Incarto n. 60.2022.262
Lugano 1 marzo 2023/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/28.9.2022 presentato da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 7.9.2022 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia datata 11.8.2021 nei confronti di un agente di polizia/di ignoti per titolo di falsità in documenti (NLP __________);
richiamato lo scritto 6/7.10.2022 del procuratore pubblico, con cui comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con lettera 17/25.8.2022 l’Ambasciata di Svizzera in Italia ha trasmesso al Ministero pubblico diversi documenti, tra cui uno scritto datato 11.8.2021 con il quale RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di un agente della polizia comunale di __________ rispettivamente di “tutti coloro che ne sono coinvolti”, poiché a suo dire sarebbe stata modificata illecitamente la data di una multa disciplinare emessa a suo carico, ottenendo in tal modo un indebito arricchimento delle casse comunali/cantonali “e, peggio ancora, …” la “commutazione della pena pecuniaria in detentiva”, e meglio come ivi descritto (p. 2).
b. Il 7.9.2022 il procuratore pubblico, dopo aver esposto i fatti, ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, in difetto della competenza del Ministero pubblico. A giudizio del magistrato inquirente RE 1, contestando la validità formale dell’avviso di contravvenzione, avrebbe dovuto adire le istanze giudiziarie di ricorso. Ha ad ogni modo escluso il reato di falsità in documenti, avendo il denunciante unicamente sostenuto che vi sarebbe stato un errore di data.
c. Con gravame 21/28.9.2022 RE 1 chiede di annullare il decreto di non luogo a procedere 7.9.2022 e di ordinare “l’apertura del caso e i dovuti accertamenti perché la giustizia deve essere uguale per tutti” (p. 2).
Lamenta che il magistrato inquirente avrebbe “… travisato la mia denuncia che non è per la validità o meno della multa (che doveva essere comunque annullata visto che le normative OMD presentano quale requisito basilare una compilazione conforme le esigenze indicate, tra le quali proprio la data ove quando assente o errata rende nulla la multa) ma bensì per il reato previsto dall’art. 251 del CPP…“ (p. 1). Evidenzia altresì che, mettendo a confronto la copia dell’avviso di contravvenzione in suo possesso con quello ricevuto con e-mail dall’Ufficio multe della Città di __________, emergerebbe un’evidente modifica unilaterale della data eseguita a posteriori, in modo tale da adempiere il reato invocato. La multa disciplinare, avendo un valore giudiziario, non poteva essere modificata e pertanto doveva essere annullata.
Delle ulteriori motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato in data 21/28.9.2022 contro il decreto di non luogo a procedere 7.9.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
RE 1, titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 251 CP, norma che protegge, oltre a beni giuridici collettivi (ossia la fiducia particolare in un documento – che ha valore probatorio nei rapporti giuridici – e la lealtà nelle relazioni commerciali), anche beni giuridici di natura individuale (una persona potendo essere reputata danneggiata dal reato quando il falso ha lo scopo di pregiudicarla) [decisione TF 6B_1321/2019 del 15.1.2020 consid. 3.4.2.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, 2. ed., art. 115 CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., vor art. 251 CP n. 5 s.)], è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto di non luogo a procedere 7.9.2022, che ha negato l’adempimento del reato di cui all’art. 251 CP, che gli avrebbe cagionato un danno personale, diretto e attuale.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa in questione è, in queste circostanze, ricevibile.
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
Nel caso in disamina RE 1 ipotizza il reato di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 1 ss.)], in relazione all’avviso contravvenzionale emessa a suo carico, poiché la data della relativa copia sarebbe stata modificata a posteriori e unilateralmente.
3.2.
Il reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CP reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) rispettivamente la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).
Nel primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 3).
Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF 6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, la falsificazione ingloba anche il caso di una successiva modifica non autorizzata di un documento da parte dell’estensore stesso, tra cui anche la retrodatazione, ove la giurisprudenza più recente l’ha qualificata come falsità ideologica (DTF 129 IV 130 consid. 2.3. e 3.; StGB Annotierter Kommentar – M. INDERBITZIN, 2020, p. 1318). Ciò presuppone però un intervento illegittimo e rilevante, ovverossia che l’atto sia già entrato in circolazione e che l’estensore abbia perso il potere (esclusivo) di disporre dell’atto, e dunque che un terzo abbia acquisito un interesse legittimo dell’incolumità del documento. Le semplici correzioni che l’estensore ha il diritto di apportare sono escluse (StGB Annotierter Kommentar – M. INDERBITZIN, op. cit., p. 1318; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 4; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 58 ss.; decisione 12.12.2019 Obergericht des Kantons Zürich, UE190025 consid. 4.5.1.).
Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 12; B. CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 171 ss.). Il dolo eventuale è sufficiente.
L’intenzione deve portare su tutti gli elementi del reato: ciò significa in particolare che l’autore vuole o accetta che il documento contenga un’alterazione della verità e che sia dotato di forza probante (B. CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 171; decisione CARP 17.2013.23 del 15.7.2013 consid. 7b).
L’art. 251 CP presuppone infine l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (B. CORBOZ, op. cit., art. 251 CP n. 172). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 88).
3.3.
Con la denuncia RE 1 ha prodotto (in copia) l’avviso di contravvenzione originale che egli ha ricevuto il giorno stesso e la relativa copia (trasmessagli con e-mail 30.7.2021 dall’Ufficio multe della Città di __________).
Dai suddetti documenti risulta che la multa disciplinare, emessa a carico di RE 1, è stata compilata a mano da un agente della Polizia comunale di __________ (matricola n. __________), alle ore 8:45, a __________, in Via __________, per contravvenzione alla LCStr in relazione all’allegato I ad. 307 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari del 4.3.1996 (stato 7.5.2017). Dal documento originale risulta che l’avviso di contravvenzione è stato allestito il “18.10.2018”, mentre che nella relativa copia il numero 8 (del numero 18) è stato modificato con il numero 7. La copia dell’avviso di contravvenzione è stata dunque retrodatata di un giorno (17.10.2018 anziché 18.10.2018). Tale modifica non risulta però sul documento originale in possesso dell’imputato.
Nel suo allegato di denuncia 11.8.2021 RE 1 ha al riguardo precisato quanto segue:
“Purtroppo essendo riuscito solo da pochi giorni (vedi allegato n. 1) ad ottenere la copia dell’originale dell’avviso di contravvenzione (allegato n. 2) dell’agente scrivente (n. matr. __________) della Polizia comunale di __________ ho potuto confrontare questo suo originale con il mio e con immenso stupore ne ho scoperta l’illecita modifica da parte dell’agente o chi per esso (ricordo che dell’avviso di contravvenzione ne è sempre responsabile l’agente scrivente). Questa multa, seppur per vizio di forma, doveva essere annullata essendo che veniva indicata una data errata, cosa che non è stata fatta. Inoltre mi sembra evidente che l’agente scrivente o chi per esso abbia modificato questo avviso di contravvenzione per trarne illecito arricchimento per le casse comunali e/o cantonali. Ciò ha portato, vista la mia assenza dal mio domicilio, a far sì che l’ufficio della circolazione prima e l’ufficio giuridico di Camorino poi, a seguire l’iter fino ad arrivare al cambiamento da 60 fr. a 264.15 fr. poi tramutata in pena detentiva di un giorno. (…)
Perciò per concludere denuncio l’agente n. matr. __________ in quanto responsabile a tutti gli effetti dell’avviso di contravvenzione da lui fatto e siglato per avere di persona o tramite terzi modificato illecitamente la suddetta multa; denuncio tutti coloro che ne sono coinvolti poiché nonostante in possesso delle prove da me fornitegli hanno proceduto nella ricerca di un indebito arricchimento delle casse comunali e/o cantonali e, peggio ancora, nella commutazione della pena pecuniaria in detentiva. …” (denuncia 11.8.2021, p. 1 e 2, AI 1).
Si è detto che con il presente gravame RE 1 rimprovera al magistrato inquirente di aver travisato la sua denuncia, poiché non riguardava la validità o meno della multa, ma il fatto che vi sarebbe stata un’evidente modifica unilaterale e a posteriori della copia dell’avviso di contravvenzione, in adempimento dell’art. 251 CP. Evidenzia altresì che qualsivoglia indebita modifica di un avviso di contravvenzione non sarebbe accettabile ai sensi della legge (errore, vizio di forma, svista, ecc.) e pertanto la multa doveva essere annullata.
3.4.
Si ha dunque che il 18.10.2018 (secondo l’avviso di contravvenzione originale in possesso dell’imputato) oppure il 17.10.2018 (secondo la copia dell’avviso di contravvenzione, ove risulta una modifica manoscritta) RE 1 ha commesso una contravvenzione ai sensi della LCStr in relazione all’OMD. La data riportata sulla copia dell’avviso di contravvenzione sarebbe stata modificata successivamente alla consegna dell’originale al reclamante.
Ora, il semplice fatto di aver modificato la data sulla copia dell’avviso di contravvenzione non costituisce reato di falsità in documenti, trattandosi verosimilmente di una semplice correzione eseguita dall’agente della polizia comunale di __________ che ha compilato l’atto oppure da un collaboratore della stessa polizia che, accortosi della data errata, l’ha corretta a mano. Sia come sia, una correzione unilaterale eseguita sulla copia di un atto non gode ad ogni modo di alcun valore probatorio accresciuto, poiché tale modifica non altera il contenuto dell’atto rilasciato in originale in possesso dell’imputato.
In queste circostanze appare superfluo chinarsi sulla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo del reato di falsità in documenti, considerato come la copia dell’avviso di contravvenzione non adempie le condizioni oggettive per essere considerato un falso ideologico.
A titolo abbondanziale va comunque osservato che il reclamante neppure contesta di aver commesso la contravvenzione.
La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti e il decreto impugnato non può che essere tutelato.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 251 CP, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- (cento) e le spese di CHF 50.-- (cinquanta), per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera