’ultimo azionava l’apertura automatica della porta permettendo a RE 1 l’accesso. Una volta all’interno questo con l’ausilio del bastone colpiva un quadro appeso nel corridoio rompendo il vetro della cornice.

Successivamente RE 1 chiedeva a gran voce rivolgendosi ai presenti dove si trovasse l’avvocato __________. Si fa notare che l’ufficio dell’avvocato si trova all’interno degli spazi della __________. RE 1 iniziava poi a inveire verbalmente in maniera generale contro i presenti, interfacciandosi perlopiù con __________, dichiarando a più riprese frasi minacciose tra cui “la pagherete tutti”, “vi ammazzo tutti”, “è inutile che vi nascondete”, incutendo spavento e timore. Nel medesimo frangente il soggetto dichiarava di voler “spaccare la faccia” a __________.

Non trovando la persona che cercava l’autore lasciava il luogo e si spostava a piedi sino all’entrata principale del __________ a __________, sita in __________, dove gridava parole sconnesse quali “Diplomazia” e “Libertà diplomatica”. In quel frangente raccoglieva da terra due sassi cubici di porfido che trovava in loco e li scagliava contro la porta principale del __________ causando due fori al vetro principale esterno e uno a quello interno.

Successivamente lasciava il luogo camminando lungo __________, raggiungendo __________ e prendendo il bus sino a __________.

Successivamente a __________ entrava nei centri commerciali __________, si impossessava di una lattina di Coca-cola e usciva dello stesso eludendo le casse e non saldando la merce. Veniva poi fermato da una pattuglia della Polizia cantonale alle ore 12:55 e tradotto negli uffici della Gendarmeria di __________ dove veniva assunto a verbale.

L’imputato manteneva un atteggiamento tranquillo ma a tratti poco collaborativo, ammetteva comunque ogni addebito in merito ai fatti contestatigli dichiarando di aver agito per dare un segno alla società e al sistema, dai quali non si sente supportato, inoltre in merito all’avvocato __________ dichiarava “per me l’avvocato __________ è o è già un uomo morto. Io voglio che lui muoia. Deve morire”. Al termine si rifiutava di firmare il verbale.

[…] Nei confronti dell’autore venivano ordinati i prelievi e in seguito veniva sottoposto a una visita psichiatrica al PS dell’OCL il cui medico dr. __________, indicava la non carcerabilità e la non interrogabilità, nonché il suo relativo ricovero presso l’OSC di Mendrisio. Poiché veniva disposto l’arresto provvisorio, RE 1 veniva collocato nelle celle securizzate della Clinica psichiatrica di Mendrisio dove viene piantonato dal personale del SGD […]” (cfr. AI 7, p. 4-6).

b. Il 09.03.2022, alle ore 15:15, il procuratore pubblico Pablo Fäh, avuta comunicazione il giorno prima dai medici della Clinica psichiatrica cantonale che il “quadro clinico era compatibile con la verbalizzazione e la carcerabilità” (cfr. AI 23), ha interrogato RE 1 alla presenza del difensore d’ufficio avv. PR 1 nominato il 07.03.2022 (cfr. AI 18), per i reati di “danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), minaccia ripetuta (art. 180 CP), tentate lesioni gravi sub. semplici (art. 123 cifra 1 CP) ripetuto furto di poca entità (art. 139 cifra 1 CP in rel. con l’art. 172ter CP) (art. 299 segg. CPP), in relazione ai fatti avvenuti il 2 e 4 marzo 2022 a __________ e __________, ovvero al danneggiamento del vetro dell’entrata principale del __________, al danneggiamento del vetro di un quadro della __________ in __________ a __________, alle minacce espresse nei confronti di __________ e dell’avv. __________, per essermi recato da quest’ultimo con l’intento di picchiarlo, nonché al furto di generi alimentari __________ di __________ il 2 marzo 2022” (cfr. AI 25).

Sin da subito, RE 1 ha dichiarato di non avere “intenzione di procedere al verbale” d’interrogatorio, ma di voler chiamare il proprio difensore di fiducia, rifiutandosi però nel contempo di fare il suo nome, sostenendo di avere il suo numero nel proprio cellulare, ottenuto il quale, non è stato in grado di accedervi, affermando di non ricordarsi il codice PIN, che avrebbe custodito in uno dei tre cassetti della sua scrivania a casa.

In merito ai fatti imputatigli, RE 1 ha dapprima dichiarato che “qualsiasi cosa” detta nel corso dell’interrogatorio di Polizia non era vera, per poi avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande e alle contestazioni del magistrato inquirente sui fatti e sui riscontri agli atti. Più volte il reclamante ha dichiarato di essere stufo e di non voler continuare l’interrogatorio, ribadendo che “fino che non avrò il mio avvocato non intendo ascoltare oltre” (cfr. AI 25, p. 6).

Preso atto dell’intenzione del procuratore pubblico di presentare al giudice dei provvedimenti coercitivi l’istanza di carcerazione preventiva, alla domanda a sapere se avesse o meno rinunciato all’udienza, RE 1 ha risposto “non capisco cosa ci faccio qua e cosa stiamo facendo a fare questo verbale. Se il PP ritiene di incarcerarmi lo faccia”.

Al termine dell’interrogatorio si è rifiutato di rileggere e firmare il verbale poiché “non ritengo rispettoso dei miei diritti di venir verbalizzato senza il difensore di fiducia che voglio chiamare” (inc. MP 2022.2168: AI 25, p. 8). Anche dopo aver potuto parlare con il difensore d’ufficio, il reclamante ha ribadito il suo rifiuto (cfr. AI 25, p. 9).

Il 10.03.2022, alle ore 10:19, il procuratore pubblico ha presentato l’istanza di carcerazione preventiva all’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi (cfr. AI 30). Quest’ultimo, preso atto del certificato medico di stessa data del servizio medico della Strutture carcerarie cantonali che attestava la non interrogabilità di RE 1 (cfr. AI 31), ha annullato l’udienza di conferma dell’arresto prevista per il giorno successivo e ha invitato il difensore d’ufficio a presentare le sue osservazioni scritte all’istanza di carcerazione (inc. GPC 2022.4001: AI 8).

c. Con decisione 11.03.2022, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l’istanza, ordinando la carcerazione preventiva di RE 1 fino al 04.06.2022, compreso (inc. GPC 2022.4001).

Il magistrato ha dapprima preso posizione sugli aspetti formali eccepiti nelle sue osservazioni dal difensore, concludendo che l’imputato era stato validamente interrogato dal procuratore pubblico il 09.03.2022, dopo che l’08.03.2022 i medici ne avevano attestato l’interrogabilità, alla presenza del difensore d’ufficio e nel rispetto del suo diritto di essere sentito. Quanto all’obiezione di non aver indetto l’udienza di conferma dell’arresto, benché l’imputato non vi avesse espressamente rinunciato, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha precisato di aver optato per la procedura scritta, dovendo emanare la propria decisione nei termini di legge e non essendovi a quel momento altre soluzioni praticabili, visto che nel frattempo l’imputato era stato nuovamente ritenuto non interrogabile.

Per quanto attiene al merito delle accuse formulate nei confronti di RE 1, pur prescindendo dalle sue iniziali dichiarazioni/ammissioni rese nel corso dell’interrogatorio di polizia del 04.03.2022, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ritenuto dati seri e concreti indizi per i reati a lui imputati. Anzitutto con riferimento alle testimonianze raccolte dagli inquirenti e segnatamente quelle di __________ e dell’avv. __________ per quanto attiene ai fatti avvenuti all’interno degli uffici della __________, dove l’imputato si era presentato con un bastone con il quale avrebbe potuto causare delle lesioni all’avv. __________ se solo fosse entrato in contatto con lui, rispettivamente quelle di __________ in merito al lancio delle pietre contro l’entrata principale del __________. Ha pure fatto riferimento al contenuto dei messaggi pubblicati in facebook dall’imputato con i quali preannunciava quello che avrebbe voluto mettere in pratica, nonché alle sue patologie e al potenziale rischio evidenziati nelle perizie giudiziarie disposte nel corso del precedente procedimento penale, ai fatti per i quali era stato condannato e alle recenti valutazioni e segnalazioni specialistiche.

Il giudice ha poi ammesso la presenza di un concreto pericolo di recidiva, da un lato con riferimento ai precedenti penali del reclamante ed alle chiare indicazioni peritali emergenti da quel procedimento penale, ma anche dall’ulteriore documentazione medica agli atti e, dall’altro lato, con riferimento alla precaria situazione personale e “all’attuale quadro di scompenso, che ben emerge anche dai messaggi facebook”.

Il giudice non si è per contro espresso sulla sussistenza del pericolo di commissione di grave crimine, invocato dal magistrato inquirente, escludendo pure la possibilità di adottare delle misure sostitutive, idonee ed efficaci a ridurre o eliminare il pericolo di recidiva.

Il magistrato ha infine ritenuto conforme al principio della proporzionalità un periodo di carcerazione di tre mesi, come richiesto dal procuratore pubblico, in ragione della gravità delle imputazioni e relative necessità di verifica e contestazione al reclamante, della possibile pena in caso di condanna e degli atti istruttori ancora da esperire tra cui la perizia psichiatrica, che di certo necessiterà un certo tempo.

d. Con il proprio gravame RE 1 chiede, in via principale, di annullare la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, di accertare l’illiceità della privazione della libertà subita a far tempo dal 04.03.2022, la sua immediata scarcerazione e il riconoscimento di un’indennità di CHF 200.- per ogni giorno di privazione illecita della libertà; in via subordinata, di annullare la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi e di porlo in libertà, con l’obbligo di sottoporsi alla perizia psichiatrica e ai controlli che riterrà opportuni il perito e, in via ancora più subordinata, di annullare la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi e di ordinare la sua carcerazione preventiva per al massimo un mese, fino al 04.04.2022.

Ricordati i fatti, il difensore ribadisce che le testimonianze di __________ e __________ sarebbero infondate e contraddittorie in merito al comportamento e allo stato “alterato” del suo assistito, mentre quella dell’avv. __________ non avrebbe alcuna valenza probatoria, non avendo egli assistito direttamente ai fatti. Per quanto attiene al verbale d’interrogatorio di polizia del reclamante, il suo difensore ne eccepisce la validità ex art. 78 cpv. 5 CPP, non essendo stato sottoscritto dal suo assistito e neppure essendo stati indicati i motivi del suo rifiuto. Pure lesiva dei suoi diritti sarebbe la circostanza che il 09.03.2022 egli sia stato interrogato dal procuratore pubblico senza avere la possibilità di confrontarsi con il proprio difensore di fiducia.

Il reclamante ritiene poi illecita la sua carcerazione preventiva in quanto il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha deciso sulla stessa entro 96 ore dall’arresto, avvenuto il 04.03.2022 alle ore 12:55, ma solo l’11.03.2022, per cui, avendo violato il principio di celerità, egli deve essere immediatamente scarcerato, la carcerazione subita riconosciuta illecita e indennizzata.

Inoltre, la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con la procedura scritta sarebbe errata, poiché contraria all’art. 225 cpv. 4 CPP, in mancanza di una rinuncia esplicita ed indiscutibile del reclamante. Il magistrato avrebbe dovuto comunque indire l’udienza e dare l’opportunità ad RE 1 di esprimersi e di essere sentito, ritenuto che semmai le sue dichiarazioni avrebbero potuto avere un minor valore probatorio per il fatto che i medici lo ritenessero non interrogabile. Il legale sottolinea inoltre di non aver neppure potuto conferire liberamente con il suo assistito poiché le visite in carcere erano state vietate a causa di un possibile incendio.

Il difensore contesta che vi siano concreti indizi di colpevolezza a carico del suo assistito, in particolare per quanto attiene alle accuse di minaccia e tentate lesioni gravi, sub. semplici, in quanto i testimoni avrebbero unicamente riferito di “epiteti verbali sgradevoli nei confronti dei presenti”, del danneggiamento di un vetro di un quadro e della porta del palazzo di giustizia, mentre in alcun modo egli avrebbe ferito o tentato di ferire qualcuno.

Quanto al pericolo di recidiva RE 1 sostiene che, in mancanza di “seri indizi di colpevolezza” con riferimento ai reati contro l’integrità fisica e la libertà, egli non rappresenterebbe una grave minaccia alla sicurezza altrui, non avendo mai nemmeno accennato un comportamento violento nei confronti di terzi, mentre le perizie psichiatriche precedenti e relative agli anni 2017/2018 non sarebbero determinanti. Se scarcerato egli non rischierebbe neppure di trovarsi nelle medesime condizioni del momento dei fatti contestati.

La privazione della libertà disposta a suo carico sarebbe quindi ingiustificata e sproporzionata visto che per l’accertamento peritale (colloqui con lo psichiatra) basterebbe un mese al massimo e potrebbe essere allestita in stato di libertà, con l’obbligo di sottoporvisi quale misura sostitutiva all’arresto.

e. Nelle sue osservazioni 25.03.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ribadisce che il diritto di essere sentito del reclamante è stato rispettato in tutte le fasi della procedura d’arresto e che la tempistica della sua decisione risulta conforme alla prassi fino ad ora seguita della autorità inquirenti cantonali, ovvero quella di procedere con la verbalizzazione dell’imputato una volta avuto il nulla osta delle competenti figure mediche e che fino a quel momento non possono partire i termini previsti all’art. 219 cpv. 4 e 224 cpv. 2 CPP. In ogni caso lo sforamento del termine delle 96 ore non porterebbe necessariamente alla scarcerazione dell’imputato, ma tutt’al più all’accertamento della violazione del principio di celerità. Sottolinea che solo la non interrogabilità del reclamante ha reso impossibile l’udienza di conferma dell’arresto, ma che RE 1 ha potuto comunque prendere posizione direttamente su quanto gli è stato contestato ed il suo difensore, in possesso di tutti gli atti, ha potuto formulare osservazioni scritte. Conclude chiedendo di respingere il reclamo e di confermare la decisione impugnata.

f. Con osservazioni 28.03.2022 il magistrato inquirente, riconfermandosi nelle motivazioni esposte nell’istanza di carcerazione preventiva, chiede di respingere il reclamo.

Ribadisce che i fatti commessi dal reclamante la mattina del 04.03.2022 evidenziano la sua aggressività in quei momenti, che sarebbero chiaramente e gravemente indizianti il fatto che se avesse incontrato l’avv. __________ l’avrebbe aggredito. Sostiene di avere disposto una difesa d’ufficio al reclamante, conformemente a quanto previsto dall’art. 132 cpv.1 lett. a cifra 1 CPP, poiché malgrado le ingiunzioni, egli si era rifiutato di fornire le generalità del difensore di fiducia, mentre dal momento dell’arresto le condizioni psichiche del reclamante sarebbero state costantemente monitorate e solo l’08.03.2022, ricevuto il certificato medico sulla sua interrogabilità, avrebbe potuto procedere al suo interrogatorio. Per quanto attiene al pericolo di recidiva ribadisce quanto indicato nell’istanza di carcerazione preventiva, sottolineando come le precedenti perizie psichiatriche esperite nel procedimento a suo carico per tentato omicidio, avevano considerato in capo al reclamante un rischio di recidiva alto e quindi la necessità di un trattamento ambulatoriale, al quale egli non avrebbe recentemente più aderito, con un peggioramento del suo quadro clinico e con il rischio di passaggio all’atto.

g. Con lettera 29.03.2022 il difensore del reclamante comunica di rinunciare a replicare, riconfermandosi nel suo esposto, ma rilevando come il termine di 96 ore relativo alla decisione di carcerazione sia un termine imperativo. Di modo che un’eventuale “prassi cantonale” non può stravolgere la giurisprudenza federale e la dottrina.

h. Delle ulteriori rispettive allegazioni si dirà se necessario in seguito.

in diritto

  1. 1.1.

Ai sensi dell’art. 222 CPP, il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (giusta gli art. 224 ss. CPP) oppure alla carcerazione di sicurezza (ex art. 229 ss. CPP). È fatto salvo l’art. 233 CPP.

1.2.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3.

Presentato il 21/22.03.2022 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l'art. 62 cpv. 2 LOG), contro la decisione 11.03.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione preventiva (inc. GPC 2022.4001), il gravame è tempestivo.

Il gravame è pure proponibile, in applicazione dell’art. 222 CPP.

RE 1, imputato in stato di carcerazione preventiva, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica del giudizio impugnato, che ha ordinato la restrizione della sua libertà personale.

Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Giusta l'art. 212 cpv. 1 CPP l'imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà unicamente entro i limiti delle disposizioni del CPP. Giusta l'art. 197 cpv. 1 CPP, “Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d. l’importanza del reato li giustifica”.

Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d'ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

2.2.

La carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado, con l'inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso dell'istruzione (art. 220 cpv. 1 CPP).

2.3.

La carcerazione preventiva è ammissibile solo quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M. FORSTER, 2. ed., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, 2. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].

2.4.

2.4.1.

Giusta l'art. 219 CPP, dopo l’arresto la polizia accerta senza indugio l’identità dell’arrestato, lo informa in una lingua a lui comprensibile sui motivi dell’arresto e, ai sensi dell’articolo 158 CPP, lo rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio il pubblico ministero del­l’avvenuto arresto (cpv. 1). In ogni caso l’arrestato è liberato o tradotto dinanzi al pubblico ministero entro 24 ore; se l’arresto è stato preceduto da un fermo, la durata del fermo è computata nel termine (cpv. 4).

Per l'art. 224 CPP il pubblico ministero sottopone senza indugio l’imputato a interrogatorio e gli offre l’opportunità di esprimersi in merito agli indizi di reato e ai motivi della carcera­zione. Assume senza indugio le prove direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e i motivi di carcerazione (cpv. 1). Se gli indizi di reato e i motivi di carcerazione si confermano, il pubblico mini­stero, immediatamente ma al più tardi 48 ore dopo l’arresto, propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva o una misura sostitutiva (cpv. 2).

In tal caso, ricevuta la proposta del pubblico ministero, il giudice dei provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un’udienza a porte chiuse il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore (art. 225 cpv. CPP) e decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero (art. 226 cpv. 1 CPP).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 IV 118, 137 IV 92 e rif.) il mancato rispetto del termine di 24 ore dell’art. 219 cpv. 4 CPP e del termine di 48 ore dell’art. 224 cpv. 2 CPP non rende necessariamente illegale il mantenimento della carcerazione. Determinante è solo il tempo trascorso tra l’arresto e la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. La carcerazione diventa illegale se questa decisione non interviene entro le 96 ore successive all’arresto. Questi termini legali costituiscono limiti massimi, che possono essere esauriti solo in casi eccezionali e oggettivamente fondati (cfr. DTF 137 IV 92, consid. 2 e 3).

In caso di mancato rispetto dei termini legali da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi, della polizia o del ministero pubblico, l’imputato può far constatare dall’autorità di ricorso la violazione dei suoi diritti e chiedere gli venga riconosciuta un’indennità e la riparazione del torto morale adeguate, conformemente a quanto previsto dall’art. 431 CPP. Il non rispetto dei termini non comporta però la scarcerazione immediata ed automatica dell’imputato, il quale ha il diritto di essere scarcerato solo se la sua carcerazione è materialmente ingiustificata.

2.4.2.

Il difensore di RE 1 ritiene illecita la sua carcerazione preventiva in quanto il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha deciso sulla stessa entro 96 ore dal fermo/arresto, avvenuto il 04.03.2022 alle ore 12:55, ma solo l’11.03.2022 alle ore 17:15, per cui, avendo violato il principio di celerità, egli deve essere immediatamente scarcerato, la carcerazione subita riconosciuta illecita e indennizzata.

Ora, come ricordato nei fatti, dopo il fermo di Polizia avvenuto il 04.03.2022 alle ore 12:55, RE 1 è stato interrogato dalla polizia a partire dalle ore 13:35 e, al termine, visto il comportamento assunto dal reclamante e il tenore di alcune sue dichiarazioni (“non ho più voglia di vivere”, di essere vittima di “manipolazioni del pensiero”, di godere “dell’immunità diplomatica” e di auspicare “vivamente che inizi una guerra civile, per come si sono comportati i tribunali, i giudici, il mio avvocato e l’esercito così come la società in cui vivo”), è stato visitato dal medico psichiatra presso l’Ospedale regionale di __________ che lo ha dichiarato, dal punto di vista psichiatrico, non carcerabile e non interrogabile (inc. MP 2022.2168: AI 7, all. 17), motivo per cui è stato trasferito, per ordine del magistrato inquirente, in stato di carcerazione preventiva presso la Clinica psichiatrica cantonale a Mendrisio (cfr. AI 7, p. 4-6).

Come risulta dai certificati medici agli atti (cfr. AI 12, 13 e 16), da quel momento RE 1 è stato costantemente monitorato e valutato dai medici della clinica psichiatrica cantonale, che ne hanno confermato la non interrogabilità fino all’8.03.2022.

Sulle condizioni personali di RE 1, da questi esami medici emerge in particolare che, il 05.03.2022, era presente un “pensiero delirante di tipo persecutorio in base al quale (egli) ha agito in maniera aggressiva prima del ricovero. […] si evidenzia uno scompenso psichico acuto con rischio di passaggio all’atto” (cfr. AI 12); che il 06.03.2022 “permane un quadro di scompenso acuto, l’esame della realtà è compromesso, ancora presente alto rischio di agiti aggressivi” (cfr. AI 13), rispettivamente che il 07.03.2022 “le capacità di discernimento e comprensione sono mantenute, il paziente presenta però un quadro clinico caratterizzato da acuzie psicopatologiche per le quali presenta una interpretazione della realtà in chiave esclusivamente persecutoria e complottistica, la consapevolezza di malattia e la critica dei fatti recentemente occorsi, sono nulle. Alla luce del quadro psicologico attuale, il paziente non si ritiene verbalizzabile; il confronto diretto con le autorità rappresenterebbe, stante il quadro clinico, un importante fattore stressogeno e di potenziale peggioramento” (cfr. AI 16).

Come detto in precedenza, solo l’8.03.2022 RE 1 è stato ritenuto carcerabile e interrogabile, come risulta dal certificato medico di stessa data trasmesso al procuratore pubblico alle ore 16:14 (cfr. AI 23), con conseguente suo trasferimento al carcere giudiziario. Il 09.03.2022, con inizio alle ore 15:15, egli è stato interrogato dal procuratore pubblico (cfr. AI 25), il quale, il 10.03.2022, alle ore 10:21, ha inoltrato l’istanza di carcerazione preventiva al giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr. AI 30), che l’11.03.2022, alle ore 17:15, ha ordinato la carcerazione del reclamante fino al 04.06.2022 (cfr. AI 35).

Va qui evidenziato che, la mattina del 10.03.2022, il servizio medico psichiatrico del carcere ha comunicato che il reclamante non era nuovamente interrogabile a causa di un peggioramento del quadro psichico “caratterizzato da ideazione delirante di tipo persecutorio, crescente stato di angoscia e presenza di rischio di passaggio all’atto improvviso sia di tipo etero aggressivo che autolesivo”, al punto da somministrargli la “terapia contro la volontà, essendo presenti gli estremi clinici per un intervento in tal senso, per rischio per sé e per terzi” (cfr. AI 31). L’11.03.2022 egli è stato nuovamente trasferito alla clinica psichiatrica cantonale (cfr. AI 34).

Nella fattispecie quindi, dal momento dell’arresto di RE 1 fino alla decisione impugnata, sono trascorse complessivamente 172 ore e 20 minuti.

Ne consegue dunque che il termine imperativo di 96 ore, di cui agli art. 224 cpv. 2 e 226 cpv. 1 CPP, non è stato rispettato.

Conformemente alla summenzionata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 IV 118, 137 IV 92 e rif.) occorre quindi esaminare se il mancato rispetto di questo termine renda la carcerazione di RE 1 illegale o se invece possa rientrare in un caso eccezionale e oggettivamente fondato ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 137 IV 92, consid. 2 e 3).

Questa Corte ritiene che la fattispecie in esame debba essere considerato un caso eccezionale e oggettivamente fondato.

Infatti, come evidenziato in precedenza, sin dal 04.03.2022, probabilmente già durante l’interrogatorio di polizia, visto il tenore di alcune risposte, ma di sicuro al termine dello stesso, RE 1 non era interrogabile e lo è rimasto fino all’8.03.2022.

La sua capacità processuale (art. 114 CPP) e meglio, la capacità di far valere i suoi diritti ed organizzare la difesa, era temporaneamente compromessa.

Ai sensi dell’art. 114 CPP, l’imputato deve essere fisicamente e mentalmente in grado di presenziare agli atti processuali, di seguire le udienze, di comprendere le accuse che gli vengono rivolte e di prendere ragionevolmente posizione su tali accuse. La capacità dibattimentale deve essere esaminata di caso in caso, in funzione anche del grado di capacità di discernimento nei diversi stadi del procedimento penale. Quando gli atti procedurali sono indifferibili (ad es.: l’interrogatorio di un testimone che si sa già non potrà più essere interrogato in futuro) e l’incapacità processuale è solo temporanea, per malattia o infortunio, è sufficiente che all’atto sia presente il difensore. Le due condizioni sono cumulative (cfr. Jeanneret-Kuhn-Perrier Depeursinge, Commentaire romand, 2° édition, p. 588, ad art. 114 CPP; Bernasconi, Galliani, Marcellini, Meli, Mini e Noseda, CPP Commentario, p. 240 s. ad art. 114).

Il verbale dell’arresto dell’imputato da parte del procuratore pubblico non è certo un atto indifferibile al quale può presenziare il solo difensore, bensì un atto differibile che richiede la presenza dell’imputato, il quale deve poter comprendere le accuse che gli vengono rivolte e prendere ragionevolmente posizione sulle stesse, nel rispetto del suo diritto di essere sentito.

RE 1 nelle condizioni psichiche ricordate in precedenza, non poteva certo essere interrogato dal magistrato inquirente, nel rispetto di queste condizioni, ma soprattutto nel rispetto del suo diritto di essere sentito che, in questo caso e in queste condizioni eccezionali e oggettivamente fondate, era prevalente rispetto ai termini di cui agli art. 224 cpv. 2 e 226 cpv. 1 CPP e quindi al rispetto del principio di celerità (art. 5 CPP). Effettuare l’interrogatorio del reclamante nelle condizioni psichiche in cui si trovava sarebbe stato arbitrario e lesivo della sua persona.

L’8.03.2022, dal momento in cui i medici hanno ritenuto che il reclamante era interrogabile, il procuratore pubblico, rispettivamente il giudice dei provvedimenti coercitivi, hanno provveduto nelle loro incombenze nel rispetto dei termini di cui agli art. 224 cpv. 2 e 226 cpv. 1 CPP.

La carcerazione subita da RE 1 nel periodo dal 04 all’11.03.2022 non è quindi stata illegale, poiché come visto non sono stati violati i suoi diritti.

2.4.3.

Il difensore di RE 1 contesta inoltre la decisione 10.03.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi di non procedere con l’udienza di conferma dell’arresto, ma di procedere per iscritto (cfr. inc. GPC 2022.4001, doc. 8), poiché contraria all’art. 225 cpv. 4 CPP, mancando una rinuncia esplicita ed indiscutibile del suo patrocinato all’udienza. Sostiene che il magistrato avrebbe dovuto comunque indirla e dare l’opportunità ad RE 1 di esprimersi e di essere sentito, ritenuto che semmai le sue dichiarazioni avrebbero potuto avere un minor valore probatorio per il fatto che i medici lo ritenessero non interrogabile.

Giusta l’art. 225 cpv. 5 CPP, se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in procedura scritta in base alla proposta del pubblico ministero e alle memorie e istanze dell’imputato. Come rettamente evidenziato dalla difesa, in mancanza di una rinuncia esplicita ed indiscutibile, la stessa va imperativamente eseguita (cfr. cfr. Jeanneret-Kuhn-Perrier Depeursinge, Commentaire romand, 2° édition, p. 1445, ad art. 225, n. 23).

Nel caso in esame, al termine dell’interrogatorio del procuratore pubblico del 09.03.2022, preso atto dell’intenzione del procuratore pubblico di presentare al giudice dei provvedimenti coercitivi l’istanza di carcerazione preventiva, alla domanda a sapere se avesse o meno rinunciato all’udienza, RE 1 ha risposto “non capisco cosa ci faccio qua e cosa stiamo facendo a fare questo verbale. Se il PP ritiene di incarcerarmi lo faccia” e, ancora, “finché non avrò il mio avvocato di fiducia non intendo andare avanti con il verbale e con questa procedura, fintanto che non ci sarà il mio avvocato di fiducia” (cfr. AI 25, p. 8), dichiarazioni dalle quali non si può certo concludere che egli abbia esplicitamente ed indiscutibilmente rinunciato all’udienza.

Come esposto al punto precedente (cfr. 2.4.2.), il reclamante non ha potuto presenziare all’udienza a causa delle sue condizioni psichiche che ne hanno pregiudicato l’interrogabilità. Si è trattato quindi di una situazione eccezionale e pertanto il giudice dei provvedimenti coercitivi, constatato che nel corso dell’interrogatorio del procuratore pubblico il reclamante aveva potuto esprimersi sia sui fatti che sui reati che gli venivano contestati prendendo posizione, comprendere le accuse che gli venivano rivolte e difendersi, nonché delle intenzioni del magistrato inquirente di chiedere la conferma del suo arresto, ha ritenuto, correttamente e a titolo eccezionale, di adottare la procedura scritta, mettendo nel contempo a disposizione del difensore tutti gli atti istruttori. Decisione sicuramente più rispettosa del diritto di essere sentito e della persona di RE 1 che non un’udienza dalla valenza dubbia o di “minor valore probatorio” come sostenuto dal suo difensore.

Il fatto poi che il legale non abbia potuto incontrare in carcere il suo assistito prima di redigere le sue osservazioni all’istanza di carcerazione, non è imputabile al giudice dei provvedimenti coercitivi, bensì a motivi di sicurezza (possibile incendio) imposti dalla direzione delle Strutture carcerarie, con conseguente momentanea sospensione di tutte le visite ai detenuti.

2.4.4.

Il difensore di RE 1 contesta il fatto che il suo assistito, nel corso della procedura, ma in particolare in occasione dell’interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente, non abbia potuto confrontarsi e farsi assistere dal proprio difensore di fiducia.

Ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (art. 61 CPP) dispone una difesa d’ufficio se: (a) in caso di difesa obbligatoria: nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia o il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito; (b) l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi.

Giusta il cpv. 2 dell’art. 132 CPP, una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.

Nel caso in esame, al reclamante è stato ripetutamente chiesto di fornire le generalità del suo difensore di fiducia così da poterlo tempestivamente interpellare, ma egli si è sempre rifiutato di farlo. La sua richiesta di poter disporre del proprio cellulare, come pure quella di recuperare il codice per accedere alla carta SIM, non sono servite a nulla poiché, di fatto, egli non ha saputo o voluto fornire il codice per accendere il proprio cellulare.

In questa situazione il procuratore pubblico ha quindi correttamente applicato l’art. 132 CPP designando un difensore d’ufficio per tutelare gli interessi di RE 1.

  1. 3.1.

La carcerazione preventiva presuppone anzitutto l'esistenza di gravi indizi di un crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1 CPP).

Nella procedura di carcerazione è sufficiente la prova di concreti sospetti, secondo i quali il comportamento incriminato potrebbe adempiere con rilevante probabilità il reato ipotizzato (decisione TF 1B_417/2017 del 7.12.2017 consid. 4.). L'imperativo di celerità non lascia spazio a un'estesa procedura probatoria. L'intensità degli indizi idonei a giustificare la carcerazione non è la stessa nei diversi stadi dell'istruzione: se sospetti, anche poco precisi, possono essere sufficienti nei primi stadi del procedimento penale, la prospettiva di una condanna deve sembrare verosimile dopo avere effettuato gli atti di istruzione che potevano entrare in gioco (decisione TF 1B_184/2019 del 9.5.2019 consid. 5.1.).

3.2.

3.2.1.

Il magistrato ha ritenuto dati gravi indizi di colpevolezza per i reati imputati a RE 1in particolare con riferimento alle testimonianze raccolte dagli inquirenti e segnatamente quelle di __________, dell’avv. __________ e di __________, come pure al contenuto dei messaggi pubblicati in facebook dall’imputato con i quali preannunciava quello che avrebbe voluto mettere in pratica, nonché alle sue patologie e al potenziale rischio evidenziati nelle perizie giudiziarie disposte nel corso del precedente procedimento penale.

3.2.2.

Il reclamante contesta l’esistenza di concreti indizi di colpevolezza a suo carico, in particolare per quanto attiene alle accuse di minaccia e tentate lesioni gravi, sub. semplici, in quanto i testimoni avrebbero unicamente riferito di “epiteti verbali sgradevoli nei confronti dei presenti”, del danneggiamento di un vetro di un quadro e della porta del palazzo di giustizia, mentre in alcun modo egli avrebbe ferito o tentato di ferire qualcuno.

3.2.3.

Dall’esame degli atti risultano dati gravi indizi a carico del reclamante in particolare per quanto attiene alle accuse di minaccia ripetuta ai danni di __________ e dell’avv. __________, rispettivamente di tentate lesioni gravi, sub. semplici, ai danni di quest’ultimo.

Nell’interrogatorio di polizia del 04.03.2022 (cfr. AI 7, All. 6), __________ ha chiaramente indicato come quella mattina, alle ore 12:30 circa, il reclamante si fosse presentato all’ingresso degli uffici della società __________, spazi all’interno dei quali vi è pure l’ufficio dell’avv. __________, armato di bastone, con il quale picchiava con forza sulla porta (tentando anche di forzarla) e con il quale rompeva il vetro di un quadro (cfr. AI 7: documentazione fotografica), chiedendo dell’avv. __________. Il reclamante proferiva ripetute minacce sia verso i presenti (“ci ammazza tutti”, “ce la farà pagare”, “è inutile che ci nascondiamo”) sia verso l’avv. __________ (“ora gli spacco la faccia”). __________ concludeva che il reclamante gli è sembrato “una persona squilibrata”, che “rispetto alle minacce proferite verso l’avvocato le nostre sono meno gravi, ma visto lo stato psico-fisico alterato, noi siamo in pericolo perché l’avvocato ha lo studio dentro nel nostro ufficio”, allontanandosi poi “in direzione sconosciuta”.

Da parte sua l’avv. __________, pure interrogato lo stesso giorno (cfr. AI 7, All. 4), ha precisato di non avere avuto un contatto diretto con il reclamante, non essendo uscito dal suo ufficio, ma di aver sentito solo alcuni colpi, pensando si trattasse “di lavori in corso, che negli ultimi tempi si stavano svolgendo nell’ufficio” e di essere stato informato di quanto avvenuto solo successivamente. Ha precisato di “temere un’aggressione fisica” da parte del reclamante “se si dovesse trovare in una situazione di stato psicofisico alterato”.

A questo proposito, va qui ricordato che, indipendentemente dalla validità delle dichiarazioni rese dal reclamante nel corso dell’interrogatorio di polizia del 04.03.2022 sulle sue reali intenzioni nei confronti dell’avv. __________ e/o di terze persone, che andranno approfondite in corso dell’inchiesta, vi sono agli atti dei riscontri oggettivi. Infatti, come emerge dagli atti istruttori (cfr. AI 21), la mattina del 04.03.2022, il reclamante aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook, alle ore 11:10, quanto segue: “devono iniziare delle proteste per quello che mi hanno fatto, l’inganno e il piano nazionalistico ma incoerente del governo ticinese deve FINIRE. Altrimenti ci saranno delle conseguenze negative per tutto il mondo ma soprattutto per il nostro paese e sinceramente voglio evitarlo. Il governo ticinese e le autorità giudiziarie devono essere arrestate”; rispettivamente alle ore 12:11, poco prima di presentarsi nei summenzionati uffici “Quest’oggi inizierò la mia protesta contro il governo ticinese per avere creato con un piano governativo il fallimento della mia vita”.

Il testimone __________, pure interrogato lo stesso giorno dalla polizia (cfr. AI 7, All. 8), oltre ad assistere al lancio dei sassi contro l’entrata del __________, ha riferito che dopo questi fatti il reclamante si è allontanato con il bastone e uno zaino, “camminando con calma e urlando parole del tipo: diplomazia, libertà diplomatica”, per poi “iniziare a correre sempre su via __________, in direzione di via __________”.

La prima condizione per ordinare la carcerazione preventiva del reclamante, ovvero l’esistenza di gravi indizi di reato, è pertanto adempiuta.

  1. 4.1.

Nella decisione impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso l’esistenza di un pericolo di recidiva. Lo stesso è contestato dal reclamante.

4.2.

Un pericolo di recidiva è realizzato se c'è da temere che l'imputato minacci seriamente la sicurezza altrui, commettendo crimini o delitti gravi (DTF 137 IV 89), dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 lit. c CPP).

Nella sua accezione più frequente, questa possibilità intende impedire la commissione di altri crimini o gravi delitti: persegue quindi uno scopo di prevenzione speciale, espressamente prevista quale motivo di carcerazione anche dall'art. 5 n. 1 lit. c CEDU, secondo cui la privazione della libertà è ammissibile quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che l'interessato abbia commesso un reato o ci sono fondati motivi per impedirgli di commetterlo (decisione TF 1B_301/2017 del 3.10.2017 consid. 2.3.; DTF 137 IV 84 consid. 3.2.; 137 IV 13 consid. 4.1.; BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 9; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221 CPP n. 31).

Nella sua accezione più rara, la carcerazione preventiva fondata su un pericolo di recidiva vuole contribuire alla sollecita conclusione di un procedimento pendente, impedendo che l'imputato differisca o renda impossibile la fine del procedimento commettendo nuovi atti di delinquenza (decisione TF 1B_292/2015 del 23.9.2015).

Per quanto riguarda l'esigenza di reati analoghi precedenti, il TF ha relativizzato detta condizione sin da subito dopo l'entrata in vigore del CPP (DTF 137 IV 13/JdT 2011 IV 95).

Occorre nondimeno dar prova di riserbo nel ritenere che un imputato possa commettere altri reati gravi.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento della detenzione preventiva per rischio di recidiva è ammissibile quando, da una parte, la prognosi di una ricaduta è sfavorevole (decisione TF 1B_373/2016 del 23.11.2016).

Inoltre, i reati prospettati devono essere gravi (decisione TF 1B_362/2017 del 25.9.2017 consid. 3.1.).

La possibilità soltanto ipotetica che l'imputato possa commettere altri reati o la probabilità che si prospettino reati solo lievi non è per contro sufficiente per giustificare la carcerazione (decisione TF 1B_362/2017 del 25.9.2017 consid. 3.1.).

4.3.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso l’esistenza di un pericolo di recidiva, da un lato con riferimento ai precedenti penali del reclamante ed alle chiare indicazioni peritali emergenti da quel procedimento penale, ma anche dall’ulteriore documentazione medica agli atti e, dall’altro lato, con riferimento alla precaria e attuale situazione personale e psicofisica.

Il difensore di RE 1 sostiene che egli non rappresenterebbe una grave minaccia alla sicurezza altrui, non avendo mai nemmeno accennato un comportamento violento nei confronti di terzi, mentre le perizie psichiatriche precedenti e relative agli anni 2017/2018 non sarebbero determinanti.

4.4.

Nel caso in esame, il casellario giudiziale del reclamante (cfr. AI 2) riporta la condanna dell’08.10.2018 della Corte di appello e di revisione penale alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, siccome riconosciuto colpevole di omicidio intenzionale, guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, in relazione ai fatti commessi il 24.02.2017 ai danni di un conoscente. Sulla base delle perizie psichiatriche esperite in quel procedimento, al reclamante era pure stato imposto l’obbligo di seguire un trattamento ambulatoriale da eseguirsi in sede di esecuzione della pena. Come risulta dagli atti (cfr. AI 4), questa misura è stata soppressa dal giudice dei provvedimenti coercitivi sedente in materia di applicazione della pena il 13.01.2022 per mancanza di prospettive di successo, poiché il reclamante non rispettava più i regolari incontri fissati dal Servizio psico-sociale di __________, ritenendoli “inutili”.

Questo precedente, soprattutto per quanto attiene alla condanna per tentato omicidio, sommato ai fatti per i quali il reclamante deve ora nuovamente rispondere, commessi il 04.03.2022 dopo aver pubblicato i summenzionati messaggi sul suo profilo Facebook, il suo comportamento aggressivo manifestato quel giorno e i problemi psicofisici emersi dopo l’arresto, dimostrano una pericolosa tendenza negativa di aggravamento dei comportamenti del reclamante, che assurge a prognosi particolarmente negativa, come correttamente concluso nella decisione impugnata.

4.5.

Per quanto surriferito, è ammessa l’esistenza di un pericolo di recidiva in capo al reclamante.

  1. 5.1.

In applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà l'art. 212 cpv. 2 lit. c CPP prevede che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d'ufficio) non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo (Commentario CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2).

Tale assunto è esplicitato dall'art. 197 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe.

L'assunto è concretizzato dall'art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid. 3.3.): il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei documenti d'identità o di legittimazione; c. l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato; d. l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; e. l'obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere contatti con determinate persone (cpv. 2). Per sorvegliare l'esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l'impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (cpv. 3).

L'elenco del cpv. 2 non è esaustivo (decisione TF 1B_171/2019 dell’8.5.2019 consid. 3.1.; BSK StPO II – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 7; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 237 CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate solo quale surrogato ai motivi di carcerazione; non si possono perseguire altri fini (ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 8; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I presupposti per l’adozione delle misure sostitutive sono gli stessi di quelli per la carcerazione; se dette condizioni non sono adempiute, le misure sostitutive sono di conseguenza inammissibili (decisione TF 1B_179/2018 del 9.5.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 2; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 1).

5.2.

Nel presente caso, il pericolo di recidiva, allo stadio attuale, non può essere ridotto o soppresso mediante l’adozione di misure sostitutive la carcerazione preventiva.

Prima di poter pensare a misure sostitutive, si devono in effetti attendere i primi esiti della perizia psichiatrica e del rapporto intermedio da parte del perito, così come disposto dal magistrato inquirente il 22.03.2022 (cfr. AI 48). Ricevuto il rapporto preliminare, spetterà al magistrato inquirente valutare e decidere se e quali eventuali misure sostitutive adottare, compresa la possibilità di un ricovero a scopo di perizia.

5.3.

Occorre valutare se la carcerazione preventiva, ordinata fino al 04.06.2022, rispetti i principi di proporzionalità, secondo cui la durata della carcerazione non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

Nell'ottica del principio di proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si considera, nell'esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_145/2019 del 26.4.2019 consid. 3.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 12 ss.). La possibilità di una condanna ad una pena sospesa condizionalmente non deve di regola essere presa in considerazione (decisione TF 1B_23/2019 del 28.1.2019 consid. 2.1.).

5.4.

Quest'aspetto della proporzionalità non è problematico nel presente caso, in considerazione sia delle imputazioni mosse al reclamante, sia del periodo limitato (un mese) di carcerazione finora subito e ancora previsto (due mesi).

5.5.

La carcerazione può risultare problematica in caso di ritardo ingiustificato nel corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, anche, al comportamento dell'arrestato (decisione TF 1B_185/2018 dell’8.5.2018 consid. 4.2.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16 ss.).

5.6.

Nel caso concreto, l'inchiesta è condotta con regolarità dall’inizio ed ha correttamente subito un’accelerazione dal momento in cui è stata ordinata la carcerazione preventiva del reclamante.

  1. Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli citati ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La cancelliera

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