Incarto n. 60.2022.310
Lugano 20 dicembre 2022/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 7/8.11.2022 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
il decreto 27.10.2022 del giudice della Pretura penale Flavio Biaggi con cui ha respinto l’istanza presentata il 26.8.2022 intesa alla nomina di un difensore d’ufficio (inc. __________);
richiamato lo scritto 14/15.11.2022 del giudice della Pretura penale con il quale chiede di confermare la decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A seguito di una segnalazione anonima pervenuta alla polizia nel mese di aprile 2020 è stato aperto un procedimento penale a carico di RE 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa __________ con il quale il procuratore pubblico ha posto l’imputata in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, violazione del dovere di assistenza o educazione, esercizio illecito della prostituzione, contravvenzione alla LStup e contravvenzione all’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Covid-19), proponendo la sua condanna alla pena detentiva di sessanta giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.– e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Ha altresì ordinato la confisca e la distruzione di undici oggetti, così come il dissequestro di altri sei, e meglio come descritto nel DA __________.
b. Con lettera manoscritta 26/27.8.2021 RE 1 si è opposta al decreto d’accusa.
Con scritto 1/2.9.2021 il procuratore pubblico ha confermato il suddetto decreto d’accusa, trasmettendo gli atti del procedimento alla Pretura penale, comunicando parimenti di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento.
c. Il 17.8.2022 il giudice della Pretura penale, verificata la validità del decreto di accusa e della relativa opposizione, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali istanze probatorie.
d. Con istanza 26/27.8.2022 RE 1 ha chiesto la nomina di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1, con facoltà di subdelega alla MLaw __________, essendo sprovvista dei mezzi necessari per far fronte alle spese di patrocinio e giudiziarie. Nel caso concreto l’intervento di un legale sarebbe necessario per tutelare i suoi interessi in particolare con riferimento ai reati di violazione del dovere di assistenza o educazione, esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione all’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Covid-19).
e. Con istanza probatoria 14/17.10.2022 i patrocinatori di RE 1 hanno chiesto di assumere agli atti una chiavetta USB che contiene diversa documentazione inerente alla sua gravidanza, al periodo postparto e alla procedura dinanzi all’ARP, essendo a loro giudizio rilevante per le accuse mosse nei suoi confronti.
f. Con decreto 27.10.2022 il giudice della Pretura penale ha respinto l’istanza 26/27.8.2022 di RE 1 tendente ad ottenere la nomina di un difensore d’ufficio, non configurando il caso concreto un caso di difesa obbligatoria ex. 130 CPP. A suo giudizio nel caso in disamina non si imporrebbe nemmeno una difesa per tutelare gli interessi dell’imputata ai sensi dell’art. 132 CPP. Ha al riguardo evidenziato “il carattere solo contravvenzionale di 3 dei 5 capi d’accusa, mentre gli addebiti degli altri due risultano definiti in maniera oltremodo chiara (risultando così possibile all’imputata prendervi debitamente posizione) …” (decreto 27.10.2022, p. 2).
g. Con gravame 7/8.11.2022 RE 1 chiede, in ordine e in accoglimento del reclamo, di assumere agli atti quali prove documentali tutti i giustificativi formanti il doc. B e di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, con la designazione dell’avv. PR 1 quale suo difensore d’ufficio, con protesta di spese processuali e congrue indennità. In via cautelare chiede che sia concesso l’effetto sospensivo al reclamo e di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con la designazione dell’avv. PR 1 quale suo difensore d’ufficio, con protesta di spese processuali e congrue indennità. Nel merito chiede la riforma del dispositivo n. 1 del decreto impugnato nel senso che l’avv. PR 1 sia nominato suo difensore d’ufficio, con facoltà di subdelega alla MLaw __________, con effetto dal mese di agosto 2022, e di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, con la designazione dell’avv. PR 1 quale suo difensore d’ufficio, con protesta di spese processuali e indennità di almeno CHF 1800.-- per la procedura di reclamo.
Delle ulteriori sue motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Con decreto 8.11.2022 è stato concesso al gravame il postulato effetto sospensivo.
1.2.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 7/8.11.2022 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto 27.10.2022 (inc. __________) del giudice della Pretura penale con il quale ha respinto la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio è tempestivo e anche proponibile.
RE 1, imputata nel procedimento penale di cui all’incarto __________ e destinataria della decisione mediante la quale le è stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
L’art. 130 CPP disciplina la difesa obbligatoria (decisione TF 1B_379/2021 del 6.4.2022 consid. 2.1.).
Ai sensi di questa disposizione l’imputato ha, tra l’altro, diritto a un difensore se a causa del suo stato fisico o mentale oppure per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece (art. 130 lit. c CPP).
Secondo la giurisprudenza, la questione della capacità processuale deve essere esaminata d’ufficio. L’incapacità processuale è riconosciuta solo in casi del tutto eccezionali, in particolare quando l’imputato non è in grado di seguire il procedimento, di comprendere le accuse mosse contro di lui e/o di prendere una posizione ragionevole al riguardo (decisioni TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1.; 6B_1331/2020 del 18.1.2021 consid. 2.2.3.; 6B_508/2020 del 7.1.2021 consid. 2.1.1.; 1B_493/2019 del 20.12.2019 consid. 2.1.; 1B_285/2016 del 1°.9.2016 consid. 2.1. con riferimenti).
Il Tribunale federale ha al proposito precisato che in dottrina l’art. 130 lit. c CPP trova in particolare applicazione quando l’imputato non è più in grado – temporaneamente o permanentemente – di garantire, intellettualmente o fisicamente, la sua partecipazione al procedimento, come nei casi di cui all’art. 114 cpv. 2 e 3 CPP (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 26; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 130 CPP n. 9; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, 2016, art. 130 CPP n. 15; cfr. anche BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 130 CPP n. 28 e 30). Le incapacità personali possono includere la dipendenza da alcool, droghe o farmaci che possono compromettere la capacità mentale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed. 130 CPP n. 19; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP n. 16), nonché gravi disturbi mentali (cfr. CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26). Per quanto riguarda in particolare gli impedimenti di natura psicologica non è necessario che l’imputato soffra di disturbi psichiatrici, ma è sufficiente poter stabilire che non sia (più) in grado di capire le questioni alle quali è confrontato nell’ambito del procedimento penale rispettivamente l’essenza stessa del procedimento penale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 19; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP n. 17).
Colui che dirige il procedimento ha un potere di apprezzamento per stabilire se l’imputato colpito da un’incapacità personale sia in grado di difendersi sufficientemente da solo; in considerazione dello scopo protettivo di questa difesa obbligatoria, l’autorità dovrà però decidere a favore della nomina di un difensore d’ufficio in caso di dubbio o quando una perizia psichiatrica stabilisce l’incapacità penale dell’imputato o una sua incapacità limitata (decisioni TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1.; 6B_508/2020 del 7.1.2021 consid. 2.1.1.; 1B_285/2016 del 1°.9.2016 consid. 2.1.; 1B_279/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1. e 2.2.).
Il fatto che l’imputato sia sotto curatela o sia in terapia in un centro di riabilitazione per persone dipendenti da alcol e da sostanze stupefacenti non è sufficiente a dimostrare una presunta incapacità processuale (decisioni TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1.; 6B_508/2020 del 7.1.2021 consid. 2.1.1.; 1B_493/2019 del 20.12.2019 consid. 2.1.; 1B_314/2015 del 23.10.2015 consid. 2.2.; V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 19a; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26).
2.2.
Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.4.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisione TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.).
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisione TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.).
Le due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisione TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per l’imputato (decisione TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.7.2022 consid. 2.1. e rif.).
I criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. cifra 3 lit. c CEDU (decisione TF 1B_172/2022 del 18.7.2022 consid. 2.1. che rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 1/34/42; StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741). Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria, a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisione TF 1B_172/2022 del 18.7.2022 consid. 2.1. che rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5 e alle decisioni TF 6B_243/2017 del 21.9.2017 consid. 2.2; 1B_167/2016 del 1°.7.2016 consid. 3.4.). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.7.2022 consid. 2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti).
Per determinare se il caso presenta difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve apprezzare l’insieme delle circostanze concrete (decisione TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.). La necessità di un’assistenza legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.; 1B_591/2021 del 12.1.2022 consid. 2.1.; 1B_257/2013 del 28.10.2013 consid. 2.1.).
Secondo la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente, ricorrerebbe ad un legale (decisione TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso specifico (decisioni TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.7.2022 consid. 2.1.; 1B_475/2020 del 19.11.2020 consid. 2.2.), o se si devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 132 CPP n. 11/12).
Per stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare prove per assicurare la difesa (decisioni 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.7.2022 consid. 2.1. e riferimenti; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 132 CPP n. 7).
Nel caso in esame, con decreto 27.10.2022 il giudice della Pretura penale ha respinto l’istanza presentata da RE 1 il 26.8.2022 intesa ad ottenere la nomina di un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1, in subdelega della MLaw __________, sostenendo anzitutto che non si tratta di un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP, avendo il magistrato inquirente in particolare proposto una pena di sessanta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e avendo inoltre preannunciato di non partecipare al pubblico dibattimento dinanzi alla Pretura penale. Ha altresì addotto che, in difetto del presupposto della necessità di un rappresentante legale ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, “… una difesa non appare nemmeno altrimenti indispensabile alla tutela degli interessi della signora RE 1”, evidenziando il carattere contravvenzionale di tre capi d’accusa, mentre che gli altri due sarebbero “… definiti in maniera oltremodo chiara (risultando così possibile all’imputata prendervi debitamente posizione)” [decreto 27.10.2022, p. 2].
RE 1, dal canto suo, censura un accertamento inesatto e/o incompleto dei fatti e un’errata applicazione del diritto con riferimento agli art. 130 e 132 CPP, chiedendo in particolare la riforma del dispositivo n. 1 del decreto impugnato, così come l’ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.
3.2.
3.2.1.
A mente di RE 1 il giudice della Pretura penale avrebbe prima di tutto ritenuto a torto che nel caso in disamina non sono dati i presupposti per l’ammissione di una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP, in particolare con riferimento alla lit. c.
Sostiene in particolare di non essere in grado di difendersi da sola dinanzi alla Pretura penale. I cinque reati a lei imputati (tra cui due gravi) potrebbero avere delle ripercussioni sul suo diritto di determinare il luogo di residenza della figlia __________ ai sensi dell’art. 310 CC, con il rischio di un suo ricollocamento presso un istituto. Non potrebbe pertanto sostenere con sufficiente lucidità e cognizione un procedimento penale che riguarda anche la sua capacità genitoriale. Sarebbe inoltre vulnerabile a causa del suo stato di salute, avendo subito la perdita del marito (padre di __________) ed essendo sottoposta a una terapia farmacologica per controllare la sua dipendenza da eroina. Il caso concreto sarebbe dunque sussumibile all’art. 130 lit. c CPP, dovendo affrontare un pubblico dibattimento ove la sua capacità genitoriale potrebbe essere rimessa in discussione. Per lei tale circostanza sarebbe gravosa e insidiosa dal profilo psicologico in considerazione anche della sua situazione personale e della rete di sostegno di cui necessita per il suo nucleo familiare (cfr. reclamo 7/8.11.2022, punti 11 e 16).
3.2.2.
Si è detto che in data 16.8.2021 il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lit. c LStup), violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP), esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP), contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup) e contravvenzione all’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Covid-19) [art. 10f cpv. 2 lit. a richiamato l’art. 6 cpv. 2 lit. c O2COVID-19].
Occorre al proposito ricordare che a seguito di uno scritto anonimo pervenuto alla polizia nel mese di aprile 2020 [con il quale, per il bene di __________ (__________), era stato in particolare segnalato che la reclamante avrebbe esercitato la prostituzione presso il loro domicilio, facendo anche uso di sostanze stupefacenti], il 7.5.2020 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di RE 1 (inc. MP ), il cui marito e padre della minorenne __________ () è deceduto il __________ a causa di una grave malattia.
RE 1 è stata interrogata dalla polizia, in veste d’imputata, due volte l’11.5.2020 (dalle ore 11:15 alle ore 17:07) e il 18.6.2021 (dalle ore 09:01 alle ore 13:18). Dai relativi verbali risulta che essa ha dichiarato che il suo stato psico-fisico le consentiva di sostenere entrambi gli interrogatori, comprovato dal fatto che è riuscita a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande dell’agente interrogante, che peraltro non erano particolarmente complesse, e anche ad esprimersi in modo comprensibile sui fatti e sulla sua situazione personale e familiare sull’arco di diverse ore, senza l’assistenza di un avvocato. In tal modo ha dimostrato di avere indubbiamente le capacità di esporre il proprio punto di vista sui fatti (anche molto delicati e personali) e di sapersi difendere da sola, facendo valere i suoi diritti in merito alle accuse mosse nei suoi confronti.
Quo al suo stato di salute, RE 1, sempre dinanzi alla polizia, ha in particolare dichiarato di avere iniziato a consumare eroina nel 2002, due anni dopo la nascita della prima figlia. Nel 2003 avrebbe seguito una terapia sostitutiva con metadone. Negli anni successivi avrebbe necessitato di alcuni ricoveri e avrebbe seguito percorsi terapeutici non portati a termine. Ha affermato di aver consumato eroina durante il quarto/quinto mese della seconda gravidanza, facendosi ricoverare dal sesto mese fino alla nascita di __________, così come occasionalmente dopo il parto. Durante la gestazione avrebbe anche fumato delle sigarette. Le misure di protezione disposte dall’ARP con percorsi terapeutici sarebbero state sistematicamente da lei disattese. Nei momenti di difficoltà avrebbe avuto delle ricadute nel consumo di eroina. Ha confermato di aver acquistato e consumato con __________ tra i 402.5 e i 500 grammi di eroina, nel periodo compreso tra il mese di marzo 2018 e il mese di maggio 2020, sostanza che sarebbe stata acquistata con i soldi guadagnati prostituendosi.
Il 26.5.2020 l’ARP __________ ha imposto ad RE 1 di eseguire delle analisi mensili a sorpresa per un eventuale consumo di sostanze stupefacenti presso __________. Dall’ultimo controllo eseguito l’8.8.2022 essa è risultata positiva al metadone a causa però della terapia metadonica alla quale è sottoposta perlomeno dal mese di giugno 2020 (cfr. analisi urine 2020-2022).
Dallo scritto 23.3.2022 dell’UAP trasmesso all’ARP __________ emerge in particolare che il 3.2.2022 la situazione presso il domicilio della minorenne __________ risultava stabile e strutturata, non essendo stata rilevata alcuna criticità in merito al suo accudimento e alla sua educazione. Il 9.3.2022 RE 1 avrebbe acquistato dell’eroina a causa del suo stato di ansia e tristezza, senza tuttavia consumarla, circostanza confermata anche dalle analisi di controllo. Essa avrebbe poi subito richiesto maggior sostegno all’__________ __________, incrementando gli incontri con i terapeuti.
In conclusione, l’UAP ha indicato che “Ad oggi, la rete riporta come unica criticità sulla genitorialità la fragilità della signora RE 1 in merito ad un rischio di ricaduta nel consumo, che avrebbe di certo effetto anche sul benessere della figlia __________. … Questo aspetto potrà continuare ad essere monitorato con attenzione tramite la fitta rete ambulatoriale attiva per la madre e la minore, nonché con i regolari controlli a cui è sottoposta settimanalmente la signora RE 1” (scritto dell’UAP 23.3.2022, p. 2).
La figlia è stata in collocamento presso l’__________ dal __________ al __________. Il __________ è stato ripristinato il diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 nei confronti della figlia ed istituita un’ampia rete di sostegno per il nucleo familiare, e meglio come disposto nella risoluzione 22.2.2022 n. __________ dell’ARP __________.
Ciò posto, si può ritenere che i problemi di dipendenza di cui soffre RE 1, che la costringono ad assumere metadone sotto stretto controllo, non sembrano ostacolare le sue capacità cognitive e processuali, poiché ad oggi non le impediscono di comprendere le accuse mosse a suo carico, di partecipare al pubblico dibattimento e di difendere sufficientemente i suoi interessi dinanzi al giudice della Pretura penale e di prendere una posizione ragionevole in merito. Non risulta nemmeno che la terapia metadonica possa in qualche modo influire sulle sue capacità cognitive da non essere (più) in grado di comprendere le problematiche alle quali sarà confrontata in sede dibattimentale.
Neppure il decesso del marito (avvenuto il __________) sembra aver aggravato il suo stato di salute, la sua vulnerabilità, la sua lucidità e le sue capacità cognitive, come si evince in particolare dalle dichiarazioni rilasciate in occasione del suo interrogatorio tenutosi il 18.6.2021 (che ha avuto luogo tre mesi dopo la sua dipartita) e pure dal fatto che, nonostante il lutto e la sua dipendenza, essa sia comunque riuscita e riesce tuttora a gestire la situazione e a prendersi personalmente cura di sua figlia, grazie (anche e soprattutto) al tempestivo intervento dell’ARP __________ e alla creazione di un’ampia rete di sostegno per il suo nucleo familiare.
A fronte di ciò, in assenza di prove concrete che dimostrano una sua eventuale incapacità processuale, non si può concludere che a causa del suo stato fisico o mentale RE 1 non sia in grado tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali dinanzi alla Pretura penale. Ne discende che nel caso concreto non si giustifica una difesa obbligatoria ex art. 130 lit. c CPP.
3.3.
3.3.1.
RE 1 ritiene che il decreto impugnato non sarebbe nemmeno condivisibile sotto il profilo dell’art. 132 CPP.
Il caso concreto “… non corrisponde a un’evidente bagatella per cui l’autore è punito con una multa o una pena detentiva minima (geringfügig): a prescindere dal fatto che due mesi di detenzione non è una pena detentiva minima, a maggior ragione in concreto, ove per __________ si tratterebbe di tornare in istituto, il giudice potrebbe finanche inasprirla, non essendo vincolato al parere del Procuratore pubblico” (reclamo 7/8.11.2022, p. 9).
In particolare il reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione ex art. 219 cpv. 1 CP richiederebbe sia la capacità di comprensione dei fatti indicati nel decreto d’accusa, sia la conoscenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato, tra cui quello dell’assistenza e dell’educazione, che non sono esplicitamente definiti dalla legge. Inoltre secondo la dottrina dominante stabilire la soglia del dovere di assistenza e di educazione sarebbe molto difficile. Per una madre vedova e vulnerabile, che si dedica totalmente alla figlia e che necessita di una rete di sostegno importante, sapere quando è data una messa in pericolo dello sviluppo fisico e psichico di un minorenne sarebbe una questione che andrebbe di molto oltre le sue capacità. Nemmeno il requisito soggettivo dell’intenzionalità, che si estende alla messa in pericolo, sarebbe scontato. L’esame delle circostanze concrete sarebbe dunque molto complesso.
Le prove prodotte fino ad oggi (cfr. gli scritti 26.8.2022 e 14.10.2022) sarebbero utili per descrivere ciò che la madre ha fatto per la figlia __________ e le sue condizioni personali dal momento dei fatti per i quali è imputata fino al mese di maggio 2020. In merito alla sua gravidanza e il suo decorso sarà prodotta altra documentazione (cfr. doc. C allegato al reclamo). RE 1 non avrebbe mai consegnato simili prove se non fosse stata assistita da un legale. Non vi sarebbe alcun motivo per credere che il giudice della Pretura penale, in assenza di un’esplicita richiesta, si sarebbe attivato in tal senso.
Il fatto poi che il caso in disamina non è semplice sarebbe comprovato anche dalla durata dei due interrogatori di RE 1.
A ciò va aggiunto che due principali capi d’imputazione del DA __________ prevedono una pena detentiva fino a tre anni e la proposta del pubblico ministero non è vincolante per il giudice. Inoltre alcuni beni confiscati di sua proprietà (con un valore importante) saranno oggetto di discussione dinanzi alla Pretura penale.
Il patrocinio d’ufficio sarebbe dunque necessario in considerazione della complessità delle imputazioni in sé, della vulnerabilità di RE 1 e della sua oggettiva impossibilità di dedicarsi con profitto alla procedura penale (esaminando a fondo l’incarto, evidenziando gli aspetti positivi per eventualmente scagionarla dalle accuse e preparando adeguatamente e con efficienza la difesa per il processo dinanzi al giudice), con il rischio che, in caso di condanna, sua figlia potrebbe essere nuovamente essere collocata in istituto.
3.3.2.
Come ricordato in precedenza, con decreto 16.8.2021 il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, violazione del dovere di assistenza o educazione, esercizio illecito della prostituzione, contravvenzione alla LStup e contravvenzione all’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Covid-19) [art. 10f cpv. 2 lit. a richiamato l’art. 6 cpv. 2 lit. c O2COVID-19] e ha proposto la sua condanna alla pena detentiva di sessanta giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.– e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Ha altresì ordinato la confisca e la distruzione di undici oggetti così come il dissequestro di altri sei (DA __________).
3.3.3.
Anche se nel caso in disamina la proposta di pena detentiva è inferiore a quattro mesi (oltre alla quale non si tratta più di un caso bagatellare ai sensi dell’art. 132 cpv. 3 CPP), ad RE 1 viene comunque imputato il reato di violazione del dovere di assistenza o educazione giusta l’art. 219 cpv. 1 CP (secondo cui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque viola oppure trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico oppure psichico), e ciò oltretutto con riferimento a quattro fattispecie diverse.
In particolare il procuratore pubblico le rimprovera di avere “nel corso della gravidanza, consumato eroina, metadone e nicotina sino al __________, così facendo procurando un ritardo di crescita intrauterino della minore”.
Ora, visti in particolare il contenuto dei rapporti medici datati 16.11.2015 e 11.3.2016 (cfr. chiavetta USB allegata all’istanza probatoria 14.10.2022), la dichiarazione 12.10.2022 del suo ginecologo (secondo il quale la gravidanza si sarebbe svolta senza particolari problemi, cfr. doc. C annesso al reclamo), le dichiarazioni rilasciate da RE 1 dinanzi alla polizia (cfr. VI 11.5.2020, p. 26 in fondo), così come il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 1.7.2021, ad 2.3.p. 9 [“alla minore è stato diagnosticato un probabile ritardo intrauterino a causa di abuso nicotinico materno” (sottolineatura nostra)], l’accertamento dei fatti appare tutt’altro che chiara e merita approfondimenti.
Va inoltre tenuto presente che la sussunzione non è semplice, poiché presenta difficoltà dal profilo giuridico a cui RE 1 non può far fronte da sola.
In primo luogo si ricorda che il reato in questione presuppone in particolare che l’autore violi (con un’azione) o disattenda (con un’omissione) [decisione TF 6B_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.2.; DTF 125 IV 64 consid. 1a] un dovere di assistenza [termine con cui si intende, segnatamente, il soddisfacimento di necessità materiali ed immateriali, come il vitto, l’abbigliamento, la formazione, i bisogni culturali e sportivi (BSK Strafrecht II – A. ECKERT, 4. ed., art. 219 CP n. 8; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, 3. ed., art. 219 CP n. 3)] o un dovere di educazione [termine, pur difficile da definire, con cui si intende l’insieme di direttive e ragguagli per un corretto sviluppo fisico e psichico del minore (BSK Strafrecht II – A. ECKERT, op. cit., art. 219 CP n. 8; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, op. cit., art. 219 CP n. 3)].
Il testo di legge non indica a partire da quale soglia i surriferiti doveri siano da ritenere violati: è compito di giurisprudenza e dottrina concretizzare detta soglia. Quale regola generale sono da considerare violati i doveri di assistenza o di educazione quando, su un certo arco di tempo, una determinata azione od omissione di chi è astretto a questi doveri possa mettere in concreto pericolo lo sviluppo fisico o psichico del minore (BSK Strafrecht II – A. ECKERT, op. cit., art. 219 CP n. 9; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, op. cit., art. 219 CP n. 3; decisione TF 6B_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.2.).
In secondo luogo si tratta di un reato di messa in pericolo concreta: la violazione dei suddetti doveri è punibile soltanto se ha effettivamente messo in pericolo lo sviluppo fisico oppure psichico del minore; non è necessario un danno effettivo [decisione TF 6B_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.2.; DTF 126 IV 136 consid. 1b; DTF 125 IV 64 consid. 1a; decisione TF 6B_586/2021 del 26.1.2022 consid. 2.1. e riferimenti; BSK Strafrecht II – A. ECKERT, op. cit., art. 219 CP n. 10; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, op. cit., art. 219 CP n. 4].
Inoltre, per tutte le fattispecie indicate nel decreto di accusa, il procuratore pubblico ha richiamato l’art. 219 cpv. 1 CP, che implica intenzionalità (anche soltanto nella forma del dolo eventuale) da parte dell’autore, escludendo dunque un eventuale agire negligente ai sensi dell’art. 219 cpv. 2 CP (secondo cui, invece della pena detentiva o pecuniaria, può essere pronunciata la multa) [DTF 125 IV 64 consid. 1a; BSK Strafrecht II – A. ECKERT, op. cit., art. 219 CP n. 11 e 12; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, op. cit., art. 219 CP n. 5]. Anche tale disposizione andrebbe dunque esaminata, non potendo essere esclusa a priori.
Si tratta pertanto di questioni giuridiche non proprio banali per una persona non cognita in materia e che RE 1 difficilmente sarebbe in grado di risolvere e di sostenere da sola dinanzi alla Pretura penale.
Non va del resto dimenticato che, tenendo conto del contenuto del decreto di accusa e delle cinque imputazioni a carico di RE 1, l’esito del procedimento penale potrebbe avere delle conseguenze importanti sulla sua persona, in particolare con riferimento alla valutazione della sua capacità genitoriale con il rischio che venga revocata la risoluzione n. __________ del 22.2.2022 dell’ARP __________ e di perdere la custodia sulla figlia __________ (cfr., al proposito, consid. 2.2., p. 7 della presente decisione).
Si deve infine evidenziare che l’avv. PR 1 ha prodotto numerose prove (sia dinanzi alla Pretura penale, sia dinanzi a questa Corte) che forniscono un quadro più completo della delicata situazione personale e familiare di RE 1 e che essa verosimilmente non avrebbe mai prodotto da sola per assicurare la propria difesa in sede dibattimentale, anche per il fatto che toccano la sua sfera intima e privata.
Alla luce di quanto sopra esposto, valutando le circostanze concrete, non si può dunque concludere che si tratti di un caso bagatellare e che il caso in disamina non presenti difficoltà tali da consentire a RE 1 di difendersi da sola senza l’assistenza di un legale.
Una difesa è dunque necessaria per tutelare gli interessi di RE 1.
3.4.
Il giudice, concludendo che non si imponesse una difesa per tutelare gli interessi di RE 1, non ha esaminato la condizione d’indigenza (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP).
Di conseguenza, si giustifica l’annullamento del decreto impugnato e la restituzione degli atti al giudice della Pretura penale affinché emani una nuova decisione, dopo aver verificato se RE 1 sia sprovvista dei mezzi necessari conformemente all’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
Il decreto 27.10.2022 del giudice della Pretura penale è annullato, il quale si pronuncerà in merito ai sensi dei considerandi.
Il gravame è accolto ai sensi considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Non vengono assegnate indennità: la tassazione della retribuzione del difensore, operata dall’autorità giudicante al termine del procedimento, terrà conto anche della presente procedura di reclamo (art. 135 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Il decreto 27.10.2022 del giudice della Pretura penale Flavio Biaggi, nel contesto del procedimento penale di cui all’incarto __________ (DA __________), è annullato.
§ Il giudice della Pretura penale si pronuncerà ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al termine del procedimento l’autorità giudicante stabilirà l’importo della retribuzione riferito al reclamo di cui al presente incarto (art. 135 cpv. 2 CPP).
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera