Incarto n. 60.2022.343
Lugano 12 gennaio 2023/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Diana Buetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 02/06.12.2022 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 21.11.2022 della Corte delle assise criminale con cui ha ordinato il mantenimento della sua carcerazione di sicurezza fino al 21.02.2023 (inc. TPC __________)
richiamate le osservazioni 19.12.2022 del procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante le quali chiede di respingere il gravame;
viste le osservazioni 19.12.2022 del Presidente della Corte delle assise criminali, mediante le quali chiede di respingere il gravame, e il suo scritto di duplica 02/03.01.2023 con il quale riconferma la richiesta di reiezione del gravame;
richiamata la replica 27/28.12.2022 di RE 1, che si riconferma nella sua richiesta di accogliemento del gravame;
preso atto delle osservazioni spontanee 30.12/02.01.2023 del reclamante, concludenti per l’accoglimento del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. RE 1 (in seguito RE 1) è stato arrestato il 16.12.2021. Con decisione 18.12.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la sua carcerazione preventiva fino al 10.02.2022 (inc. GPC __________), prorogata con decisione 16.02.2022 fino al 10.05.2022 (inc. GPC __________) e nuovamente con decisione 13.05.2022 fino al 31.05.2022 (inc. GPC __________).
Il 30.05.2022 il procuratore pubblico ha emanato l’atto d’accusa, con cui ha rinviato davanti alla Corte delle assise criminali RE 1 per titolo di truffa (ripetuta) per mestiere, falsità in documenti (ripetuta) e infrazione alla legge federale sugli stranieri, inganno alle autorità (ACC __________). Il Tribunale penale cantonale ha aperto l’inc. __________.
Con decisione 09.06.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione di sicurezza fino al 30.08.2022, poi prorogata con decisione 03.08.2022 fino al 30.11.2022 (inc. GPC __________ e __________).
b. Il 10/11.11.2022 ha avuto luogo il pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali che, con sentenza comunicata il 21.11.2022, ha condannato RE 1 per i reati di truffa (ripetuta) per mestiere, in parte tentata (disp. 1.1), falsità in documenti (ripetuta) (disp. 1.2) e infrazione alla legge federale sugli stranieri, inganno all’autorità (disp. 1.3), alla pena detentiva di 4 anni (disp. 3). Nei suoi confronti è stata ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni (disp. 4).
Il 23.11.2022 RE 1 ha inoltrato alla Corte l’annuncio d’appello (cfr. doc. TPC 86).
c. Sempre il 21.11.2022, con separata decisione, la Corte delle assise criminali ha ordinato la carcerazione di sicurezza di RE 1 per garantire l’espiazione della pena (in caso di mancato appello), rispettivamente per garantire la procedura di appello (in caso di annuncio d’appello) fino al 21.02.2023 compreso. La Corte ha ritenuto essere dati i presupposti per mantenere il reclamante in carcerazione di sicurezza, essendo in concreto pacifici gli indizi di colpevolezza, vista la condanna inflitta di 4 anni, e sussistendo un concreto pericolo di fuga, vista la nazionalità italiana del condannato, la mancanza sua e della sua famiglia di legami con la Svizzera, la sua mancata integrazione nel nostro paese, che riterrebbe addirittura estraneo, nonché le esecuzioni per CHF 462'722.40 e gli attestati di carenza beni per CHF 210'955.95.
La Corte ha concluso che non vi erano misure sostitutive idonee a scongiurare il pericolo di fuga.
La durata della carcerazione di sicurezza, fissata in 3 mesi, fino al 21.02.2023 (compreso), è stata ritenuta proporzionale, considerati la gravità dei reati commessi, per i quali gli è stata inflitta la pena detentiva di 4 anni, e l’ampio incarto che dovrà essere esaminato dalla Corte di appello e di revisione penale nel caso di un eventuale appello.
d. Con il gravame 02/06.12.2022 qui in esame, il reclamante impugna la decisione 21.11.2022 della Corte delle assise criminali sulla carcerazione di sicurezza, contestando ogni addebito relativo alla truffa principale e l’esistenza di un pericolo di fuga.
Egli sostiene che a causa dell’arresto e della carcerazione preventiva e poi di sicurezza sarebbero sfumate le possibilità di realizzare dei concreti guadagni, che agli atti vi sarebbe della documentazione da lui prodotta a comprova che la società di diritto inglese non è “farlocca”, che non avrebbe in alcun modo truffato l’__________ poiché dagli atti emergerebbe l’assenza di inganno astuto e che lui stesso sarebbe stato a sua volta convinto dell’esistenza di un testamento del nonno dopo essersi recato personalmente in __________ per verificare.
In merito al pericolo di fuga, sostiene che già il giorno del suo arresto, trovandosi egli a __________, sarebbe potuto fuggire in __________, invece non l’ha fatto ed è rientrato in __________. Aggiunge poi che sua moglie e i suoi figli hanno continuato a risiedere in __________ dopo il suo arresto, nonostante le difficoltà linguistiche, che il figlio maggiore è stato trasferito da una scuola privata alla scuola elementare del comune dove risiedono, malgrado non abbia “alcuna conoscenza della lingua italiana”, che tutti i conti a loro riconducibili sono stati bloccati lasciando sia la moglie che i figli in gravi difficoltà economiche e che sta “impiegando tutti i suoi sforzi per dimostrare la propria innocenza ed è nel suo interesse sostenere il processo d’appello per poter uscirne al meglio”.
e. Con osservazioni 19.12.2022, il procuratore pubblico, dopo aver ricordato succintamente i fatti, ribadisce come vi sia stato inganno sia ai danni dell’__________ così come dell’autorità per ottenere il permesso di dimora e conclude che, vista la conferma quasi integrale dell’atto d’accusa, salvo due punti, non vi sono motivi per negare l’esistenza dei seri indizi di reato.
Per quanto riguarda il pericolo di fuga il magistrato inquirente, oltre alla nazionalità __________, evidenzia i continui cambiamenti di residenza e di posti di lavoro di RE 1 e riporta delle sue dichiarazioni rese nell’interrogatorio durante il pubblico dibattimento, con le quali “non fa mistero dell’assoluta mancanza di legami con la Svizzera”.
f. Con osservazioni 19.12.2022 il presidente della Corte delle assise criminali rileva che quanto sollevato nel reclamo da RE 1 in merito ai seri indizi di reato rispecchia “la tesi difensiva fatta valere in sede dibattimentale” sottolineando che la Corte non ha condiviso tale tesi procedendo invece alla condanna dell’imputato.
Per quanto riguarda il pericolo di fuga il presidente della Corte ribadisce che questa si è basata non solo sulla nazionalità __________ del reclamante, come da lui preteso, ma su più elementi, tra cui il mancato legame con la Svizzera, paese in cui è giunto solo per delinquere, la mancata integrazione, la complessa situazione finanziaria della famiglia dovuta ai numerosi debiti accumulati in poco tempo, i contatti all’estero, nonché l’appartamento di sua proprietà in __________. Il presidente conclude che un’eventuale scarcerazione non può fondarsi sulla parola del condannato, la cui credibilità, visti gli inganni effettuati, è fortemente intaccata.
g. Delle altre argomentazioni, della replica così come delle dupliche e di ulteriori scritti, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
in diritto
Giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle misure; b. in vista della procedura di appello.
1.2.
Ai sensi dell’art. 222 CPP il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) oppure di sicurezza (art. 229 ss. CPP). È fatto salvo l’art. 233 CPP.
La giurisdizione di reclamo, secondo la giurisprudenza, è l’autorità competente a decidere il gravame dell’imputato contro la pronuncia del tribunale di primo grado in tema di carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 1 CPP) [DTF 139 IV 186 consid. 2.2.2.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 231 CPP n. 4a], in applicazione dei combinati art. 222 e 231 cpv. 1 CPP, norma che non contiene eccezioni all’art. 222 CPP.
1.3.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. a/b/c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a/b/c CPP).
1.4.
Il gravame, presentato in data 02/06.12.2022 alla Corte dei reclami penali, competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 21.11.2022 della Corte delle assise criminali che ha mantenuto la carcerazione di sicurezza dell’imputato fino al 21.02.2023, è tempestivo – siccome introdotto nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP – e proponibile in applicazione dell’art. 222 CPP.
RE 1, quale persona in stato di carcerazione di sicurezza, è legittimato a reclamare giusta i combinati art. 222 e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha disposto la continuazione del provvedimento cautelare a suo carico.
Le esigenze di forma e di motivazione del gravame sono rispettate.
Il reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP stesso [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d. l’importanza del reato li giustifica.”)].
Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
2.2.
La carcerazione di sicurezza (giusta gli art. 220 cpv. 2 e 229 ss. CPP) mira a garantire la disponibilità dell’imputato durante il procedimento di primo grado e nel corso della procedura di ricorso rispettivamente l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1132). Essa intercorre tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il giudicato della sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa della libertà (art. 439 ss. CPP) o la liberazione (BSK StPO – M. FORSTER, 2. ed., art. 229 CPP n. 1 ss.).
La
carcerazione di sicurezza – e preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 ss. CPP) – è ammissibile
solo quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto
(art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M.
FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] [rilevato che, se è già stato emanato un giudizio di condanna, l’esistenza
di gravi indizi è rafforzata (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid.
2.2.; 1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid.
3.1.)] e vi è seriamente da temere che:
della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi
crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art.
221 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK
StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER,
op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].
2.3.
2.3.1.
Giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza (art. 351 CPP, art. 80 ss. CPP), il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle misure [in applicazione degli art. 439 ss. CPP, scopo che concerne primariamente il pericolo di fuga (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4)]; b. in vista della procedura di appello [art. 398 ss. CPP, fine che può essere giustificato per pericolo di fuga, di collusione oppure di recidiva (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 5)].
Le lit. a/b non costituiscono motivi di carcerazione indipendenti, ma evidenziano particolari aspetti processuali in relazione ai motivi di carcerazione ai sensi dell’art. 221 CPP, che devono essere adempiuti anche in merito alla decisione giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP prolata dal tribunale di primo grado (decisione TF 1B_274/2022 del 20.6.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3).
Al momento della pronuncia del giudizio di primo grado viene a cadere la carcerazione di sicurezza disposta all’occorrenza dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Di conseguenza il tribunale di primo grado deve d’ufficio, a prescindere da una richiesta in tal senso del Ministero pubblico, decidere se con il giudizio di prime cure ancora si giustifica una carcerazione di sicurezza (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 1). In questo contesto deve essere esaminata la possibilità di adottare misure sostitutive alla carcerazione, rilevato che con l’emanazione del giudizio di primo grado possono esserci nuove circostanze da considerare (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3). Deve essere verificata anche la proporzionalità (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 8 ss.).
2.3.2.
La decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza, adottata dal tribunale di primo grado ex art. 231 cpv. 1 CPP, è soggetta alle esigenze dell’art. 226 cpv. 2 CPP [secondo il quale “il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto; in seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta”), applicabile per analogia (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.). La decisione di carcerazione deve di conseguenza essere motivata secondo le regole dedotte dal diritto di essere sentito.
Se la motivazione scritta relativa al mantenimento della carcerazione non può avvenire al momento della comunicazione orale della sentenza, essa deve essere notificata senza indugio (principio di celerità, art. 5 CPP) mediante una decisione scritta separata (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.). L’imputato deve infatti poter conoscere la motivazione per eventualmente impugnare la misura in tempo utile e con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).
2.3.3.
In DTF 137 IV 180 consid. 3.5. l’Alta Corte ha ritenuto, in ragione del tenore dell’art. 229 cpv. 3 CPP, che prevede un’applicazione per analogia degli art. 225-227 CPP (art. 227 cpv. 7 CPP: “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”), che la carcerazione di sicurezza deve essere fissata per una durata massima di tre mesi (o eccezionalmente di sei mesi), prorogabili di volta in volta.
Questo principio – la durata della carcerazione di sicurezza non è illimitata – vale anche qualora la carcerazione di sicurezza sia disposta dal tribunale di primo grado al momento della sentenza ex art. 231 cpv. 1 CPP. Non è garantito che la carcerazione pronunciata in questo contesto sia di breve durata. Un controllo periodico dell’adeguatezza della carcerazione ai principi della celerità e della proporzionalità deve poter essere effettuato anche nel caso in cui il provvedimento sia ordinato dal tribunale di primo grado al momento del giudizio, e questo a prescindere dalla possibilità di chiedere in ogni tempo la scarcerazione (DTF 139 IV 94 consid. 2.1./2.3.1.). Alla scadenza del termine giusta l’art. 227 cpv. 7 CPP, applicabile per analogia, il tribunale di primo grado deve riesaminare d’ufficio i presupposti della carcerazione e semmai prorogarla per una durata determinata (DTF 139 IV 94 consid. 2.3.2.).
La carcerazione di sicurezza tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la litispendenza davanti al tribunale di appello (art. 399 cpv. 2 CPP) ha quindi una durata determinata (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 3a).
Si deve aggiungere che durante la procedura di appello, una volta sorta la litispendenza (art. 399 cpv. 2 CPP), non sussiste più il controllo periodico automatico della carcerazione (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 6.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 3a). L’imputato può però in ogni tempo chiedere la scarcerazione (art. 233 CPP) (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 6.1.).
Nel presente caso la Corte delle assise criminali, con decisione 21.11.2022, separata dal dispositivo della sentenza e dalla motivazione, ha ordinato il mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 fino al 21.02.2023, compreso, per garantire l’espiazione della pena rispettivamente per garantire la procedura d’appello (non sapendo la Corte al momento della lettura del dispositivo se il reclamante avrebbe o meno presentato appello) in considerazione di seri indizi di colpevolezza (pacifici, ritenuta la condanna dell’imputato di quel giorno) e del pericolo di fuga.
3.2.
Il reclamante facendo valere l’assenza di inganno astuto e postulando quindi il suo proscioglimento dal reato principale di truffa, censura di per sé il giudizio di merito, ribadendo le medesime censure già sollevate in sede di dibattimento di primo grado e anticipando quelle che verosimilmente intenderà sollevare nella procedura di appello. Un esame specifico del giudizio di prima istanza non compete però al giudice della carcerazione, ma solo al tribunale di appello (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.4.1.). Le predette censure risultano pertanto irricevibili in questa sede.
Il reclamante sembrerebbe in questo modo comunque contestare indirettamente la presenza di gravi indizi del reato più grave, ovvero della truffa.
Ora, l’esistenza del giudizio di condanna a carico dell’imputato rafforza l’esistenza di gravi indizi (già ammessi dal giudice dei provvedimenti coercitivi) di aver commesso il reato di truffa (ripetuta) per mestiere, crimine ex art. 146 CP (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid. 2.2.; 1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid. 3.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 1).
Inoltre, per la dottrina nel caso in cui sia stata emanata una decisione di condanna decade l’esame degli indizi di colpevolezza rispettivamente gli stessi non sono più da motivare (PK StPO - N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3a. ed., art. 231 CPP n. 1).
Ne consegue che essendo in concreto stato emanato un giudizio di primo grado in cui RE 1 è stato riconosciuto colpevole di ripetuta truffa per mestiere, in parte tentata, nonché di ripetuta falsità in documenti e infrazione alla legge federale sugli stranieri, inganno all’autorità, il primo requisito dell’art. 221 cpv. 1 CPP risulta essere adempiuto.
3.3.
3.3.1.
Come visto, il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o delle misure, e/o in vista della procedura di appello: entrambi questi aspetti sono connessi con il pericolo di fuga. Presupposto questo che la carcerazione di sicurezza implica cumulativamente all’esistenza di gravi indizi di reato.
3.3.2.
Per ammettere un pericolo di fuga: deve esserci seriamente da temere che l’imputato si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (art. 221 cpv. 1 lit. a CPP).
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte (cfr., per es., decisioni TF 1B_344/2017 del 20.9.2017 consid. 5.1.; 1B_364/2017 del 12.9.2017 consid. 2.2.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 5; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.) il pericolo di fuga deve essere esaminato in relazione – tra le altre cose – al carattere dell’imputato, alla sua morale, alle sue risorse, ai legami con lo Stato che lo persegue ed ai suoi contatti con l’estero, che fanno sembrare il rischio di fuga non solo possibile, ma anche probabile. La gravità del reato non giustifica, da sola, la carcerazione, anche se spesso essa fa supporre un pericolo di fuga in ragione della possibile pena. È poi irrilevante che l’imputato possa essere estradato.
3.3.3.
Nel caso concreto, a ragione, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sempre riconosciuto e confermato [cfr. decisioni del 18.12.2021 (AI 21), 16.02.2022 (AI 134), 13.05.2022 (AI 226), 09.06.2022 (TPC 7) e 03.08.2022 (TPC 22)] il pericolo di fuga basandosi inizialmente sui seguenti motivi: RE 1 è cittadino __________; risiede in Svizzera grazie a un permesso B ottenuto in maniera illecita poiché ricevuto sulla base di un documento falso; non dispone di abitazioni a lui intestate, neppure in locazione, e ha sempre abitato insieme alla sua famiglia presso degli hotel, inizialmente presso __________, poi presso il ; ha una situazione finanziaria critica e il mantenimento suo e della sua famiglia, così come anche tutte le spese legate ai soggiorni presso i predetti hotel, venivano saldati dall’, ora accusatore privato nel presente procedimento.
Con il proseguimento dell’inchiesta si è aggiunto il fatto che le risultanze a sostegno dei gravi indizi di reato aumentavano, aumentando in questo modo anche la probabilità che l’imputato si vedesse infliggere una pena importante, elemento che a sua volta andava a confermare l’esistenza di un pericolo di fuga.
Con il dibattimento si è, infine, anche aggiunta la prevedibile importante sanzione, ovvero una pena detentiva di 4 anni, nonché l’espulsione dal territorio elvetico per un periodo di 7 anni.
La situazione è rimasta sostanzialmente immutata e i suddetti motivi a sostegno del concreto pericolo di fuga sono tutti sempre e ancora presenti e ne confermano la sua esistenza.
Va anche evidenziato, come rettamente rilevato dal procuratore pubblico nelle proprie osservazioni 19.12.2022, che è l’imputato stesso a sostenere che il suo legame con la Svizzera è del tutto inesistente. Infatti, durante il dibattimento, alla domanda del presidente della Corte delle assise criminali se “lei intenderebbe trasferirsi a __________ o all’estero”, egli ha risposto “Sì. Per essere sinceri siamo venuti qui (ndr. in Svizzera) sulla scorta dell’idea, insieme all’__________, di aprire quella che pensavo potesse essere la successione di mio nonno. Non avevo nessun’altra motivazione per venire a __________. Tutte le mie connessioni e investitori sono basati a __________ o a __________. Ora mi rendo conto che purtroppo, è stata una follia voler aprire questa cosa. È un dato di fatto che mi sono basato. O se non c’è. Oggi sono venuto qui, io pensavo e credevo, che __________ potesse aprire una discussione con il __________, io pensavo che potessi trovare l’originale del testamento che mio nonno mi ha mostrato. Fino al 10 novembre 2021 non avevo ricevuto una risposta dal __________. Con l’incontro in __________ ho capito che il testamento in __________ non c’era. Questa era la motivazione per cui sono venuto in Svizzera, questa motivazione non c’è più dopo questo incontro in __________.”
Considerata tale dichiarazione, non sono neppure necessari ulteriori particolari approfondimenti a conferma della completa assenza di legami sua e anche della sua famiglia con la Svizzera.
Infine, il reclamante sostiene ripetutamente di non avere alcun interesse a lasciare la Svizzera prima che la procedura in appello sia terminata, assicurando di non avere alcuna intenzione di fuggire all’estero perché determinato a presenziare al dibattimento di appello. Come rettamente rilevato dal presidente della Corte delle assise criminali, se da un lato la credibilità di RE 1 è considerevolmente intaccata, visti i fatti che hanno portato alla sua condanna, dall’altro tali sue affermazioni non sarebbero in ogni modo sufficienti ad escludere il pericolo di fuga, poiché, data la situazione nel suo insieme, i numerosi motivi – ultima ma non in importanza la condanna inflittagli – prevalgono largamente sulle sue supposte e ideali intenzioni.
Alla luce di quanto sopra, a giusta ragione la Corte delle assise criminali ha concluso per l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, così che anche il secondo presupposto (cumulativo) per la carcerazione di sicurezza è adempiuto.
3.4.
3.4.1.
L’art. 212 cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Commentario CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d’ufficio) non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo.
Tale assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è concretizzato dall’art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid. 3.3.). Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere contatti con determinate persone (cpv. 2).
Il cpv. 2 della norma contiene un elenco non esaustivo delle misure sostitutive (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.3.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 7; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate soltanto quale surrogato ai motivi di carcerazione; con esse non si possono perseguire altri fini (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I presupposti per la loro adozione sono i medesimi di quelli per la carcerazione (decisione TF 1B_179/2018 del 9.5.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 2; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 1).
Giusta l’art. 237 cpv. 3 CPP, per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare. L’electronic monitoring non permette tuttavia attualmente alcuna sorveglianza in tempo reale e non è dunque di principio idoneo ad impedire la commissione di reati, la fuga o atti collusivi e quindi ad effettivamente contrastare un pericolo di recidiva, di fuga o di collusione (decisioni TF 1B_562/2022 del 25.11.2022 consid. 4.2.2.; 1B_271/2022 del 16.9.2022 consid. 4.2.; DTF 145 IV 503 consid. 3.3.1.).
Se nuove circostanze lo esigono oppure se l’imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 237 cpv. 5 CPP).
3.4.2.
Va qui evidenziato che il reclamante con il proprio gravame neppure ha chiesto, subordinatamente, che gli venissero concesse delle misure sostitutive. Soltanto in replica menziona brevissimamente, e senza motivarla, la possibilità di adottare tali misure (“A fronte di quanto precede, la carcerazione di sicurezza si rivela ingiustificata e sproporzionata rispetto ad altre misure sostitutive che devono essere considerate (obbligo di deposito del passaporto e di presentarsi settimanalmente presso la Polizia Cantonale).”, replica 27/28.12.2022, punto 7).
Nel caso concreto, eventuali misure sostitutive come il deposito del passaporto o l’obbligo di presentarsi regolarmente ad un ufficio pubblico non potrebbero in ogni modo entrare in considerazione, perché non sono sufficienti ad escludere l’alto pericolo di fuga accertato più sopra, vista anche la gravità dei fatti per i quali il reclamante è stato condannato e tenuto conto della per lui facile possibilità di proseguire con l’attività della sua azienda in __________, paese che ben conosce, dove sa come muoversi e dove ha tutti i suoi contatti e investitori (cfr. verb. d’interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb. del dibattimento, pag. 5).
Non va poi dimenticato, la facilità con cui si può in pochi minuti lasciare il __________ verso l’__________, trattandosi di zona di confine per il cui varco non bisogna
3.5.
3.5.1.
Nell’ottica del principio di proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 12 ss.). Qualora ci sia già un giudizio sulla commisurazione della pena, esso è un indizio importante per la presumibile durata della pena da scontare (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.1.).
La carcerazione può risultare problematica in caso di ritardo ingiustificato nel corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, anche, al comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_592/2022 dell’8.12.2022 consid. 2.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16 ss.).
3.5.2.
Occorre valutare se la carcerazione di sicurezza a carico dell’imputato, ordinata fino al 21.02.2023, rispetti il principio di proporzionalità, secondo cui la durata della carcerazione non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
RE 1, arrestato il 16.12.2021, ha subíto ad oggi poco più di 12 mesi di detenzione, prorogati con la decisione qui impugnata fino al 21.02.2023, per garantire l’espiazione della pena, rispettivamente per garantire la procedura d’appello, nel caso di annuncio di appello, come avvenuto nella fattispecie da parte del reclamante.
In considerazione della gravità dei reati commessi e della pena a cui l’imputato è stato condannato in prima istanza (quattro anni), il periodo di carcerazione subíto fino ad oggi e previsto fino al 21.02.2023, pari a poco più di un anno, è senz’altro proporzionale. Tale periodo non si avvicina, infatti, lontanamente alla pena comminata dalla Corte di merito.
Sia l’istruzione, sia il deferimento davanti alla Corte delle assise criminali sono inoltre avvenuti celermente, fatto incontestato.
3.6.
Il decreto 21.11.2022 della Corte delle assise criminali, con cui ha disposto il mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 fino al 21.02.2023, è pertanto confermato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 212, 221 e segg., 231, 237 e 393 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie, Lugano.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera