Incarto n. 60.2022.229/233
Lugano 8 marzo 2023/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 17/18.8.2022 (inc. 60.2022.229) e 19/22.8.2022 (inc. 60.2022.233) presentati da
RE 1, ,
(inc. 60.2022.229)
e
, , (inc. 60.2022.233)
contro
il decreto 10.8.2022 del procuratore pubblico Daniele Galliano con cui – nell’ambito del procedimento inc. MP 2022.3940 promosso nei confronti di RE 1 per esercizio abusivo della professione di fiduciario – ha fatto ordine agli Uffici del registro di commercio del Canton Ticino e del Canton Grigioni di procedere, con effetto immediato, alla loro cancellazione quali organi di società;
richiamati gli scritti 19/22.8.2022 e 1/2.9.2022 (inc. 60.2022.229) e 8/9.9.2022 (inc. 60.2022.333) del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nel corso del 2022 il procuratore pubblico ha promosso un procedimento penale (inc. MP 2022.3940) nei confronti di RE 1 per esercizio abusivo della professione di fiduciario.
b. Interrogato l’imputato il 24.6.2022 e acquisiti agli atti, in seguito a perquisizione e sequestro presso l’abitazione di __________ (compagna dell’imputato), segnatamente, certificati azionari di diverse società, con decreto 10.8.2022 (intitolato “decisione incidentale”) il magistrato inquirente ha fatto ordine all’Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino di procedere con effetto immediato alla cancellazione di RE 1 dalla carica di gerente di __________, dalla carica di amministratore unico di __________ e dalla carica di amministratore unico di __________ e, inoltre, alla cancellazione di __________ dalla carica di amministratrice unica di , dalla carica di cassiera dell’ e dalla carica di direttrice della __________, __________; ha parimenti fatto ordine all’Ufficio del registro di commercio del Canton Grigioni di procedere con effetto immediato alla cancellazione di RE 1 dalla carica di membro del consiglio di amministrazione di __________, dalla carica di membro del consiglio di amministrazione di __________, dalla carica di segretario di __________ e dalla carica di membro del consiglio di amministrazione di __________ e, inoltre, alla cancellazione di __________ dalla carica di membro del consiglio di amministrazione di __________.
Il procuratore pubblico ha indicato che l’imputato, sentito il 24.6.2022, aveva riferito di essere stato assunto da __________, con sede formale a __________, ma in realtà con uffici operativi a __________, nonostante nessuno avesse l’autorizzazione cantonale. L’imputato aveva in realtà continuato imperterrito ad esercitare abusivamente la professione attraverso __________ (di cui era presidente del consiglio di amministrazione) e __________, venendo assunto al 30%, ma in realtà lavorando in totale autonomia (in particolare per i suoi clienti).
Dopo avere ricordato gli art. 1, 3 e 23 LFid, il magistrato inquirente ha esposto che la polizia aveva svolto una perquisizione presso l’abitazione di __________ il 24.6.2022 allo scopo di riuscire a scoprire se l’imputato fosse (veramente) azionista oppure detenesse a titolo fiduciario i certificati azionari. In seguito alla perquisizione erano stati rinvenuti quattro certificati azionari di __________, due certificati azionari di __________, sei certificati azionari di __________ e un certificato azionario di __________, oltre al registro degli azionisti di __________, __________, __________ e __________. Per il pubblico ministero, dagli atti emergeva che RE 1 non era azionista (per conto proprio) di nessuna di queste società, ad eccezione di __________, della quale possedeva 1500 azioni. Egli deteneva l’interezza del capitale azionario anche per __________, __________, __________ e __________, cittadini italiani residenti in Italia.
Al fine di evitare il persistere di una situazione di illegalità, occorreva fare ordine all’Ufficio del registro di commercio di procedere alla cancellazione dalle cariche in seno alle suddette e ad altre società di RE 1 e di __________. Quest’ultima, ritenuta nel procedimento terza aggravata da atti procedurali, nel verbale 5.6.2020, reso nel procedimento inc. MP 2014.10746, aveva ammesso di aver assunto le cariche a titolo fiduciario insieme a RE 1, impegnandosi a dare immediatamente le dimissioni (proposito vano fino a quel momento).
c. Con decreto 10.8.2022 (DA 4243/2022) il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario (caso grave e di recidiva) [“per avere, nel periodo compreso dal 29 agosto 2020 al 24 giugno 2022, a __________ e in altre imprecisate località, intenzionalmente esercitato ripetutamente e senza autorizzazione la professione di fiduciario commercialista, così come definita dall’art. 3 della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario, e meglio, per avere, nonostante fosse già stato condannato dal Ministero pubblico del Canton Ticino mediante il decreto d’accusa del 28 agosto 2020, continuato imperterrito ad esercitare abusivamente la professione sia attraverso la società __________, di cui egli riveste la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, sia attraverso la società __________ con sede a Roveredo, ma in realtà con uffici operativi a __________, e, al fine di eludere la Legge cantonale, firmando in data 16 luglio 2020 un contratto di lavoro con __________ dove egli veniva assunto al 30%, ma in realtà lavorando come indipendente, avendo egli piena autonomia sui suoi clienti e percependo una percentuale sul fatturato, tenendo i libri contabili per terzi, prestato consulenza aziendale e rappresentanza fiscale, nonché amministrato, gestito e ricoperto a titolo fiduciario cariche societarie, e in particolare, per le società __________ e __________ senza mai richiedere l’autorizzazione ad essere iscritto all’Albo dei fiduciari.”]. Ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 20'000.00 e al pagamento di tassa di giustizia e spese.
Con scritto 17/18.8.2022 l’imputato ha presentato opposizione.
Confermato il decreto, il magistrato inquirente ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento. Il caso è sub iudice.
d. Con gravame 17/18.8.2022, completato il 29/30.8.2022 (inc. 60.2022.229), RE 1 impugna il decreto 10.8.2022 (“decisione incidentale”) inerente all’ordine di cancellazione. Contesta l’accusa di esercizio abusivo della professione di fiduciario di cui al decreto di accusa 10.8.2022 e quindi le conclusioni del pubblico ministero di cui alla “decisione incidentale” 10.8.2022, opponendosi all’ordine del procuratore pubblico di cancellare le sue funzioni iscritte a registro di commercio concernenti diverse società.
e. Con gravame 19/22.8.2022, completato il 2/5.9.2022 (inc. 60.2022.233), __________ censura il decreto 10.8.2022 (“decisione incidentale”) inerente all’ordine di cancellazione. Indica che le società in Ticino avrebbero avuto un’attività ridotta e sarebbero in fase di liquidazione. Per la __________, nei Grigioni, la cancellazione della carica sarebbe stata finalmente iscritta il 10.8.2022.
f. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Gli inc. 60.2022.229 e 60.2022.233 sono congiunti nel giudizio – in applicazione dell’art. 30 CPP – in considerazione dei medesimi fatti e delle analoghe censure, motivazioni e richieste dei reclami.
2.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.
I reclami di RE 1 e di __________ contro il decreto 10.8.2022 sono tempestivi (perché introdotti nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP e poi completati nel termine assegnato da questa Corte) e proponibili giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (decisione TF 1B_255/2022 del 4.11.2022 consid. 2.2.).
2.3.
2.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
2.3.2.
2.3.2.1.
RE 1, imputato nel procedimento inc. MP 2022.3940, è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del decreto 10.8.2022, con il quale il procuratore pubblico ha fatto ordine agli Uffici del registro di commercio di cancellarlo quale organo di diverse società.
2.3.2.2.
__________, interessata dal decreto 10.8.2022 con il quale il magistrato inquirente ha fatto ordine agli Uffici del registro di commercio di cancellarla quale organo di diverse società, terza nel procedimento inc. MP 2022.3940, ossia persona estranea al reato ipotizzato (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11), aggravata da atti procedurali (ex art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), è legittimata, giusta i combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP, a contestare la pronuncia 10.8.2022.
2.4.
In considerazione della problematicità e della discutibilità del decreto impugnato, non si deve essere troppo severi con le esigenze di motivazione dei reclami. Essi devono essere ritenuti ricevibili.
Con decreto 10.8.2022 il procuratore pubblico ha fatto ordine agli Uffici del registro di commercio del Canton Ticino e del Canton Grigioni di procedere con effetto immediato alla cancellazione di RE 1 e di __________ quali organi di società.
3.2.
Il predetto decreto è problematico e discutibile sotto più aspetti.
3.2.1.
Si deve anzitutto rilevare che il magistrato inquirente ha denominato il citato decreto 10.8.2022 “decisione incidentale”.
Esso è nondimeno stato emanato in contemporanea con il decreto di accusa DA 4243/2022 del 10.8.2022, che evidentemente è stato prolato al termine dell’inchiesta, come peraltro ben risulta anche dal tenore dell’art. 352 cpv. 1 CPP. Una decisione incidentale non può per definizione essere emanata al termine dell’istruzione.
3.2.2.
Il procuratore pubblico, nel decreto impugnato, non ha menzionato la base legale su cui ha fondato il suo ordine agli Uffici del registro di commercio. Non si comprende invero su quali norme il magistrato inquirente abbia basato la propria competenza ad emanare un tale ordine. La questione non è irrilevante: qualora egli non fosse competente, il decreto potrebbe essere nullo.
3.2.3.
L’ordine del pubblico ministero agli Uffici del registro di commercio del Canton Ticino e del Canton Grigioni sembrerebbe essere “accessorio” al decreto di accusa a carico di RE 1.
Il pubblico ministero, per quanto riguarda quest’ultimo, sembrerebbe infatti far discendere i motivi di cancellazione dal registro di commercio quale organo di diverse società dal fatto che nei suoi confronti abbia emanato il decreto di accusa 10.8.2022 (DA 4243/2022) per titolo di esercizio abusivo della professione di fiduciario (caso grave e di recidiva). Il procedimento penale dipendente dal citato decreto è nondimeno pendente davanti alla Pretura penale. Il decreto di accusa non è cresciuto in giudicato.
Il decreto impugnato sembrerebbe inoltre concernere anche società non citate nel predetto decreto di accusa DA 4243/2022.
Si potrebbe porre la questione a sapere se un tale ordine agli Uffici del registro di commercio avrebbe potuto essere compreso nel decreto di accusa stesso, evidentemente riferito unicamente a società per cui è stato emanato il menzionato decreto di accusa.
L’art. 353 CPP non sembrerebbe includere, tra il contenuto di un decreto di accusa, un simile ordine del procuratore pubblico.
Ritenuto che, in ogni caso, il decreto DA 4243/2022 del 10.8.2022 non comprende un tale ordine, il quesito può restare irrisolto.
3.2.4.
Il decreto contestato concerne peraltro anche __________, che – nel procedimento inc. MP 2022.3940, in cui è stato emanato il decreto censurato – non è imputata, ma terza aggravata da atti procedurali. Non si capisce come, con una “decisione incidentale” emanata al termine di un procedimento penale che non la concerneva, il pubblico ministero possa ordinare la sua cancellazione da cariche iscritte a registro di commercio, ritenendola di fatto colpevole di aver leso l’art. 23 LFid, senza essere stata imputata.
3.3.
3.3.1.
In queste circostanze, si impone di annullare il decreto 10.8.2022 (“decisione incidentale”) del procuratore pubblico.
3.3.2.
Il procedimento inc. MP 2022.3940, sfociato nel decreto di accusa 10.8.2022 (DA 4243/2022) a carico di RE 1, è pendente davanti alla Pretura penale (art. 328 cpv. 1 CPP), che ha assunto i poteri concernenti il procedimento (art. 328 cpv. 2 CPP).
Gli atti sono quindi trasmessi alla Pretura penale, la quale, se del caso, invierà la sua sentenza agli Uffici del registro di commercio per le loro incombenze rispettivamente segnalerà loro il caso per le eventuali decisioni di loro competenza (segnalazione a cui, in caso di urgenza, avrebbe invero potuto procedere anche il procuratore pubblico nel corso del procedimento).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Gli inc. 60.2022.229 e 60.2022.233 sono congiunti nel giudizio.
2.1.
Il reclamo 17/18.8.2022 (inc. 60.2022.229) di RE 1 è accolto.
§ Il decreto 10.8.2022 (“decisione incidentale”) del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP 2022.3940, è annullato.
2.2.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. A RE 1 non si riconosce un’indennità.
Il reclamo 19/22.8.2022 (inc. 60.2022.233) di __________ è accolto.
§ Il decreto 10.8.2022 (“decisione incidentale”) del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP 2022.3940, è annullato.
3.2.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. A __________ non si riconosce un’indennità.
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera