Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.07.2022 60.2021.365

Incarto n. 60.2021.365

Lugano 4 luglio 2022/mr

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliere:

Carlo Besomi, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 2/3.12.2021 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

il decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________) emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni nell'ambito del procedimento penale dipendente dalla sua querela 12/13.1.2021PI 1, __________, per titolo di calunnia sub. diffamazione (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 17/20.12.2021 dell’avv. PI 1, concludenti per la reiezione del gravame, nonché la replica 23/24.12.2021 mediante la quale il reclamante si riconferma nelle proprie allegazioni, ed inoltre gli scritti 10.12.2021 e 28.12.2021 coi quali il procuratore pubblico comunica di non avere osservazioni da formulare e di postulare la conferma del decreto impugnato;

preso atto che l’avv. PI 1, interpellato, non ha prodotto osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. __________ ed __________, rispettivamente patrocinati dagli avvocati PI 1 e __________ ‒RE 1 ‒ sono opposti in una controversia civile volta all’annullamento del rogito no. __________ del 24.10.2018, confezionato dall’RE 1 in veste di notaio, con oggetto la costituzione di un diritto di compera su fondi agricoli siti ad __________, pattuito fra il concedente __________ ed il beneficiario __________. Nell'ambito di un'istanza per tentativo di conciliazione di detta controversia, inoltrata il 13.10.2020 alla Pretura del distretto di __________ (all. ad AI 1, inc. MP __________), l’avv. PI 1 ha affermato, tra l'altro, che RE 1 in occasione della rogazione:

avrebbe “calpestato ripetutamente i suoi obblighi notarili imposti dalla LN” (all. ad AI 1 p. 9);

avrebbe “indotto scientemente in errore essenziale il signor __________, non informandolo che il rogito, che egli si apprestava a firmare non contemplava tutte le clausole espressamente pattuite con __________, clausole che il notaio ben conosceva” (all. ad AI 1 p. 10);

avrebbe “fatto strame dei doveri imposti dalla LN” (all. ad AI 1 p. 10);

avrebbe “violato l'art. cpv. 1 lett. b. LDFR, e di riflesso il successivo art. 66” (all. ad AI 1 p. 10);

avrebbe “violato l'art. 18 CO, nella misura in cui ha stipulato consapevolmente un atto simulato, nel quale la volontà dell'istante non è stata rispettata, a suo esclusivo discapito” (all. ad AI 1 p. 9);

non avrebbe “informato le parti sulla natura, sul contenuto, sulla portata giuridica dell'atto, né ha fornito le indispensabili spiegazioni, di natura fiscale, obbligazionaria, di diritto fondiario ecc.” (all. ad AI 1 p. 10);

non avrebbe rispettato “l'obbligo di imparzialità” (all. ad AI 1 p. 10);

non avrebbe “usato la massima diligenza nell'espletamento delle sue funzioni” (all. ad AI 1 p. 10) e

avrebbe, con il suo agire, configurato “i reati di "falsità in atti da pubblici ufficiali" di cui nella fattispecie son adempiuti tutti gli elementi costitutivi (art. 317 CPS) ed eventualmente di truffa (art. 146 CPS)” (all. ad AI 1 p. 10).

Con esposto 12/13.1.2021 (AI 1) RE 1 ha querelato l’PI 1 per titolo di calunnia sub. diffamazione in relazione al predetto scritto 13.10.2020.

b. Per quanto qui d'interesse, con esposto 17.5.2021 PI 1 ha denunciato RE 1 per titolo di denuncia mendace in relazione al predetto esposto 12/13.1.2021 (cfr. doc. CRP 4a; inc. MP __________).

c. Il 16.6.2021 ha avuto luogo presso il Ministero pubblico un'udienza di conciliazione (AI 12) tra i due avvocati. Nel corso della stessa, PI 1 ha indicato di aver sporto, il 17.5.2021, la summenzionata denuncia penale (AI 12 p. 1). Al termine dell'udienza RE 1 ha mantenuto la propria querela nei confronti PI 1 (AI 12 p. 2).

d. Su mandato conferito il 29.6.2021 dal procuratore pubblico Valentina Tuoni (AI 13), la polizia ha interrogato il 6.9.2021 l'accusatore privato, che ha confermato il contenuto della querela (all. ad AI 14), e il 7.9.2021 l'imputato (all. ad AI 14). Quest'ultimo ha riconosciuto di essere l'autore delle affermazioni riportate nell'esposto 12/13.1.2021 (all. ad AI 14 p. 3), precisando di averle scritte in quanto corrispondenti al vero, ribadendo che l'agire del querelante nell'ambito della compravendita immobiliare ‒ poi sospesa ‒ era stato lacunoso, asserendo che l'atto pubblico era stato dichiarato nullo e ricordando di aver sporto la denuncia 17.5.2021 (all. ad AI 14 p. 3 s.; cfr. supra consid. b.).

e. Assunto agli atti il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 8/ 9.9.2021 (AI 14), il 21.10.2021 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, prospettando nei confronti dell’PI 1 l'emanazione di un decreto d'abbandono in capo all'ipotizzata calunnia sub. diffamazione ed assegnando alle parti un termine scadente il 10.11.2021 per presentare eventuali istanze probatorie (AI 15).

f. Con scritto 10/11.11.2021 (AI 17) RE 1, tramite il patrocinatore, ha chiesto al magistrato inquirente di riconsiderare il prospettato esito del procedimento penale, ricordando che secondo “la costante giurisprudenza del TF quo all'illiceità ai sensi dell'art. 173 e ss. CP dell'attribuzione di condotte penalmente rilevanti (…) mi pare ad esempio essere pare platealmente lesivo dell'onore quanto scritto a pagina 9 (e ivi al punto D) del testo 13 ottobre 2020 del querelato”.

g. Con decisione 29.11.2021 (ABB __________) il procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento a carico dell’PI 1 in capo all'ipotesi di calunnia sub. diffamazione.

Facendo riferimento alla giurisprudenza relativa alle dichiarazioni rese dalle parti nell'ambito di una procedura giudiziaria, il magistrato inquirente ha ritenuto che le affermazioni dell’PI 1 “non sembrano atte a far sì che il querelante possa venire considerato una persona spregevole. Lo scritto (…) oggetto di querela infatti, sebbene lasci intendere un modo di lavorare del qui querelante certamente non apprezzato dall'imputato, non fa apparire l'accusatore privato come un uomo personalmente disonorevole e da disprezzare, mostra bensì la disistima verso il modo in cui egli ha svolto la propria attività professionale. Ciò che quindi ancora non basta a che si possano ritenere adempiuti gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati. (…) lo scritto dell'avv. PI 1 è stato formulato in ambito di una procedura giudiziaria al fine di perorare la propria causa, e non per ledere falsamente gratuitamente ed intenzionalmente l'onore dell'avv. RE 1, inserendosi così nell'esercizio del diritto di ognuno di sottoporre alle autorità competenti determinate circostanze. Anche per questo motivo non possono ritenersi adempiuti i criteri costitutivi dei reati ipotizzati” (ABB __________ p. 3).

h. Con reclamo 2/3.12.2021 (doc. CRP 1) RE 1 postula l'annullamento del decreto d'abbandono impugnato ed il rinvio degli atti al procuratore pubblico affinché proceda agli incombenti necessari (doc. CRP 1 p. 6).

Menziona una recente giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale sarebbe data una lesione dell'onore, nel contesto professionale e politico, nel caso in cui si evochi un reato o un comportamento chiaramente riprovevole rispetto alle concezioni morali generalmente ammesse: alla luce di detta giurisprudenza, la decisione impugnata risulterebbe “a poco dire, sorprendente”, avendo PI 1 tacciato RE 1, nemmeno con dubitativa prudenza bensì con assertiva certezza, di condotte penalmente rilevanti in almeno due passaggi del testo in questione (doc. CRP 1 p. 4). In tale contesto, sarebbe “degno di menzione il fatto che, pur esprimendo le sue gravi accuse con il registro comunicativo della certezza, il querelato non abbia mai (perlomeno a conoscenza del qui reclamante) presentato denuncia penale contro l'avv. RE 1, né che sia stato (sempre per quanto egli ne sa) altrimenti avviato un procedimento penale contro di lui” (doc. CRP 1 p. 4).

Contrariamente a quanto addotto dal magistrato inquirente, le affermazioni di cui allo scritto 13.10.2020 sarebbero inutilmente offensive, l'imputato non essendosi limitato a semplici ipotesi ed avendo adottato un inaccettabile registro espressivo (doc. CRP 1 p. 5). D'altronde, “dovendosi notoriamente sempre leggere le affermazioni lesive dell'onore nel loro contesto e tenendo conto dell'impressione globale che il testo suscita in un soggetto terzo”, le affermazioni dell’PI 1 aggraverebbero “l'effetto di riprovazione e condanna indotto, illecitamente, in danno dal qui reclamante. Il che, ovviamente, aggrava la colpa del querelato e il danno arrecato al querelante” (doc. CRP 1 p. 6).

i. Nelle proprie osservazioni 17/20.12.2021 (doc. CRP 4) PI 1 ribadisce integralmente le proprie critiche rivolte al notaio reclamante: quest'ultimo avrebbe “rogato un atto simulato, e quindi nullo, commettendo oltre che una violazione dei suoi doveri di notaio, pure un'infrazione al CP, perseverando nel suo inaccettabile atteggiamento, perlomeno sino all'inizio di aprile di quest'anno. Che poi il suo agire configuri un crimine (…) non ha rilevanza alcuna nel presente contesto. Le accuse proferite dal denunciato nei confronti del reclamante (…) saranno anche gravi, ma sono del tutto veritiere e documentate” (doc. CRP 4 p. 3).

Ribadisce di essersi “limitato ad elencare una serie di atti, commessi dal notaio RE 1, del tutto riprovevoli, e comunque documentati” (doc. CRP 4 p. 4).

Degli ulteriori argomenti addotti dall’PI 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione nei considerandi successivi.

j. In replica (doc. CRP 6) l'insorgente si riconferma nelle proprie allegazioni.

k. Dalla verifica esperita da questa Corte risulta che con decisione 1°.3.2022 (NLP __________) il procuratore pubblico Veronica Lipari ha decretato il non luogo a procedere nei confronti dell’RE 1 in relazione all'ipotesi di denuncia mendace sostenuta dall’PI 1 (cfr. supra consid. b.), rilevando che “RE 1, come emerge dagli atti prodotti con la denuncia, in ogni sede ha sempre respinto con forza gli addebiti mossigli dal denunciante. Lo ha pure segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati, procedimento che ha poi effettivamente portato all’inflizione di una sanzione amministrativa nei confronti di PI 1. Non vi sono quindi elementi per sostenere che RE 1 fosse consapevole di stare formulando delle false accuse (ve ne sono invece a sostegno del contrario)” (NLP __________ p. 3).

La decisione è passata in giudicato incontestata.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l'art. 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il decreto d'abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_982/2020 del 12.5.2021 consid. 1.2.1.; 6B_138/2020 del 18.3.2021 consid. 4.4.3.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 2/3.12.2021 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________), è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

  1. Il reclamo contro il decreto d'abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) o se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal pubblico ministero, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

Essendo impugnato un decreto d'abbandono, torna applicabile il principio “in dubio pro duriore”, derivante dall'imperativo di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP) e secondo cui, di massima, un decreto di abbandono non può essere emanato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. Per contro, l'accusa deve essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione. Ugualmente, quando la probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa, in particolare quando il reato è grave (sentenze TF 6B_84/2013 del 19.11.2013 consid. 2.2.; 1B_760/2012 del 20.9.2013 consid. 4).

Se la qualifica giuridica o l'attendibilità dei mezzi di prova non sono chiare, il compito di statuire sul fondamento di un capo d'imputazione non spetta all'autorità inquirente, bensì al competente tribunale di merito (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1.; 138 IV 186 consid. 4.1.; 138 IV 86 consid. 4.1.; sentenze TF 6B_698/2016 del 10.4.2017 consid. 2.3.; 6B_816/2016 del 20.2.2017 consid. 2.2.).

  1. 3.1.

RE 1 ipotizza a carico dell’PI 1 il reato di diffamazione giusta l'art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., art. 173 CP n. 1 ss.)], in relazione al contenuto dell'istanza di conciliazione 13.10.2020 trasmessa alla Pretura di __________.

3.2.

L'onore protetto in applicazione degli art. 173 ss. CP è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare.

3.2.1.

Queste disposizioni proteggono l'onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere persona d'onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti (sentenze TF 6B_458/2021 del 3.3.2022 consid. 5.1.; 6B_582/2020 del 17.12.2020 consid. 3.2.); sfuggono invece alla protezione penale quelle espressioni che – senza far apparire spregevole la persona attaccata – offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode in ambito politico (sentenze TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020 consid. 4.2.; 6B_1254/2019 del 16.3.2020 consid. 6.1.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2.) o professionale (sentenza TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020 consid. 4.2.) oppure, ancora, l’opinione che ha di sé medesima (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 5 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, 4. ed., vor art. 173 CP n. 1 ss.).

La questione a sapere se un'affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che in concreto le attribuisce l'uditore oppure il lettore non prevenuto (sentenze TF 6B_458/2021 del 3.3.2022 consid. 5.1.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., vor art. 173 CP n. 11).

3.2.2.

I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all'affermazione lesiva dell'onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (sentenza TF 6B_584/2016 del 6.2.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l'autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (sentenza TF 6B_541/2019 del 15.7.2019 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6).

3.2.3.

L'art. 176 CP prevede che alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo.

3.2.4.

Secondo la costante giurisprudenza federale, affermazioni lesive dell'onore fatte da una parte o da un avvocato durante un processo sono giustificate, conformemente all'art. 14 CP, dal dovere di perorare la causa e dal dovere professionale, a condizione che siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in malafede; semplici ipotesi devono essere inoltre designate come tali (sentenze TF 6B_1254/2019 del 16.3.2020 consid. 7.1.; DTF 135 IV 177 consid. 4.; 131 IV 154 consid. 1.3.1.; 118 IV 153 consid. 4b, 118 IV 248 consid. 2c; 116 IV 211 consid. 4.; BSK Strafrecht I – M.A. NIGGLI / C. GÖHLICH, 4. ed., art. 14 CP n. 18 ss.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 61; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 14 CP n. 5; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, op. cit., art. 173 CP p. 605 n. 113)).

Nella sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 il Tribunale federale, statuendo sul ricorso contro la sentenza CRP __________ del 30.4.2020, ha ricordato che nell'ambito delle attività lavorative, non è sufficiente negare a una persona determinate qualità, imputarle delle manchevolezze o sminuirla rispetto ai suoi concorrenti. È per contro ravvisabile una lesione dell'onore anche in questi campi, quando viene evocato un reato penale o un comportamento chiaramente riprovevole secondo le concezioni morali generalmente riconosciute (sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 consid. 4.2; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.2 e rinvii).

L'Alta Corte ha, poi, rilevato che l'utilizzo di un'espressione che implica, di massima, il rimprovero di un comportamento illegale o quantomeno al limite dell'illegalità – come, ad esempio, “farabutto” – anche se mossa nel contesto di una critica relativa allo svolgimento dell'attività professionale, può ledere l'onore di una persona in quanto evocazione di un comportamento penalmente rilevante (sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 consid. 4.4. e 6B_318/2016 del 13.10.2016 consid. 3.2.2. e 3.8.2.).

3.3.

3.3.1.

Nel decreto d'abbandono qui impugnato, il procuratore pubblico ha ritenuto applicabile la giurisprudenza federale relativa alle dichiarazioni di parte nel contesto di una procedura giudiziaria, considerando le affermazioni dell’PI 1 pertinenti alla fattispecie, non esorbitanti da quanto necessario, non inutilmente offensive e non diffuse in malafede (ABB __________ p. 3, cfr. supra consid. g.).

3.3.2.

Col proprio gravame RE 1 sostiene, invece, che in concreto sarebbe data una lesione dell'onore, poiché l'imputato, nel contesto professionale, avrebbe evocato almeno due reati a carico dell'insorgente stesso (cfr. supra consid. h.).

3.4.

3.4.1.

Nella propria istanza 13.10.2020 PI 1 ha fatto chiaro riferimento all'atto pubblico di compravendita immobiliare tra __________ ed __________, criticando – nella sua veste di patrocinatore di __________ – l'operato dell’RE 1 in quanto notaio che aveva rogato quell'atto pubblico. La pertinenza alla causa giudiziaria delle espressioni, qui oggetto di discussione, utilizzate dall'imputato, appare data.

3.4.2.

Sulla questione a sapere se le affermazioni in questione appaiano esorbitanti da quanto necessario e/o inutilmente offensive, va detto che PI 1, nel rimproverare all’RE 1 di aver “calpestato ripetutamente i suoi obblighi notarili (…) indotto scientemente in errore essenziale il signor __________ (…) fatto strame dei doveri imposti dalla LN”, nonché di aver violato i propri obblighi di informazione, imparzialità e diligenza, ha invero adottato un linguaggio ruvido, poco idoneo alla procedura di conciliazione in cui è stato prodotto lo scritto 13.10.2020 in parola.

Quo all'accusa dell'imputato al querelante, di aver commesso vari reati, va poi considerato che l'imputato non si è limitato a formulare semplici ipotesi: egli ha categoricamente affermato che l'agire dell’RE 1 “configura i reati” di falsità in atti formati da pubblici ufficiali (art. 317 CP), “di cui nella fattispecie sono adempiuti tutti gli elementi costitutivi, ed eventualmente di truffa (art. 146 CPS)” (all. ad AI 1 p. 10, cfr. supra consid. a.).

Tale accusa non è oggetto dell'esposto di denuncia 17.5.2021 dell’PI 1, che concerne invece il reato di denuncia mendace (cfr. supra consid. b.). Denuncia, quest'ultima, peraltro sfociata nel decreto di non luogo a procedere 1°.3.2022 (NLP __________), passato in giudicato senza alcuna contestazione da parte dell’PI 1 (cfr. supra consid. k.).

Ora, in ossequio alla surriferita giurisprudenza federale, l'accusa di aver assunto un comportamento penalmente rilevante, potrebbe essere suscettibile di offendere non soltanto la reputazione professionale dell'insorgente, ma pure il suo sentimento di non essere disprezzato quale essere umano. Non può pertanto di principio essere escluso che nella fattispecie siano realizzati gli elementi costitutivi di un reato contro l'onore giusta gli art. 173 ss. CP (cfr. sentenza TF 6B_673/2020 del 16.3.2021 consid. 4.4.).

Nel loro complesso, i severi rimproveri mossi dall’PI 1 all’RE 1 riguardo al rogito in questione, uniti alla categorica accusa di aver commesso dei reati, potrebbero in concreto apparire esorbitanti da quanto necessario e/o inutilmente offensivi.

3.5.

Alla luce delle conclusioni esposte al considerando precedente, il decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________) va annullato. Gli atti formanti l'inc. MP __________ vengono ritornati al magistrato inquirente affinché proceda nei propri incombenti.

  1. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. All'insorgente spettano congrue ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 173 s. CP, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è accolto.

§ Il decreto d'abbandono 29.11.2021 (ABB __________), emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni, è annullato.

§§ Gli atti formanti l'inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a RE 1 , CHF 800.-- (ottocento), a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a r

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il cancelliere

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