Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.11.2018 60.2018.181

Incarto n. 60.2018.181

Lugano 23 novembre 2018/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Andrea Pedroli e Flavia Verzasconi (in sostituzione di Mauro Mini e di Giovan Maria Tattarletti, ricusatisi)

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 6/9.7.2018 presentato da

RE 1, , patr. da: PR 1 ,

contro

la pronuncia 25.6.2018 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, nel contesto del procedimento sfociato nel decreto di abbandono 16.12.2010 (ABB 193/2010), in tema di indennità;

preso atto degli scritti 19.7.2018 del magistrato inquirente – che, esposte le sue considerazioni, ha chiesto la reiezione del gravame – e 23/24.7.2018 di RE 1 – che, comunicando di non replicare, si è confermato nel contenuto del reclamo –;

letti ed esaminati gli atti di cui all’inc. MP 2003.7183;

considerato

in fatto

a. Il 16.9.2003 l’allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha arrestato __________, allora vicedirettore della __________ (ora __________) [di seguito __________], che – autodenunciatosi quel giorno – aveva riferito di avere effettuato su conti di clienti operazioni speculative a termine su divise, in parte senza sufficiente copertura, ledendo il patrimonio della banca per oltre CHF 90 milioni.

A carico dell’imputato, in detenzione fino al 23.9.2004, è stato promosso un procedimento per (anche) reati contro il patrimonio.

Con sentenza TPC 72.2011.8 del 21.12.2011 la Corte delle assise criminali – pronunciandosi nella procedura abbreviata (art. 358 ss. CPP) – ha dichiarato __________ autore colpevole di amministrazione infedele aggravata, ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati e ripetuta falsità in documenti e l’ha condannato alla pena di tre anni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un anno, undici mesi e ventidue giorni, con un periodo di prova di due anni.

b. Con scritto 23.9.2003 – pochi giorni dopo l’autodenuncia di __________ – la __________ (rappresentata dal consiglio di amministrazione) ha comunicato a RE 1 (__________), allora direttore dell’istituto bancario, la risoluzione con effetto immediato del rapporto di lavoro “(…) a causa della situazione che la Banca (…) si trova ad affrontare dovuta anche ad una chiara violazione dei doveri di controllo e sorveglianza da parte sua, (…)”.

La __________, richiesta di giustificare il licenziamento, con lettera 31.10.2003 ha indicato che, “in qualità di Direttore e in base al suo contratto di lavoro, il signor RE 1, oltre a doversi occupare della direzione generale, aveva in particolare l’incarico di gestire, nonché di sorvegliare gli averi patrimoniali della __________ di __________. Il signor RE 1 ha gravemente trascurato gli obblighi di sorveglianza e di controllo vincolati alla sua funzione (…). Le suddette violazioni dei suoi obblighi contrattuali e regolamentari sono assolutamente certe e per questo motivo il signor RE 1 non è più in grado di garantire una gestione e un’attività irreprensibile (…). Le ragioni sopra citate e la perdita di fiducia ad esse collegata giustificano ampiamente il licenziamento in tronco”.

Nel mese di gennaio 2004 ha cominciato a lavorare presso la __________ (poi divenuta __________, __________).

c. RE 1 è stato sentito nel procedimento quale testimone il 17.9.2003, il 10.10.2003, il 4.11.2003, il 23.2.2004, il 28.4.2004 e (a confronto con __________) il 6.5.2004 e il 2.6.2004.

d. Nel corso dell’audizione 28.7.2004 , interrogato sul cifrato “” (del quale , suo amico, era titolare e __________ era avente diritto economico), ha riferito che aveva cominciato ad operare per conto suo e di RE 1, utilizzando la relazione “” (sulla quale non si erano ripercosse le perdite sofferte operando), con cambi divise a termine a partire dal 2000, che RE 1 gli aveva consegnato quattro kg d’oro quale garanzia, che avevano diviso a metà gli utili (per un importo di CHF 450'000.-- circa ciascuno) e che RE 1 non aveva mai controllato quello che faceva sul conto, limitandosi a constatare gli utili quando gli consegnava la sua metà.

e. Il 29.7.2004 il magistrato inquirente ha disposto la comparizione forzata di RE 1 per essere interrogato quale indiziato.

L’imputato, sentito in tale veste per il reato di amministrazione infedele, ha negato che __________ operasse anche per conto suo sulla relazione “__________”, che dividessero gli utili a metà e che fosse il proprietario dei quattro kg d’oro rinvenuti presso __________.

Al termine dell’audizione RE 1 è stato arrestato per bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione. Il 30.7.2004 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha mantenuto l’arresto considerati i gravi e concreti indizi di colpevolezza e i bisogni dell’istruzione. Stante la non carcerabilità dell’imputato, questi è stato ricoverato presso la __________.

RE 1 è stato sentito a confronto con __________ il 4.8.2004. Gli imputati hanno mantenuto le loro rispettive versioni.

Il qui reclamante è stato scarcerato al termine dell’interrogatorio.

f. RE 1 è stato interrogato ancora il 15.12.2004, il 30.9.2005 e il 13.10.2010. Ha sempre negato i fatti imputatigli.

g. Con decreto 25.11.2010 l’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, nel frattempo divenuto titolare – con il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – del procedimento, ha disgiunto il procedimento penale a carico di __________ (che aveva chiesto il rito abbreviato) dal procedimento a carico di RE 1.

h. Con pronuncia 16.12.2010 (ABB 193/2010) il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del procedimento promosso nei confronti di RE 1 per titolo di amministrazione infedele semplice e aggravata. Gli accertamenti esperiti non avevano permesso di stabilire in modo certo se l’imputato fosse a conoscenza del fatto che __________ operasse sul conto “__________” e se ne avesse tratto a sua volta un beneficio personale partecipando agli utili conseguiti. In ogni caso, anche qualora fosse stata riscontrata una grave leggerezza nella condotta di RE 1 (segnatamente per avere omesso regolari verifiche e controlli circa il rispetto dei limiti sui volumi e sulle coperture e per essersi – secondo la versione di __________ – accontentato di condividere gli utili realizzati), non sarebbero stati dati i presupposti soggettivi del reato. Non c’erano infatti elementi concreti che permettevano di ritenere che RE 1 avesse inteso oppure quantomeno preso seriamente in considerazione che l’operatività posta in atto da __________ comportasse o potesse comportare un rischio o addirittura un concreto danno al patrimonio dei clienti o della banca rispettivamente che RE 1 avesse consapevolmente tollerato tale eventualità.

i. Con proposta di atto di accusa presentata in data 24/27.12.2010 (secondo le norme del CPP/TI) la __________, __________, e la __________ hanno impugnato il decreto di abbandono 16.12.2010 chiedendo la messa in stato di accusa di RE 1 per il reato di amministrazione infedele.

Con giudizio CRP 60.2010.426 del 23.5.2011, preso atto che le proponenti il 19/20.5.2011 avevano ritirato il gravame, l’allora Camera dei ricorsi penali ha stralciato dai ruoli l’impugnativa.

j. Con istanza 15.12.2011 RE 1 ha chiesto la rifusione, quale indennità per ingiusto procedimento, dell’importo di CHF 1'313'480.--, oltre interessi, di cui CHF 46'696.70 per spese legali, CHF 325'934.-- per danno materiale riferito alla perdita di guadagno dal mese di dicembre 2006 [quando si sarebbe trovato senza occupazione in seguito all’interruzione del rapporto di lavoro con la __________ (presso la quale percepiva un salario mensile di CHF 6'600.--)] a quel momento, CHF 858'000.-- per danno materiale connesso al pregiudizio futuro (importo pari allo stipendio percepito presso la __________ moltiplicato per gli anni che mancavano al pensionamento), CHF 450.75 per danno materiale inerente alle spese sostenute per la carcerazione preventiva (somma direttamente da lui corrisposta a copertura della fattura emessa dall’__________), CHF 2'400.-- per torto morale concernente l’ingiusta carcerazione (CHF 300.--/giorno per otto giorni) e CHF 80'000.-- per torto morale (per le altre misure coercitive ordinate, il vasto eco mediatico avuto dalla vicenda, la durata del procedimento penale).

k. Con scritto 10.12.2012 il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – divenuto unico titolare del procedimento penale – ha domandato a RE 1 se avesse un’assicurazione di protezione giuridica che coprisse, almeno in parte, le spese legali.

Il 19/21.12.2012 il qui reclamante ha comunicato che nel caso non era intervenuta alcuna assicurazione di protezione giuridica.

l. Con scritto 14/15.2.2013 RE 1 ha sollecitato l’evasione dell’istanza. Il 13.3.2013 il magistrato inquirente gli ha ricordato che successivamente alla presentazione dell’istanza si erano intrattenuti in discussioni ed incontri riguardanti le richieste avanzate e l’eventualità di presentare un complemento / una modifica all’istanza; ha comunicato che attendeva un suo cenno e che, in assenza di novità, si sarebbe pronunciato sull’istanza in questione. Il pubblico ministero, il 13.11.2013, facendo riferimento al suo scritto 13.3.2013 ed a successive conversazioni, ha chiesto di indicargli se intendeva presentare emendamenti oppure nuove osservazioni alla domanda di indennizzo; in difetto di ciò, ha addotto che si sarebbe pronunciato sulla base di quanto agli atti.

Il 2/3.6.2015 RE 1 ha nuovamente sollecitato una decisione in merito all’istanza di indennità. Con lettera 12.6.2015 il procuratore pubblico l’ha informato che non poteva che ribadire la sua posizione negativa per quanto concerneva la perdita di guadagno e che riteneva opportuno svolgere un incontro.

Il 30.6.2015 ha avuto luogo un incontro tra il magistrato inquirente, RE 1, la di lui moglie __________ e l’avv. PR 1. Il magistrato inquirente ha spiegato i motivi per i quali non riteneva dato un nesso di causalità tra il procedimento penale e la perdita di guadagno esposta, i limiti giurisprudenziali per il torto morale e l’applicabilità della riduzione o del rifiuto dell’indennizzo giusta l’art. 430 CPP. Dopo discussione tra le parti, RE 1 ha chiesto un termine di 48 ore per comunicare se intendeva o meno modificare l’istanza di indennità.

Con scritto 6/7.7.2015 RE 1 ha informato il magistrato inquirente che voleva mantenere integralmente la domanda.

m. Con pronuncia 23.10.2015 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di indennità presentata il 15.12.2011 da RE 1.

Il pubblico ministero – ricordati il procedimento promosso nei confronti di __________, l’apertura del procedimento a carico di RE 1 per le dichiarazioni del predetto, il tenore del decreto di abbandono e il contenuto dell’istanza di indennità – ha anzitutto riconosciuto le spese legali (pari a CHF 46'696.70).

Ha poi respinto la richiesta di danno materiale di complessivi CHF 1'183'934.--. La perdita del posto di lavoro presso la __________ era intervenuta nel novembre 2006, ad oltre due anni dall’apertura del procedimento penale nei suoi confronti, di modo che già soltanto la grande distanza temporale tra l’apertura del procedimento e il suo licenziamento portava ad escludere l’esistenza di un sufficiente nesso causale. Ha aggiunto che RE 1, nell’ottobre 2011, aveva ottenuto dal suo ex datore di lavoro una dichiarazione sui motivi del licenziamento: stante la tempistica, essa era evidentemente stata richiesta per l’imminente inoltro dell’istanza di indennità. I disagi provocati all’azienda dal procedimento penale, segnalati dall’ex datore di lavoro, avevano avuto durata estremamente limitata (il conto bancario e il telefono aziendale essendo rimasti sequestrati per due giorni rispettivamente per cinque giorni). Il rapporto di lavoro era continuato ancora per due anni: si poteva ragionevolmente ritenere che la rescissione della relazione lavorativa non fosse da ricondurre a dette ragioni. Era ancora più evidente l’assenza di nesso causale tra il procedimento penale e l’asserita futura perdita di guadagno. L’istante non aveva peraltro portato la prova del nesso, limitandosi a dire che senza l’apertura del procedimento penale avrebbe avuto una concreta prospettiva di rientrare nel settore bancario. La realtà era che RE 1, dopo il licenziamento in tronco, era andato a lavorare per la __________, attiva nella distribuzione di bibite e alimentari, dove aveva lavorato per oltre due anni dopo l’apertura del procedimento. In seguito non aveva più lavorato. Neppure dopo il decreto di abbandono. Non era dunque il perdurare del procedimento ad impedire un suo reinserimento professionale (qualsiasi), ma altri fattori. Il procuratore pubblico ha invece accolto la richiesta di rifusione delle spese sostenute per la carcerazione (pari a CHF 450.75).

Ha di seguito riconosciuto CHF 1'600.-- (CHF 200.--/giorno per otto giorni) per torto morale per la carcerazione sofferta. Ha ammesso, quale ulteriore torto morale, la somma di CHF 5'000.--. Ha indicato che nella vicenda riguardante il buco di oltre CHF 90 milioni causato da un membro della direzione della , di evidente ed estremo interesse mediatico, RE 1 era uno dei protagonisti principali (il secondo in ordine di importanza) fin dall’inizio, ovvero ben prima e indipendentemente dall’apertura di un procedimento penale a suo carico. A causa del suo non agire, egli era peraltro stato licenziato in tronco dopo la scoperta dell’ammanco. Il fatto che il suo nome fosse abbinato all’affare “” era pertanto circostanza indipendente dall’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. Il magistrato inquirente ha aggiunto che si poteva comunque ritenere che la notizia dell’apertura di un procedimento penale anche nei suoi confronti avesse avuto un impatto negativo su RE 1, per cui si giustificava riconoscere un importo per torto morale.

Il procuratore pubblico, esaminata successivamente la fattispecie dal profilo dell’art. 430 CPP, ha respinto l’istanza di indennità, non risarcendo le suddette poste del danno, pur di principio riconosciute. RE 1 era infatti stato immediatamente licenziato in tronco dalla __________, che gli aveva imputato gravi negligenze consistenti sostanzialmente nella mancata sorveglianza dell’attività di __________. Si trattava di una grave violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, previsti dal CO. Risultava quindi accertato che l’istante avesse violato i suoi doveri di dirigente della __________, permettendo così l’avverarsi del gravissimo danno subito dall’istituto bancario. Si era dunque in presenza di un comportamento illecito e colpevole di RE 1. La colpa non appariva di certo lieve, già soltanto in considerazione del ruolo e del rango ricoperti in __________. Il magistrato inquirente ha aggiunto che il procedimento penale a suo carico era stato aperto per le chiare dichiarazioni di __________, che non avevano trovato né conferma né smentita. Dette affermazioni davano tuttavia un senso alla, fino a quel momento, inspiegabile negligenza dell’istante nella sorveglianza di __________.

n. Con giudizio CRP 60.2015.371 del 24.3.2016 questa Corte ha accolto il reclamo 5/6.11.2015 di RE 1 annullando la predetta decisione e rinviando gli atti al pubblico ministero.

Questa Corte – ammessa la competenza del procuratore pubblico a pronunciarsi sull’istanza di indennità riferita ad un decreto di abbandono emanato vigente il CPP/TI, riconosciute la tempestività del gravame e la legittimazione di RE 1, ricordato il diritto applicabile – ha ritenuto, con riferimento all’art. 430 CPP, che il magistrato inquirente si fosse limitato ad affermare che il licenziamento di RE 1 era occorso a causa di asserite manifeste negligenze nella sorveglianza di __________. Condotta che costituiva una grave violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà. Questa conclusione non era tuttavia sufficientemente motivata. Il pubblico ministero aveva omesso di indicare quali obblighi di diligenza e di fedeltà incombessero a RE 1, quali obblighi questi avesse disatteso e in che misura le manchevolezze fossero in rapporto di causalità con l’apertura del procedimento penale. Non aveva inoltre esposto in che maniera le sedi della __________ fossero coordinate dal profilo degli investimenti e quali fossero le persone preposte al loro controllo ed alla loro valutazione. Il magistrato inquirente doveva parimenti esaminare anche l’eventuale violazione del principio di celerità.

o. Con lettere 28/31.10.2016, 2/3.3.2017, 19/23.5.2017 e 25/28.8.2017 RE 1 ha sollecitato una nuova decisione.

Con scritto 29.9.2017 il magistrato inquirente gli ha comunicato di avere svolto gli opportuni approfondimenti; gli mancavano tuttavia alcuni elementi: ha quindi chiesto a RE 1 di trasmettere documentazione inerente ai rapporti tra lui medesimo e la __________ e/o la __________.

Il 19/20.2.2018 RE 1 ha recapitato al pubblico ministero gli atti, adducendo segnatamente che le circostanze del licenziamento avevano assai poco a che vedere con l’apertura del procedimento (da ricondurre alle dichiarazioni di __________).

Con scritto 28/29.5.2018 l’istante ha risollecitato una decisione.

p. Con decreto 25.6.2018 il procuratore pubblico si è ripronunciato sull’istanza 15.12.2011 respingendola sostanzialmente con le medesime argomentazioni esposte nel giudizio 23.10.2015.

In aggiunta ha citato la lettera di licenziamento 23.9.2003 e le successive motivazioni di cui allo scritto 31.10.2003: in quest’ultimo atto la __________ aveva evidenziato che l’allora direttore aveva il dovere contrattuale di garantire la direzione generale e di gestire e sorvegliare gli averi patrimoniali dell’istituto bancario; gli veniva in particolare contestato di avere, nei confronti di __________, gravemente trascurato i suoi obblighi di sorveglianza e di controllo; gli veniva ribadita la certezza delle violazioni dei suoi obblighi contrattuali e regolamentari e la loro incompatibilità con la garanzia di un’attività irreprensibile secondo la LBCR.

Il magistrato inquirente ha addotto che l’ampiezza e la gravità delle negligenze professionali commesse da RE 1 e il loro nesso causale con il danno cagionato all’istituto bancario erano evidenti al punto da renderne superflua e sproporzionata un’indicazione puntuale: si è limitato a rinviare al contenuto del rapporto __________ del febbraio 2004 (p. 51 s.). Ha indicato che RE 1 aveva accettato e difeso nei confronti del consiglio di amministrazione della __________ e della direzione del gruppo delle __________ un’operatività eccezionale, per volumi, rischi e tipologia, attuata da __________, senza controllarla, garantendo però nel contempo ai suoi superiori di avere sotto controllo l’attività della banca. RE 1 aveva violato l’obbligo di diligenza che doveva al suo datore di lavoro e, anche, il dovere di salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi.

Ha aggiunto che i comportamenti contestatigli con riferimento al mancato controllo dell’operato di __________ erano manifestamente in rapporto di causalità diretta con l’apertura del procedimento penale a suo carico. __________ aveva potuto agire illecitamente come aveva fatto anche grazie all’assenza di controllo da parte del suo superiore diretto. Le dichiarazioni di __________ – secondo cui RE 1 era compartecipe dei suoi guadagni – avevano dunque fornito agli inquirenti un nuovo elemento atto a spiegare il comportamento negligente dell’allora direttore nei suoi compiti di controllo. Questa condotta non era stata vista fino a quel momento come indizio sufficiente per l’apertura di un procedimento. La chiamata in causa di __________, che appariva a quel momento vestita e disinteressata, era propria a far nascere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento penalmente rilevante che giustificava l’apertura di un procedimento.

Risultava accertato che RE 1 avesse violato i propri doveri contrattuali nei confronti della __________, permettendo così l’avverarsi del danno. Si era in presenza di un comportamento illecito e colpevole in rapporto di causalità diretta con l’apertura del procedimento penale. In applicazione dell’art. 430 CPP erano di conseguenza adempiuti i presupposti per negare l’indennità.

q. Con gravame 6/9.7.2018 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, la decisione 25.6.2018 sia riformata nel senso che gli siano rifusi CHF 1'313'480.--, oltre interessi.

Il reclamante, ricordata la vicenda penale, adduce che – dopo il licenziamento dalla __________ – avrebbe faticato a trovare un nuovo impiego: grazie al sostegno ed alla stima di cui godeva a __________ sarebbe riuscito, nel 2004, a farsi assumere da una ditta di distribuzione di bevande, seppure con una remunerazione praticamente dimezzata rispetto a prima. Tutto questo sarebbe stato sconvolto dall’avvio del procedimento proprio nel 2004: sarebbe stato arrestato sul posto di lavoro; perfino il conto bancario della ditta sarebbe stato sequestrato. Anche se dopo la scarcerazione avrebbe ripreso il lavoro, le condizioni sarebbero mutate drasticamente. Non si sarebbe più trattato del direttore di banca ingiustamente licenziato, ma di una persona che lo stesso Ministero pubblico aveva arrestato e riteneva corresponsabile dell’ammanco di CHF 90 milioni. In questa situazione, malgrado i rapporti personali, le condizioni di lavoro non sarebbero che peggiorate, fino allo scioglimento del rapporto di lavoro nel 2006. Rileva che sia lui stesso sia il datore di lavoro avrebbero fatto il possibile per mantenere questo rapporto (l’uno perché si sarebbe trattato della sua fonte di sostentamento, l’altro per umanità), ma alla fine non ci sarebbe più stato nulla da fare. Da allora non sarebbe più riuscito a trovare un lavoro; avrebbe esaurito ogni sussidio, mantenendosi grazie al consumo dei risparmi. Nella ricerca di un posto di lavoro in ambito bancario, fiduciario, pubblico o impiegatizio in generale il fatto di avere pendente un procedimento penale per gravi reati patrimoniali sarebbe evidentemente sempre stato preclusivo. Una volta pronunciato l’abbandono, avrebbe ormai avuto 55 anni e sarebbe stato inattivo in ambito bancario da quasi 7 anni e in assoluto da 5 anni. Oggi avrebbe più di 60 anni e le prospettive di lavoro sarebbero pari a zero. Da qui le sue richieste risarcitorie. Il fatto che l’ex datore di lavoro avrebbe rilasciato una dichiarazione scritta sulle cause della cessazione del rapporto di lavoro nell’imminenza dell’introduzione dell’istanza di indennità non sarebbe motivo di sospetto: essa sarebbe stata allestita soltanto quando richiesta. Il contenuto della dichiarazione sarebbe assolutamente chiaro. Sarebbe pacifico il nesso causale fra il procedimento penale e la perdita del suo posto di lavoro rispettivamente l’impossibilità di trovare successivamente un nuovo impiego. Senza il procedimento penale non sarebbe invero stato nella condizione di cercare un posto di lavoro a quell’età e con quella formazione.

Rimprovera poi al magistrato inquirente di avergli riconosciuto CHF 200.--/giorno per la carcerazione preventiva, senza motivare perché non avrebbe ammesso la somma richiesta di CHF 300.--/giorno. Contesta l’assegnazione dell’importo di soli CHF 5'000.-- per torto morale: il fatto che la vicenda abbia suscitato molto clamore per l’entità dell’ammanco sarebbe innegabile; sarebbe nondimeno indifferente ai fini della lesione subita con i numerosi articoli di giornale che per anni avrebbero riportato e ribadito che era accusato di reati penali. La circostanza di essere stato messo alla berlina per anni, anche quando ormai sarebbe stato pacifico per gli inquirenti che dovesse essere pronunciato un decreto di abbandono, sarebbe particolarmente lesivo.

Il reclamante, con riferimento all’art. 430 CPP, sostiene anzitutto che il suo licenziamento sarebbe stato sui generis: lo stipendio sarebbe stato corrisposto, il licenziamento sarebbe stato contestato e la vertenza sarebbe stata risolta con una transazione. Aggiunge che la ricostruzione secondo cui, in qualità di direttore, sarebbe stato de jure responsabile di quanto faceva __________ e del relativo controllo sarebbe in realtà assai discutibile: in considerazione del controllo che sarebbe spettato al consiglio di amministrazione, ai revisori interni ed esterni e, soprattutto, alla __________ (attraverso la quale sarebbero occorse tutte le transazioni). Le violazioni contrattuali attribuitegli non sarebbero che un’affermazione di (contro-)parte, contestata e tradottasi in una transazione di segno diametralmente opposto. Per RE 1, anche il fatto che non avrebbe più offerto la garanzia di un’attività irreprensibile sarebbe un’affermazione di parte della banca, non confermata da alcuna decisione in proposito da parte della CFB. Il magistrato inquirente, invitato da questa Corte ad indicare le norme che avrebbe violato, avrebbe menzionato soltanto l’art. 3 LBCR, norma tuttavia non pertinente. Non avrebbe spiegato in cosa consisterebbe l’illecito (civile) in nesso causale adeguato con l’apertura del procedimento penale a suo carico. Il procedimento penale sarebbe stato promosso sulla base di una presunta chiamata in correità di __________: esso sarebbe privo di qualsiasi nesso causale con le ipotetiche violazioni contrattuali attribuitegli. Nessuno avrebbe mai avuto sospetti su di lui e nessuno avrebbe mai pensato di accollargli responsabilità penali per il modo in cui aveva svolto il suo ruolo di direttore. L’ipotesi di reato per la quale era stato aperto il procedimento sarebbe stata assai puntuale e avrebbe potuto coinvolgere in ugual misura un direttore rigidamente controllante, così come un direttore più lassista: si sarebbe infatti trattato semplicemente di aver dirottato o meno, su un conto, profitti realizzati da clienti sulle loro relazioni.

Si dovrebbe considerare la violazione del principio di celerità.

Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

  1. 2.1.

Il reclamo, presentato in data 6/9.7.2018 contro il decreto 25.6.2018 del magistrato inquirente, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni a’ sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP).

2.2.

Questa Corte, nel giudizio CRP 60.2015.371 del 24.3.2016, ha riconosciuto la competenza del procuratore pubblico a pronunciarsi in tema di indennità riferita ad un decreto di abbandono prolato vigente il CPP/TI (consid. 2.1.). La sua decisione 25.6.2018, emanata in applicazione degli art. 429 s. CPP, è dunque impugnabile a questa Corte secondo le disposizioni del CPP (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 16). Il reclamo introdotto da RE 1 è di conseguenza proponibile.

2.3.

RE 1, imputato prosciolto, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 25.6.2018 del magistrato inquirente con cui non gli è stata riconosciuta l’indennità da lui richiesta (decisioni TF 6B_423/2016 del 26.1.2017 consid. 1.; 1B_704/2011 dell’11.7.2012 consid. 1.3.; decisione TPF BB.2014.175 del 21.10.2015 consid. 1.1./1.2.).

2.4.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il gravame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

  1. 3.1.

In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

3.2.

3.2.1.

L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.; 6B_1054/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio (decisione TF 6B_120/2018 del 31.7.2018 consid. 7.1.), danno economico (decisione TF 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.) e torto morale (decisione TF 1087/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.)] cagionato all’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).

3.2.2.

Il nocumento deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità civile, con il procedimento (decisioni TF 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

3.2.3.

Le competenti autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.; 6B_19/2018 del 13.6.2018 consid. 1.6.1.; 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

L’art. 429 cpv. 2 CPP sancisce il principio inquisitorio giusta l’art. 6 cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio) [decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid. 10.1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31].

Questo significa che le autorità penali – prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le sue pretese (decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.; 6B_353/2018 del 30.5.2018 consid. 1.3.; 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.; 6B_1142/2016 del 18.5.2017 consid. 2.1.; 6B_671/2016 del 17.5.2017 consid. 2.2.; 6B_472/2012 del 13.11.2012 consid. 2.4.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid. 10.1.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Non è necessaria una domanda (decisione TF 6B_178/2015 del 26.8.2015 consid. 1.3.1.).

Spetta parimenti alle autorità penali assumere d’ufficio le prove pertinenti (decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid. 10.1.2.; CR – C. MIZEL / V. RETORNAZ, art. 429 CPP n. 59).

Il principio inquisitorio non dispensa tuttavia l’imputato dal suo obbligo di cooperazione (decisione TF 6B_476/2018 del 31.10.2018 consid. 4.1.; decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid. 10.1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31; CR – C. MIZEL / V. RETORNAZ, art. 429 CPP n. 59). Ne discende dunque che compete all’imputato prosciolto – in analogia a quanto prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (decisione TF 6B_353/2018 del 30.5.2018 consid. 1.3.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso, rispettivamente che può ottenere senza difficoltà, per provare il suo danno (decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid. 10.1.2. e rif.). Qualora la persona invitata a quantificare ed a comprovare le sue pretese non trasmetta all’autorità penale le informazioni, indispensabili per la decisione (N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1819), la domanda viene respinta o accolta nei limiti della sua plausibilità, per quanto l’autorità penale non possa oppure possa solo con un dispendio irragionevole rendere disponibili le informazioni necessarie per il giudizio (decisione TPF BB.2013.12+BP.2013.68 del 3.12.2013 consid. 5.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a; N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1819; cfr. anche, sebbene concernente il diritto cantonale precedente all’entrata in vigore del CPP, decisione TF 1P.519/2003 del 12.12.2003 consid. 3.3., giudizio citato da N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1819 nota 154). Solo se non possa essere provato il preciso importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (art. 42 cpv. 2 CO) [decisione TF 6B_19/2018 del 13.6.2018 consid. 1.6.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; CR – C. MIZEL / V. RETORNAZ, art. 429 CPP n. 59].

  1. 4.1.

In applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP l’autorità può ridurre oppure non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero nel suo complesso (decisioni TF 6B_398/2018 del 21.8.2018 consid. 2.1.; 6B_548/2018 del 18.7.2018 consid. 1.1.1.).

L’autorità, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la riduzione dell’indennità, deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisioni TF 6B_398/2018 del 21.8.2018 consid. 2.1.; 6B_548/2018 del 18.7.2018 consid. 1.1.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).

4.2.

4.2.1.

Si è detto che con giudizio CRP 60.2015.371 del 24.3.2016 questa Corte ha accolto il reclamo 5/6.11.2015 di RE 1 annullando il decreto 23.10.2015 e rinviando gli atti al pubblico ministero per ripronunciarsi sul caso. Questa Corte ha ritenuto, con riferimento all’art. 430 CPP, che il magistrato inquirente non avesse sufficientemente motivato le ragioni della sua decisione: aveva in particolare omesso di indicare quali obblighi di diligenza e di fedeltà incombessero a RE 1, quali obblighi questi avesse disatteso e in che misura le manchevolezze fossero in rapporto di causalità con l’apertura del suo procedimento penale.

Con decisione 25.6.2018 il procuratore pubblico, come esposto al consid. p. di questo giudizio, ha rifiutato un indennizzo ritenuto che RE 1 aveva violato i propri doveri contrattuali nei confronti della __________ [come emergeva dalla lettera di licenziamento 23.9.2003, dal successivo scritto 31.10.2013 – e dalle norme ivi indicate – e dal rapporto __________ (p. 51 s.)] e che i comportamenti contestatigli con riferimento al mancato controllo dell’operato di __________ erano manifestamente in rapporto di causalità diretta con l’apertura del procedimento a suo carico.


– sempre secondo il magistrato inquirente – aveva infatti potuto agire illecitamente come aveva fatto anche grazie all’assenza di controllo da parte del suo superiore diretto. Le dichiarazioni di __________ – secondo cui RE 1 era compartecipe dei suoi guadagni – avevano fornito agli inquirenti un nuovo elemento atto a spiegare il comportamento negligente dell’allora direttore nei suoi compiti di controllo. Questa condotta non era stata vista fino a quel momento come indizio sufficiente per l’apertura di un procedimento. La chiamata in causa di __________, che appariva a quel momento vestita e disinteressata, era propria a far nascere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento penalmente rilevante che giustificava l’apertura di un procedimento.

4.2.2.

4.2.2.1.

Si deve anzitutto dire che RE 1 confuta che avrebbe violato i suoi compiti contrattuali: il licenziamento sarebbe stato sui generis (perché lo stipendio sarebbe stato versato, il licenziamento sarebbe stato da lui contestato e la vertenza si sarebbe risolta con una transazione); sarebbe poi assai discutibile che fosse responsabile di quanto attuava __________ e del relativo controllo (siccome il controllo sarebbe spettato al consiglio di amministrazione, ai revisori interni ed esterni e soprattutto alla __________, attraverso la quale sarebbero occorse tutte le transazioni). Le violazioni contrattuali attribuitegli non sarebbero che un’affermazione di (contro-)parte, contestata e tradottasi in una transazione di segno diametralmente opposto. Anche il fatto che non avrebbe più offerto la garanzia di un’attività irreprensibile sarebbe un’affermazione di parte della banca, non confermata da decisioni in proposito della CFB (reclamo 6/9.7.2018, p. 8 s.).

Come si dirà a breve, anche nell’ipotesi in cui si ammettesse che RE 1 abbia leso i suoi compiti contrattuali/legali di direttore della banca – questione che può restare irrisolta –, non si può riconoscere una sua colpa giusta l’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP.

4.2.2.2.

Secondo il magistrato inquirente il procedimento penale a carico di RE 1 era stato promosso perché le dichiarazioni di __________ sul conto “__________” avevano spiegato l’assenza di controllo del direttore sull’attività del vicedirettore: le sue affermazioni – secondo cui RE 1 sarebbe stato compartecipe dei suoi guadagni – avevano, in altre parole, fornito agli inquirenti un nuovo elemento atto a spiegare il comportamento negligente di RE 1 nei suoi compiti di controllo quale direttore.

Dagli atti risulta nondimeno che il procedimento penale nei confronti del già direttore della __________ è stato aperto in seguito alle dichiarazioni di __________ nel corso dell’audizione 28.7.2004, senza relazione alcuna con presunte negligenze di RE 1 nel controllo dell’attività effettuata da __________ in banca.

Il giorno successivo a queste dichiarazioni (esposte al consid. d. di questo giudizio) il procuratore pubblico ha immediatamente disposto la comparizione forzata di RE 1 per essere interrogato quale indiziato, ordinando il suo arresto al termine dell’audizione [per i reati di amministrazione infedele semplice sub. a fine di lucro “(…) per quanto riguarda le operazioni che hanno fruttato degli utili sulla relazione __________ almeno dal 2000 al 2003” (verbale di interrogatorio 29.7.2004, p. 6, A.28)]: le domande poste a RE 1 nel corso dell’interrogatorio 29.7.2004 e delle successive audizioni si sono incentrate sul conto “__________”. Mai è stato interpellato sulla relazione tra sue eventuali negligenze nella sorveglianza di __________ e l’operatività che avrebbe eseguito, assieme a questi, su detto conto.


non ha peraltro mai sostenuto, né durante l’interrogatorio 28.7.2004 né durante le ulteriori audizioni, che il fatto che – a suo dire – RE 1 operasse sul conto “__________” unitamente a lui avesse indotto il già direttore della __________ ad allentare rispettivamente ad eliminare la sorveglianza dovuta.

Fin dal settembre 2003 al pubblico ministero era del resto noto che era stato interrotto il rapporto di lavoro tra RE 1 e la __________ [cfr. per es. il comunicato stampa della banca (AI 14) e lo scritto 3/6.10.2003 dell’avv. PR 1 al MP (AI 24)]: mai è tuttavia sorto il sospetto che il già direttore dell’istituto bancario avesse assunto comportamenti di possibile rilevanza penale, in particolare omettendo la sorveglianza richiesta. Tanto è vero che il magistrato inquirente non ha mai ritenuto di approfondire questo aspetto. Nemmeno dopo le dichiarazioni di __________.

Il procuratore pubblico, nel suo comunicato stampa del 3.11.2003, ha peraltro indicato [come già aveva fatto in quello del 17.9.2003 (AI 9)] che “Allo stadio attuale delle indagini non si intravedono responsabilità penali a carico di altre persone” (AI 52).

Le ragioni addotte dal magistrato inquirente per negare un risarcimento in applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP – stanti le negligenze di RE 1 nella sorveglianza, la chiamata in causa di __________, che appariva a quel momento vestita e disinteressata, era propria a far nascere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento penalmente rilevante che giustificava l’apertura di un procedimento – appaiono dunque, in realtà, essere state elaborate a posteriori al fine della decisione sull’istanza di indennità.

Non c’è mai stato, in altre parole, almeno per quanto si evince dagli atti del procedimento, un sospetto di possibile nesso diretto tra la pretesa (da ) comune operatività sul conto “” e le negligenze che l’istituto bancario ha attribuito al già direttore al momento del licenziamento, tanto da – queste due circostanze prese assieme – fondare ipotesi di rilevanza penale.

Il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti [che ha emanato il decreto di abbandono 16.12.2010 (ABB 193/2010) a favore di RE 1], chiamato a pronunciarsi con osservazioni sulla proposta di atto di accusa 24/27.12.2010, ha peraltro addotto che “(…) le dichiarazioni di __________ non si possono definire né “vestite” né “disinteressate” ” (osservazioni 30.12/3.1.2010, p. 3, AI 670A). Di modo che, oggi, è difficile qualificare come vestita e disinteressata la chiamata in causa di __________, come invece ritenuto nella pronuncia 25.6.2018 sull’istanza di indennizzo.

In queste circostanze, si deve concludere che il procedimento a carico di RE 1 sia stato aperto proprio perché – ovvero soltanto perché – __________ l’aveva coinvolto nell’operatività del conto “__________”, senza nesso causale adeguato alcuno con le negligenze rimproverate a RE 1 dall’istituto bancario.

A questi non si può quindi imputare di avere cagionato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento giusta l’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP. Di principio, gli è dunque dovuta un’indennità.

  1. 5.1.

La domanda di indennizzo del pregiudizio economico deve essere valutata giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui l’imputato prosciolto ha diritto a un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale), norma che concerne il risarcimento, oltre che del nocumento materiale dovuto alla partecipazione necessaria al procedimento conseguente alla carcerazione e/o agli atti di procedura, di tutte le perdite economiche, compresa la perdita di guadagno derivante da attività dipendente e/o indipendente, durante tutto il procedimento (decisioni TF 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid. 5.1.; 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.2./1.3.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 23; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 6; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Anche il danno risultante dalla perdita del posto di lavoro deve essere di principio risarcito (decisione TF 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid. 5.1.).

5.2.

5.2.1.

RE 1 ha domandato, a titolo di danno materiale, CHF 325'934.-- per il pregiudizio riferito alla perdita di guadagno dal mese di dicembre 2006 (quando si sarebbe trovato senza occupazione in seguito all’interruzione del rapporto di lavoro con la ) a quel momento, CHF 858'000.-- per il nocumento connesso al danno futuro (importo pari allo stipendio percepito presso la __________ moltiplicato per gli anni che mancavano al pensionamento) e CHF 450.75 per il danno inerente alle spese sostenute per la carcerazione preventiva (somma direttamente da lui corrisposta a copertura della fattura emessa nei suoi confronti dall’).

Il magistrato inquirente ha riconosciuto soltanto la somma di CHF 450.75. Ha per il resto negato un nesso causale adeguato tra la perdita del lavoro presso la __________ e il pregiudizio invocato (per le ragioni esposte al consid. m. di questo giudizio).

5.2.2.

5.2.2.1.

RE 1, quale giustificativo dell’istanza di indennizzo, ha trasmesso al procuratore pubblico la dichiarazione 7.10.2011 della __________, e per essa di __________. Essa riporta: “Egregio Signor RE 1, come da sua richiesta le confermiamo che dal mese di novembre 2006 abbiamo concordato di interrompere il nostro rapporto di lavoro che durava dalla data di fondazione della nostra azienda. Dal momento della sua incarcerazione, luglio-agosto 2004, abbiamo avuto diversi problemi come il blocco dei nostri conti bancari ed il sequestro del cellulare aziendale. La situazione sul posto di lavoro si era quindi resa difficile. Da ambo le parti abbiamo concesso tanto ed abbiamo “stretto i denti” per continuare, ma con il passare del tempo i rapporti di lavoro per lei e per noi diventavano sempre più complicati. La rottura del rapporto di fiducia conseguente a quei fatti ci ha portati necessariamente a ridimensionare gradualmente il suo ruolo. Conoscendo la sua situazione personale e le sue difficoltà abbiamo cercato in ogni modo di aiutarla finché è stato possibile, ma alla fine, non vi è stata altra soluzione che concludere il rapporto di lavoro” (doc. F, allegato all’istanza di indennità 15.12.2011).

Per il procuratore pubblico questa dichiarazione non permetteva di poter riconoscere un nesso causale adeguato tra il danno addotto da RE 1 e il procedimento penale a suo carico.

Ora, il fatto che il rapporto di lavoro sia continuato per più di due anni dopo l’apertura del procedimento penale attenua senz’altro la verosimiglianza di un nesso causale adeguato tra la fine del rapporto di lavoro e il procedimento penale stesso. Esso però non la elimina necessariamente, come invece ritenuto dal magistrato inquirente nel giudizio impugnato. Il procedimento penale, promosso il 29.7.2004, era infatti ancora in essere nell’autunno 2006: si è invero concluso formalmente soltanto una volta cresciuto in giudicato il decreto di abbandono 16.12.2010. Non si può escludere che l’esistenza medesima del procedimento penale – nel cui ambito RE 1 era stato arrestato e incarcerato per sette giorni per un reato legato alla sua attività lavorativa quale direttore di un istituto bancario – possa essersi ripercossa sulla capacità lavorativa del qui reclamante con un’intensità tale da pregiudicare la continuazione del rapporto di lavoro. E’ in effetti prematuro negare all’esistenza del procedimento penale ogni rilevanza per la fine del rapporto di lavoro tra le parti.

La circostanza che la dichiarazione 7.10.2011 sia stata richiesta all’ex datore di lavoro in vista, e allo scopo, dell’introduzione dell’istanza di indennità non la priva di credibilità: nell’autunno 2006, quando è terminato il rapporto lavorativo con la __________, RE 1 non poteva sapere quando e soprattutto come si sarebbe concluso il procedimento penale a suo carico. Di modo che, allora, non aveva motivo di richiedere alla __________ una spiegazione scritta sulle ragioni del termine dei loro rapporti.

Si deve invece seguire il magistrato inquirente quando sostiene che è difficile credere che il sequestro di un conto bancario della __________ e di un telefono aziendale – sottratti alla libera disposizione della società unicamente per pochi giorni (AI 246/249) – sia stato causale per la perdita del lavoro del reclamante.

Per ammettere oppure negare l’esistenza di un nesso causale adeguato tra il procedimento penale e la conclusione del rapporto di lavoro in questione deve invero essere approfondita la credibilità della dichiarazione 7.10.2011, ovvero del suo contenuto.

Il pubblico ministero, a questo scopo, dovrà quindi interrogare __________, che l’ha redatta. Procederà inoltre con ogni altro atto che riterrà necessario per controllarne l’attendibilità.

5.2.2.2.

Anche per pronunciarsi sul danno futuro – quantificato in CHF 858'000.-- – occorre meglio comprendere le ragioni della fine del rapporto di lavoro tra RE 1 e la __________. Solo una volta accertate le cause, si potrà capire la loro rilevanza per il caso.

Si deve comunque dire che il procedimento penale si è concluso con il decreto di abbandono 16.12.2010 (cresciuto in giudicato con il ritiro della proposta di atto di accusa nel mese di maggio 2011). Da questo momento, dunque, l’esistenza di un procedimento penale non avrebbe più potuto evidentemente ostacolare o compromettere le possibilità di RE 1 di lavorare. Il fatto che, concretamente, ciò non sia avvenuto dovrebbe pertanto essere ricercato in altri fattori, come segnatamente la generale situazione di difficoltà, negli ultimi anni, del mondo del lavoro.

5.2.2.3.

Nell’ipotesi in cui il procuratore pubblico riconosca un nesso causale adeguato tra il procedimento promosso a carico di RE 1 e il danno invocato (consid. 5.2.2.1. e 5.2.2.2.), nel calcolo del pregiudizio dovrà tenere conto del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocumento (art. 44 CO).

  1. 6.1.

Si è detto più sopra che secondo l’art. 429 cpv. 1 lit. c CPP l’imputato, pienamente oppure parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono oppure un decreto di non luogo a procedere, ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

Il versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità giusta gli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO (decisioni TF 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.; 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid. 7.1.; DTF 143 IV 339 consid. 3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 27; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 10).

Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere di apprezzamento dell’autorità (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 30) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, secondo gli art. 43, 44 e 49 CO (decisione TF 6B_1404/2016 del 13.6.2017 consid. 2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). L’art. 49 CO prevede che un’indennità sia concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità la giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo.

La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso (decisione TF 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.), in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica e alla reputazione dell’imputato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, della situazione famigliare e professionale dell’imputato (decisione TF 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 28).

Un arresto oppure una perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un’ampia risonanza mediatica, così come una durata molto lunga della procedura o un’esposizione rilevante nei media, possono costituire una lesione grave della personalità; ciò vale pure per le conseguenze familiari, professionali o politiche riconducibili ad un procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell’inchiesta (decisioni TF 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid. 7.1.; 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.; DTF 143 IV 339 consid. 3.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). Non possono essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale, come l’aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (decisioni TF 6B_476/2018 del 31.10.2018 consid. 4.1.; 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid. 7.1.; DTF 143 IV 339 consid. 3.1.).

La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’imputato (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). La riparazione del torto morale è quindi concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (decisione TF 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 10; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231). In caso di carcerazione ingiustificata, il torto morale deve essere fissato secondo il “metodo bifasico” (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.). Nella prima fase si stabilisce un importo base in funzione, soprattutto, della durata della carcerazione; nella seconda fase l’importo base può essere aumentato o diminuito, alla luce delle circostanze del caso, vale a dire dei vari fattori ricordati e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’imputato (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.). L’Alta Corte riconosce CHF 200.00/giorno per privazioni della libertà di breve durata, se non sussistono circostanze straordinarie che giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 6B_437/2014 del 29.12.2014 consid. 3.; 6B_133/2014 del 18.9.2014 consid. 3.2.; DTF 143 IV 339 consid. 3.1.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 10).

6.2.

6.2.1.

Il procuratore pubblico ha anzitutto ammesso l’importo di CHF 1'600.-- (CHF 200.--/giorno per otto giorni) per torto morale per la carcerazione sofferta. RE 1 chiede CHF 300.--/giorno.

Il reclamante è stato arrestato il 29.7.2004; il magistrato inquirente ha disposto la sua scarcerazione al termine dell’audizione 4.8.2004 (A.30 / AI 250). E’ quindi stato privato della libertà per sette giorni. Il fatto che sia stato dimesso dalla __________ il 5.8.2004 (doc. G, allegato all’istanza 15.12.2011) è circostanza indipendente dal procuratore pubblico, che ha ordinato l’immediata sua scarcerazione per il giorno 4.8.2004.

Questa Corte riconosce, di principio, CHF 250.--/giorno quale importo base per carcerazioni di pochi giorni (decisione CRP 60.2010.361 del 27.12.2010 p. 9). Si deve pertanto ammettere la somma di CHF 1'750.-- quale importo base per la carcerazione.

Della particolare sofferenza dell’imputato, che avrebbe necessitato il ricovero presso la __________, non si tiene conto nell’importo base (prima fase), ma solo – semmai – nella seconda fase della determinazione del torto morale.

6.2.2.

Questa somma deve essere adattata alle particolarità del caso.

Il pubblico ministero ha riconosciuto un ulteriore importo di CHF 5'000.--: anche se il fatto che il nome di RE 1 fosse abbinato all’affare “__________” era circostanza indipendente dall’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, si poteva comunque ritenere che la notizia dell’apertura di un procedimento penale a suo carico avesse avuto un impatto negativo su RE 1, per cui si giustificava un importo per torto morale.

Il reclamante, da parte sua, postula la somma di CHF 80'000.--.

6.2.2.1.

E’ anzitutto indubbio che la carcerazione, preceduta dal fermo avvenuto sul luogo di lavoro (AI 235), abbia provocato nel reclamante uno stato di importante sofferenza, che andava oltre il semplice aggravio a livello psichico che un procedimento penale di norma comporta per la persona interessata: dal certificato del dr. med. __________ emerge infatti che l’imputato non era carcerabile per rischio di suicidio (AI 237). Da qui il successivo ricovero di RE 1 presso la __________.

La grande afflizione risulta parimenti dallo scritto 19.8.2004 del dr. med. __________, __________, con cui ha informato il medico curante di RE 1 sulla sua situazione medica. Ha indicato – tra l’altro – che la diagnosi era di reazione acuta da stress nell’ambito di problemi legati a circostanze legali di altro tipo, che all’ammissione il paziente appariva molto agitato, che l’eloquio era praticamente impossibile a causa di pianti e singhiozzi continui; ha aggiunto che i primi giorni di degenza erano stati caratterizzati da un tono dell’umore deflesso, con facilità al pianto ogni qualvolta venivano affrontati i temi riguardanti il suo arresto, con presenza di sentimenti di vergogna e preoccupazione per la famiglia; in seguito, grazie a colloqui di sostegno e ad una terapia ansiolitica, il paziente aveva raggiunto un discreto equilibrio psichico, rafforzato ulteriormente dalla decisione di scarcerazione; il paziente era stato dimesso in discrete condizioni psicofisiche (doc. G, allegato all’istanza 15.12.2011).

Anche il dr. med. __________, suo medico curante, ha attestato una situazione di sofferenza. Il 4.11.2011 ha certificato di avere visitato il reclamante il 6.8.2004 e poi alcune volte negli anni successivi per problemi di salute intercorrenti, che frequentemente interessavano il sistema digerente e avevano un’origine funzionale spiegata, probabilmente, da una reazione da stress cronicizzata e conseguente in buona parte all’arresto e al ricovero presso la __________; in conseguenza della reazione da stress cronicizzata aveva avuto anche ripetutamente problemi di insonnia (doc. G, allegato all’istanza 15.12.2011).

6.2.2.2.

Per quanto concerne ulteriori misure coercitive, RE 1 ha sostenuto che esse – perquisizione domiciliare, sequestro di conti bancari suoi, della moglie e della __________ – avrebbero causato problemi sia alla sua famiglia (che si sarebbe vista costretta a chiedere un prestito a famigliari per le spese correnti) sia alla __________ (che si sarebbe trovata con i conti aziendali sequestrati e nell’impossibilità di operare) [istanza 15.12.2011, p. 18].

E’ tuttavia insito in un procedimento penale – specialmente se sono indagati reati contro il patrimonio, come nel caso concreto – che vengano disposti perquisizioni e sequestri: non si può di conseguenza ritenere che dette misure determinino una lesione particolarmente grave della personalità della persona interessata.

In ogni caso, il reclamante non ha neppure tentato di dimostrare o di rendere verosimile di aver dovuto chiedere prestiti. Il conto bloccato al datore di lavoro è stato dissequestrato il 4.8.2004 (AI 249), per cui – se disagi ci fossero stati – essi sarebbero stati di portata limitata e solo indirettamente riguardanti il reclamante.

6.2.2.3.

RE 1 ha poi richiamato, a sostegno della pretesa, il forte impatto mediatico che il suo procedimento avrebbe avuto.

Ora, come a ragione indicato dal magistrato inquirente, la vicenda interessante la __________ – venuta alla luce con l’autodenuncia del vicedirettore __________ – è stata di manifesto e grande interesse mediatico per il danno milionario cagionato all’istituto bancario da un suo dipendente. Gli articoli di stampa riportanti il caso hanno inevitabilmente coinvolto anche RE 1 quale direttore della banca – e quindi, almeno apparentemente, responsabile di quello che avveniva al suo interno – dove erano occorsi i fatti di tale portata (negativa). Il licenziamento del reclamante [comunicato dall’istituto bancario medesimo agli organi di stampa (AI 14)], a pochi giorni dall’apertura del procedimento penale nei confronti di __________, ha certamente contribuito all’attenzione mediatica nei suoi confronti. Il suo nome è stato dunque associato agli eventi fin dal settembre 2003, al di fuori di un procedimento penale a suo carico, per la funzione che ricopriva in seno all’istituto bancario. RE 1 stesso, come risulta da alcuni articoli di giornale (doc. J, allegato all’istanza 15.12.2011), è peraltro intervenuto all’assemblea straordinaria della __________ del novembre 2003, esprimendosi davanti ai soci, che l’avrebbero applaudito. Poteva pertanto senz’altro pensare che i media avrebbero parlato di lui accomunandolo alla vicenda.

Ciò premesso, non si può trascurare che – come si evince dagli articoli pubblicati (doc. J, allegato all’istanza 15.12.2011) – la notizia dell’apertura di un procedimento penale nei confronti di RE 1, con il suo arresto, sia stata ampiamente riportata dai media. Periodicamente, poi, negli atti successivi, la stampa si è occupata del caso, segnatamente quando venivano eseguiti atti istruttori. Nel 2010 ha invero dato largo spazio anche alla notizia del decreto di abbandono emanato a favore del reclamante.

Si deve in ogni caso aggiungere che è ragionevole reputare che le notizie inerenti al procedimento penale fossero di interesse (e quindi fossero lette) solo per (da) chi era stato direttamente e/o indirettamente coinvolto nel caso, come segnatamente i soci della __________ e più in generale delle __________. Si può ritenere che l’eco mediatica sia stata in un certo qual modo contenuta.

E’ comunque innegabile che la stampa abbia regolarmente, per anni, riferito della vicenda – citando nomi e cognomi dei protagonisti – proprio perché il procedimento si è trascinato fino al 2011. Se il procedimento penale in questione si fosse concluso prima, anche l’impatto mediatico sarebbe stato meno importante.

6.2.2.4.

Per quanto concerne dunque il principio di celerità [secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (art. 5 cpv. 1 CPP)], che per il reclamante sarebbe stato violato, dagli atti risulta che, dopo un importante impulso iniziale (negli anni 2003-2005), il procedimento è andato avanti a singhiozzo: nel 2006 il magistrato inquirente allora titolare del caso non ha effettuato interrogatori e si è sostanzialmente limitato all’ordinaria amministrazione dell’incarto, senza particolari atti volti al perseguimento degli imputati; nel 2007 è stato interrogato due volte __________ e per il resto nulla di specifico è stato eseguito; nel 2008 sono stati sentiti diversi testi; nel 2009 non ci sono stati atti istruttori; nel 2010, negli ultimi mesi dell’anno, sono stati interrogati RE 1 ed __________ quali imputati e una terza persona quale teste. Si è poi arrivati, per il reclamante, al decreto di abbandono.

Dal 2005 ci sono stati, in altre parole, ripetuti tempi morti, durante i quali niente di rilevante è stato fatto per il perseguimento degli imputati. Si noti, per esempio, che l’interrogatorio 13.10.2010 di RE 1 è avvenuto ad oltre cinque anni dalla sua ultima audizione (30.9.2005). Già con scritti 28.9/2.10.2006 (AI 431) e 12/13.2.2007 (AI 446) il reclamante sollecitava la conclusione del procedimento con l’emanazione di un decreto di abbandono.

E’ manifesto, in queste circostanze, che il procedimento penale – durato per RE 1 quasi sette anni (luglio 2004 – primavera 2011) – non sia stato condotto con la dovuta celerità (cfr., sul tema, decisioni TF 6B_656/2018 del 28.6.2018 consid. 1.4.; 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.; 1B_231/2018 del 4.6.2018 consid. 3.; 6B_1101/2017 del 30.5.2018 consid. 1.2.; decisione TPF BB.2017.157/158 del 15.1.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 2).

Il fatto che, nel corso del procedimento penale, si siano succeduti nella conduzione diversi procuratori pubblici è evidentemente irrilevante. Più in generale si deve ricordare che il principio di celerità è leso anche se alle autorità penali non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (decisione TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

Ora, la lesione del principio di celerità può comportare segnatamente l’accertamento della violazione del postulato, l’esenzione o l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del torto morale o, ancora, l’archiviazione del procedimento penale (decisioni TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.; 6B_1206/2017 del 26.4.2018 consid. 2.4.; 6B_556/2017 del 15.3.2018 consid. 3.1.; 6B_790/2017 del 18.12.2017 consid. 2.3.2.; cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.). Nel calcolo del torto morale da riconoscere a RE 1 è pertanto presa in considerazione anche l’accertata violazione del principio.

Il procuratore pubblico medesimo ha del resto ammesso la lesione del citato principio (decreto 25.6.2018 consid. 5.3.).

6.2.2.5.

Si deve infine tenere conto che il reato a carico di RE 1 – amministrazione infedele – era ipotizzato in merito ad atti compiuti nella sua funzione di direttore di banca e che, (anche) per tale veste, questi godeva di grande considerazione nel __________ (come risulta dal doc. C, allegato all’istanza 15.12.2011).

6.2.3.

Tutto ciò considerato, rilevato che nei confronti di RE 1 non è stato emanato un atto di accusa con deferimento davanti ad una Corte di merito, si giustifica riconoscere, oltre a CHF 1'750.-- (consid. 6.2.1.), la somma di CHF 25'000.-- per torto morale in ragione della particolarmente grave lesione della sua personalità [in analogia, per quanto possibile, ogni situazione avendo le proprie caratteristiche, ad altri casi trattati da questa Corte (decisioni CRP 60.2005.1 del 9.4.2010 consid. 5.8.; 60.2007.141 del 25.10.2007 p. 8 ss.)], importo – questo – che tiene conto anche della soddisfazione personale già derivante dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come attestato dal decreto di abbandono 16.12.2010.

  1. In conclusione, il reclamo 6/9.7.2018 è parzialmente accolto: la pronuncia 25.6.2018 del procuratore pubblico è annullata.

Si riconoscono per spese legali CHF 46'696.70, per danno materiale CHF 450.75 (poste entrambe ammesse dal pubblico ministero) e per torto morale CHF 26'750.-- (consid. 6.), per un totale di CHF 73'897.45, oltre interessi dal 15.12.2011, come richiesto.

Per il resto, gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti (come al consid. 5. di questo giudizio).

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 1’000.-- per ripetibili per la procedura davanti a questa Corte.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il decreto 25.6.2018 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, nel contesto del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 16.12.2010 (ABB 193/2010), è annullato.

§§ Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in merito al decreto di abbandono 16.12.2010 emanato dall’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB 193/2010), rifonderà a RE 1, __________, __________, a titolo di indennità, CHF 73'897.45, oltre interessi del 5% dal 15.12.2011.

§§§ Per l’ulteriore pretesa di danno materiale, gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti come al consid. 5.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a RE 1, __________, __________, CHF 1'000.-- a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La cancelliera

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