Incarto n. 60.2018.80
Lugano 17 aprile 2018/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 15/20.03.2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione 2.03.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non è stato posto al beneficio della liberazione condizionale (inc. GPC __________);
richiamato lo scritto 22.03.2018 del procuratore pubblico Chiara Borelli, con cui comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamato altresì lo scritto 27.03.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale dichiara di rinunciare a presentare osservazioni, rinviando ai considerandi della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 1.06.2017 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1, unitamente ad altri coimputati, coautore di tentata rapina e infrazione alla LF sulle armi (in relazione al tentativo di rapinare una gioielleria di __________ nel luglio 2016 facendo uso in particolare di una pistola soft-air e di alcune bombolette di spray al pepe). Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC 72.2017.16).
b. Passato in giudicato il suddetto giudizio, il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, con decisione 22.09.2017 (AI 3, inc. GPC __________) ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo determinato un concreto pericolo di fuga, in quanto cittadino straniero, residente all’estero e senza alcun legame con il nostro territorio.
Il magistrato ha altresì stabilito i seguenti termini d’esecuzione, stante che l’espiazione della pena ha preso formalmente inizio il 1°.06.2017:
1/3 19.05.2017
1/2 19.10.2017
2/3 19.03.2018
Fine pena 19.01.2019
c. Nel dicembre 2017, avvicinandosi il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha avviato d’ufficio la procedura tendente alla concessione o meno della liberazione condizionale, richiedendo alle autorità interessate i necessari preavvisi (AI 2, inc. GPC __________).
d. Nel gennaio 2018 è stato adottato il piano di esecuzione della sanzione penale breve (PES), elaborato nel dicembre 2017, e a cui il qui reclamante ha aderito (AI 5, inc. GPC __________).
e. In data 8.02.2018 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei confronti di RE 1 un ordine di allontanamento, non appena scarcerato, con segnalazione nel sistema SIMIC per l’emanazione di un divieto d’entrata (AI 6, inc. GPC __________).
f. In data 2.03.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, preso atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie cantonali (positivo), dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (favorevole), come pure dello scritto 29.01.2018 del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie cantonali (in cui si evidenzia che RE 1 non è stato seguito dallo stesso), e dopo aver altresì esperito l’audizione del qui reclamante il 1°.03.2018, ha rifiutato di concedergli il beneficio della liberazione condizionale, avendo concluso per una prognosi negativa circa il pericolo di recidiva.
In particolare il magistrato non ha ritenuto i buoni propositi per il futuro espressi dal reclamante, il buon comportamento da lui tenuto in carcere e l’offerta lavorativa disponibile al suo rilascio, elementi sufficienti a consolidare una prognosi non negativa, ritenuti i vari precedenti penali in Lituania e in Svezia, fra i quali anche precedenti specifici per rapina e per furto. Condanne per le quali il qui reclamante avrebbe trascorso lunghi periodi in carcere (l’ultima risalirebbe al 2015), ma che ciononostante, e malgrado fosse diventato da poco padre, non gli ha impedito di riprendere a delinquere, non collaborando altresì con gli inquirenti, e dimostrando pertanto l’assenza di una presa di coscienza. In tale situazione anche la decisione di allontanamento emanata a suo carico sarebbe poco efficace per evitare una reiterazione dei reati anche in Svizzera.
g. Mediante scritto datato 13.03.2018 RE 1 si aggrava contro il suddetto giudizio, postulando la concessione del beneficio della liberazione condizionale.
Lamenta in primo luogo una disparità di trattamento, evidenziando che la maggioranza della popolazione carceraria ha alle spalle precedenti penali e fra di essi, alcuni detenuti pur essendo pregiudicati avrebbero nondimeno ottenuto la liberazione condizionale.
Contesta che il non aver collaborato in sede d’inchiesta possa essere interpretato come una sua mancanza di presa di coscienza degli atti illeciti da lui compiuti, costituendo a suo avviso “l’unico modo per non avere ripercussioni future alla mia persona o peggio ancora alla mia compagna e mio figlio” (reclamo 13.03.2018, p. 3).
Sostiene che debba essere dato maggior peso alla sua seria volontà di vivere onestamente − rafforzatasi con la nascita di suo figlio −, al buon percorso riabilitativo e al suo buon comportamento tenuto in carcere, così come ai suoi legami familiari e alla concreta prospettiva lavorativa − presupposti tutti questi sufficienti per la liberazione condizionale −, anziché ai suoi precedenti penali, per i quali egli avrebbe preso coscienza degli errori commessi.
Conclude chiedendo “che venga data fiducia ad un padre di famiglia che non chiede altro che tornare nel proprio Paese, per lavorare e crescere suo figlio con l’amore che solo la presenza può effettivamente dare” (reclamo 13.03.2018, p. 4).
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame datato 13.03.2018, inoltrato il 15.03.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 2.03.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il 5.03.2018 – è tempestivo, oltre che proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2.
La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta dell’ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2; DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
2.3.
La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passati a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà, ma è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2.; 6B_198/2016 del 25.08.2016, consid. 2.2.).
Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
2.4.
La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisioni TF 6B_ 1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5.
Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
È pacifico, e incontestato, che RE 1 lo scorso 19.03.2018 ha raggiunto il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, realizzando quindi il primo presupposto richiesto dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale.
3.2.
Durante l’attuale carcerazione, iniziata il 20.07.2016, la Direzione delle strutture carcerarie − nel proprio rapporto del 12.01.2018 − ha ritenuto buono il comportamento tenuto da RE 1 nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, tranne per “qualche piccolo problema d’inserimento iniziale ma col tempo è migliorato” (AI 3, inc. GPC __________). Non è incorso in nessuna misura disciplinare. La Direzione lo ha altresì descritto come persona ordinata e, nell’attività lavorativa prestata nel laboratorio I della sezione chiusa (dal 14.12.2016), lo ha definito collaborativo con i codetenuti, puntuale, con un buon rendimento e che esegue i lavori richiesti dai superiori.
3.3.
Nel caso in esame è contestata, in buona sostanza, la prognosi circa il pericolo di recidiva, che per il giudice dei provvedimenti coercitivi non sarebbe favorevole, al contrario di quanto sostenuto dal reclamante, per il quale sussisterebbero tutti i presupposti per la liberazione condizionale, visti i suoi legami familiari, le prospettive lavorative, il buon percorso riabilitativo tenuto in carcere e la necessità di stare vicino al proprio figlio ancora in tenera età, così come alla propria compagna.
3.3.1.
La Direzione delle strutture carcerarie ha espresso un preavviso non sfavorevole “dal profilo comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto in carcere”, evidenziando nel contempo come sia “da considerare il rischio di recidiva, la tempistica/modalità dell’allontanamento e abbandono del territorio” (rapporto 12.01.2018, AI 3, inc. GPC __________).
3.3.2.
Pure favorevole è stato il preavviso formulato dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, stante che il qui reclamante si sarebbe trovato di fronte a due eventi forti e significativi (la nascita, poco prima dell’incarcerazione, del figlio e il decesso della propria nonna, alla quale sarebbe stato molto legato), che “l’hanno fatto profondamente riflettere e prendere coscienza delle scelte compiute, su cui il signor RE 1 si è mostrato molto autocritico”. Egli avrebbe avuto in carcere un processo di elaborazione del reato, laddove all’inizio della detenzione avrebbe ritenuto, siccome autista, di aver avuto un ruolo solo marginale mentre che in corso di detenzione avrebbe avuto modo di riflettere e di “discutere con l’operatrice sociale le importanti responsabilità che si è assunto durante la rapina”. Egli avrebbe spesso ribadito “l’importanza, per il futuro, di provvedere al sostentamento della famiglia (figlio e compagna, ndr) mediante attività legali e regolari e di assicurare loro una presenza continua nel tempo, anche per seguire la crescita e l’educazione del figlio” (rapporto 18.01.2018, p. 2-3, AI 4, inc. GPC __________), ed avrebbe evidenziato di non volere che quest’ultimo venisse a trovarsi nella condizione di commettere a sua volta dei reati. Il reclamante avrebbe in particolare espresso l’intenzione di far rientro in Patria, tornando a vivere nell’appartamento (in case popolari) dove risiedono la compagna e il figlio, e con l’intento di riprendere un’attività lavorativa e legale. Al proposito ha infatti prodotto un contratto di lavoro come manovale montatore a __________. Pertanto su questa base l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ha concluso che “pur riconoscendo gli elementi di recidiva penale, gli elementi sopra esposti inducono ad esprimere una prognosi moderatamente favorevole” (rapporto 18.01.2018, p. 3, AI 4, inc. GPC __________), alla condizione che egli faccia rientro al proprio paese d’origine.
3.3.3.
RE 1, oggi trentaduenne, è nato e cresciuto a __________), dove, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo ha seguito l’apprendistato di imbianchino e di intonacatore, conseguendo i rispettivi diplomi. Per circa 4 anni e mezzo ha svolto il mestiere d’imbianchino, poi, per la crisi, avrebbe perso il lavoro e nel seguito avrebbe lavorato per altri 4 anni come saldatore. Lavori in parte svolti anche in Svezia. Nel 2006, poco più che ventenne, ha perso il padre mentre la madre si sarebbe trasferita in Norvegia.
Incensurato in Germania, nel suo paese d’origine − come accertato nella sentenza di merito − egli ha diversi precedenti penali, e segnatamente: nel 2003 è stato condannato per rapina, nel 2005 per furto e altri reati, nel 2006 nuovamente per rapina, nel 2010 per estorsione di proprietà, rapina e altri reati. Condanne queste, che in sede d’inchiesta, egli ha contestualizzato sminuendone l’importanza (sentenza 1.06.2017 della Corte delle assise criminali, p. 35, AI 1, inc. GPC __________) ma per le quali, comunque, ha ammesso di aver scontato complessivamente circa 6 anni di detenzione.
In Svezia, a suo dire nel luglio 2015, egli sarebbe stato arrestato per furto.
Nel luglio 2016 egli è poi stato fermato a __________, nel corso di un normale controllo effettuato dalle Guardie di Confine, alla guida di una vettura con targhe inglesi, con a bordo altri due cittadini lituani pregiudicati e sulla quale sono stati rinvenuti una pistola soft-air, 3 bombolette di spray al pepe e altro materiale atto a commettere una rapina. L’inchiesta è poi sfociata nella condanna dell’1.06.2017 alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi (per tentata rapina in correità con terzi ai danni di una gioielleria di __________), che sta attualmente espiando.
Da quanto in atti è preoccupante il fatto che, malgrado l’età giovane, su RE 1 pesino già diverse condanne, e siano state aperte inchieste a suo carico financo in altri paesi europei. Condanne, avvenute in tempi ravvicinati e perlopiù per reati specifici, che lo hanno costretto in carcere complessivamente per 6 anni ma che non hanno avuto in qualche modo su di lui un effetto deterrente. Se è vero che egli si sia trovato in patria in una situazione disagiata, egli ha nondimeno fatto del crimine il mezzo con cui sostentarsi, pur avendo concluso una formazione professionale che gli ha permesso di trovare lavoro, come da lui sostenuto, un po’ ovunque e pure − come in parte ha fatto − all’estero. L’ultimo lavoro egli ha dichiarato di averlo svolto in Lituania fino all’estate del 2016. Nemmeno la vicinanza della compagna e la prospettiva di diventare padre, lo hanno distolto dall’agire illecito. A distanza di quattro mesi dalla nascita del suo primogenito, egli non ha avuto remore ad unirsi, in qualità di autista, ad un gruppo di pregiudicati (il cui agire − come accertato nella sentenza di merito − si inserisce in un’organizzazione più ampia che invia sistematicamente persone sul nostro territorio per colpire gioiellerie, secondo modalità ormai collaudate) per compiere un viaggio di oltre 2000 km finalizzato a raggiungere il nostro paese per perpetrare una rapina. Attraversando quindi i confini di diverse nazioni con a bordo gli strumenti atti a compiere una rapina, assumendosi il rischio di essere fermato ai controlli di frontiera. Agendo poi − come ancora accertato nella sentenza di primo grado − dimostrando professionalità, per il loro modo di pianificare il colpo e di organizzarsi, nonché spregiudicatezza, agendo in pieno giorno e a viso scoperto, per perpetrare un reato ritenuto odioso e perfido, in quanto non soltanto lesivo del patrimonio, bensì anche dell’integrità fisica e psicologica delle vittime. Tutto ciò con un movente egoistico, finalizzato alla ricerca del guadagno facile.
Pure sangue freddo, determinazione e poco ravvedimento lo ha egli dimostrato in inchiesta, dando delle versioni e delle giustificazioni poco credibili, modificandole più volte, e arrivando financo ad addurre − ciò che ha basito la Corte di prime cure − “che si sia detto pure stupito del fatto che in Svizzera il suo agire possa essere punito” (sentenza 1.06.2017 della Corte delle assise criminali, p. 90, AI 1, inc. GPC __________).
Ora, a fronte di tutto ciò, il ravvedimento espresso dal reclamante, il buon comportamento tenuto in carcere e la vantata prospettiva lavorativa − comunque non vincolante e poco concreta (laddove non precisa nemmeno il grado d’occupazione e l’ammontare della remunerazione e, all’apparenza, per una piccola ditta sita ad oltre un centinaio di km dal luogo di residenza della compagna e del figlio) − non sono elementi sufficienti a ridurre il concreto rischio che egli ricada nel crimine. Rischio che permane molto alto, stante che egli in patria (dove ha dichiarato di voler far rientro) verrebbe a ritrovarsi, in buona sostanza, in una situazione comparabile a quella esistente prima del suo arresto sul nostro territorio (vicinanza del figlio e della compagna al beneficio di un modesto aiuto assistenziale, e attività lavorativa incerta). Pure insufficiente − come rettamente ritenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata − appare l’ordine di allontanamento emesso a suo carico, laddove solo si pensi al suo illecito agire su un piano internazionale.
In tali circostanze forza è concludere per l’assenza di un pronostico non sfavorevole circa il rischio di recidiva, così che venendo a mancare i presupposti richiesti dall’art. 86 cpv. 1 CP, la liberazione condizionale non può essere concessa. La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi trova pertanto conferma e merita di essere tutelata.
Cade nel vuoto la ventilata violazione del principio dell’uguaglianza giuridica sollevata dal reclamante, nella misura in cui il rifiuto della liberazione condizionale, in concreto, si è fondato su una corretta valutazione dei criteri imposti dall’art. 86 cpv. 1 CP, senza abuso del potere d'apprezzamento lasciato al giudice. In ogni caso, per giurisprudenza, in maniera generale non esiste nessun diritto alla parità di trattamento nell’illegalità (DTF 135 IV 191; 124 IV 150).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, art. 8 Cost., 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazion
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera