Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.03.2018 60.2018.51

Incarto n. 60.2018.51

Lugano 21 marzo 2018/mr

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli, (in sostituzione di Giovan Maria Tattarletti, astenuto)

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 14/15.02.2018 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 8.02.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non gli ha concesso la liberazione condizionale (inc. GPC __________);

richiamato lo scritto 16/19.02.2018 del procuratore pubblico Nicola Respini, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

richiamato pure lo scritto 23/26.02.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui si riconferma nelle conclusioni e motivazioni della decisione impugnata, rimettendosi nel contempo al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con sentenza 29.09.2016 RE 1 è stato condannato, unitamente ad altri sei coimputati, dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, per titolo di tentata rapina aggravata, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, nonché per furto d’uso, in relazione alla tentata rapina di un furgone portavalori nell’ottobre 2015 (inc. TPC __________).

b. Contro il giudizio di primo grado RE 1 (al pari di altri suoi correi) è insorto davanti alla Corte di appello e di revisione penale, la quale con sentenza 15.09.2017, in parziale accoglimento del gravame, dopo attenta ricommisurazione della pena ex art. 47 e 49 CP, lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (inc. CARP __________).

c. Con decisione 24.11.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo concluso per un concreto rischio di fuga oltre che di recidiva (AI 1, inc. GPC __________).

Nel contempo il magistrato ha determinato i seguenti termini d’esecuzione, ritenuto che quest’ultima ha formalmente preso avvio il 15.09.2017:

1/3 15.12.2016

1/2 15.07.2017

2/3 15.02.2018

Fine pena 15.04.2019.

d. Avvicinatosi il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha avviato d’ufficio la procedura inerente alla liberazione condizionale, richiedendo alle autorità interessate i necessari preavvisi (AI 2, inc. GPC __________).

e. In data 12.12.2017 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei confronti di RE 1 un ordine di allontanamento dal territorio svizzero, una volta scarcerato, con segnalazione nel sistema SIMIC per l’emanazione di un divieto d’entrata (AI 5, inc. GPC __________).

f. Con decisione 18.01.2018 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di Berna ha emanato nei confronti di RE 1 un divieto d’entrata valido sino al 17.01.2033 (AI 6 inc. GPC __________).

g. In data 8.02.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, preso atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie (positivo), dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (favorevole) e del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie cantonali (favorevole), e dopo aver altresì sentito il qui reclamante il 2.02.2018, ha rifiutato di concedere a RE 1 la liberazione condizionale, avendo formulato una prognosi negativa quo al rischio di recidiva (inc. GPC __________).

In particolare, pur tenendo conto che il comportamento di RE 1 nell’ultimo anno di carcerazione sarebbe notevolmente migliorato (a fronte delle precedenti 5 sanzioni disciplinari subite), e segnatamente del buon rendimento dimostrato nella di lui attività di scopino, il giudice ha evidenziato i sette precedenti penali del detenuto in Italia, di cui sei specifici per rapina (risalenti al 2005, al 2006, al 2009, al 2010 e due nel 2013) nonché per detenzione illegale di armi e munizioni (nel 2006) e per porto di armi (nel 2010), oltre ad ulteriori condanne per vari titoli di reato fra i quali il sequestro di persona a due riprese, in modo da costringere il qui reclamante a trascorrere in carcere circa 6-7 anni. A fronte di ciò, al fine di consolidare una prognosi non negativa, il giudice non ha ritenuto sufficiente il progetto di RE 1 di trasferirsi, unitamente alla sua famiglia, in __________, ove godrebbe dell’aiuto dei familiari e disporrebbe di una promessa di lavoro in qualità di aiuto cuoco-pizzaiolo. Ricordato come RE 1 sia stato uno tra gli ideatori della tentata rapina compiuta sul nostro territorio e come sia stato ben determinato nel volerla realizzare, il magistrato ha evidenziato che non hanno avuto su di lui alcun effetto deterrente né le precedenti condanne e incarcerazioni, né la consapevolezza che una sua nuova incarcerazione avrebbe pesantemente gravato sulla moglie, già in una difficile situazione familiare avendo a carico una figlia disabile.

Infine il giudice ha comunque reso attento il qui reclamante sulla possibilità di presentare una nuova domanda di liberazione condizionale in caso di mutate circostanze.

h. Con esposto 14/15.02.2018 RE 1, tramite il proprio patrocinatore, si aggrava davanti a questa Corte contro il suddetto giudizio, postulando la concessione della liberazione anticipata, come pure il beneficio del gratuito patrocinio.

Egli contesta l’esistenza di un rischio di recidiva, evidenziando il preavviso favorevole espresso dalle autorità interpellate.

Pone altresì in risalto, dal profilo comportamentale, l’evoluzione positiva avuta in carcere, riconducendo le sanzioni disciplinari subite a “normale frutto di assestamento a un regime detentivo” (reclamo 14/15.02.2018, p. 3).

Ritiene che il giudice dei provvedimenti coercitivi non abbia sufficientemente considerato gli elementi positivi, dando eccessivo peso ai precedenti penali e al suo comportamento nel reato punito. In particolare evidenzia che, malgrado le condanne subite siano temporalmente più recenti, in realtà i precedenti risalgono a un periodo più lontano (2005-2009) a causa delle tempistiche delle procedure italiane. Inoltre i reati si sarebbero realizzati in un periodo in cui il reclamante si trovava senza lavoro. Laddove egli aveva da guadagnarsi da vivere regolarmente, non avrebbe delinquito.

Sottolinea come egli abbia “pagato il suo debito con la giustizia italiana” (reclamo 14/15.02.2018, p. 4), per cui il suo rientro in patria non troverebbe ostacoli di sorta, in modo che egli potrebbe rientrare a vivere onestamente presso la sua famiglia. Ciò che non può, a suo avviso, “fondare una prognosi eccezionalmente negativa” (reclamo 14/15.02.2018, p 4).

Evidenzia come la propria famiglia, pur trovandosi in una situazione difficoltosa, non è mai stata coinvolta nei reati, e contesta che la sua cerchia di rapporti personali possa condurlo a compiere nuovi atti illeciti, stante altresì come egli si sia distanziato dai suoi correi.

Sostiene quindi che la situazione in cui verrebbe a trovarsi al suo rilascio, sarebbe diversa rispetto a quella esistente precedentemente al suo arresto. Oltre a non avere pendenze con la giustizia italiana, egli avrebbe due possibilità concrete di lavorare regolarmente e potrebbe contare sul supporto dei genitori nella cura della propria famiglia e della bambina invalida. Una liberazione anticipata gli permetterebbe quindi di reinserirsi anche a vantaggio dei propri familiari, ritenuto che anche la moglie, nel frattempo con problemi di salute, necessiterebbe della sua vicinanza.

in diritto

  1. 1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 14.02.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 8.02.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________ – notificata al reclamante il 9.02.2018 – è tempestivo, oltre che proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2.

La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

2.3.

Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).

Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

2.4.

La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).

Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

2.5.

Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

  1. 3.1.

È pacifico, e incontestato, che in concreto RE 1 lo scorso 15.02.2018 ha raggiunto il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, adempiendo quindi il primo presupposto richiesto dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale.

3.2.

In detenzione dal 16.10.2015, il rapporto 20.12.2017 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali (AI 3, inc. GPC __________) fa stato di 5 misure disciplinari inflitte a RE 1, e segnatamente: il 10.11.2015 multa di CHF 50.-- per inosservanza delle norme comportamentali; il 23.11.2015 multa di CHF 100.-- per inosservanza delle norme comportamentali; il 29.12.2015 tre giorni di isolamento in cella di rigore per inosservanza delle norme comportamentali; il 5.07.2016 multa di CHF 20.-- per inosservanza delle norme comportamentali, e l’11.08.2016 (a pochi mesi dal processo di primo grado) tre giorni di isolamento in cella di rigore per vie di fatto.

