Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.10.2018 60.2018.209

Incarto n. 60.2018.209

Lugano 22 ottobre 2018/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 7/8.8.2018 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

per

denegata e ritardata giustizia in relazione al procedimento penale inc. MP __________;

richiamate le osservazioni 24/27.8.2018 del procuratore pubblico Anna Fumagalli, mediante le quali si rimette al prudente giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 30.5.2017, RE 1ha presentato una denuncia penale contro PI 1, ipotizzando a suo carico i reati di truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele.

La ditta denunciante e il denunciato avevano concluso un accordo in data 14.12.2015 di cessione di ramo d’azienda (riferito a un certo numero di clienti e società, come pure a tre dipendenti), un accordo di collaborazione (tra denunciato e la denunciante) e un accordo integrativo.

Il denunciato aveva cominciato a lavorare presso la denunciante in gennaio 2016. Nel tempo sarebbero emerse delle circostanze anomale nell’attività del denunciato e nelle società oggetto dell’accordo di cessione di ramo aziendale. Il rapporto tra le parti sarebbe progressivamente peggiorato. In gennaio 2017 PI 1 sarebbe peraltro stato sentito in un procedimento per riciclaggio, e la ditta reclamante ha subito per questo motivo delle perquisizioni e dei sequestri ordinate nei confronti di PI 1.

Il 26.1.2017 veniva in un primo tempo disdetto il rapporto di lavoro del denunciato per fine marzo 2017, con esonero immediato dell’obbligo di lavoro. La disdetta del contratto di lavoro è poi stata ridata con effetto immediato.

Nella propria denuncia la denunciante ipotizza il reato di truffa in relazione alla clientela e alle società che sarebbero state cedute. Ipotizza inoltre il reato di appropriazione indebita per la vendita a terzi di società oggetto del contratto di cessione di ramo d’azienda, per l’incameramento abusivo di somme di denaro, per un uso disinvolto della carta di credito aziendale e per un veicolo messo a disposizione del denunciato. Con la denuncia, RE 1 si è costituita accusatrice privata.

b. Aperto il procedimento (inc. __________), in data 1.6.2017 l’allora procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta ha subito spiccato una citazione per un rappresentante della denunciante, sentito pochi giorni dopo (AI 3).

Un mese e mezzo dopo, un nuovo procuratore pubblico ha comunicato al patrocinatore della reclamante di aver assunto la direzione del procedimento, e che l’incarto si trovava in istruzione presso la polizia (AI 8).

Un sollecito del patrocinatore della reclamante (del 17.10.2018, AI 9) è stato riscontrato in data 19.10.2018 (AI 10): il procuratore pubblico ha informato che il sollecito era stato trasmesso alla polizia giudiziaria, comunicando al patrocinatore dell’accusatrice privata il nome dell’ispettore incaricato dell’incarto (AI 10).

Un ulteriore scritto del rappresentante della denunciante del 16.1.2018 (AI 11) è stato trasmesso in polizia giudiziaria dal procuratore pubblico, dandone notizia all’accusatrice privata (AI 12). Pochi giorni dopo, in data 18.1.2018, il procuratore pubblico ha completato il mandato alla polizia in fase d’istruzione (AI 13), per verificare un prelievo e sentire un teste.

Un ulteriore sollecito del rappresentante della denunciante (del 12.3.2018, AI 14) è stato riscontrato in data 22.3.2018 dal procuratore pubblico, ribadendo che l’istruzione si trovava presso la polizia giudiziaria (AI 15).

Dopo un altro scritto del patrocinatore della reclamante del 23.3.2018 (AI 16), in data 23.4.2018 il procuratore pubblico ha conferito 6 mandati alla polizia giudiziaria, per sentire altrettanti testi (AI 17-22).

In data 17.5.2018, RE 1 ha presentato una nuova querela per concorrenza sleale a carico di PI 1 (AI 23).

In data 28.5.2018, il procuratore pubblico ha esteso l’istruzione al delitto contro la concorrenza sleale (art. 4 e 23 LCSl, AI 25).

In medesima data il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia giudiziaria di sentire dei testi e una persona informata sui fatti, in relazione alla querela del 17.5.2018 (AI 26).

A seguito di uno scritto del patrocinatore della reclamante del 23.7.2018 (AI 27), nel quale si lamentava di non aver ancora ricevuto copie di eventuali citazioni per gli interrogatori richiesti alla polizia giudiziaria, il procuratore pubblico ha risposto in data 23.7.2018 di aver nuovamente sollecitato la polizia giudiziaria (AI 28).

c. Con il proprio gravame, la ricorrente si duole di una denegata e ritardata giustizia. Nell’allegato ricorsuale ripercorre i fatti all’origine della denuncia prima, della querela poi: ripropone inoltre i vari solleciti inviati al Ministero pubblico.

Nel proprio gravame la reclamante sostiene che nel caso presente la denegata giustizia e la violazione del principio di celerità sarebbero “pieni e plateali”, anche perché il Ministero pubblico non può giustificarsi adducendo che l’incarto è passato alla polizia giudiziaria: spetta infatti la Ministero pubblico dirigere il procedimento. In conclusione la reclamante si riserva, in caso di ulteriore protratta inattività, di segnalare il caso anche al Consiglio della magistratura.

d. Con le proprie osservazioni del 24.8.2018, il procuratore pubblico propone la cronistoria dell’incarto, ribadendo come alla polizia giudiziaria sia stato dato tempestivo incarico.

Non vi sarebbe una totale inattività, e ciò malgrado un avvio lento dell’inchiesta. Non ci sarebbe stato un “rilevante vuoto temporale” nella conduzione della fase dell’istruzione. Il procuratore pubblico ricorda anche che il principio della celerità si “attiva” dal momento in cui l’imputato è informato dei sospetti nei suoi confronti: nel caso concreto, l’imputato non è ancora a conoscenza dei sospetti su di lui e dell’apertura del procedimento a suo carico.

e. La reclamante ha rinunciato a replicare alle osservazioni del procuratore pubblico, benché detta facoltà le sia stata concessa.

f. Con una nota all’incarto del 23.8.2018 il procuratore pubblico indica che la polizia giudiziaria avrebbe fissato gli interrogatori dei primi due testi, per il 27/28.8.2018 prima, per il 5.9.2018 poi.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, presentato in data 7/8.8.2018, censura denegata giustizia del procuratore pubblico. Esso non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP): l’impugnativa è tempestiva e proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).

RE 1, accusatrice privata nel procedimento, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’avanzamento e alla conclusione del procedimento dipendente da sua denuncia del 30.5.2017 e da sua querela del 17.5.2018.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata a evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa concreta, non si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisioni TF 1B_314/2018 del 12.7.2018 consid. 2.1.; 6B_1444/2017 del 25.6.2018 consid. 2.2.; 6B_695/2017 del 26.4.2018 consid. 2.1.; 6B_448/2017 del 22.2.2018 consid. 2.2.; 6B_802/2017 del 24.1.2018 consid. 1.1.; 6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 6.2.1.; 6B_667/2017 del 15.12.2017 consid. 2.1.; 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.; 1B_458/2017 del 28.11.2017 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2017.198 del 14.2.2018 consid. 3.1. s.).

2.2.

Il principio di celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI, 6 n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3 Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPPm, impone alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti su di lui, allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile procedura suscita (decisioni TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.; 6B_1101/2017 del 30.5.2018 consid. 1.2.; decisione TPF BB.2017.173 del 30.5.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 1).

L’art. 5 CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale.

Secondo l’art. 5 cpv. 1 CPP le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione dell’art. 5 cpv. 2 CPP, se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisioni TF 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.; 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 5 CPP n. 1] dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza del procedimento promosso a suo carico (decisione TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.) fino al momento in cui cresce in giudicato la sentenza di ultima istanza (BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 6 s.; ma: decisione TF 6B_660/2016 del 23.11.2016 consid. 1.2.1.).

Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (decisioni TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.; 6B_716/2015 del 17.11.2015 consid. 6.2.).

La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale ad essere decisivo (decisione TF 6B_891/2017 del 20.12.2017 consid. 1.2.).

Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità (decisioni TF 6B_656/2018 del 28.6.2018 consid. 1.4.; 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.; 1B_231/2018 del 4.6.2018 consid. 3.; 6B_1101/2017 del 30.5.2018 consid. 1.2.; 1B_175/2018 del 9.5.2018 consid. 2.3.; 6B_1206/2017 del 26.4.2018 consid. 2.4.; 6B_556/2017 del 15.3.2018 consid. 3.1.; 6B_578/2017 del 16.2.2018 consid. 3.4.1.; 6B_777/2017 dell’8.2.2018 consid. 5.2.; decisione TPF BB.2017.157/158 del 15.1.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 2; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio dell’imputato ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 2).

Il principio di celerità è leso anche se alle autorità penali non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (decisioni TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; 6B_1059/2014 dell’8.10.2015 consid. 3.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

L’art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell’imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare, segnatamente, l’accertamento della violazione del principio, l’esenzione oppure l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del torto morale o l’archiviazione del procedimento penale (decisioni TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.; 6B_1206/2017 del 26.4.2018 consid. 2.4.; 6B_556/2017 del 15.3.2018 consid. 3.1.; 6B_790/2017 del 18.12.2017 consid. 2.3.2.; cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.; cfr., in tema di privazione della libertà, per esempio decisione TF 1B_185/2018 dell’8.5.2018 consid. 4.2.).

  1. 3.1.

Preliminarmente, nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico si interroga, e sembra escludere, l’applicazione del principio della celerità nel presente caso, non essendo l’imputato ancora stato informato dei sospetti su di lui, di modo che quest’ultimo non sarebbe stato lasciato inutilmente nella condizione di angoscia che una simile procedura suscita.

Come ricordato in diritto (punto 2.2), hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (decisioni TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.; 6B_716/2015 del 17.11.2015 consid. 6.2.). Di modo che il presente caso va esaminato nell’ottica del diniego e della ritardata giustizia.

3.2.

Subito dopo la presentazione della denuncia, l’allora procuratore pubblico ha proceduto a un interrogatorio (invero non proprio approfondito) di un rappresentante della denunciante, qui reclamante.

Il nuovo procuratore pubblico, subentrato, ha incaricato la polizia giudiziaria di approfondire l’inchiesta, precisando, progressivamente nel tempo, con i diversi mandati, gli atti d’inchiesta richiesti. Anche dopo la presentazione della querela, il procuratore pubblico ha allestito dei mandati alla polizia giudiziaria, riferiti ai fatti nuovi esposti. Il procuratore pubblico ha anche sempre riscontrato tempestivamente gli scritti del rappresentante dell’accusatrice privata.

Vero è che la polizia giudiziaria ha probabilmente (non disponendo questa Corte di eventuali atti di polizia) tardato nell’attivarsi per eseguire i mandati ricevuti dal procuratore pubblico.

Vero anche che la conduzione del procedimento penale, e in particolare la sua direzione, in fase istruttoria, compete sempre e solo al procuratore pubblico, e non alla polizia giudiziaria.

Nei tempi di attivazione della polizia si può ammettere un ritardo, rispettivamente una mancanza: non tale, però, da assurgere a denegata e ritardata giustizia, rispettivamente a violazione del principio di celerità.

A questa conclusione si arriva anche considerando che la fattispecie oggetto della denuncia prima, della querela poi, non è semplice e immediata, sia in fatto (coinvolgendo diversi clienti, società, persone e svariati documenti e accertamenti), sia in diritto (in particolare la fattispecie legata alla legge sulla concorrenza sleale): questo benché i due esposti (di denuncia e di querela) siano accuratamente motivati e debitamente documentati.

In conclusione, nel presente caso, l’esame degli atti non consente ancora di ammettere una denegata o ritardata giustizia.

  1. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 5, 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 450.- e le spese, di CHF 70, per complessivi CHF 520.- (cinquecentoventi) sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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