Incarto n. 60.2022.80
Lugano 6 maggio 2022/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 16.3.2022 presentata da
IS 1 IS 2
nei confronti del procuratore generale Andrea Pagani nell’ambito dell’inc. MP__________;
richiamato lo scritto 17.3.2022 del procuratore generale con cui ha trasmesso a questa Corte l’istanza di ricusa, l’ha ritenuta – in primo luogo – tardiva, ed – in secondo luogo – priva di fondamento;
considerato che gli istanti e l’avv. PI 1, loro patrocinatore nell’ambito dell’inc. MP __________, interpellati, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 1/4.3.2021 i coniugi IS 1 e IS 2 hanno querelato/denunciato ignoti, poi identificati nell’agente di polizia __________, per titolo di diffamazione, coazione e falsità in documenti (AI 3, inc. MP __________).
In sostanza, in data 9.1.2021, degli agenti della polizia cantonale di __________ si sarebbero presentati presso il domicilio degli istanti a __________, riferendo che la notte del 7.1.2021 delle autovetture nel quartiere sarebbero state danneggiate; avrebbero esortato IS 1 a confessare, rendendolo attento che erano in possesso della videosorveglianza che avrebbe permesso l’identificazione dell’autore del reato.
I coniugi __________ si sarebbero detti estranei ai fatti.
I querelanti/denuncianti hanno altresì indicato che __________, proprietario di una delle vetture asseritamente danneggiate, nell’ambito della denuncia contro ignoti avrebbe mostrato una registrazione di una telecamera di sorveglianza nella quale sarebbe evidente che l’autore del gesto non sarebbe stato IS 1. A loro dire, la polizia avrebbe insistito per controllare quest’ultimo, “perché dicevano che dovevano fare delle indagini” e per “una rivalsa” nei suoi confronti (p. 3, AI 1).
Hanno quindi concluso che la persona che avrebbe ingiustamente coinvolto IS 1 si sarebbe resa colpevole di diffamazione e falsità in documenti.
b. Con scritto 8.3.2021 il procuratore generale ha chiesto allo staff della gendarmeria della polizia cantonale di trasmettergli un rapporto, atto a descrivere la fattispecie ed identificare gli agenti intervenuti (AI 4).
La documentazione richiesta è giunta al Ministero pubblico il 6.4.2021 (AI 5).
c. In data 6.5.2021 il procuratore generale ha chiesto all’avv. PI 1 se, a fronte dei rapporti di segnalazione che gli aveva trasmesso, i suoi clienti avessero l’intenzione di ritirare la querela (AI 6).
Con risposta 29.10.2021 il legale ha indicato che i qui istanti non intendevano ritirare l’esposto (AI 10).
d. I qui istanti e l’agente __________ sono stati convocati per l’8.2.2022 per procedere all’udienza di conciliazione (AI 15-16).
e. Con scritto 4.2.2022 i qui istanti, per il tramite del loro legale, hanno sollecitato la presenza all’udienza di conciliazione non solo dell’agente, ma anche delle altre persone menzionate nel loro esposto (AI 21).
f. In data 8.2.2022 si è tenuta l’udienza di conciliazione tra IS 1 e IS 2 da un lato, e l’agente __________ dall’altro. L’udienza non ha dato esito favorevole (AI 23).
g. Con scritto 16.3.2022 denominato “Segnalazione” e rivolto al Ministero pubblico, i coniugi __________ hanno indicato che il procuratore generale sarebbe stato da loro più volte querelato/denunciato di modo che avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione dell’inc. MP __________ qui in esame.
Hanno sollevato un rischio di parzialità del procuratore generale.
h. In data 17.3.2022 il magistrato inquirente ha trasmesso a questa Corte la segnalazione di cui sopra, interpretandola quale istanza di ricusa.
Ha richiamato l'art. 58 cpv. 2 CPP, osservando in primo luogo che l’istanza sarebbe ampiamente tardiva, il primo scritto al legale degli istanti recherebbe infatti la data del 6.5.2021.
Nel merito ha rilevato che in concreto non si troverebbe dinnanzi ad alcun motivo di ricusazione ex art. 56 CPP. Ha indicato infine che “ho diretto e dirigerò con serenità ed indipendenza il procedimento penale in oggetto” (doc. 1 inc. CRP).
in diritto
La giurisdizione di reclamo (in Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) è competente a decidere, senza (di regola) ulteriore procedura probatoria e definitivamente, sulla domanda di ricusazione di un pubblico ministero, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) (decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5).
Questa Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza.
1.2.
IS 1 e IS 2, accusatori privati nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sono legittimati secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP a domandare la ricusazione del procuratore generale.
1.3.
1.3.1.
Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento penale, non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
La ricusazione deve perciò essere presentata nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 1B_536/2021 del 28.1.2022; 1B_335/2019 del 16.1.2020 consid. 3.1.2.; 1B_138/2018 del 4.6.2018 consid. 5.2.; DTF 140 I 271; BSK StPO I – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3).
1.3.2.
Per la tempestività, il CPP non fissa un termine preciso in giorni: occorre valutare, di volta in volta, le circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (DTF 143 V 66, consid. 4.3.; 139 III 120, consid. 3.2.1; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3 s.; Commentario CPP – M. MINI, art. 58 CPP n. 4).
È in effetti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva un motivo di ricusazione per farlo valere soltanto successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole oppure l'interessato ritenga che l'istruzione non segua il corso da lui auspicato (decisioni TF 1B_118/2020 del 27.07.2020 consid. 3.2.; 1B_305/2019 del 26.11.2019 consid. 3.4.2.1.; 1B_149/2019 del 3.09.2019 consid. 3.2.; 1B_307/2019 del 2.8.2019 consid. 3.1.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la domanda di ricusazione presentata dopo sei o sette giorni dalla conoscenza del motivo della ricusazione è tempestiva, mentre se l’istanza viene presentata tre mesi, due mesi, venti giorni o anche dopo due settimane è irricevibile poiché tardiva (decisioni TF 1B_536/2021 del 28.1.2022; 1B_265/221 del 9.9.2021 consid. 3.; 1B_98/2020 del 26.11.2020 consid. 2.2.; 1B_29/2020 dell'11.9.2020 consid. 2.1.; 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.).
Decisivo, al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte (che deve rendere verosimile la tempestività della domanda e il momento in cui ha scoperto il motivo di parzialità) ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione oppure con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento penale, ad effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l'imparzialità e l'indipendenza (decisione TF 6B_695/2014 del 22.12.2017 consid. 3.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). Si deve tenere conto che la parte deve inoltrare la domanda indicando in maniera sensata e credibile, citando indizi o mezzi di prova, i motivi di ricusazione e le circostanze che realizzerebbero una parzialità (BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 9).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che solo quando il cumulo di più eventi fonda il sospetto di prevenzione occorre tener conto, nell'esaminare l'eventuale tardività della domanda di ricusazione, del fatto che l’istante non poteva reagire frettolosamente, ma doveva se necessario aspettare per evitare il rischio che la sua richiesta venisse respinta. In presenza di nuove circostanze che realizzerebbero una parzialità, la parte dovrebbe quindi poter invocare fatti già noti, solo se una valutazione complessiva permetta di ammettere un motivo di ricusazione, anche se presi singolarmente i fatti precedenti non avrebbero giustificato la domanda di ricusazione.
Se solo più avvenimenti assieme costituiscono la base del motivo di ricusazione, questa può essere richiesta se, secondo l’istante, l’ultimo avvenimento è la "goccia che ha fatto traboccare il vaso" (decisioni TF 1B_22/2020 del 18.3.2020, paragrafo 3.3.).
In tal caso, l'esame delle circostanze passate, nell'ambito di una valutazione globale, è ammesso solo nella misura in cui l'ultimo evento costituisce di per sé un motivo di ricusazione o almeno un indizio di parvenza di prevenzione (decisioni TF 1B_265/221 del 9.9.2021 consid. 3.; 1B_98/2020 del 26.11.2020 consid. 2.2.; 1B_29/2020 dell'11.9.2020 consid. 2.1.).
Si deve nondimeno aggiungere che tutti i motivi di ricusazione devono essere ritenuti d'ufficio, per cui non si devono porre esigenze troppo severe al presupposto della tempestività della domanda (BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 8; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 58 CPP n. 4).
1.3.3.
1.3.3.1.
I coniugi __________ sostengono, nella segnalazione 16.3.2022, che in concreto vi sarebbe motivo di dubitare dell’imparzialità del magistrato inquirente, in quanto “il PG/PP Andrea Pagani è stato denunciato e querelato diverse volte in passato dalla nostra famiglia cioè IS 1, IS 2, __________ e __________. Per questo motivo il PG/PP Andrea Pagani deve astenersi a intromettersi o trattare e decretare la nostra denuncia-querela contro ignoti del 1.3.2021” (p. 1, AI 24).
1.3.3.2.
Si è detto che il procedimento di cui all’inc. MP __________ ha preso avvio a seguito dell’esposto 1/4.3.2021 dei qui istanti contro ignoti (AI 3).
Il procuratore generale, dopo aver richiesto (AI 4) e assunto agli atti (AI 5) i rapporti di segnalazione inerenti alla fattispecie in esame, con scritto 6.5.2021 ha inviato la citata documentazione all’avv. PI 1, chiedendogli se – a fronte di tali rapporti – i suoi clienti fossero intenzionati a ritirare la querela (AI 6).
Dopo due solleciti (AI 7-8), l’avv. PI 1 con scritto 29.10.2021 rivolto direttamente al procuratore generale, ha indicato che “i signori __________ non intendono ritirare il loro esposto” (AI 10).
Il nome del procuratore generale, quale titolare dell’inchiesta di cui all’inc. MP __________, è indicato anche nella convocazione indirizzata all’avv. PI 1 - di data 2.12.2021 - per l’udienza di conciliazione (AI 12).
Tant’è che dopo aver ricevuto la suddetta citazione, l’avv. PI 1, con scritto 3.12.2021 rivolto al segretario giudiziario del procuratore generale, ha indicato che “la signora IS 2 mi chiede (…) se sia possibile spostare l’incontro ad una data qualunque del mese di febbraio 2021” (AI 14).
Ancora in data 31.12.2021, l’avv. PI 1 ha indicato al segretario giudiziario del procuratore generale che “i signori IS 2 e IS 1 mi chiedono chi sarà presente all’udienza di conciliazione (…) tra i potenziali ‘denunciati’” (AI 20).
Con ulteriore scritto 4.2.2022 il legale dei qui istanti ha comunicato al segretario giudiziario del procuratore generale che i suoi clienti sollecitavano la presenza di altre persone all’udienza di conciliazione (AI 21).
1.3.4.
In siffatte circostanze, già a maggio 2021 (AI 6), momento del primo contatto del procuratore generale con l’avv. PI 1, ma al più tardi a ottobre 2021 (AI 10), quando gli istanti hanno comunicato al procuratore generale di non intendere ritirare l’esposto penale, gli stessi hanno potuto prendere atto che il magistrato inquirente responsabile della trattazione dell’inc. MP __________ era il procuratore generale Andrea Pagani, qui ricusato in quanto asseritamente già querelato/denunciato dagli stessi e quindi – a loro dire – a rischio di parzialità.
E’ peraltro contrario al principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto [applicabile a tutte le parti al procedimento (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.)], secondo cui le censure devono essere sollevate appena possibile, sotto pena di perenzione (decisione TF 6B_433/2018 del 4.6.2019 consid. 4.2.), postulato che vale anche in tema di ricusazione, addurre fatti noti già da mesi per fondare una tardiva ricusazione.
In concreto, i coniugi __________ hanno inoltrato l’istanza di ricusazione il 16.3.2022, ovvero quasi dieci (ma sicuramente cinque) mesi dopo la presa di conoscenza del motivo richiamato. Peraltro, gli stessi non hanno neppure speso una parola circa la tempestività della domanda ed il momento in cui avrebbero scoperto l’asserito motivo di parzialità.
In queste circostanze, l’istanza di ricusazione qui in esame risulta manifestamente tardiva poiché non introdotta “senza indugio” giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP, ciò che permette di prescindere da un esame nel merito.
L’istanza 16.3.2022, siccome tardiva, è pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
L’istanza di ricusazione è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e IS 2, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è d
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera