Incarto n. 60.2022.160
Lugano 23 giugno 2022/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 6/10.01.2022 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 24.12.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non lo ha posto al beneficio della liberazione condizionale (inc. GPC __________);
preso atto della sentenza 23.05.2022 del Tribunale federale (inc. 6B_394/2022), con cui, in accoglimento del ricorso del reclamante, ha annullato la sentenza 11.02.2022 emanata da questa Corte (inc. CRP 60.2022.6), rinviandole la causa per una nuova decisione;
letti ed esaminati gli atti, richiamato l’inc. CRP 60.2022.6;
considerato
in fatto e in diritto
Con sentenza 27.07.2021 (inc. TPC 72.2021.72) - passata in giudicato - la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di truffa aggravata (commessa per mestiere e in correità con terzi) e di riciclaggio di denaro. Di conseguenza lo ha condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi. Pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli il 6.05.2022 dal Tribunal de police del Canton Ginevra. La Corte ha altresì ordinato nei suoi confronti l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni ex art. 66a CP (AI 1, inc. GPC __________).
In data 13.10.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 nella sezione chiusa delle Strutture carcerarie cantonali (AI 2, inc. GPC __________).
Il magistrato ha in particolare concluso per l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, considerato che il reclamante è cittadino italiano e serbo, e che è stato colpito da espulsione per un periodo di 10 anni.
Inoltre ha ritenuto essere dato il rischio di recidiva vista la propensione a delinquere di RE 1, a fronte dei vari precedenti in Italia nonché della precedente condanna da parte del Tribunale ginevrino, per fatti temporalmente vicini a quelli per cui egli si trova attualmente in carcere.
Il giudice ha infine determinato i seguenti termini dell’esecuzione della pena:
1/3 05.03.2021
1/2 05.08.2021
2/3 05.01.2022
Termine 05.11.2022.
In data 20.10.2021 l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, constatata la definitiva crescita in giudicato della sentenza di condanna 27.07.2021, ha fissato in capo al reclamante la data della scarcerazione quale termine ultimo per lasciare il nostro paese (AI 5, inc. GPC __________).
Con lettera 28.12.2021 l’Ufficio federale di giustizia di Berna ha informato il giudice dei provvedimenti coercitivi di aver in data 6.12.2020 autorizzato l’estradizione del reclamante al Principato di Monaco, per essere perseguito siccome sospettato di aver compiuto dei furti di gioielli e oggetti di valore in abitazioni private risalenti all’agosto 2014.
Ha quindi richiesto al magistrato ticinese di tenere l’Ufficio al corrente di un’eventuale liberazione anticipata in modo da poter organizzare per tempo l’estradizione alle autorità monegasche (AI 6, inc. GPC __________).
Nel frattempo, avvicinandosi il termine dei due terzi ex art. 86 cpv. 1 CP il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel novembre 2021, ha dato avvio alla procedura tendente alla liberazione condizionale (AI 2, inc. GPC __________).
Con decisione 24.12.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi, non ha posto RE 1 al beneficio della liberazione condizionale, avendo concluso per la sussistenza di un elevato rischio di recidiva (inc. GPC __________).
Ciò in particolare considerata la di lui propensione a delinquere su più anni (accertata dalle precedenti condanne italiane, dalla richiesta d’estradizione verso il Principato di Monaco e dalla precedente condanna da parte delle autorità ginevrine), e tenuto conto della difficoltà del reclamante ad accettare le regole (dimostrate dalle quattro sanzioni disciplinari inflittegli in carcere).
L’asserita possibilità lavorativa del reclamante, le sue dichiarazioni di pentimento e di emendamento come pure il suo comportamento - perlopiù adeguato - tenuto in carcere, non li ha ritenuti essere elementi sufficienti a mitigare la prognosi negativa.
In data 6/10.01.2022 RE 1 ha impugnato il suddetto giudizio e in riforma dello stesso ha postulato la concessione della liberazione condizionale, sostenendo di non essere un plurirecidivo, di essere estraneo all’inchiesta avviata dalle autorità monegasche e di non voler più cadere nel crimine, come dimostrano il buon comportamento da lui tenuto in carcere, il posto di lavoro a sua disposizione, nonché la vicinanza della propria famiglia con cui intende riunirsi al suo rilascio.
Con sentenza 11.02.2022 questa Corte ha respinto il suddetto reclamo e ha confermato il diniego della liberazione condizionale, avendo concluso per una prognosi negativa circa il rischio per il reclamante di commettere ulteriori reati patrimoniali per fare fronte al suo sostentamento (inc. CRP 60.2022.6).
Contro tale giudizio RE 1 il 21.03.2022 ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarlo nel senso di concedergli la liberazione condizionale. In via subordinata ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti a questa Corte per una nuova decisione.
Con sentenza 23.05.2022 il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato il giudizio 11.02.2022 di questa Corte, rinviandole la causa per una nuova decisione (sentenza TF 6B_394/2022 del 23.05.2022).
L’Alta Corte ha dato atto, in considerazione delle condanne pronunciate nei confronti del ricorrente il 6.05.2020 dal Tribunal de police del Canton Ginevra e il 27.07.2021 dalla Corte delle assise criminali, che “questi reati commessi a distanza temporale ravvicinata e il fatto che il ricorrente ha agito per mestiere, mantenendosi con gli stessi, influiscono in senso negativo sulla prognosi” (consid. 2.4., pag. 5). Tuttavia ha ritenuto che gli ulteriori criteri di valutazione richiamati nella decisione impugnata appaiono positivi o tutt’al più neutri. Ha quindi dato rilievo ai preavvisi favorevoli rilasciati dalla direzione del penitenziario, circa il buon comportamento tenuto in carcere, così come dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, e non ha ravvisato fondati motivi per ritenere irrealistica la prospettiva di RE 1 di essere assunto quale operaio a tempo indeterminato per un’impresa di sgomberi e traslochi, come all’offerta di lavoro del 23.11.2021 del titolare della stessa, malgrado la sua inesperienza in tal senso, il non aver mai lavorato in qualità di dipendente, e la sua prevista estradizione al Principato di Monaco. Elementi tutti questi che secondo il Tribunale federale “attestano un’evoluzione positiva della sua personalità, che possono indurre a ritenere ch’egli voglia condurre in modo legale la sua vita futura”. Ricordato quindi “che la liberazione condizionale costituisce di principio la regola e il suo rifiuto l’eccezione, il diniego della liberazione condizionale non può fondarsi unicamente sui dubbi suscitati dai precedenti del ricorrente (DTF 133 IV 201 consid. 3.2). Anche se, nella fattispecie, la gravità dei fatti oggetto di condanna non può essere sminuita, trattandosi essenzialmente di reati patrimoniali un eventuale rischio di recidiva non comporta la minaccia diretta e concreta di un bene giuridico elevato come la vita, l’integrità della persona o l’integrità sessuale” (consid. 2.4., pag. 6).
Il Tribunale federale ha quindi concluso che questa Corte, fondando la prognosi negativa solo sui precedenti penali del reclamante, ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento, violando di conseguenza l’art. 86 cpv. 1 CP.
Come accertato dall’Alta Corte, da una valutazione complessiva, che tenga conto non solo dei precedenti penali del reclamante ma anche degli altri elementi che attestano un’evoluzione positiva nella personalità di quest’ultimo e il di lui impegno a voler condurre una vita senza commettere reati rimanendo al fianco della sua famiglia, si può formulare una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva, peraltro per reati patrimoniali.
Colpito da espulsione nonché da estradizione nel Principato di Monaco RE 1 alla sua scarcerazione dovrà immediatamente lasciare il nostro territorio.
Di conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo è accolto; la decisione 24.12.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.
In riforma della stessa a RE 1 è concessa la liberazione condizionale, con effetto dall’8 luglio 2022, a condizione che egli venga messo a disposizione dell’Ufficio federale di giustizia, se del caso in collaborazione con il Servizio rimpatri della Polizia cantonale, secondo le indicazioni e le modalità da loro stabilite.
Se, per qualche motivo di carattere organizzativo o imputabile al reclamante, ciò non potrà aver luogo l’8.07.2022, la libertà condizionale è da considerarsi concessa per una data successiva sempre che sia possibile l’estradizione al Principato di Monaco.
Nulla osta a che il rilascio materiale (dalle Strutture carcerarie cantonali) possa avvenire anche precedentemente, se ciò dovesse risultare necessario per l’estradizione (ovviamente a semplice richiesta della Polizia cantonale o dell’Ufficio federale di giustizia che si occuperanno dell’allontanamento).
In concreto, si giustifica imporre a RE 1 un periodo di prova di 1 anno, che terminerà l’8 luglio 2023, se rilasciato l’8 luglio 2022.
Il fatto che il reclamante dovrà forzatamente lasciare il territorio svizzero non permette la sua sottomissione all’assistenza riabilitativa ex art. 95 CP, essendo impossibile il controllo.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 segg. CP, 379 segg., 393 segg., 439 CPP, la LEPM, la LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Di conseguenza la decisione 24.12.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata e RE 1 è posto al beneficio della liberazione condizionale a far tempo dall’8 luglio 2022, esclusivamente ai fini dell’estradizione al Principato di Monaco e abbandono del territorio svizzero, ai sensi del considerando 11.
§§. L’effettiva liberazione potrà essere effettuata unicamente con la messa a disposizione del condannato (anche prima della data indicata, come meglio precisato al considerando 11.) all’Ufficio federale di giustizia, se del caso in collaborazione con il Servizio rimpatri della Polizia cantonale, competente per procedere all’esecuzione dell’estradizione ed allontanamento dal territorio svizzero.
§§§. Qualora quanto stabilito sopra non dovesse rivelarsi eseguibile, la liberazione condizionale è concessa per una data successiva, sempre che sia possibile l’estradizione al Principato di Monaco.
§. RE 1 è formalmente avvertito che se durante tale periodo dovesse commettere un crimine o un delitto, il giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione con l’espiazione della detenzione residua.
§§. Se il liberato terrà buona condotta superando così con successo il periodo di prova, la liberazione sarà definitiva l’8 luglio 2023 (se rilasciato l’8 luglio 2022).
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera