Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.10.2022 60.2022.8

Incarto n. 60.2022.8

Lugano 5 ottobre 2022/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

l’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021 dal procuratore pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di violazione di domicilio e sommossa;

richiamate le osservazioni 20.1.2022 e la duplica 25/28.2.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 14/15.2.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “”, sul sedime dell’ a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021).

Alcuni dei manifestanti si sarebbero infatti anche introdotti all’interno dell’immobile ed altri sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe dunque intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse persone che si trovavano nell’edificio sarebbero state portate presso gli uffici della polizia per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc. MP __________).

Al termine del suo interrogatorio del 30.12.2021 l’agente interrogante lo ha informato che “(…) come da disposizione del Magistrato mi viene sequestrato il mio cellulare (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 5, AI 13). Da parte sua egli ha contestato il sequestro: “(…) secondo me non è corretto in quanto il Magistrato deve fare un ordine scritto che io devo firmare in quanto il mio telefono potrebbe andare in mano di chiunque (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 5, AI 13). Di conseguenza ha postulato che, come richiesto dal suo difensore, il suo telefono cellulare venisse messo sotto sigillo.

b. Con gravame 5/10.1.2022 RE 1 “(…) chiede che il verbale di interrogatorio venga annullato e il telefono sequestrato gli venga immediatamente restituito (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 3).

A suo dire infatti il sequestro del suo telefono cellulare non sarebbe giustificato: “(…) lo stesso non può (…) fungere da garanzia per spese processuali o pene pecuniarie, tantomeno deve essere restituito ai danneggiati, ed è palese che non potrà essere confiscato (…), non trattandosi né di oggetto pericoloso, né di valore patrimoniale e tanto meno di valore patrimoniale di un’organizzazione criminale. Inoltre non si comprende come il telefono potrebbe costituire elemento di prova nel proseguio del procedimento, tenuto conto, in particolare, del fatto che il reclamante è stato fermato sul sedime dell’ex macello (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 3). Inoltre egli contesta il fatto che l’ordine di sequestro in oggetto non gli sia stato consegnato.

RE 1 solleva anche una violazione dell’art. 107 cpv. 1 lit. c CPP e chiede l’annullamento del suo verbale di interrogatorio, in quanto la polizia, durante il suo interrogatorio del 30.12.2021, non avrebbe contattato, su sua esplicita richiesta, il suo avvocato di fiducia e, perdipiù, malgrado gli agenti interroganti fossero a conoscenza che il suo patrocinatore si trovasse già presso il commissariato di __________, gli avrebbero comunicato, falsamente, di non averlo potuto rintracciare: “(…) così facendo, la polizia, ha scientemente privato l’imputato della presenza del suo legale durante l’interrogatorio (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 2).

c. Nelle sue osservazioni 20.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che un ordine di sequestro era stato da lui emanato in data 30.12.2021 (AI 3), che tuttavia non sarebbe stato immediatamente consegnato all’imputato, in quanto quest’ultimo sarebbe già stato congedato dopo il verbale di interrogatorio.

In merito alla presunta violazione del principio di essere sentito sollevata dal reclamante, il procuratore pubblico ha citato le affermazioni dello stesso RE 1 durante il suo interrogatorio, osservando che dalle stesse parrebbe “(…) perlomeno strano che falsamente sia stato detto, da parte degli interroganti, che la patrocinatrice era stata chiamata, ma non era stata trovata. Tanto più che, allora, ci si chiede perché la richiesta di posa sotto suggello del telefono cellulare derivi proprio dall’aver parlato con il difensore (…)” (osservazioni 20.1.2022, p. 2).

d. RE 1 è stato nuovamente sentito il 10.3.2022 (AI 110). Durante tale interrogatorio egli ha comunicato al procuratore pubblico di ritirare la sua richiesta di messa sotto suggello del telefono cellulare e di richiederne l’immediato dissequestro. In quell’occasione il magistrato ha disposto il dissequestro del cellulare (verbale di interrogatorio 10.3.2022, p. 5, AI 110).

e. Delle ulteriori argomentazioni del reclamo, così come della replica e della duplica, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

  1. 1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).

L’interesse giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

1.3.

Come si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare di RE 1 (AI 110).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1.

1.4.

Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli.

1.5.

Dato l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie, del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1.

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

1.5.2.

Nel caso in esame il telefono cellulare di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell’apparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dell’inchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dell’imputato.

Tutto ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.

  1. Il reclamante ha anche sollevato una violazione dell’art. 107 cpv. 1 lit. c CPP in quanto, a suo dire, gli agenti interroganti non avrebbero interpellato il suo patrocinatore, fingendo di contattarlo telefonicamente, a loro dire invano, benché sapessero che fosse già presente al commissariato in quanto legale di altri suoi presunti correi, anch’essi fermati in data 30.12.2021.

Dall’interrogatorio 30.12.2021 di RE 1 risulta tuttavia un’altra versione dei fatti. Dallo stesso emerge che il reclamante (alle ore 6:07) avrebbe compreso “(…) la possibilità di chiamare un avvocato ma dico che non è mia intenzione avvalermi in questo momento di un difensore. Non ritengo sia necessario (…)” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 2, AI 13). Dopodiché, alle ore 9:00 avrebbe chiamato lo studio dell’avv. , che tuttavia era assente. Avrebbe allora contattato lo studio legale dell’avv. PR 1 che gli avrebbe detto che “(…) qualcuno dello studio richiamerà” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 5, AI 13). Dopo che gli agenti interroganti lo hanno informato dell’ordine di sequestro del suo telefono cellulare egli ha dichiarato che “(…) su richiesta del mio avvocato (…) chiedo che il mio cellulare venga messo sotto sigillo (…). Alle ore 10.34, su mia richiesta, ho telefonato nuovamente al mio avvocato” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 6, AI 13).

Il verbale di interrogatorio è stato letto e firmato dal reclamante (AI 13).

Si rileva dunque che ad RE 1 è stata esplicitamente data, sin dall’inizio del suo interrogatorio 30.12.2021, la possibilità di avvalersi di un avvocato; possibilità da lui rifiutata. Più tardi, gli sarebbe stato dato il permesso di chiamare il suo patrocinatore. Da quanto emerge dagli atti sembrerebbe che lui stesso abbia fatto la telefonata e che abbia parlato con lo studio legale dell’avv. PR 1; qualcuno dello studio gli avrebbe infatti spiegato di richiedere la messa sotto suggello del telefono cellulare sequestrato.

In queste circostanze, non vi è pertanto stata alcuna violazione del principio di essere sentito e meglio, di far capo a un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lit. c CPP).

  1. Il gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- (trecento) e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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