Il reclamante, nella sua audizione del 2.02.2018 davanti alla delegata del giudice dei provvedimenti coercitivi, ha spiegato che le prime quattro sanzioni gli sarebbero state inflitte mentre era detenuto al Farera per avere salutato dalla finestra la moglie e i figli, mentre quella del 5.07.2016 per avere salutato, sempre dalla finestra della sua camera, l’assistente sociale. Infine l’ultima sanzione per vie di fatto sarebbe dovuta al fatto di essersi “difeso da un attacco da parte del coimputato __________” audizione 2.02.2018, p. 2, AI 8, inc. GPC __________)

Per il resto la Direzione ha ritenuto buono il comportamento di RE 1 nei confronti del personale di custodia così come dei codetenuti, evidenziando quanto, nell’ultimo anno di carcerazione, sia stato notevole il di lui miglioramento nel rispettare le regole all’interno delle strutture carcerarie. Ha inoltre ritenuto buono il rendimento nella sua attività lavorativa quale scopino dal 12.09.2017, sottolineando pure la di lui puntualità.

3.3.

3.3.1.

Contestata è, nel caso in esame, la prognosi circa il pericolo di recidiva, che per il giudice dei provvedimenti coercitivi sarebbe negativa, in assenza di elementi in grado di sovvertirla, mentre che per il reclamante tali elementi sarebbero sufficientemente dati, laddove la concessione della liberazione condizionale deve essere la regola mentre che il rifiuto l’eccezione.

3.3.2.

La Direzione delle strutture carcerarie, ha espresso un preavviso non sfavorevole circa la liberazione condizionale, ritenuto che “la maggior parte delle sanzioni risalgono agli inizi della carcerazione”, e aggiungendo come sia da considerare “il rischio di recidiva, la tempistica dell’allontanamento e abbandono del territorio” (rapporto 20.12.2017, AI 3, inc. GPC __________).

3.3.3.

L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, a conclusione del proprio rapporto di data 20.12.2017, ha pure espresso un preavviso favorevole alla liberazione condizionale, contrapponendo ai numerosi precedenti penali, vari aspetti più favorevoli maturati dal reclamante durante la detenzione, ovverossia: l’essersi mostrato progressivamente più autocritico rispetto ai reati compiuti in passato; l’aver vieppiù messo al centro le proprie difficoltà e lacune piuttosto che attribuire le responsabilità a fattori esterni; l’essere stato capace di dare maggiore importanza a quei valori (affettivi, relazionali) che possono garantire a lui e ai suoi familiari maggiore benessere; l’aver saputo analizzare il proprio percorso di migrazione, cogliendone sia gli aspetti positivi che negativi; l’aver saputo accantonare quell’orgoglio “che lo ha visto per molto tempo volercela fare da solo, senza il sostegno, per esempio, dei propri familiari” (rapporto 20.12.2017, p. 4, AI 4, inc. GPC __________), così che “il progetto di lasciare __________ e ritornare in __________ costituisce in tal senso il compendio, che va visto favorevolmente, di tali riflessioni” (rapporto 20.12.2017, p. 4, AI 4, inc. GPC __________).

3.3.4.

Infine il Servizio medico e psichiatrico delle strutture carcerarie cantonali ha espresso un preavviso favorevole, limitandosi a rilevare che “RE 1 è stato seguito all’inizio della carcerazione per qualche problema di adattamento. Da più di un anno non ha segnalato alcun problema” (e-mail 17.01.2018, AI 5, inc. GPC __________).

3.3.5.

Da quanto in atti si ha che RE 1, secondogenito di una fratria di quattro, è nato a __________, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo ed ha nel seguito conseguito il diploma di ragioniere. Ciononostante, appreso pure il mestiere di autista di mezzi pesanti, è questa la professione che ha esercitato, mercato del lavoro e concorrenza nel settore permettendo. Uscito dal carcere di __________ nel novembre 2011, tra il 2012 e il 2013 ha lavorato come meccanico presso un’officina percependo un salario mensile di Euro 800.-/1'000.-. Nel seguito ha svolto, sempre in qualità di meccanico, soltanto lavoretti saltuari al nero, ottenendo al massimo Euro 500.-/1'000.- al mese.

Al momento del suo arresto risiedeva a __________, in un appartamento delle case popolari (con un affitto mensile di Euro 150.--), insieme alla sua compagna e ai loro due figli, di cui il primo, una ragazza oggi diciassettenne, invalida dalla tenera età per essere stata colpita da meningite fulminante. La compagna, oltre a dover assistere particolarmente quest’ultima (al beneficio di una rendita mensile di Euro 440.-), lavorerebbe in una mensa scolastica, percependo un salario di circa Euro 800.- al mese. Nel frattempo essa pure accuserebbe problemi di salute (legate a depressione e crisi d’ansia).

Come asserito dal reclamante davanti ai giudici di prime cure, su di lui peserebbe un debito bancario di Euro 15/20'000.-- nonché un ulteriore debito di Euro 30'000.--.

RE 1 in patria è stato condannato diverse volte, e segnatamente:

il 24.06.2005 alla reclusione di 1 anno e 9 mesi, condizionalmente sospesa, per rapina e sequestro di persona;

il 30.03.2006 alla reclusione di 4 anni e 10 mesi, per rapina (commessa in 9 occasioni) e detenzione illegale di armi e munizioni (in 2 occasioni);

il 6.02.2009 alla reclusione di 6 mesi, per rapina (commessa nel 2003);

il 9.11.2009 alla reclusione di 4 mesi, per tentata evasione (commessa nell’agosto 2005);

il 17.12.2010 alla reclusione di 5 anni, per rapina, sequestro di persona, lesione personale e porto di armi (commessi nel 2009) e per ricettazione;

il 14.01.2013 alla reclusione di 5 mesi, per rapina (commessa nel 2004);

il 14.03.2013 alla reclusione di 1 anno, sospesa condizionalmente, per rapina (commessa nel 2005).

Oltre a ciò, i giudici di prime cure hanno accertato una perquisizione avvenuta nel giugno 2015 presso l’abitazione di RE 1 da parte della Squadra Mobile della Questura di __________ (avendo quest’ultima appreso come lo stesso stava organizzando una rapina ai danni di un ufficio postale), in cui è stato rinvenuto diverso materiale potenzialmente utile al reato (una divisa da guardia giurata, una pistola scacciacani, delle ricetrasmittenti), ma che il qui reclamante ha invece negato essere legato ad ipotetiche rapine.

Sia come sia, nell’ottobre 2016, egli è stato arrestato sul nostro territorio in seno ad un gruppo armato intenzionato a rapinare un furgone portavalori, ciò che è sfociato nella condanna di oltre 3 anni di detenzione, per cui egli si trova oggi in espiazione di pena.

In tale occasione la perquisizione del suo appartamento a __________ ha portato al rinvenimento, oltre a sostanza stupefacente, di una maschera in lattice, una ricetrasmittente sintonizzata sulla frequenza dei Carabinieri nonché un foglio con annotate le varie frequenze radio in uso alle forze dell’ordine in diverse città, ma anche per questi oggetti egli ha fornito spiegazioni, negando un qualsiasi legame con qualsivoglia reato.

Ora, benché − come sottolineato dal reclamante − risalenti “lontano nel tempo”, non è possibile fare astrazione del suo importante passato penale che lo ha visto, in un’età matura (ormai trentenne e padre di famiglia), al centro di oltre una decina di rapine commesse fra il 2003 e il 2009, per le quali è incorso in sei condanne (oltre una per tentata evasione), che lo hanno costretto a vivere in prigione complessivamente per 6/7 anni.

Nella sua innegabile difficile situazione personale, familiare ed economica, dopo la sua ultima condanna avvenuta nel 2013, egli è stato in grado, con lavori saltuari e con il contributo della compagna, di restare lontano dal crimine per qualche tempo. Tuttavia malgrado le passate condanne e carcerazioni subite e conscio del rischio di dover lasciare la compagna sola a farsi integrale carico della figlia invalida e del mantenimento della famiglia (composta da un altro figlio minorenne), egli non ha avuto remore ad unirsi ad un gruppo di persone intenzionato a venire in un paese a lui estraneo per perpetrare una rapina ai danni di un portavalori, muniti di armi cariche, in un crescendo di pericolosità.

A fronte di tutto ciò, i buoni propositi espressi, il miglioramento dal profilo comportamentale avvenuto in carcere, perlopiù nell’ultimo anno di detenzione − ove si pon mente alle 5 sanzioni disciplinari subite tra il novembre 2015 e l’agosto 2016 − e il progetto di fare rientro in __________ in seno alla propria famiglia d’origine, non sono, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, elementi sufficienti a corroborare una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva.

Progetto di rientro peraltro ancora poco concreto e incerto, sia sul piano logistico che economico, basato sulla disponibilità dei genitori (pensionati attorno alla settantina d’anni) a sostenere dal lato economico il figlio, e da una (semplice) promessa d’assunzione in qualità di aiuto cuoco-pizzaiolo (pur non vantando alcuna esperienza lavorativa in tal senso, essendo stato autista di camion e meccanico) per un ristorante in un comune che dista oltre un centinaio di chilometri da __________. Progetto inoltre non realizzabile nell’immediato futuro, laddove prevede, fra l’altro, lo sradicamento, oltre che del figlio di otto anni, della compagna (che, seppure con un modesto introito, con il suo lavoro provvede al mantenimento della famiglia) nonché della figlia invalida, che frequenta una scuola speciale. Il tutto in una situazione economica che permane pesante − come ancor oggi dimostrato dalla contestuale richiesta di assistenza giudiziaria − e che ha favorito il ricadere nel crimine del reclamante.

In considerazione di tutto quanto sopra, accertata in concreto la sussistenza di un alto rischio di recidiva, il reclamo deve essere respinto, con tutela della decisione qui impugnata.

  1. 4.1.

Il reclamante chiede in questa sede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, evidenziando l’assenza dei necessari mezzi finanziari per far fronte ad un’adeguata difesa − peraltro già accertata nei procedimenti di primo grado e d’appello − e sostenendo che il presente gravame non appariva d’acchito privo di probabilità di successo, considerato altresì che questa Corte può esaminare la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi anche dal profilo dell’adeguatezza.

4.2.

A seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale.

In materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle nuove normative in vigore dall’1.01.2011.

Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

4.3.

Come accertato nei giudizi di prime cure e d’appello, per i quali il qui reclamante ha beneficiato della difesa d’ufficio, anche in questa sede, si confermano le di lui ristrette risorse economiche.

Il presente gravame si inserisce tuttavia in una procedura, quella della liberazione condizionale, condotta d’ufficio, che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, e con la possibilità di ricorrere davanti ad una Corte tenuta, come visto ai considerandi che precedono, ad applicare il diritto penale d’ufficio indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti. Pertanto l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari, situazione questa non realizzata in concreto, laddove infatti la presentazione del gravame non ha richiesto la conoscenza di particolari nozioni giuridiche se non postulare una nuova e diversa valutazione di tutti gli elementi, già agli atti, a fondamento della liberazione condizionale.

Inoltre l’esistenza di un così pesante trascorso penale − di cui anche il reclamante era ben conscio (cfr. rapporto 20.12.2017 dell’UAR, p. 2, AI 4, inc. GPC 400.2017.103) − e in particolare per reati specifici, rendeva d’acchito il presente reclamo privo di possibilità di successo.

La postulata domanda di gratuito patrocinio non può quindi trovare accoglimento.

Vista la particolare situazione personale ed economica del reclamante e ritenuto che nelle procedure di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 29 cpv. 3 Cost, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  4. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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