Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.04.2022 60.2021.366

PI 1

Incarto n. 60.2021.366

Lugano 11 aprile 2022/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan Maria Tattarletti esclusosi)

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 2/3.12.2021 presentato da

RE 1 , patr. da: ,

contro

la decisione 29.11.2021 emanata dal procuratore pubblico Daniele Galliano mediante la quale ha respinto la sua istanza di (parziale) dissequestro 9/10.11.2021 nell'ambito del procedimento penale nei suoi confronti per titolo di truffa (inc. MP __________);

visto lo scritto 6/7.12.2021 del procuratore pubblico con cui ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte e le osservazioni 10/13.12.2021 dell’PI 1, tendenti alla reiezione del gravame;

preso atto che RE 1, interpellato, non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con esposto 11.5.2021 l’PI 1 ha denunciato RE 1 in relazione a prestazioni asseritamente percepite indebitamente, per un importo di CHF 234'126.-- (AI 1, inc. MP __________).

b. Con scritti 17.5.2021 il magistrato inquirente ha chiesto alla __________ copia dell’incarto fiscale riguardante l’imputato a partire dal 2017, rispettivamente ha chiesto alla __________ l’estratto individuale con i redditi da lui conseguiti (AI 2-3).

c. In data 21.5.2021 è stato acquisito agli atti dell’inc. MP __________ l’incarto fiscale di RE 1, dal quale risulta (tra l’altro) che lo stesso ha percepito - per l’anno 2020 - una rendita di vecchiaia AVS pari a CHF 20'124.-- (in AI 6).

d. In data 6.7.2021 il procuratore pubblico ha ordinato la perquisizione ed il sequestro della relazione intestata a RE 1 presso __________ (AI 14).

e. Con scritto 9/10.11.2021 l’avv. __________, in nome e per conto di RE 1, ha inoltrato al magistrato inquirente un memoriale difensivo (AI 35).

L’imputato, oltre ad esprimersi su aspetti di merito, ha (tra l’altro) chiesto il dissequestro parziale del suo conto, sul quale al 5.7.2021 vi erano CHF 392'212.02, con riferimento ai versamenti dell’AVS in suo favore, non essendoci alcuna ragione per mantenere la misura coercitiva.

f. In data 10.11.2021 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione (AI 38).

g. Il procuratore pubblico ha poi acquisito agli atti dell’incarto penale la presa di posizione 19.11.2021 dell’PI 1 sul memoriale difensivo di RE 1 (AI 40).

h. Con atto 29.11.2021 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle Assise Correzionali nei confronti di RE 1 siccome accusato di truffa aggravata (ACC __________).

i. Con decisione 29.11.2021 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di dissequestro parziale del conto di RE 1 (AI 41).

Ha ritenuto che - in concreto - RE 1 sarebbe “gravemente sospettato di aver commesso una truffa per mestiere ai danni dell'PI 1, per un importo di CHF 234'126.00. In data odierna è stata promossa l'accusa dinanzi al Tribunale di primo grado. Per cui, a prescindere dall'esame se gli averi presenti oggi sul conto siano o meno provento di reato, il mantenimento del sequestro si giustifica al fine di assicurare un risarcimento equivalente. Tra l'altro, dall'esame della relazione bancaria presso __________ emergono trasferimenti di conto e prelievi in __________, proprio dove abita RE 1. Certo, il saldo attivo presente sulla relazione era di ben CHF 392'212.02 al 05.07.2021, che è superiore rispetto al reato ipotizzato (CHF 234'126.00). Tuttavia, (per l'importo eccedente) il mantenimento del sequestro si giustifica per assicurare il pagamento di tassa di giustizia e spese, la nota d'onorario del difensore d'ufficio e, da ultimo, per assicurare l'eventuale pronuncia di pene pecuniarie, multe o indennità (art. 263 cpv. 1 lett. b CPP)” [p. 3].

j. Con gravame 2/3.12.2021 RE 1 ha impugnato la decisione di mancato dissequestro del suo conto, chiedendone l’annullamento.

Il reclamante, dopo aver ripreso i fatti, ha ritenuto che la decisione impugnata non avrebbe esaminato la proporzionalità della misura, ciò che configurerebbe una violazione del diritto di essere sentiti.

Al 5.7.2021 sul conto in questione vi sarebbero stati CHF 392’212.02, di cui CHF 234'126.-- relativi alle prestazioni asseritamente provento di reato. Il conto presentava quindi un attivo di CHF 159'086.02; di modo che “il mantenimento del sequestro per tale importo alfine di coprire eventuali pene pecuniarie, multe, tasse di giustizia, spese o indennità è manifestamente sproporzionato” (p. 4).

Inoltre, l’imputato sarebbe incensurato ed eventuali pene pecuniarie sarebbero sospese condizionalmente, “ragione che concorre a rendere insostenibile il sequestro per l'importo in questione. D'altronde lo stesso On. PP Galliano, nell'atto d'accusa (…) indica in merito alle spese di istruzione ‘Nessuna eccedente l'ordinario’” (p. 4).

Il citato conto sarebbe del resto “approvvigionato dalla stessa AVS dell'imputato (sostanzialmente la sua unica fonte di reddito), il mantenimento del sequestro sull'intero valore del conto porrebbe il sig. RE 1 in condizione economica decisamente problematica e finanche tale da intaccarne il minimo vitale. Anche per questa ragione, che la decisione non ha considerato o esaminato, il sequestro appare manifestamente sproporzionato” (p. 5).

Ha quindi chiesto il dissequestro parziale del conto, “per l'eccedenza della somma di CHF 234'126 oltre - semmai - a eventuali importi proporzionati e maggiormente coerenti, anche volendo considerare le possibili spese del procedimento” (p. 5).

k. Con scritto 10/13.12.2021 l’PI 1 ha auspicato che sul citato conto “rimanga bloccato un importo sufficiente sia per rimborsare integralmente il danno patito pari a CHF 234'126.-- sia per assicurare il rimborso delle tasse di giustizia, della nota d'onorario del difensore d'ufficio ed eventualmente il pagamento di pene pecuniarie, multe o indennità” (p. 1).

l. Per quanto noto a questa Corte, il Tribunale di merito non ha ancora aggiornato il dibattimento.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; decisioni TF 6B_383/2019 dell'8.11.2019 consid. 6.5.3.; 6B_226/2019 del 29.3.2019 consid. 2.1.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 2/3.12.2021 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 29.11.2021 (inc. MP __________), è tempestivo (art. 90 cpv. 2 CPP).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3.

Sulla competenza di questa Corte a decidere un reclamo, contro una decisione del procuratore pubblico, se quest’ultimo, ha emanato l’atto di accusa depositandolo davanti al giudice, con trasferimento della litispendenza della causa (art. 328 CPP), si osserva quanto segue.

1.3.1.

Il Tribunale federale, nel giudizio 1B_187/2015 del 6.10.2015 (consid. 2.1. ss.), si è confrontato con la questione a sapere se, con l’emanazione dell’atto di accusa, il reclamo – pendente – in materia di disgiunzione del procedimento divenisse privo di oggetto. Ha ritenuto, con riferimento al giudizio TPF 2012 17 (decisione BB.2011.74 del 21.12.2011), che esso, anche per ragioni di economia processuale, fosse da evadere da parte della giurisdizione di reclamo. Ha quindi riconosciuto – oltre alla facoltà del pubblico ministero di emanare un atto di accusa quando è ancora sub iudice un gravame contro suoi atti e/o sue omissioni – un interesse giuridicamente protetto all’evasione del reclamo.

Ora, pur avendo in questo giudizio l’Alta Corte esplicitamente lasciato aperta la questione a sapere se – in materia di sequestro, di rifiuto di un difensore d’ufficio o di esame degli atti – un reclamo, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, fosse da considerare privo di oggetto (decisione TF 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.6.), si può ritenere che la predetta giurisprudenza possa essere applicata per analogia anche al caso in cui il reclamo venga presentato dopo l’emanazione dell’atto di accusa contro una decisione del magistrato inquirente in tema di sequestro. A favore di questa soluzione vi è il principio dell’economia processuale. Sarebbe in effetti contrario a detto postulato trasmettere l’eventuale reclamo al giudice giusta l’art. 328 CPP, considerato che la sua decisione, segnatamente in materia di sequestro, sarebbe impugnabile nuovamente davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. b CPP) [decisione 1B_187/2015 del 6.10.2015 consid. 2.5.; DTF 140 IV 202 consid. 2.1.]. Il procedimento si allungherebbe inutilmente, a detrimento delle parti, con possibile violazione anche del principio di celerità (art. 5 CPP), che impone alle autorità penali di avviare senza indugio i procedimenti e di portarli a termine senza ritardi ingiustificati.

1.3.2.

Questa Corte, con decisione __________ dell'8.7.2016 in tema di non riconoscimento della qualità di accusatore privato da parte del pubblico ministero, aveva peraltro implicitamente ammesso la sua competenza a pronunciarsi sul gravame introdotto dopo l'emanazione dell’atto di accusa. Il Tribunale federale, nel giudizio 1B_299/2016 del 29.8.2016 su detta decisione, ha parimenti approvato, sempre implicitamente, la competenza di questa Corte.

Nel giudizio __________ del 20.1.2017 la CRP ha, poi, esplicitamente ammesso la propria competenza a pronunciarsi sul reclamo in materia di sequestro, inoltrato dopo l'emanazione dell'atto d'accusa da parte del procuratore pubblico.

1.3.3.

Si può dunque senz'altro riconoscere la competenza della Corte dei reclami penali a pronunciarsi sul presente gravame contro la decisione 29.11.2021 del procuratore pubblico. L'impugnativa è, di conseguenza, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO II – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].

1.4.

RE 1, titolare del conto sequestrato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio che ha negato il dissequestro (parziale) degli averi provenienti dall’AVS presenti sul conto ad esso intestato presso __________.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.).

2.2.

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

2.2.1.

Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].

2.2.2.

Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).

2.3.

Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

2.4.

Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisione TF 6B_1269/2016 del 21.8.2017 consid. 5.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).

In applicazione dell’art. 71 cpv. 2 CP il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.

La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69).

  1. 3.1.

Si è esposto in fatto che con decisione 29.11.2021 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 9/10.11.2021 di RE 1 di parziale dissequestro del suo conto, limitatamente agli importi relativi ai versamenti delle prestazioni di vecchiaia. A motivazione del diniego il magistrato ha indicato che, a prescindere dall’esame se gli averi sul citato conto siano provento di reato o meno, il mantenimento del sequestro si giustificherebbe per assicurare un risarcimento equivalente. Pur riconoscendo che il saldo sul conto è superiore a quanto percepito asseritamente indebitamente, il mantenimento del sequestro dell’eccedenza si giustificherebbe per assicurare il pagamento di tassa di giustizia/spese/nota d’onorario del difensore d’ufficio e per assicurare l’eventuale pronuncia di pene pecuniarie/multe/indennità (AI 41).

3.2.

Nel gravame in esame RE 1 ha (tra l’altro) sollevato una violazione del diritto di essere sentito, in quanto il procuratore pubblico non avrebbe valutato la proporzionalità della misura, con riferimento al mantenimento del sequestro dell’eccedenza presente sul conto rispetto al danno fatto valere, né avrebbe esaminato la questione del suo minimo vitale visto che il conto sarebbe approvvigionato dalle sue rendite AVS.

3.3.

3.3.1.

Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame – comprende, oltre segnatamente al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio e di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.

L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 1B_162/2021 del 13.10.2021 consid. 3.1.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare.

Non compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

3.3.2.

Secondo il principio di proporzionalità i beni sequestrati non devono andare oltre lo scopo e le necessità della misura: deve esserci un corretto rapporto, in altre parole, tra il presunto provento di reato e quanto è posto sotto sequestro (cfr. sul tema per esempio decisione TF 1B_356/2021 del 21.9.2021 consid. 3.1.).

3.4.

Si è detto che per giustificare il mantenimento del sequestro dell’eccedenza sul conto, il procuratore pubblico ha ritenuto che ciò servirebbe per assicurare il pagamento di tassa di giustizia/spese/nota d’onorario del difensore d’ufficio e per assicurare l’eventuale pronuncia di pene pecuniarie/multe/indennità (AI 41).

3.4.1.

Ora, giusta l’art. 268 cpv. 1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire: le spese procedurali e le indennità (lit. a.); le pene pecuniarie e le multe (lit. b.).

Il cpv. 2 della medesima disposizione indica che, nell’operare il sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia. Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli art. 92–94 della LEF (cpv. 3).

3.4.2.

Ora, dalla decisione impugnata non risulta se siano stati esperiti degli atti (ed eventualmente quali) dal procuratore pubblico per accertare se RE 1 abbia altre fonti di reddito o altra sostanza che gli permettano di sopperire al proprio fabbisogno ed a quello della figlia (sulla quale ha l’autorità parentale).

In sede di gravame, RE 1 ha indicato che il conto colpito dalla misura coercitiva sarebbe approvvigionato dalle rendite versate in suo favore dall’AVS, e che ciò sarebbe la sua unica fonte di reddito, specificando che il mantenimento del sequestro potrebbe intaccare il suo minimo vitale.

Del resto, nel memoriale difensivo 9/10.11.2021, il reclamante ha proprio chiesto il dissequestro degli averi limitatamente a quanto afferente alla rendita AVS di sua spettanza.

Non si comprende quindi per quale motivo il magistrato inquirente non abbia valutato, prima di decidere il mantenimento della misura, se il minimo vitale di RE 1 fosse garantito.

Tale esame si rende infatti necessario perché questa misura mira alla salvaguardia di interessi pubblici, e meglio a garantire il recupero dell’eventuale debito di diritto pubblico dell’accusato. La misura può, inoltre, riguardare tutti i beni dell'accusato, anche quelli non connessi al reato. È quindi giustificato, dal punto di vista del principio di proporzionalità (cfr. art. 197 cpv. 1 lit. c e d CPP), rispettare il minimo vitale della persona colpita dalla misura (decisione TF 6B_548/2018 del 18.7.2018 consid. 2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.1.).

3.5.

A fronte di tutto quanto sopra, la motivazione alla base della decisione di mantenimento del sequestro non appare sufficiente.

Vista la violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione 29.11.2021 dev’essere annullata.

Gli atti vengono rinviati alla Corte di merito, davanti alla quale è pendente il procedimento inc. MP __________ / AA __________, che, dovrà pronunciarsi sull’istanza di dissequestro in tempi brevi, dopo aver chiarito la situazione patrimoniale del reclamante e della di lui figlia ed il loro fabbisogno.

  1. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

  1. Il reclamo è parzialmente accolto.

§ La decisione 29.11.2021 emanata dal procuratore pubblico Daniele Galliano (inc. MP __________) è annullata.

§§ La Corte delle assise correzionali, davanti alla quale è pendente il procedimento inc. MP __________ / AA __________, si pronuncerà ai sensi del consid. 3.5..

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La cancelliera

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2021.366
Entscheidungsdatum
11.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026