Incarto n. 60.2022.75
Lugano 2 marzo 2023/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 7/8.3.2022 presentato da
RE 1, , patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto di abbandono 24.2.2022 emanato dall’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz nell’ambito del procedimento dipendente da suo esposto 12.3.2019 nei confronti di, segnatamente, PI 1, già in __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di falsità in documenti (ABB 332/2022);
richiamate le osservazioni 18.3.2022 e 9.5.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame –, 31.3./4.4.2022 e 16/17.5.2022 (duplica) di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 26/28.4.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
richiamato l’ulteriore scambio di allegati in seguito allo scritto 30.9.2022 di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 12.3.2019 RE 1 ha denunciato __________ e PI 1 per, tra l’altro, falsità in documenti.
Il denunciante ha sostenuto che il 31.12.2018 gli sarebbe stata trasmessa da __________, a sua volta informato da __________, copia di un precetto esecutivo destinato alla sua società __________, __________, succursale in __________. Il precetto esecutivo sarebbe stato fatto spiccare da __________ per un presunto debito della società dell’importo di CHF 182’582.40 nei confronti della __________, __________, creditrice, società del denunciato.
Nella notifica del precetto esecutivo, il 12.1.2018, sarebbe stata apposta la firma di PI 1 della __________, allora in __________, che si sarebbe qualificata quale procuratrice della __________. Il denunciante non avrebbe tuttavia mai nominato o delegato procuratori per la società, che non sarebbe stata domiciliata presso la __________. In mancanza di opposizione al precetto esecutivo, la procedura sarebbe sfociata nel fallimento, il 22.11.2018, della __________.
PI 1 sarebbe stata segretaria presso la __________, con sede al medesimo indirizzo della __________ e della __________, società del denunciato.
Per RE 1, __________ avrebbe premeditato il fallimento della società, agendo con condotta fraudolenta, con la complicità di PI 1. Ella, spacciandosi per procuratrice della __________, avrebbe intenzionalmente ritirato il precetto esecutivo per cagionare il fallimento della società.
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2019.2458.
b. Con decreto 24.2.2022 (ABB 332/2022) il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di PI 1.
Il magistrato inquirente, premesso che nei confronti di __________ si procedeva separatamente (essendo pendenti altri procedimenti) e ricordati gli atti istruttori occorsi, ha concluso come fosse evidente che l’imputata si fosse limitata ad eseguire i suoi compiti professionali, ovvero a ritirare la corrispondenza rinvenuta nella bucalettere e/o nella casella postale del datore di lavoro rispettivamente delle società domiciliate presso la __________. L’imputata, una volta verificato che la società destinataria del precetto esecutivo non era domiciliata presso la __________, aveva fatto presente l’errore all’impiegato postale, che effettivamente aveva messo la crocetta nella casella “destinatario irreperibile”. Questo poteva essere avvenuto soltanto perché l’imputata aveva comunicato l’errore all’impiegato postale, che poi per negligenza aveva immesso due indicazioni contrastanti (notificazione “a un’altra persona”, ovvero a PI 1 quale procuratrice, e “destinatario irreperibile”), non annullando la precedente iscrizione. Dagli atti istruttori non era possibile anche solo dedurre (certamente non comprovare) un agire intenzionale dell’imputata a voler portare al fallimento la __________.
Qualsiasi contestazione derivante dalla contraddizione presente sul precetto esecutivo ed inerente alla sua notifica non poteva che essere fatta valere per le corrette vie procedurali civili ed amministrative, non di certo davanti al Ministero pubblico con denuncia.
c. Con gravame 7/8.3.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di abbandono sia annullato.
Il reclamante, reputatosi danneggiato, adduce che dal 2019 starebbe portando avanti una vera e propria battaglia giudiziaria per assicurare alla giustizia __________. Sostiene che quest’ultimo, tramite la sua società __________, con l’intento di danneggiarlo, avrebbe fatto spiccare un precetto esecutivo di oltre CHF 180'000.00 tramite il quale sarebbe riuscito a far fallire la società __________. PI 1 avrebbe proposto a verbale due versioni di come si sarebbero svolti i fatti. Ella, con le dichiarazioni contraddittorie, non sarebbe credibile. Avrebbe dovuto essere sentito l’impiegato postale, che avrebbe recapitato il precetto esecutivo alla società il 12.1.2018.
Se il precetto esecutivo fosse tornato al mittente, come avrebbe affermato il responsabile delle poste, l’Ufficio di esecuzione avrebbe avuto la copia del precetto esecutivo del debitore non notificata per irreperibilità del destinatario. Non sarebbe stato così. Ciò vorrebbe dire che il precetto esecutivo sarebbe stato ritirato e non restituito all’Ufficio di esecuzione. L’unico nominativo che comparirebbe sulla ricevuta sarebbe quello di PI 1. Ci sarebbe la firma del notificatore per avvenuta consegna del precetto.
Il decreto non sarebbe dunque corretto perché gli atti dimostrerebbero che l’imputata, probabilmente su indicazione di __________ della __________, amico di __________, avrebbe ritirato il precetto esecutivo non notificandolo ad RE 1 e non interponendo opposizione, danneggiando la sua società.
d. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, delle dupliche e degli ulteriori scritti, si dirà – se necessario per il giudizio – in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 7.3.2022 contro il decreto di abbandono 24.2.2022, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2.
In considerazione dell’esito del gravame, respinto nel merito, può rimanere irrisolta la questione a sapere se RE 1 possa essere reputato accusatore privato nel procedimento penale e dunque se abbia la legittimazione per presentare l’impugnativa.
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
RE 1 ipotizza nei confronti di PI 1 il reato di falsità in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., art. 251 CP n. 1 ss.)].
3.2.
Il reato ai sensi dell’art. 251 cifra 1 CP reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) rispettivamente la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).
Nel primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 3).
Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF 6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).
Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181).
3.3.
3.3.1.
Il reclamante imputa a PI 1 – in relazione al precetto esecutivo n. __________ di data 11.1.2018 di CHF 182'582.40 a carico della __________ (debitore), fatto spiccare dalla __________ (creditore) – di essersi qualificata procuratrice della __________ e di avere apposto la sua firma sul precetto esecutivo, ovvero di essersi fatta notificare il precetto esecutivo. In mancanza di opposizione, la procedura sarebbe sfociata nel fallimento, il 22.11.2018, della società.
3.3.2.
Sul precetto esecutivo in questione, a pag. 2, al punto “Visto di notificazione”, è barrata la casella “A un’altra persona”, a cui seguono, scritte a mano, con riferimento alla citata casella, le indicazioni “PI 1 (procuratrice)”, la data (12.1.2018) e la firma del notificatore. Subito sotto, al punto “Impossibile procedere alla notificazione”, è barrata la casella “Destinatario irreperibile” (allegato 2 al verbale 4.9.2019 di PI 1, AI 6).
3.3.3.
Interrogata il 4.9.2019 quale imputata, PI 1 ha addotto di lavorare presso la __________ occupandosi del centralino telefonico, dell’accoglienza clienti, del ritiro della posta e di altre piccole mansioni. Ha affermato, in merito al suddetto precetto esecutivo, che: “Il postino è arrivato da me con questo precetto chiedendomi se questa società fosse domiciliata presso la __________. Io ho risposto di no e quindi non l’ho ritirato. Infatti sul precetto figura “destinatario irreperibile”. Il mio nome figura sul precetto solo perché il postino mi ha chiesto se fosse una società domiciliata presso __________. Io figuro quale “procuratrice” perché per la Posta io sono effettivamente procuratrice della __________. Ora che ricordo vorrei precisare un fatto, io avevo trovato nella casella postale di __________ l’avviso di ritiro del precetto esecutivo. Sono quindi andata in posta, ho guardato per quale società fosse il precetto esecutivo, ho detto all’impiegato dell’ufficio postale che la società non era domiciliata presso __________, e quindi l’impiegato ha indicato che io ho dichiarato che il destinatario non era presso __________, indicandolo quale irreperibile. Ribadisco di non aver ritirato il precetto esecutivo. Vorrei precisare in conclusione che tutto quanto manoscritto sul precetto esecutivo (…) non è stato da me apposto, ma dall’impiegato dell’ufficio postale. Io avevo semplicemente riferito che la società non aveva sede da noi.” (p. 3 s., AI 6).
3.3.4.
La Posta CH SA, Corporate Center, Servizio inchieste, interpellata dal procuratore pubblico il 24.2.2020 (AI 26), con scritto 2.3.2020 ha riportato il nome della persona che, il 12.1.2018, si era occupata del precetto esecutivo, indicando che non era più alle sue dipendenze. Ha comunicato le informazioni raccolte in seguito ai suoi propri accertamenti: “A detta del responsabile dell’ufficio postale di __________, la __________ non ha mai avuto un recapito postale a __________ e ciò ha più volte indotto in errore il personale di recapito; La signora PI 1 è impiegata presso un cliente con casella postale; L’atto esecutivo oggetto della vertenza, nei nostri sistemi informatici, risulta dapprima avvisato per il ritiro in casella e poco dopo rinviato all’origine con l’indicazione “destinatario irreperibile all’indirizzo indicato.” (…) Questo ci porta ad ipotizzare che l’AE sia stato per errore avvisato per il ritiro nella casella postale del cliente per cui lavora la signora PI 1; dopo che la signora PI 1 si è accorta che l’AE non concerneva partner della ditta per cui lavora, l’ha restituita seduta stante all’impiegato postale, il quale l’ha poi rinviata al mittente con l’indicazione di irreperibilità, dimenticandosi verosimilmente di annullare/cancellare la precedente notifica.” (AI 29).
3.3.5.
In queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l’inesistenza di indizi di colpevolezza a carico di PI 1.
Quanto scritto da La Posta (comprovato dall’allegato “Accertamento del recapito IPLAR”) ricalca infatti quanto affermato dall’imputata nel corso della sua audizione, ovvero che ella non ha ritirato il precetto esecutivo concernente la citata società.
Nulla di particolare in capo alla colpevolezza di PI 1 si può dedurre dal fatto che – al momento dell’interrogatorio, in data 4.9.2019 – ella abbia ricordato con precisione i fatti soltanto raccontandoli, così come riportati nel verbale, considerato che si occupava tutti i giorni della corrispondenza della fiduciaria e che, da quando si era confrontata con l’impiegato postale, era trascorso un anno e mezzo. Non si può dunque ritenere, come addotto dal reclamante, che le sue dichiarazioni siano state contraddittorie.
Il fatto che l’impiegato postale abbia omesso di annullare/cancellare la notifica del precetto esecutivo rispettivamente che, in seguito al/lla mancato/a annullamento/cancellazione, l’Ufficio dei fallimenti abbia proceduto nei suoi incombenti nei confronti della __________ non può manifestamente essere addebitato all’imputata. E’ invero una mera ipotesi, e come tale non sostanziata da alcun elemento concreto, che PI 1, spacciandosi per procuratrice della __________, avrebbe intenzionalmente ritirato il precetto esecutivo per cagionare il fallimento della società, ovvero che avrebbe agito quale complice di __________, il quale avrebbe premeditato il fallimento della società, agendo con condotta fraudolenta.
Poteva del resto essere stata unicamente PI 1 a comunicare all’impiegato postale che il destinatario era irreperibile.
Si deve infine rilevare che, come risulta dalle contestazioni di cui al verbale di interrogatorio 27.11.2019 di RE 1 (p. 3, AI 21), quest’ultimo sapeva già dal dicembre 2017 che la __________ non aveva più alcun recapito valido, tanto è vero che il reclamante aveva scritto all’Ufficio del registro di commercio assicurando di sistemare la situazione entro breve tempo. Di modo che eventuali disguidi nell’intimazione di atti non possono che essere rimproverati alla società ed ai suoi organi, ossia al direttore della succursale RE 1, non a terze persone.
3.4.
3.4.1.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del 27.4.2017 consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1).
Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)] delle parti (art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora – in considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1408/2021 del 5.5.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 3).
3.4.2.
Per i motivi alla base del decreto di abbandono 24.2.2022 e di questo stesso giudizio si poteva/può rinunciare senza incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori prove (segnatamente procedere ai postulati interrogatori), che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare l’esito del procedimento penale in questione.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, già in __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera