Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.07.2018 60.2018.36

Incarto n. 60.2018.36

Lugano 4 luglio 2018/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan Maria Tattarletti, assente)

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 2/5.02.2018 presentato da

RE 1

contro

la decisione 22.01.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha concesso il suo trasferimento in sezione aperta presso gli ____________________ (inc. GPC __________);

preso atto dello scritto 6/7.02.2018 del procuratore pubblico Nicola Respini, con cui comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

richiamato lo scritto 9/12.02.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale dichiara di non avere particolari osservazioni da formulare, rinviando ai considerandi della decisione impugnata e rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con sentenza 11.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 colpevole di omicidio intenzionale (per avere con un coltello colpito 9 volte un giovane di 27 anni, causandone la morte nel 2009), lesioni semplici, vie di fatto, coazione, infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti nonché ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 11 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto, trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflitte il 19.08.2008 e il 4.02.2009 dal Ministero pubblico (inc. TPC 72.2009.134).

Contro il giudizio di primo grado il 2.04.2010 RE 1 ha presentato ricorso davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione penale, che in data 18.06.2010 lo ha respinto (inc. CCRP __________).

Giudizio questo che nel seguito è passato in giudicato, non essendo stato ulteriormente impugnato.

b. Con ordine di esecuzione 21.09.2010 dell’allora Sezione esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) RE 1 è stato collocato in sezione chiusa presso il carcere penale della Stampa, Lugano.

c. Tenuto conto del carcere preventivo sofferto e ritenuto che RE 1 si trova in detenzione dal 25.04.2009, egli ha raggiunto la metà pena il 7.11.2014 e i 2/3, per la liberazione condizionale, l’11.09.2016; in data 21.05.2020 terminerà l’espiazione della pena (AI 3, inc. GPC __________).

d. Con decisione 5.12.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto una prima domanda di primo congedo presentata da RE 1, concludendo per l’esistenza di un pericolo di fuga e di recidiva (inc. GPC __________).

e. Non ha avuto miglior esito, la successiva richiesta di primo congedo, che il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 2.07.2013 ha nuovamente respinto, permanendo, a suo avviso, fortemente negativa la prognosi circa il concreto pericolo di fuga e di recidiva, già valutata in precedenza.

Nel medesimo giudizio il magistrato ha ordinato il trasferimento di RE 1 nella sezione chiusa dell’__________ (inc. GPC __________).

Il trasferimento è stato eseguito il 23.04.2014 (AI 3, inc. GPC __________).

f. Frattanto in data 27.02.2014 questa Corte ha respinto il reclamo presentato da RE 1 contro la decisione 2.07.2013 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. CRP 60.2013.222).

In particolare la Corte qui giudicante ha confermato l’esistenza di un concreto pericolo di fuga e, subordinatamente, di un pericolo di recidiva, ciò che impediva la concessione del primo congedo. In relazione all’ordine di trasferimento in uno stabilimento fuori cantone questa Corte ha concluso che il giudice dei provvedimenti coercitivi non aveva in concreto abusato del proprio libero potere d’apprezzamento, essendosi fondato sulle proposte formulate dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e sul PES, nonché non avendo il reclamante apportato argomenti tali da far risultare inadeguato il giudizio impugnato, vista l’esistenza di un elevato pericolo di recidiva, strettamente legato alla permanenza in territorio ticinese.

Contro tale giudizio il qui reclamante si è aggravato davanti al Tribunale federale, che con decisione 1.04.2014 ha dichiarato l’impugnativa inammissibile per carente motivazione (decisione TF 6B_301/2014 dell’1.04.2014).

g. È seguito tra il settembre 2014 e il giugno 2015 uno scambio epistolare tra il qui reclamante − incentrato sull’ottenimento del primo congedo risp. sul trasferimento presso le strutture carcerarie ticinesi (onde migliorare il suo rapporto con la figlia), risp. sull’apertura del regime d’esecuzione −, e il giudice dei provvedimenti coercitivi, che dal canto suo ha vieppiù cristallizzato l’esigenza di procedere previamente all’allestimento di una perizia psichiatrica tendente ad appurare il suo rischio di recidiva, a cui però il reclamante si è sempre opposto (inc. GPC __________).

h. Con decisione 13.11.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente rifiutato di concedere a RE 1 sia il primo congedo, e sia il trasferimento in sezione aperta, avendo valutato l’esistenza di una prognosi fortemente negativa circa il rischio di recidiva, come già formulata nell’ambito delle decisioni rese il 5.12.2012 e il 2.07.2013 (inc. GPC __________).

i. Nel settembre 2016, approssimandosi il termine dei 2/3, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha avviato la procedura tendente alla liberazione condizionale.

Preso atto dei preavvisi (prevalentemente negativi vista la mancata sottomissione del reclamante a perizia psichiatrica e/o criminologica) delle autorità interpellate, sentito altresì il reclamante e viste le ulteriori argomentazioni presentate dal difensore di RE 1, con decisione 6.09.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi gli ha negato la liberazione condizionale (inc. GPC __________).

Il giudice, dopo aver ripreso le argomentazioni sviluppate nelle precedenti decisioni, vagliata la situazione personale, famigliare, sociale e professionale del qui reclamante, viste la di lui (mancata) evoluzione dell’esecuzione della pena, come pure i precedenti penali e la gravità dei reati per cui si trova in carcere, ha ritenuto ancora attuale la pericolosità sociale di RE 1, senza essere data la possibilità in concreto di contenerla con misure alternative alla detenzione. Pericolosità a suo avviso consolidata dalla di lui refrattarietà ad ogni presa a carico psicologica/psichiatrica e al di lui rifiuto di sottoporsi a delle valutazioni specialistiche inerenti al rischio di recidiva.

l. Nel maggio 2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi si è nuovamente chinato sulla questione della liberazione condizionale nell’ambito della procedura di riesame prescritta dall’art. 86 cpv. 3 CP. Preso atto dei preavvisi (nuovamente negativi) delle autorità interessate, sentito il qui reclamante in due occasioni e viste altresì le argomentazioni del patrocinatore di RE 1, con decisione 11.09.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente negato di concedergliela (inc. GPC __________).

Il magistrato, in particolare, ha di nuovo formulato una prognosi negativa sul comportamento futuro di RE 1 circa il rischio di recidiva, dipartendosi dalle precedenti decisioni inerenti al reclamante e ripercorrendo la di lui vita e il trascorso penale, iniziato in giovane età e proseguito con successive condanne e periodi di detenzione. Ha quindi posto in evidenza la di lui pericolosità, dovuta all’uso indiscriminato di sostanze stupefacenti allorquando posto in libertà, in combinazione con il grave disturbo di personalità rilevato dal perito giudiziario in sede del giudizio di prime cure. Disturbo ritenuto allora dal perito non curabile e di cui, a parere del magistrato, il reclamante avrebbe ostinatamente negato di essere affetto, senza prenderne mai veramente coscienza.

A fronte di ciò l’asserito supporto e vicinanza della famiglia (madre, sorella e figlia) − tuttavia già presente in passato e rivelatosi in concreto privo di effetto deterrente −, seppure messo in relazione con la decisione del reclamante (laddove non sia stata solo funzionale all’ottenimento della liberazione condizionale, vista la tempistica) di sottoporsi ad assistenza riabilitativa e a ogni norma di condotta ritenuta necessaria (fra cui anche la cura medico-psicologica), il giudice non li ha considerati elementi sufficienti ad arginare il rischio di recidiva ripetutamente rilevato nelle varie decisioni rese in esecuzione di pena. Ciò ancor più in assenza di un progetto concreto di un’attività lavorativa e senza il coinvolgimento dei servizi sociali preposti. In effetti il magistrato ha evidenziato, come, nell’ottica di una liberazione condizionale, sia in concreto necessario il supporto di un progetto interdisciplinare completo condiviso e coadiuvato dai servizi specialistici interessati, il tutto preceduto inoltre da un periodo di osservazione in sezione aperta.

m. Contro tale decisione RE 1 ha interposto reclamo davanti a questa Corte, che con sentenza 11.12.2017 lo ha respinto, confermando il permanere in concreto di un alto rischio di recidiva per quanto attiene sia al consumo e al commercio illecito di sostanze stupefacenti e sia ai reati contro la vita e/o l’integrità personale. Nel medesimo giudizio questa Corte, constatata la fase di fine pena, ha auspicato il vaglio di un graduale alleggerimento del regime d’esecuzione, onde migliorare la prognosi sul comportamento futuro del reclamante, sino ad allora fortemente negativa (inc. CRP 60.2017.228).

n. Nel frattempo, con lettere 13.10.2017 e 16.10.2017, RE 1, per il tramite del proprio rappresentante legale avv. __________, ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di poter essere trasferito presso le strutture carcerarie ticinesi, in sezione aperta, alfine non soltanto di avvicinarsi alla propria figlia e facilitarne le visite, bensì anche per aggiornarsi con le nuove tecnologie e familiarizzare con i più recenti apparecchi elettronici nell’ottica di favorire il suo reinserimento. Cosa impossibile, a suo avviso, presso lo stabilimento carcerario __________ a __________ (AI 73 e 74, inc. GPC __________).

Motivazioni queste ulteriormente ribadite nello scritto 3/7.11.2017 al proprio assistente sociale. Nello stesso RE 1 ha nuovamente evidenziato la necessità di rafforzare il proprio rapporto con la figlia, di “proiettarsi nel mondo reale e del lavoro”, di aggiornarsi sulle nuove tecnologie, rilevando nel contempo l’inutilità e dannosità nel tenerlo chiuso in un ambiente di “alta-sicurezza” dopo il lungo periodo di carcere già espiato e vista la disorganizzazione interna degli __________ (AI 78, inc. GPC __________).

o. Mediante scritto 12.01.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al patrocinatore di RE 1, la disponibilità dell’__________ ad accogliere quest’ultimo nella sezione aperta, richiedendo nel contempo una loro presa di posizione al proposito (AI 88, inc. GPC __________).

p. Nello scritto 17/22.01.2018 di risposta il suddetto legale ha in primo luogo evidenziato di aver sentito la persona di riferimento presso lo stabilimento di __________, come pure il suo assistito e i di lui familiari. Ha altresì segnalato come RE 1 si sia lui stesso informato presso le autorità di __________ sulla portata del suo trasferimento. Dopodiché il patrocinatore ha rilevato come RE 1 “a compris l’opportunité que lui offrait la direction dudit Etablissement, et se réjuit de la possibilité de pouvoir préparer utilement sa libération”. In esito a tutto ciò il patrocinatore ha quindi comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi che il suo mandante “accepte en conséquence la proposition d’un transfert en milieu ouvert, à l’Etablissement __________. Il vous remercie de bien vouloir y pourvoir” (lettera 17/22.01.2018 dell’avv. __________, AI 90, inc. GPC __________).

q. Il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 22.01.2018, preso atto dei preavvisi espressi dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e dalla Direzione degli __________ (sfavorevoli, in buona sostanza, per l’assenza di un concreto progetto di inserimento professionale e/o di volontà di formazione oltre al rifiuto di sottomettersi ad una valutazione criminologica e/o ad una nuova perizia psichiatrica, come pure per la mancanza di volontà di collaborare con i servizi statali preposti, e per il sussitere dei motivi per cui era stato ordinato il suo trasferimento in un carcere d’Oltralpe) e tenuto conto delle argomentazioni esposte dal reclamante tramite il proprio patrocinatore, si è infine ritenuto propenso ad accordargli un’ultima volta fiducia, concedendo a RE 1 il trasferimento nella sezione aperta degli __________, a far tempo dalla crescita in giudicato della propria sentenza.

Il giudice, dopo aver ripercorso ancora una volta nel dettaglio tutte le decisioni rese in esecuzione di pena evidenziando la situazione personale, famigliare, sociale e professionale del reclamante, ha in particolare tenuto conto: di come il reclamante abbia lui stesso proposto anziché (nuovamente) la liberazione condizionale il trasferimento nella sezione aperta delle strutture carcerarie cantonali o presso gli __________ nell’ottica di volersi così riavvicinare al mondo reale e lavorativo allontanandosi da una struttura carceraria, quella attuale, al suo interno problematica e conseguentemente non propositiva dal profilo del suo reinserimento sociale e professionale; e di come egli, con osservazioni scritte 4.09.2017, abbia manifestato l’intenzione di sottoporsi “ad assistenza riabilitativa e ad ogni norma di condotta che fosse necessaria, e fra queste quindi (per deduzione) anche la cura medico psicologica (cfr. art. 94 CP)” (decisione 22.01.2018 del GPC, p. 10).

Il magistrato ha poi osservato come tale alleggerimento di pena fosse stato auspicato anche da questa Corte nella sentenza 11.12.2017 (inc. CRP 60.2017.228).

Inoltre ha evidenziato come lo stesso fosse a questo stadio particolarmente importante, trovandosi ormai il qui reclamante in regime di fine pena. Infatti, ha rilevato, come ciò permetterà a quest’ultimo “di dimostrare la reale volontà di dare un taglio netto al passato, investendo per la prima volta nel proprio futuro personale e professionale”, richiedendo lo stesso altresì “il sostegno dei servizi preposti all’esecuzione della sua pena per l’elaborazione di un progetto alla liberazione completo, efficace e che deve tener conto degli interessi e della protezione della collettività”, oltre alla “buona volontà di intraprendere un percorso di accompagnamento psicologico”.

Il magistrato ha quindi reso attento il qui reclamante che se “quanto da egli espresso dovessero rivelarsi delle mere esternazioni funzionali all’ottenimento del trasferimento in Sezione aperta, senza concreti progressi nella realizzazione di un progetto di vita futuro nonché in assenza di un’implementazione costante ed efficace di un percorso medico-psicologico, questo giudice provvederà al ripristino della detenzione in Sezione chiusa presso gli attuali __________, riservandosi di verificare le condizioni di applicazione di una misura terapeutica in sostituzione della pena detentiva ordinando dunque l’esperimento di una relativa perizia che, se del caso, potrà avvenire anche senza la collaborazione del condannato” (decisione 22.01.2018 del GPC, p. 10, inc. GPC __________).

In tale prospettiva il giudice ha formulato una prognosi “perlomeno non sfavorevole” circa il rischio di recidiva per quanto attiene al trasferimento in sezione aperta. Ciò tuttavia presso la struttura carceraria __________, piuttosto che quella ticinese, ritenendo al proposito sussistere i motivi posti alla base del suo trasferimento oltralpe di cui alla decisione 2.07.2013, volto proprio a contenere il pericolo di ricaduta nell’illecito agire.

Non ha ritenuto essere concreto il pericolo di fuga, visto che RE 1 si trova in detenzione chiusa da quasi 9 anni, mantenendo in generale un buon comportamento in carcere malgrado le passate decisioni negative inerenti alle precedenti richieste di alleggerimenti di pena, nonché vista la cittadinanza svizzera, i legami affettivi presenti sul nostro territorio e il termine prossimo di fine pena (21.05.2020).

r. Con esposto 2/5.02.2018 RE 1 si aggrava contro il suddetto giudizio postulando, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo, e, nel merito, l’annullamento parziale della decisione 22.01.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi che dev’essere riformata nel senso che:

“- la decisione di trasferimento a __________, come le esigenze del GPC sono respinte;

la richiesta di passaggio in sezione aperta presso lo Stampino è concessa allo scrivente”.

In tale evenienza egli dichiara di impegnarsi a:

“- rispettare tutte le norme di condotta in vigore presso lo Stampino;

contattare, nell’immediato, e su di un’effettiva base volontaria, un medico privato al fine di iniziare un percorso medico-psicologico (lo scrivente è disposto a levare il segreto professionale in favore del GPC);

iniziare ricerche di lavoro e/o eventuale progetto di formazione; - sottoporsi a regolari controlli delle urine e/o dei capelli (se può rassicurare il GPC);

mettere tutto in atto in vista della prossima liberazione condizionale (ottobre 2018)” (reclamo 2/5.02.2018, p. V).

Nel frattempo comunque il trasferimento disposto per il 30.01.2018 è stato annullato dalla competente autorità (AI 95, inc. GPC __________), in attesa dell’esito della procedura di reclamo.

s. Nello scritto 5.02.2018 d’intimazione del reclamo alle parti interessate, questa Corte non ha concesso il postulato effetto sospensivo alla decisione impugnata, in assenza di un danno irreparabile.

t. In data 6/7.02.2018 il procuratore pubblico Nicola Respini ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte. Parimenti con scritto 9/12.02.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi senza formulare particolari osservazioni ha rinviato ai considerandi della propria decisione, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

in diritto

  1. 1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) − in vigore dall’1.01.2011 − e, in applicazione di quest’ultima, il Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007, con successive modifiche.

Sulla base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC), in vigore dall’1.01.2011.

1.2.

L’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM conferisce al giudice dell’applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG − la competenza a decidere, tra l’altro, il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP, come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta.

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Il giudice dei provvedimenti coercitivi può inoltre, a norma dell’art. 28 cpv. 1 REPM (i.c.c. l’art. 73 LOG), ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica; la Direzione delle strutture carcerarie può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno.

Contro queste decisioni il REPM non precisa quali mezzi di ricorso siano possibili.

La Corte dei reclami penali, per l’art. 62 cpv. 3 LOG, è in maniera generale l’autorità competente a statuire sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge.

L’art. 12 cpv. 2 LEPM stabilisce inoltre che le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure − ossia, tra l’altro, quelle rese in materia di esecuzione delle pene e delle misure e non contemplate nei casi previsti dall’art. 10 LEPM alle lettere da a) a l) − sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; è applicabile per analogia la procedura prevista agli art. 379 ss. CPP.

Ora, la decisione resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi il 22.01.2018 e qui impugnata (che ordina il trasferimento di RE 1 nella sezione aperta di un altro penitenziario fuori Cantone), se considerata quale decisione analoga a quella sul collocamento iniziale risp. se relativa al trasferimento in sezione aperta, rientrando di conseguenza nelle competenze di cui all’art. 10 lit. h LEPM, è impugnabile davanti a questa Corte ex art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM; se invece annoverata fra le “altre decisioni” in materia di esecuzione delle pene e delle misure, è censurabile davanti alla Corte dei reclami penali ex art. 12 cpv. 2 LEPM, posto che il trasferimento in un’altra struttura carceraria fuori cantone, non riguarda la mera esecuzione della pena, ma bensì influisce anche sui contatti del condannato con l’esterno e segnatamente va a toccare il suo diritto di visita disciplinato dall’art. 84 CP.

Sia come sia il Tribunale federale, in una sentenza dell’8.10.2013 ha stabilito, sulla base dell’art. 80 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale, RS 173.110) nel tenore in vigore dall’1.01.2011, che la LTF impone un doppio grado di giurisdizione, in cui il giudizio di ultima istanza deve essere emanato da un tribunale superiore. Non adempiono questo requisito né la Divisione della giustizia né il giudice dell’applicazione della pena (sentenza TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3).

Da ciò discende la competenza della scrivente Corte − direttamente fondata sulla legislazione federale e non solo sulle normative cantonali − a dirimere l’impugnativa inoltrata da RE 1, quale autorità cantonale di ultima istanza.

1.3.

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

1.4.

Il gravame, inoltrato il 2/5.02.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 22.01.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC 850.2012.1) – notificata al reclamante il 23.01.2018 –, è tempestivo, oltre che proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, quale condannato in esecuzione di pena, toccato personalmente e attualmente nei suoi diritti dalla decisione impugnata a lui diretta, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 381 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

In tali circostanze, il reclamo è quindi ricevibile in ordine e proponibile.

  1. 2.1.

Giusta l’art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi crimini (cpv. 2).

L’art. 75a cpv. 2 CP stabilisce inoltre che per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale

Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

2.2.

2.2.1.

Censurato in questa sede, non è il trasferimento in sezione aperta disposto dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella sentenza 22.01.2018, bensì − come ha precisato lo stesso reclamante adducendo trattarsi di un reclamo parziale focalizzato “più sulla forma e non sul fondo” − il trasferimento presso le strutture carcerarie a __________ con le esigenze poste dal magistrato anziché presso le strutture carcerarie ticinesi, alle condizioni poste dallo stesso reclamante.

2.2.2.

Riprendendo quanto già più sopra cennato, il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in forza all’art. 28 REPM può ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica.

All’art. 86 lit. b) RSC viene ancora precisato che la persona incarcerata può essere trasferita in un altro Cantone: 1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell’autorità competente; 2. su sua richiesta motivata, in accordo con l’autorità competente; 3. per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell’autorità competente; 4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di ordine interno.

Nell’ambito di tali decisioni il giudice dei provvedimenti coercitivi gode di un ampio margine di apprezzamento, che la giurisdizione di reclamo può censurare solo in presenza di motivi pertinenti e prevalenti, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare nella decisione 27.02.2014 (p. 15, inc. CRP 60.2013.222) inerente al trasferimento di RE 1 nella sezione chiusa del penitenziario di __________.

2.2.3.

Nella decisione qui impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi ha evidenziato che l’ubicazione di __________ era da preferire a quella presso le Strutture carcerarie ticinesi “richiamata la valutazione contenuta nella decisione 2 luglio 2013 a fondamento del trasferimento oltralpe del detenuto ed inerente proprio la riduzione del pericolo di recidiva” (decisione 22.01.2018, p. 11).

L’allora trasferimento di RE 1 presso la sezione chiusa del penitenziario di __________) ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione 2.07.2013 (inc. GPC __________) − confermata da questa Corte con sentenza 27.02.2014 (inc. CRP 60.2013.222) − era avvenuto nell’ottica di diminuire l’alto rischio di recidiva presente nel reclamante provando la via di una sua riabilitazione nel cantone d’origine, conformemente a quanto previsto nel PES e sulla base delle valutazioni allora espresse dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. In modo particolare il PES, approvato il 10.05.2011 ma non condiviso dal reclamante, contemplava il di lui trasferimento oltralpe nell’ottica di sradicarlo totalmente dalla realtà criminogena ticinese che vi aveva instaurato. Infatti RE 1 da quando giunto in Ticino nel 1999, per seguire la compagna dalla quale ha avuto una figlia, aveva condotto una vita al margine, sregolata, caratterizzata dalla commissione di reati, facendo del Ticino terreno fertile per il suo illecito commercio di sostanze stupefacenti, da cui non aveva saputo uscire nemmeno in occasione del suo collocamento presso la comunità di Villa Argentina. L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nel rapporto 30.12.2011, rilevava altresì come le sue relazioni più solide e regolari le intratteva con la famiglia d’origine (la madre e la sorellastra) residente nel canton Vaud, dove egli era cresciuto e aveva frequentato le scuole dell’obbligo. Inoltre con riguardo al suo rapporto con la figlia, allora quattordicenne, residente in Ticino, a mente di detto Ufficio, ciò che dovevano essere salvaguardati erano la continuità e la qualità degli incontri (compromessi nel passato dalle scelte compiute da RE 1), piuttosto che un’intensità estemporanea di incontri, laddove doveva essere stabilizzata la di lui situazione personale e sociale, alfine da fungere lui eventualmente da sostegno per la figlia, e non viceversa.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel luglio 2013, aveva inoltre propeso per il trasferimento fuori Cantone, dopo aver constatato come negli oltre tre anni espiati sino ad allora nel penitenziario cantonale non era stato intrapreso alcun progetto atto a migliorare il comportamento sociale di RE 1 e a diminuire il rischio di recidiva, mentre che nella prevista struttura carceraria __________ egli sarebbe stato introdotto in un particolare progetto condotto da esperti criminologi, non disponibile in Ticino.

2.2.4.

L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nel nuovo rapporto di data 8.11.2017, ha rilevato di condividere quanto segnalato dal reclamante ovvero “che il termine della pena si avvicina sempre più e che un collocamento in sezione aperta, per quanto di breve durata, sia necessario per preparare la liberazione” (rapporto 8.11.2017, p. 1, AI 79, inc. GPC __________). Tuttavia esso ha evidenziato come RE 1 manchi ancora di una concreta progettualità di reinserimento in prospettiva di un alleggerimento dell’esecuzione della pena (egli non si sarebbe iscritto, malgrado l’offerta presso il carcere __________, ad alcuna formazione o progetto di qualifica o di riqualifica professionale), come pure perduri in lui il rifiuto a sottomettersi ad una rivalutazione psichiatrica e/o criminologica, non aprendosi egli nemmeno “alla possibilità di rielaborazione del suo percorso di vita o sul reato commesso” (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC __________). Ha quindi ritenuto permanere in concreto un alto rischio di recidiva, ed eventualmente di fuga, e di non avere “elementi utili per indicare che vi siano i presupposti per un’apertura del regime progressivo” (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC __________). Ha rilevato che un eventuale rientro presso le strutture carcerarie ticinesi sarebbe inadeguato, stante il sussistere degli elementi alla base del suo trasferimento oltralpe ordinato nel luglio 2013. Per molti anni infatti “quello ticinese è stato per il signor RE 1 il territorio di elezione per la commissione di reati, mentre non ha mai funto da punto di riferimento per un serio progetto di reinserimento sociale”, e ciò malgrado la presenza della figlia, la quale ha da sempre vissuto una “relazione a distanza” con il padre più volte condannato e carcerato (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC 850.2012.1). Infine detto ufficio ha ipotizzato un eventuale trasferimento in un altro penitenziario della Svizzera romanda, come ad esempio quello __________, nel caso in cui il passaggio nella struttura della “colonie” presso l’attuale penitenziario di __________ non fosse realizzabile.

Dal canto suo la Direzione delle strutture carcerarie di __________, nel rapporto 10.11.2017, pur dando atto dell’assiduità, puntualità e impegno del reclamante nello svolgere il proprio lavoro nel reparto lavanderia, ha evidenziato come gli obiettivi stabiliti nel PES non siano sino a quel momento ancora stati raggiunti. Ciò a motivo, da un lato, del categorico rifiuto di RE 1 di intraprendere una qualsiasi formazione sin dal suo arrivo in penitenziario nell’aprile 2014; e dall’altro lato, per il di lui rifiuto di sottomettersi a una valutazione criminologica e a nuova perizia psichiatrica.

Pertanto essa si è espressa favorevolmente per un trasferimento del reclamante nelle strutture carcerarie ticinesi “ce d’autant plus qu’il ne profite d’aucune prestation mise à sa disposition pour aller de l’avant” (rapporto 10.11.2017, p. 2, AI 80, inc. 850.20121), ma non al passaggio in sezione aperta, dovendo egli prima collaborare con i vari servizi interessati.

2.2.5.

Da tutto quanto in atti si ha che nei quasi cinque anni trascorsi dal trasferimento di RE 1 presso un penitenziario oltralpe (luglio 2013), gli obiettivi del PES sono rimasti immutati e non sono stati finora raggiunti.

Seppure il qui reclamante abbia tenuto, nella sostanza, in detenzione un comportamento corretto nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, svolgendo con regolarità e attitudine positiva il proprio lavoro, egli − nell’arco degli oltre otto anni di detenzione − è rimasto fermo nella progressione della pena fino alla decisione qui impugnata, essendo sempre stato valutato alto dalle istanze interessate il suo rischio di recidivare. In effetti − come pure accertato recentemente da questa Corte nella decisione 11.12.2017 (inerente alla richiesta di liberazione condizionale, inc. CRP 60.2017.228) − egli non si è sottoposto ad alcuna presa a carico psicologica e/o psichiatrica o da parte di un competente servizio sociale; nemmeno è riuscito a concretizzare qualche progetto di formazione e/o di inserimento professionale sia in Svizzera romanda e sia in Ticino (quantomeno agli inizi della sua espiazione). Tutto ciò a discapito della sua pericolosità che non può, e non poteva, che permanere alta, partendo egli da una perizia psichiatrica, allestita ai fini del giudizio di merito, in cui gli è stato riscontrato un disturbo di personalità antisociale, considerato in psichiatria quale forma particolarmente grave della patologia narcisistica e che si colloca, tra i disturbi di personalità, fra quelli di grado più grave, meno strutturati (perizia psichiatrica 31.07.2009, p. 38, AI 19, inc. GPC 850.2012.1). Disturbo questo che il perito giudiziario ha ritenuto non curabile né nel breve-medio termine, né (con ogni probabilità) in tempi più lunghi, e che ha messo in relazione con il reato contro la vita commesso da RE 1. Dato tale disturbo, il rischio di ricaduta, secondo il perito giudiziario, è inoltre collegato all’uso dannoso di sostanze psicotrope e alla sindrome da dipendenza da oppiacei.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel giudizio qui impugnato, constatato come RE 1 si trovi ormai nell’importante fase di fine pena e dando altresì seguito all’invito espresso da questa Corte nella decisione 11.12.2017 (di vagliare un graduale alleggerimento del regime, cfr. consid. 3.4.6, inc. CRP 60.2017.228), ha colto nei recenti propositi di emendamento del reclamante (formulati in occasione della procedura di rivalutazione della liberazione condizionale), nella di lui volontà di risarcire i famigliari della vittima e nella sua dichiarata disponibilità a sottoporsi ad assistenza riabilitativa e alle necessarie norme di condotta, i primi passi di un percorso di autocritica e di apertura verso un cambiamento personale. Ciò che è andato a migliorare di qualche po’ la prognosi per tentare (un ultima volta) un primo alleggerimento di pena quale il trasferimento in sezione aperta. Alleggerimento questo che costituisce un ultimo banco di prova per RE 1 di dimostrare tangibilmente di voler dare un taglio netto al passato e di investire nel proprio futuro personale e professionale, elaborando un progetto interdisciplinare completo e condiviso dai servizi interessati.

In tale delicata situazione, stante che nel reclamante sono ancora presenti tutte le sue fragilità di carattere, la possibilità di formulare una prognosi non sfavorevole è certamente legata al fatto di rimanere lontano da un ambiente, segnatamente quello ticinese, in cui egli in passato ha solo delinquito. In effetti in Ticino non si è mai inserito professionalmente guadagnandosi di che vivere con un lavoro onesto e regolare. Egli vi ha invece instaurato una rete di contatti, che gli hanno permesso di svolgere i suoi commerci illeciti di sostanze stupefacenti (per mantenersi e per finanziare i suoi consumi personali) e che non ha interrotto malgrado le condanne e le carcerazioni subite e nemmeno durante il periodo di collocamento terapeutico. Situazione pericolosa questa, che unitamente al suo disturbo di personalità e alla sua politossicodipendenza è infine sfociata nel grave fatto di sangue di cui egli si è macchiato nel 2009.

E ciò, nonostante egli avesse la vicinanza e la responsabilità di una figlia, allora ancora minorenne.

Su questa base, essendo il suo rischio di recidiva (ancora) strettamente collegato alla sua permanenza in territorio ticinese, la decisione qui impugnata risulta senz’altro essere sostenibile e giustificata. La stessa merita quindi di essere tutelata nella sua integralità, non avendo il giudice dei provvedimenti coercitivi violato il proprio (ampio) margine di apprezzamento.

  1. Il reclamante, nemmeno censurando un peggioramento dei suoi rapporti con la figlia − nel frattempo diventata maggiorenne e autonoma, − per l’(eventuale) diradarsi delle di lei visite, può sovvertire tale esito.

Il Tribunale federale ha infatti stabilito che, dal profilo della protezione della sfera privata e familiare, la CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, RS 0.101) non garantisce ai detenuti il diritto di scegliere il loro luogo di detenzione. La separazione e l’allontanamento del detenuto dalla sua famiglia costituiscono delle conseguenze inevitabili della detenzione. È soltanto in condizioni eccezionali che il fatto di detenere una persona in una prigione lontana dalla propria famiglia al punto che qualunque visita si rivela molto difficile, e perfino impossibile, può costituire un’ingerenza nella vita familiare del detenuto. L’art. 84 cpv. 1 CP, che sancisce il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con il mondo esterno al penitenziario, sotto questo profilo, non offre una protezione più estesa del diritto convenzionale e costituzionale (decisione TF 6B_80/2014 del 20.03.2014, consid. 1.3.).

Nel caso concreto, lo spostamento dal penitenziario __________ a quello __________ − quest’ultimo a poco più di un centinaio di km di distanza dal primo (per circa un ora e mezzo di viaggio in automobile) e nel quale non è accertato, e nemmeno sostenuto, che abbia delle condizioni di detenzione più severe −, non rende in modo particolarmente più difficile, o financo impossibile, le visite né della figlia né della famiglia d’origine di RE 1 da costituire, per la loro intensità, un’ingerenza inammissibile nella di lui vita familiare ai sensi della suddetta giurisprudenza.

  1. D’altronde, a mero titolo abbondanziale, si rileva che nello scritto 17.01.2018 RE 1, per il tramite dell’allora suo rappresentante legale, ha nondimeno manifestato il suo accordo al trasferimento nel penitenziario __________, rallegrandosi dell’opportunità offertagli (AI 89 e 90, inc. GPC 850.2012.1)

  2. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia, ridotta al minimo per tener conto delle sue condizioni economiche, e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 ss., 84, 372 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 62, 73 LOG, la CEDU, la LEPM, il REPM, il RSC, l’art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ri

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