Incarto n. 60.2021.333
Lugano 14 febbraio 2022/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, ricusatosi)
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/3.11.2021 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto 13.10.2021 del giudice Marco Kraushaar, presidente della Pretura penale, con cui ha ritenuto irricevibile l’opposizione 16/17.8.2021 al decreto di accusa 20.7.2021 del procuratore pubblico Arturo Garzoni emanato a suo carico per grave infrazione alle norme della circolazione (DA 3253/2021) [inc. 81.2021.395];
richiamati gli scritti 12/15.11.2021 del presidente della Pretura penale – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte – e 16/17.11.2021 del magistrato inquirente – che, osservato, ha chiesto la reiezione del gravame –;
preso atto dello scritto 30.11./1.12.2021 di RE 1, che ha comunicato di non replicare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 20.7.2021 (DA 3253/2021) il pubblico ministero ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta i combinati art. 90 cpv. 2, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr e 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC [“per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura Mercedes targata __________, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante veicolo (10.6 metri malgrado la velocità media da lui tenuta di circa 85 Km/h)”, fatti avvenuti a __________, sull’autostrada A2, il 19.4.2021].
Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 60’000.-- (venti aliquote a CHF 3’000.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1’000.-- e, inoltre, al pagamento di tassa di giustizia e di spese.
Il decreto di accusa 20.7.2021 è stato intimato a mezzo raccomandata il medesimo giorno. Esso – ritornato al Ministero pubblico, siccome non ritirato, il 4.8.2021 – è stato trasmesso all’imputato in copia per conoscenza per posta semplice in data 5.8.2021.
b. Il 10/11.8.2021 RE 1 ha comunicato al Ministero pubblico che “Re Vo. Raccomandata come da allegata 1 (copia della busta raccomandata del magistrato inquirente). Vi informo che avevo provveduto al rinvio ritiro come da allegato 2 (tracciamento degli invii che indicava in particolare: 22 luglio 2021 08:00 Ordine attivato dal destinatario: Scadenza prorogata). Andato in posta per ritirare in data 9/8/21 mi è stato comunicato che la raccomandata era stata rinviata indietro per sbaglio. Favorite ritornare.”
c. Con scritto 16/17.8.2021 al magistrato inquirente RE 1 ha indicato che “Causa assenza, il 13 agosto 2021 ho ricevuto con posta normale il suo decreto di accusa del 20 luglio 2021. Con la presente dichiaro OPPOSIZIONE contro lo stesso.”
d. Con decreto 31.8.2021 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
e. Il 22.9.2021 il presidente della Pretura penale, ritenuto che la suddetta opposizione sembrava essere tardiva, ha assegnato al patrocinatore dell’imputato, avv. PR 1, che il 7/8.9.2021 aveva comunicato di avere assunto la difesa di RE 1, un termine di dieci giorni per pronunciarsi in merito.
f. In data 11/12.10.2021 l’imputato, per il tramite del suo legale, ha preso posizione sulla pretesa tardività della sua opposizione.
RE 1 ha addotto che il decreto di accusa 20.7.2021 gli sarebbe stato recapitato nella casella postale il 21.7.2021 presso la filiale della Posta di __________. In seguito all’avviso di ritiro notificatogli il 21.7.2021, ore 11:14, con scadenza 28.7.2021, avrebbe provveduto, il 22.7.2021, ore 8:00, a registrare tramite internet la proroga della scadenza per il ritiro delle raccomandate nella sua casella postale fino al 18.8.2021, siccome assente per ferie. Per qualche strano motivo, dopo la registrazione della citata proroga, il decreto di accusa sarebbe arrivato al punto di ritiro presso la filiale della Posta di __________. In seguito, il 29.7.2021 la lettera raccomandata sarebbe stata erroneamente ritornata al Ministero pubblico con apposto il timbro indicante il mancato ritiro. Dopo avere appreso del disguido, RE 1 avrebbe contattato il Ministero pubblico, chiedendo il riinvio della lettera raccomandata. Il Ministero pubblico gli avrebbe fatto recapitare il decreto di accusa tramite posta A. Nel termine di dieci giorni, il 16.8.2021, avrebbe interposto tempestiva opposizione.
L’errore della Posta, ossia il fatto di non avere registrato internamente la proroga della scadenza del termine per il ritiro delle raccomandate fino al 18.8.2021, sarebbe stato esplicitamente ammesso dagli impiegati postali, verbalmente e per scritto.
L’imputato ha affermato che il sistema di notifica previsto dall’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP e quello previsto dalla Posta (che forniva la possibilità di prorogare il termine di sette giorni per il ritiro delle raccomandate) non sarebbero stati coordinati tra di loro. Secondo la giurisprudenza di tribunali cantonali (che ha citato), un non giurista non sarebbe stato tenuto a distinguere tra la fine del periodo, magari prorogato, di sette giorni, in cui si dovevano ritirare le raccomandate, e la fine del periodo legale di sette giorni. Se la Posta, quale ausiliaria delle autorità giudiziarie, forniva un servizio di proroga degli inviti di ritiro delle raccomandate, l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP avrebbe dovuto essere applicato secondo tale prassi.
Il fatto, quindi, che l’imputato avesse prorogato il termine di ritiro delle raccomandate fino al 18.8.2021 non avrebbe dovuto creargli alcun svantaggio. Il termine per presentare opposizione avrebbe dovuto essere anch’esso conformemente prorogato.
L’opposizione avrebbe dovuto essere reputata tempestiva.
g. Con decreto 13.10.2021 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione 16/17.8.2021 al decreto di accusa siccome tardiva in violazione dell’art. 354 cpv. 1 CPP.
Il giudice, richiamati l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP e la relativa giurisprudenza, ha anzitutto reputato tardiva l’opposizione al decreto di accusa. In seguito, ricordate le considerazioni dell’imputato di cui allo scritto 11/12.10.2021, ha in particolare ritenuto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se il destinatario ha chiesto alla Posta di trattenere l’invio prolungandone i termini di giacenza, è applicabile il principio giusta l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP. Ha aggiunto che in concreto era pacifico che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione dal momento che sapeva, non fosse altro che per essere stato interrogato quale imputato il 20.4.2021, di avere in corso un procedimento penale e che avrebbe potuto ricevere una decisione. Per il giudice, anche qualora la Posta avesse trattenuto la corrispondenza fino al 18.8.2021, la notificazione sarebbe stata comunque da considerare avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il 28.7.2021. Il procuratore pubblico non aveva inoltre effettuato un secondo invio del decreto di accusa: il 5.8.2021 aveva inviato una copia per conoscenza. L’imputato non aveva validamente giustificato il ritardo con cui aveva inoltrato l’opposizione. RE 1 aveva inoltre lasciato decorrere infruttuosi i trenta giorni dalla cessazione di un eventuale motivo dell’inosservanza per chiedere la restituzione del termine.
h. Con gravame 2/3.11.2021 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, l’opposizione 16/17.8.2021 sia reputata tempestiva, per cui il decreto di accusa non è definitivo.
Il reclamante, riproposte le considerazioni di cui al suo scritto 11/12.10.2021 e rammentato il tenore del decreto impugnato, rimprovera al giudice di avere violato l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP e di avere agito in violazione del divieto di formalismo eccessivo.
Adduce che, al momento del suo interrogatorio 20.4.2021, la polizia avrebbe operato nell’ambito della procedura investigativa. Egli non sarebbe un giurista; nel corso dell’audizione non sarebbe stato patrocinato. Avrebbe appreso che gli atti erano stati inoltrati al Ministero pubblico soltanto ad inizio agosto 2021, di modo che l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP non potrebbe trovare applicazione, non potendosi lui attendere una notificazione del Ministero pubblico.
Sarebbe rilevante il lasso di tempo trascorso tra l’interrogatorio 20.4.2021 e la comunicazione del Ministero pubblico. Per tre mesi non avrebbe più avuto alcuna notizia. Di conseguenza, soprattutto in considerazione del periodo estivo, il reclamante di certo non avrebbe potuto aspettarsi che il Ministero pubblico procedesse ad intimargli il decreto di accusa per fatti del mese di aprile.
i. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il reclamo, presentato il 2.11.2021 contro il decreto 13.10.2021, intimato il 18.10.2021 e notificato al patrocinatore di RE 1 il 26.10.2021, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP).
1.3.
Esso è proponibile: il giudizio del tribunale di primo grado – competente a pronunciarsi sulla validità del decreto di accusa e segnatamente sulla tempestività dell’opposizione (decisione TF 6B_883/2020 del 15.4.2021 consid. 2.1.2.) – è impugnabile, ai sensi degli art. 393 ss. CPP, con reclamo (decisione TF 6B_271/2018 del 20.6.2018 consid. 2.1.; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, 3. ed., art. 356 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 356 CPP n. 3).
1.4.
Il reclamante, imputato nel procedimento penale, ha un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP all’annullamento oppure alla modifica del giudizio, ovvero che venga esaminato se la decisione impugnata – che ritiene irricevibile per tardività l’opposizione al decreto di accusa 20.7.2021 – sia corretta.
1.5.
Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
L’impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
Gli art. 352 ss. CPP regolano la procedura del decreto di accusa.
Esso può essere impugnato entro dieci giorni [termine legale (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 354 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 2) e come tale improrogabile ex art. 89 cpv. 1 CPP (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 89 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 2)] con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP).
L’opposizione non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente soltanto di avviare il procedimento giudiziario nel corso del quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (DTF 142 IV 158 consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194).
Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (BSK StPO – F. RIKLIN, 2. ed., art. 355 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; oppure d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
Se decide di confermare il decreto di accusa [anche segnatamente nell’ipotesi in cui non ritenga valida l’opposizione (decisione TF 6B_1230/2020 del 29.4.2021 consid. 3.3.1.)], il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
2.2.
Ex art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce d’ufficio (decisione TF 6B_218/2020 del 17.4.2020 consid. 1.1.) sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione, in particolare sulla sua tempestività (decisione TF 6B_883/2020 del 15.4.2021 consid. 2.1.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 356 CPP n. 3).
2.3.
2.3.1.
Giusta l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.
La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).
Giusta l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, che ha codificato la giurisprudenza vigente (decisioni TF 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_446/2016 del 27.6.2016 consid. 2.3.), la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
Una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne, circostanza che le impone di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrivono, segnatamente, di fare in modo che gli atti inerenti alla procedura possano esserle notificati (decisioni TF 6B_96/2021 del 6.9.2021 consid. 1.1.2.; 6B_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale nasce con l’apertura del procedimento e perdura per tutto il corso dello stesso (decisione TF 6B_96/2021 del 6.9.2021 consid. 1.1.2.). Se l’autorità resta passiva, la parte non deve attendersi atti per un periodo indeterminato (decisione TF 6B_377/2016 del 7.11.2016 consid. 3.3.2.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Un imputato informato dalla polizia di una procedura preliminare che lo interessa, della sua qualità di imputato e dei reati contestatigli deve rendersi conto di essere parte di una procedura penale e dunque deve attendersi di ricevere comunicazioni – tra cui decisioni – dalle autorità (decisione TF 6B_96/2021 del 6.9.2021 consid. 1.1.2.). Chi sa di essere parte ad un procedimento, e deve quindi aspettarsi degli atti, è tenuto a ricevere la corrispondenza o, se si assenta, ad adottare le misure adeguate affinché essa gli possa in ogni caso giungere: deve, segnatamente, comunicare lunghe assenze dal domicilio o nominare un rappresentante che possa ricevere gli atti (decisione TF 6B_96/2021 del 6.9.2021 consid. 1.1.2.; DTF 139 IV 228 consid. 1.1.).
Perché possa trovare applicazione la finzione della notificazione in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il destinatario deve poter riconoscere che il mittente è l’autorità da cui deve aspettarsi di ricevere un invio in ragione di un rapporto procedurale pendente; è sufficiente che, sulla base delle indicazioni figuranti sulla busta, l’autorità inviante in questione sia riconoscibile (DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2./1.6.3.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7).
Il termine di sette giorni giusta l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP non si prolunga qualora la Posta accordi all’interessato un periodo di ritiro più lungo (decisioni TF 6B_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.; 6B_1321/2019 del 15.1.2020 consid. 1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7): il termine di reclamo inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione. Giusta l’art. 89 cpv. 1 CPP i termini legali sono infatti improrogabili (decisione TF 6B_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.). Il fatto che un accordo con la posta non prolunghi i termini dei rimedi di diritto vale anche per un non giurista (decisione TF 6B_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.). Accordi particolari con la Posta non permettono quindi di posticipare la scadenza della notifica, che viene reputata come effettuata alla scadenza del termine di sette giorni. E’ del resto fatto notorio che un invio raccomandato vale come notificato il settimo giorno dall’invio infruttuoso (decisione TF 6B_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 85 CPP n. 7).
2.3.2.
L’art. 87 CPP regolamenta il recapito delle comunicazioni.
Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP). Le parti possono indicare un altro luogo di notificazione, dove – sotto pena di essere ritenuta irregolare – deve avvenire l’intimazione degli atti (decisione TF 6B_837/2017 del 21.3.2018 consid. 2.3.; DTF 139 IV 228 consid. 1.1./1.2.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 87 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 87 CPP n. 1).
2.3.3.
Giusta l’art. 384 lit. b CPP il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze.
Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore.
Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
Ai sensi dell’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 93 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 93 CPP n. 2).
2.3.4.
L’onere della prova per la tempestività di un atto spetta alla parte che deve procedere con l’atto medesimo (decisione TF 6B_1247/2020 del 7.10.2021 consid. 3.1.). Se viene utilizzata la posta, l’onere della prova concerne sia la tempestività della consegna alla posta sia il contenuto dell’atto spedito tramite invio postale (decisione TF 6B_1471/2017 del del 21.3.2018 consid. 4.1.).
3.1.1.
Si è detto che giusta l’art. 354 cpv. 1 CPP l’opposizione deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione del decreto.
Il decreto di accusa 20.7.2021 (DA 3253/2021) è stato intimato a mezzo raccomandata il medesimo giorno. Esso è pervenuto all’ufficio di recapito il giorno successivo, con deposito dell’avviso di ritiro. Il decreto di accusa – ritornato al Ministero pubblico, siccome non ritirato, il 4.8.2021 – è stato trasmesso a RE 1 in copia per conoscenza per posta semplice in data 5.8.2021.
In queste circostanze, in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il termine di sette giorni ha cominciato a decorrere il 22.7.2021 ed è venuto a scadere il 28.7.2021, per cui il termine di dieci giorni secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione, che ha cominciato a decorrere il 29.7.2021, è giunto a scadenza sabato 7.8.2021, termine riportato a lunedì 9.8.2021 (ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 CPP), termine ultimo entro cui l’opposizione dell’imputato avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP).
L’opposizione è nondimeno stata introdotta in data 16.8.2021.
L’ulteriore invio del decreto di accusa il 5.8.2021, per posta semplice, per conoscenza, è irrilevante per la decorrenza del termine secondo l’art. 354 cpv. 1 CPP per inoltrare opposizione.
A questo proposito si ricorda che, secondo la giurisprudenza (DTF 115 Ia 12 consid. 4.; decisione TF 6B_701/2016 del 23.5.2017 consid. 3.3.), se l’autorità notifica di nuovo una decisione contenente un’indicazione, priva di riserve, del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine che ha cominciato a decorrere in seguito ad una prima notificazione infruttuosa, il termine ricorsuale è computato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all’applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede. Nel caso concreto, il decreto di accusa, trasmesso il 5.8.2021 per posta semplice, riportava chiaramente che si trattava della copia per conoscenza della decisione intimata il 20.7.2021 per raccomandata non ritirata (doc. 5, inc. MP 2021.4231). Non poteva dunque esserci alcun fraintendimento, per RE 1, sul fatto che questo secondo invio non potesse far decorrere i termini di impugnazione.
Si è peraltro detto (consid. 2.3.1.) che il termine di sette giorni giusta l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP – termine legale e quindi improrogabile (art. 89 cpv. 1 CPP) – non si prolunga qualora la Posta accordi all’interessato un periodo di ritiro più lungo. Il fatto, dunque, che il reclamante abbia prorogato la scadenza per il ritiro della raccomandata è del tutto ininfluente (cfr. decisione TF 6B_1430/2020 del 15.7.2021 consid. 1.3.; decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2020.305 del 22.1.2021).
La circostanza che il 31.8.2021 il magistrato inquirente abbia confermato il decreto di accusa ed abbia trasmesso gli atti al giudice non significa che abbia ritenuto tempestiva l’opposizione, come adduce il reclamante. Spetta infatti al giudice, e non al pubblico ministero, pronunciarsi sulla tempestività dell’opposizione.
3.1.2.
Anche qualora la Posta non avesse ritornato il decreto di accusa al procuratore pubblico, ma lo avesse tenuto in giacenza in ragione della proroga del termine per ritirare la raccomandata, la conclusione dovrebbe essere la medesima: il termine di sette giorni di cui all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP ed il termine di dieci giorni giusta l’art. 354 cpv. 1 CPP decorrevano a partire dal 22.7.2021 rispettivamente dal 29.7.2021, per cui l’opposizione al decreto di accusa avrebbe dovuto essere inoltrata, al più tardi, il 9.8.2021.
3.2.
L’applicazione della finzione di cui all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP presuppone nondimeno che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione: questo è il caso, come detto più sopra, quando l’interessato sa che c’è una procedura in corso che lo concerne.
In data 20.4.2021 RE 1 è stato interrogato dalla polizia cantonale. All’inizio dell’audizione è stato reso attento che veniva sentito quale imputato e che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale per titolo di infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr in relazione ai fatti occorsi il giorno precedente sull’autostrada A2. Al termine dell’audizione RE 1 ha inoltre preso atto che “(…) per l’infrazione menzionata verrò denunciato alle competenti autorità.” (verbale 20.4.2021, p. 5, allegato al rapporto 24.4.2021).
Si trattava di indicazioni molto chiare, comprensibili per chiunque, anche non giurista. Chiunque, pur senza nozioni giuridiche, sa peraltro che un procedimento penale comporta atti da notificare.
Il reclamante sapeva quindi perfettamente che a suo carico era pendente un procedimento penale. Doveva pertanto attendersi la possibile notificazione dei relativi atti: era perciò tenuto ad organizzarsi per poterli ricevere, per es. in assenza dal suo domicilio.
Dall’interrogatorio del 20.4.2021 all’emanazione del decreto di accusa in data 20.7.2021 sono del resto trascorsi soltanto tre mesi, per cui RE 1 doveva necessariamente prendere in considerazione la possibilità che gli venissero intimati atti in merito.
3.3.
L’opposizione, impostata il 16.8.2021, è di conseguenza tardiva.
Il decreto 13.10.2021 del giudice, che non ha violato l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP rispettivamente che non è incorso in formalismo eccessivo (essendosi limitato ad applicare la giurisprudenza del Tribunale federale sull’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP), è confermato.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera