Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.01.2023 60.2022.344

Incarto n. 60.2022.344

Lugano 23 gennaio 2023/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 2/6.12.2022 presentata da

avv. IS 1, ,

nei confronti del giudice Amos Pagnamenta, presidente della Corte delle assise criminali davanti alla quale è stata deferita PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), siccome accusata di tentato omicidio intenzionale (sub. lesioni gravi sub. lesioni semplici aggravate), guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ACC 199/2022), procedimento penale sfociato nel giudizio di condanna 5.12.2022 (inc. TPC 72.2022.200);

richiamati gli scritti 6.12.2022 del giudice – che ha postulato l’inammissibilità dell’istanza –, 7/9.12.2022 dell’avv. IS 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni – e 13/14.12.2022 di PI 2 – che ha brevemente osservato –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 17.3.2022, al termine di una discussione, PI 2 ha accoltellato l’ex marito __________;

che nei suoi confronti è stato promosso un procedimento penale per tentato omicidio intenzionale, sub. lesioni gravi e semplici (inc. MP 2022.2663);

che con decreto 18.3.2022 il procuratore pubblico Chiara Buzzi, titolare del procedimento, ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di PI 2;

che con atto di accusa 12.9.2022 (ACC 199/2022) il magistrato inquirente ha promosso l’accusa a carico di PI 2, in stato di carcerazione a partire dal 19.3.2022, davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusata di tentato omicidio intenzionale (sub. lesioni gravi sub. lesioni semplici aggravate), guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e, ancora, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

che il dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, è stato fissato per il 5.12.2022;

che con scritto 25.11.2022 l’avv. PR 1 ha comunicato al presidente della Corte che era stato contattato dall’avv. IS 1, che – in qualità di legale della famiglia __________ e amico dell’imputata – desiderava intervenire al processo quale codifensore pro bono, che l’imputata aveva espresso il suo accordo in tal senso e che, se non avesse ricevuto comunicazioni dal presidente della Corte, l’avv. IS 1 si sarebbe presentato in aula;

che con scritto 29.11.2022 il presidente della Corte ha interpellato l’avv. PR 1 indicando che quel giorno l’avv. IS 1 aveva contattato il Tribunale penale cantonale (manifestando che avrebbe provveduto a trasmettere la procura in suo favore), che la fattispecie non presentava difficoltà tali da giustificare un collegio difensivo d’ufficio e che la nomina di un difensore di fiducia implicava la cessazione della nomina del difensore d’ufficio e chiedendo quindi all’avv. PR 1 se il suo scritto 25.11.2022 fosse da intendersi quale rinuncia alla nomina quale difensore d’ufficio;

che il medesimo giorno l’avv. PR 1 ha informato il presidente della Corte che aveva incontrato quel giorno l’imputata, la quale – dopo averle riferito che l’intervento dell’avv. IS 1 avrebbe comportato la revoca della difesa d’ufficio – aveva dichiarato di rinunciare all’intervento dell’avv. IS 1 (come risultava dall’allegato manoscritto 29.11.2022 dell’imputata);

che, sempre quel giorno, l’avv. PR 1 ha comunicato per email all’avv. IS 1 quanto gli aveva precisato il presidente della Corte e la decisione dell’imputata in merito al difensore;

che con istanza 2/6.12.2022 l’avv. IS 1, per sé e per PI 2, ha postulato, oltre alla scarcerazione di quest’ultima, la ricusazione del giudice Amos Pagnamenta per “violazione delle norme deontologiche e grave maleducazione”, “doppia coazione”, “coazione ai danni della signora PI 2”, “grave intrusione nei diritti della difesa” e “violazione dei diritti costituzionali e delle garanzie processuali”;

che, all’apertura del dibattimento, il presidente della Corte ha domandato all’avv. PR 1 ed all’imputata se intendevano confermare l’istanza di ricusazione e l’istanza di scarcerazione;

che essi hanno risposto negativamente;

che di conseguenza PI 2 non ha ratificato l’istanza di ricusazione [non discussa o sottoposta per approvazione all’imputata ed al difensore d’ufficio (osservazioni 13/14.12.2022 di PI 2)], presentata il 2.12.2022, quando ella già aveva palesato chiaramente la volontà di continuare ad essere assistita dall’avv. PR 1;

che l’istanza di ricusazione deve dunque essere considerata inoltrata dal solo avv. IS 1;

che con sentenza 5.12.2022 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e pronunciato PI 2 autrice colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale, guida in stato di inattitudine, infrazione delle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ed ha condannato l’imputata, segnatamente, alla pena detentiva di quattro anni e dieci mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento della multa di CHF 300.00, ordinando il trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione della pena;

che il 6.12.2022 il presidente della Corte ha trasmesso alla Corte dei reclami penali l’istanza di ricusazione;

che la giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) – è competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.) ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5];

che questa Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza;

che chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa;

che, giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione e deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;

che sono parti ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 CPP l’imputato, l’accusatore privato ed il pubblico ministero nella procedura dibattimentale ed in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP), le altre autorità a cui spetta la tutela di interessi pubblici (art. 104 cpv. 2 CPP) e gli altri partecipanti al procedimento secondo l’art. 105 cpv. 1 CPP (danneggiato, denunciante, testimone, persona informata sui fatti, perito e terzo aggravato da atti procedurali) per quanto direttamente lesi nei loro diritti (art. 105 cpv. 2 CPP) [BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 1; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 7];

che, secondo la giurisprudenza, il difensore d’ufficio non è parte ex art. 104/105 CPP (decisione TF 6B_1320/2021 del 16.6.2022 consid. 2.1.1.);

che, avendo il difensore di fiducia i medesimi compiti del difensore d’ufficio, si può senz’altro ritenere che anche questi non sia parte;

che, in ogni caso, anche volendo riconoscergli la qualità di altro partecipante al procedimento, non si può reputare che un legale al cui patrocinio il cliente ha esplicitamente rinunciato sia direttamente leso nei suoi diritti giusta l’art. 105 cpv. 2 CPP perché non può assisterlo;

che, come esposto, l’imputata era difesa d’ufficio dall’avv. PR 1 e il 29.11.2022 ha confermato di voler continuare ad essere patrocinata da detto legale, non dall’avv. IS 1;

che, in queste circostanze, l’avv. IS 1 non è parte ai sensi degli art. 104/105 CPP rispettivamente non è leso direttamente nei suoi diritti, per cui non può chiedere la ricusazione del presidente della Corte, davanti alla quale è stata deferita l’imputata;

che un terzo non direttamente toccato nei suoi diritti non può introdurre un’istanza di ricusazione servendosene come di un “actio popularis” (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 7);

che l’istanza di ricusazione è irricevibile;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’avv. IS 1, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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