Incarto n. 60.2018.304
Lugano 31 gennaio 2019/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia Peverelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 05/06.11.2018 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
l’ordine di perquisizione e sequestro 25.10.2018 emanato dal procuratore pubblico Pamela Pedretti nell’ambito del procedimento penale a carico di __________, __________ (patr. da: avv. PI 1 per titolo di lesioni semplici e violazione del dovere d’assistenza o educazione (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 08.11.2018, 23/26.11.2018 (duplica) e 11/12.12.2018 del procuratore pubblico con cui, esposte le sue argomentazioni, chiede che il reclamo venga respinto;
preso atto della replica 19/20.11.2018 e della successiva replica spontanea 06/07.12.2018 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Su segnalazione dell’__________ e del medico scolastico, dr. med. __________, in data 22.10.2018 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di __________ per titolo di lesioni semplici e violazione del dovere d’assistenza o educazione (inc. MP __________), in relazione a presunti maltrattamenti a danno del figlio minore __________ (15.09.2011).
b. Con ordine di perquisizione e sequestro 25.10.2018 il magistrato inquirente ha ordinato la perquisizione del domicilio dell’imputato (compresi tutti i locali a lui accessibili) ed il sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per il procedimento penale, come mezzi di prova, quale garanzia dei costi del procedimento, restituiti al danneggiato oppure perché soggetti a confisca (inc. MP __________, AI 2).
c. Con mandato di medesima data (25.10.2018) il magistrato inquirente ha ordinato l’accompagnamento coattivo di __________ (inc. MP __________, AI 3). In data 26.10.2018 gli agenti di Polizia hanno proceduto all’interrogatorio di __________ in qualità di imputato. Nel corso del suo verbale egli ha acconsentito “alla perquisizione presso il mio domicilio di Via __________ a __________ e presso gli spazi in mio uso presso (ndr. la sua compagna) RE 1” (inc. MP __________, AI 5, pag. 8).
Sulla base del suo consenso gli agenti hanno così interrotto il verbale per procedere alla perquisizione domiciliare che si è svolta in presenza dell’imputato sia “presso l’abitazione mia e di mio padre __________ a __________ in Via __________”, sia “presso l’abitazione di Via __________ a __________ nell’appartamento intestato a RE 1 dove sporadicamente risiedo, in particolare quando ho __________. Nell’abitazione non era presente nessuno, io tuttavia ho le chiavi di casa e ho acconsentito a che gli interroganti accedessero all’abitazione” (inc. MP __________, AI 5, pagg. 8-9).
d. Con reclamo 05/06.11.2018 RE 1 insorge contro l’ordine di perquisizione e sequestro 25.10.2018, invocando l’illegittimità dell’agire della Polizia nell’eseguire suddetto ordine, rispettivamente chiedendo la cancellazione delle fotografie del suo appartamento scattate dagli agenti nel corso della perquisizione, poiché inutilizzabili secondo l’art. 141 cpv. 2 CPP e poiché l’agire della Polizia eccedeva la competenza derivante dall’ordine impugnato. A detta della reclamante “le fotografie in questione sono inoltre insuscettibili di contribuire a far luce su reati gravi, stante l’estraneità dei luoghi perquisiti rispetto alle ipotesi di reato oggetto d’indagine” (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 6).
A dire della reclamante, gli agenti di Polizia sono entrati nel suo appartamento senza previa notifica, scattando delle fotografie e sporcando il pavimento. “Inoltre, alla richiesta dell’imputato di poter telefonare alla qui reclamante per informarla della perquisizione, la polizia ha risposto negativamente, vietandogli qualunque tipo di informazione” (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 3).
In virtù della dottrina invocata, la reclamante ricorda che le Autorità sono tenute a procurarsi il consenso del titolare di fatto dei locali da perquisire, “poiché è insufficiente l’esclusivo consenso del co-titolare se pare chiaro che avvenga contro il volere dell’altro co-titolare, posto che nel caso in esame l’imputato non è nemmeno co-titolare dell’appartamento, ma vi ha soltanto accesso” (…) “La Polizia, entrando abusivamente nel domicilio dell’insorgente, rifiutando di notificare l’ordine di perquisizione alla stessa ed eccedendo nel suo compito di perquisire il domicilio dell’imputato, compresi i locali a lui accessibili” (…)”, “e non già l’abitazione di terze persone benché “accessibili” all’imputato, ha violato il domicilio dell’insorgente e la sua sfera privata”.
A suo dire, l’ordine impugnato “non permette in nessun modo di dedurre che i “locali accessibili” all’imputato possano comprendere anche l’abitazione della reclamante” (inc. CRP 60.2018.304, doc. 1, pagg. 3-5).
e. Con osservazioni 08.11.2018 il procuratore pubblico precisa che dagli atti, e meglio dal verbale di interrogatorio 26.10.2018 di __________ (effettuato il giorno successivo all’emanazione dell’ordine qui impugnato), emerge chiaramente come quest’ultimo risiedesse, quantomeno parzialmente, anche presso l’abitazione della reclamante in Via __________, __________ (inc. CRP __________, doc. 3). Preso atto di queste dichiarazioni, il procuratore pubblico rileva che “la polizia si è quindi apprestata a chiedere il consenso a __________, in qualità di inquilino, all’accesso anche a questi ulteriori spazi a lui in uso. Accesso, questo, al quale quest’ultimo ha inequivocabilmente acconsentito (cfr. Vpol __________ del 26.10.2018, p. 8 rr. 33-34). Si precisa che l’imputato è in possesso delle chiavi dell’abitazione della compagna dove, oltre a risiedere parzialmente come da lui più volte ribadito nel corso della sua audizione, tiene parte dei suoi effetti personali e di quelli del figlio . A detta dell’imputato è difatti in Via alle __________ (recte: in Via a __________) che con il figlio esercita il diritto di visita e lì __________ condivide la cameretta con la figlia di RE 1, presso l’abitazione di __________ non vi è alcuno spazio per il minore (cfr. Vpol __________ del 26.10.2018, p. 8 rr. 33-34)”.
Il magistrato inquirente ritiene che il diritto dell’imputato non è di semplice accesso all’appartamento della reclamante, “ma si estende fino a detenere lì i suoi oggetti personali (spazzolino, giacca, etc.)”. Il consenso di __________ è da ritenersi, a dire del procuratore pubblico, come sufficiente per permettere agli agenti di Polizia di accedere, nel rispetto delle norme legali, ai locali siti in Via __________, __________.
f. Con replica 19/20.11.2018 RE 1 contesta quanto esposto dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni e, oltre a precisare di non aver mai avuto accesso al citato verbale di __________ (nemmeno per il tramite di quest’ultimo, essendogli stato negato), ribadisce nuovamente come nel caso concreto la Polizia sia “abusivamente entrata nel domicilio della reclamante, sola e unica titolare dello stesso, basandosi meramente sul consenso del suo compagno, il quale era semplicemente in possesso della chiave dell’abitazione e che saltuariamente depositava degli indumenti presso la stessa” (inc. CRP __________, doc. 5, pag. 1).
Oltre a non aver mai ricevuto alcun avviso in merito alla perquisizione, la reclamante lamenta che lo stesso le sarebbe stato esplicitamente negato dalla Polizia: “Quest’ultima, su richiesta dell’imputato di poter avvisare la sua compagna, gli ha ordinato di non informarla della perquisizione al suo (di lei) domicilio, essendo probabilmente cosciente del fatto che la qui reclamante non avrebbe acconsentito (legittimamente) alla perquisizione della propria abitazione, siccome non rientrante nei limiti dell’ordine di perquisizione qui impugnato” (inc. CRP 60.2018.304, doc. 5, pag. 2).
In virtù del suo diritto di essere sentita, la reclamante chiede l’accesso agli atti, in particolare al verbale di interrogatorio di __________ del 26.10.2018.
g. Con osservazioni (duplica) del 23/26.11.2018, il magistrato inquirente allega il rapporto di segnalazione, redatto il 21.11.2018 dagli agenti che hanno eseguito la perquisizione in questione, dal quale emerge che __________, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, avrebbe chiesto unicamente in seguito, e meglio dopo aver dato il suo consenso alla perquisizione, di poter contattare la sua compagna, “E questo comunque non con la specifica di voler ottenere da lei il consenso all’accesso anche nell’abitazione di Via __________, a __________”; consenso che, peraltro, “non era neppure necessario. La perquisizione è stata ordinata per il “domicilio dell’imputato (compresi tutti i locali a lui accessibili)”, e con questo non si intende il domicilio fittizio, il luogo in cui risulta unicamente registrato, ma quello di fatto. Contrariamente a quanto risulta dai registri cantonali __________ pernotta il più delle volte in Via __________, a __________, dove sono stati trovati i suoi effetti personali oltre che quelli del figlioletto e non a __________. A casa di __________ che il figlioletto __________ (recte: __________) chiama “la casa del nonno” – è difatti presente un unico letto e, fra l’altro, di questa abitazione __________ non era neppure in possesso della chiave” (inc. CRP __________, doc. 7, pagg. 1 e 2).
Per quanto concerne ulteriori lamentele della reclamante, tra cui l’asserita violazione del suo diritto ad ottenere copia del verbale di interrogatorio di __________, il magistrato inquirente ritiene che, oltre a essere tardive, non risulta alcuna richiesta formale da parte di quest’ultima, come nemmeno da parte dell’imputato stesso.
h Delle ulteriori argomentazioni, della replica spontanea della reclamante, si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 05/06.11.2018 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di perquisizione e sequestro 25.10.2018 (inc. MP __________), è tempestivo e proponibile
.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
1.3.
RE 1, quale terzo aggravato da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dell’ordine 25.10.2018, essendo stata (anche) la sua abitazione, sita in Via __________ a __________, oggetto della perquisizione.
Giusta l’art. 244 CPP le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell’avente diritto (cpv. 1). Il consenso dell’avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi: a. si trovino persone ricercate; b. vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare; c. si commettono reati (cpv. 2).
Giusta l’art. 245 CPP all’inizio della perquisizione le persone incaricate della stessa esibiscono il mandato (cpv. 1). Se presente in loco, il detentore degli spazi da perquisire è tenuto ad assistere alla perquisizione. Se il detentore è assente, alla perquisizione presenzia se possibile un familiare maggiorenne o un’altra persona idonea (cpv. 2).
Nel caso concreto, in data 25.10.2018 il procuratore pubblico ha emanato l’ordine di perquisizione e sequestro qui impugnato (inc. MP __________, AI 2). In particolare ha ordinato la perquisizione (art. 244 CPP) del domicilio di __________ (compresi tutti i locali a lui accessibili), rispettivamente il sequestro di tutti gli oggetti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo, come mezzi di prova, quale garanzia dei costi del procedimento, restituiti al danneggiato o perché soggetti a confisca (art. 263 CPP).
Quale motivazione del provvedimento coercitivo il magistrato inquirente ha indicato che lo stesso andava eseguito “in relazione agli ematomi constatati dal medico scolastico sui glutei del figlio __________”.
4.2
La perquisizione del domicilio dell’imputato (compresi tutti i locali a lui accessibili) è avvenuta in sua presenza il 26.10.2018 e nel corso della sua verbalizzazione egli ha esplicitamente acconsentito alla perquisizione “presso il mio domicilio di Via __________ e presso gli spazi in mio uso presso RE 1 (inc. MP __________, AI 5, pag. 8).
Nella prima parte della verbalizzazione, prima della perquisizione, __________ ha riferito, benché risulti essere formalmente registrato presso il Comune di __________, in Via __________, presso il padre, di avere una relazione sentimentale con RE 1 e che, quando ha __________ con sé, si reca da lei, anche a dormire (inc. MP 2018.9802, AI 5, pagg. 3, 4 e 9).
L’imputato ha precisato che i fatti oggetto del procedimento sono occorsi a __________, in __________, durante un fine settimana in cui esercitava il diritto di visita di modo che hanno poi dormito presso l’abitazione della reclamante, in Via __________, a __________. Da qui la necessità ai fini dell’inchiesta di procedere alla perquisizione, previo suo consenso, anche dell’appartamento della reclamante, dove __________ risiede, appunto, quando incontra il figlio __________ e dove peraltro il minore conserva, come constatato dagli agenti stessi, i suoi effetti personali (come in parte anche l’imputato stesso) e dispone di uno spazio per dormire.
Per contro, in Via __________, a __________, la Polizia ha riscontrato l’assenza di un qualsivoglia spazio predisposto per accogliere il figlio.
Aggiungasi come l’imputato dispone delle chiavi dell’abitazione intestata alla reclamante, mentre non dispone di quelle per Via alle __________, a __________ (inc. CRP __________, allegato al doc. 7, pag. 2). Fatto questo che, unitamente agli elementi più sopra descritti, fanno ritenere gli spazi siti in Via __________, a __________, come a lui liberamente accessibili e per i quali detiene di fatto un certo potere di disposizione, in particolare durante i diritti di visita.
Infatti, secondo la dottrina, oltre al detentore dei locali, è da ritenere quale avente diritto la persona che beneficia di un potere di disposizione o di custodia secondo la legge, un contratto o (come nel caso concreto) secondo le circostanze concrete: il proprietario, il locatario, il sublocatario, il cliente di una camera d’albergo (PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN – REYMOND, art. 244 CPP n. 6; ZK StPO – A. J. KELLER, 2. ed. art. 244, n. 6), e ciò anche per i terzi non imputati (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 244 CPP n. 5).
4.4.
Anche con riferimento a quanto sancito dall’art. 197 cpv. 2 CPP (secondo cui i provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato, vanno adottati con particolare cautela), l’asserita ingerenza della Polizia nel diritto di proprietà della reclamante è da ritenersi legittima, proporzionata e giustificata in base alle circostanze di fatto surriferite. Il suo agire non costituisce una violazione di domicilio ex art. 186 CP, trattandosi di una misura prevista espressamente dalla legge, rispettivamente necessaria per la ricerca di mezzi di prova utili all’inchiesta.
Nel caso in esame sussiste inoltre una concreta connessione tra i reati ipotizzati nei confronti dell’imputato e gli spazi perquisiti in Via __________, a __________, dove egli, oltre ad avere libero accesso e risiederci saltuariamente, pernottava unitamente al figlio ogni volta che esercitava il diritto di visita e dove pertanto vi era il concreto rischio che venissero commessi i reati in ipotesi.
4.5.
In considerazione di quanto precede, l’autorizzazione della reclamante allo svolgimento della perquisizione presso la sua abitazione non era pertanto necessaria. Il consenso esplicito dell’imputato, in qualità di beneficiario di fatto di un potere di diposizione sull’abitazione intestata alla reclamante, è da ritenersi sufficiente per giustificare l’agire della Polizia nell’eseguire la perquisizione anche dei locali siti in Via __________, a __________.
Subordinatamente, anche qualora l’imputato non sia da ritenere avente diritto sulla suddetta abitazione ai sensi dell’art. 244 cpv. 1 CPP, si rileva che, in deroga alla citata disposizione di legge, il consenso dell’avente diritto non è necessario se si deve presumere che negli spazi da perquisire si trovino persone ricercate (244 cpv. 2 litt. a CPP), vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare (litt. b.) o si commettano reati (litt. c.).
Nel caso di specie, essendo i fatti occorsi durante un fine settimana e durante l’esercizio del diritto di visita (anche se le sculacciate sarebbero avvenute a __________, in Via __________), la perquisizione dei locali in Via __________, a __________, dove l’imputato e il figlio risiedono, si giustificava in base all’art. 244 cpv. 2 litt. b CPP (eventuali tracce di reato).
4.6.
In considerazione di quanto esposto, le prove raccolte in corso di perquisizione ai fini dell’inchiesta, fra cui le fotografie dell’appartamento della reclamante scattate il 26.10.2018 dagli agenti di Polizia, sono da ritenere valide e utilizzabili per far luce sui reati in ipotesi, siccome assunte legittimamente e nel rispetto delle norme di procedura.
4.7.
Infine, per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti (in particolare al verbale di interrogatorio di __________ del 26.10.2018) presentata nel corso della procedura dinnanzi alla scrivente Corte, la reclamante potrà postularla direttamente al magistrato inquirente (art. 102 cpv. 1 e 61 lit. a CPP) che deciderà – tenuta presente la sua qualità di terzo – secondo i combinati art. 105 cpv. 2, 101 cpv. 3 e 108 CPP.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 241 ss., 263 ss., 393 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
(per sé e per RE 1);
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera