DTF 139 I 121, 1B_186/2019, 1B_27/2016, 1B_283/2022, 1B_405/2014, + 6 weitere
Incarto n. 60.2022.279
Lugano 23 gennaio 2023/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 14/17.10.2022 presentata da
IS 1, , patr. da: avv.ti PR 1 e , ,
nei confronti
del giudice Petra Vanoni, Pretura penale, nel procedimento penale promosso a suo carico sfociato nel decreto di accusa DA 2433/2022 del 29.4.2022 emanato dal procuratore pubblico Margherita Lanzillo per le ipotesi accusatorie di lesioni semplici (ai danni di fanciulli di cui aveva la custodia e in parte con oggetti pericolosi), ripetute e in parte tentate, e di vie di fatto (ai danni di fanciulli di cui aveva la custodia), ripetute (inc. 81.2022.328);
richiamate le osservazioni 21/22.11.2022 e 28/29.11.2022 del giudice – che ha postulato la reiezione dell’istanza – e 24/25.11.2022 di IS 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto DA 2433/2022 del 29.4.2022 il magistrato inquirente ha posto IS 1, difesa d’ufficio dall’avv. PR 1, in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di lesioni semplici (ai danni di fanciulli di cui aveva la custodia e in parte con oggetti pericolosi), ripetute e in parte tentate [“per avere, a __________ presso il proprio domicilio, nel periodo inizio 2018 fino al settembre 2021, in un imprecisato numero di occasioni, intenzionalmente e in maniera ripetuta, in parte facendo uso di oggetti pericolosi quali un bastone in ferro e un bastone della scopa, ripetutamente cagionato, come pure tentato di cagionare, dei danni al corpo dei figli minorenni __________ (2011) e __________ (2013), che vivevano con lei, e meglio (…);”] e vie di fatto (ai danni di fanciulli di cui aveva la custodia), ripetute [“per avere, nel periodo maggio 2019-inizio settembre 2021, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti dei figli minorenni __________ (2013) e __________ (2011), che vivevano con lei, in particolare, con una media di una volta alla settimana, colpendoli con sberle sul viso, sulle spalle, sulla schiena, sulle cosce, sulle braccia, ai piedi e al ginocchio, come pure con delle sculacciate e a volte facendo uso di un sandalo;”]. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'700.00 (novanta aliquote a CHF 30.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.00 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.
b. Con scritto 3/5.5.2022 IS 1 si è opposta al decreto.
c. Il 22.6.2022 il pubblico ministero ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.
d. Con decreto 2.9.2022 il giudice ha assegnato al procuratore pubblico e all’imputata un termine di dieci giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie con l’avvertenza che da istanze probatorie tardive avrebbero potuto derivare spese ed indennità.
Nel citato termine nessuna parte ha chiesto l’assunzione di prove.
e. Il medesimo giorno il giudice ha citato le parti a comparire nell’aula delle udienze il 17.10.2022 per procedere al dibattimento.
f. Con scritto 12/13.10.2022 IS 1 ha domandato al giudice il rinvio del dibattimento. Ha indicato che il suo legale stava interpellando tutte le figure professionali (il pediatra, il suo psicoterapeuta ed i docenti dei suoi figli) idonee a restituire la reale immagine del suo rapporto con i figli. Ciò che stava emergendo era un quadro diverso da quello dipinto nel decreto di accusa. Ha sostenuto che il decreto di accusa conteneva una scorretta ricostruzione dei fatti. Ella aveva profondi deficit linguistici. A tutela dei suoi interessi doveva esserle garantita fin dall’inizio del procedimento la presenza di un interprete e di un difensore d’ufficio. I suoi verbali resi nel corso del procedimento erano dunque nulli. Ha chiesto la loro ripetizione. Per preparare al meglio la difesa, in particolare attraverso la presentazione di rapporti degli esperti interpellati (di cui il suo difensore era ancora in attesa), era necessario rinviare il dibattimento a non prima di inizio dicembre 2022.
Il 13/14.10.2022 (anticipata via fax il 13.10.2022) l’imputata ha trasmesso la comunicazione 13.10.2022 del direttore delle scuole elementari dei suoi figli: occorreva tempo per prendere posizione.
g. Con decreto 13.10.2022 il giudice ha respinto la richiesta di rinvio del dibattimento ed ha confermato il processo per il 17.10.2022.
Ha esposto che i motivi addotti non erano tali da giustificare un rinvio del dibattimento, a maggior ragione se si considerava che la citazione era del 2.9.2022, per cui c’era tutto il tempo per raccogliere e sollecitare le dichiarazioni scritte / i rapporti da parte degli esperti che avevano seguito la famiglia (il rapporto del pediatra era peraltro già agli atti). Inoltre, parte dei reati imputati avevano già cominciato a prescriversi, per cui un rinvio “a non prima di inizio dicembre 2022” mal si conciliava con il principio della celerità e della buona fede processuale. In ogni caso un rinvio a pochi giorni dal dibattimento ostacolava il regolare e corretto aggiornamento di processi, soprattutto per un pretore di valle che doveva suddividere la sua agenda tra impegni di natura civile e penale.
h. Con istanza 14/17.10.2022, trasmessa al giudice e per conoscenza a questa Corte, IS 1 ha postulato la ricusazione del giudice in considerazione delle motivazioni addotte nel decreto di conferma del dibattimento, che avrebbero dimostrato parzialità e prevenzione e una già maturata volontà di condannare.
L’imputata ha sostenuto che il suo legale avrebbe avviato un’indagine difensiva volta a dimostrare che nel periodo considerato dal magistrato inquirente i minori non avrebbero manifestato alcun disagio agli occhi del loro pediatra e dei loro docenti. Sarebbe stata evidente la pertinenza di questi fatti per il giudizio. Considerare che in un mese di tempo uno studio legale, necessariamente impegnato anche in altre pratiche (non solo civili e penali), avrebbe avuto “tutto il tempo per raccogliere e sollecitare le dichiarazioni scritte / rapporti da parte degli esperti” sarebbe insostenibile e arbitrario. I tempi di attesa per avere un consulto con un medico sarebbero notoriamente lunghi. La redazione di un rapporto, come pure la successiva richiesta di chiarimenti e delucidazioni, avrebbero richiesto tempo. E questo anche per il rapporto che avrebbero dovuto redigere i docenti. Per l’imputata, non sarebbe stata la difesa a dettare i tempi, ma i professionisti interpellati.
Il fatto che il giudice avrebbe invocato la prescrizione di parte dei reati avrebbe dimostrato la sua parzialità. Sarebbe stato insostenibile, arbitrario, illegale, sintomo di parzialità e prevenzione e di una già maturata volontà di condannarla non aver concesso tempo alla difesa per prepararsi richiamando la prescrizione dei reati. Aver dato esclusiva priorità ad irrilevanti aspetti organizzativi della Pretura di Vallemaggia, a discapito della ricerca della verità materiale e della salvaguardia dei diritti della difesa, avrebbe dimostrato che la sua condanna sarebbe già stata scritta. Il dibattimento sarebbe peraltro stato confermato senza nemmeno convocare un interprete, ulteriore indizio di parzialità del giudice.
i. Il dibattimento si è aperto il 17.10.2022 alle ore 9:40.
Dal verbale risulta che l’avv. __________ (in sostituzione dell’avv. PR 1), a domanda del giudice a sapere quando erano state inoltrate le richieste tendenti ad ottenere i rapporti sulla situazione scolastica dei minori, ha precisato che “(…) è stato fatto un incontro con il direttore della scuola elementare, signor __________, il 12 ottobre 2022 e, questo, a fronte del fatto che la scuola, inizialmente, non si era dimostrata troppo collaborativa; a seguito di quest’incontro, vi è stata la disponibilità della scuola a rassegnare i rapporti richiesti; la scuola ha inoltre chiesto una procura ad hoc per poter conferire con i docenti di riferimento; riassumendo, la prima presa di contatto – telefonico – con la scuola elementare è avvenuta verosimilmente la settimana precedente, ciò di cui si è occupato il segretariato dello studio legale”. Dal verbale emerge che il giudice “(…) acquisisce d’ufficio le comunicazioni trasmessele dal direttore __________ in data odierna, dalle quali risulta la richiesta della difesa alla base della risposta 13 ottobre 2022 della direzione delle SE __________, prodotta (tramite telefax del 13 ottobre 2022, ore 16:22) dalla difesa a sostegno della richiesta di rinvio del 12 ottobre 2022 (…).”
Il giudice, alle ore 9:50, ha sospeso il dibattimento per permettere a questa Corte di evadere l’istanza di ricusazione. Ha parimenti intimato il decreto di rinvio d’ufficio del processo al 5.12.2022.
j. Con decreto 18.11.2022 il giudice, ritenuta la procedura di ricusazione pendente, ha rinviato il dibattimento a data da stabilire.
k. Il 21/22.11.2022 il giudice ha trasmesso a questa Corte l’istanza di ricusazione con le sue osservazioni, postulandone la reiezione.
Delle sue argomentazioni e delle ulteriori osservazioni di IS 1 si dirà, se necessario, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
La giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) – è competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.) ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5].
Questa Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza.
1.2.
L’istante, imputata nel procedimento DA 2433/2022, parte ai sensi dell’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimata – secondo l’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del giudice Petra Vanoni, chiamato a giudicarla nel procedimento penale pendente nei suoi confronti.
1.3.
1.3.1.
Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
Una domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). E’ invece irricevibile siccome tardiva la domanda inoltrata tre mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).
1.3.2.
IS 1 riconduce il motivo di ricusazione al tenore del decreto 13.10.2022, con cui il giudice ha confermato che il dibattimento avrebbe avuto luogo il 17.10.2022, come previsto.
L’istanza di ricusazione, presentata il 14.10.2022, è tempestiva.
Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art. 12 e 13 CPP.
La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell’1.5.2020 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).
Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).
Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze (decisione TF 6B_457/2020 del 20.7.2020 consid. 2.2.2.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 1B_48/2019 del 28.5.2019 consid. 3.1.).
La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).
2.2.
Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
L’art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).
Si è detto che IS 1 fonda l’istanza di ricusazione sul tenore del decreto 13.10.2022 del giudice, con cui ha respinto la sua richiesta di rinvio del dibattimento introdotta il 12/13.10.2022. Per l’imputata, la decisione del giudice avrebbe dimostrato parzialità e prevenzione e una già maturata volontà di condannarla.
3.2.
Il giudice, con decreto 2.9.2022, ha assegnato al procuratore pubblico e all’imputata un termine di dieci giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie con l’avvertenza che da istanze probatorie tardive avrebbero potuto derivare spese ed indennità.
Il medesimo giorno il giudice ha citato le parti a comparire nell’aula delle udienze il 17.10.2022 per procedere al dibattimento.
Ora, il principio della buona fede [applicabile a tutte le parti al procedimento, anche all’imputato (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.)] imponeva all’imputata, se avesse ritenuto che le prove che intendeva produrre avrebbero richiesto tempo, di immediatamente reagire agli scritti 2.9.2022 del giudice, con cui fissava un termine per avanzare e motivare eventuali istanze probatorie rispettivamente la data del dibattimento. L’imputata avrebbe dovuto senza indugio spiegare perché non sarebbe riuscita a presentare le prove entro la data del dibattimento, ovvero perché per preparare la sua difesa occorreva più tempo.
Avere atteso fino al 12.10.2022, pochi giorni prima del previsto dibattimento, ossia oltre un mese dopo i predetti decreti 2.9.2022, per domandare il rinvio del processo al fine di assumere prove ipotizzabili fin dal 2.9.2022, è pertanto contrario al principio della buona fede. A maggior ragione ritenuto che, come si evince dagli atti all’incarto (allegati al verbale del dibattimento 17.10.2022), la direzione della scuola è stata interpellata dalla difesa, allo scopo di richiedere un rapporto sui minori, soltanto il 12.10.2022, cioè il medesimo giorno che è stato postulato il rinvio del dibattimento.
L’art. 92 CPP, che disciplina la proroga di termini ed il differimento di udienze, prevede peraltro che la domanda di proroga o differimento debba essere tempestiva e suffragata da pertinenti motivi.
Il fatto, dunque, che il giudice abbia respinto la richiesta di rinvio del dibattimento, confermandolo per il 17.10.2022, considerato che c’era tutto il tempo per raccogliere le prove, è circostanza manifestamente non idonea a fondare un motivo di ricusazione.
Anche il fatto che il giudice abbia menzionato l’intervento della prescrizione per parte dei reati ipotizzati rispettivamente questioni organizzative non costituisce motivo di ricusazione: è infatti evidente che tali circostanze, al momento della fissazione o del rinvio del dibattimento, debbano essere prese in considerazione.
L’imputata, nel corso dell’audizione 29.9.2021, è del resto stata interrogata senza un interprete, di modo che il giudice, convocandola per il dibattimento, poteva senz’altro presumere che ella potesse partecipare al processo senza l’ausilio di un interprete, la cui necessità è stata evidenziata soltanto il 12/13.10.2022.
Non si può quindi concludere che il giudice, con la sua pronuncia 13.10.2022, abbia palesato parzialità nei confronti dell’imputata.
Le apprensioni soggettive dell’istante sono irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze che non sono date in concreto.
L’istanza di ricusazione nei confronti del giudice Petra Vanoni deve di conseguenza essere respinta siccome infondata.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
L’istanza di ricusazione è respinta.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera