Incarto n. 60.2018.243
Lugano 27 dicembre 2018/ets
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/13.09.2018 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 31.08.2018 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, Claudia Solcà, mediante la quale ha mantenuto la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP presso il centro __________ (inc. GPC __________);
preso atto dello scritto 13.09.2018 dell’avv. PR 1;
richiamato lo scritto 18/19.09.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi supplente, Curzio Guscetti, con cui comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, confermandosi nelle motivazioni della decisione impugnata e rimettendosi al giudizio di questa Corte;
preso atto degli scritti 19.09.2018 del giudice Amos Pagnamenta, in cui dichiara di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte, e 25.09.2018 del procuratore pubblico Paolo Bordoli, mediante il quale comunica di condividere i motivi per cui non è possibile sopprimere la misura stazionaria espressi in modo chiaro e completo nella decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 28.09.2018 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, con cui, dopo aver esposto le proprie argomentazioni, conclude chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
richiamata la replica 2/3.10.2018, con cui il reclamante si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e conclusioni esposte nel suo gravame;
preso atto che con osservazioni di duplica 4/5.10.2018 il procuratore pubblico Paolo Bordoli, ha ribadito la reiezione del reclamo, risp. 5.10.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi (supplente) si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 20.09.2016 (passata in giudicato) la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di furto (per aver sottratto la borsetta ad una passeggera in treno), danneggiamento (della porta d’entrata dell’abitazione del nonno), ingiuria (nei confronti di un ragazzo con handicap), contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per consumi di marijuana e cocaina), ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (in particolare in 7 occasioni nei confronti del personale sanitario della Clinica Psichiatrica Cantonale). Tenuto conto di una scemata imputabilità, lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 7 mesi, oltre che alla pena pecuniaria di CHF 100.- e al pagamento della multa di CHF 100.-. La Corte, sulla base del referto peritale reso dal dr. __________ il 9.01.2016, ha altresì ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP e, conformemente all’art. 57 CP, ha sospeso l’esecuzione della pena detentiva per dar luogo all’esecuzione di detto trattamento (inc. TPC __________).
b. Con decreto 21.11.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha nominato l’avv. PR 1 (già patrocinatore nel procedimento penale), difensore d’ufficio di RE 1 con effetto dal 18.11.2016 per quanto attiene alla procedura di esecuzione della misura terapeutica stazionaria di cui all’art. 59 cpv. 3 CP (AI 12, inc. GPC __________).
c. Nel seguito il giudice dei provvedimenti coercitivi ha acquisito agli atti il giudizio di condanna con il relativo incarto penale e la perizia giudiziaria del dr. __________. Ha quindi identificato, per il tramite dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, un’adeguata struttura, segnatamente il centro __________), disposta ad accogliere il qui reclamante dalla prima settimana del mese di dicembre 2016 (AI 1-10, 14, 27, inc. GPC __________). Infine in data 2.12.2016 ha sentito RE 1, il quale, seppure preoccupato per tale cambiamento, ha asserito di essere d’accordo con il collocamento prospettatogli (AI 28, inc. GPC __________).
d. In data 7.12.2016 RE 1 è stato trasferito dalle Strutture carcerarie cantonali al centro __________) per il tramite del Servizio trasporto detenuti della Polizia cantonale, al fine di iniziare la misura ex art. 59 cpv. 3 CP ordinata dal giudice del merito, ritenuto che, in assenza di espressa delega, l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ticinese ha mantenuto la propria competenza decisionale in relazione all’esecuzione di detta misura terapeutica.
e. Con decisione 15.12.2016 (AI 32, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, riprendendo la diagnosi e le conclusioni formulate dal dr. __________ nella perizia giudiziaria del 9.01.2015 e ricordato il diritto e la giurisprudenza applicabili, ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 nella sezione chiusa del centro __________ per l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP di cui alla sentenza di condanna.
Nel contempo il magistrato ha precisato che i termini inerenti alla misura previsti nella legge sarebbero stati computati a far tempo dal 20.09.2016 (conformemente alla giurisprudenza federale di cui alla decisione del TF 6B_640/2015 del 25.02.2016). Inoltre ha incaricato l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa di allestire un Piano di esecuzione della misura (PEM).
f. Con scritto 27.01.2017 due medici psichiatri dell’ospedale universitario di __________, che hanno in cura il qui reclamante, hanno reso attento l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa delle difficoltà riscontrate nella presa a carico di RE 1 su un piano psicoterapeutico per la sua scarsa conoscenza della lingua francese, che in particolare renderebbe poco fattibile se non impossibile la cura giornaliera da parte dell’équipe infermieristica come pure il programma di gruppo. Un approfondimento da parte dello stesso della lingua francese, che comunque non risolverebbe tale difficoltà nel corto termine, non sarebbe ad ogni modo proponibile a quello stadio, accusando il qui reclamante a quel momento una sintomatologia psichiatrica florida. In tali condizioni, detti medici, hanno evidenziato che “une exécution de la mesure est difficile à concevoir” (AI 37, inc. GPC __________).
g. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, venuto a conoscenza del suddetto scritto, ha chiesto all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa varie delucidazioni, segnatamente se fosse stato valutato al momento dell’ammissione la capacità di espressione in lingua francese del qui reclamante, e di verificare con i responsabili della struttura __________ la concreta possibilità di eseguire la misura ordinata dal giudice del merito tenuto conto delle surriferite difficoltà e, se del caso, di trovare una soluzione alternativa (lettera 23.02.2017 del GPC, AI 38, inc. GPC __________).
h. L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa con scritto 27.02.2017 ha risposto che nella procedura d’ammissione sarebbe stato verificato che RE 1 disponeva di conoscenze base della lingua francese, sufficienti a permettergli di inserirsi nella vita quotidiana del nuovo contesto. Inoltre ha rilevato che il trattamento psichiatrico e psicologico individuale, al contrario del trattamento terapeutico, non richiederebbe una padronanza maggiore della lingua. Nondimeno il reclamante sarebbe stato inserito in un corso intensivo e personalizzato di francese, oltre ai corsi regolari di lingua. Pertanto “l’interessato profitta delle altre offerte (non gruppali), ivi comprese terapeutiche di __________”.
L’Ufficio, concludendo, ha evidenziato di “ritenere il centro per le misure __________ il migliore, se non il solo, istituto in grado di accogliere e trattare le problematiche del sig. RE 1, mentre non ci facciamo illusioni sul fatto che, data la sua patologia ed anche l’apprendimento della lingua, il tempo di permanenza nel centro potrebbe essere da medio a lungo” (lettera 27.02.2017 dell’UAR, p. 2, AI 39, inc. GPC __________).
Infine l’Ufficio ha sottolineato che un Piano d’esecuzione della misura (PEM) sarebbe stato proposto “dopo 6 mesi dalla data di ammissione a __________” (lettera 27.02.2017 dell’UAR, p. 2, AI 39, inc. GPC __________).
i. Preso atto di quanto sopra, siccome messo in copia nel suddetto scambio epistolare, il patrocinatore del qui reclamante, avv. PR 1, con scritto del 10.03.2017 ha dapprima rilevato l’incongruenza dell’asserito termine di 6 mesi per l’allestimento del PEM, sottolineando che l’autorità così dicendo quasi sembri “asserire che il «collocamento» non sia ancora avvenuto”, e che detto termine verrebbe a cadere in prossimità di quello per una eventuale rivalutazione ex art. 62d CP. Ha poi evidenziato l’esistenza di una situazione contraria alle normative del CP. Pertanto in considerazione della tipologia dei reati oggetto di condanna, dell’ambito in cui sono stati commessi, della pena effettivamente erogata e del periodo di restrizione della libertà già patito da RE 1, il rappresentante legale ha formalmente chiesto l’avvio della procedura di soppressione della misura ex art. 62c CP in tempi ragionevolmente brevi (AI 40, inc. GPC __________).
j. Con scritto 22.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dopo aver aperto un procedimento tendente alla soppressione della misura ex art. 62c CP, ha chiesto all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa la produzione dell’intero dossier relativo a RE 1. Inoltre ha chiesto che gli venisse indicata la documentazione/regolamentazione da cui risulterebbe il diritto del Canton Ticino ad avere 4 posti presso il centro __________, e l’allestimento di un rapporto sull’andamento della misura (segnatamente in relazione a quanto è stato fatto risp. quanto non può essere fatto a seguito delle scarse conoscenze linguistiche dell’interessato) come pure sulle prospettive di successo e sull’effettivo avvio della misura (lettera 22.03.2017, AI 41, inc. GPC __________).
Questione quest’ultima che in sostanza il magistrato il 31.03.2017 ha pure posto ai medici dell’ospedale universitario di __________, riallacciandosi alla loro segnalazione scritta del 27.01.2017 (lettera 31.03.2017, AI 43, inc. GPC __________).
k. Con scritto 6.04.2017 i due medici curanti dell’ospedale universitario di __________ – rispondendo ai quesiti posti dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella lettera 31.03.2017 – hanno in buona sostanza precisato che a quel momento la presa a carico di RE 1 era prossima ad un trattamento ambulatoriale in ambiente carcerario, che il paziente era al beneficio di una terapia farmacologica e che malgrado ciò il suo stato era instabile con ancora presenti sintomi psicotici. Il lavoro riabilitativo e sui reati commessi non era a quel momento possibile. Inoltre la barriera linguistica “compromet pourtant la prise en charge sur le plan psychiatrique, surtout psychothérapeutique, et limite passablement l’utilité du programme groupal, rendant en effet difficile l’exécution de la mesure”. Ad ogni modo “notre signalement ne remet pas en question la pertinence de la mesure. Au contraire, les observations cliniques faites au cours du séjour de M. RE 1 à __________ nous font penser que l’exécution de la mesure devrait se faire en milieu institutionnel fermé, le cadre institutionnel strict ayant un effet contenant sur le déténu-patient. Un milieu psychiatrique classique, ouvert, risque de ne pas être suffisamment contenant” (lettera 6.04.2017, AI 44, inc. GPC __________).
l. Sulla base di ciò il patrocinatore del qui reclamante nello scritto 24.04.2017 al giudice dei provvedimenti coercitivi ha evidenziato come “la prosecuzione del trattamento presso __________ non abbia prospettive di successo (art. 62c cpv. 1 lett. a CP) e che lo stesso istituto si dichiari «non adeguato» (art. 62c lett. c CP e art. 56 cpv. 6 CP), perlomeno per il caso specifico” (lettera 24.04.2017, AI 46, inc. GPC __________).
m. L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nel frattempo, nello scritto 28.04.2017, ha dapprima evidenziato che non esistono delle decisioni formali inerenti all’attribuzione dei posti nei carceri e nei centri per le misure concordatari. Ha tuttavia confermato che “il cantone Ticino ha collocato quattro persone a __________, corrispondenti al numero dei posti disponibili in via prioritaria per il Ticino all’apertura di ogni Unità”. Riguardo alle difficoltà linguistiche ha evidenziato come le stesse siano “un problema ricorrente, che non riveste carattere di urgenza alcuna e che gestiamo usualmente con le Direzioni degli istituti carcerari o dei centri per le misure, se del caso con soluzioni individualizzate”. Ha quindi rilevato come la permanenza del qui reclamante presso il centro non venga messa in discussione né dalla Direzione, né dal personale medico o sociale e che l’obiettivo attuale sia la di lui stabilizzazione “prima di poter immaginare o definire un qualsiasi progetto o obiettivo o altro”, prevalendo la malattia. L’Ufficio rimane quindi dell’idea che “la permanenza in luogo strutturato e terapeutico è la sola possibilità per giungere, col tempo, ad una stabilizzazione dell’interessato tale da potergli rendere una dignità e qualità di vita che non conosce da molto”. Osserva quindi che “la sua instabilità, la mancanza di coscienza della malattia e quindi l’incapacità di gestire ed assumere la medicazione, la reattività ed aggressività nelle relazioni interpersonali, qualsiasi queste siano, impediscono una continuità di vita e la sua integrazione in un qualsiasi contesto (carcere compreso) che non sia medicalizzato e di sicurezza” (lettera 28.04.2017, AI 48, inc. GPC __________).
Per quanto attiene ai tempi di elaborazione del PEM precisa come il periodo di 6 mesi sia “il minimo per giungere ad un progetto che andrà a determinare il trattamento e la vita futura della persona condannata”, così da non ritenere “questo tempo lesivo, tenuto conto della durata teorica di una misura stazionaria e della sua valenza”. Infine, in relazione alle difficoltà linguistiche, l’Ufficio ha posto in risalto che la comunicazione con il personale del centro sarebbe effettiva seppure limitata alla comunicazione basilare della vita e delle incombenze quotidiane. Ad ogni modo “vista tuttavia la prevalenza della patologia e l’obiettivo di stabilizzazione che si persegue in via prioritaria, non sembra essere la lingua la determinante del trattamento o il suo ostacolo” (lettera 28.04.2017, AI 48, inc. GPC __________).
n. Con scritto 12.05.2017 il patrocinatore del qui reclamante ha ribadito l’inadeguatezza della misura e ha nuovamente postulato la soppressione della stessa ex art. 62c CP unitamente alla proposta di sottoporre la questione ad un perito e di procedere all’audizione del suo assistito (AI 54, inc. GPC __________).
o. In data 12.06.2017 ha avuto luogo un incontro fra i vari operatori (segnatamente Clinica psichiatrica cantonale, Mendrisio; Servizio psico-sociale, __________; Antenna Icaro, __________; Polizia cantonale di __________; Villa Argentina, __________), che si si sono maggiormente presi carico del reclamante negli ultimi anni precedenti il suo ricovero al centro __________, onde valutare la situazione dello stesso nel caso in cui venisse accolta la richiesta di sospensione della misura di cui all’art. 59 CP e che quindi RE 1 facesse rientro in Ticino (AI 65, inc. GPC __________).
In esito allo stesso ogni servizio interessato ha provveduto ad allestire un rapporto (allegati all’AI 65, inc. GPC __________).
p. Il 10.08.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sentito il qui reclamante alla presenza del di lui patrocinatore. Nel corso di tale audizione RE 1 è, fra l’altro, stato informato che sarebbe stato sottoposto nel corso dei mesi successivi ad una perizia, finalizzata a valutare la sua situazione e la terapia somministratagli, onde determinare se continuare o meno con la misura, o se modificarla, nonché determinare se l’attuale struttura fosse ancora adeguata. Egli si è dichiarato d’accordo con tale modo di procedere (AI 72, inc. GPC __________).
q. Con lettera 17.08.2017 il patrocinatore di RE 1 – constatato come fossero trascorsi oltre 8 mesi dal collocamento risp. 11 mesi dalla condanna e oltre 20 mesi di privazione della libertà – ha nuovamente lamentato presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa il mancato allestimento del PEM, in violazione dei disposti dell’art. 90 cpv. 2 CP. Ha altresì osservato la presenza nell’incarto relativo al proprio assistito presso il Centro __________ di oltre una ventina di misure disciplinari inflitte al suo patrocinato per fatti/circostanze, ritenuti dal legale, di gravità relativa e della stessa tipologia di quelli per la maggioranza oggetto della condanna del 20.09.2016 (ossia contro il personale medico e infermieristico per cui si è proceduto penalmente d’ufficio in forza all’art. 285 CP), che gli sono valsi in definitiva 7 mesi di detenzione, sospesi per l’applicazione della misura. Col che egli evidenzia l’inefficacia dell’attuale “trattamento” e la necessità di delineare la situazione del suo assistito dal profilo giuridico e del rispetto delle norme applicabili. Chiede infine la conferma dell’ “assenza, anche nell’incarto UAR (così come in quello di __________, ndr), di documenti (scritti, e-mail, annotazioni, ecc.), di qualsiasi provenienza, relativi alla terapia (compresa quella farmacologica) applicata al signor RE 1, presso l’istituto __________ dal trasferimento ad oggi, e relative eventuali modifiche”. In caso negativo, egli postula che gli venga dato accesso o che gli venga trasmessa simile documentazione (AI 73, inc. GPC __________).
r. Con scritto 7.09.2017 – inviato in copia anche al patrocinatore di RE 1 – l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) ha trasmesso al giudice dei provvedimenti coercitivi il PEM provvisorio datato marzo 2017. Ha altresì osservato in generale che “malgrado continue e reiterate minacce espresse in forme diverse, non si osserva un passaggio all’atto. Secondo l’opinione dei servizi di __________, il quadro particolarmente strutturato del centro e la presenza degli agenti di custodia, ha un effetto dissuasivo sull’interessato” (lettera 7.09.2017 dell’UAR, AI 78, inc. GPC __________). Il servizio infermieristico del Centro avrebbe altresì confermato come il reclamante “si mostra cooperante nell’assunzione della medicazione e che ha iniziato a partecipare ad attività di gruppo come lo sport ed il gruppo di direzione. Esce a passeggio e comincia ad occuparsi personalmente della pulizia della sua cella, mentre deve ancora essere affiancato dal personale per l’igiene personale”. L’UAR ha inoltre rilevato che il servizio di sicurezza avrebbe confermato in merito al qui reclamante “le continue minacce e provocazioni, ma nessuna agressione agita, una migliore stabilizzazione del ritmo giorno/notte”. Inoltre egli sarebbe “più disponibile alla medicazione e non richiede più il loro intervento diretto”. Secondo quanto riferito dal servizio sociale, sarebbero altresì stati rilevati miglioramenti nella comprensione della lingua francese. Ad ogni modo il reclamante ribadirebbe la sua volontà di far rientro alla Stampa. Quali unici contatti avrebbe le visite della madre e dello zio. L’UAR conclude ponendo in risalto come l’obiettivo principale del Centro sia la stabilizzazione e il miglioramento delle capacità relazionali del reclamante, ancora incentrate sull’aggressione e aggressività, così che il rischio per i terzi rimarrebbe alto, come alto rimarrebbe il pericolo di ricaduta nel consumo di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche; non sarebbe una persona autonoma nella cura di sé e non riconoscerebbe la malattia e di conseguenza nemmeno la necessità della medicazione (lettera 7.09.2017 dell’UAR, AI 78, inc. GPC __________).
Con parallelo scritto di medesima data, l’UAR ha confermato al patrocinatore di RE 1 “che non siamo in possesso di documentazione o informazioni circa la terapia somministrata al sig. RE 1”, al di fuori delle indicazioni riportate nel PEM (AI 79, inc. GPC __________).
s. Con decreto 26.09.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi – nell’ambito dell’esame inerente alla continuazione della misura, alla concessione della liberazione condizionale dall’esecuzione della misura o alla soppressione di quest’ultima con l’eventuale adozione di misure alternative – ha conferito al dr. __________ l’incarico di procedere ad una valutazione peritale di RE 1, tendente a verificare l’esistenza di una turba psichica nel reclamante, il di lui rischio di recidiva e le misure terapeutiche applicabili (AI 9 e 10, inc. GPC __________).
t. Il 27.10.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha acquisito agli atti il rapporto 23.10.2017 reso dai medici curanti dell’Ospedale universitario di __________, circa l’evoluzione del trattamento psicoterapeutico impartito al qui reclamante (AI 23, inc. GPC __________).
u. In data 30.11.2017 l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ha trasmesso al giudice dei provvedimenti coercitivi il Piano d’esecuzione della misura (PEM), elaborato provvisoriamente nel marzo 2017, e per finire approvato nel novembre 2017 dai servizi interessati, e di cui il qui reclamante ha dichiarato avere preso conoscenza il 22.11.2017 (AI 38, inc. GPC __________).
v. In data 10.01.2018 il dr. __________ ha rassegnato il proprio referto peritale, come da incarico conferitogli il 26.09.2017 dal giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 44, inc. GPC __________).
Per l’allestimento dello stesso RE 1 è stato trasferito dal centro __________ al carcere La Farera, dove vi è rimasto dal 27.09.2017 all’8.11.2017, per essere a disposizione del perito giudiziario per dei colloqui (AI 35, inc. GPC __________).
Il referto peritale è poi stato oggetto di delucidazione da parte del dr. __________ nell’audizione che ha avuto luogo il 16.04.2018 davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi e alla presenza del patrocinatore del qui reclamante (AI 74, inc. GPC __________).
w. Con decisione 31.08.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, dopo aver acquisito agli atti la perizia psichiatrica del dr. __________, proceduto al verbale di delucidazione il 16.04.2018, sentito il reclamante il 21.06.2018 alla presenza del suo patrocinatore, nonché aver preso atto di tutti i preavvisi e rapporti espressi dai servizi interessati e/o interpellati, ha ordinato il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP presso il Centro __________, fino a nuovo riesame.
Per il giudice tutta la documentazione acquisita convergerebbe sulla necessità di mantenere la misura e protrarre il trattamento stazionario ordinato con la sentenza di condanna. Non vi sarebbe altra possibilità di curare o seguire l’interessato al di fuori di una struttura chiusa come quella di __________.
Il magistrato ha evidenziato l’esistenza di un grave pericolo di recidiva, come sarebbe emerso dal riscontro peritale, nonché l’assenza di elementi che possano far intravvedere una prognosi favorevole e quindi la possibilità di una liberazione condizionale. Ciò anche nell’ipotesi di imporre all’interessato sia un rigido trattamento ambulatoriale, sia delle norme di condotta (assunzione di medicamenti, trattamento psicologico ambulatoriale, altro).
Egli ha inoltre precisato che allo stadio attuale non si può concludere che l’esecuzione della misura non abbia prospettive di successo, visto lo spiraglio intravisto dal perito. Il principio della proporzionalità sarebbe con l’attuale soluzione rispettato. Il magistrato ha poi aggiunto che “questo giudice si chiede se non si dovrà in un prossimo futuro chinarsi sulla possibile soppressione della misura se quest’ultima si dimostrerà priva di possibilità di successo (art. 62c cpv. 1 lett. a CP) e cioè se il «lumicino» di cui parla il perito dovesse spegnersi” (decisione 31.08.2018, p. 10).
x. Con esposto 12/13.09.2018 il patrocinatore di RE 1 si aggrava contro il suddetto giudizio, chiedendo l’annullamento dello stesso e quindi la soppressione della misura terapeutica stazionaria, con segnalazione di tale caso all’ARP per quanto di sua competenza.
Sottolinea l’esigua gravità e pericolosità dei reati oggetto di condanna e come “la giustizia penale sia stata chiamata a sopperire alla «evidente e imbarazzante mancanza di soluzioni adeguate del sistema sociosanitario ticinese»” (reclamo 12/13.09.2018, p. 4), ritenuto che la durata della pena detentiva è già stata ampiamente superata con le varie modalità di privazione della libertà subite dal reclamante.
Lamenta l’assenza agli atti della cartella clinica e/o medico-terapeutica del reclamante (che – osserva – configurerebbe una violazione del suo diritto di essere sentito), come pure di un’informazione tempestiva e trasparente sulle terapie applicate e la farmacologia.
Sostiene come in concreto non vi siano prospettive terapeutiche di successo, bensì venga impartito un trattamento finalizzato al solo “contenimento” del reclamante. Inoltre assevera, che, avendo la recente perizia allestita dal dr. __________ diagnosticato una sindrome psicorganica, le prospettive intraviste dal precedente perito, dr. __________, non sarebbero più valide.
Da tutto ciò la necessità di sopprimere l’attuale misura, ordinata nel 2016 in ambito penale, in quanto non avrebbe, a suo avviso, dato fino ad oggi alcun frutto e sarebbe manifestamente priva di possibilità di successo.
Egli postula infine il patrocinio d’ufficio con integrale assistenza giudiziaria.
y. Delle uteriori argomentazioni così come della replica si dirà, se del caso, in corso di motivazione, ai considerandi che seguono.
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all’art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L’art. 10 cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) conferisce al giudice dell’applicazione della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG – la competenza, fra l’altro, a decidere il collocamento iniziale in caso di misura ex art. 59, 60, 61, 64 CP (lit. h); a prolungare le misure terapeutiche stazionarie ex art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP (lit. c); a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato ex art. 62c cpv. 1-4 e 6 CP (lit. d); ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell’internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CP (lit. g); ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria ex art. 62 e 62d cpv. 1 CP o dall’internamento ex art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CP (lit. i).
Contro queste decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2.
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3.
Il gravame del reclamante, inoltrato il 12/13.09.2018, contro la decisione 31.08.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi – notificatagli il 3.09.2018, in quanto rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 LEPM, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale condannato in esecuzione di misura terapeutica stazionaria, destinatario della decisione che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO – N. SCHMID, art. 382 CPP n. 2), è legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
In generale per l’art. 56 cpv. 1 CP una misura deve essere ordinata se: la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (lit. a); sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (lit. b); e le condizioni previste negli art. 59-61, 63 o 64 CP sono adempiute.
Nel caso in cui l’autore è affetto da grave turba psichica, conformemente all’art. 59 CP, il giudice può ordinare un trattamento stazionario se lo stesso ha commesso un crimine o un delitto in connessione a questa turba e se vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione a questa turba (cpv. 1). Il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure (cpv. 2). Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’art. 76 cpv. 2 CP, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato (cpv. 3). La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni (cpv. 4).
L’art. 59 cpv. 3 CP subordina il trattamento in un ambiente chiuso al rischio di fuga o di recidiva. Secondo giurisprudenza deve trattarsi di un rischio qualificato, stante che tutte le misure presuppongono un rischio di recidiva (cfr. art. 56 cpv. 1 lit. b CP). Il rischio è qualificato quando è concreto ed è altamente probabile che il condannato commetta altri reati in seno allo stabilimento o al di fuori dello stesso. Si tratta di un pericolo che non può essere altrimenti contrastato se non con un collocamento in uno stabilimento chiuso. Conformemente al principio della proporzionalità, l’esecuzione della misura in uno stabilimento chiuso presuppone una seria messa in pericolo di beni giuridici essenziali (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1.).
Affinché sussista un rischio di fuga, è necessario che l’interessato abbia la ferma e duratura volontà di evadere, se del caso ricorrendo alla forza, e che disponga delle facoltà intellettive, fisiche e psichiche necessarie per poter allestire un piano e metterlo in pratica. Trattasi della pericolosità esterna dell’interessato (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1. e riferimenti citati).
Il rischio di recidiva deve essere concreto e altamente probabile, ossia risultare dall’apprezzamento di una serie di circostanze. In questo caso trattasi della pericolosità interna dell’interessato. Ciò è il caso quando il condannato, ad esempio, proferisce delle minacce precise o contrasta scientemente l’ordine dello stabilimento; non invece se si tratta di semplici difficoltà di comportamento o di disobbedienza avverso il personale dello stabilimento (decisione TF 6B_319/2017 del 28.09.2017, consid. 1.1. e riferimenti citati).
2.2.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice dell’applicazione della pena (art. 10 cpv. 1 lit. i LEPM), esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione (art. 62d cpv. 1 CP).
Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 CP).
Nel caso in disamina il giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio qui impugnato ha, fra l’altro, valutato se vi fossero in concreto le condizioni per la pronuncia di una liberazione condizionale ex art. 62 CP.
Egli – dopo aver sentito più volte il reclamante, da ultimo in data 21.06.2018 alla presenza del patrocinatore di quest’ultimo (AI 70, inc. GPC __________), dopo aver preso atto dei rapporti dei medici curanti, della perizia psichiatrica allestita il 10.01.2018 dal dr. __________ (AI 44, inc. GPC __________) come pure dell’udienza di delucidazione tenuta il 16.04.2018 (AI 54, inc. GPC __________) – ha concluso che tutta la documentazione acquisita “non permette neppure lontanamente a questo giudice di prendere in considerazione la possibilità della sospensione condizionale della misura” (decisione 31.08.2018, consid. 7, p. 10). In particolare, sulla base di quanto ritenuto dal perito, la prognosi sarebbe decisamente negativa, avendo quest’ultimo ravvisato l’esistenza di “un rischio di recidiva molto alto – per reati contro la persona che potrebbero compiersi anche preterintenzionalmente” (decisione 31.08.2018, consid. 7, p. 10). Agli atti poi, a mente del magistrato, non vi sarebbero elementi che possano far intravvedere una prognosi favorevole. Pertanto, a suo dire, “allo stadio attuale del percorso terapeutico di esecuzione della misura stazionaria, i presupposti legali per la concessione della liberazione condizionale di RE 1 non sono ancora dati” (decisione 31.08.2018 consid. 9, p. 10). Ciò anche nell’ipotesi in cui si volesse imporre all’interessato sia un rigido trattamento ambulatoriale, sia delle norme di condotta (quali assunzione di medicamenti, trattamento psicologico ambulatoriale, altro).
Il patrocinatore del reclamante a questo proposito non si è opposto, rilevando che “la questione posta con l’istanza del 10/13 marzo 2017 è quella della soppressione della misura ai sensi dell’art. 62c cpv. 1 lett. a CP, non tanto quella di una liberazione condizionale dalla misura stessa” (reclamo 12/13.09.2018, p. 5).
3.2.
Per l’art. 62 cpv. 1 CP l’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato lo giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.
Quale criterio per il giudizio sulla possibilità di una liberazione condizionale è la questione a sapere se sussista il pericolo che vengano commessi altri atti punibili. Alla stregua della disamina relativa alla soppressione di una misura non si tratta più di valutare retrospettivamente (“retrospektiv”) il risultato di un trattamento, bensì di affrontare guardando in avanti (“perspektiv”) una prognosi favorevole (BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 62 CP n. 23).
Per formulare la prognosi favorevole, oltre a valutare l’attuale stato di salute psichica del collocato, occorre domandarsi come sarebbe la sua situazione in libertà, tenendo in particolare conto dei mezzi di prevenzione speciale dati dall’assistenza riabilitativa, dalle norme di condotta o dall’obbligo a un trattamento ambulatoriale (BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 62 CP n. 24).
3.3.
Ora, sulla base di quanto in atti, il qui reclamante, come valutato dal perito dr. __________, è a tutt’oggi affetto da una grave turba psichica oltre che da un disturbo della personalità e del comportamento, e da una sindrome da dipendenza di sostanze psicoattive multiple, per i quali egli necessita il collocamento in un ambiente terapeutico-contenitivo, al fine di scongiurare l’alto pericolo di recidiva. Pericolo quest’ultimo non solo di ricadere in comportamenti tossicofilici ma anche in reati contro le persone. Al momento attuale il perito ha addirittura ritenuto prematuro esprimersi sugli stadi di progressione nell’ambito dell’esecuzione della misura. Anche l’oltre quindicina di sanzioni disciplinari inflitte al reclamante presso il centro __________ – perlopiù per minacce e/o ingiurie contro il personale o contro codetenuti e/o insubordinazione e turbamento della tranquillità per cui egli non riconosce la sua responsabilità – denotano il persistere della sua pericolosità e la sua difficoltà a sottomettersi alle regole.
Il reclamante non si trova pertanto al momento in uno stato tale da giustificare una sua messa alla prova in libertà ex art. 62 cpv. 1 CP e il suo alto rischio di recidiva richiede il suo mantenimento in una struttura chiusa ex art. 59 cpv. 3 CP. Di conseguenza questa Corte, come rettamente deciso dal giudice dei provvedimenti coercitivi, non può che confermare l’esistenza in concreto di una prognosi negativa circa il rischio (qualificato) che il reclamante ricada nella commissione di nuovi reati, non soltanto legati al consumo di sostanze stupefacenti (qualificabili in semplici contravvenzioni) bensì anche contro l’integrità delle persone. Prognosi negativa, che non viene di qualche po’ mitigata, dai buoni propositi, da lui ribaditi nella sua audizione del 21.06.2018 davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi, nemmeno se sostenuti da particolari norme di condotta, dell’assistenza riabilitativa e/o da un trattamento ambulatoriale rigido, quest’ultimo espressamente escluso dal perito.
Nel giudizio impugnato il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, visto non solo l’alto rischio di recidiva valutato dal perito e quindi la prognosi negativa, bensì anche la necessità della stessa, ritenuto che “tale necessità, più che per il bene dell’interessato, sembra interessare al mondo sociosanitario e/o alle strutture mediche in generale, che non intravvedono altra possibilità di curare o seguire l’interessato al di fuori di una struttura chiusa come quella di __________” (decisione 31.08.2018, consid. 7, p. 10). Ciò anche se la situazione dell’interessato viene descritta come difficilmente curabile. Considerato inoltre lo spiraglio intravisto dal perito, il magistrato, ha ritenuto che allo stadio attuale non si possa concludere che l’esecuzione della misura non abbia prospettive di successo. Tale soluzione sarebbe infine ancora rispettosa del principio di proporzionalità, posto che l’esigenza del mantenimento della sicurezza pubblica, non sarebbe ossequiabile in altro modo con le strutture presenti in Ticino.
Il patrocinatore del reclamante, dal canto suo, sostiene come l’attuale trattamento non abbia più in concreto prospettive di successo, tant’è che dagli atti non emergerebbe una terapia atta a supportarle. Inoltre “la mancata (fino ad oggi) applicazione di un trattamento terapeutico (effettivo e trasparente) non finalizzato unicamente al «contenimento» rende lesivo di proporzionalità qualsiasi «operazione» ulteriore ipotetica e basata su di un lumicino di speranza (speranza più consona all’atto di fede che alla scienza)” (reclamo 12/13.09.2018, p. 6).
4.2.
4.2.1.
Giusta l’art. 56 cpv. 6 CP una misura i cui presupposti non sono più adempiuti dev’essere soppressa.
Per l’art. 62c cpv. 1 CP una misura è soppressa se: la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo (lit. a); o è stata raggiunta la durata massima secondo gli art. 60 e 61 CP e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale (lit. b); oppure non esiste o non esiste più un’istituzione adeguata (lit. c).
Come ha avuto modo di precisare il Tribunale federale in una recente sentenza, dal momento che la pronuncia di una misura terapeutica stazionaria presuppone che la stessa sia atta ad impedire che l’autore commetta nuovi reati in relazione alla sua grave turba psichica (art. 59 cpv. 1 lit. b CP), una misura terapeutica stazionaria non può essere mantenuta quando la sua esecuzione appare destinata all’insuccesso. È il caso quando l’autore non è (o non è più) curabile oppure quando il trattamento non è più atto a prevenire la commissione di nuovi reati (decisione TF 6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid. 2.1).
Il fallimento della misura può risultare dall’insufficienza delle possibilità terapeutiche, dal mancato rispetto dei pareri o delle raccomandazioni dei terapeuti o dal rifiuto di un trattamento. Il trattamento è destinato al fallimento quando è definitivamente inefficace; una semplice crisi dell’interessato non è sufficiente. In maniera generale, la soppressione di una misura in ragione del suo fallimento deve essere ammessa in maniera restrittiva (decisioni TF 6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid. 2.1; 6B_766/2016 del 4.04.2017 consid. 2.2.1; DTF 141 IV 49 consid. 2.3).
Al contrario dell’internamento, che consiste principalmente a neutralizzare l’autore, la misura terapeutica stazionaria cerca di ridurre il rischio di recidiva mediante un miglioramento dei fattori inerenti all’interessato. Ne consegue che, affinché una misura terapeutica stazionaria possa essere mantenuta, è il trattamento medico, non la privazione della libertà che vi è associata, che deve conservare una possibilità di successo dal punto di vista della prevenzione speciale (decisione TF 6B_766/2016 del 4.04.2017 consid. 2.2.1).
4.2.2.
L’art. 56 cpv. 2 CP – che codifica il principio della proporzionalità sancito dall’art. 36 cpv. 3 Cost. [secondo cui le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere proporzionate allo scopo] – stabilisce che la misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti personali dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.
Principio questo che vale sia per la pronuncia di una misura e sia in caso di suo successivo riesame. In concreto è necessario procedere ad una ponderazione dei divergenti interessi di cui si è in presenza, ovverossia tra la gravità del pericolo che la misura cerca di evitare e l’importanza dell’ingerenza nei diritti della persona colpita dalla misura. Una misura sproporzionata non può essere ordinata né mantenuta (sentenza TF 6B_608/2018 del 28.06.2018 consid. 1.1.; 6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid. 3.1, e riferimenti citati).
Il principio della proporzionalità comprende tre aspetti. In primo luogo una misura deve essere atta (“geeignet”) a migliorare la prognosi legale dell’interessato (principio dell’adeguatezza). La riduzione del rischio di recidiva è infatti l’obiettivo supremo delle terapie preventive contro la delinquenza (la “Reduktion des Rückfallrisikos ist oberstes Ziel deliktpräventiver Therapien”, BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 59 CP n. 58). Prioritario non è il miglioramento della salute mentale dell’interessato, che dovrebbe rientrare nella legislazione sulla salute, bensì la futura capacità dell’autore a vivere esente da pena (“Im Vordergrund steht nicht die Förderung der geistigen Gesundheit des Betroffenen, welche durch die Gesundheitsgesetzgebung abgedeckt werden müsste, sondern die künftige Straflosigkeit eines Täters”, BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 59 CP n. 58).
La misura deve inoltre essere necessaria. Essa non è ammissibile se vi è un’altra misura, ugualmente adeguata ma che comporta delle ingerenze meno gravi all’autore, sufficiente a raggiungere lo scopo previsto (principio della necessità o della sussidiarietà).
Infine deve esistere un rapporto ragionevole tra l’ingerenza e lo scopo ricercato (principio della proporzionalità in senso stretto). La ponderazione degli interessi deve essere fatta tra, da un lato, la gravità dell’ingerenza nei diritti della persona interessata e, dall’altro lato, la necessità di un trattamento e la verosimiglianza che l’autore commetterà dei nuovi reati (sentenza TF 6B_608/2018 del 28.06.2018 consid. 1.1.; 6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid. 3.1, e riferimenti citati). Allorquando si tratta dell’ingerenza dei diritti personali dell.utore, la stessa non solo dipende dalla durata della misura ma anche dalle modalità d’esecuzione (sentenza TF 6B_608/2018 del 28.06.2018 consid. 1.1.; 6B_1317/2017 del 22.05.2018 consid. 3.1, e riferimenti citati; BSK Strafrecht I – M. HEER, 3a. ed., art. 56 n. 35).
Se sono minacciati beni giuridici importanti come la vita e l’integrità della persona, i requisiti circa l’imminenza e l’entità della pericolosità sono meno severi, rispetto a quelli richiesti in caso di messa in pericolo di beni giuridici meno importanti quali il patrimonio e la proprietà (BSK Strafrecht I – M. HEER, art. 59 CP n. 50). L’entità dell’onere (“Das Ausmass der Belastung”) che comporta la misura privativa della libertà, determina il necessario grado di pericolosità (“den erfordelichen Grad der Gefährlichkeit”). Più la misura risulta incidere sull’interessato, e più severi saranno i requisiti posti alla sua pericolosità sociale. Secondo la giurisprudenza federale nel caso di una misura stazionaria ex art. 59 CP il rischio di recidiva non deve necessariamente essere alto (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., art. 59 CP n. 51).
4.2.3.
Nel caso in disamina, da quanto in atti si ha che il reclamante è cittadino svizzero, nato e cresciuto nel nostro cantone. Il padre, di origini libanesi, è stato espulso dalla Svizzera per problemi con la giustizia, allorquando egli aveva 6 anni d’età. Con lo stesso non avrebbe poi più avuto contatti. La madre, cittadina svizzera, soffrirebbe di disturbi depressivi con presa a carico psicoterapeutica e psicofarmacologica. Dall’età di 3 anni egli è cresciuto in casa dei nonni materni – che hanno assunto un ruolo importante nella sua vita – con la madre e il fratello minore (di due anni), il quale avrebbe problemi di dipendenza da sostanze psicoattive. La nonna, che pure avrebbe sofferto di disturbi depressivi, è deceduta nel 2012. Il nonno, di carattere fragile, avrebbe tentato il suicidio alcuni anni fa.
Il reclamante ha portato a termine le scuole dell’obbligo (elementari e medie, in seno alle quali ha presentato problemi comportamentali), per poi iscriversi alla Scuola di arti e mestieri, nel corso della quale sono emerse difficoltà scolastiche nonché problemi di tossicomania.
I primi approcci con le sostanze stupefacenti risalgono all’età di 13 anni, con il consumo in prevalenza di THC, per poi passare verso i 15/16 anni al consumo di sostanze più pesanti.
All’età di 16 anni è avvenuto il suo primo ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di Mendrisio, dove gli è stato riscontrato uno scompenso psicotico acuto e una pericolosità per sé e per gli altri (essendosi recato a scuola armato di un coltello per affrontare un compagno di scuola che a suo dire si sarebbe preso gioco di lui). Sono seguiti tra il 2008 e il 2016 altri 23 ricoveri alla CPC di Mendrisio, che gli ha diagnosticato: schizofrenia paranoide, sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple o da altre sostanze, disturbo di personalità antisociale (rapporto 30.06.2017 della CPC Mendrisio, AI 65, inc. GPC __________).
Tra la primavera 2008 e il marzo 2015 egli ha intrapreso sei percorsi comunitari presso strutture del nostro Cantone così come d’oltre confine, che si sono tuttavia tutti conclusi con un fallimento.
Dall’età di 18 anni egli è sotto tutela risp. curatela generale.
Già da minorenne egli ha iniziato ad interessare le autorità penali venendo condannato per reati contro il patrimonio (furto, danneggiamento), per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (consumo di marijuana) nonché per vie di fatto e ingiuria. Infrazioni proseguite anche dopo la sua maggiore età, ancora per reati patrimoniali, per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per reati della circolazione stradale, per minacce e vie di fatto (nei confronti di suoi familiari e conoscenti). Tipologia di reati infine perlopiù pure oggetto della condanna pronunciata dalla Corte delle assise criminali il 20.09.2016, che lo ha altresì riconosciuto colpevole di ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (segnatamente per violenze e minacce manifestate in più occasioni nei confronti del personale medico ed infermieristico presso la CPC di Mendrisio), per i quali, tenuto conto di una scemata imputabilità, gli è stata inflitta una pena detentiva di 7 mesi, oltre alla pena pecuniaria di CHF 100.- e alla multa di CHF 100.-. Inoltre è stato ordinato nei suoi confronti il trattamento terapeutico stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP per il quale egli si trova attualmente in esecuzione presso il Centro __________ dal 7.12.2016.
Ciò sulla base del referto peritale reso dal dr. __________ il 9.01.2016. Nello stesso egli ha evidenziato come dal dossier relativo al reclamante emergano ripetutamente tre posizioni diagnostiche che procedono in parallelo: la schizofrenia, il disturbo di personalità antisociale e la dipendenza da sostanze psicoattive. Chiarificare quale delle tre sia primaria sulle altre, ha precisato il perito, è a quel momento improduttivo e impossibile, stante che “la condizione psicopatologica del peritando è talmente grave ed avanzata che ogni speculazione su quale delle tre componenti debba essere considerata primaria sarebbe una forzatura” (perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 11, AI 4, inc. GPC __________).
Quali punti fermi il perito ha riscontrato: la malattia dell’interessato – esordita molto precocemente, già nell’adolescenza –, alla cui base vi è una famigliarità psichiatrica importante, aggravata da un accudimento carente e da esperienze traumatiche precoci, nonché l’uso di sostanze tossiche di diverso tipo, sin dalla giovanissima età, che ha aggravato la patologia sottostante. Col passare degli anni, ha rilevato il perito, vi è stato nel reclamante un progressivo impoverimento del funzionamento psichico e sociale, con perdita delle competenze interpersonali, della capacità di prendersi cura di sé stesso e di aderire alle regole dei contesti ove è inserito. Peggioramento quest’ultimo, che è avvenuto nonostante i molteplici tentativi terapeutici condotti secondo regola d’arte.
In conclusione, il perito ha diagnosticato una sindrome schizofrenica con andamento continuo, disturbi correlati all’uso di sostanze e da dipendenza, tratti del disturbo di personalità antisociale.
Egli ha poi precisato che tutti i reati oggetto della condanna del 20.09.2016 sono stati commessi in relazione con le turbe psichiche diagnosticate e in uno stato di parziale alterazione delle facoltà mentali. Con riguardo agli episodi di aggressività avvenuti in seno alla CPC, ha sostenuto che gli stessi sono “conseguenti al vissuto persecutorio del paziente ed alla sua critica di malattia praticamente assente (…). Gli operatori della clinica sono inoltre giudicati colpevoli di far rispettare una terapia depôt che è percepita come nociva e che rievoca gli abusi infantili, trasformandolo a suo dire in un «killer». Con questi presupposti, di fronte a persone che reputa ostili, che vorrebbero la sua rovina, il peritando non è in grado di bloccare la sua collera. Si sente spinto a scatenarsi violentemente, come se si trattasse di una legittima difesa verso persone che vogliono fargli del male” (perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 18).
Il dr. __________ ha così rilevato come il quadro clinico del qui reclamante sia molto preoccupante. La malattia sarebbe inoltre resistente alle terapie fino a quel momento somministrate e vi sarebbe un progressivo declino del funzionamento sociale. Inoltre il peritando sarebbe acritico e non avrebbe alcuna volontà di collaborare con i curanti, che anzi rientrerebbero in gran parte nel suo delirio. In relazione al rischio di recidiva il perito ha quindi rilevato che in assenza di un percorso educativo e terapeutico di alcuni anni, condotto in una struttura chiusa e adeguata, che garantisca la continuità della terapia medicamentosa e dell’astinenza da sostanze, il peritando presenterebbe un fondato rischio di commettere altri reati. In particolare: “vi è in primis la certezza che il peritando commetterà reati analoghi a quelli finora compiuti”. Inoltre, secondo il perito, considerata “l’escalation di aggressioni del 2015, il peggioramento progressivo del funzionamento generale, l’uso di sostanze totalmente fuori controllo; sommata anche la condizione di scacco in cui si trovano i curanti, il fallimento di qualsiasi opzione terapeutica adottata finora e la paranoia crescente del soggetto, vi è un rischio elevato che il peritando compia reati contro l’integrità della persona ben più gravi di quelli finora compiuti” (perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 19, AI 4, inc. GPC __________). Reati che potrebbero essere commessi soprattutto contro i curanti ma anche contro lo zio.
Al di fuori di una misura penale, che statuisca una terapia in un ambiente stazionario, a mente del dr. __________, non esisterebbe a quel momento né in Ticino, né in Svizzera e neppure in Italia la struttura ideale per collocare pazienti del tipo di quelli come il qui reclamante.
Per quanto attiene alle misure terapeutiche egli ha evidenziato come il trattamento ambulatoriale si sia dimostrato ampiamente insufficiente per prevenire i reati. Pertanto “solo un trattamento stazionario di lunga durata, in una struttura terapeutica/educativa come ad esempio __________, che garantisca la totale astinenza da sostanze stupefacenti e l’assunzione regolare della terapia medicamentosa, potrà permettere di ottenere dei risultati più incisivi” (perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 20, AI 4, inc. GPC __________), ritenuto che in Canton Ticino non esistono istituti adeguati per fornire la cura stazionaria necessaria.
Su richiesta scritta del giudice dei provvedimenti coercitivi nell’ambito della procedura di mantenimento o meno della misura stazionaria, i medici curanti di RE 1 presso il centro __________, nello scritto del 6.04.2016, ovverossia a distanza di 4 mesi dal di lui collocamento, hanno evidenziato che la presa a carico del qui reclamante su un piano psichiatrico era a quel momento “proche d’un suivi de type ambulatoire en milieu carcéral” (scritto 6.04.2017, p.1, AI 44, inc. GPC ). Hanno poi confermato come il reclamante beneficiasse di una terapia farmacologica ( per depôt con un complemento dello stesso assunto per via orale – laddove, questa Corte appare perplessa, stante che il dr. __________ nel proprio referto peritale del 9.01.2016 aveva rilevato come in carcere il reclamante era stato svezzato dal __________ depôt, considerato un vecchio farmaco e che aveva provocato un disturbo cardiaco, per quindi somministrargli un farmaco antipsicotico di nuova generazione, meglio tollerato e assumibile per bocca, con riduzione dei vissuti persecutori, cfr. perizia 9.01.2016 dr. __________, p. 22, AI 4, inc. GPC __________), la cui compliance sarebbe stata soddisfacente.
Rilevato lo scompenso psichico accusato dal reclamante al suo arrivo in tale struttura, i medici hanno constatato un certo suo recente miglioramento, ritenuto tuttavia come egli rimanga instabile. I sintomi psicotici sarebbero ancora ben presenti, con momenti di disorganizzazione. A loro avviso, a quello stadio, il solo obiettivo sarebbe la stabilizzazione del suo stato psichico. Una riabilitazione e un lavoro sul suo delinquere non sarebbe a quel momento possibile. Essi hanno altresì evidenziato che parallelamente al recente miglioramento dello stato psichico relativo alla di lui psicosi, “de nombreuses transgressions du cadre ont eu lieu, y compris de la violence pysique à l’encontre d’un autre détenu-patient, et M. RE 1 a dû être sanctionné à plusieurs reprises par la direction” (scritto 6.04.2017, p. 2, AI 44, inc. GPC __________). Infine i medici curanti hanno precisato che aldilà della barriera linguistica, il profilo psicopatologico del reclamante “correspond bien à la mission de notre établissement. La barrière de la langue compromet pourtant la prise en charge sur le plan psychiatrique, surtout psychothérapeutique, et limite passablement l’utilité du programme groupal, rendant en effet difficile l’exécution de la mesure. Toutefois, il faut souligner que notre signalement (segnatamente quello di cui al loro scritto del 27.01.2017, ndr) ne remet pas en question la pertinence de la mesure. Au contraire, les observations cliniques faites au cours du séjour de M. RE 1 à __________ nous font penser que l’exécution de la mesure devrait se faire en milieu institutionnel fermé, le cadre institutionnel strict ayant un effet contenant sur le détenu-patient. Un milieu psychiatrique classique, ouvert, risque de ne pas être suffisamment contenant” (scritto 6.04.2017, p. 2, AI 44, inc. GPC __________).
In seguito, il 23.10.2017, ossia a distanza di all’incirca 10 mesi dal collocamento al Centro , è stato allestito un altro rapporto dell’Ospedale universitario di __________ sul trattamento psicoterapeutico impartito ad RE 1 fino a quel momento. Nello stesso è stata dapprima evidenziata la non facile integrazione del reclamante, il quale non padroneggiando la lingua francese avrebbe riscontrato grandi difficoltà di comunicazione, sia con i codetenuti e sia con il personale del centro. Inoltre al momento del suo arrivo egli avrebbe presentato i segni di uno scompenso psicotico, segnatamente una disorganizzazione sul piano psichico e comportamentale, idee deliranti e allucinazioni. Sintomatologia che si sarebbe in seguito accentuata con la sospensione del trattamento neurolettico () deciso da RE 1 contro il parere medico. Il trattamento farmacologico avrebbe quindi dovuto essere riadattato, con l’introduzione di un solo neurolettico (__________ al posto di __________, che non si sarebbe dimostrato sufficientemente efficace), somministrato per dépôt con un complemento assunto per via orale, e il mantenimento del trattamento con __________ (uno stabilizzatore dell’umore, ndr) e __________. Vi si rileva come il qui reclamante abbia “une grande appétence pour les substances psychoactives” e come egli “n’est pas motivé à une abstinence aux toxiques en dehors d’un milieu protégé” (rapporto 23.2017, p. 2, AI 23, inc. GPC ). Il trattamento neurolettico somministrato permetterebbe di controllare in parte la sintomatologia psicotica, che non avrebbe potuto essere stroncata completamente. L’impatto di questo trattamento sulla dimensione dissociale della personalità di RE 1 sembrerebbe essere modesto, essendo limitato ad un’eventuale diminuzione dell’impulsività. La disorganizzazione psichica e la sintomatologia psicotica florida complicherebbero, addirittura renderebbero, a quello stadio, impossibile un lavoro di riabilitazione psichiatrica. Per la maggior parte del tempo il paziente sarebbe incapace di partecipare ai gruppi di terapia e la sua presa a carico sarebbe essenzialmente individuale. Il qui reclamante beneficerebbe di colloqui medico-infermieristici settimanali, alla presenza di un interprete. Egli avrebbe la tendenza ad isolarsi, avendo pochi legami con i codetenuti e con il personale infermieristico. Presenterebbe di frequente dei disturbi comportamentali di tipo dissociale, soprattutto quando la sintomatologia psicotica si attenua. Sarebbe stato a volte aggressivo, facendo ricorso alla violenza fisica, tanto da rendersi necessario l’intervento di agenti di custodia. Dal suo arrivo il reclamante sarebbe stato ospedalizzato due volte presso l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP), per degli scompensi acuti floridi accompagnati da problemi comportamentali. Infine viene precisato, che a quello stadio l’obiettivo sarebbe quello di affinare la posologia dell’ e di stabilizzare il paziente sul piano psicotico. Una volta raggiunto questo obiettivo il lavoro di riabilitazione e il lavoro sui reati commessi potrebbe essere possibile. Un miglioramento della capacità di esprimersi in francese potrebbe aiutare l’interessato, al fine di accedere ad altri settori di lavoro, ma un tale apprendimento apparirebbe a quel momento difficilmente ipotizzabile, a causa della sintomatologia psichiatrica florida e dell’assenza di collaborazione del reclamante.
In data 10.01.2018 il dr. __________ ha rassegnato il proprio referto peritale, allestito su incarico del giudice dei provvedimenti coercitivi ai fini di una rivalutazione della misura terapeutica stazionaria in corso di esecuzione.
Dai due incontri intrattenuti con il qui reclamante, il perito ha subito riscontrato una patologia ancora così florida, nonostante la terapia antipsicotica e stabilizzatrice dell’umore impartita, da essere preoccupante su un piano prognostico.
Sulla base di ciò, dai test effettuati e da tutta la documentazione medica e dei numerosi servizi e strutture che sono stati coinvolti nel tempo nella presa a carico di RE 1, il perito ha in maniera generale evidenziato come il caso in esame sia insolitamente difficile e complesso, sia dal punto di vista diagnostico quanto da quello prognostico e terapeutico.
Il perito ha quindi riscontrato “un grave e complesso disturbo psichico, nel quale confluiscono con ogni probabilità gli effetti di elementi costituzionali e di elementi ambientali” (perizia 10.01.2018 dr. __________, p. 46, AI 44, inc. GPC __________). In particolare ha diagnosticato anziché una schizofrenia paranoide, che ritiene incerta, piuttosto un disturbo della personalità e del comportamento che soddisfa i criteri del disturbo organico di personalità con importanti tratti anti-sociali, a cui si aggiunge una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple, attualmente in astinenza ma in ambiente protetto. Valutazione questa che il perito ha precisato discostarsi più nella forma che nella sostanza da quella formulata dal dr. __________ nella perizia del 9.01.2016. Infatti, in sede di delucidazione, il dr. __________ ha aggiunto che le diagnosi che entrano in considerazione rientrano sempre nello spettro della psicosi, così che la terapia sarebbe comunque la stessa (verbale di udienza 16.04.2018, p. 1, AI 54, inc. GPC __________).
A parere del perito a tutt’oggi il periziando sarebbe affetto da una grave turba psichica, alla quale è collegato il rischio di commettere reati dello stesso tipo (come di un altro) di quelli commessi. Se infatti tolto dall’attuale ambiente terapeutico-contenitivo, vi sarebbe il rischio che il peritando riprenda a commettere i reati che ha commesso in passato, ossia reati legati al consumo di stupefacenti e alle strategie per procacciarseli. Inoltre egli avrebbe mostrato, nel corso del tempo, anche una disinibizione crescente dell’impulsività, da giungere a essere minaccioso non soltanto verbalemente ma anche fisicamente nei confronti di co-pazienti e personale curante. Anche se improbabile, un peggioramento della sua pericolosità nel senso di reati contro le persone non sarebbe da escludere. Al proposito all’udienza di delucidazione il perito ha ribadito che la sindrome psicorganica potrebbe far sì che il reclamante reiteri reati contro la persona, anche preterintenzionalmente. Tale sindrome farebbe sì che gli impulsi dell’interessato siano controllati peggio e anche che le terapie farmacologiche, trovando meno substrato su cui agire, siano meno efficaci.
Con riguardo al trattamento stazionario eseguito presso il centro __________ il dr. __________ ha rilevato come esso sia “al momento l’unica possibilità di contenimento e cure del peritando”, e che lo stesso è “indubbiamente ancora necessario e rappresenta quanto di più adeguato sia oggi proponibile nel suo caso”, a conferma di quanto già espresso dal dr. __________ nonché dal direttore dell’OSC, in una valutazione di quest’ultimo del 19.08.2015. Ha altresì aggiunto che attualmente non esisterebbe alcuna alternativa praticabile all’attuale collocazione.
A mente del dr. __________, rispondendo ad una domanda posta dal giudice dei provvedimenti coercitivi nell’udienza del 16.04.2018, quello che potrebbe aiutare il peritando è l’ambiente di __________, dove non vi sono solo le terapie farmacologiche ma anche il personale curante. Quello che si spera, ha asserito, è che la struttura contenitiva e psicoterapeutica in senso lato possa aiutare il reclamante a riequilibrarsi.
Sul piano prognostico il perito ha tenuto a precisare che “non è detto, purtroppo, che la prosecuzione della misura sia destinata a portare al successo; certo è invece che interromperla porterebbe all’insuccesso, alla ricaduta in comportamenti tossicofilici e, certamente, anche penalmente rilevanti. La prosecuzione della misura, ancora per diversi anni, è probabilmente l’unica possibilità di aiutare il peritando” (perizia 10.01.2018 dr. __________, p. 48, AI 44, inc. GPC __________). In effetti, a suo parere un miglioramento, e conseguentemente una diminuzione del rischio di commissione di nuovi reati nel reclamante “potrà manifestarsi solo a medio-lungo termine (anni) a condizione, fra l’altro, che possa essere identificata la terapia farmacologica ottimale, cosa che sino ad ora non sembra essere avvenuta” (perizia 10.01.2018 dr. __________, p. 48, AI 44, inc. GPC __________).
Con riferimento alle prospettive di successo evidenziate dal dr. __________ nella sua perizia, il dr. __________, rispondendo ad una domanda posta dal patrocinatore in sede di delucidazione, ha rilevato che l’esistenza di una sindrome psicorganica, di cui il precedente perito non era a conoscenza, renderebbe le prospettive attuali di miglioramento “ridotte al lumicino” (verbale di audizione 16.04.2018, p. 2, AI 54, inc. GPC __________). Sempre nella stessa sede il perito ha poi aggiunto che il periodo di due anni per una rivalutazione peritale, sarebbe necessario per valutare eventuali miglioramenti. “Non sono sicuro che ce ne saranno. Come detto __________ è al momento l’unica struttura a disposizione per un caso complesso come quello dell’interessato” (verbale di udienza 16.04.2018, p. 3, AI 54, inc. GPC __________).
Infine circa la possibilità di prevedere degli stadi di progressione, il perito ha considerato come sia prematuro esprimersi al proposito. “Al momento il peritando deve rimanere nella situazione in cui attualmente si trova. Una rivalutazione (con eventualmente decisione a proposito degli stadi di progressione nell’ambito dell’esecuzione della misura) è indicata non prima di fine 2019, sempre che i curanti di “__________” non forniscano elementi convincenti che inducano a rivedere la situazione in tempi più brevi” (perizia 10.01.2018, p. 49, AI 44, inc. GPC __________).
4.2.4.
Ora, in esito a tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che, conformemente alle norme e alla giurisprudenza citata nei precedenti considerandi, la misura del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP eseguito attualmente dal reclamante presso il centro __________, è senz’altro ancora adeguata, in quanto idonea ad impedire che egli torni a delinquere. Possibilità quest’ultima, come confermato dal perito e dagli attuali medici curanti, non solo verosimile bensì praticamente certa, vista la patologia grave e ancora florida nel reclamante. Soltanto un’astinenza continuativa dall’abuso di sostanze tossiche, di cui è constatata la dipendenza, e la regolare e costante assunzione della terapia farmacologica, garantite dall’ambiente psichiatrico chiuso come quello vigente presso il centro __________, lasciano presagire una stabilizzazione dello stato del reclamante sul quale poi poter costruire un lavoro di riabilitazione, tendente a ridurre il suo alto rischio di recidiva. Miglioramento che, per quanto allo stadio attuale sia difficile da pronosticare, se non dopo un periodo medio-lungo di trattamento stazionario, non è ancora stato definitivamente escluso dai medici specialisti interpellati in questa procedura.
Né i medici curanti, né il perito (constatato altresì il fallimento dei precedenti trattamenti eseguiti in ambiente psichiatrico aperto e/o ambulatoriale) hanno intravvisto e/o ipotizzato un altro tipo di misura o un'altra struttura privata o pubblica, o una combinazione delle stesse ugualmente adeguate, ma meno restrittive della libertà del reclamante, in grado di evitare la sua ricaduta nella tossicofilia, con scompensi psicotici, e di conseguenza impedire la commissione di nuovi reati analoghi e/o più gravi contro beni giuridici importanti quali l’integrità della persona. A tutt’oggi quindi l’attuale misura risulta essere necessaria per il trattamento della turba psichica del reclamante.
Entrambi i periti hanno evidenziato come solo dopo un trattamento stazionario di lunga durata (intesa su più anni) in una struttura terapeutica/educativa come il centro __________, si potranno valutare eventuali miglioramenti. Il dr. __________ in particolare ha indicato una possibile rivalutazione della misura non prima di fine 2019, salvo elementi contrari forniti dai medici curanti a favore di una revisione della situazione in tempi più brevi.
Ancorché attualmente siano ormai trascorsi quasi 2 anni dal collocamento del reclamante presso il centro __________, in un regime che lo ha privato della libertà ben oltre i 7 mesi di pena detentiva inflittagli dalla Corte del merito, la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, anche con riguardo alla complessità e particolarità del caso in disamina, appare in concreto ancora rispettosa del principio di proporzionalità (in senso stretto). Ciò avuto riguardo all’alto rischio che il reclamante ricada non solo nella commissione di reati in materia di stupefacenti e/o patrimoniali, onde procurarsi i mezzi finanziari per finanziare tale consumo, bensì anche in reati contro l’integrità della persona più gravi, e tenuto altresì conto del legame esistente tra tale rischio di recidiva e gli importanti disturbi psichici diagnosticatigli, che richiedono un tale trattamento.
Va inoltre rilevato che la privazione della libertà che ha finora richiesto l’attuale esecuzione della misura stazionaria non eccede ancora il termine di 5 anni stabilito dall’art. 59 cpv. 4 CP, stante come lo stesso possa poi ancora essere protratto di un ulteriore periodo di 5 anni. Va poi ricordato che la misura può avere una durata più lunga o più corta di quella della pena detentiva, in quanto quest’ultima commisurata in funzione alla colpa dell’autore; una limitazione (temporale) dipendente dalla gravità della colpa, fattore determinante per il quantum della pena, è invece incompatibile con la missione stessa della misura (decisione TF 6B_845/2016 del 29.06.2017, consid. 3.5.4.).
In conclusione la misura terapeutica stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP in quanto rispettosa del principio di proporzionalità e, allo stadio attuale, non definitivamente demunita di prospettive concrete di evoluzione favorevole, ancorché non certe e rese difficoltose dalla mancanza di presa di coscienza del reclamante e della sua poca collaborazione, può essere mantenuta, per cui la decisione qui impugnata resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi merita di essere tutelata.
A titolo abbondanziale, questa Corte auspica che le autorità interessate, segnatamente il giudice dei provvedimenti coercitivi così come l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, mantengano uno stretto controllo (mediante regolare richiesta di rapporti sullo stato delle terapie impartite al reclamante) sull’evoluzione dell’esecuzione della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, affinché possa essere monitorata la possibilità di miglioramento del reclamante e, in caso di definitiva mancata evoluzione, venga avviata una procedura di soppressione della misura terapeutica, onde evitare che la privazione della libertà conseguente all’esecuzione della misura stazionaria, venga di fatto ad adempiere un’internamento, senza che lo stesso sia stato ordinato dal competente giudice sulla base dei presupposti richiesti dall’art. 64 CP.
In considerazione degli accertati disturbi psichici del reclamante (che già in sede di dibattimento pubblico gli hanno precluso la possibilità di presenziarvi), così come delle sue precarie condizioni economiche (sulla base delle quali nei precedenti procedimenti ha beneficiato dell’assistenza giudiziaria), come pure vista la complessità del caso (anche sul piano giuridico), il cui esito non appariva d’acchito essere sfavorevole, si giustifica in concreto l’assistenza di un legale, nominato nella persona dell’avv. PR 1, e quindi il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio, con il versamento di una congrua indennità, oltre al prescindere dal prelievo della tassa di giustizia.
Ciò che d’altronde è già avvenuto nel procedimento di merito, così come in quello davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, la LAG, l’art. 29 cpv. 3 Cost, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
Al patrocinatore d’ufficio, nominato in questa sede nella persona dell’avv. PR 1, è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 1'500.-- a titolo di indennità per le spese di patrocinio nella procedura di reclamo dinanzi a questa Corte.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della de
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera