Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2022 60.2022.65

Incarto n. 60.2022.65

Lugano 25 maggio 2022/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Diana Buetti, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 25/28.02.2022 presentato da

RE 1

contro

il decreto 11.2.2022 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar mediante il quale ha dichiarato irricevibile, siccome ritenuta tardiva, la sua opposizione al decreto di accusa 13.12.2021 (__________) del procuratore pubblico Pamela Pedretti;

richiamate le osservazioni 2.3.2022 del presidente della Pretura penale e 3.3.2022 del procuratore pubblico Pamela Pedretti, con le quali entrambi i magistrati si sono rimessi al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con decreto di accusa 13.12.2021 (DA __________) il procuratore pubblico ha ritenuto RE 1 colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere importato in Svizzera, senza essere autorizzato e attraverso l’Ufficio doganale di , sette semi di canapa provenienti dall’, per il proprio consumo, e propone la condanna a una multa di fr. 100.--, oltre a tasse e spese di giustizia.

b. Il decreto di accusa è stato intimato il 13.12.2021 e, come indicato nel servizio di tracciamento postale n. __________ (doc. 3 inc. Pretura penale __________), è stato recapitato il giorno seguente, il 14.12.2021, alle ore 11.28.

c. Il 18.1.2022 la segretaria del Ministero pubblico ha redatto un appunto della telefonata avuta con RE 1 verso le ore 11.00, dal quale risulta che il reclamante ha spiegato che “ha preso atto unicamente in data odierna del DA __________” e che “la raccomandata è stata ritirata dal figlio visto che lui si trovava in __________”. Viene ancora riportato che “alla domanda a sapere se vi era un motivo particolare per il quale era impossibilitato a rientrare in Svizzera e per tanto prendere atto della decisione ha risposto che non vi era motivo particolare, specificando che sarebbe potuto rientrare in qualsiasi momento”. Infine, la segretaria ha anche annotato di avergli spiegato che il termine era scaduto, ma che poteva comunque inoltrare opposizione e che questa sarebbe stata valutata dalla Pretura penale (AI 2, MP __________).

Sempre il 18/19.1.2022 RE 1 ha inoltrato opposizione contro il decreto di accusa comunicando di aver presentato l’opposizione tardivamente perché la raccomandata non era stata ritirata da lui personalmente e che lui aveva potuto prendere atto del contenuto solo quel giorno. Ha poi aggiunto che l’inchiesta sarebbe stata condotta con grave pregiudizio nei suoi confronti, che un agente gli avrebbe “prospettato gravi conseguenze se non avessi firmato il verbale di sequestro” e altre argomentazioni, di cui si dirà in seguito, per quanto pertinenti.

d. Il 21.1.2022 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale affinché proceda al dibattimento. Il presidente della Pretura penale, considerato che l’opposizione sembrava essere tardiva, ha assegnato a RE 1 un termine per prendere posizione in merito alla tempestività dell’atto e per eventualmente produrre la necessaria documentazione (doc. 1 inc. Pretura penale __________)

e. RE 1 ha inviato, pertanto, uno scritto 31.1/1.2.2022 nel quale ha comunicato che “non ho potuto ritirare la raccomandata in quanto sono rientrato dall’estero il 07.01.2022. Ho aperto la lettera il 18.01.2022 ed ho provveduto immediatamente ad inoltrare opposizione.” Ha poi chiesto “di considerare che l’intimazione del decreto d’accusa sia avvenuta il 18.01.2022”. Alla sua presa di posizione ha allegato la fotocopia della busta raccomandata, con tanto di numero della raccomandata, con la quale gli è stato inviato il decreto di accusa da parte del Ministero pubblico (doc. 3 inc. Pretura penale __________).

f. Con decreto 11.2.2022 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione 18.1.2022 al decreto di accusa, siccome tardiva, in violazione dell’art. 354 cpv. 1 CPP: “il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata all’imputato in data 13 dicembre 2021 e gli è stato notificato il 14 dicembre 2021 (cfr. verifica postale agli atti); (…) in concreto il termine di 10 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 15 dicembre 2021 ed è scaduto il 24 dicembre 2021; (…)” (decreto 11.2.2022, p. 2).

In merito al lasso di tempo trascorso tra la notificazione e l’invio dell’opposizione, giustificato da RE 1 con il fatto che “la raccomandata non è stata ritirata da me ed ho potuto conoscere il contenuto solo oggi” e che “non ho potuto ritirare la raccomandata in quanto sono rientrato dall’estero il 7.01.2022. Ho aperto la lettera il 18.01.2022 ed ho provveduto immediatamente ad inoltrare opposizione”, il presidente della Pretura penale ha concluso che “la raccomandata in questione è stata ritirata il 14 dicembre 2021 al domicilio dell’imputato dalla di lui moglie alle ore 11.28, orario compatibile con la distribuzione della posta; (…) dunque (…) il decreto di accusa è stato notificato il 14 dicembre 2021 e non il 18 gennaio 2022, giorno in cui l’imputato asserisce di averne preso conoscenza; (…) le versioni dell’imputato (…) non sono dunque tali da giustificare il ritardo (…); (…) l’imputato non ha validamente giustificato il ritardo, ritenuto oltrettutto come egli sapeva – non foss’altro perché interrogato come imputato (cfr. verbale d’interrogatorio del 26 agosto 2021 agli atti) – di avere in corso un procedimento penale e che avrebbe potuto ricevere una decisione” (decreto 11.2.2022, pag. 2).

g. Con gravame 25/28.2.2022 RE 1 postula “di respingere la decisione della Pretura penale in modo che possa presentarmi dal giudice e dimostrare la mia estraneità ai fatti contestatomi [sic]”.

Il reclamante sostiene che il decreto d’accusa a suo carico è stato emesso senza che lui venisse ascoltato e che pertanto non ha potuto avvalersi di un legale, facendo sì che tutto il procedimento avvenisse senza la sua partecipazione. Aggiunge poi che “come si evince dalla decisione della Pretura penale la Raccomandata di notifica non mi è stata consegnata in quanto soggiornavo all’estero e ciò fino al 7 gennaio 2022”. Infine, considera anche che “durante l’inchiesta di polizia mi sono dichiarato estraneo ai fatti”; “la denuncia della polizia è stata innoltrata [sic] basandosi su indizzi [sic]”; “non sono stato sentito dal procuratore e quindi non ho potuto rivendicare la mia innocenza”; “quando sono venuto a conoscenza del decreto d’accusa mi sono immediatamente attivato per porvi rimedio”; “non ho tratto nessun beneficio dalla mancata tempestività”; “ho raccolto informazioni che mi permettono di dimostrare la mia innocenza”.

h. Con osservazioni 2.3.2022 e 3.3.2022, il presidente della Pretura penale e il procuratore pubblico comunicano di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.

i. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tri-bunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 25/28.2.2022 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 11.2.2022 emanato dal presidente della Pretura penale (inc. Pretura penale __________), è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa (art. 352 ss. CPP) l'imputato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In assenza di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).

Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in: FF 2006 p. 989 ss. (di seguito: messaggio), p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, 2. ed., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lit. a-d CPP). Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione (cpv. 2).

2.2.

Il decreto d'accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione (art. 353 cpv. 3 CPP).

Per il rimanente sono applicabili le norme generali relative alla comunicazione e notificazione di una decisione, e meglio gli art. 84-88 CPP (messaggio, p. 1193; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 353 CPP n. 7; sentenza TF 6B_1006/2018 del 15.1.2019 consid. 2.1.).

2.2.1.

In particolare il decreto d'accusa è notificato (al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario, art. 87 cpv. 1 CPP; cfr., in proposito, sentenza TF 6B_446/2016 del 27.6.2016 consid. 2.5.) mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP; sentenza TF 6B_1006/2018 del 15.1.2019 consid. 2.2.). La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).

La colpa di un ausiliario, come un genitore, è imputabile all’interessato (decisione TF 6B_1150/2017 del 14.5.2018 consid. 3.1.).

2.2.2.

La notificazione è (pure) considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 85 cpv. 4 lit. a CPP), ad esempio nel caso di un imputato che dovrebbe ragionevolmente attendersi la comunicazione del compimento di atti istruttori, non necessariamente unicamente da parte del Ministero pubblico (DTF 140 IV 82 consid. 2.4.; sentenze TF 6B_463/2014 del 18.9.2014 consid. 1.1.; 6B_11175/2013 del 18.9.2014 consid. 1.2.; 6B_940/2013 del 31.3.2014 consid. 2.2.1.; BSK StPO I – S. ARQUINT, 2. ed., art. 85 CPP n. 9).

Nel caso di un invio postale raccomandato vale la presunzione, confutabile, secondo cui l'impiegato/a postale ha correttamente depositato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario l'avviso di ritiro ed ha correttamente registrato la data del primo tentativo di notificazione. In un simile caso si verifica l'inversione dell'onere della prova a carico del destinatario che contesta di aver ricevuto l'avviso di ritiro. Detta presunzione può essere confutata con l'apporto della prova contraria, e resta valida fino a quando il destinatario non fornisce elementi attestanti la probabilità preponderante di uno o più errori in occasione della notificazione. Poiché la non ricezione dell'avviso di ritiro rappresenta una questione di fatto negativa, la sua dimostrazione completa è per sua natura difficilmente realizzabile. La possibilità, latente, che l'ufficio postale compia errori non è sufficiente a confutare la presunzione di consegna dell'avviso di ritiro. È necessario l'apporto di elementi concreti di un avvenuto errore (sentenze TF 6B_175/2016 del 2.5.2016 consid. 2.3.; 6B_276/2013 del 30.7.2013 consid. 1.3.).

Secondo costante giurisprudenza, colui che è parte ad una procedura giudiziaria e che deve attendersi di ricevere una notifica di atti da parte di un giudice, è tenuto ad andare a prelevare la propria corrispondenza, oppure, nel caso in cui si assenti dal proprio domicilio, di prendere tutte le disposizioni del caso affinché la posta gli giunga comunque (sentenze TF 6B_936/2018 del 4.12.2018 consid. 1.1.; 6B_934/2018 del 9.11.2018 consid. 2.1.; 6B_93/2018 del 16.8.2018 consid. 1.2.1.; 6B_1336/2017 del 22.5.2018 consid. 2.2.; 6B_26/2018 del 5.2.2018 consid. 2.; 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; BSK StPO I – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 3 ed., art. 85 CPP n. 6; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 85 CPP n. 9).

  1. 3.1.

RE 1 contesta il fatto che la raccomandata gli sia stata validamente notificata il 14.12.2021, perché lui si trovava all’estero fino al 7.1.2022.

Nel caso in esame è stato innanzitutto stabilito che il decreto di accusa è stato correttamente intimato, tramite invio raccomandato, all’indirizzo di domicilio dell’imputato. La raccomandata, come risulta dal tracciamento postale, risulta poi essere stata recapitata il giorno seguente. Il fatto che la raccomandata non sia stata ritirata dall’imputato personalmente, bensì da un membro della famiglia che vive nella sua stessa economia domestica, poco importa se dalla moglie o da uno dei due figli, essendo entrambi maggiori di 16 anni, nulla cambia alla validità della notifica. Non vi sono quindi dubbi sul fatto che questa sia avvenuta correttamente già il 14.12.2021 e, di conseguenza, quanto sostenuto dal reclamante non giustifica il ritardo nell’interporre opposizione.

3.2.

Dagli atti risulta, inoltre, che il reclamante sapeva perfettamente che nei suoi confronti era stata avviata una procedura penale per i fatti relativi a un’importazione, tramite invio postale proveniente dall’__________, di sostanza stupefacente: egli era stato, infatti, interrogato soltanto qualche mese prima, il 26.8.2021, dalla polizia ed era stato informato dell’avvio di un procedimento penale a suo carico.

Doveva pertanto senza dubbio aspettarsi di ricevere una decisione in merito.

Di conseguenza, RE 1, sapendo che si sarebbe assentato all’estero per diverse settimane, avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie e adeguate affinché la corrispondenza gli potesse giungere, assicurandosi in questo modo di venir a conoscenza di qualsiasi corrispondenza importante che lo riguardasse, come per esempio la raccomandata che qui ci occupa. Egli avrebbe dovuto ricordare ai suoi familiari che durante la sua assenza avrebbe potuto ricevere una decisione o quantomeno uno scritto importante, del quale avrebbe dovuto essere informato tempestivamente.

Considerato che di eventuali inadempienze nel ricevere e gestire la corrispondenza da parte dei suoi familiari abitanti nella stessa economia domestica – come per esempio non essere informato della ricezione di un invio raccomandato né del suo contenuto – risponde l’imputato, il fatto che egli, malgrado la raccomandata sia stata recapitata già il 14.12.2021, ne abbia preso conoscenza soltanto al suo rientro a casa a inizio gennaio, dev’essere da lui totalmente sopportato.

3.3.

Quand’anche si volesse ipoteticamente ammettere la giustificazione addotta dal reclamante – ciò che non è qui il caso – l’opposizione risulterebbe in ogni caso tardiva, poiché, come da egli stesso affermato a più riprese, il suo rientro dall’estero è avvenuto il 7.1.2022 e l’opposizione è stata interposta solo il 18.1.2022, ovvero oltre dieci giorni dopo, nello specifico, all’undicesimo giorno quando il termine era in ogni caso ormai scaduto.

3.4.

Il decreto 11.2.2022 del presidente della Pretura penale va pertanto confermato.

  1. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazion

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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