Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.08.2022 60.2021.282

Incarto n. 60.2021.282

Lugano 30 agosto 2022/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliere:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 17/20.9.2021 presentato da

RE 1 __________,

contro

l’ordine di rilevamento segnaletico 8.9.2021 emanato dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, per titolo di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP);

richiamato lo scritto 28/29.9.2021 del procuratore pubblico, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di codesta Corte;

preso atto che RE 1 interpellata il 29.9.2021 non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 8.3.2021, è avvenuta una manifestazione non autorizzata presso il sedime della stazione ferroviaria di __________, nel corso della quale vi sono stati degli scontri tra manifestanti e polizia. Ciò, ha portato all’apertura di un procedimento penale contro ignoti per titolo di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

b. Con ordine di perquisizione e sequestro 12.3.2021, il procuratore pubblico ha richiesto la perquisizione del sistema di video sorveglianza presso le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di videosorveglianza per la data della manifestazione.

Dai filmati e dalle immagini sequestrate, la polizia ha identificato tra i manifestanti RE 1.

c. In data 8.9.2021 RE 1, assistita dal suo difensore di fiducia, è stata interrogata in qualità d’imputata dalla polizia cantonale di __________ per il reato di sommossa (art. 260 CP), in relazione “alla manifestazione non autorizzata avvenuta in data 8 marzo 2021 presso il sedime della Stazione FFS di __________ tra le ore 1800 circa e le ore 1930 circa”.

RE 1 non ha risposto a nessuna delle domande degli agenti interroganti, avvalendosi “della facoltà di non rispondere e non firmare gli allegati”; dichiarando inoltre “mi rifiuto di sottopormi” ai rilevamenti segnaletici ordinati dall’ufficiale di polizia (fotografia e dattiloscopia).

d. Il procuratore pubblico, informato del rifiuto di RE 1 di sottoporsi ai rilevamenti ordinati dall’ufficiale di polizia, ha subito emesso l’ordine denominato (impropriamente) “di rilevamento, prelievo e analisi DNA”, indicando però che le misure ordinate consistevano nei “rilevamenti segnaletici ai sensi dell’art. 260 cpv. 1 CPP (caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte papillari)”, senza alcun riferimento al prelievo del DNA per altro regolato dagli artt. 255-259 CPP.

Il magistrato inquirente ha motivato il proprio ordine indicando che: “sussistono concreti indizi a carico di RE 1 quale autore di fatti violenti, segnatamente uno o più episodi di sommossa avvenuti presso la stazione FFS di __________ in data 08.03.2021, fatti questi parzialmente immortalati con immagini videoregistrate le quali andranno, anche, comparate con quelle acquisite al fine di determinarne la presenza sui luoghi stabilendo infine le singole responsabilità” (inc. CRP __________).

Nell’ordine ha pure indicato che in caso di rifiuto da parte dell’interessata “la misura ordinata deve essere eseguita con l’uso proporzionale della forza (art. 260 cpv. 4 CPP)” (inc. CRP __________).

Dagli atti prodotti sia da RE 1 con il reclamo che dal magistrato inquirente, risulta che la reclamante ha poi sottoscritto sia l’ordine dell’ufficiale di polizia che quello del procuratore pubblico (cfr. firma apposta a p. 3 dello stesso). La reclamante ha pure sottoscritto il verbale d’interrogatorio di polizia e il formulario “Dichiarazione stato civile e patrimoniale”, mentre solo il suo difensore di fiducia ha sottoscritto “per presa visione” la documentazione fotografica sottopostale durante l’interrogatorio.

Come risulta dal Rapporto d’esecuzione della polizia cantonale del 1.2.2022, prodotto agli atti dal magistrato inquirente il 3/4.2.2022 (inc. CRP 60.2021.282, AI 9), l’8.9.2021 oltre ai rilevamenti dattiloscopici di RE 1, sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua spalla sinistra.

e. Con esposto 17/20.9.2021, RE 1 si “oppone” all’ordine di rilevamento segnaletico impartito dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri nel corso dell’interrogatorio dell’8.9.2021 poiché “non proporzionale”, chiedendo che lo stesso venga “revocato e che tutte le fotografie del suo corpo e le impronte digitali siano cancellate”.

Sostiene che “(…) non vi erano le condizioni né materiali né formali per procedere al rilevamento dei dati segnaletici non idonei a chiarire i fatti di cui sono accusata, tanto meno il rilevamento di tatuaggi sul corpo facendomi spogliare e guardando anche sotto la biancheria intima. Una pratica intimidatoria, vessatoria e denigratoria da parte della polizia nei miei confronti. Sporgo quindi anche denuncia penale nei confronti degli agenti di polizia per abuso di autorità (…)” (inc. CRP __________).

f. Con scritto 28/29.09.2021 il procuratore pubblico ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte, precisando poi di avere trasmesso al procuratore generale la denuncia di RE 1 contro gli agenti di polizia che avevano effettuato i rilevamenti segnaletici.

Il 5.10.2021 il procuratore generale ha emanato nei confronti di “ignoti Agenti della Polizia cantonale” un decreto di non luogo a procedere per titolo di abuso di autorità in merito ai fatti denunciati da RE 1 (cfr. NLP __________); il decreto non è stato impugnato dalla qui reclamante.

g. Delle ulteriori osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, nel corso del procedimento.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2.; sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 17.9.2021 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine del procuratore pubblico con il quale ha disposto i rilevamenti segnaletici (ex art. 260 CPP), notificato l’8.9.2021, è tempestivo e proponibile.

RE 1, quale imputata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Le esigenze di forma e di motivazione non sono propriamente rispettate. Tuttavia, in virtù del divieto del formalismo eccessivo – che nel diritto processuale penale discende dall’art. 3 cpv. 2 lit. a e lit. b CPP – il quale impone alle autorità penali di attenersi segnatamente al principio della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto (DTF 142 I 10 consid. 2.4.2), constatato inoltre che la reclamante ha personalmente redatto e inoltrato il reclamo in oggetto, senza farsi assistere dal suo legale di fiducia, sarebbe eccessivo respingere per motivi formali il gravame 17/20.09.2021.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

1.3.

Ci si potrebbe pure chiedere – anche se su questo punto il magistrato inquirente non si è espresso - se, con la presentazione del suo gravame, RE 1 abbia violato il principio della buona fede processuale (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), avendo adottato un comportamento contradditorio (“venire contra factum proprium”) e meglio, come visto in precedenza, per essersi dapprima opposta, poi avere accettato la misura dando il proprio consenso, per poi infine impugnarla con il presente gravame, contraddicendosi, ciò che potrebbe portare alla sua irricevibilità.

Sennonché, da una corretta lettura del gravame emerge in modo chiaro che ella non intende contestare la misura in quanto tale, ma la sua proporzionalità. RE 1 sostiene infatti che non vi erano le condizioni per il “rilevamento dei dati segnaletici non idonei a chiarire i fatti di cui è accusata, tanto meno il rilevamento di tatuaggi sul corpo facendomi spogliare e guardando anche sotto la biancheria intima”.

Si deve quindi concludere che il principio della buona fede processuale non è stato violato.

  1. Giusta l’art. 397 cpv. 1 CPP, il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura scritta. Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente (art. 397 cpv. 2 CPP).

  2. 3.1.

La reclamante, come ricordato in precedenza e come emerge dal verbale d’interrogatorio 8.9.2021 (cfr. p. 3), si è inizialmente rifiutata di sottoporsi volontariamente ai rilevamenti segnaletici ordinati dall’ufficiale di polizia, per cui gli agenti hanno chiesto al procuratore pubblico l’emanazione dell’ordine scritto e l’autorizzazione a procedere giusta l’art. 260 cpv. 4 CPP.

Preso atto dell’ordine del magistrato inquirente, ma senza che nel verbale sia stato annotato alcunché, la reclamante lo ha per finire sottoscritto a pagina 3, alla dicitura “Consenso dell’interessata colpita dalla misura”. Ella ha pure sottoscritto l’ordine dell’ufficiale di polizia, ma non è dato sapere se lo abbia fatto prima o dopo quello del magistrato inquirente.

Con il gravame RE 1 “inoltra opposizione all’ordine impartito dal PP Roberto Ruggeri in sede di interrogatorio dinanzi al PG dell’8 settembre 2021 in quanto non proporzionale”. Sostiene non vi fossero “le condizioni né materiali né formali per procedere al rilevamento dei dati segnaletici non idonei a chiarire i fatti di cui è accusata, tanto meno il rilevamento di tatuaggi sul corpo facendomi spogliare e guardando anche sotto la biancheria intima”, ritenendola “una pratica intimidatoria, vessatoria e denigratoria” nei suoi confronti.

3.2.

3.2.1.

Giusta l’art. 260 CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo (cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4).

3.2.2.

Il rilevamento segnaletico e il prelievo di dati d'identificazione in quanto tale (cioè "senza tener conto della gravità della violazione rappresentata dall'utilizzo e dalla conservazione dei risultati", secondo la nota 324 del Messaggio CPP) non costituisce una violazione significativa dei diritti della persona oggetto di tale rilevamento (Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, J. PITTELOUD, artt. 260-262; Messaggio CPP, 2.5.6 p. 1225, art. 259 II; DTF 133 I 77 consid. 3.2; DTF 144 IV 127; DTF 145 IV 263; sentenza TF 1B_242/2020 del 2.9.2020).

I rilevamenti segnaletici di una persona riguardano le sue caratteristiche fisiche esterne che possono essere riconosciute, come per esempio l’altezza, l’aspetto generale, il peso, che si possono registrare mediante la fotografia o altre modalità di misurazione, nonché l’assunzione di impronte delle dita delle mani, delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo (Commentario CPP, P. BERNASCONI / M. GALLIANI / L. MARCELLINI / E. MELI / M. MINI / J. NOSEDA, ad art. 260 CPP, n. 1 ss.).

Il rilevamento consiste, in sostanza, nel fotografare l’individuo e le caratteristiche particolari del suo corpo, ad esempio: difetti fisici, cicatrici, tatuaggi, occhiali, ecc. Mentre per quanto concerne le impronte papillari, esse vengono prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, 3 ed., art. 260 CPP, n. 1).

Queste misure possono perseguire diversi obiettivi: da un lato, servono per chiarire una fattispecie penalmente rilevante e in particolare a stabilire l’identità di una persona e a creare materiale comparativo per la valutazione delle prove raccolte; d'altra parte, lo scopo della registrazione – come l'analisi del DNA – può anche essere quello di permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati; in tal caso devono però sussistere indizi rilevanti e concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1a).

3.3.

Quando vengono imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li giustifica (lit. d).

Giusta il principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.), la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico (la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I 107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].

Affinché i criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità (sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021).

Nell’ambito della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Per quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.

3.4.

Nel caso concreto, contrariamente ad altri partecipanti, RE 1 non è stata fermata ed identificata l’8.3.2021 al termine della manifestazione alla stazione FFS di __________, ma è stata riconosciuta dagli inquirenti successivamente, esaminando le fotografie e i filmati delle telecamere acquisiti agli atti, dai quali risulta che lei o una persona a lei molto somigliante, era presente durante le varie fasi degli scontri con la polizia.

Più precisamente, la documentazione fotografica allegata al verbale d’interrogatorio 8.9.2021 (inc. MP __________), contiene dei fotogrammi raffiguranti una donna con gli occhiali che, inizialmente, indossa sulla testa un foulard di colore nero, dopodiché lo cambia e ne indossa uno di colore arancione (foto n. 1-2). Dalle immagini si nota che quest’ultima (tra le prime file) avanza, insieme agli altri manifestanti, verso il cordone formato dagli agenti anti-sommossa della polizia presso la stazione FFS di __________, per poi inveire contro di loro (foto n. 3-7). La polizia giudiziaria ha infatti osservato che: “RE 1 partecipa alla manifestazione. Si presenta inizialmente con un foulard in testa di colore nero per poi cambiarlo e metterne uno arancione. La stessa non la si vede commettere vie di fatto nei confronti degli agenti di Polizia preposti per il servizio di MO, ma durante la prima fase, va verso il cordone di Polizia. RE 1 rimane poi in prima fila tra i manifestanti e la Polizia sino alla fase 2. In questo frangente fa delle rimostranze nei confronti dei poliziotti. Prima che la Polizia effettui l’accerchiamento per identificare i manifestanti, RE 1 si allontana dal piazzale”.

Sulla base di questi indizi la qui reclamante è quindi stata citata ed interrogata quale imputata l’8.9.2021 dalla polizia cantonale per titolo di sommossa, siccome sospettata di aver partecipato attivamente agli scontri con la polizia. Al termine dell’interrogatorio il procuratore pubblico ha disposto i rilevamenti segnaletici (caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche ed impronte papillari) sia per poter determinare la sua effettiva presenza sui luoghi dei fatti sia per stabilire le sue responsabilità.

3.5.

Nel caso di specie dunque, in virtù delle prove fornite dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, confrontate con quelle acquisite in occasione dei rilevamenti segnaletici dell’8.9.2021, sussistono nei confronti della reclamante concreti indizi quale autrice dei fatti a lei imputati.

3.6.

Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito al reato di sommossa, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente rispetti il principio di proporzionalità.

Il procuratore pubblico, con scritto 8.9.2021 ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare i seguenti rilevamenti segnaletici: caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte papillari.

Da quanto risulta dal rapporto d’esecuzione 1.2.2022 della polizia cantonale alla reclamante sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua spalla sinistra (cfr. AI 9).

Come risulta dal materiale video risultante dalla perquisizione e sequestro del sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria di __________, la ragazza, identificata dalla polizia cantonale in RE 1, indossava una giacca nera, pantaloni lunghi neri, uno zainetto e in testa un foulard di colore nero (e poi arancione) (AI 3).

Le foto segnaletiche e quella della figura intera (che ne attesta l’altezza, la corporatura, l’aspetto, ecc.) effettuate alla reclamante in data 8.9.2021 su ordine del procuratore pubblico sono dunque atte a raggiungere lo scopo desiderato e meglio per poterle confrontare con le immagini e i filmati estrapolati dalla videosorveglianza della stazione FFS e stabilire se la qui reclamante abbia effettivamente partecipato, e con quale ruolo, nelle varie fasi degli scontri con la polizia.

In tal senso la misura risulta proporzionata.

Al contrario, per quanto concerne la fotografia del tatuaggio presente sulla spalla sinistra della reclamante, non appare in alcun modo che questa sia atta a delucidare la fattispecie, indossando RE 1 al momento dei fatti, come già sopraindicato, una giacca imbottita nera con maniche lunghe.

Per quanto attiene poi alle impronte papillari, dagli atti non emerge in alcun modo e neppure il magistrato inquirente lo sostiene nelle sue osservazioni al reclamo, che la polizia cantonale abbia sequestrato degli oggetti utilizzati dai manifestanti durante gli scontri con la polizia la sera dell’8.3.2021 e che gli stessi siano stati analizzati alla ricerca di impronte papillari da sottoporre a confronto con quelle della reclamante e/o di altri partecipanti.

La raccolta delle impronte papillari di RE 1 non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultima si trovasse alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per effettuare una comparazione.

Come ricordato in precedenza, dottrina e giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).

Su questi presupposti la decisione impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del tatuaggio sulla spalla sinistra della reclamante e la presa delle sue impronte papillari, non si giustificano dunque neppure per questo motivo.

  1. In data 11.11.2021, codesta Corte – constatate le accuse formulate dalla reclamante nei confronti degli agenti di polizia per i fatti dell’8.9.2021 – ha chiesto al procuratore pubblico Roberto Ruggeri di comunicare se fosse stato aperto un procedimento penale nei confronti degli agenti per titolo di abuso di autorità o per altre ipotesi di reato e quale fosse stato l’esito.

Il magistrato inquirente, con scritto 16.11.2021, ha risposto che il Ministero pubblico aveva già aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti agenti della polizia cantonale per titolo di abuso di autorità, conclusosi con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere datato 5.10.2021 (NLP __________), nel frattempo cresciuto in giudicato.

Questa Corte non può pronunciarsi sull’operato della polizia cantonale in prima istanza essendo compito dapprima del Ministero pubblico che ha infatti deciso di non aprire l’istruzione nei confronti di ignoti agenti di polizia. Decreto di non luogo a procedere che non è poi stato impugnato dalla reclamante e che è pertanto è cresciuto in giudicato.

  1. Il gravame è parzialmente accolto. Di conseguenza, il procuratore pubblico ordinerà la cancellazione/distruzione dei rilevamenti segnaletici concernenti le impronte papillari e la fotografia raffigurante il tatuaggio sulla spalla sinistra di RE 1 (foto-ID: 24570-1-TI-1).

Tassa di giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 260 CP, 260, 304, 309

  • 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

  2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1 __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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