Incarto n. 60.2022.128
Lugano 21 ottobre 2022/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 29.4./2.5.2022 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto 14.4.2022 del presidente della Pretura penale E. Orsetta Bernasconi Matti con cui ha abbandonato il procedimento di cui al decreto di accusa 5794/2020 del 23.10.2020 a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2 e MLaw __________, __________), per diffamazione (inc. 81.2020.645);
richiamati gli scritti 5/6.5.2022 e 1/2.6.2022 (duplica) del presidente della Pretura penale – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 6/9.5.2022 e 31.5./1.6.2022 (duplica) del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti – che, senza osservazioni, si è parimenti rimesso al giudizio di questa Corte –, 12/13.5.2022 e 7/8.6.2022 (duplica) di PI 2 – che, osservato, ha postulato la reiezione del gravame – e 27/30.5.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 29/30.1.2020 l’avv. PR 1, a nome di RE 1, ha querelato PI 2 per calunnia sub. diffamazione in relazione a quanto quest’ultimo avrebbe affermato in data 5.11.2019 a __________ sulla persona di RE 1.
Nello scritto è stato indicato che RE 1 dichiarava di voler partecipare al procedimento penale quale accusatore privato e chiedeva il perseguimento e la punizione del querelato.
Alla querela, firmata unicamente dall’avv. PR 1, non è stata allegata alcuna procura a favore del patrocinatore.
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2020.1009.
b. Su mandato del procuratore pubblico, ex art. 312 cpv. 1 CPP, la polizia ha interrogato, segnatamente, RE 1 (presente l’avv. PR 1), che – sentito quale persona informata sui fatti – ha addotto che era sua intenzione procedere legalmente per i reati di diffamazione e calunnia in quanto la sua reputazione era stata gravemente minata (verbale 16.7.2020, p. 2).
c. Con decreto 23.10.2020 il magistrato inquirente ha posto PI 2 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di diffamazione [“per avere, a __________, in __________ presso gli uffici della __________, il 5 novembre 2019, comunicando con terze persone, incolpato o reso sospetto RE 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla di lui reputazione, e meglio, per avere comunicato a __________ e a __________, durante una riunione, che RE 1 era stato oggetto di una perquisizione da parte dell’autorità giudiziaria italiana a seguito di una denuncia per truffa e che quest’ultimo aveva anche rischiato di essere sottoposto ad arresto, rendendo in tal modo sospetto RE 1 di condotta disonorevole; (…).”]. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 5'700.00 (dieci aliquote a CHF 570.00/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.00 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA 5794/2020).
d. Con scritto 30.10./2.11.2020 PI 2 ha presentato opposizione al predetto decreto di accusa 23.10.2020.
e. Con decreto 9.11.2020 il pubblico ministero ha confermato il decreto di accusa ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
f. Con decreti 7.3.2022 il presidente della Pretura penale, verificata la validità del decreto di accusa e della relativa opposizione, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie rispettivamente ha citato le parti a comparire il 22.4.2022 per procedere al dibattimento.
g. Con scritto 23/24.3.2022 l’avv. PR 1 ha trasmesso copia della procura rilasciata a suo favore da RE 1, che – secondo lo scritto – era stata richiesta dalla Pretura penale.
La procura, datata 2.12.2019 e firmata da RE 1, riporta: “Il sottoscritto RE 1 (…) conferisce procura a avv. PR 1 (…) perché abbia a rappresentarlo singolarmente o congiuntamente nella pratica penale con facoltà di subdelega (…).”
h. Con decreto 24.3.2022 il presidente della Pretura penale ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per osservazioni, ritenuto che si poneva la questione dell’esistenza di una valida querela, posto che essa era stata sottoscritta dal solo patrocinatore e che sarebbe sembrata basarsi su una procura che non appariva sufficientemente specifica (con riferimento alla giurisprudenza di cui alla decisione TF 6B_139/2021 del 9.6.2021 consid. 3.1.).
Ha indicato che il dibattimento era rinviato a data da stabilire.
i. Il 29/30.3.2022 il magistrato inquirente ha comunicato di non avere particolari osservazioni e di rimettersi al giudizio del giudice.
Con scritto 11/12.4.2022 RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, ha contestato che la procura non fosse sufficiente per fondare i poteri di rappresentanza del legale in relazione alla querela. Né le autorità di polizia né il procuratore pubblico avevano sollevato obiezioni in proposito. Mettere in discussione, in sede di Pretura penale, che egli non volesse presentare querela contro l’imputato era cosa del tutto arbitraria. Appariva come un formalismo eccessivo, che violava il suo diritto di ottenere giustizia, invocare il fatto che nella procura non venisse indicato specificatamente che egli volesse querelare PI 2.
PI 2 non si è pronunciato sulla questione posta.
j. Con decreto 14.4.2022 il presidente della Pretura penale ha abbandonato il procedimento promosso a carico di PI 2.
Il giudice, richiamate disposizioni e giurisprudenza in tema di querela, ha evidenziato che la querela 29.1.2020 era stata sottoscritta dal solo patrocinatore e che sulla procura, relativamente all’oggetto della pratica, era stato indicato unicamente “penale”. Ha ritenuto che dalla procura non si evinceva il mandato espresso di sporgere querela contro terzi. L’accusatore privato era stato sentito a verbale soltanto il 16.7.2020, ossia a più di otto mesi di distanza dai fatti avvenuti il 5.11.2019: non si poteva dunque dire che egli avesse ratificato la querela nel termine di tre mesi. Le osservazioni del patrocinatore di RE 1 nulla mutavano. Il procedimento penale nei confronti di PI 2, nelle descritte circostanze e richiamata l’esposta giurisprudenza, doveva quindi essere abbandonato per difetto di valida querela.
k. Con gravame 29.4./2.5.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 14.4.2022 sia annullato.
Il reclamante adduce che il richiamo alla sentenza TF 6B_139/2021 del 9.6.2021 consid. 3.1. non sarebbe pertinente siccome non applicabile alla fattispecie. Al consid. 3.2. l’Alta Corte riserverebbe, ovviamente, la possibilità per il querelante di dimostrare di avere anche in altro modo conferito tempestivamente l’irrevocabile incarico al mandatario di presentare querela entro il termine di tre mesi. Lo scambio di posta elettronica, prodotto quale doc. E, dimostrerebbe in maniera inequivocabile tale volontà. Con mail del 20.1.2020 il suo legale avrebbe attirato la sua attenzione sulla prossima scadenza del termine di querela, invitandolo a versare l’acconto richiestogli. Con mail di risposta 22.1.2020 il reclamante avrebbe comunicato al legale di avere pagato l’acconto, dimostrando con ciò in maniera incontrovertibile la sua volontà di procedere. Non ci potrebbero dunque essere dubbi sull’intenzione del reclamante di agire contro PI 2.
l. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il reclamo, presentato in data 29.4.2022 contro il decreto 14.4.2022, notificato il 19.4.2022, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP).
1.3.
L’impugnativa è proponibile perché concernente la contestazione del decreto di abbandono emanato dal giudice di merito, davanti al quale la causa era pendente giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP, in applicazione dell’art. 329 cpv. 4 CPP per non validità della querela (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 12; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 20; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 329 CPP n. 18).
1.4.
RE 1, accusatore privato, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 173 CP (decisione TF 6B_447/2020 dell’8.9.2020 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor art. 173 CP n. 5 ss.), è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP contro la pronuncia di abbandono avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha evaso il procedimento a carico di PI 2 ritenendo che non fosse stata presentata una valida querela in difetto di procura.
1.5.
Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
L’impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.1.1.
Gli art. 328 ss. CPP disciplinano la procedura dibattimentale di primo grado. Essi sono applicabili anche alle autorità giudicanti secondo gli art. 352 ss. CPP, per es. in Ticino al pretore penale (art. 41 LOG), che decidono nella procedura del decreto di accusa (BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 1; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 328 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., vor art. 328-351 CPP n. 2).
2.1.2.
Per quanto concerne l’esame dell’accusa giusta l’art. 329 cpv. 1 CPP, qualora le questioni pregiudiziali riguardino carenze rimediabili, il giudice procede giusta l’art. 329 cpv. 2 CPP, sospendendo il procedimento (BSK StPO – J. STEPHENSON / R. ZALUNARDO-WALSER, op. cit., art. 329 CPP n. 10a s.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 16 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 329 CPP n. 7 ss).
Qualora invece le questioni pregiudiziali interessino carenze irrimediabili, come la mancanza di una valida querela (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 27), il giudice abbandona il procedimento ex art. 329 cpv. 4 CPP (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1185; BSK StPO – J. STEPHENSON / R. ZALUNARDO-WALSER, op. cit., art. 329 CPP n. 13; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 329 CPP n. 15 CPP).
Giusta l’art. 329 cpv. 4 CPP, infatti, se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza per mancanza dei presupposti processuali o per impedimenti a procedere, il giudice (art. 19 CPP) abbandona, con decisione in applicazione degli art. 80 s. CPP (BSK StPO – N. STOHNER, op. cit., art. 80 CPP n. 12; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 320 CPP n. 1), il procedimento penale dopo avere accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti.
Il diritto di essere sentito dell’art. 329 cpv. 4 CPP in merito all’imminente abbandono del procedimento penale è necessario segnatamente per permettere all’imputato di esprimersi sull’eventuale accollamento delle spese procedurali (art. 426 cpv. 2 CPP) e/o di documentare e quantificare l’eventuale pretesa di indennizzo in applicazione degli art. 429 ss. CPP (BSK StPO – J. STEPHENSON / R. ZALUNARDO-WALSER, op. cit., art. 329 CPP n. 14; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 27).
2.2.
2.2.1.
Per i reati perseguibili soltanto a querela di parte o previa autorizzazione, la procedura preliminare è avviata solo se è sporta querela o se è concessa l’autorizzazione (art. 303 cpv. 1 CPP).
In
applicazione dell’art. 304 cpv. 1 CPP la querela deve essere presentata alla
polizia, al pubblico ministero o, ancora, all’autorità penale delle
contravvenzioni per scritto o oralmente a verbale (BSK Strafrecht I – C. RIEDO,
4. ed., art. 30 CP n. 121/122; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH /
BOSSHARD, op. cit., art. 304 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 304 CPP
n. 5).
2.2.2.
Giusta l’art. 30 cpv. 1 CP, se un reato è punibile soltanto a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 30 CP n. 6 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 30 CP n. 1 ss.; A. DONATSCH / G. GODENZI / B. TAG, Strafrecht I, 10. ed., p. 445 s.). Ha dunque facoltà di presentare querela colui che è stato leso dal reato, ossia il titolare del bene giuridico preteso leso (decisione TF 6B_1253/2019 del 18.2.2020 consid. 5.1.; DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.). Il significato di leso secondo l’art. 30 CP è identico al significato di danneggiato ex art. 115 cpv. 1 CPP (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.).
La querela è una dichiarazione di volontà incondizionata con cui la parte lesa domanda alla competente autorità il promovimento dell’azione penale (decisione TF 6B_1214/2020 del 25.3.2021 consid. 1.3.; DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.; BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., vor art. 30 CP n. 17; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., vor art. 30 CP n. 7; A. DONATSCH / G. GODENZI / B. TAG, op. cit., p. 442 s.; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 304 CPP n. 5): il querelante – che non è tenuto a qualificare giuridicamente i fatti, compito dell’autorità – deve descrivere i fatti e manifestare la volontà di perseguire l’autore (decisione TF 6B_1237/2018 del 15.5.2019 consid. 1.2.; BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 30 CP n. 47 ss./54; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., vor art. 30 CP n. 8).
2.2.3.
Ex art. 31 CP il diritto di querela si estigue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto in modo sufficientemente circostanziato il reato ed identificato in modo sufficientemente certo il suo autore (decisioni TF 6B_1275/2019 del 12.2.2020 consid. 2.2.; 6B_5/2019 del 4.4.2019 consid. 2.1.1.).
2.2.4.
Si tratta di un presupposto processuale, da esaminare d’ufficio (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., vor art. 30 CP n. 21; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 13). La prova dell’esistenza di una valida querela incombe allo Stato (decisione TF 6B_719/2018 del 25.9.2019 consid. 1.4.; DTF 145 IV 190 consid. 1.5.1.). Se non è stata presentata una querela o se è stata introdotta tardivamente [per cui il diritto è perento (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 2; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 1)] deve essere emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., vor art. 30 CP n. 11).
2.3.
2.3.1.
Si è detto che con esposto 29/30.1.2020 l’avv. PR 1, a nome di RE 1, ha querelato PI 2 per calunnia sub. diffamazione in relazione a quanto quest’ultimo avrebbe affermato il 5.11.2019 a __________ sulla persona di RE 1. Alla querela, firmata solo dall’avv. PR 1, non è stata allegata alcuna procura a favore del patrocinatore.
Al termine dell’istruzione, con decreto 23.10.2020 (DA 5794/2020) il magistrato inquirente ha posto PI 2 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di diffamazione. L’imputato, il 30.10./2.11.2020, ha presentato opposizione. Il 9.11.2020 il pubblico ministero ha confermato il decreto di accusa ed ha trasmesso gli atti al giudice per il dibattimento.
Con decreti 7.3.2022 il presidente della Pretura penale, verificata la validità del decreto di accusa e della relativa opposizione, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie rispettivamente ha citato le parti a comparire il 22.4.2022 per procedere al dibattimento.
Con scritto 23/24.3.2022 l’avv. PR 1 ha trasmesso copia della procura rilasciata a suo favore da RE 1 che – secondo lo scritto – era stata richiesta dalla Pretura penale.
Con decreto 14.4.2022, preso atto delle osservazioni di RE 1, il presidente della Pretura penale ha abbandonato il procedimento a carico di PI 2 in difetto di una valida querela, ritenuto che dalla procura di RE 1 a favore dell’avv. PR 1 non si evinceva il mandato espresso di sporgere querela contro terzi, come esatto dalla giurisprudenza.
2.3.2.
Ora, secondo la giurisprudenza (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.; decisione TF 6B_139/2021 del 9.6.2021 consid. 3.1.), il diritto di presentare querela è di natura strettamente personale. Una procura generale basta qualora si tratti di una violazione dei diritti materiali (come segnatamente in caso di violazione di domicilio). Sono invece necessarie una procura speciale resa esplicitamente oppure tacitamente in vista del caso concreto oppure, ancora, la ratifica della querela da parte del leso nel termine di tre mesi giusta l’art. 31 CP qualora si tratti di violazione che compromette beni immateriali strettamente personali come per esempio la vita e l’integrità corporale, l’onore, la libertà personale (decisione TF 6B_139/2021 del 9.6.2021 consid. 3.1.; BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 30 CP n. 87; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 30 CP n. 5).
Se la persona lesa vuole agire tramite un rappresentante, la manifestazione della sua volontà di presentare querela deve evincersi dai poteri conferiti al rappresentante e deve di conseguenza essere anteriore o almeno contemporanea al conferimento di questi poteri (decisione TF 6B_139/2021 del 9.6.2021 consid. 3.1.).
2.3.3.
2.3.3.1.
Nel caso concreto la querela 29/30.1.2020 è stata presentata dall’avv. PR 1 a nome e per conto di RE 1.
Essa concerneva i reati di calunnia sub. diffamazione.
Secondo la citata giurisprudenza, dunque, ritenuto che dette disposizioni proteggono l’onore (decisione TF 6B_447/2020 dell’8.9.2020 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 5 ss.), ovvero un bene immateriale strettamente personale (decisione TF 6B_139/2021 del 9.6.2021 consid. 3.2.), RE 1 avrebbe potuto delegare all’avv. PR 1 il diritto di querela unicamente accordandogli una procura speciale al fine di presentare la querela nel caso concreto.
La procura, datata 2.12.2019 e firmata dal reclamante, riporta: “Il sottoscritto RE 1 (…) conferisce procura a avv. PR 1 (…) perché abbia a rappresentarlo singolarmente o congiuntamente nella pratica penale con facoltà di subdelega.”
L’oggetto è stato pertanto menzionato solo quale “penale”.
E’ evidente che una tale indicazione sia imprecisa, ossia generica, nel senso che la procura non è riferita ad un identificato oggetto.
2.3.3.2.
Secondo la decisione TF 6B_139/2021 del 9.6.2021, tuttavia, la procura al rappresentante può essere esplicita o tacita (consid. 3.1.). In questa sentenza l’Alta Corte ha del resto concluso che non ci fosse una valida rappresentanza perché “(…) aucune manifestation de volonté claire de porter plainte ne ressortant des procurations ou de tout autre document.” (consid. 3.2.).
Ora, RE 1 ha allegato al reclamo (doc. E) lo scambio delle email avuto con l’avv. PR 1 nei giorni precedenti alla presentazione della querela. Il legale, il 20.1.2020, ha scritto al reclamante: “Egregio signor RE 1, approssimandosi la scadenza del termine per il deposito della querela, constatiamo che la nostra richiesta di acconto del 2 dicembre 2019 non è ancora stata da lei evasa. Sicuri che si sia trattato di una svista da parte sua, la invitiamo a darvi seguito al più presto. (…)”. RE 1 – il medesimo giorno – ha risposto: “Si mi scusi, mercoledì vi pago e vi inoltro la contabile. (…).” Il 22.1.2020 il reclamante ha poi comunicato all’avv. PR 1 che: “Ho appena eseguito il bonifico, nel primo pomeriggio vi mando la contabile. (…).”
In queste circostanze, è indubbio che il reclamante, con i suoi atti, abbia dichiarato la sua volontà incondizionata di querelare, ovvero di voler far inoltrare dal suo legale la querela. Ritenuto che nei giorni seguenti a questo scambio di email l’avv. PR 1 ha effettivamente presentato la querela a nome e per conto di RE 1 a carico di PI 2, si deve necessariamente ritenere che lo scambio di email si riferisse proprio a questo procedimento e che quindi la volontà incondizionata del reclamante concernesse il perseguimento di PI 2. Dagli atti (doc. A, allegato alla querela) risulta del resto che RE 1 è venuto a sapere delle incriminate affermazioni di PI 2 in data 6.11.2019, di modo che il termine di tre mesi di cui all’art. 31 CP veniva a scadere il 6.2.2020, ciò che spiega le parole del legale nell’email 20.1.2020 [“(…) approssimandosi la scadenza del termine per il deposito della querela, (…)”]. Nel caso concreto, a differenza del caso oggetto del giudizio TF 6B_139/2021 del 9.6.2021, non era peraltro nella facoltà del legale di decidere se inoltrare oppure no la querela penale.
2.3.4.
Si ricorda inoltre che il diritto di essere sentito ai sensi degli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale – comprende, oltre segnatamente al diritto di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di poter consultare gli atti e di ottenere una decisione motivata, anche il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, come del resto esplicitamente previsto, in particolare, dall’art. 329 cpv. 4 CPP (e dalla relativa giurisprudenza).
La violazione del diritto di essere sentito comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento, incompatibile con l’interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).
Ora, il fatto che con decreto 24.3.2022 il giudice abbia fissato alle parti un termine per pronunciarsi sulla presenza di una valida querela non implicava invero necessariamente che prospettasse l’abbandono del procedimento (cfr. decisione CRP 60.2021.156 del 23.8.2021 consid. 4.3.2.). In detto decreto non veniva del resto citato l’art. 329 cpv. 4 CPP, per cui non si poteva dedurre nulla sull’esito del procedimento. Fino all’emanazione del citato decreto nessuno aveva peraltro messo in dubbio che la querela fosse stata presentata in maniera valida: né il procuratore pubblico (che ha aperto l’istruzione conferendo mandato alla polizia di interrogare, segnatamente, le parti), né la polizia (che ha proceduto agli interrogatori), né – del resto – il giudice stesso (che il 7.3.2022, assegnando alle parti un termine per presentare e motivare eventuali istanze probatorie, aveva premesso che era stata verificata la validità del decreto di accusa e della relativa opposizione).
Il fatto che RE 1 abbia presentato solo in questa sede le email doc. E non può pertanto essergli rimproverato (cfr. anche BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
2.4.
Si deve quindi concludere per la validità della querela inoltrata il 29/30.1.2020 dall’avv. PR 1 a nome e per conto di RE 1 a carico di PI 2 ex art. 173/174 CP.
2.5.
Il decreto di abbandono 14.4.2022 del presidente della Pretura penale è annullato. Gli atti sono rinviati per i suoi incombenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Il decreto di abbandono 14.4.2022 del giudice E. Orsetta Bernasconi Matti, presidente della Pretura penale, nel contesto del procedimento inc. 81.2020.645 a carico di PI 2, è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. 81.2020.645 sono ritornati al presidente della Pretura penale per procedere nei suoi incombenti.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, I__________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di indennità.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera